{"id":277,"date":"2019-10-03T15:14:24","date_gmt":"2019-10-03T14:14:24","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/millstatt-2002-3-dr-johannes-locnikar\/"},"modified":"2019-10-03T15:15:35","modified_gmt":"2019-10-03T14:15:35","slug":"millstatt-2002-3-dr-johannes-locnikar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/millstatt-2002-3-dr-johannes-locnikar\/","title":{"rendered":"(Millstatt 2002\/3) DR. JOHANNES LOCNIKAR"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>DR. JOHANNES LOCNIKAR<\/strong><br>Trasferimento di sede oltre il confine dello stato, cio\u00e8 fondazione di<br>una succursale di societ\u00e0 di persone e societ\u00e0 di capitali oltre i confini nazionali<\/p>\n\n\n\n<p>La mia relazione si riferisce esclusivamente alle societ\u00e0 di persone e di capitali con propria personalit\u00e0 giuridica, sebbene le vie legali da analizzare siano immaginabili anche in riferimento a societ\u00e0 esclusivamente &#8220;interne&#8221; (Innengesellschaften), pur con scarsa importanza in pratica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I. Trasferimento di sede oltre i confini nazionali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Bisogna distinguere il caso in cui una societ\u00e0 di persone oppure di capitali venga trasferita in Austria dopo la chiusura della sua sede sinora valida oppure se si tratti del trasferimento della sua sede centrale per l\u00b4estero (estera) verso l\u00b4Austria: per esempio, una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata italiana chiude la sua sede in Italia e si trasferisce interamente in Austria. Per mancanza disposizioni di legge adeguate questo procedimento non corrisponde a null\u00b4altro che alla costituzione di una nuova societ\u00e0 in Austria. Quindi in questo caso sarebbero da applicare e rispettare le norme relative vigenti. La da tempo progettata &#8220;Societas Europea&#8221;, quale istituto giuridico di diritto comune europeo, non \u00e8 ancora giunta a concretizzazione. Questa tipologia societaria che in senso ampio \u00e8 sostanzialmente una riproduzione di una societ\u00e0 per azioni, oltre ad altre numerose agevolazioni, consentirebbe trasferire la propria sede in qualsiasi momento da uno stato membro all&#8217;altro. Per il resto si rimanda al caso eccezionale come descritto in seguito (cfr. II. &#8211; A. 4).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>II. Costituzione di una filiale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>A. Costituzione di una filiale di una societ\u00e0 di persone oppure di capitali straniera (italiana) in Austria:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Diritto applicabile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono determinanti le norme della legge riguardante la modifica del diritto delle societ\u00e0 per adeguamento alle direttive europee (fonte per austria EU-Ges R\u00c4G gazzetta ufficiale austriaca 1996\/304) con cui si sono riformate le norme riguardanti la filiale nazionale di soggetti di diritto stranieri e standardizzate per tutte le forme di societ\u00e0 in vasti ambiti. Come norma generale si applica l&#8217;articolo13 HGB (Handelsgesetzbuch &#8211; Codice commerciale austriaco) e come norme speciali gli articoli 107 e seguenti GmbH-Gesetz (legge austriaca riguardante le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata) per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e l&#8217;articolo 254 Aktiengesetz (legge austriaca per le societ\u00e0 per azioni) per le societ\u00e0 per azioni. Le norme citate hanno come punto di riferimento in prima linea le direttive dell&#8217;UE 21 dicembre 1989 riguardanti le filiali e variano per le societ\u00e0 dell&#8217;UE e dell\u2019area economica europea da una parte e per quelle provenienti da stati terzi dall&#8217;altro. Poich\u00e9 ci troviamo qui di fronte alla costituzione interna (in Austria) di una societ\u00e0 con sede all&#8217;estero, nascono naturalmente delle collisioni fra il diritto del paese sede dell\u00b4impresa e le norme austriache. La necessit\u00e0 di una delimitazione fra le norme nazionali e quelle estere sussiste soprattutto per quanto riguarda le seguenti questioni:<br><strong>a)&nbsp;<\/strong>la filiale possiede una propria personalit\u00e0 giuridica autonoma?<br><strong>b)&nbsp;<\/strong>quali norme di diritto societario societ\u00e0 sono in vigore per la filiale nazionale?<br><strong>c)&nbsp;<\/strong>in base a quali principi giuridici va valutata la rappresentanza organica e la rappresentanza per procura?<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Questione sub a):<\/strong><br>Se ad una filiale su territorio nazionale spetti una personalit\u00e0 giuridica autonoma dipende dal diritto dello stato sede della fililae (\u00a7 12 IPRG &#8211; legge austriaca sul Diritto Privato Internazionale). Secondo il diritto austriaco una filiale su territorio nazionale di una societ\u00e0 estera non possiede propria personalit\u00e0 giuridica. Quindi la societ\u00e0 estera (societ\u00e0 madre) sar\u00e0 la titolare di diritti e doveri.