{"id":303,"date":"2019-10-04T07:34:00","date_gmt":"2019-10-04T06:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/codroipo-2003-4-dott-a-eliana-morandi\/"},"modified":"2019-10-04T07:46:42","modified_gmt":"2019-10-04T06:46:42","slug":"codroipo-2003-4-dott-a-eliana-morandi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/codroipo-2003-4-dott-a-eliana-morandi\/","title":{"rendered":"(Codroipo 2003\/4) Dott.a Eliana Morandi"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Relazione della Dott.a Eliana Morandi, Notar in Udine<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>INDICE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.<\/strong>&nbsp;Il ruolo del notaio nei trasferimenti di beni con provenienza successoria, con riguardo alla tutela del terzo acquirente.<br><strong>2.&nbsp;<\/strong>Breve richiamo alle caratteristiche del sistema pubblicitario \u201citaliano\u201d rispetto al sistema \u201ctavolare\u201d:<br><strong>3.<\/strong>&nbsp;Brevi nozioni di diritto successorio italiano. In particolare, accettazione, rinuncia, loro pubblicit\u00e0 (modalit\u00e0 ed effetti) c.c.<br><strong>4.&nbsp;<\/strong>Deroghe al sistema di trasferimento e pubblicit\u00e0 dei diritti su beni immobili collegate alla provenienza successoria dei beni.:<br><strong>a)<\/strong>&nbsp;Artt. 533 e 534 , 2\u00b0 co., c.c..Le pretese dell\u2019erede \u201cvero\u201d verso l\u2019erede apparente ed il terzo avente causa. In particolare, l\u2019importanza della trascrizione dell\u2019 accettazione tacita della eredit\u00e0 ;<br><strong>b)<\/strong>&nbsp;Applicazione giurisprudenziale dell\u2019art. 534 con riferimento al legato del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite.<br><strong>c)<\/strong>&nbsp;Art. 563 c.c. riducibilit\u00e0 delle donazioni lesive;<br><strong>d)<\/strong>&nbsp;Art. 733 c.c. : il diritto di prelazione e riscatto del coerede nella vendita di quota ereditaria;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.<\/strong>&nbsp;Trattamento fiscale delle successioni; Documentazione necessaria per entrare in possesso di beni ereditari: l\u2019atto notorio; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Caso pratico: successione di cittadino europeo con beni in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6.<\/strong>&nbsp;Le successioni nell\u2019attuale sistema di diritto internazionale privato italiano: la legge 218\/95, art. 46 (sintesi)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7.&nbsp;<\/strong>Casistica di interesse notarile. Introduzione. Per comprendere la complessit\u00e0 ed i rischi della \u201ccircolazione\u201d dei beni provenienti da una successione per causa di morte nel sistema italiano, \u00e8 indispensabile partire da un brevissimo inquadramento comparatistico delle scelte svolte dal legislatore italiano in materia successoria e di meccanismi di trasferimento immobiliare e sua pubblicit\u00e0. Senza soffermarsi su commenti per i quali la sede non lascia spazio, si pu\u00f2 qui anzitutto ricordare che l\u2019ordinamento italiano &#8211; a differenza di quanto accade, ad esempio, nel sistema austriaco della Verlassenschaftsverfahren (giudizio di ventilazione) &#8211; si \u00e8 orientato verso la trasmissione \u201cdiretta\u201d della successione, solo \u201cmediata\u201d &#8211; per l\u2019erede &#8211; dalla necessit\u00e0 della accettazione da parte dell\u2019erede stesso. In Italia, cio\u00e8, il trasferimento dei beni ereditari si attua direttamente con l\u2019accettazione (che pu\u00f2 essere espressa oppure tacita) da parte dell\u2019erede, mentre il legato (sia testamentario sia legale) si acquista \u201cautomaticamente\u201d all\u2019apertura della successione, salvo il diritto di rifiuto del legatario. Accolto questo criterio, il legislatore italiano si \u00e8 trovato di fronte al problema di contemperare diversi obiettivi. Infatti, se da un lato ha cos\u00ec garantito la celerit\u00e0 nella trasmissione del patrimonio, dall\u2019altro lato doveva altres\u00ec assicurare comunque la certezza nella titolarit\u00e0 dei rapporti giuridici e la sicurezza e tutela dei terzi acquirenti e creditori.<\/p>\n\n\n\n<p>Come vedremo, le soluzioni adottate hanno per la verit\u00e0 dato luogo ad un \u201cequilibrio molto instabile\u201d tra il principio della tutela dei successori per causa di morte (titolari sostanziali dei diritti trasmessi) ed il principio &#8211; purtroppo spesso contrastante &#8211; di certezza dei rapporti giuridici. La questione \u00e8 stata ulteriormente complicata dal fatto che &#8211; nell\u2019ambito successorio &#8211; il legislatore italiano ha, inoltre, adottato il sistema della \u201csuccessione necessaria\u201d, ponendo cio\u00e8 dei limiti invalicabili alla libert\u00e0 del testatore di decidere a chi lasciare i propri beni, e prevedendo, appunto, che una parte dei beni del de cuius sia riservata in via assoluta ai suoi stretti congiunti, prevedendo al riguardo anche importanti \u201cderoghe\u201d al sistema ordinario della circolazione dei beni. Il notaio italiano, quindi, deve muoversi con padronanza ed estrema cautela tra i meandri normativi &#8211; spesso contraddittori e potenzialmente conflittuali &#8211; al fine di consentire e facilitare la trasmissione e la circolazione dei beni garantendo le parti secondo le linee guida del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riguardo la Commissione propositiva del Consiglio Nazionale del Notariato, rilevate le molte difficolt\u00e0 ed incertezze che la complessit\u00e0 del sistema provoca, ha avanzato delle proposte che attribuiscono al notaio un ruolo pi\u00f9 centrale nella gestione del fenomeno successorio, al fine di darvi maggiore tempestivit\u00e0 e certezze, e, quindi, maggiore trasparenza e sicurezza nei traffici giuridici. In ci\u00f2, del resto, ci si avvicinerebbe non solo a molti altri sistemi europei &#8211; tra cui, in particolare, quello austriaco &#8211; ma anche ai sistemi anglo-sassoni, caratterizzati, in genere, dalla trasmissione \u201cindiretta\u201d della successione, che \u201cpassa attraverso\u201d una fase assolutamente amministrativa (probate) durante la quale sono gestiti e risolti molti dei problemi collegati alla necessit\u00e0 di garantire certezze nella titolarit\u00e0 e gli adempimenti ai creditori della successione. Per la corretta comprensione dei problemi sopra ricordati, \u00e8 necessario premettere alcuni cenni anzitutto sulle regole