{"id":233,"date":"2019-10-01T10:30:57","date_gmt":"2019-10-01T09:30:57","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/"},"modified":"2019-10-01T13:51:26","modified_gmt":"2019-10-01T12:51:26","slug":"millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/","title":{"rendered":"(Millstatt 2002\/4) Mag. Dr. Thomas Sch\u00f6nlieb"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>RELAZIONE SUL TEMA:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Caratterizzazione e fondazione di societ\u00e0 di persone e di capitali in AUSTRIA<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I. Generalit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una societ\u00e0 di diritto privato sorge solo da un contratto, il cosiddetto contratto societario, o anche statuto. Con questo contratto le parti contraenti si impegnano ad eseguire prestazioni di collettivo interesse. Per il contratto societario esiste la libert\u00e0 della forma nel campo delle societ\u00e0 di persone; invece le societ\u00e0 di capitali necessitano il rispetto di prescritte formalit\u00e0 (forma scritta, contributo notarile, contenuto minimo).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>II. Societ\u00e0 di persone<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Societ\u00e0 di diritto civile (societ\u00e0 semplice)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.1. Definizione:<\/strong><br>Una societ\u00e0 di diritto civile \u00e8 una societ\u00e0 istituita tramite contratto, per uno scopo collettivo, con la quale due o pi\u00f9 persone uniscono la loro opera e\/o i loro beni ad un vantaggio collettivo. (definizione secondo \u00a7 1175 ABGB). La societ\u00e0 semplice pu\u00f2 essere o una societ\u00e0 interna o una societ\u00e0 esterna. Rispetto ad altre forme di societ\u00e0 il suo campo di applicazione perci\u00f2 \u00e8 pi\u00f9 ampio. Solo quelle esterne sono presenti pubblicamente e giuridicamente come societ\u00e0 e sono contemporaneamente societ\u00e0 interne. Se si tratta di societ\u00e0 istituite da operatori commerciali, sussiste anche per le societ\u00e0 solo interne una responsabilit\u00e0 solidale nei confronti dei creditori sociali. Altrimenti ogni membro \u00e8 responsabile soltanto per la sua quota.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.2. Soci:<\/strong><br>Possono essere soci tutti i soggetti naturali e le persone giuridiche, le societ\u00e0 in nome collettivo (societ\u00e0 commerciali aperte\u201c), le societ\u00e0 in accomandita come pure le societ\u00e0 a fine di lucro ufficialmente registrate. La societ\u00e0 di diritto civile invece non pu\u00f2 essere socio di un\u2019altra societ\u00e0, poich\u00e9 non ha facolt\u00e0 di impegnarsi a tal senso. Egualmente dicasi anche per l\u2019associazione in partecipazione e la comunione ereditaria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.3. Esistenza in primo luogo:<\/strong><br>Comunit\u00e0 di lavoro nel settore delle imprese edili, dei ristoranti e alberghi, organizzazione degli avvenimenti sociali, realizzazione delle fiere, societ\u00e0 professionali, contratti coi quali gli azionisti si impegnano a votare in un dato senso (contratti sindacali), cartelli, comunioni d\u00b4interesse, contratti di cooperazione, contratti di lavoro di gruppo, associazioni di cacciatori e via dicendo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.4. Contratto societario<\/strong><br>Salvo un singolo caso di poca rilevanza nella prassi, il contratto societario delle societ\u00e0 di diritto civile non necessita di una definita forma prescritta. L\u00b4eccezione riguarda i contratti di societ\u00e0, che si riferiscono esclusivamente al patrimonio presente o a quello futuro. In questo caso bisogna fare un inventario nel quale ogni singolo elemento del patrimonio viene elencato dettagliatamente. La societ\u00e0 si istituisce semplicemente tramite la conclusione del contratto e non pu\u00f2 essere registrata nel registro delle imprese (registro commerciale computerizzato).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Societ\u00e0 commerciale aperta (ital: S.n.c)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.1. Definizione:<\/strong><br>na societ\u00e0 \u201ccommerciale aperta\u201d \u00e8 una societ\u00e0, il cui fine \u00e8 indirizzato all\u2019esercizio di commercio sotto una unica ragione sociale, cio\u00e8 un nome comune, e in cui tutti i soci hanno la responsabilit\u00e0 illimitata nei confronti dei creditori sociali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.2 Oggetto, denominazione sociale e natura giuridica:<\/strong><br>Il fine dell\u00b4attivit\u00e0 pu\u00f2 essere esclusivamente l`esercizio commerciale completo in azienda comune. Non \u00e8 consentita l`istituzione di una societ\u00e0 commerciale aperta\u201c per i cosidetti esercizi commerciali minori o noncommerciali. EXCURSUS Definizione del concetto di commerciante\u201c<br><strong>1)&nbsp;<\/strong>Si parla di un cosiddetto commercio fondamentale\u201c se viene esercitato uno dei nove commerci tassativamente elencati nel codice commerciale. Chiunque eserciti un tale commercio va chiamato automaticamente commerciante, senza necessit\u00e0 di ulteriori presupposti.