{"id":342,"date":"2019-10-04T10:15:17","date_gmt":"2019-10-04T09:15:17","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/feltre-2005-4-bassi\/"},"modified":"2019-10-04T10:16:26","modified_gmt":"2019-10-04T09:16:26","slug":"feltre-2005-4-bassi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/feltre-2005-4-bassi\/","title":{"rendered":"(Feltre 2005\/4) Bassi"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Per una dignit\u00e0 giuridica del morente<br>I testamenti di vita<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Pur escludendosi l&#8217;eutanasia, ci\u00f2 non significa obbligare il medico ad utilizzare tutte le tecniche della sopravvivenza che gli offre una scienza infaticabilmente creatrice. In tali casi non sarebbe una tortura inutile imporre la rianimazione vegetativa, nell&#8217;ultima fase di una malattia incurabile? Il dovere del medico consiste piuttosto nell&#8217;adoperarsi a calmare le sofferenze, invece di prolungare pi\u00f9 a lungo possibile, con qualunque mezzo e a qualunque condizione, una vita che non \u00e8 pi\u00f9 pienamente umana e che va naturalmente verso la conclusione.&#8221; Cos\u00ec ebbe a scrivere Paolo VI nella lettera del 30.10.1970 al Cardinale Villot. Morte e vita, capacit\u00e0 ed incapacit\u00e0, etica della fine-vita, autodeterminazione e ritorno dell&#8217;autonomia privata, dignit\u00e0 della persona intesa come individuo capace delle sue capacit\u00e0 e di anticipare, nel tempo, le direttive per le sue incapacit\u00e0. Individuo che \u00e8 nella vita compreso e partecipe della solidariet\u00e0 e testimone, con il suo vivere ed il suo morire dell&#8217;essere &#8220;sociale&#8221; e quindi, in senso cristiano, responsabile anche dell&#8217;altro. La vita come bene soggettivo o la vita come bene oggettivo, come &#8220;valore sociale&#8221;, ad ognuno le sue scelte di coscienza, le sue scelte di vita, le sue scelte di morte. L&#8217;approccio dello studioso a queste problematiche, seppure arduo, deve essere perfettamente ed indubbiamente, inevitabilmente laico. L&#8217;inviolabilit\u00e0 della vita e la sacralit\u00e0 del dolore, la dignit\u00e0 del corpo, anche, nella sue progressioni terminali, l&#8217;attenzione giuridica a questo momento, quasi inevitabile per ognuno di noi e la sua intangibilit\u00e0 hanno origine dal&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo di Norimberga<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; (dicembre 1946 &#8211; Agosto 1947) &#8220;Fu il primo caso nella storia di in giudizio intentato e concluso a carico di 23 medici nazisti responsabili di atroci esperimenti (resistenza alle basse temperature e pressioni, profilassi e terapia di infezione come tifo, effetti di raggi x e gas, riduzione chirurgica di ossa, nervi, organi etc) (1 Cond\u00f2) Da qui un codice, il primo, il codice di Norimberga che statu\u00ec che per gli esperimenti su esseri umani viventi, era necessario il consenso di questi, ed \u00e8 la prima volta che si parla di consenso del malato. Oggi sembra ovvio, non lo era allora, non era pensabile prima, nella storia. Fino a pochi decenni fa il rapporto medico-paziente era un rapporto di tipo paternalistico. Il paziente, per il suo bene e per la sua ignoranza, era tenuto all&#8217;oscuro, il medico, nella sua scienza, era il giudice inappellabile, nel bene e nel male, di ogni decisione. Oggi il malato ha un diritto, seppure ancora non chiaramente normato, ad un consenso\/dissenso pienamente e compiutamente informato. Ha diritto di sapere tutto o di non sapere alcunch\u00e8 ma \u00e8 comunque arbitro e giudice del suo &#8220;status&#8221; di malato. Ha il diritto di accedere ai trattamenti terapeutici, e di conoscerne scopo ed esito, ha il diritto di godere dei trattamenti di sostentamento vitale, ha questi diritti, ma, se cosciente, ha anche il diritto di rifiutarli. Questo \u00e8 il punto. Quali diritti ha il malato terminale e quello non capace? Il suo fine-vita ha diritto alla dignit\u00e0 di umano o, proprio per il suo stato, ha perso ogni diritto ad autodeterminarsi? &#8220;Taluno (M.G.GIAMMARINO,) peraltro, ha ritenuto di dover scorgere in una simile valorizzazione dell&#8217;autodeterminazione individuale un passo significativo verso la realizzazione del c.d. &#8220;diritto leggero&#8221;, ossia verso l&#8217;accoglimento dell&#8217;esigenza, da pi\u00f9 parti avvertita, di una sostanziale deregulation nelle materie pi\u00f9 strettamente legate alla sfera personale. (Salito) Oggi che stiamo sempre pi\u00f9 superando i confini fra capacit\u00e0 ed incapacit\u00e0, la sua dicotomia, oggi che si sentono sempre pi\u00f9 come discriminanti e ghettizzanti istituiti, socialmente odiosi, come l&#8217;interdizione e l&#8217;inabilitazione, sarebbe il caso di chiedersi, con forza, se esista una capacit\u00e0, seppure lieve, nell&#8217;incapacit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Caso &#8220;Cruzan&#8221; deciso dalla Suprema Corte Americana nel 1990.