{"id":295,"date":"2019-10-04T07:27:41","date_gmt":"2019-10-04T06:27:41","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/codroipo-2003-3-dr-vincenzo-cirota\/"},"modified":"2019-10-04T07:31:16","modified_gmt":"2019-10-04T06:31:16","slug":"codroipo-2003-3-dr-vincenzo-cirota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/codroipo-2003-3-dr-vincenzo-cirota\/","title":{"rendered":"(Codroipo 2003\/3) Dr. Vincenzo Cirota"},"content":{"rendered":"\n<p>COMITATO ITALO-AUSTRIACO DEL NOTARIATO<br>\u00d6STERREICHISCH-ITALIENISCHES KOMITEE DES NOTARIATES<br><strong>Dott.a Lucia Peresson<\/strong><br>REFERAT ZUM THEMA:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La successione a causa di morte nel diritto italiano<br>Verlassenschaftsverfahren mortis causa im italienischen Recht<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La successione a causa di morte nel diritto italiano<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Generalit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto italiano distingue tra successione mortis causa a titolo universale e a titolo particolare. La prima, c.d. successione a titolo di erede, ha luogo qualora il successore subentri in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmessi dal de cuius. La successione a titolo universale non opera in modo automatico, ma richiede l&#8217;accettazione, atto di volont\u00e0 della cui forma e dei cui effetti si tratter\u00e0 in seguito. La successione a titolo particolare (legato), si ha quando un soggetto succede in singoli diritti patrimoniali. Si tratta di un fenomeno eventuale e accidentale che non determina l&#8217;unificazione tra il patrimonio del defunto e quello del beneficiario: infatti, quest&#8217;ultimo non \u00e8 tenuto a pagare i debiti ereditari, salva la possibilit\u00e0 per il testatore di porre un onere a carico del legatario (onere cui il legatario \u00e8 tenuto entro i limiti di valore della cosa legata). Il legatario, inoltre, inizia un nuovo possesso che potr\u00e0 unire a quello del de cuius (accessione nel possesso). La successione a titolo particolare opera di diritto, nel senso che il legato si consegue automaticamente al momento dell&#8217;apertura della successione, salva la facolt\u00e0 per il legatario di rinunziare al diritto attribuitogli. Divieto di patti successori Nel nostro ordinamento giuridico sono vietate tutte le convenzioni con le quali taluno disponga della propria successione, nonch\u00e9 a ogni altro atto con il quale disponga di diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta, ovvero rinunci ai medesimi. I patti successori che possono essere istitutivi (quando con contratto si istituisce l&#8217;erede o il legatario o ci si obbliga a farlo con successivo testamento), dispositivi (quando si dispone di diritti che possono spettare su una successione futura) o rinunciativi (se si rinunzia ai medesimi diritti prima dell&#8217;apertura della successione) sono quindi nulli.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;acquisto dell&#8217;eredit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;art.459, codice civile, dispone espressamente che l&#8217;eredit\u00e0 si acquista con l&#8217;accettazione; pertanto l&#8217;effetto immediato della chiamata all&#8217;eredit\u00e0 ( rectius delazione) \u00e8 costituito solo dal diritto di accettare l&#8217;eredit\u00e0. In altri termini il chiamato all&#8217;eredit\u00e0 ( rectius delato) non \u00e8 immediatamente erede, ma soltanto titolare di due situazioni giuridiche costituite dal diritto (potestativo e trasmissibile agli eredi) di accettare l&#8217;eredit\u00e0 e dai poteri di amministrazione espressamente previsti dall&#8217;art.460, codice civile. Per quanto attiene all&#8217;accettazione dell&#8217;eredit\u00e0 la legge opera talune distinzioni con riferimento all&#8217;incidenza della volont\u00e0 e alla responsabilit\u00e0 per i debiti ereditari: sotto il primo profilo, l&#8217;accettazione pu\u00f2 essere espressa o tacita (art. 474, codice civile), sotto il secondo profilo l&#8217;accettazione pu\u00f2 essere semplice o beneficiata (artt. 484 ss, codice civile). L&#8217;accettazione espressa \u00e8 un negozio giuridico per adesione, il quale cio\u00e8 presuppone l&#8217;esistenza della delazione; \u00e8 un negozio unilaterale non recettizio, actus legitimus , non tollerando l&#8217;apposizione n\u00e9 di termini n\u00e9 di condizioni, formale, necessitando, ai sensi dell&#8217;art.475, codice civile, dell&#8217;atto pubblico o della scrittura privata.