fondamentali del sistema italiano in materia di trasferimento e di pubblicit\u00e0 dei diritti su beni immobili e, quindi, in materia successoria. Successivamente si potranno esaminare i problemi che le soluzioni accolte dal legislatore italiano possono in concreto comportare a danno dei terzi acquirenti di beni di provenienza successoria, e conseguentemente del ruolo che il notaio deve svolgere al riguardo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2)<\/strong>&nbsp;Brevi cenni sul sistema di pubblicit\u00e0 dei trasferimenti di beni immobili in Italia: la \u201ctrascrizione\u201d nei Registri Immobiliari Di seguito si richiameranno le regole fondamentali del sistema di pubblicit\u00e0 dei trasferimenti a titolo derivativo di beni immobiliari in Italia. Si precisa, al riguardo, che si far\u00e0 riferimento alle sole norme del \u201csistema italiano\u201d, escludendo, quindi, le regole del sistema \u201ctavolare\u201d che pure \u00e8 ancora vigente in alcune province italiane. Inoltre non si far\u00e0 riferimento agli effetti della pubblicit\u00e0 degli atti mortis causa, argomenti di cui si occuper\u00e0 il notaio Peresson Il Codice Civile del 1942 &#8211; nonostante forti spinte in senso opposto &#8211; accolse il sistema di pubblicit\u00e0 immobiliare tipico degli ordinamenti francese e latini in genere, vale a dire il sistema della \u201ctrascrizione\u201d come forma di \u201cpubblicit\u00e0 pura\u201d, destinata esclusivamente a dare \u201cconoscenza legale\u201d dei trasferimenti immobiliari a terzi, ma senza concorrere &#8211; in linea di principio &#8211; alla realizzazione del trasferimento stesso. La trascrizione, infatti, \u00e8 sistema pubblicitario con efficacia esclusivamente dichiarativa, non costitutiva, degli acquisti immobiliari, ed \u00e8 fondato su base personale. Nel nostro ordinamento, quindi, la propriet\u00e0 e gli altri diritti reali si trasferiscono con il semplice accordo tra le parti, con la conseguenza che &#8211; a differenza dei sistemi germanici &#8211; la successiva pubblicit\u00e0 (trascrizione) del contratto non ha effetto costitutivo del trasferimento e, quindi, del diritto del terzo acquirente. Tuttavia, il legislatore italiano si rese subito conto che, in realt\u00e0, il principio del consenso traslativo non era sufficiente a garantire certezza nei rapporti giuridici sia tra le parti che nei confronti con i terzi. Per tutelare questi ultimi, infatti, si rendeva necessario prevedere un meccanismo diverso, pi\u00f9 oggettivo e pi\u00f9 facilmente verificabile che potesse risolvere in modo incontestabile l\u2019eventuale conflitto nel caso di trasferimento dello stesso bene &#8211; con atti successivi &#8211; a pi\u00f9 acquirenti. Il meccanismo prescelto dal legislatore a salvaguardia dei terzi e, pi\u00f9 in generale, della sicurezza nel trasferimento dei beni \u00e8 enunciato nel fondamentale articolo 2644 c.c.. Tale norma, infatti, precisa chiaramente come l\u2019effetto tipico della trascrizione consista nel dirimere &#8211; in modo oggettivo e facilmente accertabile &#8211; eventuali conflitti tra pi\u00f9 aventi causa dallo stesso alienante. L\u2019art. 2644 dispone: \u201cEffetti della trascrizione. Gli atti enunciati nell&#8217;articolo precedente (ndr: atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili) non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non pu\u00f2 avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l&#8217;acquisto risalga a data anteriore\u201d In altri termini: bench\u00e8, in forza del consenso traslativo (art. 1376 c.c.), il bene immobile tra le parti si sia trasferito dal consenso del proprietario, ne sar\u00e0 titolare &#8211; per tutti i terzi &#8211; colui che ha trascritto per primo, anche se, in ipotesi, avesse \u201cacquistato\u201d per secondo (e quindi da colui che non era pi\u00f9 proprietario) (art. 2644 c.c.). Si sottolinea, poi, che per una precisa scelta rivolta a favorire la certezza nei rapporti giuridici, agli effetti dell\u2019art. 2644 \u00e8 del tutto irrilevante la buona fede del terzo. Quindi, in sintesi: di regola nel sistema italiano acquista bene chi acquista un bene immobile e trascrive in assenza e prima di precedenti trascrizioni a favore di altri. In questo senso, la pubblicit\u00e0 \u201cprevale\u201d sul diritto sostanziale. Tuttavia, questa regola fondamentale trova importanti eccezioni, alcune delle quali proprio collegate .al diritto successorio, ed in particolare alla volont\u00e0 legislativa di dare compiuta attuazione alla \u201ctutela dei successori sostanziali\u201d e &#8211; tra questi &#8211; agli eredi \u201clegittimari\u201d di cui si \u00e8 parlato inizialmente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3)&nbsp;<\/strong>Brevi cenni sulle regole fondamentali del sistema italiano in materia successoria. (della Dott.a Lucia Peresson, notaio)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4)&nbsp;<\/strong>Problemi collegati alla circolazione di beni immobili di provenienza successoria. Ricordate le regole generali della successione, in particolare di quella \u201cnecessaria\u201d e della funzione della pubblicit\u00e0 nella circolazione dei beni immobili, \u00e8 possibile ora analizzare quali siano le norme che &#8211; essendo poste a tutela degli eredi necessari (o dell\u2019erede vero) &#8211; possono porre in pericolo l\u2019acquisto del terzo anche di buona fede, dato che il legislatore &#8211; nella sua libera valutazione degli interessi in gioco &#8211; ha scelto di dare preferenza ai primi.<br><strong>a)&nbsp;<\/strong>Artt. 533 e 534 c.c.: la petizione di eredit\u00e0 e la tutela dell\u2019erede \u201cvero\u201d nei confronti dell\u2019erede \u201capparente\u201d. \u201cArt. 533 Nozione. L&#8217;erede pu\u00f2 chiedere il riconoscimento della sua qualit\u00e0 ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L&#8217;azione \u00e8 imprescrittibile, salvi gli effetti dell&#8217;usucapione rispetto ai singoli beni.\u201d \u201cArt. 534 &#8211; Diritti dei terzi. L&#8217;erede pu\u00f2 agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l&#8217;erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l&#8217;acquisto a titolo di erede e l&#8217;acquisto dall&#8217;erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell&#8217;acquisto da parte dell&#8217;erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l&#8217;erede apparente.