<br><strong>2)&nbsp;<\/strong>Si definisce \u201ccommerciante completo\u201d il soggetto che eserciti commercio e la cui impresa necessiti una organizzazione e gestione completamente commerciale sia nella tipologia che nell\u00b4estensione.<br><strong>3)&nbsp;<\/strong>Si definisce \u201ccommerciante minore\u201d il soggetto che eserciti uno dei commerci fondamentali, ma per cui non sia necessaria una completa organizzazione e gestione commerciale. Non ci sono dei criteri fissi per la delimitazione tra commerciante completo e minore. A sostegno si possono rilevare caratteristiche come la tenuta contabile, la presenza di personale commerciale e di inventari, la tipica organizzazione e arredamento d\u00b4ufficio, il numero dei dipendenti, il volume del giro d`affari, il numero delle sedi operative, volume delle attivit\u00e0 e via dicendo. La societ\u00e0 deve avere una ragione sociale collettiva (unica) e pu\u00f2 avere soltanto una tale ragione. La ragione sociale deve contenere nel suo testo come minimo il cognome di uno dei soci nonch\u00e9 un appendice che indichi il rapporto sociale, oppure deve contenere i nomi di pi\u00f9 soci. Si possono usare anche nomi d\u2018arte. Non \u00e8 permesso per\u00f2 usare nomi diversi da quelli dei soci. L\u2019appendice che spiega il rapporto sociale non deve obbligatoriamente dare informazione sulla forma giuridica della societ\u00e0, ma indicare chiaramente che si tratta di una societ\u00e0. Nella prassi sussistono spesso anche le appendici, che non riflettono la forma aggiornata della societ\u00e0; il rapporto di responsabilit\u00e0 risulta dal registro delle imprese. Secondo l\u2019opinione dominante la \u201csociet\u00e0 commerciale aperta\u201d non \u00e8 una persona giuridica. Essa per\u00f2 ha una tale autonomia legale che nella vita giuridica pu\u00f2 essere considerata e trattata come se tale fosse.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.3. Costituzione e notifica al registro delle imprese:<\/strong><br>Per costituire una \u201csociet\u00e0 commerciale aperta\u201d \u00e8 necessario stilare un contratto fra almeno due persone. Non \u00e8 di fatto prevista una forma definita, alcune forme peraltro possono emergere da singole leggi in merito. Possono essere soci qualsiasi persona naturale, le persone giuridiche, un\u00b4altra societ\u00e0 in nome collettivo, una societ\u00e0 in accomandita come pure le societ\u00e0 registrate a fine di lucro. Nel rapporto interno, cio\u00e8 per gli stessi soci, l\u00b4obbligo societario sorge gi\u00e0 alla conclusione del contratto; rispetto all\u2019esterno invece bisogna distinguere se la \u201csociet\u00e0 commerciale aperta\u201d esercita un commercio fondamentale nel senso del codice commerciale, nel qual caso allora sorge con l\u2019inizio delle sue attivit\u00e0 commerciali; in tutti gli altri casi viene costituita al momento dell\u2019iscrizione nel registro delle imprese. La \u201csociet\u00e0 commerciale aperta\u201d pu\u00f2 sorgere anche tramite una trasformazione di un\u2019impresa preesistente. Ogni \u201csociet\u00e0 commerciale aperta\u201d \u00e8 da notificare al registro delle imprese. Sono impegnati a ci\u00f2 tutti i soci, indipendentemente dal loro potere di rappresentanza o di gestione. I soci con potere di rappresentanza devono inoltre depositare una copia conforme della loro firma presso il tribunale competente per il registro delle imprese. Le iscrizioni nel libro delle ditte (cio\u00e8 il registro delle imprese) vengono considerate come una promulgazione sufficiente e non vi \u00e8 necessit\u00e0 di una ulteriore pubblicazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. La societ\u00e0 in accomandita (S.acc.)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.1. Definizione:<\/strong><br>La societ\u00e0 in accomandita \u00e8 una societ\u00e0, la cui scopo \u00e8 versato all`esercizio di un commercio sotto una ragione sociale, cio\u00e8 un nome comune, se nei confronti dei creditori sociali almeno un socio ha la responsabilit\u00e0 illimitata mentre almeno un altro socio ha la responsabilit\u00e0 limitata. La societ\u00e0 in accomandita pu\u00f2 essere fondata per l\u00b4unico scopo di un\u00b4impresa tipo grande commerciale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.2. Limitazioni:<\/strong><br>La societ\u00e0 in accomandita si distingue essenzialmente dalla \u201csociet\u00e0 commerciale aperta\u201d in un punto solo: la responsabilit\u00e0 di una parte dei soci nei confronti dei creditori sociali \u00e8 limitata ad una definita quota del patrimonio conferito alla societ\u00e0 (apporto). In tutti gli altri meriti invece corrisponde alla \u201csociet\u00e0 commerciale aperta\u201d. Ne risulta che la societ\u00e0 in accomandita ha due tipi di soci, che sono gli accomandatari, la cui posizione giuridica \u00e8 la stessa dei membri della \u201csociet\u00e0 commerciale aperta\u201d, e gli accomandanti, la cui funzione \u00e8 limitata essenzialmente a quella di finanziatore. Ad essi comunque spettano alcuni diritti di intervento e di controllo. Legalmente gli accomandanti non hanno nessun potere di rappresentanza; possono ottenerlo solo tramite la procura. Non \u00e8 consentito fungere da accomandante e accomandatario