{"id":289,"date":"2019-10-04T07:05:38","date_gmt":"2019-10-04T06:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/codroipo-2003-2-mag-markus-mayr\/"},"modified":"2019-10-04T07:07:11","modified_gmt":"2019-10-04T06:07:11","slug":"codroipo-2003-2-mag-markus-mayr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/codroipo-2003-2-mag-markus-mayr\/","title":{"rendered":"(Codroipo 2003\/2) Mag. Markus Mayr"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Mag. Markus Mayr<\/strong><br>Relazione sul tema:<br><strong>Il ruolo del notaio austriaco in materia ereditari, in particolare nella conclusione di<br>accordi su divisioni ereditarie e negli acquisti di propriet\u00e0 immobiliare da massa ereditaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>I. Introduzione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Al notaio austriaco spetta un ruolo centrale sia quale funzionario legale che come consulente legale, rappresentante di parti e rogatore di documenti in tutte le questioni ereditarie, in particolare nell\u2018ambito di regolamento di eredit\u00e0. Anche nella redazione di atti di rinuncia ereditaria, di vendita di oggetti da eredit\u00e0 o di divisione ereditaria, di trasferimento di immobili dalla massa ereditaria o di indennizzo per i diritti alla legittima, il notaio assiste fattivamente le parti con la sua competenza e professionalit\u00e0 giuridica ma anche con la sua esperienza professionale e personale. Annotazione: le seguenti esposizioni si basano sulla precedente relazione sul ruolo del notaio nel procedimento ereditario austriaco presentata nell\u2019ambito del convegno odierno e riguardante i fondamenti giuridici e termini tecnici &#8211; se trattato nel frattempo \u2013 si fa perci\u00f2 riferimento a quelle spiegazioni. I rnvii alla legge federale (Bundesgesetz) sul procedimento in affari di diritto non contenzioso (Au\u00dferstreitgesetz \u2013 Au\u00dfStrG) fanno riferimento al testo di legge attualmente in vigore e si annota a questo punto, che il diritto non contenzioso, che risale nei suoi fondamenti al 1854, sta per essere ampiamente modificato. Il relativo progetto di legge, che \u00e8 gi\u00e0 stato presedntato per essere sottoposto a parere, prevede \u2013 ferme restando le disposizioni pi\u00f9 efficaci e sperimentate \u2013 un adeguamento della legge alle relazioni moderne della vita e della famiglia. I compiti del notaio , quale funzionario , e quindi il suo ruolo centrale nel procedimento ereditario verranno mantenuti nella forma attuale, che ha sinora dato ottimi risultati. II. Possibilit\u00e0 dell\u2019erede di disporre della quota ereditaria 1. Disposizione su quota ereditaria futura:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.1. Divieto di vendita per quota ereditaria futura:<\/strong><br>Azioni di vendita di diritti ereditario con de cuius ancora vivente sono nulle (\u00a7 879 co\u00b0 2 riga 3 ABGB), pertanto \u00e8 nullo anche il relativo contratto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.2. Rinuncia alla quota di eredit\u00e0 o al diritto alla legittima:<\/strong><br>La rinuncia all\u2019eredit\u00e0 \u00e8 la rinuncia ad un diritto ereditario futuro con contratto tra l\u2019avente diritto e il dante causa e si pu\u00f2 riferire o alla quota di successione legittima o solo al diritto alla legittima. La rinuncia elimina il motivo d\u2019appello ed \u00e8 spesso fatta contro indennizzo. Pu\u00f2 essere fatta anche sotto condizione (rinuncia condizionata) o solo in relazione ad una sola parte del patrimonio (rinuncia parziale). Per la validit\u00e0 giuridica della rinuncia \u00e8 necessaria la forma dell\u2019atto notarile o del verbale giudiziario (\u00a7 551 ABGB). La rinuncia alla quota ereditaria o al diritto alla legittima \u00e8 l\u2019unica possibilit\u00e0 di disporre efficacemente