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Cominciando dal commento all\u2019art. 533 c.c., la legge prevede che colui che si ritiene erede \u201cvero\u201d possa rivendicare tale propria qualit\u00e0 con una apposita azione, detta petizione di eredit\u00e0, con la quale &#8211; accertata la qualit\u00e0 di erede &#8211; l\u2019attore chiede ed ottiene la restituzione dei beni ereditari non solo da parte dell\u2019eventuale \u201cerede apparente\u201d (che li detenesse in buona o mala fede) ma anche nei confronti del terzo acquirente che li abbia acquistati dall\u2019erede apparente. L\u2019erede \u201cvero\u201d pu\u00f2 essere un erede legittimario pretermesso (escluso) dal testamento, o anche di cui si ignorava l\u2019esistenza (ad esempio un figlio naturale, o una persona sposata senza che si fosse saputo) o il soggetto a cui l\u2019eredit\u00e0 spetta per legge nel caso di annullamento di un testamento che disponeva diversamente, o, ancora, un soggetto designato da un testamento che venga successivamente ritrovato. Ad esempio, quest\u2019ultima possibilit\u00e0 ricorre con un certa frequenza in casi di persone che muoiono senza lasciare eredi legittimari &#8211; potendo quindi lasciare liberamente il proprio patrimonio a chi vogliono &#8211; cosicch\u00e9 il loro patrimonio si devolve ai parenti indicati dalla legge, mentre successivamente viene scoperto un testamento che designa eredi diversi. Per \u201cerede apparente\u201d, invece, si intende colui che si comporta come erede mentre in realt\u00e0 non \u00e8 chiamato (ad esempio perch\u00e9 il testamento che lo designa erede \u00e8 invalido); o colui che \u00e8 stato chiamato in misura minore a quella di cui dispone (ad esempio perch\u00e9 vi \u00e8 una concorrente chiamata testamentaria a favore di altri); o la cui chiamata \u00e8 sottoposta a limiti che non vengono rispettati.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio, si supponga che Tizio muoia lasciando solo un figlio Caio, ma che abbia fatto un testamento designando erede, per la quota disponibile (pari, nell\u2019esempio, alla met\u00e0 del patrimonio) l\u2019amico Sempronio, attribuendogli la propriet\u00e0 dell\u2019appartamento di Lignano, che vale, appunto, la met\u00e0 del patrimonio. Prima che si scopra il testamento, Caio vende l\u2019appartamento di Lignano a Terzo. Caio \u00e8, dunque, erede \u201capparente\u201d e, una volta trovato il testamento, si applicher\u00e0 l\u2019art. 534 c.c.. Come conseguenza, Terzo potrebbe trovarsi costretto a restituire l\u2019appartamento di Lignano a Sempronio. In base all\u2019art. 534, quindi, il terzo acquirente di un bene ereditario pu\u00f2 essere davvero sicuro che il suo acquisto sia definitivamente \u201csalvo\u201d solo se ricorrono 3 condizioni: ??la buona fede del terzo acquirente stesso nel ritenere che il venditore fosse erede (apparenza); ??l\u2019onerosit\u00e0 dell\u2019acquisto; ??la trascrizione sia dell\u2019acquisto dell\u2019eredit\u00e0 (quindi la trascrizione dell\u2019accettazione &#8211; tacita o espressa) da parte dell\u2019erede apparente sia dell\u2019acquisto del terzo PRIMA della trascrizione dell\u2019acquisto o dell\u2019azione di petizione di eredit\u00e0 da parte dell\u2019erede vero. Incidentalmente, si ricorda che \u00e8 discusso se la stessa disciplina si riferisca anche all\u2019acquisto dal legatario apparente (come espressamente previsto nel sistema tavolare) e la scarsa dottrina e giurisprudenza che se ne \u00e8 occupata sembra prevalentemente orientata in senso negativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa soluzione, per\u00f2, si pone in contrasto con l\u2019opposta espressa scelta compiuta, appunto, nell\u2019ambito del sistema tavolare. E\u2019 chiaro, a questo punto, qual \u00e8 il ruolo del notaio in queste ipotesi: \u00e8 necessario, infatti, che il notaio &#8211; una volta emersa la provenienza successoria del bene compra-venduto &#8211; spieghi con chiarezza la situazione alle parti e curi contemporaneamente la trascrizione di entrambi gli acquisti (dell\u2019erede e del terzo). In particolare, un problema che si pone frequentemente nella pratica riguarda l\u2019atto di vendita di un bene ereditario, ovvero la divisione ovvero la cessione di quote ereditarie da parte dell\u2019erede che non abbia precedentemente fatto trascrivere la propria accettazione, atto di volont\u00e0 indispensabile per assumere la qualit\u00e0 di erede (ovvero l\u2019estratto del testamento, in caso di acquisto a titolo di legato). Per comprendere la portata del problema, bisogna ricordare che il nostro ordinamento consente l\u2019acquisto dell\u2019eredit\u00e0 anche con accettazione tacita, cio\u00e8 con un atto che presuppone inequivocabilmente la volont\u00e0 di accettare. Un atto tipico che implica indiscutibilmente la volont\u00e0 di accettare \u00e8 proprio la vendita del bene ereditato, e, quindi, per poter proteggere adeguatamente il terzo acquirente ai sensi dell\u2019art, 534, 2\u00b0 e 3\u00b0 co. c.c., \u00e8 appunto indispensabile trascrivere &#8211; insieme con l\u2019atto di compravendita &#8211; l\u2019avvenuta accettazione \u201ctacita\u201d dell\u2019eredit\u00e0 \u201cposta in essere\u201d dall\u2019erede.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda la accettazione \u201ctacita\u201d, per\u00f2, una parte della dottrina ritiene che manchi &#8211; nella legge &#8211; una norma che ne impone la trascrizione, anche se &#8211; per la verit\u00e0 &#8211; tale tesi si fonda su argomentazioni che non paiono sufficienti a contrastare l\u2019opinione contraria, che appare molto pi\u00f9 coerente con il sistema. In generale, la trascrizione di un qualsiasi atto di acquisto (sia tra vivi che mortis causa) di per s\u00e9 &#8211; per le parti &#8211; \u00e8 sempre solo un mero \u201conere\u201d, non un obbligo. Le parti, cio\u00e8, possono anche decidere di non porla in essere, assumendone naturalmente le relative responsabilit\u00e0, in termini risarcitori. Per\u00f2 gli stessi atti sono invece \u201cobbligatoriamente\u201d trascritti ad opera del notaio che li riceve o autentica, per espressa disposizione, tra gli altri, dell\u2019art. 2671 c.c.. Tale affermazione \u00e8 senz\u2019altro indiscussa per gli atti di trasferimento tra vivi, per l\u2019accettazione espressa dell\u2019eredit\u00e0 e per l\u2019acquisto del legato, mentre, come gi\u00e0 detto, a causa di una forse infelice formulazione letterale dell\u2019art. 2648 c.c., la tesi ancora dominante ritiene che tale obbligo non si estenda agli atti di accettazione \u201ctacita\u201d dell\u2019eredit\u00e0, sia pure compiuti in presenza ed in collegamento diretto con un atto ricevuto o autenticato dal notaio. Tale tesi &#8211; affermando quindi che non esiste obbligo per il notaio di procedere a tale trascrizione &#8211; comporta spesso che la parte venditrice rifiuti di assumersi i costi che essa implica, mentre la parte acquirente &#8211; salva qualche eccezione &#8211; di rado ne percepisce l\u2019importanza a proprio favore. La conseguenza, naturalmente, \u00e8 che il terzo acquirente resta esposto al rischio di azioni restitutorie conseguenti alla eventuale azione di petizione dell\u2019eredit\u00e0 da parte dell\u2019erede vero; e, pi\u00f9 in generale, rimane esposta a rischio la circolazione dei beni, compromettendo la sicurezza dei traffici.