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A seguito di un incidente stradale del gennaio 1983 Nancy Cruzan da vari anni si trovava in SVP (stato vegetativo permanente)(:: J ), oltre a non avere pi\u00f9 capacit\u00e0 cognitiva non poteva bere o mangiare o far fronte ad altra necessit\u00e0. I genitori basandosi sul fatto che Nancy aveva pi\u00f9 volte espresso il desiderio di non continuare a vivere se si fosse trovata in SVP fecero ricorso al Tribunale del Missouri per chiedere che venissero interrotti i trattamenti di sostegno vitale. La Corte Suprema, poi adita, postul\u00f2, per la prima volta, il diritto a morire e lo fece negando l&#8217;autorizzazione, poich\u00e8 non esisteva una volont\u00e0 realmente documentata, sostenendo, quindi, la liceit\u00e0 di una volont\u00e0, in tal senso, se legalmente documentata. Afferm\u00f2 poi &#8220;una persona incapace ha gli stessi diritti di una persona capace, in quanto ad entrambi \u00e8 riconosciuta la stessa dignit\u00e0&#8221;. Geoffrey Gorer (The Ponografy of Death, Encounter 1955) affermava che la morte, nel XX secolo, divenne un tab\u00f9 e sostitu\u00ec il sesso come principale divieto. Nel XV secolo ebbe un enorme successo un&#8217;opera in latino &#8220;Ars Moriendi&#8221; che, tradotta in cinque lingue, venne diffusa in tutta l&#8217;Europa. Trattava e tratta dell&#8217;agonia, della sofferenza e del dolore del malato e ne tratta in termini cattolici, di carit\u00e0 cristiana, senza pudori o timore alcuno. Nel mondo occidentale, si ha addirittura paura di parlare della morte. Cosa si pensa in quell&#8217;attimo cos\u00ec breve? Ma \u00e8 davvero breve l&#8217;attimo in cui si muore? O \u00e8 un attimo che dura immenso, un attimo al rallentatore in cui inermi guardiamo il mondo e l&#8217;abbracciamo invano, un attimo che diventa un sorso d&#8217;aria e poi un&#8217;altro sorso che non arriva ma di cui \u00e8 lento l&#8217;abbandono?<\/p>\n\n\n\n<p>O forse iniziamo a respirare forte il niente, il lasciarsi andare, come a pieni polmoni respiriamo l&#8217;acqua facendone aria, per poi morire credendo di respirare? O forse ancora quest&#8217;attimo di morte libera l&#8217;intera vita per prepararsi a fare poesia dell&#8217;ultimo sospiro? Sono interrogativi che ci porremo sino alla fine. E\u2019 questo il mistero della vita. Siamo anche riusciti, probabilmente inconsciamente, ad operare una sorta di &#8220;laicizzazione del testamento&#8221;. &#8220;Nella seconda met\u00e0 del XVIII sec. interviene un cambiamento considerevole nella stesura dei testamenti. Si pu\u00f2 affermare che questo cambiamento sia stato generale in tutto l&#8217;occidente cristiano, protestante e cattolico. Le clausole pie, le elezioni di sepoltura, le fondazioni di messe e servizi religiosi, le elemosine scompaiono, e il testamento si riduce a quel che \u00e8 ancora oggi, un atto legale di distribuzione del patrimonio&#8221; (Ari\u00e8s 1997, p.55) Ma anche potendo inserire, e si pu\u00f2 in quanto lecito (Art.587 c.c.), nel testamento disposizioni di carattere non patrimoniale, quali gli atti di disposizione per il corpo ad esempio la cremazione o la donazione degli organi, ragioni di ordine pratico impediscono una loro attuazione. Ritardi nella pubblicazione, estratti da richiedere, ricerca del notaio custode dell&#8217;originale un Re gistro Generale dei Testamenti che non riesce a funzionare sono ostacoli insormontabili per una pronta esecuzione della volont\u00e0 del &#8220;de cuius&#8221; Solo la creazione di &#8220;un testamento di vita&#8221; che altri chiamano anche &#8220;Biologico&#8221; potrebbe ovviare a questo, in quanto contenendo disposizioni sui trattamenti terapeutici e di sostentamento vitale potrebbe ben contenere disposizioni per il corpo. La sua conoscibilit\u00e0 in vita darebbe la certezza di una pronta esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il caso di Miss B&nbsp;<\/strong>(deciso il 22.3.2002 dalla High Court of Justice Family Division d&#8217;Inghilterra)<\/p>\n\n\n\n<p>Il 26.8.1999 Miss B, viene ricoverata a causa di un\u2019emorragia che la rende poi invalida. Dopo alterne e sfortunate vicende rimane paralizzata dal corpo in gi\u00f9. Il 23.3.2001 subisce un&#8217;altra operazione con la quale spera di risolvere in parte i suoi problemi. L&#8217;esito \u00e8 negativo e Miss B., per la prima volta, chiede di sospendere il trattamento di sostentamento vitale, quindi la macchina per la ventilazione artificiale. L&#8217;ospedale in cui \u00e8 ricoverata chiede esami psichiatrici perch\u00e8 non la ritiene pienamente capace. A questo punto, \u00e8 un susseguirsi di perizie pschiatriche discordanti fra loro e di richieste da parte di Miss B. di sospensione dei trattamenti, rifiuto, di sostentamento vitale. Miss B., oltre ad avere richiesto verbalmente la sospensione dei trattamenti di sostentamento vitale aveva redatto un &#8220;living will&#8221; (testamento di vita) col quale anticipava il suo rifiuto a quei trattamenti. Uno dopo il primo ricovero, il 4.9.1999, ed uno il 24 Febbraio 2000. Il primo viene ritenuto dai medici inefficace perch\u00e8 non particolareggiato, il secondo ancora inefficace perch\u00e8 redatto quando la paziente divenne terminale quindi per questo, a giudizio dei medici, incapace. \u201cAll&#8217;esito del procedimento il giudice dichiarer\u00e0 Miss B. perfettamente capace, accertando conseguentemente il diritto della donna di rinunciare per il futuro a trattamenti vitali, e cos\u00ec puntualizzando: &#8211; che si deve presumere la capacit\u00e0 del paziente di adottare decisioni sanitarie; &#8211; che, nel caso in cui s\u00ec ci trovi di fronte ad un paziente capace, la volont\u00e0 di questi debba essere integralmente rispettata, anche se egli intenda rifiutare trattamenti; e che l&#8217;interesse del paziente nella valutazione del medico non assuma alcuna rilevanza; &#8211; che, in caso di dubbio sulla capacit\u00e0 del paziente, il dubbio stesso debba essere risolto rapidamente dai medici; &#8211; che, mentre \u00e8 in corso il giudizio sulla capacit\u00e0 del paziente, costui debba essere curato secondo la valutazione del suo interesse effettuata dal medico; &#8211; che, in caso di dubbio quanto alla capacit\u00e0 del paziente, il medico dovr\u00e0 astenersi dal compiere, in merito, valutazioni che si basino sull&#8217;assimilazione del rifiuto del trattamento a causa di incapacit\u00e0; &#8211; che, nella valutazione sulla capacit\u00e0, dovranno essere interpellati esperti indipendenti; &#8211; che il personale sanitario deve tenere presente che una persona gravemente malata sotto il profilo fisico, ma che sia capace di assumere decisioni sanitarie, va trattata come ogni altra persona capace.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono tutte indicazioni che verranno seguite fino a un certo punto, e comunque per poco tempo, dai sanitari. Il 30 aprile 2002 Miss B. muore.\u201d (Cend\u00f2n) Questo caso \u00e8 emblematico di due opposte problematiche, da un lato il diritto, lecito, alla sospensione del trattamento di sostentamento vitale e la necessit\u00e0 dell&#8217;accertamento della capacit\u00e0 del richiedente, che nella prospettiva di una nuova legge, saranno di delicata normazione. Un paziente terminale capace pu\u00f2, quindi, legittimamente, anche nel nostro ordinamento, richiedere la sospensione dei trattamenti terapeutici e di sostentamento vitale, un paziente terminale incapace non pu\u00f2, nel nostro ordinamento, richiederlo. E&#8217; un evidente caso di discriminazione giuridica, \u00e8 un riconoscimento, amaro, della negazione di un diritto per un paziente terminale incapace, \u00e8 un&#8217;ammissione, colpevole, che capace ed incapace, per il diritto, non hanno la stessa dignit\u00e0. Diversi anche nel morire, diversi anche nella morte. Se abbiamo tutti, costituzionalmente, il diritto, che \u00e8 poi originario, di vivere la vita con dignit\u00e0, perch\u00e8, se non capaci, non abbiamo lo stesso diritto di vivere, con dignit\u00e0, la morte?<\/p>\n\n\n\n<p>Poich\u00e8 il nostro diritto non riconosce la morte per se stessa, non riconosce un diritto a morire senza dolore, poich\u00e8 non riconosce dolore e morte, non riconosce alla sofferenza dignit\u00e0 giuridica, la riconosce come imposizione, come atto dovuto a conclusione di una vita, forse sofferta anch&#8217;essa. La verit\u00e0 vera \u00e8 che dolore e morte, essendo personali, sono sempre altrui e non riescono ad assurgere a dignit\u00e0 giuridica. E preciso, con decisione, che non mi riferisco, neppure lontanamente, all&#8217;eutanasia, neanche a quella cosiddetta &#8220;passiva&#8221;, che \u00e8 istituito ancora troppo distante dalla nostra storia e dalla nostra cultura. Ma sofferenza, dolore, morte fanno parte della nostra sfera personalissima, della nostra storia in divenire, e se non lo sono ora, lo saranno poi, inevitabilmente. Ed anche questo \u00e8, oggettivamente, oggetto del diritto poich\u00e8 centro di imputazione giuridica della sofferenza, dell&#8217;essere viventi, capaci ed incapaci, anche terminali e, quindi, portatori e soggetti di diritti. Perch\u00e8 soffrire oltre natura, se posso fare le scelte prima del diventare non capace, perch\u00e8 ridursi a vegetale, se posso evitarlo, perch\u00e8 lasciare un\u2019immagine di me, che non \u00e8 mia, se posso evitarlo?<\/p>\n\n\n\n<p>Ho desiderio e diritto di vivere con dignit\u00e0 di uomo, sia nella povert\u00e0 che nell&#8217;agiatezza, nell&#8217;errore o nella giustezza, nel peccato o nella santit\u00e0, ma tutto generato da scelta consapevole. Perch\u00e8 non poter trasmettere questa scelta nel futuro di una terminalit\u00e0 incapace? E&#8217; impossibile, impensabile, avvilente vivere cos\u00ec, ma \u00e8 altrettanto impossibile sapere di poter morire cos\u00ec, come corpo in lenta, amara, decomposizione. Vorremmo morire con estrema, umana, personale dignit\u00e0, anche nel corpo in lenta digressione, che ha il diritto di conservare un sorriso. Ma \u00e8 importante, quasi essenziale, che alla fine della vita, se non una risata ironica ed amara ci venga restituito un atteggiarsi che sia pi\u00f9 vicino ad un sorriso che ad una smorfia acuta, di dolore. E&#8217; un nostro diritto, normato o meno, soffrire il dolore od evitarlo, e se il soggetto capace pu\u00f2 scegliere, stesso diritto all&#8217;incapace che, oggi \u00e8 punito due volte, per essere tale e per non poter scegliere, neppure anticipando le sue scelte. Inventiamoci, da creatori del diritto, il testamento di vita e la procura, meglio il mandato, in previsione dell&#8217;incapacit\u00e0. Ne abbiamo capacit\u00e0 intellettuale e competenza sarebbe colpevole non intervenire. E&#8217; un diritto, quello di rifiutare