{"id":262,"date":"2019-10-03T13:12:31","date_gmt":"2019-10-03T12:12:31","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/millstatt-2002-1-dr-vincenzo-cirota\/"},"modified":"2019-10-03T13:16:04","modified_gmt":"2019-10-03T12:16:04","slug":"millstatt-2002-1-dr-vincenzo-cirota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-1-dr-vincenzo-cirota\/","title":{"rendered":"(Millstatt 2002\/1) Dr. Vincenzo Cirota"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>SOCIETA&#8217; DI PERSONE E DI CAPITALI NREL DIRITTO ITALIANO<\/strong><br><strong>Dr. Vincenzo Cirota,<\/strong>&nbsp;Notaio in San Giorgio di Nogaro (Udine)<\/p>\n\n\n\n<p>La disciplina delle societ\u00e0 lucrative nel codice Civile del 1942 si articola in 9 Capi corrispondenti ad un ordine sistematico basato su una definizione di carattere generale (articolo 2247 C.C.), contenuta nel Capo I, cui segue la disciplina dei singoli tipi di societ\u00e0: questa sistemazione si spiega con la volont\u00e0 legislativa di enunciare in una definizione di carattere generale i requisiti strutturali e funzionali che dovrebbero essere comuni a tutti i tipi di societ\u00e0. E&#8217; usuale in dottrina ed in giurisprudenza il raggruppamento dei tipi di societ\u00e0 lucrative in due categorie, identificate con i termini di societ\u00e0 di persone e societ\u00e0 di capitali : alla prima categoria vengono ascritti i tipi di societ\u00e0 semplice, societ\u00e0 in nome collettivo e societ\u00e0 in accomandita semplice; alla seconda categoria vengono ascritti i tipi di societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 in accomandita per azioni e societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata. Nonostante tale ripartizione non trovi riscontro nel dettato legislativo, i caratteri generali delle societ\u00e0 lucrative presentano significative varianti a seconda che si tratti di societ\u00e0 di persone ovvero di societ\u00e0 di capitali: cos\u00ec \u00e8 per le parti del contratto (sia sotto il profilo della pluralit\u00e0 sia sotto il profilo della legittimazione alla partecipazione al contratto), per il ruolo svolto dai conferimenti, per l&#8217;esercizio in comune dell&#8217;attivit\u00e0 e per lo scopo di lucro. Le societ\u00e0 di persone hanno come connotati tipici salienti la responsabilit\u00e0 solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali, il riconoscimento in capo ai soci in quanto tali del potere di amministrazione e l&#8217;intuitus personae; viceversa, nelle societ\u00e0 di capitali gli elementi qualificanti sono la limitata responsabilit\u00e0, la partecipazione non necessariamente diretta alla gestione sociale e la trasferibilit\u00e0 della quota.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla distinzione tra societ\u00e0 di capitali e societ\u00e0 di persone corrisponde, secondo la dottrina prevalente, quella tra societ\u00e0 con e senza personalit\u00e0 giuridica: si tratta di una suddivisione che, diversamente da quella precedente, trova fondamento nella norma, quantomeno per il fatto che il legislatore attribuisce la personalit\u00e0 giuridica a tutte le societ\u00e0 di capitali ed alla societ\u00e0 cooperativa. La pi\u00f9 moderna dottrina ha contrapposto al concetto di personalit\u00e0 giuridica intesa come attitudine ad essere centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive quello di mera soggettivit\u00e0 giuridica: tale ultimo concetto qualificherebbe le societ\u00e0 di persone, consentendo di riconoscere loro una quasi totale autonomia patrimoniale ma non giuridica, attesa l&#8217;assenza di filtro tra i soci e la societ\u00e0 stessa. Solo il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica comporta, infatti, per la societ\u00e0 quella neutralit\u00e0 ed alterit\u00e0 che determinano la nascita di un soggetto giuridico a tutti gli effetti distinto dalle persone dei soci che la compongono. Passiamo ora ad analizzare la fase costitutiva dei vari tipi di societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOCIETA&#8217; SEMPLICE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il contenuto dell&#8217;atto costitutivo della societ\u00e0 semplice appare pi\u00f9 elementare rispetto a quello delle societ\u00e0 di persone commerciali, nelle quali l&#8217;articolo 2295 C.C. individua le indicazioni necessarie per la costituzione della societ\u00e0. Viceversa, per la societ\u00e0 semplice \u00e8 sufficiente individuare i soggetti, l&#8217;oggetto e la causa, in quanto il legislatore ha previsto una serie di norme suppletive che ne garantiscono il funzionamento. Cos\u00ec la societ\u00e0 semplice ha necessariamente per oggetto l&#8217;esercizio di un&#8217;attivit\u00e0 non commerciale ed \u00e8 il tipo normale per questa attivit\u00e0, quello che si intende adottato qualora non risulti diversamente: ci\u00f2 avviene per le societ\u00e0 agricole, per le attivit\u00e0 artigianali e per quelle di professioni intellettuali. Il contratto non \u00e8 sottoposto a forme speciali e pu\u00f2 concludersi anche verbalmente o tacitamente salvo che la forma scritta sia indirettamente richiesta dalla natura del conferimento. Il contratto non \u00e8 sottoposto all&#8217;iscrizione nel Registro delle Imprese.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOCIETA&#8217; IN NOME COLLETTIVO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Riguardo la stipula del contratto la legge pone una duplice prescrizione: la prima attiene alla forma, la seconda al contenuto. E&#8217; importante rilevare che la mancata osservanza di dette prescrizioni non \u00e8 condizione per la validit\u00e0 del contratto e neppure ai fini della prova ma solo ed esclusivamente per l&#8217;iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese: il mancato adempimento delle prescrizioni porta come conseguenza la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese ma la societ\u00e0 esiste ugualmente anche se in forma irregolare. Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata. L&#8217;articolo 2295 Codice Civile prescrive gli elementi caratterizzanti il contenuto del contratto sociale. Essi sono: 1)- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci; 2)- la ragione sociale. Costituisce il nome della societ\u00e0 ed \u00e8 formata dal nome di uno o pi\u00f9 soci con l&#8217;indicazione del rapporto sociale. Data la sua funzione distintiva, la legge consente di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto e\/o defunto: trattandosi di un fatto che non riguarda solo la societ\u00e0 ma bens\u00ec il socio receduto ovvero gli eredi del socio defunto, occorre &#8211; ai sensi dell&#8217;articolo 2292 comma II Codice Civile &#8211; che questi vi acconsentano. E&#8217; discusso in dottrina se, in questi casi, oltre al nome di chi non \u00e8 pi\u00f9 socio, sia necessario che figuri nella ragione sociale anche il nome di uno dei soci: il tenore letterale della norma (&#8220;ragione sociale costituita dal nome di uno o pi\u00f9 soci&#8221;) sembra far propendere per la tesi affermativa ma i principi relativi alla ditta derivata e l&#8217;analogia tra ditta e ragione sociale inducono alla soluzione opposta; 3)- i soci che l&#8217;amministrazione e la rappresentanza della societ\u00e0; 4)- la sede sociale e le eventuali sedi secondarie. Consiste nella sede della gestione sociale, dove risiedono gli organi direttivi ed amministrativi; 5)- l&#8217;oggetto sociale; 6)- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione. L&#8217;indicazione del valore dei conferimenti \u00e8 richiesta per determinare il capitale sociale: la legge si riferisce solo ed esclusivamente ai conferimenti di capitale. 