contemporaneamente. Questa forma di societ\u00e0 rende possibile una partecipazione puramente capitalistica e rappresenta ai fini fiscali lo stato di coimprenditoriet\u00e0. I profitti non sono soggetti all\u00b4imposta sul reddito delle societ\u00e0. In tal modo finanziatori anonimi possono partecipare perci\u00f2 all`impresa a condizioni fiscalmente favorevoli per esempio tramite amministratori fiduciari. Le societ\u00e0 in accomandita, che non sottostanno ad un obbligo minimo di membri ed i cui soci sono spesso rappresentati da fiduciari, vanno chiamate societ\u00e0 in accomandita \u201ca pubblico\u201d e sono difficilmente quantificabili. Questa tipologia serve in primis come crogiolo di capitali utili alla realizzazione i diversi progetti (per esempio nel campo dell\u00b4edilizia).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.3. Costituzione;<\/strong><br>ragione sociale e notifica al registro delle imprese: Sostanzialmente la fondazione \u00e8 la stessa della \u201csociet\u00e0 commerciale aperta\u201d. Comunque non \u00e8 consentito che la ragione sociale contenga il nome di un accomandante. Una societ\u00e0 in accomandita che esercita un commercio fondamentale nel senso del codice commerciale sorge gi\u00e0 con l`inizio delle sue attivit\u00e0 commerciali, senza che sia necessario aspettare l`iscrizione nel registro delle imprese. Qualsiasi eventuale accordo dei soci, secondo il quale la societ\u00e0 sia istituita con data successiva all\u2019iscrizione \u00e8 perci\u00f2 senza validit\u00e0. Un accomandante che aderisca all`inizio delle attivit\u00e0 commerciali prima dell`iscrizione nel libro delle ditte, risponde tale e quale un accomandatario per tutti i debiti sociali venuti in essere prima dell`iscrizione. Chi aderisce come accomandante in una S.acc. gi\u00e0 esistente, risponde illimitatamente per tutti i debiti sociali venuti in essere tra la sua entrata e la sua iscrizione nel registro delle imprese. Con la notifica al registro delle imprese della societ\u00e0 in accomandita sono da iscrivere anche tutti i soci, il che significa anche gli accomandanti. Sono da iscrivere anche il nome e la data di nascita degli accomandanti, eventualmente anche il loro numero presso il registro delle imprese e la loro quota di impegno capitale nella societ\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.4. GmbH &amp; Co KG:<\/strong><br>In questo modello giuridico misto fra responsabilit\u00e0 limitata e accomandita normalmente la societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata rappresenta l`unico accomandatario della societ\u00e0 in accomandita. Spesso sussiste corrispondenza fra accomandanti della S.acc. con i soci della S.r.l. Il motivo pi\u00f9 importante per la scelta di questa forma di societ\u00e0 \u00e8 la limitazione della responsabilit\u00e0 grazie alla Srl. intermedia. Inoltre la partecipazione della S.r.l. rende possibile un rapporto organico da terzi, poich\u00e9 la gestione stessa sottost\u00e0 alla competenza della S.r.l. accomandataria; non \u00e8 necessario invece che il suo amministratore sia socio n\u00e9 della S.r.l. n\u00e9 della S.acc. Grazie alla partecipazione della S.r.l., la S.acc. pu\u00f2 gestire anche una ditta oggettiva.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Societ\u00e0 aperta a fine di lucro (S.n.c. a fine di lucro)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.1. Presupposti;<\/strong><br>definizione del concetto: Persone che esercitano assieme un\u2019attivit\u00e0 commerciale minore o noncommerciale, possono istituire a questo scopo una cosiddetta societ\u00e0 registrata a fine di lucro. Si tratta di societ\u00e0 la cui attivit\u00e0 si indirizza ad imprese comuni sotto una ragione sociale collettiva, se per questo scopo non sia possibile l\u00b4istituzione n\u00e9 una S.n.c. n\u00e9 una S.acc.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.2. Limitazioni:<\/strong><br>Si tratta di una societ\u00e0 in nome collettivo a fine di lucro, quando tutti i soci hanno responsabilit\u00e0 illimitata nei confronti dei creditori sociali. La differenza fondamentale nei confronti della \u201ccommerciale aperta\u201d sussiste nel fatto che una societ\u00e0 aperta a fine di lucro\u201c non pu\u00f2 svolgere mai attivit\u00e0 commerciale completa, mentre la societ\u00e0 commerciale aperta\u201d lo deve fare obbligatoriamente. La ragione sociale deve obbligatoriamente avere in appendice OEG\u201c, cio\u00e8 societ\u00e0 aperta a fine di lucro\u201c. La societ\u00e0 aperta a fine di lucro\u201c non pu\u00f2 conferire alcuna procura. Per tutto il resto la societ\u00e0 aperta a fine di lucro\u201c si basa totalmente sulle caratteristiche della commerciale aperta\u201c.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.3. Fine;<\/strong><br>settore di applicazione principale: Ogni \u201csociet\u00e0 aperta a fine di lucro\u201d pu\u00f2 essere fondata per qualsiasi scopo consentito tranne che per attivit\u00e0 commerciale completa. In primo luogo nasce ai fini di ogni attivit\u00e0 agricola o forestale, anche se tali attivit\u00e0 sono svolte come secondarie, per i liberi professionisti, nonch\u00e9 per ogni altra attivit\u00e0 che non sia definibile n\u00e9 come artigianale n\u00e9 come indipendente, n\u00e9 agricola o forestale. Molto importante per noi \u00e8 il fatto che in tal modo abbiamo la possibilit\u00e0 a poter istituire societ\u00e0 notarili (studi associati di due o di pi\u00f9 notai) nella forma giuridica delle OEG.