su un diritto ereditario futuro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Disposizione sulla quota ereditaria gi\u00e0 aggredita<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.1. Acquisto ereditario<\/strong><br>Il diritto ereditario pu\u00f2 essere alienato dopo l\u2019apertura della successione (la morte del de cuius). L\u2019alienazione a titolo oneroso del diritto ereditario tra apertura della successione e immissione nel possesso avviene con l\u2019acquisto dell\u2019eredit\u00e0 (\u00a7\u00a7 1278 ABGB) e pu\u00f2 avvenire sia prima che dopo l\u2019accettazione dell\u2019eredit\u00e0. L\u2019acquirente non \u00e8 certo erede lui stesso, ma entra nella posizione di questi e deve accettare il procedimento ereditario nello stato in cui si trova e risponde solidalmente con il venditore per i debiti. L\u2019acquisto ereditario richiede per la sua validit\u00e0 giuridica la forma dell\u2019atto notarile o del verbale giudiziario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.2. Donazione ereditaria<\/strong><br>La donazione ereditaria \u00e8 l\u2019alienazione a titolo gratuito del diritto ereditario effettuata tra apertura della successione ed immissione nel possesso. Le rigorose norme giuridiche sull\u2019acquisto ereditario valgono anche per la donazione ereditaria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.3 La rinuncia all\u2019eredit\u00e0<\/strong><br>La rinuncia all\u2019eredit\u00e0 (dichiarazione ereditaria negativa) \u00e8 la (semplice) dichiarazione fatta al tribunale competente in materia di successione, di non accettare un eredit\u00e0. Porta alla perdita del diritto ereditario a favore dell\u2019erede sostituto. Una quota ereditaria pu\u00f2 essere accettata per principio solo per intero, l\u2019accettazione parziale o la rinuncia parziale non sono ammissibili. A ci\u00f2 fa eccezione la possibilit\u00e0 dell\u2019erede legittimario di rinunciare all\u2019eredit\u00e0 con riserva della legittima, ci\u00f2 vuol dire accettare solo quella parte dell\u2019eredit\u00e0 che corrisponde alla sua legittima. Cos\u00ec facendo per\u00f2 l\u2019erede legittimario non pu\u00f2 chiedere al posto della legittima effettivamente assegnata il suo controvalore in denaro. D\u2019altra parte l\u2019erede pu\u00f2 rinunciare alla quota assegnata preferendo la legittima versata in denaro, quando la stessa quota assegnata &#8211; a causa di un onere &#8211; non sarebbe atta a coprire la legittima e l\u2019onere non pu\u00f2 essere limitato a quanto va oltre la legittima, cio\u00e8 quando \u00e8 indivisibile. La mera mancanza dell\u2019esercizio delle rivendicazioni (\u00a7 120 Au\u00dfStrG) non porta alla perdita del diritto ereditario, cosicch\u00e9 questo continua ad esistere. (Secondo l\u2019opinione recente il diritto ereditario non si prescrive).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.4 Rinuncia \u201ca favore di terzi\u201d<\/strong><br>Le rinunce a favore di persone determinate, che non sono state chiamate in sostituzione equivalgono ad alienazione di diritti ereditari e sottostanno come tali alle rigorose norme sulla vendita e\/o donazione ereditaria. Tuttavia questo ha soprattutto (svantaggiose) conseguenze fiscali, poich\u00e9 la rinuncia qualificata produce due casi fiscali, quello dell\u2019erede con l\u2019apertura della successione e quello del beneficiario con la rinuncia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III. Revoca della comunione ereditaria \/accordo sulla divisione ereditaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Comunione ereditaria<\/strong><br>Pi\u00f9 eredi si trovano in una comunione, che non si basa sulla loro volont\u00e0, ma sulla legge, ed \u00e8 per questo una communio incidens. Questa comunione legale si riferisce, prima dell\u2019immissione nel possesso, al diritto ereditario, in seguito ai diritti ed ai doveri ereditati. Ogni erede vi partecipa in relazione alla sua quota ereditaria ed \u00e8 autorizzato ad alienare la sua quota gi\u00e0 prima dell\u2019immissione nel possesso e senza il consenso degli altri eredi (\u00a7 1278 ABGB). Con l\u2019immissione nel possesso i coeredi diventano comproprietari delle cose ereditarie in proporzione alla loro quota ereditaria (\u00a7 550 ABGB).