7)- le prestazioni a cui i soci di opera sono obbligati; 8)- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9)- la durata della societ\u00e0. Il contratto costitutivo della societ\u00e0 deve essere iscritto nel Registro delle Imprese del luogo in cui \u00e8 stabilita la sede della societ\u00e0: l&#8217;obbligo di richiedere l&#8217;iscrizione \u00e8 a carico degli amministratori e, quando la societ\u00e0 \u00e8 costituita per atto pubblico, anche al Notaio. Il termine entro cui la richiesta deve essere fatta \u00e8 di trenta giorni dalla stipulazione: trascorso inutilmente tale termine, possono provvedere all&#8217;iscrizione anche i singoli soci a spese della societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOCIETA&#8217; IN ACCOMANDITA SEMPLICE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ci si soffermer\u00e0, in questa sede, ad evidenziare gli elementi di differenziazione rispetto al contratto costitutivo della societ\u00e0 in nome collettivo. Come \u00e8 noto la societ\u00e0 in accomandita semplice si caratterizza per la necessaria presenza di due categorie di soci: &#8212; i soci accomandatari che hanno sostanzialmente una posizione analoga a quella dei soci della societ\u00e0 in nome collettivo (essi sono obbligati al conferimento, sono tenuti all&#8217;obbligo di non concorrenza e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali); &#8212; i soci accomandanti che, invece, sono obbligati unicamente al conferimento e rispondono nei confronti dei terzi unicamente nei limiti del medesimo: in conseguenza di questa minore responsabilit\u00e0 sono sottoposti ad un trattamento diverso che caratterizza la diversit\u00e0 della societ\u00e0 in accomandita semplice rispetto alla societ\u00e0 in nome collettivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>RAGIONE SOCIALE<\/strong>: \u00e8 vietato far figurare il nome degli accomandanti nella ragione sociale, la quale deve contenere solo il nome di uno o pi\u00f9 accomandatari. Anche nella societ\u00e0 in accomandita semplice \u00e8 ammesso che si possa conservare il nome del socio receduto e\/o defunto, con le stesse regole evidenziate per la societ\u00e0 in nome collettivo. La violazione del divieto di cui sopra non importa, tuttavia, irregolarit\u00e0 della ragione sociale bens\u00ec la perdita, in capo al socio accomandante il cui nome figura nella ragione sociale, del beneficio della responsabilit\u00e0 limitata: occorre, in ogni caso, che l&#8217;inserimento del suo nome sia avvenuto con il suo consenso, espresso e\/o tacito. C&#8217;\u00e8 da evidenziare che nel caso suesposto, secondo la dottrina prevalente il socio accomandante non si tramuta in socio accomandatario in quanto la sanzione \u00e8 posta a tutela dell&#8217;affidamento dei terzi: conseguentemente, detto socio nei rapporti interni resta un socio accomandante con tutte le conseguenze che la legge fa discendere in capo a detta categoria di soci.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOCIETA&#8217; PER AZIONI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La societ\u00e0 per azioni rientra nella categoria delle societ\u00e0 di capitali ed una persona giuridica. Gli elementi caratterizzanti detto tipo di societ\u00e0 sono sostanzialmente i seguenti:<br><strong>a)-<\/strong>&nbsp;la responsabilit\u00e0 della sola societ\u00e0 per le obbligazioni sociali (detto elemento distingue la societ\u00e0 per azioni dalla societ\u00e0 in accomandita per azioni);<br><strong>b)-<\/strong>&nbsp;l&#8217;organizzazione della societ\u00e0 plasmata sulla irrilevanza della persona fisica dei soci; c)- il capitale sociale \u00e8 rappresentato da azioni (detto elemento distingue la societ\u00e0 per azioni dalla societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata). La legge parla di costituzione della societ\u00e0 con riferimento alla stipula del contratto sociale: naturalmente la societ\u00e0 si ricollega al contratto ma la sua nascita \u00e8 rinviata ad un momento successivo (l&#8217;iscrizione nel Registro delle Imprese). Fra la stipula del contratto di societ\u00e0 e la sua nascita intercorre un lasso di tempo in cui la societ\u00e0 non \u00e8 ancora nata ma \u00e8 costituita la possibilit\u00e0 della sua nascita: il contratto \u00e8 certamente vincolante sin dalla