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine \u00e8 un negozio irrevocabile e non pu\u00f2 essere parziale. Per quanto attiene all&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredit\u00e0, l&#8217;opinione nettamente prevalente in dottrina la qualifica come un atto non negoziale: \u00e8 sufficiente cio\u00e8 il compimento da parte del delato di un atto che presupponga oggettivamente la sua volont\u00e0 di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non in qualit\u00e0 di erede. Ipotesi tipiche di accettazione tacita dell&#8217;eredit\u00e0 sono: la donazione, la vendita e la alienazione in genere di diritti pervenuti per successione, la rinuncia a tali diritti verso corrispettivo ovvero solo a vantaggio di alcuni chiamati, l&#8217;esperimento dell&#8217;azione di riduzione, la concessione di ipoteca su beni ereditari; nel mentre non costituiscono atti di accettazione tacita: la presentazione della denuncia di successione, la pubblicazione e la trascrizione di un testamento del de cuis . Infine \u00e8 importante evidenziare l&#8217;esistenza di alcune ipotesi di acquisto dell&#8217;eredit\u00e0 per le quali il legislatore prescinde totalmente non solo dalla concreta volont\u00e0 del chiamato, sebbene anche da un suo comportamento concludente: si tratta delle ipotesi di acquisto ex lege . Il possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e l&#8217;infruttuoso decorso del termine per il compimento dell&#8217;inventario ovvero per la dichiarazione di accettare con beneficio di inventario, fanno acquistare ipso iure la qualit\u00e0 di erede puro e semplice, indipendentemente da una manifestazione di volont\u00e0, come effetto di una situazione giuridica obiettivamente considerata (art.485, commi secondo e terzo, codice civile); i delati che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all&#8217;eredit\u00e0, decadono dalla facolt\u00e0 di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia (art.527, codice civile); l&#8217;art.586, codice civile, inoltre, stabilisce che l&#8217;acquisto da parte dello Stato, in mancanza di altri successibili, opera di diritto, senza bisogno di accettazione ed esclusa la possibilit\u00e0 di rinunzia; infine, gli artt.480 e 481, codice civile, stabiliscono, rispettivamente, i termini di prescrizione e decadenza del diritto di accettare.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La rinuncia all&#8217;eredit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La rinuncia all&#8217;eredit\u00e0 \u00e8 il negozio giuridico con il quale taluno dismette il diritto di accettare l&#8217;eredit\u00e0, senza trasferirlo ad altri. A norma dell&#8217;art.520, codice civile, \u00e8 nulla la cd.rinuncia parziale e cio\u00e8 relativa solo ad alcuni beni caduti in successione. Comporta accettazione dell&#8217;eredit\u00e0, la rinuncia verso corrispettivo ovvero a favore di alcuni soltanto dei chiamati. Nella pratica talvolta la rinuncia pura semplice viene utilizzata dalle parti simulatamente al posto di una cessione di quote ereditarie o di una divisione, al fine di evitare il costo di tali atti. L&#8217;esperienza evidenzia per\u00f2 che molto spesso le parti dimenticano l&#8217;esistenza dell&#8217;istituto della rappresentazione la quale fa subentrare i discendeti nel luogo e nel grado del loro ascendente nel caso, tra l&#8217;altro, di rinuncia di questo all&#8217;eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pubblicit\u00e0 degli acquisti per causa di morte.