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche a voler accedere alla tesi che interpreta pi\u00f9 restrittivamente l\u2019art. 2671 c.c., e\u2019 comunque compito del notaio rendere chiaramente edotte le parti dei termini del problema e promuoverne il pi\u00f9 possibile l\u2019attuazione, nell\u2019interesse generale &#8211; di ordine pubblico &#8211; ad una ordinata e sicura circolazione dei beni immobili. Quanto fin qui esposto ha evidenziato la rischiosit\u00e0 dell\u2019acquisto di beni ereditari. Si deve, per\u00f2, ricordare che il sistema mostra &#8211; alla fine &#8211; un prevalente favore per la certezza delle situazioni giuridiche, derivante dalla c.d. \u201cpubblicit\u00e0 sanante\u201d, disciplinata, in generale dall\u2019art. 2652 c.c. (vedi testo in calce) ed in particolare, per quanto qui interessa, dall\u2019art. 2652 n. 7 c.c. Detto articolo, infatti, prevede che \u00e8 comunque salvo l\u2019acquisto &#8211; a qualsiasi titolo &#8211; del terzo di buona fede (che dovr\u00e0 per\u00f2 essere dimostrata) se la trascrizione della domanda dell\u2019erede \u201cvero\u201d \u00e8 effettuata dopo 5 anni dalla trascrizione dell\u2019acquisto. La norma non precisa puntualmente se il termine si riferisce all\u2019acquisto mortis causa ovvero all\u2019acquisto da parte del terzo, ma l\u2019\u201cintitolazione\u201d del n. 7 stesso (domande con cui si contesta il fondamento dell\u2019acquisto a causa di morte) induce a riferire il quinquennio proprio all\u2019acquisto mortis causa.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 quindi intuitiva l\u2019importanza della trascrizione della accettazione tacita dall\u2019eredit\u00e0, la cui mancanza impedisce il decorrere del termine quinquennale \u201csanante\u201d. Come detto, si tratta di un \u201ccorrettivo\u201d che l\u2019ordinamento prevede al fine di garantire &#8211; come fine ultimo prevalente &#8211; la certezza nella circolazione di beni, privilegiandola al di l\u00e0 degli aspetti sostanziali quando sia trascorso un certo lasso di tempo, oltre il quale stravolgere i dati risultanti dal sistema pubblicitario viene considerato eccessivamente dannoso per l\u2019interesse generale. b) Art. 563 c.c Azione di riduzione &#8211; oltre che delle disposizioni testamentarie &#8211; delle donazioni che risultano lesive dei diritti dei legittimari, anche rispetto ai terzi acquirenti (art. 563 c.c.; vedi testo in calce). Come si \u00e8 gi\u00e0 ricordato, il diritto italiano riconosce la \u201csuccessione necessaria\u201d, che garantisce agli \u201ceredi legittimari\u201d una \u201cquota riservata\u201d dei beni ereditari (senza ed) anche \u201ccontro\u201d la volont\u00e0 del de cuius. Come gi\u00e0 ricordato dal notaio Peresson, i soggetti a cui la legge riserva una quota dell\u2019eredit\u00e0 sono detti \u201clegittimari\u201d e sono il coniuge ed i figli, o &#8211; in mancanza di figli &#8211; gli ascendenti. La quota \u201criservata\u201d si calcola tenendo contro sia dei beni compresi nell\u2019eredit\u00e0 al momento della successione, sia dei beni che il de cuius abbia donato in vita. L\u2019ordinamento predispone a favore dei legittimari una ampia serie di strumenti che garantiscano loro una effettiva e concreta tutela, consentendo loro di reagire sia contro disposizioni testamentarie \u201clesive\u201d dei loro diritti (attribuzioni inferiori a quanto la legge prevede, ovvero diseredazione) sia contro atti dispositivi posti in essere dal defunto stesso prima della morte con i quali egli abbia comunque sottratto ai legittimari determinati beni.<\/p>\n\n\n\n<p>In generale, cio\u00e8, il legislatore si preoccupa di proteggere i legittimari attribuendo loro il potere di andare a \u201criprendersi\u201d i beni ereditari &#8211; nelle quote loro spettanti &#8211; anche se siano stati lasciati a terzi dal testatore con testamento o con donazione, ovvero anche &#8211; ed in questo il diritto italiano si differenzia, credo, da quello austriaco &#8211; se alienati a terzi acquirenti dall\u2019erede testamentario o dal legatario o dal donatario. Entrando nel particolare, si \u00e8 gi\u00e0 ricordato che la quota riservata agli eredi legittimari viene calcolata sommando (fittiziamente) i beni lasciati dal de cuius a quelli che egli ha donato in vita. Se i beni residui (anche se attribuiti ad altri soggetti) non sono sufficienti per soddisfare i diritti dei legittimari, l\u2019art. 563 c.c. prevede che il legittimario \u201cleso\u201d nei suoi diritti possa impugnare (oltre alle disposizioni testamentarie lesive) le donazioni fatte in vita dal de cuius, cominciando dalle pi\u00f9 recenti. E prevede, soprattutto, che se il donatario ha alienato a terzi il bene, il legittimario &#8211; dopo aver inutilmente agito contro il donatario &#8211; pu\u00f2 chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili. Anche i beni acquistati per donazione, quindi, pur avendo come titolo un acquisto \u201cinter vivos\u201d, sotto il profilo dei rischi sono equiparati ai beni di provenienza successoria. In questi casi, il ruolo del notaio \u00e8 necessariamente limitato ad avvertire l\u2019acquirente del possibile rischio collegato a tale acquisto, rischio che non potrebbe essere escluso neppure da una \u201cadesione\u201d fatta dai legittimari alla donazione, dato che l\u2019art. 557 c.c. prevede la nullit\u00e0 di qualsiasi rinuncia fatta sui beni oggetto di successioni non ancora aperte. Anche in tali ipotesi, l\u2019unica sicurezza per l\u2019acquisto del terzo potr\u00e0 realizzarsi