stipula e produce effetti di portata limitata (obbligo di versamento dei decimi): l&#8217;iscrizione nel Registro delle Imprese costituisce un presupposto del contratto (ecco perch\u00e8 riguardo la fase costitutiva della societ\u00e0 per azioni e, pi\u00f9 in generale, delle societ\u00e0 di capitali si parla di &#8220;fattispecie a formazione progressiva&#8221;). In conseguenza di quanto sopra esposto \u00e8 opportuno distinguere tra la stipula dell&#8217;atto costitutivo e la costituzione della societ\u00e0. Perch\u00e8 si costituisca la societ\u00e0 occorrono le seguenti condizioni:<br><strong>1)<\/strong>&#8211; che sia stato stipulato l&#8217;atto costitutivo;<br><strong>2)<\/strong>&#8211; che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;<br><strong>3)<\/strong>&#8211; che siano versati almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro;<br><strong>4)<\/strong>&#8211; che sia stata fatta la relazione giurata di stima dei conferimenti in natura;<br><strong>5)<\/strong>&#8211; che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societ\u00e0 in relazione al suo particolare oggetto. L&#8217;esistenza di queste condizioni \u00e8 controllata &#8211; dopo l&#8217;abrogazione del giudizio di omologazione avvenuta con l&#8217;entrata in vigore della Legge numero 340\/2000 &#8211; dal solo Notaio rogante, il quale richiede l&#8217;iscrizione nel Registro delle Imprese. Va rilevato che non \u00e8 necessario che le condizioni sopra indicate esistano al momento della stipula dell&#8217;atto costitutivo, anche se \u00e8 buona norma che vi siano: dal punto di vista formale \u00e8 sufficiente che esse ricorrano al momento in cui si richiede l&#8217;iscrizione. Passando ora al momento della stipula del contratto sociale, va innanzitutto detto che ci\u00f2 pu\u00f2 avvenire in due diversi modi: o mediante pubblica sottoscrizione ovvero in modo simultaneo .<\/p>\n\n\n\n<p>La costituzione per pubblica sottoscrizione \u00e8 scarsamente usata nella pratica: essa si caratterizza per la presenza dei promotori i quali non sono necessariamente destinati a divenire soci della costituenda societ\u00e0. La forma consueta di stipulazione \u00e8 quella simultanea , in cui il contratto si perfeziona con il consenso delle parti che investe tutto il suo contenuto. Il contratto di societ\u00e0 (o atto costitutivo) deve stipularsi necessariamente per atto pubblico ed avere il contenuto stabilito dalla legge: nella pratica all&#8217;atto costitutivo propriamente detto si aggiunge, quale allegato (e, come tale, costituente parte integrante e sostanziale del primo) lo statuto che contiene il complesso delle regole relative all&#8217;organizzazione, al funzionamento ed allo scioglimento della societ\u00e0, laddove l&#8217;atto costitutivo in senso stretto contiene la dichiarazione di costituire la societ\u00e0, di obbligarsi ad eseguire i conferimenti, di volerla regolare secondo le norme contenute nello statuto e la nomina dei primi amministratori e dei primi sindaci. L&#8217;atto costitutivo deve contenere:<br><strong>1)<\/strong>&#8211; cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci (e degli eventuali promotori) nonch\u00e8 il numero delle azioni da ciascuno di essi sottoscritte;<br><strong>2)<\/strong>&#8211; la denominazione, la sede e le eventuali sedi secondarie. E&#8217; da notare che nella societ\u00e0 per azioni (e pi\u00f9 in generale nelle societ\u00e0 di capitali) si parla di denominazione sociale e non di ragione sociale per l&#8217;irrilevanza che ha la persona dei soci: la denominazione pu\u00f2 essere formata in qualunque modo, essendo necessario solo che contenga l&#8217;indicazione del tipo di societ\u00e0. Va evidenziato, in conseguenza di quanto appena detto, qualora la denominazione sociale sia formata dal nome di un socio, quest&#8217;ultimo &#8211; in caso cessi di far parte della compagine sociale &#8211; non ha il diritto di far eliminare il suo nome dalla denominazione