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Generalit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Limitando per il momento la nostra indagine alla pubblicit\u00e0 immobiliare nel &#8220;sistema italiano&#8221;, occorre fare riferimento all&#8217;art.2648, codice civile, secondo il cui primo comma l&#8217;accettazione espressa dell&#8217;eredit\u00e0 che importi acquisto di diritti reali immobiliari deve essere trascritta nei pubblici registri. Per quanto attiene invece all&#8217;accettazione tacita, il terzo comma del medesimo articolo, prevede che l&#8217;erede possa chiederne la trascrizione sulla base dell&#8217;atto che importa l&#8217;accettazione tacita, qualora esso risulti da un documento che costituisca titolo idoneo per la trascrizione (atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente). Per quanto attiene alle altre ipotesi acquisitive dell&#8217;eredit\u00e0 che non siono riconducibili n\u00e8 ad accettazione espressa, n\u00e8 ad accettazione tacita, qui si verifica una lacuna nel sistema pubblicitario italiano; l&#8217;unica possibilit\u00e0, ove il beneficiario non intenda effettuare un&#8217;accettazione espressa, potrebbe essere ricorrere all&#8217;accertamento giudiziale. L&#8217;ultimo comma stabilisce infine che l&#8217;acquisto del legato si trascrive sulla base di un estratto autentico del testamento. E&#8217; ora importante esaminare quale sia l&#8217;efficacia che il nostro ordinamento riconnette alla trascrizione degli acquisti mortis causa. Vediamo che il legislatore del 1942 opera una rigida distinzione tra le fattispecie comportanti acquisti tra vivi (art. 2643, codice civile) per cui tra eventuali successivi acquirenti per atto tra vivi dal medesimo dante causa, la poziorit\u00e0 \u00e8 assicurata a colui che abbia trascritto per primo, indipendentemente dal fatto che l&#8217;atto sia di data successiva e da ogni indagine sulla buona o mala fede (art.2644, codice civile) e le fattispecie comportanti acquisti a causa di morte (art. 2648, codice civile) per le quali viene in questione, essenzialmente (a prescindere cio\u00e8 da effetti ulteriori, ma secondari), solo il principio di continuit\u00e0 delle trascrizioni (art.2650, codice civile) e ci\u00f2 in quanto prevale il diritto successorio sulle esigenze che vengono tutelate dalla pubblicit\u00e0 immobiliare. In effetti la trascrizione degli acquisti mortis causa \u00e8 assicurata, non gi\u00e0 nella fase statica della successione, ad opera dell&#8217;erede o legatario, quanto piuttosto nella successiva fase dinamica della circolazione inter vivos dei diritti in tal modo acquistati ad opera degli acquirenti dall&#8217;erede o dal legatario. Il principio della continuit\u00e0 delle trascrizioni degli acquisti mortis causa ha peraltro una portata pratica maggiore rispetto a quella della continuit\u00e0 delle trascrizioni degli acquisti inter vivos , in quanto alla trascrizione degli acquisti mortis causa conseguono ulteriori effetti, i quali seppure in teoria secondari, sono molto rilevanti per altri risvolti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ruolo del notaio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione dell&#8217;accettazione espressa, conformemente alla norma generale (art.2671, codice civile), \u00e8 un obbligo per il notaio che riceve l&#8217;atto, quid iuris per quanto attiene alla trascrizione dell&#8217;accettazione tacita? Difformemente rispetto a quanto sostiene la dominante dottrina, ritengo che sia compito del notaio, in quanto unico strumento che consente di ottenere tra le parti la pienezza dell&#8217;effetto che l&#8217;atto tra le stesse mira a conseguire, effettuare la trascrizione dell&#8217;atto non solo quale fattispecie dispositiva tra le parti, ma anche quale fattispecie acquisitiva della qualit\u00e0 di erede del dante causa. Trattasi quindi di un obbligo che discende dalla funzione antiprocessuale connessa al ruolo del notaio e non direttamente dal sistema pubblicitario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ulteriori effetti della pubblicit\u00e0 degli acquisti a causa di morte.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>a)<\/strong>&nbsp;acquisti dall&#8217;erede apparente; &#8211; a titolo oneroso Prendendo le mosse dal primo comma dell&#8217;art.534, codice civile, apprendiamo che l&#8217;erede pu\u00f2 agire in petizione di eredit\u00e0 anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Il secondo comma fa poi salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni con l&#8217;erede apparente, dai terzi i quali provino di aver contrattato in buona fede con la precisazione che detta disciplina non si applica nel caso di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri, se l&#8217;acquisto dell&#8217;erede apparente e l&#8217;acquisto