grazie al decorso del tempo, per effetto, anche qui, della c.d. pubblicit\u00e0 sanante.. L\u2019art. 2652 n.8 c.c., infatti, prevede che l\u2019acquisto del terzo acquirente da chi ha ricevuto per donazione (o per disposizione testamentaria lesiva dei diritti di legittima) sia salvo (solo) se si verificano le seguenti 3 condizioni:<br><strong>i)&nbsp;<\/strong>che il terzo abbia acquistato a titolo oneroso; (non rileva, invece, la buona o mala fede);<br><strong>ii)<\/strong>&nbsp;che il suo acquisto sia stato trascritto prima della domanda di riduzione;<br><strong>iii)<\/strong>&nbsp;che la domanda di riduzione della donazione venga trascritta dopo che sono trascorsi 10 anni dall\u2019apertura della successione. La trascrizione dell\u2019acquisto mortis causa di colui contro cui si agisce in riduzione non \u00e8 chiesto espressamente dalla legge, ma la sua necessit\u00e0 si desume dal sistema, ed in particolare dall\u2019art. 2650 c.c. che la richiede ai fini della continuit\u00e0 delle trascrizioni.<br><strong>c)&nbsp;<\/strong>Diritto di prelazione dei coeredi: art. 732 c.c. Con fine parzialmente diverso da quanto visto finora, un ulteriore caso \u201crischioso\u201d di acquisto di bene di provenienza ereditaria deriva dalla norma di cui all\u2019art. 732 c.c., previsto in materia di \u201ccomunione ereditaria\u201d. La \u201ccomunione ereditaria\u201d si instaura automaticamente tra tutti i soggetti che sono coeredi dello stesso de cuius. La natura incidentale di tale comunione &#8211; che non \u00e8 voluta dai partecipanti, bens\u00ec deriva dal fatto della successione &#8211; la rende particolarmente \u201cprecaria\u201d e \u201cdiversa\u201d dalla comunione ordinaria. In particolare, per quello che pi\u00f9 ci interessa, caratteristica della comunione ereditaria \u00e8 il diritto di prelazione che l\u2019art. 732 c.c. prevede a favore dei coeredi nel caso di alienazione ad estranei della quota ereditata o di parte di essa. La ratio della norma si ritrova nella volont\u00e0 di proteggere i coeredi dall\u2019ingresso di un estraneo nella comunione stessa, ed infatti essa opera nei confronti della alienazione della intera \u201cquota ereditaria\u201d, non di un singolo bene (del quale si pu\u00f2 disporre, sotto la condizione che in concreto venga poi assegnato all\u2019alienante in sede di divisione: si parla, in tal caso, di vendita dell\u2019esito divisionale) Il diritto di prelazione attribuito ai coeredi dall\u2019art. 732 c.c. ha, appunto, natura legale, e , quindi, ha carattere \u201creale\u201d, cio\u00e8 \u00e8 opponibile a tutti i terzi (erga omnes).<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, il coerede al quale non sia stato proposto &#8211; in via preferenziale &#8211; l\u2019acquisto della quota alienata potr\u00e0 \u201criscattarla\u201d dall\u2019acquirente e da ogni successivo avente causa, fino a quando dura la comunione ereditaria. Ci\u00f2 significa, quindi, che anche in tal caso il terzo acquirente pu\u00f2 vedersi sottrarre la quota acquistata. Anche in queste fattispecie sar\u00e0, dunque, particolarmente rilevante il ruolo del notaio, il quale &#8211; chiamato a stipulare il trasferimento di quota ereditaria &#8211; dovr\u00e0 verificare se siano state rispettate le condizioni previste dall\u2019art. 732 c.c., rendendo consapevoli le parti &#8211; e soprattutto l\u2019acquirente &#8211; delle possibili conseguenze nel caso di violazione del diritto di prelazione degli eventuali coeredi. 5 &#8211; La successione: profili tributari e documentazione necessaria La legge 18 ottobre 2001 n. 383 ha disposto, all\u2019art. 13, l\u2019abrogazione dell\u2019imposta di successione, lasciando per\u00f2 in vigore &#8211; per il resto &#8211; l\u2019intero D.Lgs. 346\/90, ponendo cos\u00ec vari problemi interpretativi di cui, per\u00f2, non \u00e8 qui possibile dar conto, neppure in sintesi. Rimangono comunque in vigore, in relazione ai beni immobili, le imposte ipotecarie (2%) e catastale (1%), che dovranno essere pagate comunque per tutti gli immobili situati in Italia, anche se oggetto di una successione con caratteri \u201cinternazionali\u201d. La aliquota andr\u00e0 applicata sul valore dei beni indicato da chi presenta la denuncia di successione. Tale valore non potr\u00e0 essere fatto oggetto di \u201caccertamento di maggior entit\u00e0\u201d (con correlata maggiore pretesa impositiva) da parte delle competenti autorit\u00e0 tributarie se ed in quanto il valore dichiarato non sia inferiore alla rendita catastale rivalutata (fanno eccezione i terreni edificabili, per i quali non esiste il suddetto limite) Per quanto qui interessa, ci si pu\u00f2 limitare alle seguenti considerazioni, tutte relative o comunque applicabili anche nei casi di successione con profili di internazionalit\u00e0. Documenti necessari per accedere ai beni mobili ereditari.<br><strong>a)<\/strong>&nbsp;La documentazione richiesta dalle Banche \u00e8 l\u2019atto notorio, atto notarile nel quale due attestanti dichiarano essere di loro conoscenza e notori i vari \u201cfatti\u201d della successione: la morte del de cuius, la individuazione degli eredi, l\u2019assenza di liti etc. L\u2019atto notorio &#8211; piuttosto costoso &#8211; potrebbe, ad intera discrezione della Banca, essere sostituito da una assai pi\u00f9 economica \u201cautocertificazione\u201d resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testi Unico sulla documentazione amministrativa), ma le Banche raramente accettano. Ci\u00f2, presumibilmente, perch\u00e9 diverse sentenze hanno affermato che l\u2019atto notorio costituisce sufficiente prova della buona fede del terzo (la Banca), rilevante &#8211; come si \u00e8 visto &#8211; ad esempio ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019art. 534, 2\u00b0 co. o dell\u2019art. 2652 n. 8, C.c..<br><strong>b)&nbsp;<\/strong>Denuncia di successione: Quanto alla competenza territoriale, l\u2019art. 15 della L.383\/2001, prevede che se il de cuius era residente all\u2019estero l\u2019Ufficio delle Entrate competente per la presentazione della denuncia di successione \u00e8 quello di Roma solo se non \u00e8 nota l\u2019ultima residenza in Italia. Quanto ai beni da inserire in successione, attualmente essi sono solo ed esclusivamente i beni immobili ed i diritti immobiliari.