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Questione sub b)<\/strong><br>Tutte norme di diritto societario riguardanti l&#8217;organizzazione interna ed esterna della societ\u00e0 (contratto societario, modifiche interne, organi e la loro posizione giuridica nel rapporto interno ed esterno, nonch\u00e9 autorizzazione alla gestione e rappresentanza ecc.) saranno da valutare in base al l diritto dello Stato, a cui la societ\u00e0 estera per il suo status di persona giuridica va riferita. Questo \u00e8 di importanza anche per la costituzione di filiali su territorio nazionale da parte di societ\u00e0 estere, per cui l&#8217;atto di istituzione della filiale \u00e8 da valutare secondo il diritto in vigore per la sede. Ci\u00f2 significa che se nel luogo in cui la costituzione di una filiale (cos\u00ec in Austria) \u00e8 considerato un atto di amministarzione, basta a tal fine una dichiarazione in tal senso dell&#8217;amministratore (estero). Una delibera dei soci \u00e8 necessaria solo nel caso che essa sia prevista dal diritto dello Stato in cui ha sede la societ\u00e0. Gli aspetti che riguardanoinvece esclusivamente la filiale (come per esempio la registrazione della filiale nel territorio nazionale austriaco nel registro delle imprese) sono soggetti al diritto austriaco.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Questione sub c)<\/strong><br>La giurisprudenza pi\u00f9 risalente ritiene che, in l caso di istituzione di una filiale di societ\u00e0 estera su territorio nazionale, sia la rappresentanza organica che la rappresentanza tramite persone incaricate (procuratori) siano regolarmente soggette al diritto austriaco. L&#8217;opinione dominante oggi distingue fra la rappresentanza organica, alla quale sarebbe applicabile il \u00a7 10 IPRG e la rappresentanza tramite rappresentanti nominati ad hoc (procuratori), che sarebbe invece soggetta al \u00a7 49 IPRG. Quindi la rappresentanza organica sarebbe da valutare secondo il diritto dello Stato in cui ha sede la societ\u00e0 estera, mentre la rapresentanza tramite procuratori sarebbe soggetta al diritto austriaco. Recentemente la Suprema Corte di Giustizia (austriaca) ha condiviso questa interpretazione. Tuttavia parzialmente ed a ragione in caso di rappresentanza organica, viene ritenuta non applicabile la Sitztheorie (che ritiene applicabile il diritto dello Stato in cui ha sede la societ\u00e0) in base base al principio della tutela del traffico (applicazione del diritto nazionale per tutela della parte contraente): quindi gli Art. 49 comma 2 e 3 IRPG sulla tutela della fiducia sarebbero da applicare in via analogica, facendo riferimento, per il contenuto della rappresentanza, al luogo dell&#8217;attivit\u00e0 anche per gli organi- rappresentanti. In questa maniera \u00e8 da interpretare la corrispondente ordinanza legislativa, che definisce inefficace una restrizione del potere rappresentativo del rappresentante nazionale nei confronti di terzi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Elementi fondamentali per la costituzione di una filiale di una societ\u00e0 estera su territorio nazionale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La registrazione della costituzione su territorio nazionale di una filialee di una societ\u00e0 estera non genera una nuova societ\u00e0 di diritto interno, ma fa perdurare la stessa ancora come societ\u00e0 estera. Oggetto di registrazione per\u00f2 non \u00e8 pi\u00f9 la costituzione effettuata su territorio nazionale, ma la stessa societ\u00e0 estera In materia di diritto cambiario &#8211; valutario la filiale istitruita su territorio nazionale \u00e8 considerata come interna. La costituzione nazionale di filiale di una societ\u00e0 estera viene considerata in materia di diritto del registro delle imprese come se fosse la filiale di una societ\u00e0 nazionale. Quindi la societ\u00e0 estera viene registrata come se fosse una societ\u00e0 nazionale. Se vengono istituite parecchie succursali all&#8217;interno, vengono trattate e registrate, ai sensi del diritto riguardante il registro delle imprese, come altre succursali di una societ\u00e0 nazionale. \u00c8 competente ogni tribunale depositario del registro delle imprese nel cui territorio di competenza si trova la sede della succursale nazionale. L&#8217;esistenza del soggetto di diritto \u00e8 da indicare al registro delle imprese in occasione della registrazione della filiale. A comprova di ci\u00f2 \u00e8 valido l&#8217;estratto dal registro delle imprese estero. In mancanza di registro delle imprese nel luogo