il dolore, quello di ridare una sua dignit\u00e0 alla morte che ha, gi\u00e0 oggi, le sue fonti normative Art. 32 2\u00b0 Co. Costituzione Italiana sancisce il divieto di trattamenti sanitari obbligatori al di fuori dei casi previsti dalla legge &#8220;Nessuno pu\u00f2 essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu\u00f2 in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana&#8221; &#8211; Art. 13 &#8211; Cost. It. sul principio generale di autodeterminazione ; &#8211; art. 32 del Codice di deontologia medica statuisce che il medico non deve intraprendere attivit\u00e0 diagnostica o terapeutica senza aver prima acquisito il consenso informato del paziente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 34<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignit\u00e0, della libert\u00e0 e dell&#8217;indipendenza professionale, alla volont\u00e0 di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non \u00e8 in grado di esprimere la propria volont\u00e0 in caso di grave pericolo di vita, non pu\u00f2 non tener conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l&#8217;obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volont\u00e0 compatibilmente con l&#8217;et\u00e0 e con la capacit\u00e0 di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogalmente deve comportarsi di fronte ad un maggiorenne infermo di mente.&#8221; Articolo che \u00e8 sconvolgente per la sua attualit\u00e0 e la sua esaustivit\u00e0 nel toccare tutti i nodi cruciali, la capacit\u00e0, l&#8217;incapacit\u00e0, la minore et\u00e0, il consenso e le direttive anticipate, quindi il testamento di vita.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>&#8211; Art. 2 e 3 della Convenzione Europea dei diritti dell&#8217;uomo, relativi al diritto alla vita ed al divieto della tortura che alcuni (caso inglese Diane Pretty) hanno posto a monte di un diritto all&#8217;Eutanasia passiva, a mio avviso, forzando lo spirito del principio enunciato.<\/li><li>&#8211; legge 14.3.2001 \u201cratifica ed esecuzione della Convenzione di Oviedo\u201d (Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa per la protezione dei diritti dell&#8217;umano e della dignit\u00e0 dell&#8217;essere umano riguardo all&#8217;applicazione della sociologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4.4.1997, nonch\u00e8 Protocollo addizionale del 12.1.1998 n.168 sul divieto di clonazione di essere umani).<\/li><li>&#8211; Capo II disposizioni relative al consenso ai trattamenti sanitari.<\/li><li>&#8211; Art. 6 Convenzione di Oviedo: &#8220;Se un maggiorenne non ha, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, la capacit\u00e0 di dare il consenso ad un intervento, questo non pu\u00f2 essere effettuato senza l&#8217;autorizzazione del suo rappresentante, dell&#8217;autorit\u00e0 o di persona o tutore designato dalla legge&#8221; (Cendon)<\/li><li>&#8211; Art. 5 del Codice Civile, letto ovviamente nel suo senso positivo. E<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>ora avviandoci a trattare di &#8220;law in action&#8221; non possiamo tralasciare il diritto vivente, l&#8217;etica solidale del Notariato, il rapporto fortissimo e sensibile che lega, che deve legare, Notariato, diritto vivente . e societ\u00e0 &#8220;Il pensiero giuridico svela la sua natura complessa: la dimensione speculativa si innesta sempre sulla capillare vita quotidiana, che costituisce una sorta di ineliminabile dimensione sommersa. Esso non pu\u00f2 mai prescindere dalla laboriosa officina, dove, accanto agli altissimi principi, si parla e si opera su leggi e atti amministrativi, contratti e testamenti, citazioni in giudizio e fattispecie criminose, contratti di lavoro e societ\u00e0 commerciali, una diaspora di fatti stanati dai loro gusci particolari e inseriti ad un pi\u00f9 alto livello, in una Societ\u00e0 e in una cultura, come oggetto di pensiero. &#8220;Pensiero Giuridico\u201d \u00e8 senza dubbio una filosofia ma ben spesso una filosofia sottratta al filosofo professionale: il balbettio, che diventer\u00e0 successivamente discorso ma che \u00e8 gi\u00e0 un embrione di discorso, prende l&#8217;avvio nel cantiere degli avvocati, dei giudici, dei notai.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cos\u00ec ebbe a scrivere Paolo Grossi nel 1988.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Noi operatori del diritto abbiamo la responsabilit\u00e0 di questo balbettio che nasce, dapprima, nella Societ\u00e0, come esigenza, noi dobbiamo essere partecipi e solidali, noi dobbiamo essere consci di una &#8220;utilit\u00e0 sociale&#8221; della nostra funzione pubblica. Non dobbiamo appartarci, acquattarci, tra le nostre mura, ma scendere per strada per capire ci\u00f2 che la gente vuole, non \u00e8 pi\u00f9 tempo di solo diritto imposto ma \u00e8 tempo di &#8220;diritto vivente&#8221; di diritto che nasce, di primato della prassi sulla legge. La pratica quotidiana non pu\u00f2 essere solo pedissequa applicazione del &#8220;diritto vigente&#8221; ma, poich\u00e8 vitale e viva, deve essere creazione, deve essere invenzione, deve essere fucina di intuizioni, non astratte, ma richieste dell&#8217;individuo, dalla societ\u00e0. Abbiamo la responsabilit\u00e0 