<br><strong>c)<\/strong>&nbsp;Imposte ipotecarie e catastali: continuano ad applicarsi comunque agli immobili. Non ha pi\u00f9 rilievo la disciplina della territorialit\u00e0 dell\u2019imposta, in quanto l\u2019imposta si applica sempre quando gli immobili sono in Italia. Nonostante la non chiara formulazione della norma, invece, le imposte non si applicano quando gli immobili sono all\u2019estero: in tal senso si \u00e8 espresso anche il Ministero nella Video-conferenza del 24-10-2001.<br><strong>d)<\/strong>&nbsp;Plusvalenze derivanti da beni pervenuti per successione. Solo l\u2019art. 16, 2\u00b0co.. si riferisce alla successione sotto il profilo delle imposte sui redditi, prevedendo &#8211; a certe condizioni &#8211; la \u201cneutralit\u00e0 fiscale\u201d dell\u2019azienda caduta in successione, che si assume ai valori storici. In relazione ai beni immobili \u00e8 necessario distinguere: di per s\u00e9, l\u2019evento morte non determina plusvalenze. In caso di successiva cessione, si deve distinguere tra terreni edificabili &#8211; la cui cessione genera sempre plusvalenza imponibile &#8211; e tutti gli altri beni immobili, la cui cessione non genera plusvalenza. In sintesi: nel caso di cittadino straniero residente in Italia che muore in Italia ed ha in Italia beni immobili: &#8211; la denuncia di successione sar\u00e0 obbligatoria per i beni immobili in Italia e saranno dovute le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore degli stessi. L\u2019ufficio delle Entrate non potr\u00e0 effettuare accertamenti di maggior valore (con conseguente recupero di imposta e sanzioni) quando il valore dichiarato non sia inferiore alla rendita catastale rivalutata ai sensi di legge. Non possono essere dedotte &#8211; dalle imposte ipotecarie e catastali &#8211; le eventuali imposte di successione pagate all\u2019estero, n\u00e9 \u00e8 possibile la dilazione di pagamento, perch\u00e9 deducibilit\u00e0 (per doppia imposizione qualora ne ricorressero i presupposti) e dilazionabilit\u00e0 erano previste solo per l\u2019imposta di successione, ormai soppressa. Sui beni immobili siti in Italia non si realizzano plusvalenze, quindi non ci sar\u00e0 imposizione sul reddito. Nulla sar\u00e0 dovuto, invece, per i beni che egli avesse all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6)&nbsp;<\/strong>Profili di diritto internazionale privato. Il diritto italiano disciplina il fenomeno successorio con caratteri di internazionalit\u00e0 agli articoli da 46 a 50 della legge 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). Va innanzitutto richiamato il disposto dell\u2019art. 2, 1\u00b0 co., che prevede espressamente che le disposizioni della stessa legge non pregiudicano l\u2019applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l\u2019Italia. Per quanto riguarda specificamente i rapporti tra Austria ed Italia, bisogna per\u00f2 ricordare anche la Convenzione bilaterale del 6 novembre 1971, resa esecutiva in Italia con L. 12\/2\/1974 n. 71, la quale attribuisce in generale la giurisdizione e la competenza internazionale rispetto alle cause successorie allo Stato di cui il de cuius era cittadino al momento del decesso o in cui aveva l\u2019ultimo domicilio. Se, per\u00f2, il diritto di uno dei due Paesi attribuisce ai Giudici nazionali la giurisdizione circa i beni immobili situati nel suo territorio, tale giurisdizione viene considerata esclusiva. In estrema sintesi, si pu\u00f2 limitarsi a ricordare che il diritto Internazionale privato italiano ha in prima scelta confermato &#8211; come in genere gli ordinamenti di origine romanistica, ad eccezione di quello francese &#8211; il principio per cui la legge della successione \u00e8 unica (a differenza, come \u00e8 noto, di Francia ed ordinamenti anglo-sassoni che applicano una pluralit\u00e0 di leggi, generalmente quella del domicilio per i mobili e la lex rei sitae per gli immobili). Paesi con criterio unico, ma legge del domicilio sono: Svizzera, Sud America, Danimarca; Paesi di criteri plurimi sono: Francia, Inghilterra, Usa ed in genere Paesi di Common law); Questo significa, in concreto, che la legge individuata in base ai criteri dettati dall\u2019art. 46 (vedi testo oltre) regoler\u00e0 la devoluzione, le cause di apertura, la determinazione dei successibili, dei legittimari e delle eventuali riserve, l\u2019indegnit\u00e0 a succedere, l\u2019accettazione e la rinuncia., i poteri del chiamato all\u2019eredit\u00e0, quest\u2019ultimo profilo potenzialmente molto importante per il notaio.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge nulla dispone espressamente per valutare la capacit\u00e0 di agire della parte ed i vizi della volont\u00e0, ma sembra preferibile ritenere che tali profili vadano regolati in base all\u2019art. 47, che disciplina la capacit\u00e0 di fare testamento) . In base all\u2019art. 12 della L- 218\/95, invece, si afferma il principio per cui i profili procedurali di un fenomeno giuridico sono tendenzialmente disciplinati dalla legge del Paese in cui tale procedura \u00e8 destinata a trovare svolgimento (art. 12 delle Legge 218\/95). Coordinando i due principi sopra enunciati, ne consegue che &#8211; nel caso di successione di cittadino italiano apertasi all\u2019estero &#8211; la legge italiana individuer\u00e0 i beni ed i diritti dei soggetti beneficiari, mentre il modo concreto di acquisto dei beni, insieme ad eventuali procedure di accertamento o di aggiudicazione, autorizzazioni, immissioni nel possesso da parte di strutture pubbliche, l\u2019eventuale accettazione con beneficio di inventario etc. verranno disciplinate dalla legge del luogo in cui i beni ritrovano e le procedure devono esplicare effetto. Non \u00e8 possibile, in questa sede, dare conto delle critiche e degli inconvenienti pratici di tale scelta, solo in parte risolti dall\u2019accettato criterio del rinvio indietro.