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4.4. Costituzione;<\/strong><br>notifica al registro delle imprese: A differenza delle societ\u00e0 \u201ccommerciali aperte\u201d e indipendentemente dal tipo delle attivit\u00e0 svolte, la societ\u00e0 \u201caperta a fine di lucro\u201d nei confronti dei suoi rapporti esterni non sorge mai prima della sua iscrizione nel registro delle imprese. L\u00b4iscrizione perci\u00f2 ha efficacia costitutiva. Ogni \u201csociet\u00e0 aperta a fine di lucro\u201d deve essere notificata da parte di tutti i soci.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Societ\u00e0 in accomandita a fine di lucro (S.acc. a fine di lucro)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.1. Limitazione:<\/strong><br>In ogni caso nel quale la responsabilit\u00e0 di una parte dei soci nei confronti dei creditori sociali sia limitata ad una certa quota di partecipazione, mentre il resto dei soci risponde senza limiti, ed inoltre se la societ\u00e0 non pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 commerciale completa, allora si offre la possibilit\u00e0 di una societ\u00e0 in accomandita a fine di lucro. La ragione sociale deve avere obbligatoriamente l\u2019appendice KEG\u201c cio\u00e8 societ\u00e0 in accomandita a fine di lucro\u201c. La societ\u00e0 acc. a fine di lucro non pu\u00f2 conferire alcuna procura. Per tutto il resto vale ci\u00f2 che \u00e8 stato detto della societ\u00e0 in accomandita.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.2. Costituzione;<\/strong><br>notifica al registro delle imprese: La societ\u00e0 non sorge prima della sua iscrizione al registro delle imprese e tale notifica \u00e8 obbligatoria per tutti i soci. Per la responsabilit\u00e0 dell\u2019accomandante vale ci\u00f2 che \u00e8 stato detto della S.acc.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Associazione in partecipazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.1. Presupposti:<\/strong><br>Un\u2019associazione in partecipazione sussiste, se uno compartecipa nello svolgimento di attivit\u00e0 commerciale di terzi. Il partecipante mette a disposizione una quota del patrimonio (apporto); questa somma va ad accumularsi al patrimonio del titolare dell`attivit\u00e0 commerciale, ed il versante partecipa agli utili. Si distinguono le associazioni in partecipazione tipiche da quelle atipiche. Si parla di associazione in partecipazione atipica, se il compartecipante non fa viene fatto partecipe solo degli utili, ma anche al patrimonio della impresa del suo partner e se inoltre eventualmente gestisce gli affari di questa ditta. Il compartecipante per\u00f2 pu\u00f2 gestire gli affari solo tramite procura, non nella sua qualit\u00e0 di partecipante. L\u2019associazione in partecipazione rende possibile una partecipazione attraverso impiego limitato di capitale senza necessit\u00e0 di contribuire con la propria opera e senza rispondere direttamente nei confronti dei creditori sociali. Le entrate derivanti da un`associazione in partecipazione (austriaca) sono soggette alle imposte sul reddito di capitale (25%), sostanzialmente allo stesso modo come le entrate dalle partecipazioni alle societ\u00e0 di capitali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.2. Costituzione:<\/strong><br>La societ\u00e0 si costituisce gi\u00e0 al momento della conclusione del contratto, che non necessita di una forma prescritta. Il contratto perci\u00f2 pu\u00f2 essere stipulato sia in forma verbale che scritta, sia esplicitamente che tacitamente. Non \u00e8 prevista l\u2019iscrizione nel registro delle imprese. Si tratta perci\u00f2 di una pura societ\u00e0 interna.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. Gruppo europeo di interesse economico(GEIE) European Economic Interest Grouping (EEIG)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.1. Presupposti:<\/strong><br>Il Gruppo europeo di interesse economico nasce grazie al regolamento 2137\/85 del Consiglio della Comunit\u00e0 Europea del 25.7.1985, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31\/07\/1985 (GEIE). Secondo l\u00b4articolo 2 dello stesso regolamento si deve applicare il diritto \u201cdello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo\u201d. La legge esecutoria (austriaca) \u00e8 andata in vigore il 1\/10\/1995.