{"id":271,"date":"2019-10-03T14:41:45","date_gmt":"2019-10-03T13:41:45","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/"},"modified":"2019-10-03T14:53:38","modified_gmt":"2019-10-03T13:53:38","slug":"millstatt-2002-2-gianluigi-salaris","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/","title":{"rendered":"(Millstatt 2002\/2) Gianluigi Salaris"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>TRASFERIMENTO IN ITALIA DELLA SEDE DI SOCIET\u00c0 ESTERA<br>E APERTURA IN ITALIA DELLA SEDE SECONDARIA DI SOCIET\u00c0 ESTERA<br>Gianluigi Salaris<\/strong>&nbsp;Notaio in Merano<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I NORMATIVA APPLICABILE<\/strong><br>La normativa applicabile al nostro tema si articola su vari livelli, che parzialmente interferiscono tra loro.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1)<\/strong>&nbsp;Norme del codice civile sulle societ\u00e0 costituite all\u2019estero od operanti all\u2019estero (articoli 2506, 2507 e 2508 c.c.). Contengono la disciplina applicabile al trasferimento in Italia della sede secondaria di una societ\u00e0 estera, relativamente alla pubblicit\u00e0 degli atti. Unica norma materiale \u00e8 il terzo comma dell\u2019art. 2506, che sottopone anche le sedi secondarie di societ\u00e0 estere alle disposizioni che regolano l\u2019esercizio dell\u2019 impresa.<br><strong>2)<\/strong>&nbsp;Legge 218\/95, art. 25. \u00c8 la norma di diritto internazionale privato che determina la legge applicabile alla societ\u00e0. Stabilisce che si applica la legge del luogo ove \u00e8 stato perfezionato il procedimento di costituzione, adottando la c.d. Gr\u00fcndungstheorie. Si applica per\u00f2 la legge italiana se la societ\u00e0 ha la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale in Italia ( Sitztheorie). La norma elenca inoltre i singoli aspetti che sono soggetti alla legge regolatrice dell\u2019ente. Infine, l\u2019art. 25 terzo comma dispone che le operazioni che coinvolgono ordinamenti diversi devono essere conformi alla legislazione di tutti i paesi interessati.<br><strong>3)<\/strong>&nbsp;Art. 43 e 48 Trattato CE L\u2019art 43 sancisce il principio della libert\u00e0 di stabilimento, che si estende alla costituzione delle societ\u00e0 per il rinvio all\u2019art. 48. La giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha distinto tra diritto di stabilimento primario (trasferimento della sede legale in un altro Paese membro dell\u2019Unione) e diritto di stabilimento secondario (apertura in un altro Paese membro di una sede secondaria). Nel primo caso, si \u00e8 affermato che l\u2019operativit\u00e0 del diritto di stabilimento \u00e8 subordinata all\u2019armonizzazione legislativa tra singoli Paesi membri ed \u00e8 di fatto ancora largamente inoperante. Il diritto di stabilimento secondario \u00e8 stato ritenuto pienamente operante; ne consegue che l\u2019apertura in Italia della sede secondaria di una societ\u00e0 soggetta alla legge nazionale di un altro Paese dell\u2019Unione Europea \u00e8 regolata in ogni caso dall\u2019art. 2506 c.c. e non si applica mai l\u2019art. 25 della legge 218\/95<br><strong>4)&nbsp;<\/strong>Legge istitutiva del registro delle imprese l. 29.12.93, n. 580 art. 8. Rinvia al regolamento di attuazione approvato con DPR 7.12.95, n. 581, art. 11, che si occupa in generale dell\u2019istituzione di sedi secondarie. Vi sono determinate le formalit\u00e0 da eseguire.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>II Trasferimento in Italia della sede legale di una societ\u00e0 costituita all\u2019estero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>1) La disciplina applicabile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Occorre distinguere tra le ipotesi contemplate dal primo comma dell\u2019art. 25 della legge 218 e quella disciplinata dal terzo comma. Il primo comma prevede due criteri di fatto che portano all\u2019applicazione necessaria della legge italiana:<br><strong>a)<\/strong>&nbsp;la societ\u00e0 ha in Italia la sede dell\u2019amministrazione, indipendentemente dall\u2019esistenza un atto formale di trasferimento della sede legale dall\u2019estero o di apertura di una sede secondaria.