del terzo di buona fede dall&#8217;erede apparente non siano stati trascritti prima della trascrizione dell&#8217;acquisto da parte dell&#8217;erede o del legatario vero o della trascrizione della domanda giudiziale contro l&#8217;erede apparente (art.534, terzo comma, codice civile). Quindi tre sono le condizione acciocch\u00e9 il terzo possa far prevalere il suo acquisto: &#8211; che abbia acquistato a titolo oneroso; &#8211; che provi di aver contrattato in buona fede; &#8211; che sia stata effettuata la trascrizione dell&#8217;acquisto dell&#8217;erede apparente (e cio\u00e8 la trascrizione dell&#8217;accettazione espressa o tacita dell&#8217;eredit\u00e0) e del terzo dall&#8217;erede apparente prima della trascrizione dell&#8217;acquisto da parte dell&#8217;erede o del legatario vero o della trascrizione della domanda giudiziale contro l&#8217;erede apparente (art.534, terzo comma, codice civile). &#8211; a qualunque titolo Analoga impostazione che serve a ribadire la specifica utilit\u00e0 della trascrizione dell&#8217;acquisto a causa di morte la ritroviamo nell&#8217;art.2652 n.7, codice civile, a norma del quale se la domanda con la quale si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte \u00e8 eseguita dopo cinque anni dalla data di trascrizione dell&#8217;acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario. Il fondamento della speciale tutela del terzo, in deroga al principio generale nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, \u00e8 costituito dall&#8217;apparenza della qualit\u00e0 di erede, tipica applicazione del principio dell&#8217; apparentia ius. La rilevanza dell&#8217;apparenza consegue alla difficolt\u00e0 per il terzo dell&#8217;accertamento della qualit\u00e0 di erede essendo di fatto praticamente impossibile avere la certezza di un valido titolo mortis causa (\u00e8 evidente la difficolt\u00e0 per il terzo di accertare se un testamento sia stato o no revocato da un testamento successivo). La prevalente dottrina, in contrasto con la giurisprudenza, ritiene che la medesima disciplina possa applicarsi in via analogica anche all&#8217;acquisto dal legatario apparente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>b)<\/strong>&nbsp;acquisti da beneficiari di donazioni e disposizioni testamentarie riducibili. L&#8217;art.563, codice civile, prevede che se i donatari, ovvero gli eredi o legatari, contro i quali \u00e8 stata pronunciata l&#8217;azione di riduzione abbiano alienato a terzi i beni donati o costituenti oggetto della disposizione testamentaria lesiva, il legittimario, premessa l&#8217;escussione del donatario, ovvero dell&#8217;erede o del legatario, possa chiedere la restituzione degli immobili ai successivi acquirenti, nel modo e nel tempo in cui potrebbe chiederla ai donatari medesimi. Il terzo acquirente, peraltro, pu\u00f2 liberarsi dall&#8217;obbligo di restituire pagando l&#8217;equivalente in denaro. Se per\u00f2 la trascrizione della domanda di riduzione della donazione o della disposizione testamentaria per lesione di legittima \u00e8 eseguita dopo dieci anni dall&#8217;apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (art.2652 n.8, codice civile). Sono dunque evidenti le difficolt\u00e0 in cui deve operare il notaio italiano nei contratti traslativi della propriet\u00e0 o costitutivi di diritti reali di godimento o di garanzia di beni immobili pervenuti:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>a)<\/strong>&nbsp;per successione a causa di morte prima che siano trascorsi dieci anni dall&#8217;apertura della successione qualora non sia stata effettuata la trascrizione dell&#8217;accettazione, espressa o tacita, dell&#8217;eredit\u00e0. In questi casi il notaio, per tutelare il terzo, deve cercare di convincere l&#8217;erede a trascrivere, a sue spese, l&#8217;accettazione tacita dell&#8217;eredit\u00e0 ed eventualmente consigliare le parti (erede\/dante causa in quanto per legge tenuto a garantire e terzo\/acquirente) ad adottare altre forme di garanzia a seconda del caso. Le difficolt\u00e0 e i rischi diminuiscono, come si \u00e8 visto, con il passare dei cinque anni dall&#8217;apertura della successione, in presenza di buona fede del terzo;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>b)<\/strong>&nbsp;per