dell&#8217;interpretazione, ma abbiamo anche quella dell&#8217;intuizione, abbiamo una responsabilit\u00e0 ed una funzione di maieutica giuridica. Dobbiamo tradurre in norma, creata, inventata, interpretata l&#8217;istanza sociale. Abbiamo un obbligo di ascolto ed abbiamo un obbligo di attenzione intelligente. Mengoni ebbe a definire il diritto vivente come &#8220;la giurisprudenza consolidata, ma intesa in un\u2019accezione pi\u00f9 ampia di giurisprudenza costante, qualificata da una serie continua di pronunce conformi&#8221; Andrei pi\u00f9 lontano, il diritto vivente \u00e8 la contrapposizione logica al diritto codificato, alla norma prodotta solo dallo Stato, \u00e8 il diritto in divenire, \u00e8 il diritto che aspetta da noi pratici e non dallo stesso Stato il &#8220;Crisma della giuridicit\u00e0&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Proprio in tutto questo ordine di &#8221; responsabilit\u00e0 sociali&#8221; risiede il fondamento di un&#8217;etica nuova, di una nostra etica, di un &#8220;etica solidale del Notariato&#8221;. E quale pi\u00f9 forte, pi\u00f9 coinvolgente istanza sociale di quella del &#8220;morente&#8221;, peggio, del &#8220;morente incapace&#8221; che viene a chiederci un aiuto, uno strumento che eviti la sua discriminazione, il suo ridursi ad oggetto, a semplice vegetale, la sua disumanizzazione estrema? La medicina palliativa fa molto, \u00e8 stata approvata la legge sull&#8217;utilizzo degli oppiacei (L.8.2.2001 n\u00b012 &#8211; Norme per agevolare l\u2019impiego di farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore), ormai sappiamo che una forte sedazione pu\u00f2 affrettare si la morte ma eviter\u00e0 gli spasmi, l&#8217;agonia disumana. Se questo \u00e8 lecito per il capace, perch\u00e8 non pu\u00f2 essere lecito per l&#8217;incapace? Forse \u00e8 un dolore diverso o forse non \u00e8 dolore? L&#8217;accanimento terapeutico non \u00e8 sempre salvifico, \u00e8, il pi\u00f9 delle volte, solo fine a se stesso, \u00e8 la continuazione, il perpetrarsi del dolore, che non \u00e8 mai espiazione, ma solo e semplicemente dolore. I trattamenti di sostegno vitale (idratazione, ventilazione forzata, nutrizione artificiale con sonda nasogastrica) non sono un atto di sostentamento doveroso, in quanto il sostentamento \u00e8 per i viventi e non per i morenti, quali sono, nella loro logica i soggetti in stato vegetativo permanente (S antos suoso 2000, 2034) Perch\u00e8, quindi, precludere la possibilit\u00e0 che un soggetto capace anticipi le sue direttive in previsione di un momento in cui non lo sar\u00e0 pi\u00f9?<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Un caso italiano<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un padre-tutore fece istanza al Tribunale sollecitando l&#8217;interruzione dell&#8217;alimentazione artificiale alla figlia in stato vegetativo permanente. La Corte d&#8217;Appello di Milano, poi adita, in &#8220;base alla considerazione che l&#8217;alimentazione artificiale non sia un trattamento terapeutico bens\u00ec un normale mezzo di sostentamento quindi, una cura sempre proporzionale e perci\u00f2 moralmente doverosa, rigett\u00f2 con questa discutibilissima argomentazione, il ricorso&#8221;. Ebbe, poi, occasione di affermare il principio, secondo cui &#8220;\u00e8 facolt\u00e0 per il rappresentante legale di rifiutare legittimamente, ogni qualvolta le circostanze lo giustifichino, i rimedi propri per il paziente incosciente. (CENDON) Comincia a sentirsi palpitare il &#8220;diritto vivente&#8221; &#8211; Esperienze Straniere Di Bioetica, poich\u00e8 di Bioetica e Biodiritto, in fondo si tratta, si comincia a parlare intorno agli anni 60, ovviamente negli Stati Uniti, e, dico ovviamente, perch\u00e8 quella cultura, quel diritto fondato sull&#8217;esperienza e sul precedente \u00e8 il pi\u00f9 sensibile a recepire istanze nuove, creazioni dell&#8217;individuo come soggetto singolo di diritto. Nel momento in cui si dibatte, di: sessualit\u00e0, riproduzione, filiazione, fecondazione artificiale, trattamenti terapeutici, consenso informato, sperimentazione, utilizzo di organi per il trapianto e utilizzo del cadavere per la sperimentazione, si toccano sensibilmente i diritti fondamentali dell&#8217;uomo, quelli relativi alla sua sfera personale ed in quel momento la Bioetica diviene Biodiritto e noi operatori del diritto dialoghiamo con il filosofo-etico, con lo scienziato, da quel momento il dialogo medesimo assurge a dialogo fortemente interdisciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p>Negli Stati Uniti, quando negli anni 70 si comincia a parlare di autodeterminazione ed autonomia, si comincia a dibattere di &#8220;consenso informato&#8221; di &#8220;diritti del malato&#8221; e cominciano ad apparire timidamente le prime bozze di &#8220;living will&#8221;, testamento biologico e testamento di vita. Ma \u00e8, sempre in quegli anni, con il caso &#8220;Quinlan&#8221; che l&#8217;argomento viene alla ribalta dei media con un notevole impatto. La Corte Suprema del New Jersey &#8220;riconobbe il diritto, costituzionalmente garantito, di far cessare l&#8217;impiego di mezzi straordinari, atti ad assicurare un artificiale prolungamento della vita di persone affette da