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Divisione ereditaria<\/strong><br>La comunione ereditaria si scoglie con la divisione ereditaria. La divisione ereditaria pu\u00f2 essere richiesta da ogni coerede prima o dopo l\u2019immissione nel possesso. Se la divisione per\u00f2 avviene prima dell\u2019immissione nel possesso, acquista efficacia reale soltanto con quest\u2019ultima. Se la divisione ereditaria in oggetto coinvolge eredi minorenni o persone sotto curatela, e questa avviene prima dell\u2019immissione nel possesso, si deve presentare al tribunale un documento di divisione ereditaria per l\u2019approvazione (\u00a7\u00a7167 ff Au\u00dfStrG). Oggetto della divisione ereditaria \u00e8 l\u2019intera massa eredit\u00e0 o parti di questa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Accordo di divisione ereditaria<\/strong><br>La divisione ereditaria avviene spesso attraverso la conclusione di un accordo di divisione ereditaria. Questo pu\u00f2 essere eseguito davanti al tribunale, al notaio o in via non contenziosa. Soltanto in ambito di diritto di successione nel maso chiuso di un unico erede (diritto ereditario particolare per agricoltori) la divisione ereditaria deve avvenire d\u2018ufficio prima dell\u2018immissione nel possesso, eccetto il caso in cui gli eredi richiedono la sospensione della divisione ereditaria per motivi urgenti. L\u2018accordo sulla divisione ereditaria \u00e8 un contratto plurilaterale e richiede per questo l\u2018unanimit\u00e0. In caso di conivolgimento di eredi minorenni o persone sotto curatela, la sua validit\u00e0 viene in essere con autorizzazione del giudice tutelare. Per il contenuto dell\u2018accordo di divisione ereditaria sono determinanti innanzitutto le disposizioni del de cuius. I partecipanti possono per\u00f2 provvedere a una divisone del patrimonio ereditario diversa se di comune accordo. Un regolamento di divisione di questo genere, contrario alla volont\u00e0 del de cuius, avviene spesso, quando la volont\u00e0 del de cuius \u00e8 difficilmente realizzabile o le condizioni si sono modificate dal momento della redazione testamentaria. Ci\u00f2 trova i suoi limiti per\u00f2 nelle situazioni in cui la partecipazione ereditaria \u00e8 stata fatta oggetto di determinate condizioni od oneri stabilite nelle ultime volont\u00e0 del de cuius. Spesso, durante lo svolgimento di procedimenti ereditari, i valori patrimoniali passano alla prossima generazione grazie ad accordi ereditari, nel senso di una successione ereditaria precessa, come quella del coniuge sopravvissuto o di eredi anziani. Se il de cuius non prevede alcuna disposizione ereditaria, gli eredi sono completamente liberi nella divisione della massa ereditaria. Spesso vengono trasferiti singoli beni ereditari nella propriet\u00e0 di un solo coerede dietro indennizzo in denaro degli altri.