della sede principale \u00e8 la prova va fornita tramite atti d&#8217;ufficio (lettera di conferma di un organo dell&#8217;impresa oppure di un notaio estero). Da dichiarare e registrare sono le indicazioni richieste dall&#8217;articolo 3 della legge sulla registrazione delle imprese (forma giuridica, sede, recapito ufficiale, breve descrizione dell\u00b4oggetto d&#8217;attivit\u00e0, gli organi, inizio e tipo dei loro poteri di rappresentanza) nonch\u00e9 le registrazioni speciali previste per i soggetti di diritto rispettivi secondo la legge sulla registrazione delle imprese. Inoltre sono da dichiarare e registrare l&#8217;attivit\u00e0 della filiale, lo status di personalit\u00e0 giuridica del soggetto di diritto e, se esistente, il registro in cui il soggetto di diritto \u00e8 registrato all&#8217;estero, con i corrispondenti codici di registrazione. Le persone che non sono autorizzate a rappresentare il soggetto di diritto gi\u00e0 per legge, vengono registrare nel registro di ditte solo se il loro potere di rappresentanza si estende alla filiale nazionale.( per es. procura per la filiale). La ragione sociale della filiale nazionale deve chiaramente distinguersi da tutte le altre ragioni sociali gi\u00e0 esistenti e registrate nel registro delle imprese nel luogo della filiale (\u00a7 30 HGB). La ragione sociale della fillale nazionale pu\u00f2 contenere anche un\u2019aggiunta facente riferimento all\u2019istituzione nazionale come p.e. &#8220;rappresentanza per l&#8217;Austria&#8221; &#8220;filiale Austria&#8221; ecc. Per le registrazioni, sottoscrizioni, presentazioni e divulgazioni sono d&#8217;altronde assolutamente valide le direttive nazionali austriache esistenti per un tale soggetto di diritto, a patto che il diritto estero non deroghi le disposizioni. A questo proposito si rimanda al modello della registrazione di una filaile nazionale di una societ\u00e0 in nome collettivo italiana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Particolarit\u00e0 per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e le societ\u00e0 per azioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per l\u2019istituzione di una filiale su territorio nazionale di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata estera oppure di una societ\u00e0 per azioni valgono le seguenti disposizioni particolari:<br><strong>a)&nbsp;<\/strong>La societ\u00e0 va notificata dagli amministratori oppure dai membri del consiglio di amministrazione in numero tale corrispondente a quello necessario per la rappresentanzadella societ\u00e0, per la registrazione nel registro delle imprese.<br><strong>b)&nbsp;<\/strong>Per le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata e le societ\u00e0 per azioni il cui statuto personale non sia soggetto al diritto di uno stato membro dell&#8217;UE oppure dell\u2019area economica europea, \u00e8 assolutamente necessaria la nomina di un rappresentante con sede fissa su territorio nazionale, mentre per le altre societ\u00e0 la nomina di un tale rappresentante nazionale \u00e8 facoltativa.<br><strong>c)&nbsp;<\/strong>Oltre alla nomina di un rappresentante nazionale \u00e8 da dichiarare il suo recapito d&#8217;azienda valido per il territorio nazionale, per la registrazione nel registro delle imprese. Alla domanda sono da allegare i documenti seguenti: il contratto societario oppure lo statuto in forma vigente in copia autenticata nel caso che il contratto di societ\u00e0 e lo statuto non siano redatti in lingua tedesca, una traduzione in lingua tedesca copia autenticata dell\u00b4atto di avvenuta registrazione come eseguita presso la sede della societ\u00e0 il decreto di nomina riguardante il rappresentante con residenza su territorio nazionale il nullaosta dell&#8217;intendenza di finanza competente per la sede della filiale le firme degli amministratori oppure dei membri del consiglio di amministrazione nonch\u00e9 di tutti i rappresentanti con la residenza su territorio nazionale Per la registrazione nel registro delle imprese sono da dichiarare: ragione sociale, sede e recapito della sede principale luogo e recapito della filiale su territorio nazionale l&#8217;autorit\u00e0 di registrazione e il numero di registrazione della sede principale la denominazione e la forma giuridica estera l&#8217;indicazione del tipo societario (per es. societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata secondo il diritto italiano) importo del capitale sociale oppure azionario giorno della costituzione del contratto societario oppure dello statuto breve definizione del settore d&#8217;attivit\u00e0 data di riferimento per bilancio commerciale (anno d\u00b4esercizio) generalit\u00e0 degli amministratori oppure dei membri del consiglio di amministrazione con indicazioni sull&#8217;inizio e tipo della loro autorizzazione