gravissime ed irreversibili infermit\u00e0 mentali e riconobbe ancora che tale diritto potesse essere esercitato sia direttamente dall&#8217;interessato sia da un suo rappresentante&#8221; (Salito) Nell&#8217;ottobre del 1976 entra in vigore il &#8220;Natural death ACT&#8221; dello Stato della California che tratta compiutamente del &#8220;consenso\/dissenso informato&#8221;, dei diritti del malato e della possibilit\u00e0 di esprimere direttive anticipate in materia di trattamenti terapeutici o di sostegno vitale. Da qui un susseguirsi di pronunzie giurisprudenziali e di provvedimenti legislativi, tra cui gli &#8220;Uniform ACTS&#8221; non vincolanti, ma comunque validi per tutti gli Stati uniti. Ad oggi quasi tutti gli Stati si sono dotati di normazione, per lo pi\u00f9 minuziose, sui &#8220;living will&#8221; e le direttive anticipate o procura sanitaria ed alcuni (Illinois, South Dakota e Texas) coscienti dei problemi concernenti l&#8217;autenticit\u00e0 del documento e la sua pubblicit\u00e0, si sono dotati di Re gistri Generali, consultabili dai medici, telefonicamente o via Internet. Altro problema, quello della pubblicit\u00e0 e della conoscibilit\u00e0 ,particolarmente sensibile in previsione di una nuova normazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il Canada<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Paese leader nell&#8217;attenzione rivolta ai diritti umani non poteva non legiferare in questo senso ed a partire dal 1983 lo ha fatto in tutti gli Stati. Particolare attenzione \u00e8 stata dedicata al consenso informato ed ai &#8220;living will&#8221; Va ricordato, in particolare, il &#8220;testamento di vita&#8221; del &#8220;joint Center for Bioethics&#8221; dell&#8217;universit\u00e0 di Toronto che, in modo decisamente originale ed esaustivo si compone di due parti. La prima parte \u00e8 la designazione del rappresentante che dovr\u00e0 assumere le decisioni in luogo del disponente divenuto incapace. La seconda parte, di notevole interesse, prevede tutta una serie di istruzioni in merito alla cura della persona e contiene indicazioni di carattere patrimoniale. Ed in senso migliorativo e pi\u00f9 audace, nel Quebec viene emanato il &#8220;Mandat en prevision de l&#8217;inaptitude&#8221;. &#8220;Il mandato pu\u00f2 essere rilasciato da una persona maggiorenne, in previsione di una propria futura incapacit\u00e0, per atto pubblico notarile ovvero per scrittura privata alla presenza di testimoni e diventa efficace al verificarsi della causa di incapacit\u00e0 e previa omologazione da parte del tribunale, su domanda del mandatario designato nell&#8217;atto (art.2166 c.c.) (Salito) Da qui prende lo spunto il progetto predisposto dal C.N.N. e, in parte, quello che presenteranno i Notai della Sardegna. E&#8217;, senza dubbio di sorta, l&#8217;interpretazione pi\u00f9 completa di quanto \u00e8 istanza della societ\u00e0 attuale. Ed \u00e8 ancora di pi\u00f9 stimolante il fatto che &#8220;ulteriori formalit\u00e0 sono previste per i mandati stipulati in presenza di Notaio, per il quali \u00e8 necessaria, ai fini pubblicitari, la registrazione nel Re gistro Generale dei mandati d&#8217;incapacit\u00e0. Il Re gistro \u00e8 stato introdotto dalla Camera dei Notai del Quebec il 29 Agosto 1991&#8221; (Salito)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;Esperienza Europea<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo gi\u00e0 detto della Convenzione di Oviedo. Anche alla luce di questo la Danimarca \u00e8 stata la prima nazione a dotarsi di una normativa in materia. E&#8217; del 18.9.1992 con il n.782 il &#8220;livstestamenter&#8221;, che consiste di un modulo suddiviso in tre parti. La prima contiene il rifiuto per trattamenti terapeutici o di sostentamento vitale in caso di terminalit\u00e0. La seconda, il medesimo rifiuto ma nell&#8217;ipotesi di malattia, incidente o et\u00e0 avanzata che possano aver causato forte disabilit\u00e0. La terza, infine, la richiesta di cure per alleviare il dolore e la terapia palliativa. La prima \u00e8 vincolante per il medico, le altre due solo dopo attenta valutazione da parte dello stesso medico curante. (Cendon) E&#8217; stata prevista l&#8217;istituzione di un particolare Re gistro consultabile dal medico, un prezzo politico, ma purtroppo nessuna attenzione all&#8217;autenticit\u00e0 del documento. In Olanda i pazienti che portano una speciale medaglia, sono pazienti che rifiutano, a priori, trattamenti di rianimazione cardio\/respiratoria. In Spagna dapprima il Parlamento Catalano il 21.12.2000 e recentemente il Re gno con legge &nbsp;hanno legiferato, compiutamente, in merito al consenso informato e le direttive anticipate, che consistono in un documento con il quale un maggiorenne, libero e capace, manifesta anticipatamente le sue volont\u00e0, affinch\u00e9 abbiamo applicazione allorquando addivenga ad incapacit\u00e0, sulle cure e sul trattamento sanitario o al momento del decesso sulla sorte del corpo o degli organi del medesimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il dichiarante pu\u00f2 anche designare un rappresentante affinch\u00e9, giusto il momento, diventi, in suo luogo interlocutore del medico o dell\u2019equipe sanitaria. Anche la