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto si pu\u00f2 rinunciare per intero o parzialmente a rivendicazioni ereditarie. Se l\u2019accordo di divisione ereditaria viene concluso durante lo svolgimento del procedimento ereditario e prima dell\u2019immissione nel possesso, il relativo onere fiscale e le relative imposte sono di solito minime. Accordi di divisione ereditaria stipulati dopo l\u2019immissione nel possesso creano viceversa oneri maggiori, come in ambito di imposta sui trasferimenti immobiliari, imposta sul reddito o imposta sul valore aggiunto. Riflessioni fiscali sono da fare soprattutto quando nella massa ereditaria sono compresi immobili o imprese. Il funzionario giudiziale assiste gli eredi nel procedimento ereditario, consigliandoli e curandone gli interessi al fine di raggiungere intesa ereditaria. Infatti \u00e8 proprio durante il decorso ufficiale del procedimento ereditario che si presentano le migliori opportunit\u00e0 per raggiungere intese tra gli eredi tali da assicurare il controllo familiare sul patrimonio anche per il futuro. In questa situazione il notaio \u00e8 chiamato ad utilizzare la sua competenza ed esperienza specifica e la sua grande sensibilit\u00e0. In questi casi agli eredi si offrono praticamente tutte le diverse possibilit\u00e0 al fine di costituire contratto di divisione ereditaria. 3.1 Excursus: diritto dell\u2019erede di prendere possesso della successione dopo aver pagato gli altri eredi Il diritto dell\u2019erede di prendere possesso della successione dopo aver pagato gli altri eredi fa sorgere un particolare tipo di controversia ereditaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo particolare diritto concesso dal de cuius al beneficiario attraverso una disposizione testamentaria o contrattuale, gli consente di acquistare l\u2019intera o determinati beni (spesso contro indennizzo) della massa ereditaria. Tale diritto viene considerato nella maggior parte dei casi come disposizione di divisione ereditaria. Gli accordi di tal genere si trovano in pratica spesso in contratti societari o in contratti ereditari tra coniugi. Nel diritto di successione di un unico erede al maso chiuso tale diritto viene disposto dalla legge vigente. 3.2 L\u2019azione di divisione ereditaria: Nel caso in cui non si raggiunga un\u2019intesa tra gli eredi, la revoca della comunione ereditaria viene espletata da azione di divisione ereditaria. L\u2019azione di divisione ereditaria pu\u00f2 essere presentata sia prima che dopo l\u2019immissione nel possesso (\u00a7177 Au\u00dfStrG) al tribunale competente per l\u2019eredit\u00e0 (\u00a7 77 co\u00b0 2 legge sulla giurisdizione e sulla competenza in materia di diritto civile). Il giudice chiamato a presiedere tale processo di divisione ereditaria \u00e8 vincolato alle disposizioni di divisione ereditaria del de cuius. Il risultato \u00e8 di norma la divisione reale o civile dell\u2019eredit\u00e0. IV. Diritto o intesa sulla legittima La libert\u00e0 (di testare) del de cuius di disporre del suo patrimonio a mezzo delle ultima volont\u00e0 \u00e8 limitata dal (materiale) diritto alla legittima a favore di determinati parenti stretti. Se il de cuius non ha o solo in parte ha disposto la legittima, spetta all\u2019avente diritto (legittimario) una rivendicazione alla liquidazione o alla integrazione in denaro della sua quota legittima. Gli accordi sulla legittima per la liquidazione del diritto alla legittima del legittimario possono essere conclusi in forma di accordi di divisione ereditaria nel corso del procedimento ereditario o in via non contenziosa prima o dopo l\u2019immissione nel possesso dell\u2019eredit\u00e0. Per gli eredi legittimari minorenni o soggetti a curatela si deve var valere il diritto alla legittima o la sua regolazione gi\u00e0 nel corso del procedimento ereditario, presentandone poi al tribunale un relativo certificazione di diritto alla legittima (\u00a7 162 Au\u00dfStrG). Negli altri casi il diritto alla legittima dei legittimari \u00e8 da far valere in giudizio, in linea di massima, entro tre anni (dalla pubblicazione del testamento). Il diritto alla legittima sorge con la morte del de cuius pu\u00f2 essere immediatamente oggetto di eredit\u00e0, di trasferimento o pegno. Per evitare un trattamento impari dei legittimari o un impedimento al diritto della