stessa;<br><strong>3)<\/strong>&#8211; l&#8217;oggetto sociale. Questa indicazione limita i poteri degli amministratori che non possono compiere atti estranei all&#8217;oggetto sociale; influisce, inoltre, sulla posizione dei singoli soci in quanto l&#8217;articolo 2437 attribuisce ai soci il diritto di recesso, tra l&#8217;altro, in caso di cambiamento dell&#8217;oggetto sociale. Va solamente annotato che questione molto dibattuta in dottrina ed anche in giurisprudenza (almeno fino a quando \u00e8 stato in vigore il giudizio di omologa) \u00e8 quella riguardante la determinatezza dell&#8217;oggetto sociale;<br><strong>4)-<\/strong>&nbsp;l&#8217;ammontare del capitale sottoscritto e versato. Esso &#8211; salvo casi particolari legati all&#8217;oggetto sociale &#8211; non deve essere inferiore a 100.000,00 EURO;<br><strong>5)-<\/strong>&nbsp;il valore nominale ed il numero delle azioni. Il valore nominale delle azioni deve essere di 1,00 EURO o suoi multipli;<br><strong>6)-<\/strong>&nbsp;il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Questo valore deve risultare da una perizia giurata di stima redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel quale avr\u00e0 sede la costituenda societ\u00e0: detta perizia deve essere allegata all&#8217;atto costitutivo. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi;<br><strong>7)-&nbsp;<\/strong>le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. Detta indicazione sembra necessaria solo in quei casi in cui il riparto avvenga in basa a criteri diversi da quelli legali;<br><strong>8)-<\/strong>&nbsp;la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;<br><strong>9)<\/strong>&#8211; il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societ\u00e0. E&#8217; consentito indicare un numero massimo ed un numero minimo, spettando, poi, all&#8217;assemblea di determinare in concreto il numero degli amministratori: essi vanno indicati nominativamente, cos\u00ec come va indicato chi degli amministratori \u00e8 munito della rappresentanza sociale. La prassi giurisprudenziale ha poi stabilito che \u00e8 possibile indicare in atto che la societ\u00e0 sia amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Unico: in tal caso, l&#8217;assemblea stabilir\u00e0 la composizione dell&#8217;organo amministrativo;<br><strong>10)-<\/strong>&nbsp;il numero dei componenti il collegio sindacale. Questo deve essere composto da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti: \u00e8 necessario in atto prevedere la loro nomina;<br><strong>11)-<\/strong>&nbsp;la durata della societ\u00e0. Questo elemento \u00e8 necessario per stabilire quando la societ\u00e0 debba considerarsi sciolta per decorrenza del termine ex articolo 2448 Codice Civile: la durata pu\u00f2 essere rapportata al compimento di un&#8217;opera;<br><strong>12)-<\/strong>&nbsp;l&#8217;importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societ\u00e0. La legge richiede, inoltre, altre condizioni per la costituzione della societ\u00e0 e, precisamente:&nbsp;<strong>a)<\/strong>&#8211; l&#8217;integrale sottoscrizione del capitale sociale. Non \u00e8 consentito costituire una societ\u00e0 con un capitale superiore a quello risultante dai conferimenti assunti: sono vietate le sottoscrizioni simulate ovvero le sottoscrizioni condizionate;&nbsp;<strong>b)<\/strong>&#8211; il versamento dei tre decimi. La norma (articolo 2329 numero 2 Codice Civile) ha lo scopo di dotare immediatamente la societ\u00e0 di un capitale realmente disponibile. Esso va fatto presso un Istituto di credito; il ritiro delle somme \u00e8 consentito agli amministratori dopo l&#8217;iscrizione della societ\u00e0 nel Registro delle Imprese: la violazione di questa disposizione rende responsabile nei confronti della societ\u00e0 e dei terzi l&#8217;Istituto di credito. Va sottolineato che l&#8217;articolo 2329 comma 3 Codice Civile prevede espressamente che i sottoscrittori hanno diritto di tornare in possesso delle somme versate anche nel