Conferenza Episcopale Spagnola si era pronunziata a favore. In Germania, dove si da molta importanza al &#8220;diritto vivente&#8221; \u00e8 in vigore il mandato preventivo (VORSORGEVOLLMACHT) in previsione dell&#8217;incapacit\u00e0 con disposizioni su scelte di carattere sanitario. Ma \u00e8 anche utilizzato, nato questo dalla prassi sopratutto notarile, il &#8220;PATIENTENTESTAMENT&#8221; rivolto prevalentemente ai familiari. E&#8217; un documento redatto e legalizzato con l&#8217;ausilio di un Notaio che si struttura in &#8220;un preambolo in cui viene precisato l&#8217;interesse del soggetto di regolare con proprie istruzioni il momento in cui verr\u00e0 a trovarsi nella condizione di malato incurabile e non sia pi\u00f9 in grado di esprimere la propria volont\u00e0 personalmente e di una parte dispositiva in cui si precisano i medicamenti e gli analgesici che si vuole vengano somministrati, nelle dosi sufficienti ad affrettare il decesso. Al documento \u00e8 allegata la diagnosi del medico, sempre redatta dal notaio (Salito) E&#8217; particolarmente interessante l&#8217;attenzione alla &#8220;attualit\u00e0 della volont\u00e0&#8221;, in quanto il documento \u00e8 sottoposto a &#8220;revisione&#8221; giuridica da parte del disponente e di questo ne viene fatta menzione sul documento stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>In Svizzera si discute molto ma a livello di Confederazione ancora non si \u00e8 legiferato. Lo hanno fatto alcuni cantoni come Valais, Lucerna e Zurigo. In Francia il &#8220;testamento de vie&#8221; viene dalla dottrina, non \u00e8 normato, ma se ne discute molto. Nell&#8217;area di &#8220;Common law&#8221; non esistono normazioni specifiche ma la tendenza attuale \u00e8 quella di riconoscere sempre pi\u00f9 valenza giuridica all&#8217;autodeterminazione. L&#8217;Enduring Powers of Attorney ACT&#8221;, che \u00e8 una procura in previsione di incapacit\u00e0 pu\u00f2 contenere, oltre alle disposizioni di carattere patrimoniale, anche disposizioni attinenti la sfera personale del disponente, comprese le opzioni di carattere sanitario. Vi \u00e8 prevista un\u2019autentica della firma del disponente, particolarmente originale, da parte del direttore sanitario della casa di cura. Non a caso le leggi statunitensi, seppure molo liberali nelle questioni di forma, prevedono l\u2019intervento di un Notaio e di due testimoni indipendenti, qualit\u00e0 che certo non accompagna il medico nella gestione di queste delicate vicende (vedi caso Miss B) I progetti italiani In Italia si comincia a dibattere, in via propositiva, dall\u2019anno 1999 con la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dall\u2019 On.Grignaffini n\u00b05673, ripresentata nel 2000 al Senato ed, in questa legislatura, dalla stessa Grignaffini e dal Senatore Acciarini. Con questo progetto si postula il diritto all\u2019informazione, il diritto al rifiuto al trattamento ed il diritto al consenso\/dissenso anticipato in previsione dell\u2019incapacit\u00e0. Seppure meritevole nelle affermazioni di principio il progetto \u00e8 assolutamente carente nei dettagli delle direttive sulla loro pubblicit\u00e0 e accessibilit\u00e0 ed estremamente superficiale, quindi estremamente pericolosa, nell\u2019accertamento dei presupposti di efficacia delle direttive, cio\u00e8 nell\u2019effettivo accertamento dell\u2019incapacit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019argomento non sono mancate iniziative di carattere privato, nel marzo del 1992 la Consulta di Bioetica presenta la sua \u201cCarta dell\u2019Autodeterminazione\u201d. E\u2019 da ricordare poi che esiste un caso di direttive anticipate gi\u00e0 in vigore nella prassi in Italia. L\u2019Azienda Sanitaria Locale 12 di Venezia prevede la possibilit\u00e0 che il paziente dia disposizioni sulla propria salute e nomini un fiduciario. \u00c8 stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 maggio 2003 il progetto di legge d\u2019iniziativa dei Senatori Ripamonti e Del Pennino n\u00b02279 \u201cDisposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volont\u00e0 anticipate nei trattamenti sanitari\u201d Anche questo progetto preciso nella affermazione di principi nuovi e non codificati, quali il consenso informato, il rifiuto dell\u2019informazione, la possibilit\u00e0 della negazione dell\u2019accanimento terapeutico, di manifestazione di volont\u00e0 anticipata, pecca, fortemente, nei dettagli e nelle modalit\u00e0 d\u2019esercizio ed applicazione delle norme dettate. Non \u00e8 previsto alcun sistema di pubblicit\u00e0 e tantomeno di accessibilit\u00e0 ai dati, solo l\u2019inserimento nella cartella sanitaria. Anche qui si prevede l\u2019autentica delle firme del disponente da parte del Direttore Sanitario, in sostituzione di quella notarile, quando il paziente sia degente. Originale e colpevole questa continua omissione del legislatore in materia di pubblicit\u00e0 ed accessibilit\u00e0 ai dati. In materia di donazione di organi, di disposizioni per il corpo, di testamento di vita e di mandato in previsione dell\u2019incapacit\u00e0 \u00e8 fondamentale l\u2019archiviazione, soprattutto informatica, dei dati e quindi una loro pronta ed efficace conoscibilit\u00e0, senza, peraltro, cadere