legittima, al momento del conteggio della legittima sono da calcolare, su richiesta, determinati atti di liberalit\u00e0 e\/o donazioni effettuate dal de cuius in vita o con disposizione testamentaria. Excursus: diseredazione La legittima pu\u00f2 essere revocata legittimamente solo attraverso la diseredazione e presuppone l\u2019esistenza di un motivo grave (\u00a7\u00a7 768 ff ABGB). I motivi di diseredazione sono gravi mancanze attribuibili all\u2019erede e vengono precisamente enumerati nella legge. Anche il prelegato legale a favore del coniuge (\u00a7 758 ABGB) \u2013 che comprende i beni attribuibili agli arredamenti della residenza familiare e il diritto di abitazione nella stessa \u2013 ha caratteristiche simili alla legittima e pu\u00f2 essere revocato soltanto attraverso la diseredazione legittima.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>V. Alienazione di beni provenienti da massa ereditaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.&nbsp;<\/strong>Prima dell\u2019immissione nel possesso: In singoli casi gi\u00e0 durante lo svolgimento del procedimento ereditario possono essere alienati beni della massa ereditaria per es. immobili o automezzi. L\u2019alienante \u00e8 in questo caso il \u201clascito\u201d visto come persona giuridica. Esso pu\u00f2 essere rappresentato, prima della consegna della dichiarazione ereditaria, da un curatore ereditario chiamato dal tribunale, oppure dall\u2019erede dichiarato dopo la consegna della dichiarazione ereditaria e il definitivo passaggio (per delibera) ad esso dela cura e amministrazione dell\u2019eredit\u00e0 (\u00a7 145 Au\u00dfStrG). In entrambi i casi il negozio giuridico per la sua validit\u00e0 giuridica necessita di un\u2019approvazione del tribunale competente in materia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.<\/strong>&nbsp;Dopo la delibera di immissione nel possesso (effetto di legittimit\u00e0 dell\u2019immissione nel possesso) L\u2019erede (erede apparente) immesso nel possesso (anche a torto) ha la presunzione di essere il vero erede. L\u2019erede immesso nel possesso assume la posizione di successore universale del de cuius e per questo \u00e8 autorizzato ad alienare l\u2019eredit\u00e0 o parte di essa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Tutela di terzi (in buona fede) nell\u2019acquisto del patrimonio ereditario:<\/strong><br>Il terzo possessore in buona fede non \u00e8 responsabile per la quota ereditaria acquistata nel frattempo (\u00a7 824 ultima frase ABGB) e quindi \u00e8 tutelato anche contro un erede legittimo comparso solo successivamente. L\u2019acquirente che ha rilevato un bene ereditario, a titolo gratuito o oneroso, \u00e8 quindi tutelato dalla legge se \u00e8 in buona fede, ci\u00f2 significa, nel presente contesto, se ignora che il suo acquisto abbia danneggiato il vero erede. In questo caso viene richiesta la conoscenza positiva, la sola colposit\u00e0 non provoca danno. Mediante l\u2019ordinanza giudiziale (immissione nel possesso) viene prodotto una evidenza giuridica qualificata, valida per quei beni ereditari, che appartenevano al de cuius legittimamente. Il terzo in buona fede non pu\u00f2 quindi acquistare dall\u2019erede apparente nessun diritto che non spettasse al de cuius stesso (ad esempio cose che il de cuius aveva rubato). D\u2019altra parte il terzo in buona fede, acquistando dall\u2019erede apparente pu\u00f2 diventare proprietario legittimo, sulla base della norma generale definita dal \u00a7 367 ABGB su acquisto di propriet\u00e0 in buona fede da \u201cpersona degna di fiducia\u201d, quando si verifichi l\u2019onerosit\u00e0 e il bene, di cui il de cuius non era proprietario, fosse comunque stato affidato ad esso dal vero proprietario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.1 Excursus:<\/strong><br>azione