donazione sempre prima che siano trascorsi dieci anni dalla morte del donante. Non \u00e8 facile in questo caso trovare i rimedi adeguati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DIRITTO TAVOLARE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo delineato il sistema successorio vigente, quanto al diritto sostanziale, in tutto il territorio italiano e quanto alla pubblicit\u00e0 nella gran parte d&#8217;Italia, vediamo ora come lo stesso si coordini con il diritto tavolare vigente in alcuni territori della Repubblica Italiana (province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, nonch\u00e8 in limitate zone della provincia di Udine (Tarvisio, Pontebba, Cervignano), di Belluno (Cortina d&#8217;Ampezzo, Pieve di Livinallongo e Colle Santa Lucia) e di Brescia (Valvestino). Le norme che disciplinano il sistema tavolare italiano sono il Regio Decreto 28 marzo 1929 n.499 e l&#8217;annesso &#8220;Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari&#8221; (cd. &#8220;legge tavolare&#8221;) e, per quanto riguarda il nostro specifico tema, gli artt.3, 7, da 13 a 23 del Regio decreto e gli artt.20 e da 61 a 64 bis della legge tavolare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il certificato di eredita&#8217; o di legato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se il diritto successorio italiano non subisce deroghe rispetto ai principi sopra delineati in base ai quali l&#8217;acquisto dell&#8217;eredit\u00e0 avviene sempre a seguito dell&#8217;accettazione espressa o tacita dell&#8217;erede (mentre per l&#8217;acquisto del legato detta accettazione non \u00e8 necessaria), \u00e8 comunque necessario individuare quale sia il titolo documentale che consenta all&#8217;erede o al legatario l&#8217;intavolazione del suo diritto nel libro fondiario. Per gli acquisti extra tavolari per causa di morte il titolo \u00e8 costituito dal certificato di eredita&#8217; o di legato. Ci\u00f2 costituisce una eccezione rispetto al principio generale tavolare per cui il titolo &#8220;normale&#8221; di un acquisto extra tavolare \u00e8 costituito da una sentenza. La ratio del sistema \u00e8 peraltro evidente: evitare l&#8217;obbligo, per chi ha acquistato per causa di morte, di conseguire un titolo giudiziale in via contenziosa (sentenza), soprattutto quando detto diritto non sia in contestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il nostro sistema si differenzia su questo punto dal sistema austriaco e infatti, secondo la legge tavolare austriaca, il codice civile generale austriaco e le leggi speciali, vi \u00e8 un procedimento detto di &#8220;ventilazione ereditaria&#8221;, o di trattazione dell&#8217;eredit\u00e0 d&#8217;ufficio, che si conclude con il decreto di aggiudicazione, che \u00e8 appunto il titolo per l&#8217;intavolazione del diritto ereditario. Con il Regio Decreto n.499\/1929 \u00e8 stato dunque introdotto il certificato di eredit\u00e0 e di legato, disciplinato dagli articoli da 13 a 23 del decreto stesso, il cui ottenimento non \u00e8 necessario qualora l&#8217;avente diritto abbia gi\u00e0 un titolo giudiziale (sentenza) che abbia accertato il diritto stesso in via contenziosa, idoneo pertanto a costituire la base documentale per l&#8217;intavolazione ai sensi degli artt.31 e 33 lett. C), legge tavolare. Il certificato di eredit\u00e0 o di legato \u00e8 un atto di accertamento, in sede di volontaria giurisdizione (procedimento richiamato dall&#8217;art.23 del R.D. del 1929) e non contenziosa, di diritti ereditari e fa presumere, ad ogni effetto, la qualit\u00e0 di erede (apparente) (art. 21 R.D. citato). La certificazione di tali diritti ereditari, pertanto, non acquista l&#8217;efficacia di un accertamento in via contenziosa, che sia quindi idoneo ad assumere l&#8217;efficacia di cosa giudicata, ma di un accertamento limitato ai soli fini dell&#8217;intavolazione e pu\u00f2 essere sempre revocato dal giudice che ha emesso il certificato ovvero posto nel nulla da un diverso accertamento effettuato in sede contenziosa. Infatti, quanto alla revoca, l&#8217;art.20 del R.D. del 1929, dispone che, se risulti successivamente all&#8217;emissione del certificato l&#8217;inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il tribunale, in composizione monocratica, dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d&#8217;ufficio, la revoca del certificato, la quale \u00e8 comunicata agli interessati e annotata d&#8217;ufficio nel libro fondiario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Procedimento per il rilascio del certificato di eredit\u00e0 o di legato.