di rappresentanza generalit\u00e0, data di nascita, recapito ufficiale dei rappresentanti con residenza fissa su territorio nazionale (se esistenti), con indicazioni sull&#8217;inizio e tipo della loro autorizzazione di rappresentanza generalit\u00e0, data di nascita dei procuratori della filiale nazionale, se esistenti, con indicazioni sull&#8217;inizio e tipo della loro autorizzazione di rappresentanza. In seguito sono da dichiarare oppure presentare al registro delle imprese (a tale fine sono autorizzati sia gli amministratori ovvero i membri del consiglio d&#8217;amministrazione, sia eventuali rappresentanti con residenza fissa su territorio nazionale) ogni variazione di un fatto gi\u00e0 registrato ai sensi dell\u2019art.10 parag.<\/p>\n\n\n\n<p>1 Firmenbuchgesetz (legislazione austriaca sulla registrazione delle imprese) (come per esempio una sostituzione di persone autorizzate alla rappresentanza, variazione della sede, del recapito ufficiale, del settore d&#8217;attivit\u00e0, della cessazione e liquidazione d&#8217;attivit\u00e0 della societ\u00e0, ecc.) ogni variazione del contratto societario oppure dello statuto, l&#8217;apertura oppure la non accettazione di un procedimento d&#8217;insolvenza o simile procedimento riguardante il patrimonio della societ\u00e0 la presentazione della documentazione di resoconto, redatta, controllata e resa pubblica secondo la normativa vigente per la sede principale della societ\u00e0 (bilancio di fine anno commerciale verificato, con allegato rapporto sulla situazione, rapporto del collegio sindacale, ecc.) La liquidazione per la cessata attivit\u00e0 di una filiale deve avvenire applicando analogicamente le norme riguardanti i procedimenti corrispondenti delle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata oppure delle societ\u00e0 per azioni nazionali austriache. Per il resto si rimanda al modello allegato per la registrazione di una succursale nazionale di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata italiana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Casistica :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sitztheorie contro libert\u00e0 di istituzione di impresa Si \u00e8 presentato iol seguente caso: Una societ\u00e0 costituita al di fuori dell&#8217;Austria, in uno stato membro UE in ambito dell\u2019area economica europea, presenta domanda di registrazione per l\u2019istituzione di una filiale in Austria. Tale societ\u00e0 \u00e8 stata in concreto costituita solo pro forma in uno Stato UE, ma ha la sua sede principale effettiva\u201c in Austria. Secondo la Sitztheorie, in vigore in Austria (\u00a7 10 IPRG) la registrazione sarebbe solamente permessa, se alla societ\u00e0 spetta capacit\u00e0 giuridica. Ci\u00f2 va valutato da quanto previsto dal diritto dello Stato in cui ha la sua sede reale l&#8217;amministrazione principale (\u00a712 IPRG). Andrebbe quindi tenuto conto della sede reale dell&#8217;amministrazione. Quindi una societ\u00e0 ha capacit\u00e0 giuridica a condizione che sia stata costituita secondo le norme dello Stato in cui ha la sua sede d&#8217;amministrazione reale. Una societ\u00e0 costituita fuori dell&#8217;Austria, in uno stato appartenente all\u2019area economica europea che per\u00f2 ha la sua sede d&#8217;amministrazione reale in Austria, non avrebbe quiindi capacit\u00e0 giuridica e sarebbe non registrabile. Nel caso concreto si tratta di una societ\u00e0 inglese cosiddetta Privat Limited, che costituita in Gran Bretagna, senza peraltro avervi nessuna attivit\u00e0 in tal luogo, mentre l\u00b4effettiva attivit\u00e0 si svolge esclusivamente in Austria. La causa relativa \u00e8 in pendente aldavanti al Tribunale del Land Salisburgo e ha portato a una richiesta di pronuncia pregiudiziale presso la Corte di Giustizia Europea, in quanto si tratta della questione, se la Sitztheorie comporti violazione degli articoli 52 e 58 Trattato UE e della libert\u00e0 di stabilimento da essi stabilita. Per quanto ne so, non esiste ancora nessuna sentenza finale al riguardo.<br><strong>B)&nbsp;<\/strong>Istituzione di una filiale di una societ\u00e0 di persone oppure di capitali austriaca all&#8217;estero Una registrazione di una tale succursale nel registro delle imprese austriaco non \u00e8 possibile per mancanza di base giuridica. L&#8217;utilizzazione per analogia delle norme sulla costituzione di una filiale nazionale di una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata estera non \u00e8 possibile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Principi di societ\u00e0 di persone e di capitali;Trasferimento della sede; Societa affiliate<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[14,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(Millstatt 2002\/3) DR. 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