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.2. Definizione e compiti:<\/strong><br>Il Gruppo europeo di interesse economico \u00e8 una associazione al fine di facilitare e sviluppare le attivit\u00e0 commerciali dei suoi membri, ovvero per migliorare e aumentare i risultati di queste attivit\u00e0. Deve rendere possibile specialmente alle piccole e medie imprese la cooperazione internazionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.3. Costituzione;<\/strong><br>ontenuto minimo del contratto; notifica al registro delle imprese: La costituzione necessita di un contratto istitutivo in forma scritta, da depositare presso il registro delle imprese. Come contenuto minimo il contratto deve indicare la denominazione del gruppo, la sede e l\u2019oggetto del gruppo. Inoltre sono da elencare tanto i nomi, la forma giuridica nonch\u00e9 il numero ed il luogo della registrazione di ogni membro, cos\u00ec come la durata del gruppo. L`iscrizione del gruppo europeo di interesse economico nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva. La promulgazione dell`iscrizione deve avvenire su \u201cAmtsblatt zur Wiener Zeitung\u201d (bollettino allegato alla Wiener Zeitung) ed in seguito nella gazzetta ufficiale dell`Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III. Societ\u00e0 di capitali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (S.r.l.)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.1. Definizione:<\/strong><br>La societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata \u00e8 una corporazione con personalit\u00e0 giuridica, i cui membri versano alla societ\u00e0 una somma predefinita (quota iniziale). Queste quote iniziali insieme formano il capitale sociale. Come capitale minimo costitutivo sono richiesti \u20ac 35.000,&#8211;. di cui viene richiesto il versamento minimo di \u20ac 17.500,&#8211;.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.2. Limitazioni<\/strong><br>Dal punto del diritto patrimoniale normalmente non ci sono ulteriori impegni per i soci ed essi non rispondono per le obbligazioni sociali. Perci\u00f2 la S.r.l. \u00e8 una persona giuridica ed il patrimonio della societ\u00e0 ben distinto da quello dei singoli soci.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.3. Oggetto:<\/strong><br>Solo poche limitazioni vengono imposte all\u2019oggetto della S.r.l.. Tale forma societaria non \u00e8 consentita per esempio per svolgere attivit\u00e0 politica e attivit\u00e1 assicurativa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.4. Capitale sociale (versato); quote iniziali; quota sociale:<\/strong><br>Al momento della costituzione di una S.r.l. ogni socio versando la sua quota di capitale iniziale rileva una quota sociale relativa. Perci\u00f2 la quota sociale rappresenta la somma dei diritti e degli oblighi di appartenenza dei soci. La stessa quota di capitale versato rappresenta l\u00b4impegno espresso di ogni singolo socio a conferire l\u00b4apporto alla societ\u00e0. Il minimo per ogni quota di capitale \u00e8 di \u20ac 70,&#8211;.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.5. Ragione sociale:<\/strong><br>a ragione di una S.r.l. pu\u00f2 essere soggetiva, oggettiva o una combinazione di entrambi. La ditta soggettiva deve contenere almeno il nome di un socio. Possono essere allegati o un appendice che si riferisce all\u2019oggetto dell`\u2019impresa o una parola di pura fantasia. La ragione della ditta oggettiva deve derivare dall\u00b4oggetto dell`impresa o indicare il tipo di attivit\u00e0 di essa. Il testo della ditta non deve obbligatoriamente essere in tedesco, si possono usare anche denominazioni in merito in lingua straniera, ma ben comprensibili. L\u00b4appendice della forma giuridica S.r.l.\u201c invece \u00e8 in ogni caso obbligatoria nella ragione sociale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.6. Fasi costitutive; contratto societario:<\/strong><br>Per la costituzione \u00e8 necessario che le partiti stipulino un contratto societario nella forma di atto notarile. Il contenuto necessario di questo contratto societario (anche statuto) risulta dal \u00a7 3 della \u201cLegge sulle GmbH\u201d ed include la ragione sociale e la sede della societ\u00e0, l\u00b4oggetto dell\u00b4impresa, l\u00b4ammontare del capitale sociale e il valore delle quote di capitale iniziali dei soci. Tutte le altre norme del contratto societario rivestono valore cosiddetto facoltativo. \u00c8 altres\u00ed consentito che il contratto venga stipulato da una singola persona tramite una dichiarazione sulla costituzione della societ\u00e0. In questo caso le regole della costituzione sono da applicare in forma analogica. Nella fase costitutiva vanno nominati gli amministratori, se questa nomina non \u00e8 avvenuta nel corso di redazione del contratto societario. Ci\u00f2 \u00e8 soltanto possibile, se gli amministratori stessi sono contempo-raneamente anche soci. Se gli amministratori sono gi\u00e0 nominati nel contratto sociale, la loro revoca viene ad essere limitata a motivi gravi. Rientrano in questi motivi per esempio la grave violazione dei doveri societari o l\u2019incapacit\u00e0 a gestire gli affari. Un \u201cconsiglio di controllo\u201d viene nominato se richiesto dalla legge, o anche in forma volontaria, a meno che questo non sia gi\u00e0 avvenuto al momento della redazione del contratto societario. Ai fini del versamento delle imposte sulla circolazione dei capitali \u00e8 richiesto il rilascio di nullaosta fiscale. Il conferimento delle quote iniziali avviene nella proporzione prevista dalla legge, vale a dire almeno un quarto del previsto capitale versato, ed in ogni caso almeno la somma di \u20ac 70,&#8211;. In effetti viene richiesto il versamento effettivo di capitale minimo per un valore di almeno \u20ac 17.500,&#8211;. \u00c8 consigliabile, ma non prescritta legalmente, una dichiarazione