ereditaria L\u2019azione ereditaria \u00e8 un azione di prestazione, con la quale l\u2019attore, nella convinzione di ottenere un diritto migliore, richiede che l\u2019erede chiamato receda dall\u2019eredit\u00e0. (\u00a7 823 ABGB). Con l\u2019azione ereditaria l\u2019attore intende far valere il suo diritto ereditario contro l\u2019erede gi\u00e0 immesso. La sentenza affermativa annulla la presunzione del diritto dell\u2019erede apparente, creata provvisoriamente dall\u2019immissione nel possesso. L\u2019azione ereditaria (Erbschaftsklage) \u00e8 una azione universale, ci\u00f2e applicabile a tutti i diritti del patrimonio ereditario ed \u00e8 realizzabile soltanto ad avvenuta immissione nel possesso. (Invece: durante il procedimento ereditario si procede a mezzo della cosiddetta \u201cazione per diritto ereditario\u201d (Erbrechtsklage), che assicura l\u2019immissione nel possesso all\u2019erede col titolo ereditario pi\u00f9 forte) L\u2019azione ereditaria si prescrive in trenta o quarant\u2019anni (\u00a7\u00a7 1478, 1485 ABGB). I termini si calcolano di regola a partire dal decesso del de cuius. (Secondo l\u2019opinione pi\u00f9 recente invece il diritto ereditario e quindi anche l\u2019azione non si prescrive). Chi vuole contestare la validit\u00e0 di un testamento, deve presentare impungazione entro tre anni (\u00a7 1487 ABGB).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>VI. Acquisto ereditario sulla massa ereditaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1 &#8211; Libro fondiario (in sintesi)<\/strong><br>Il libro fondiario austriaco \u00e8 un registro pubblico gestito dai tribunali, nel quale sono da iscrivere d\u2019ufficio tutti gli immobili oggetto di trasferimenti di diritto privato. Esso \u00e8 composto dal libro maestro con elenchi accessori, che oggi viene gestito per via elettronica (sostegno automatico) e nel quale sono da iscrivere tutti i diritti intavolabili (p.es. propriet\u00e0, servit\u00f9, diritti di pegno ecc.) e le loro determinazioni essenziali; inoltre \u00e8 composto dalla raccolta documenti con gli atti determinanti per l\u2019iscrizione, che vengono depositati nei singoli tribunali del libro fondiario (in copia autentica). Ogni notaio dispone dei presupposti tecnici per l\u2019accesso al libro fondiario e deve concedere a chiunque visura delle iscrizioni del libro maestro con quasi tutti gli elenchi accessori (mappa catastale, elenco catastale, elenco delle iscrizioni cancellate ecc.); soltanto per l\u2019accesso all\u2019elenco delle persone serve una procura speciale della persona coinvolta (oggetto di visura).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.1. Principi in materia tavolare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.1.1<\/strong>&nbsp;Principio dell\u2019intavolazione: In generale ogni acquisto di diritto su un immobile richiede per la sua validit\u00e0 giuridica l\u2019intavolazione nel libro fondiario, con eccezioni, fra cui l\u2019acquisto dell\u2019erede attraverso l\u2019immissione nel possesso.&nbsp;<br><strong>1.1.2.<\/strong>&nbsp;Principio della fiducia: Ogni terzo in buona fede pu\u00f2 fare affidamento sulla correttezza e completezza delle iscrizioni nel libro fondiario.&nbsp;<br><strong>1.1.3.<\/strong>&nbsp;Principio del predecessore tavolare: Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto a colui che, al tempo della presentazione della domanda, dal libro fondiario risulta essere l\u2019avente diritto o \u00e8 contemporaneamente iscritto come tale.&nbsp;<br><strong>1.1.4.&nbsp;<\/strong>Principio della pubblicit\u00e0 L\u2019intero libro fondiario (libro maestro con gli elenchi accessori e raccolta documenti) \u00e8 aperto a chiunque per visure; soltanto per l\u2019elenco delle persone le virare sono soggette a limitazione.