<br><strong>b)<\/strong>&nbsp;la societ\u00e0 ha in Italia il suo oggetto principale. In questi casi trova applicazione la legge italiana. L\u2019art. 25, terzo comma, disciplina il caso in cui un atto formale, che nel nostro ordinamento avrebbe necessariamente forma notarile, dispone il trasferimento in un altro stato della sede legale dell\u2019impresa e prevede che il trasferimento stesso sia posto in essere conformemente alla legge sia dell\u2019ordinamento di partenza che di quello di arrivo. Il legislatore italiano ha evidentemente voluto segnalare la disponibilit\u00e0 a favorire lo sviluppo di forme societarie compatibili con diversi ordinamenti. La disciplina generale sul trasferimento della sede legale in un altro stato va armonizzata, per i Paesi membri dell\u2019Unione europea, con il principio della libert\u00e0 di stabilimento, sancito dagli articoli 43 e 48 del Trattato, nella loro versione aggiornata. In linea teorica, tale principio comporterebbe il diritto, per ogni organismo societario costituito in un Paese membro dell\u2019unione, di trasferire la propria sede in un altro paese membro senza perdere la propria individualit\u00e0 e rimanendo soggetta alla medesima disciplina. Di fatto questo principio \u00e8 inoperante in Italia come in altri stati dell\u2019Unione, finch\u00e9 non si raggiunga una pi\u00f9 elevata armonizzazione tra le legislazioni interne dei singoli Paesi, come \u00e8 stato riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 27 settembre 1988, Causa 81\/87, Daily Mail).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) La procedura da seguire .<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019atto straniero che dispone il trasferimento della sede sociale in Italia deve essere depositato presso un notaio italiano, ai sensi dell\u2019art. 106 della legge notarile e dell\u2019art. 68 del relativo regolamento. In seguito all\u2019abrogazione dell\u2019omologa da parte del tribunale, intervenuta con la legge n. 340\/2000, l\u2019atto notarile di deposito \u00e8 l\u2019unica istanza in cui si operi un controllo preventivo di legalit\u00e0 sul contenuto dell\u2019atto straniero che trasferisca in Italia la sede di una societ\u00e0 di capitali. Nell\u2019atto di deposito, si adeguer\u00e0 il contenuto dei patti sociali alla legislazione italiana. Se la societ\u00e0 straniera appartiene a un tipo societario disciplinato dal nostro ordinamento, l\u2019adeguamento consister\u00e0 in modifiche statutarie che rendano lo statuto compatibile con la legislazione italiana. Se la societ\u00e0 incarna un tipo societario sconosciuto al nostro ordinamento, si ritiene che l\u2019adeguamento debba consistere nella trasformazione della societ\u00e0 in una forma societaria prevista dall\u2019ordinamento italiano. Nella prassi potranno ricorrere due casi:<br><strong>a)<\/strong>&nbsp;il notaio italiano viene interpellato dalla societ\u00e0 straniera prima che questa deliberi formalmente il trasferimento. \u00c8 l\u2019ipotesi pi\u00f9 lungimirante: il notaio italiano pu\u00f2 rendere possibile, con la sua consulenza preventiva, l\u2019adozione di una delibera che risponda interamente ai requisiti richiesti dal nostro ordinamento, e che conferisca ai soggetti incaricati di richiedere il deposito dell\u2019atto in Italia tutti i poteri necessari per l\u2019esecuzione delle delibere.<br><strong>b)<\/strong>&nbsp;L\u2019organo amministrativo della societ\u00e0 si presenta al notaio dopo l\u2019adozione della delibera di trasferimento da parte del competente organo della societ\u00e0 straniera. In questo caso, l\u2019adeguamento della delibera e dei patti sociali della societ\u00e0 che si trasferisce in Italia dovr\u00e0 essere eseguito nell\u2019atto di deposito; ma si dovr\u00e0 verificare che i soggetti che richiedono il deposito abbiano, in forza della legislazione di provenienza o del mandato ricevuto dagli organi deliberativi della societ\u00e0, la facolt\u00e0 di adottare le modifiche richieste. Si potr\u00e0 cio\u00e8 verificare un caso di difetto di legittimazione che richieder\u00e0 un\u2019ulteriore delibera da parte della societ\u00e0 nelle sedi sue proprie. Va osservato inoltre che il terzo comma dell\u2019art. 25 richiede la conformit\u00e0 