caso che, entro un anno dal deposito, la societ\u00e0 non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese. L&#8217;obbligo del versamento dei tre decimi vale logicamente solo ed esclusivamente per i conferimenti in denaro; le azioni corrispondenti a conferimenti di crediti o beni in natura devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione;<br>3)- la relazione giurata di stima (articolo 2443 Codice Civile). E&#8217; prescritta a carico di chi effettua conferimenti di beni in natura e\/o crediti; agli amministratori ed ai sindaci \u00e8 imposto l&#8217;obbligo di controllare, entro il termine di sei mesi dalla data di costituzione, la valutazione contenuta nella revisione. L&#8217;atto costitutivo, unitamente a tutti i documenti comprovanti l&#8217;avvenuto versamento dei decimi in denaro, le eventuali autorizzazioni governative prescritte e la relazione giurata di stima per i conferimenti di beni in natura e\/o crediti, deve essere depositato entro trenta giorni dalla costituzione presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione \u00e8 fissata la sede della societ\u00e0. Un cenno va fatto riguardo l&#8217;abolizione della formalit\u00e0 della omologazione da parte del Tribunale avvenuta con l&#8217;articolo 32 della Legge numero 340\/2000, il quale dispone che il Notaio, contestualmente al deposito dell&#8217;atto, richiede l&#8217;iscrizione nel Registro delle Imprese, cui l&#8217;Ufficio procede dopo avere eseguito un controllo limitato alla &#8220;regolarit\u00e0 formale della documentazione&#8221;. L&#8217;abolizione del controllo omologatorio in sede di costituzione segue alla considerazione della sua superfluit\u00e0 stante il controllo eseguito direttamente dal Notaio in sede di redazione dell&#8217;atto costitutivo. Va rilevato, per completezza, che il giudizio di omologazione rimane in via residuale in materia di deliberazioni comportanti modifiche statutarie e di emissione di obbligazioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOCIETA&#8217; IN ACCOMANDITA PER AZIONI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Questo tipo di societ\u00e0 \u00e8 sostanzialmente una societ\u00e0 per azioni modificata dalla presenza della categoria dei soci accomandatari, i quali rispondono senza limiti ed in solido delle obbligazioni sociali ed ai quali spetta il potere di amministrare la societ\u00e0. Per quanto riguarda la costituzione va detto che anche per la societ\u00e0 in accomandita per azioni \u00e8 richiesto l&#8217;atto pubblico: gli elementi che devono desumersi dall&#8217;atto costitutivo sono sostanzialmente quelli sopra indicati per la societ\u00e0 per azioni. Una particolare menzione va fatta per quel che riguarda la denominazione sociale, essendo necessario che la stessa contenga &#8211; oltre l&#8217;indicazione di societ\u00e0 in accomandita per azioni &#8211; almeno il nome di uno dei soci accomandatari: la societ\u00e0 ha diritto di conservare tale nome nella denominazione anche se il socio perde per qualsiasi ragione la qualifica di accomandatario; dubbio \u00e8, invece, nel caso che quello sia il solo nome che vi figura, se occorra integrare la denominazione sociale con il nome di un altro accomandatario: sembra preferibile la soluzione negativa, in analogia a quanto detto in tema di societ\u00e0 in accomandita semplice.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOCIETA&#8217; A RESPONSABILITA&#8217; LIMITATA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata pu\u00f2 costituirsi solo nella forma della costituzione simultanea e deve costituirsi per atto pubblico. L&#8217;articolo 2475 Codice Civile prescrive le seguenti indicazioni per l&#8217;atto costitutivo:<br><strong>1)<\/strong>&#8211; cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;<br><strong>2)<\/strong>&#8211; la denominazione, la sede e le eventuali sedi secondarie. Valgono in questa sede le stesse considerazioni fatte per la societ\u00e0 per