<\/p>\n\n\n\n<p>Per riallacciarsi, invece, al discorso gi\u00e0 fatto sui legittimari tutelati in via assoluta dalla legge italiana, si pu\u00f2 qui ricordare che l\u2019art. 46 li tutela disponendo che la eventuale scelta del cittadino italiano residente all\u2019estero di sottoporre la propria successione alla legge dello Stato di cui \u00e8 residente (c.d. optio legis) non pu\u00f2 violare i diritti dei legittimari residenti in Italia. Nuovamente si deve tralasciare l\u2019approfondimento di una norma che, quanto meno, pone dei dubbi di incostituzionalit\u00e0 per il diverso trattamento che riserva ai legittimari residenti e non residenti in Italia, per limitarsi ad osservare come tale norma dia ai legittimari dell\u2019italiano residente all\u2019estero una tutela pi\u00f9 intensa dei legittimari di italiano residente in Italia, dato che l\u2019eventuale scelta \u201clesiva\u201d, ai sensi dell\u2019art. 46 , sar\u00e0 radicalmente nulla, laddove le disposizioni lesive \u201citaliane\u201d sono semplicemente inefficaci, se impugnate. Per quanto poi interessa in termini pratici l\u2019argomento qui affrontato, si possono ancora svolgere solo brevissime considerazioni, distinguendo i casi in cui la successione si apre in Italia da quelli in cui si apre all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1)<\/strong>&nbsp;Successioni apertesi in Italia: vengono qui in rilievo gli articoli 46 e 50, che &#8211; riferendosi a fattispecie con caratteri di internazionalit\u00e0 &#8211; individuano, rispettivamente, la legge applicabile alla successione ed i casi in cui sussiste comunque la giurisdizione del giudice italiano. L\u2019art. 46 L. 218\/95 dispone: Successione per causa di morte.<br><strong>1.&nbsp;<\/strong>La successione per causa di morte \u00e8 regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredit\u00e0 si tratta, al momento della morte.<br><strong>2.&nbsp;<\/strong>Il soggetto della cui eredit\u00e0 si tratta pu\u00f2 sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l&#8217;intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva pi\u00f9 in tale Stato. Nell&#8217;ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.<br><strong>3.<\/strong>&nbsp;La divisione ereditaria \u00e8 regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d&#8217;accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d&#8217;apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o pi\u00f9 beni ereditari. L\u2019art. 50 dispone: Giurisdizione in materia successoria. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: ??se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; ??se la successione si \u00e8 aperta in Italia; ??se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica \u00e8 situata in Italia; ??se il convenuto \u00e8 domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all&#8217;estero; ??se la domanda concerne beni situati in Italia. Pi\u00f9 in generale ed in estrema sintesi, ci si pu\u00f2 limitare a ricordare che se muore un cittadino austriaco proprietario di beni immobili in Italia, la sua successione sar\u00e0 regolata dal diritto austriaco. Se, viceversa, muore un cittadino italiano proprietario di beni in Austria, la sua successione sar\u00e0 regolata dalla legge italiana. I profili procedimentali, tuttavia, saranno in entrambi i casi regolati dalla legge del luogo in cui si svolge il procedimento. Per i beni immobili, i trasferimenti successivi saranno regolati, in genere, dalla legge del luogo in cui si trovano (lex rei sitae)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7<\/strong>&nbsp;&#8211; Alcuni esempi di interesse pratico A questo punto, sembra pi\u00f9 interessante soffermarsi su alcuni casi pratici che si presentano con una certa frequenza, anche se ci si dovr\u00e0 limitare a ricordare le soluzioni a cui \u00e8 pervenuta la migliore dottrina, senza poterne riportare le argomentazioni. Successione aperta in Italia alla quale sia chiamato:<br><strong>a)<\/strong>&nbsp;un minore cittadino italiano (o straniero) residente abitualmente all\u2019estero;<br><strong>b)<\/strong>&nbsp;un minore straniero residente in Italia; In applicazione di quanto disposto dall\u2019art. 42 della legge 218\/95, e quindi &#8211; per il richiamo ivi contenuto &#8211; ai principi enunciati dalla Convenzione dell\u2019Aja del 5 ottobre 1961 per la tutela dei minori, si deve ritenere generalmente e principalmente applicabile il criterio di collegamento ancorato al luogo di residenza abituale del minore Fermo restando, ricorrendone le condizioni, il criterio degli \u201cesistenti rapporti di autorit\u00e0\u201d sancito dall\u2019art. 3 della Convenzione, per cui ciascuno Stato contraente \u00e8 comunque obbligato a riconoscere quanto legalmente previsto dal paese di origine del minore con riguardo all\u2019esercizio della potest\u00e0 ed all\u2019amministrazione dei suoi beni). Considerato il disposto dell\u2019art. 747 c.p.c., che prevede il concorso di diverse autorizzazioni giudiziarie, imposte a tutela sia del minore che dei terzi creditori del de cuius, nei casi considerati ci sar\u00e0 un concorso di provvedimenti richiesti. Specificamente &#8211; oltre all\u2019autorizzazione, posta a tutela dei creditori, di competenza del Tribunale del luogo di apertura della successione, saranno necessari: nel caso sub<br><strong>a),<\/strong>&nbsp;la l\u2019autorizzazione dell\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato straniero in cui il minore abitualmente risiede (ma vedi anche infra per ulteriori specificazioni); nel caso sub<br><strong>b),<\/strong>&nbsp;il provvedimento del Tribunale dei Minorenni del luogo ove risiede abitualmente il minore straniero (ex art. 4 legge 64\/1994, attuativa della Conv. dell\u2019Aja citata). Successioni (di italiani) apertasi all\u2019estero. Al riguardo appare opportuno semplicemente ricordare i poteri che, in materia, vengono attribuiti ai consoli italiani da due leggi: ??Legge organica D.P.R. 5\/1\/67 n. 18 (Ordina-mento dell\u2019amministrazione degli affari esteri ) ??Legge consolare: D.P.R. 5\/1\/67 n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari) In sintesi, esse dispongono quanto segue. I consoli esplicano rispetto ai beni ereditari che si trovino nella loro circoscrizione i poteri conservativi, di vigilanza e di amministrazione attribuiti in Italia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (art. 41, 3\u00b0 co.. D.P.R.-200\/67). Essi possono ricevere le dichiarazioni di accettazione, anche con beneficio di inventario, e di rinuncia all\u2019eredit\u00e0, nonch\u00e9 ogni altra manifestazione di volont\u00e0 o istanza attinente all\u2019eredit\u00e0 (ad esempio per l\u2019apposizione di sigilli a beni ereditari siti in Italia), che devono poi trasmettere alle competenti autorit\u00e0. Essi possono, anche senza una esplicita previsione di legge, chiedere alle autorit\u00e0 locali ogni misura conservativa, di vigilanza ed eccezionalmente di amministrazione dei beni ereditari (art. 43 D.P.R. 200\/67). Infine essi, sempre in casi eccezionali e limitatamente ai Capi Consolari di 1^ categoria, emanano provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia ereditaria (art. 35 D.P.R. 200\/67).