dell\u2019operazione giuridica che si sostanzia nel trasferimento a entrambi gli ordinamenti, quello di partenza e quello di arrivo; il notaio dovr\u00e0 pertanto verificare che gli adeguamenti richiesti dalla legge italiana siano a loro volta compatibili con i principi dell\u2019ordinamento straniero da cui la societ\u00e0 trasferita proviene. La collaborazione tra professionisti di diversi ordinamenti \u00e8 un presupposto essenziale della corretta applicazione della norma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III Apertura in Italia della sede secondaria di societ\u00e0 costituita all\u2019estero Si possono verificare tre ipotesi.<br>a)<\/strong>&nbsp;apertura in Italia della sede secondaria di una societ\u00e0 estera, costituita in un Paese non appartenente all\u2019Unione europea, che mantenga all\u2019estero la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale dell\u2019impresa. Questa ipotesi non \u00e8 menzionata nella legge n. 218 e non \u00e8 regolata dal diritto internazionale privato, ma soltanto dal codice civile (art. 2506). La societ\u00e0 nel suo insieme, compresa la sede secondaria, rimane regolata dalla sua legge nazionale. Alla sede secondaria si applicano soltanto le norme del codice civile in materia di pubblicit\u00e0, ma non norme materiali.<br><strong>b)<\/strong>&nbsp;apertura in Italia della sede secondaria di una societ\u00e0 estera, costituita in un Paese non appartenente all\u2019Unione europea, che abbia di fatto in Italia la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale dell\u2019impresa. L\u2019intera societ\u00e0, e non solo la sua sede secondaria, \u00e8 regolata dalla legge italiana ai sensi dell\u2019art. 25 della legge n. 218\/1985.<br><strong>c)&nbsp;<\/strong>apertura in Italia della sede secondaria di una societ\u00e0 estera costituita in un Paese membro dell\u2019Unione europea, indipendentemente dal fatto che abbia o meno in Italia la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale dell\u2019impresa. Trova applicazione il principio della libert\u00e0 di stabilimento (c.d. secondaria), come interpretato dalla sentenza della Corte europea di giustizia nel noto caso Centros Ltd\/Governo danese (sentenza 9 marzo 1999, causa C-212\/97, Centros). Non \u00e8 necessaria alcuna indagine sul se la societ\u00e0 abbia in Italia la sede dell\u2019amministrazione o l\u2019oggetto principale dell\u2019attivit\u00e0. Il principio della libert\u00e0 di stabilimento consente ai cittadini di un Paese dell\u2019Unione di selezionare l\u2019ordinamento che contempli le ipotesi meno rigorose in materia di costituzione e di struttura della societ\u00e0, porre in essere in questo Paese l\u2019atto costitutivo, aprire una sede secondaria in un altro Paese membro ed esercitare l\u2019attivit\u00e0 anche esclusivamente attraverso questa sede secondaria e nel Paese in cui questa si trova. L\u2019art. 25 della legge 218 \u00e8 inapplicabile per il prevalere delle norme europee. Citiamo dallo studio n. 01\/07\/25\/5 della Commissione Unione Europea presso il Consiglio nazionale del notariato: \u201cIl cittadino pu\u00f2 scegliere di costituire una societ\u00e0 nello stato le cui norme societarie gli sembrino meno severe e poi aprire succursali in altri stati membri. Pertanto dette societ\u00e0, anche se in Italia si trovi il loro oggetto principale, non sono tenute ad adeguarsi alla legge italiana (concernente l\u2019aspetto per cos\u00ec dire strutturale ed organizzativo dell\u2019ente societario), n\u00e9 \u00e8 consentito sottoporre le relative succursali a controlli diversi ed ulteriori rispetto alla verifica della validit\u00e0 della costituzione della societ\u00e0 (alla stregua del diritto del Paese d\u2019origine) ed all\u2019osservanza della disposizione dell\u2019art. 2506 c.c. cos\u00ec come integrata dagli art. 101 ter e 101 quater disp. att. c.c.\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Due ulteriori osservazioni sulla legge applicabile&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>a)<\/strong>&nbsp;L\u2019articolo 25 suddetto stabilisce alle lettere e) ed f) che la formazione, i poteri e le modalit\u00e0 di funzionamento degli organi e la rappresentanza dell\u2019ente sono disciplinati dalla legge regolatrice dell\u2019ente; a questa legge il notaio dovr\u00e0 fare riferimento nel verificare, in sede di controllo di legalit\u00e0, la correttezza della procedura di istituzione della sede secondaria.