azioni;<br><strong>3)<\/strong>&#8211; l&#8217;oggetto sociale;<br><strong>4)<\/strong>&#8211; l&#8217;ammontare del capitale sottoscritto (che non deve essere inferiore a 10.000,00 EURO) e versato;<br><strong>5)<\/strong>&#8211; la quota di conferimento di ciascun socio ed il valore dei beni o dei crediti conferiti;<br><strong>6)<\/strong>&#8211; le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;<br><strong>7)<\/strong>&#8211; il numero, il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della societ\u00e0. Va rilevato che non \u00e8 richiamato l&#8217;articolo 2380 comma 3 Codice Civile che consente di indicare un numero massimo ed un numero minimo di amministratori.<br><strong>8)<\/strong>&#8211; il numero, il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita dei componenti il collegio sindacale nell&#8217;ipotesi che questo sia richiesto dall&#8217;atto costitutivo ovvero sia obbligatorio per legge; &#8216;<br><strong>9)<\/strong>&#8211; la durata della societ\u00e0;<br><strong>10)<\/strong>&#8211; l&#8217;importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societ\u00e0. Un cenno particolare merita il disposto dell&#8217;articolo 2475 ultimo comma &#8211; cos\u00ec come introdotto dal Decreto Legislativo 3 marzo 1993 numero 88, emanato in attuazione della Legge 19 febbraio 1992 numero 142 che ha recepito la XII Direttiva CEE numero 89\/667 in materia societaria &#8211; che ha introdotto, anche nell&#8217;ordinamento Italiano, la figura della societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata unipersonale, che si realizza con la possibilit\u00e0 di costituire o mantenere in vita una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata con unico socio, il quale ha la possibilit\u00e0, nel rispetto di determinate condizioni, di mantenere il beneficio della responsabilit\u00e0 limitata nei limiti del capitale conferito. Anteriormente a questa innovazione, l&#8217;unipersonalit\u00e0 di una societ\u00e0 di capitali era un fenomeno, visto con sospetto dal legislatore che lo sanzionava (come accade tuttora per la societ\u00e0 per azioni in conformit\u00e0 al disposto dell&#8217;articolo 2362 Codice Civile) con la perdita del beneficio della responsabilit\u00e0 limitata. Il nostro legislatore ha utilizzato la tecnica di integrare la normativa vigente in materia di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata: tale scelta pare certamente pi\u00f9 razionale di quella alternativa della creazione di un&#8217;apposita sezione dedicata alla societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata unipersonale, anche se il contenuto della legge non contribuisce ad eliminare i dubbi in relazione alla natura della costituenda societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata unipersonale ed alle diverse fattispecie di responsabilit\u00e0 dell&#8217;unico socio. Con la nuova normativa la posizione dell&#8217;unico socio di societ\u00e0 per azioni resta invariata, continuando ad applicarsi il disposto dell&#8217;articolo 2362 Codice Civile. Per quanto riguarda la societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, l&#8217;unicit\u00e0 del socio &#8211; al fine di consentire la limitazione della responsabilit\u00e0 patrimoniale &#8211; deve essere sempre indicata negli atti e nella corrispondenza nonch\u00e8 pubblicata nel Registro delle Imprese, tutti i decimi dei conferimenti in denaro devono essere interamente versati e tutti i contratti tra socio e societ\u00e0 devono essere adeguatamente formalizzati e pubblicizzati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[14,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(Millstatt 2002\/1) Dr. Vincenzo Cirota - Notarcomitato<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-1-dr-vincenzo-cirota\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"(Millstatt 2002\/1) Dr. Vincenzo Cirota - Notarcomitato\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; 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