della Camera di Commercio, attestante nullaosta riguardo alla concreta denominazione della ditta. La costituzione della societ\u00e0 \u00e8 da notificare tramite iscrizione al registro delle imprese da parte di tutti gli amministratori e le firme su questa notifica necessitano di autentica notarile. All\u00b4atto di notifica devono essere allegati il contratto societario in duplicato notarile, un elenco dei soci (con indicazione degli importi delle quote iniziali assunte e dei versamenti effettuati), un elenco degli amministratori (con indicazione degli ambiti per il potere di rappresentanza) nonch\u00e9 un elenco dei membri del consiglio di vigilanza. Gli amministratori devono inoltre presentare alla cancelleria del tribunale presso cui si trova il registro delle imprese le loro firme autenticate dal notaio. Per l\u00b4Art. 10 della \u201cLegge sulle GmbH\u201d si esige inoltre la presentazione di una dichiarazione sul versamento delle quote iniziali in contanti e sull\u00b4adempimento dei conferimenti in natura. Questa dichiarazione deve indicare la libera disponibilit\u00e0 degli amministratori a disporre degli importi pagati. A tale scopo deve essere presentata una attestazione da parte del (proprio) istituto bancario. L\u00b4istituto risponde alla societ\u00e0 per la correttezza della certificazione. Il tribunale presso cui si trova il registro delle imprese esamina la notifica riguardo gli aspetti della completezza e della legalit\u00e0. Una volta confermata la presenza di tutti i presupposti avviene l\u00b4iscrizione nel registro delle imprese. Solo tale registrazione rende effettiva la costituzione della S.r.l. I soci fondatori sono personalmente responsabili in via solidale per tutte le obbligazioni sociali risultanti da attivit\u00e0 commerciali precedenti l\u2019iscrizione della societ\u00e0 nel registro delle imprese. Contenuto della notifica al registro delle imprese:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>ragione sociale<\/li><li>sede<\/li><li>indirizzo aziendale valido per consegna postale<\/li><li>comune nel quale si trova la sede della societ\u00e0<\/li><li>data della sottoscrizione del contratto sociale<\/li><li>ammontare del capitale sociale<\/li><li>nomi, date di nascita, eventualmente il numero presso il registro delle imprese, di tutti i soci<\/li><li>ammontare delle loro quote iniziali e dei versamenti effettuati<\/li><li>nome e data di nascita del presidente, del\/i vicepresidente\/i e di tutti gli altri membri del consiglio di vigilanza<\/li><li>eventuale disposizioni riguardo la durata della societ\u00e0<\/li><li>nomi e date di nascit\u00e0 degli amministratori e il modalit\u00e0 del loro potere di rappresentanza<\/li><li>ramo commerciale (in poche parole)<\/li><li>filiali<\/li><li>nomi e date di nascita degli eventuali procuratori<\/li><li>eventuali ulteriori notificazioni\/informazioni previste dalla legge Allegati alla notifica al registro delle imprese:<\/li><li>contratto societario<\/li><li>attestazione di nomina degli amministratori<\/li><li>elenco dei soci<\/li><li>elenco degli amministratori<\/li><li>prova delle firme di tutti gli amministratori e dei procuratori<\/li><li>perizia della camera di commercio nel riguardo al testo della ragione sociale<\/li><li>nullaosta<\/li><li>attestato dell`istituto bancario<\/li><li>certificazione comprovante event. titoli accademici<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>1.7. Costituzione oggettiva:<\/strong><br>Si parla di costituzioni oggettive, se i soci non conferiscono denaro, ma qualsiasi oggetto di valore. Esistono particolari prescrizioni per questi casi: riguardo alle fondazioni oggettive (= conferimenti in natura) sono da menzionare per esempio: il conferimento di beni mobili ed immobili o di intere imprese. In ogni caso per\u00f2, l\u00b4oggetto che \u00e8 da incorporare alla quota iniziale, deve essere precisamente e chiaramente definito (descritto). Almeno la met\u00e0 del capitale sociale \u00e8 da conferire tramite quote iniziali da versare in contanti. Esistono per\u00f2 le seguenti eccezioni:<br><strong>a)<\/strong>&nbsp;se la costituzione della societ\u00e0 avviene con il fine unico di continuare un\u00b4impresa che esiste gi\u00e0 almeno da cinque anni, e se della societ\u00e0 costituita a questo scopo sono soci esclusivamente l\u00b4ultimo titolare dell\u00b4impresa e determinati membri della famiglia di costui,<br><strong>b)&nbsp;<\/strong>se in rispetto alle prescrizioni circa la costituzione di societ\u00e0 per azioni avvenga una verifica di costituzione, tenuta da controllori indipendenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Societ\u00e0 per azioni (S.p.A.)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.1.Limitazione e oggetto:<\/strong><br>La societ\u00e0 per azioni \u00e8 una persona giuridica e rappresenta quella forma di societ\u00e0 di capitali, in cui la funzione di raccolta di capitale ha la preminenza. Fra tutte le societ\u00e0 essa ha il livello pi\u00f9 alto di organizzazione. Le prescrizioni legali sono prevalentemente norme cogenti. La costituzione della societ\u00e0 per azioni \u00e8 consentita per qualsivoglia scopo, sia commerciale che ideale. L\u00b4oggetto della societ\u00e0 fa parte del contenuto cogente del suo atto costitutivo (statuto). Capitale sociale minimo richiesto per la S.p.A. \u00e8 \u20ac 70.000.