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Legittimazione<\/strong><br>Il certificato pu\u00f2 essere richiesto da chiunque vanti diritti ereditari (art.13, Regio Decreto) anche quale legatario (art.22, Regio Decreto), mediante ricorso con sottoscrizione autenticata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Competenza<\/strong><br>Il ricorso va diretto al tribunale del luogo in cui si \u00e8 aperta la successione, qualora quest&#8217;ultima si sia aperta nei territori ove vige il sistema tavolare (art.13, 1\u00b0 comma, Regio Decreto), ovvero, se la successione si sia aperta altrove, al tribunale del luogo ove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi (art.13, 2\u00b0 comma, Regio Decreto). La legittimazione a chiedere il certificato \u00e8 stata estesa, con la legge 29 ottobre 1974 n.594, anche ai terzi che vi abbiano interesse, ma solo nel caso che il chiamato abbia accettato l&#8217;eredit\u00e0. La novella del 1974 \u00e8 stata introdotta soprattutto per consentire ai terzi creditori di ottenere l&#8217;intavolazione dei diritti ereditari dei loro debitori i quali, non avendo provveduto alla intavolazione stessa, impediscono di fatto la possibilit\u00e0 di aggressione esecutiva dei beni oggetto di tali diritti da parte dei creditori, i quali, prima della novella non potevano avvalersi dell&#8217;azione surrogatoria per ottenere l&#8217;intavolazione, non ricorrendo, nei casi esaminati, le condizioni fissate dalla legge per detta azione. Qualora il ricorso sia presentato sulla base di un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento (art.14, 1\u00b0 comma, Regio Decreto).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Deve inoltre fornire tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il buon fondamento del suo diritto ed indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva (art.14, 2\u00b0 comma, Regio Decreto). Infine deve dichiarare se sia o meno pendente una lite sul diritto a succedere (art.14, 3\u00b0 comma, Regio Decreto). Non \u00e8 chiarissima la ratio della necessaria indicazione dei legittimari in quanto, sino a quando il legittimario pretermesso non abbia vittoriosamente esperito l&#8217;azione di riduzione, il giudice dovr\u00e0 spedire il certificato di eredit\u00e0 a favore dell&#8217;erede testamentario, senza tenere conto della quota spettante ai legittimari e quindi anche oltre la misura della disponibile. L&#8217;opinione contraria, autorevolmente sostenuta in dottrina dal Mengoni, non \u00e8 compatibile con il carattere costitutivo dell&#8217;azione di riduzione. L&#8217;indicazione dei legittimari sembra dunque avere il limitato scopo di consentire al giudice di disporre la loro convocazione e di attuare una informale provocatio ad agendum al fine di pervenire, mediante la menzione della pendenza del giudizio di riduzione eventualmente instaurato, all&#8217;annotazione della lite nello stesso libro fondiario.<\/p>\n\n\n\n<p>Qualora invece il certificato sia richiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto con il defunto che costituisce il fondamento del suo diritto (art.15, primo comma, Regio Decreto). Deve inoltre fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti pi\u00f9 prossimi (art.15, secondo comma, Regio Decreto). Infine deve dichiarare se sia o meno pendente una lite sul diritto a succedere (art.15, terzo comma, Regio Decreto). Il giudice, nell&#8217;istruire il procedimento, ha vasto poteri inquisitori (art.16, Regio Decreto) infatti assume d&#8217;ufficio le prove che ritiene opportune; pu\u00f2 indicare le lacune ravvisate nel ricorso o nei mezzi di prova proposti dal richiedente; pu\u00f2 sentire quest&#8217;ultimo, anche sotto forma di giuramento; pu\u00f2 ordinare, a spese e cura del richiedente, la pubblicazione di un avviso sui giornali anche esteri con l&#8217;invito agli interessati a proporre le loro opposizioni; qualora risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note le persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per sentirle in contraddittorio con il richiedente. Espletata l&#8217;istruttoria, il giudice, valutate le prove secondo il suo libero convincimento (il che significa che non vi sono prove legali), provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato nel quale deve fare menzione espressa dell&#8217;eventuale pendenza di lite, il che significa che il certificato pu\u00f2 essere emesso nonostante penda lite in ordine ai diritti ereditari (art.17, Regio Decreto). Per il certificato di legato valgono in linea di massima le gi\u00e0 illustrate disposizioni (art.22, Regio Decreto) con l&#8217;avvertenza che il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virt\u00f9 del quale egli vanta il suo diritto. Il giudice, ove possibile, deve sentire gli eredi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Effetti dell&#8217;intavolazione del certificato di eredit\u00e0 e di legato e differenze con il sistema comune<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>a)<\/strong>&nbsp;acquisti dall&#8217;erede apparente; &#8211; a titolo oneroso Vediamo ora in cosa si differenzi il diritto tavolare per quanto attiene alla posizione del terzo acquirente di diritti reali immobiliari dall&#8217;erede o dal legatario apparente. Abbiamo visto che l&#8217;art.21 (Regio Decreto) dispone al primo comma che il certificato di eredit\u00e0 o di legato fa presumere &#8220;ad ogni effetto&#8221; la qualit\u00e0 di erede nella persona a favore della quale \u00e8 stato spedito. Il certificato costituisce dunque titolo necessario di legittimazione della qualit\u00e0 di erede o di legatario quando nel patrimonio del de cuius vi siano beni immobili. La presunzione legale della qualit\u00e0 di erede opera iuris tantum (cos\u00ec Cass.14 dicembre 1996 n.11195) ed infatti essa pu\u00f2 essere vinta tanto dalla revoca del certificato quanto dal vittorioso esperimento di una azione petitoria. Il secondo comma dell&#8217;art.21, Regio Decreto, dispone inoltre che la qualit\u00e0 di erede o di legatario apparente, ai fini del combinato disposto degli artt.534 e 2652 n.7, codice civile, in quanto applicabili, non pu\u00f2 essere riconosciuta se non a chi abbia ottenuto la spedizione a proprio favore del certificato di eredit\u00e0. Dunque la salvezza dei diritti acquistati dai terzi per effetto di convenzioni onerose dall&#8217;erede o dal legatario apparente, \u00e8 subordinata alla circostanza che l&#8217;erede o il legatario apparisse legittimato dal certificato di eredit\u00e0 o di legato al momento della stipulazione traslativa e spetta al vero erede o al vero legatario provare la mala fede dell&#8217;acquirente (il terzo \u00e8 protetto con il mezzo tecnico della pubblica fede attribuita al certificato).<\/p>\n\n\n\n<p>La disciplina dettata dall&#8217;art.534, codice civile, resta sostanzialmente immutata, pertanto la salvezza dell&#8217;acquisto da parte del terzo \u00e8 subordinata alle condizioni ivi indicate e quindi: &#8211; quella del carattere oneroso del negozio traslativo; &#8211; la buona fede del terzo la quale \u00e8 presunta presuppone necessariamente la spedizione del certificato da parte dell&#8217;erede o legatario apparente e la sua intavolazione. Concludendo nulla quaestio se l&#8217;intavolazione a favore del terzo acquirente a titolo oneroso avvenga a carico dell&#8217;erede apparente che, in forza del certificato di eredit\u00e0, abbia iscritto il proprio acquisto mortis causa nel libro fondiario, fatta eccezione ovviamente per il caso che dal libro fondiario non risultino annotazioni che facciano cadere la buona fede del terzo (annotazione di revoca del certificato di eredit\u00e0, annotazione della domanda petitoria proposta dall&#8217;erede vero). Ed infatti il secondo comma dell&#8217;art.64 bis , legge tavolare, prevede che se un&#8217;intavolazione concessa in forza di un certificato di eredit\u00e0 o di legato sia impugnata con domanda diretta a contestare il fondamento dell&#8217;acquisto risultante da certificato, la cancellazione dell&#8217;intavolazione non pu\u00f2 essere chiesta nei confronti dei terzi che, a titolo oneroso, abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente alla annotazione della domanda. Questa norma, inserita