<\/p>\n\n\n\n<p>Il Regolamento Consolare disciplina rigorosamente tale potere. Condizione essenziale perch\u00e9 sussista la competenza consolare in materia di amministrazione dei beni ere-ditari \u00e8 che il cittadino italiano sia morto senza lascia-re testamento o senza aver nominato un esecutore testamentario, o che questi &#8211; per qualunque motivo, non sia presente; ovvero che i chiamati siano minori, incapaci o assenti. Raccordando quanto appena esposto con ci\u00f2 che si \u00e8 ricordato sopra per il caso di successione apertasi in Italia a favore di minore italiano residente stabilmente all\u2019estero, si pu\u00f2 infine ipotizzare il caso di minore italiano residente all\u2019estero, figlio di cittadino italiano residente all\u2019estero e morto all\u2019estero che deve compiere in Italia atti di natura patrimoniale per i quali si debbano chiedere, per la legge italiana, provvedimenti giudiziali autorizzativi, ed in particolare &#8211; per l\u2019argomento che qui interessa &#8211; la autorizzazione ad accettare l\u2019eredit\u00e0 con beneficio di inventario. Richiamando appunto quanto gi\u00e0 sopra ricordato (e tenendo comunque presente che la complessit\u00e0 della materia non consente soluzioni unanimi), sembra dominante la tesi per cui si applica, in tale caso, l\u2019art. 42 della Legge 218\/95, che &#8211; richiamando la Convenzione dell\u2019Aja sopra ricordata &#8211; prevede l\u2019intervento della autorit\u00e0 del luogo di residenza abituale. Solo nel caso in cui l\u2019Autorit\u00e0 straniera rifiuti di conoscere del rapporto di autorit\u00e0 stabilito secondo la legge italiana, ovvero si dichiari incompetente, si potr\u00e0 fare ricorso a quanto previsto dalla sopraricordata legge consolare, in particolare dagli artt. 34,35 e 36 del D.P.R. 200\/67, e quindi ritenere che le funzioni ed i poteri, nei confronti del minore (o incapace) che la nostra legge attribuisce, in generale, al Giudice Tutelare verranno in tal caso esercitati dalla Autorit\u00e0 Consolare del luogo di residenza del minore stesso (e fermo restando quanto sopra detto in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione dell\u2019Aja sulla protezione dei minori).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, si ricorda infine che l\u2019art. 66 della L. 218\/98 ne ha previsto il riconoscimento automatico. Norme Richiamate O Rilevanti Legge Tavolare Italiana Art. 2 A modificazione di quanto \u00e8 disposto dal codice civile italiano, il diritto di propriet\u00e0 e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario. Parimenti non hanno effetto la modificazione o l&#8217;estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione. I diritti e gli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati. ART.3 Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la propriet\u00e0 o un altro diritto reale su beni immobili non pu\u00f2 farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredit\u00e0 o di legato rilasciato dalla competente autorit\u00e0 giudiziaria, a sensi delle norme contenute nel seguente titolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Nessun diritto pu\u00f2 essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredit\u00e0 o di legato, la propriet\u00e0 o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto, in conformit\u00e0 del comma precedente. ART.7 L\u2019opponibilit\u00e0 ai terzi delle cause di invalidit\u00e0 o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, \u00e8 regolata dagli arti. 61 e ss. della legge generale sui libri fondiari. Non sono perci\u00f2 applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli arti. 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto \u00e8 disposto dall&#8217;ari. 20 della legge generale sui libri fondiari circa l&#8217;annotazione delle domande di impugnativa (*). Codice Civile Italiano 534. Diritti dei terzi. &#8211; L&#8217;erede pu\u00f2 agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzione a titolo oneroso con l&#8217;erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri [2683], se l&#8217;acquisto a titolo di erede [2648] e l&#8217;acquisto dall&#8217;erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell&#8217;acquisto da parte dell&#8217;erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l&#8217;erede apparente [2652 n. 7]. 536. Legittimari (1).<\/p>\n\n\n\n<p>Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredit\u00e0 o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali [467]. 540. Riserva a favore del coniuge (1). A favore del coniuge \u00e8 riservata la met\u00e0 del patrimonio dell&#8217;altro coniuge, salve le disposizioni dell&#8217;articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare [144] e di uso sui mobili che la corredano, se di propriet\u00e0 del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. 563. Azione contro gli aventi causa dai donatori soggetti a riduzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Se i donatari contro i quali \u00e8 stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa l&#8217;escussione dei beni del donatario, pu\u00f2 chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell&#8217;ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652 n. 8]. L&#8217;azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l&#8217;ordine di data delle alienazioni, cominciando dall&#8217;ultima. Contro i terzi acquirenti pu\u00f2 anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153] II terzo acquirente pu\u00f2 liberarsi dall&#8217;obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l&#8217;equivalente in danaro. 2644. Effetti della trascrizione. Gli atti enunciati nell&#8217;articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [2650]. Seguita la trascrizione, non pu\u00f2 avere effetto contro colui che ha trascritto [2666] alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l&#8217;acquisto risalga a data anteriore [2848 2, 2914; disp. att. 225]. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi. Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell&#8217;articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ruolo del notaio nelle questioni ereditarie, ecc.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[22,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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