&#8211;.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.2. Concetto di azione\u201c:<\/strong><br>Con il termine di azione\u201c si intende la quota rilevata di capitale sociale nominale, la qualit\u00e0 membro della societ\u00e0 (socio) con tutti i diritti e doveri a ci\u00f2 connessi, nonch\u00e9 il documento stesso come titolo di credito nel senso pi\u00f9 stretto. Esistono azioni a cui viene attribuito un determinato valore in denaro (Nennaktie) ed azioni in cui non viene indicato alcun valore (St\u00fcckaktie); queste ultime rappresentano ciascuna uguale valore nominale (quota di capitale sociale nominale) Non possono coesistere entrambi i tipi di azioni (nella stessa societ\u00e0). Sta quindi al contratto societario indicare se sono previsti o \u201cNennaktie\u201d o \u201cSt\u00fcckaktie\u201d, e indicare quindi il valore assegnato alle azioni o il numero di queste. Una ulteriore circostanza da definire nello statuto \u00e8 la emissione di azioni nominative ovvero azioni al portatore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.3. Costituzione; registro delle imprese:<\/strong><br>\u00c8 previsto per la costituzione che il contratto societario necessiti di un\u2019autenticazione notarile. Non \u00e8 consentita comunque la costituzione societaria da parte di una singola persona Con la sottoscrizione delle azioni da parte dei soci fondatori si costituisce la societ\u00e0 in \u201cprima fase\u201d (Vorgesellschaft). I fondatori devono quindi nominare il primo consiglio di vigilanza (\u201cAufsichtsrat\u201d), il quale dopo nomina da parte sua il primo consiglio d\u2019amministrazione. I fondatori devono fare una relazione sullo svolgimento costitutivo. Questo svolgimento costitutivo deve venire sottoposto a verifica da parte del consiglio d\u2019amministrazione, dal consiglio di vigilanza e da indipendenti revisori. Questi revisori vengono nominati dal tribunale. Bisogna richiedere un nullaosta fiscale presso la competente intendenza di finanza; inoltre sono da richiedere tutte le necessarie autorizzazioni delle autorit\u00e0, se queste emergono da qualche legge in merito. \u00c8 da versare almeno un quarto del prezzo minimo d`emissione (importo nominale per \u201cNennaktie\u201d ovvero prezzo minimo dell`emissione per \u201cSt\u00fcckaktie\u201d). Gli apporti sono da conferire subito ed in pieno ammontare. La societ\u00e0 deve essere notificata tramite iscrizione nel registro delle imprese di tutti i fondatori e tutti i membri del consiglio d\u2019amministrazione e del consiglio di vigilanza. A questa notifica \u00e8 da allegare una dichiarazione sull\u2019avvenuto adempimento di tutte le prescrizioni legali. Sono da allegare inoltre anche tutti i documenti afferenti al processo costitutivo. Il tribunale presso cui \u00e8 depositato il registro delle imprese deve esaminare, se sono state rispettate tutte le prescrizioni legali circa la costituzione. In seguito avvengono l\u00b4iscrizione e la promulgazione dell\u2019iscrizione. La societ\u00e0 per azioni non viene in essere prima dell\u2019atto d\u00b4iscrizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Cooperative di produzione e di consumo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.1. Definizione:<\/strong><br>Le societ\u00e0 cooperative sono associazioni senza un numero massimo di soci e servono in principio a sostenere le attivit\u00e0 di acquisto e economiche dei loro componenti. Per tale motivo una societ\u00e0 cooperativa non pu\u00f2 avere come fine primario la realizzazione di profitto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.2. Organi:<\/strong><br>Come organi cogenti sono previsti per la cooperativa un consiglio di amministrazione e l\u00b4assemblea generale. \u00c8 necessario un \u201cconsiglio di vigilanza\u201d solo in determinati casi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.3. Costituzione; venuta in essere:<\/strong><br>Per la costituzione \u00e8 necessario un contratto cooperativo in forma scritta. Oltre alla richiesta della forma scritta non ci sono altri requisiti particolari. Il contratto \u00e8 da registrare al registro delle imprese. Come per la societ\u00e0 di capitali la cooperativa non viene ad essere prima della sua iscrizione al registro. La dichiarazione d\u00b4adesione dei suoi membri necessita di forma scritta. I soci della cooperativa per\u00f2 non vanno iscritti nel registro delle imprese. La cooperativa ha l\u00b4obbligo di tenere un registro dei soci, del quale ogni interessato pu\u00f2 prendere visione. Le cooperative sono soggette a costante verifica da parte revisori speciali, i quali vanno nominati dal sindacato di revisione, nel caso la cooperativa ne faccia parte, altrimenti su richiesta della cooperativa stessa, dal tribunale presso il quale \u00e8 depositato il registro delle imprese. Nella prassi le cooperative sussistono prevalentemente nell`ambito bancario\/ creditizio ed i consorzi agrari. Sono da menzionare ancora le cooperative di acquisto e di vendita nonch\u00e9 le cooperative di consumo, la cui importanza va per\u00f2 costantemente scemando. \u00c8 