&nbsp;<br><strong>1.2<\/strong>&nbsp;Competenza Per le iscrizioni tavolari \u00e8 competente di regola la pretura circondariale nella quale e sito l\u2019immobile oggetto di trascrizione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Intavolazione dei risultati di trattative:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.1. Certificato di eredit\u00e0:<\/strong><br>L\u2019erede acquista la propriet\u00e0 sugli immobili contenuti nel patrimonio ereditario gi\u00e0 attraverso l\u2019immissione nel possesso e non soltanto con l\u2019iscrizione tavolare. Nel certificato d\u2019eredit\u00e0 viene di regola integrata una clausola d\u2019intavolazione, che include i fatti da iscrivere nel libro fondiario. L\u2019intavolazione del certificato d\u2019eredit\u00e0 avviene (tuttora e fino alla prevista modifica prevista per il diritto non contenzioso) attraverso il tribunale competente per l\u00e8redit\u00e0 in questione (\u00a7 177 Au\u00dfStrG), il quale, se non \u00e8 tribunale tavolare, chiede al tribunale tavolare competente per l\u2019immobile di eseguire le necessarie iscrizioni.&nbsp;<strong>2.1.1.<\/strong>&nbsp;Accordo di divisione ereditaria Il tribunale ereditario \u00e8 competente anche per la decisione riguardanti quelle iscrizioni tavolari, che sono da eseguire in connessione con un accordo di divisione ereditaria avvenuta prima o dopo l\u2019immissione nel possesso.<br><strong>2.2.&nbsp;<\/strong>Certificati d\u2019ufficio Ai legatari a cui siano stati attribuiti beni immobili dal patrimonio ereditario, viene consegnato dal tribunale ereditario, su richiesta, un certificato d\u2019ufficio, affinch\u00e9 possono essere iscritti nel libro fondiario come proprietari. Questo vale anche nel caso del cosiddetto \u201caccrescimento legale della quota\u201d alla quota minima di unit\u00e0 abitativa a favore del coniuge sopravvissuto, quanto i due coniugi (o anche conviventi dichiarati &#8211; Lebenspartnerschaft) erano comproprietari di abitazione (legge sulla propriet\u00e0 per abitazione\/condominio 2002). Il tribunale competente per eredit\u00e0 non effettua l\u2019intavolazione di questi certificati d\u2019ufficio automaticamente (d\u2019ufficio), bens\u00ec essa avviene solo su presentazione di richiesta al tribunale tavolare competente effettuata dal legatario \u2013 spesso rappresentato da un notaio.<br><strong>2.2.<\/strong>&nbsp;Donazione mortis causa:La donazione mortis causa \u00e8 un contratto, con il quale il de cuius dispone (dona) in vita di un bene per il momento della sua morte. Questa \u00e8 valida soltanto se il contratto viene concluso nella forma dell\u2019atto notarile (atto pubblico), se il donante rinuncia espressamente al suo diritto di revoca e se il donatario accetta la promessa di donazione (\u00a7 956 ABGB). Secondo la giurisprudenza la donazione mortis causa viene considerata prima della morte del de cuius come un contratto, dopo la sua morte come un legato. L\u2019intavolazione avviene su richiesta del donatario presentata al tribunale tavolate competente, e richiede la presentazione dell\u2019atto pubblico di donazione unitamente al certificato di avvenuto decesso ed altre autorizzazioni amministrative, nonch\u00e9 del nullaosta fiscale<br><strong>2.4<\/strong>. Il nullaosta fiscale L\u2019intavolazione del risultato delle trattative pu\u00f2 avvenire soltanto dopo la conclusione del procedimento fiscale e del pagamento delle imposte (imposta di successione) e presuppone per questo, la presentazione del nulla ostafiscale emesso dalla competente intendenza di finanza (\u00a7 160 Bundesabgabeordnung &#8211; Regolamento sul versamento di diritti amministrativi ).<br><strong>2.5.