<br><strong>b)<\/strong>&nbsp;La prevalenza del principio della libert\u00e0 di stabilimento non implica, citiamo ancora dallo Studio n. 01\/07\/25\/5 \u201cche la societ\u00e0 straniera non operativa nel Paese di costituzione non sia soggetta, per l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 della succursale aperta in altro Stato membro, a norme imperative di tale Stato applicabili alle societ\u00e0 nazionali dello stesso tipo Resta ferma, invece. la possibilit\u00e0 (espressamente prevista dal 3\u00b0 comma dell\u2019art. 2506 c.c.) per lo Stato ospitante di sottoporre, in condizioni naturalmente non discriminatorie, le societ\u00e0 straniere operanti attraverso stabilimenti secondari alle norme nazionali che regolano l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale.\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La procedura di apertura della sede secondaria si articola nelle seguenti fasi:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00a6assunzione della relativa delibera da parte dei competenti organi della societ\u00e0. Questa delibera sar\u00e0 regolata integralmente, come detto, dalla legge nazionale di questa; \u00a6deposito della delibera presso un notaio. La delibera redatta in lingua straniera dovr\u00e0 essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana, redatta dal notaio, se questi conosce la lingua straniera, o da un perito nominato dalle parti. La delibera dovr\u00e0 essere previamente legalizzata o munita di \u201cApostille\u201d, se proviene dai Paesi che hanno aderito alla relativa Convenzione; salvo che provenga da un Paese, come l\u2019Austria, con il quale un accordo bilaterale abbia stabilito la dispensa dall\u2019\u201dApostille\u201d. \u00a6Controllo di legalit\u00e0 da parte del notaio. Questo controllo dovr\u00e0 in particolare verificare che la delibera e i patti della societ\u00e0 interessata non contengano clausole contrarie all\u2019ordine pubblico o contrastanti con le cd \u201cnorme di applicazione necessaria\u201d (v. articoli 16 e 17 della l. 218\/95. Dovr\u00e0 pure verificare che non vengano violate disposizioni che disciplinano l\u2019esercizio dell\u2019impresa o la subordinano all\u2019osservanza di particolari condizioni (art. 2506, 2\u00b0 comma, c.c.). Il controllo di legittimit\u00e0 si concreter\u00e0 nell\u2019adeguamento della delibera alle norme italiane necessariamente applicabili. \u00a6Registrazione dell\u2019atto di deposito con la delibera allegata. L\u2019atto sconta la tassa fissa. Normalmente gli allegati provenienti dall\u2019estero scontano un\u2019ulteriore tassa fissa di registro per ciascun allegato. \u00a6Deposito presso il registro delle imprese.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Va eseguito entro: 45 giorni data atto.<\/li><li>Vanno depositati:<\/li><li>il modello S1sottoscritto con firma semplice allegando fotocopia di un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 del legale rappresentante o da uno dei rappresentanti stabili in Italia nel caso in cui si tratti di cittadino comunitario. Negli altri casi \u00e8 necessaria l\u2019autentica.<\/li><li>n. 1 modello SE sottoscritto con firma non autenticata dal legale rappresentante o da uno dei rappresentanti stabili in Italia.<\/li><li>n. 1 copia dell\u2019atto di deposito con i suoi allegati.<\/li><li>L\u2019atto di nomina del rappresentante in Italia, se contenuto in un documento separato.<\/li><li>n. 1 certificato di vigenza della societ\u00e0, rilasciato dall\u2019ente estero preposto alla tenuta del registro imprese con traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento (o tale traduzione eseguita presso l\u2019ambasciata italiana);&nbsp;<\/li><li>n. 1 modello intercalare S contenente l\u2019elenco dei soci ed altri titolari di diritti su azioni e quote sociali della societ\u00e0 estera (in caso di societ\u00e0 di capitali);<\/li><li>n. 1 modello intercalare P per ciascuna delle persone che hanno la rappresentanza nella sede estera e degli eventuali rappresentanti in Italia.