notevole perfino, che le strutture cooperative possono essere talvolta molto simili a quelle di gruppo (consorzio) industriale. parte posteriore Literatur: Kastner &#8211; Doralt &#8211; Nowotny, Grundri\u00df des \u00f6sterreichischen Gesellschaftsrechtes, Manz 5. Auflage 1990 Straube, Kommentar zum Handelsgesetzbuch: 1. Band: \u00a7\u00a7 1-188 und \u00a7\u00a7 343-453 HGB, Manz, 2. Auflage 1995 2. Band: Rechnungslegung, \u00a7 189-283 HGB, Manz, 2. Auflage 2000 Heinz Krejci, Erwerbsgesellschaftengesetz, Manz 1991 Kostner &#8211; Umfahrer, GmbH, Handbuch f\u00fcr die Praxis, Manz, 5. Auflage 1998 Reich &#8211; Rohrwig, Das \u00f6sterreichische GmbH-Recht, Manz, Band I, 2. Auflage 1997; Band II. in Bearbeitung Koppensteiner, GmbH-Gesetz, Kommentar, Orac, 2. Auflage 1999 Jabornegg &#8211; Strasser, Kommentar zum Aktiengesetz; aufgrund der zuletzt gemeinsam mit Dr. Karl Schiemer+ bearbeiteten 3. Auflage, Manz 1993 Teil II.: \u00a7\u00a7 70-144, 4. neu<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[14,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(Millstatt 2002\/4) Mag. Dr. Thomas Sch\u00f6nlieb - Notarcomitato<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"(Millstatt 2002\/4) Mag. Dr. Thomas Sch\u00f6nlieb - Notarcomitato\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Notarcomitato\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-10-01T09:30:57+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-10-01T12:51:26+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"23 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/\",\"name\":\"Notarcomitato\",\"description\":\"Italienisches Komitee des Notariats\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/\",\"name\":\"(Millstatt 2002\/4) Mag. Dr. Thomas Sch\u00f6nlieb - Notarcomitato\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2019-10-01T09:30:57+00:00\",\"dateModified\":\"2019-10-01T12:51:26+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Startseite\",\"item\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"(Millstatt 2002\/4) Mag. Dr. Thomas Sch\u00f6nlieb\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"url\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"(Millstatt 2002\/4) Mag. Dr. Thomas Sch\u00f6nlieb - Notarcomitato","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"(Millstatt 2002\/4) Mag. Dr. Thomas Sch\u00f6nlieb - Notarcomitato","og_description":"Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate","og_url":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/","og_site_name":"Notarcomitato","article_published_time":"2019-10-01T09:30:57+00:00","article_modified_time":"2019-10-01T12:51:26+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"admin","Tempo di lettura stimato":"23 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#website","url":"https:\/\/notarcomitato.com\/","name":"Notarcomitato","description":"Italienisches Komitee des Notariats","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/notarcomitato.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/#webpage","url":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/","name":"(Millstatt 2002\/4) Mag. Dr. Thomas Sch\u00f6nlieb - Notarcomitato","isPartOf":{"@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#website"},"datePublished":"2019-10-01T09:30:57+00:00","dateModified":"2019-10-01T12:51:26+00:00","author":{"@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-4-mag-dr-thomas-schoenlieb\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Startseite","item":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"(Millstatt 2002\/4) Mag. Dr. Thomas Sch\u00f6nlieb"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"url":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"}]}},"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["<a href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/category\/referate-it\/2002-societa-di-persone-e-capitali\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">2002 - Societ\u00e0 di persone e capitali<\/a>","<a href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/category\/referate-it\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">Relazioni<\/a>"],"unlinked":["<span class=\"advgb-post-tax-term\">2002 - Societ\u00e0 di persone e capitali<\/span>","<span class=\"advgb-post-tax-term\">Relazioni<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Posted 7 anni ago","modified":"Updated 7 anni ago"},"absolute_dates":{"created":"Posted on 1. Ottobre 2019","modified":"Updated on 1. Ottobre 2019"},"absolute_dates_time":{"created":"Posted on 1. Ottobre 2019 10:30","modified":"Updated on 1. Ottobre 2019 13:51"},"featured_img_caption":"","series_order":"","uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/233"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=233"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/233\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":235,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/233\/revisions\/235"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=233"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=233"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=233"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}