<\/strong>&nbsp;Autorizzazioni amministrative In singoli casi come ad esempio per contratti immobiliari, per l\u2019intavolazione dei risultati delle trattative pu\u00f2 essere necessaria la presentazione di autorizzazioni amministrative ai sensi di normative federali o del Land (ad esempio in adempimento delle singole leggi regionali \/ del Land sul trasferimento di terreni.<br><strong>2.6&nbsp;<\/strong>Presentazione di richiesta da parte di eredi in caso di rinuncia alla intavolazione d\u2019ufficio Le iscrizioni tavolari in base al certificato d\u2019eredit\u00e0 vengono eseguite d\u2019ufficio dal tribunale competente per l\u2019eredit\u00e1. L\u2019intavolazione d\u2019ufficio del certificato d\u2019eredit\u00e0 viene effettuata in caso venga presentata richiesta contraria. Se per esempio viene alienato l\u2019immobile ereditato ed utilizzato il certificato di eredit\u00e0 come cosiddetto documento intermedio, evitando l\u2019intavolazione d\u2019ufficio, ci si pu\u00f2 risparmiare il versamento dei diritti amministrativi dovuti per l\u2019iscrizione giudiziale. Nella prassi, in molti luoghi, la presentazione delle domande e dei documenti richiesti avviene da parte del notaio a cui \u00e8 stata conferita procura da parte degli eredi; questo in particolare, quando sono richieste autorizzazioni della pubblica amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>VII. Il ruolo del notaio\/riassunto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il notaio austriaco svoge funzione di funzionario giudiziario su incarico del tribunale competente per l\u2019eredit\u00e0, e in tale ruolo espleta le procedure richieste per il procedimento ereditario, redige la dichiarazioni di decesso, gli inventari e i verbali di procedimento. Sempre in tale funzione giudiziaria prepara anche ed in particolare le ordinanze giudiziarie, inclusi i certificati d\u2019eredit\u00e0 (certificato di immissione nel possesso), che vengono poi autenticati dal tribunale competente e notificati alle parti. Inoltre il notaio \u00e8 attivo come consulente legale, rogatore di documenti, nonch\u00e9 rappresentante di parti in materia ereditaria (con eccezione della rappresentanza nel processo civile). Su incarico delle parti il notaio oltre alle disposizioni testamentarie pubbliche o private, redige anche gli atti pubblici previsti dalla legge. Questi sono soprattutto atti notarili riguardanti contratti di rinuncia all\u2019eredit\u00e0 o alla parte legittima, acquisto o donazione d\u2019eredit\u00e0 e donazioni mortis causa. L\u2019attivit\u00e0 del notaio si basa sui suoi obblighi professionali e riguarda in particolare la consulenza, l\u2019avviso e istruzione sul diritto. I tre principali campi d\u2019azione del notaio vengono in essere proprio nella soluzione e assistenza di questioni ereditarie, e cio\u00e8:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>la sua funzione di incaricato del tribunale per l\u2019esecuzione di atti d\u2019ufficio<\/li><li>la sua funzione di pubblico ufficiale (redazione e\/o autentica di atti pubblici)<\/li><li>la sua funzione di consulente e rappresentante legale nonch\u00e9 come rogatore di atti privati.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Naturalmente in tutte queste attivit\u00e0 il notaio applica e rispetta le regole professionali, siano esse tramandate in modo non scritto o specificate dalla normativa, e presta la sua opera con competenza professionale ed imparzialit\u00e0, onde per evitare controversie e garantire soluzioni adeguate ed intesa in tutte le questioni ereditarie. Ed \u00e8 per questo che la figura del notaio \u00e8 il perno su cui si basano tutte le regolamentazioni in materia ereditaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ruolo del notaio nelle questioni ereditarie, ecc.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[22,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(Codroipo 2003\/2) Mag. 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