<\/li><li>versamento di EURO 145 per diritti di segreteria se l\u2019iscrizione viene effettuata utilizzando modelli cartacei; (EURO 119 se l\u2019iscrizione viene effettuata utilizzando supporti informatici).<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[14,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(Millstatt 2002\/2) Gianluigi Salaris - Notarcomitato<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"(Millstatt 2002\/2) Gianluigi Salaris - Notarcomitato\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Notarcomitato\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-10-03T13:41:45+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-10-03T13:53:38+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"11 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/\",\"name\":\"Notarcomitato\",\"description\":\"Italienisches Komitee des Notariats\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/\",\"name\":\"(Millstatt 2002\/2) Gianluigi Salaris - Notarcomitato\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2019-10-03T13:41:45+00:00\",\"dateModified\":\"2019-10-03T13:53:38+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Startseite\",\"item\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"(Millstatt 2002\/2) Gianluigi Salaris\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"url\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"(Millstatt 2002\/2) Gianluigi Salaris - Notarcomitato","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"(Millstatt 2002\/2) Gianluigi Salaris - Notarcomitato","og_description":"Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate","og_url":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/","og_site_name":"Notarcomitato","article_published_time":"2019-10-03T13:41:45+00:00","article_modified_time":"2019-10-03T13:53:38+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"admin","Tempo di lettura stimato":"11 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#website","url":"https:\/\/notarcomitato.com\/","name":"Notarcomitato","description":"Italienisches Komitee des Notariats","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/notarcomitato.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/#webpage","url":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/","name":"(Millstatt 2002\/2) Gianluigi Salaris - Notarcomitato","isPartOf":{"@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#website"},"datePublished":"2019-10-03T13:41:45+00:00","dateModified":"2019-10-03T13:53:38+00:00","author":{"@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-2-gianluigi-salaris\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Startseite","item":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"(Millstatt 2002\/2) Gianluigi Salaris"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"url":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"}]}},"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["<a href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/category\/referate-it\/2002-societa-di-persone-e-capitali\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">2002 - Societ\u00e0 di persone e capitali<\/a>","<a href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/category\/referate-it\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">Relazioni<\/a>"],"unlinked":["<span class=\"advgb-post-tax-term\">2002 - Societ\u00e0 di persone e capitali<\/span>","<span class=\"advgb-post-tax-term\">Relazioni<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Posted 7 anni ago","modified":"Updated 7 anni ago"},"absolute_dates":{"created":"Posted on 3. Ottobre 2019","modified":"Updated on 3. Ottobre 2019"},"absolute_dates_time":{"created":"Posted on 3. Ottobre 2019 14:41","modified":"Updated on 3. Ottobre 2019 14:53"},"featured_img_caption":"","series_order":"","uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/271"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=271"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/271\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":274,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/271\/revisions\/274"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}