con la Legge 594\/1974, armonizza il diritto tavolare con l&#8217;ordinamento italiano all&#8217;art.534, codice civile, richiedendo che l&#8217;acquisto del terzo sia a titolo oneroso. L&#8217;unica differenza con la corrispondente norma dell&#8217;ordinamento generale (art.534, codice civile) \u00e8 data dalla presunzione iuris tantum che il terzo acquirente sia sempre in buona fede, perch\u00e9 protetto dalla &#8220;pubblica fede&#8221; che promana dal certificato di eredit\u00e0, salvo ovviamente che non risultino annotate o la domanda di revoca o quella di petizione proposta dal vero erede. &#8211; a qualunque titolo Il richiamo all&#8217;rt.2652 n.7, codice civile, che va letto alla luce dell&#8217;art.64, legge tavolare, salva inoltre anche gli acquisti a titolo gratuito se l&#8217;annotazione della domanda con cui si contesta il fondamento della successione mortis causa risultante dal certificato di eredit\u00e0, sia eseguita dopo tre anni (e non cinque come nel sistema pubblicitario generale) dall&#8217;intavolazione del diritto a titolo particolare. Nel caso dunque di acquisti a titolo non oneroso del terzo in buona fede dall&#8217;erede apparente, l&#8217;acquisto stesso \u00e8 salvo decorsi tre anni dall&#8217;intavolazione del diritto (art.64, primo comma, legge tavolare).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>b)<\/strong>&nbsp;acquisti dal legatario apparente; E&#8217; importante mettere in evidenza come l&#8217;art.21 R.D. del 1929, difformemente dall&#8217;ordinamento generale, estenda la disciplina anche agli acquisti dal legatario apparente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Acquisti da beneficiari di donazioni e disposizioni testamentarie riducibili.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo visto che nel nostro sistema il legittimario leso, esperita vittoriosamente l&#8217;azione di riduzione, pu\u00f2 agire anche contro il terzo acquirente, salva la possibilit\u00e0 per quest&#8217;ultimo liberarsi dall&#8217;obbligo di restituzione pagando l&#8217;equivalente in denaro (art.563, ultimo comma, codice civile). Vediamo ora in cosa si differenzi il sistema tavolare. L&#8217;art.7 del Regio Decreto 499\/1929 dichiara non applicabili le disposizioni incompatibili con il sistema tavolare e cita espressamente gli artt.561 e 563, codice civile, relativi alla restituzione degli immobili conseguente all&#8217;azione di riduzione, il primo e l&#8217;azione contro gli aventi causa del donatario soggetto a riduzione, il secondo. Si rendono dunque applicabile rispettivamente il primo comma dell&#8217;art.64, legge tavolare, il quale fissa in tre anni dall&#8217;intavolazione stessa il termine per la proposizione di una domanda diretta a impugnare un&#8217;intavolazione anche nei confronti dei terzi subacquirenti in buona fede, e il secondo comma del medesimo art.64, legge tavolare, il quale dispone che se un&#8217;intavolazione, concessa in base ad una donazione, sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, l&#8217;acquisto anche non a titolo oneroso del terzo in buona fede dal donatario, sia salvo decorsi tre anni dall&#8217;apertura della successione. Da un lato dunque maggiore tutela per il terzo acquirente in quanto c&#8217;\u00e8 una consistente riduzione dei termini addirittura decennali previsti dalle corrispondenti norme dell&#8217;ordinamento generale (art.2652, n.8, codice civile), dall&#8217;altro affievolimento della tutela generale stante l&#8217;inapplicabilit\u00e0 dell&#8217;art.563, codice civile, al sistema tavolare, con conseguente esclusione della facolt\u00e0 per il terzo acquirente dal donatario soggetto a riduzione di pagare l&#8217;equivalente in denaro invece di restituire l&#8217;immobile. L&#8217;argomento \u00e8 stato ed \u00e8 tuttora aggetto di discussione e di approfondimento da parte della dottrina. Alcuni autori, in particolare, ritengono addirittura non applicabile, nel sistema tavolare, l&#8217;azione di riduzione nei confronti dei terzi acquirenti<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ruolo del notaio nelle questioni ereditarie, ecc<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[22,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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