nella violazione del diritto alla privacy. Esistono ancora, allo stato attuale, altri progetti di legge ( ) che toccano ancora la sfera dei nuovi diritti di cui ci stiamo occupando ma ho fatto la scelta di non trattarli poich\u00e9 hanno, come primo obiettivo, una normazione dell\u2019&#8221;eutanasia&#8221; e del \u201csuicidio assistito\u201d, che, non vedo nel futuro prossimo possibile della realt\u00e0 italiana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Considerazioni conclusive ed un Progetto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con un po\u2019 di presunzione ritengo di aver almeno messo in risalto l\u2019importanza che ha per la societ\u00e0, anche italiana, lo sviluppo di tematiche come il \u201ctestamento di vita\u201d e le \u201cDirettive Anticipate\u201d in genere. Almeno tanto quanto \u00e8 importante la sofferenza, il dolore, la dignit\u00e0 del dolore, la dignit\u00e0 di chi soffre, la dignit\u00e0 giuridica del morente. Spero di essere riuscito ad evidenziare quanto sia importante che \u201cl\u2019officina notarile\u201d prenda coscienza del suo ruolo nella societ\u00e0, prenda coscienza del suo ruolo di \u201csentinella attiva\u201d ed attenta alle palpitazioni del \u201cdiritto vivente\u201d, se ne faccia interprete ed assistente nell\u2019invenzione, sappia gestire, con risultato e coraggio, la \u201cprassi\u201d e le evoluzioni \u201cin progress\u201d della \u201cprassi\u201d. Spero di essere riuscito nel tentativo di ricostruire un minimo di \u201dresponsabilit\u00e0 sociale\u201d nell\u2019osservanza di un \u201cetica solidale della categoria, di ricondurre l\u2019attenzione su problematiche evolutive del diritto, di ripristinare una forma di \u201cprotagonismo creativo\u201d e non solo \u201cprotagonismo interpretativo&#8221; di farsi partecipe del \u201cbalbettio\u201d. Non mi nascondo, e non posso farlo, la complessit\u00e0 di un esame, necessariamente multidisciplinare, di un approccio etico, religioso, scientifico giuridico. Ma non posso non riconoscere che, preso atto della premesse poliedriche, un nostro tentativo di soluzione normativa non possa che essere decisamente, assolutamente laico. E da laico del diritto vado avanti con i colleghi sardi e sfruttando anche il grosso lavoro gi\u00e0 svolto dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla &#8220;procura in previsione dell\u2019incapacit\u00e0&#8221; nel tentativo di proporre le colonne fondanti di un progetto in materia di consenso informato, testamento di vita e mandato in previsione dell\u2019incapacit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consenso informato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 una premessa fondamentale di una architettura normativa che vada a toccare la sfera dei diritti del paziente. Chiuso storicamente il rapporto d\u2019impronta partenalistica medico\/paziente dobbiamo aprire la strada ad un rapporto professionista qualificato-paziente responsabile e capace, giuridicamente, di autodeterminarsi. Perch\u00e9 il consenso sia vero e giuridicamente valido, dovr\u00e0 essere spontaneo, pieno e specifico conseguente ad un\u2019informazione completa e dettagliata su scopo, natura, rischi e conseguenze della malattia e delle sue terapie, conservando la possibilit\u00e0 di revoca del consenso dato. Il curante dovr\u00e0 comunque graduare l\u2019informazione tenendo conto della situazione psichica del paziente, della sua situazione di sofferente, e della sua et\u00e0, pur riconoscendo anche al minore capacit\u00e0 di discernimento e di autodeterminazione, in rapporto alla sua et\u00e0 e maturit\u00e0 psichica, stabilendo, per\u00f2, che il parere del minore sia preso in considerazione a stregua di fattore determinante, in rapporto alla sua et\u00e0 e grado di maturit\u00e0, (art.6 comma 2, convenzione di Oviedo), soluzione peraltro univoca, perch\u00e8 altrimenti la convenzione si sarebbe discordata dalle previsioni della &#8220;convenzione sui diritti del fanciullo&#8221;, la quale all&#8217;art.12 dispone che gli Stati parte garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, la quale sar\u00e0 presa in debita considerazione a seconda della sua et\u00e0 e maturit\u00e0. (Cal\u00f2 Carta di Autodeterminazione) Di converso va tutelato e normato il diritto opposto al rifiuto dell\u2019informazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>&#8211; Perch\u00e8 un testamento di vita<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Perch\u00e8 alla vita, consegue in fine la morte, che \u00e8 una sua logica, necessaria conseguenza; ma non \u00e8 logica e non \u00e8 conseguenza che alla morte si accompagni la sofferenza, il dolore estremo, di un corpo che non governa pi\u00f9 se stesso, un corpo che non sa come morire. Ridare, quindi, dignit\u00e0 anche alla morte, \u00e8 ridare dignit\u00e0 giuridica al morente, alle sue scelte, anche alle sue scelte anticipate. Il &#8220;testamento di vita&#8221; che altri preferiscono chiamare &#8220;Biologico&#8221; \u00e8 di per s\u00e8 la scelta fondamentale. Un &#8220;testamento di vita&#8221; per poter sciogliere se morire nella sedazione, anche se indotta, o vivere come vegetale nell&#8217;attesa di una morte che non ha pi\u00f9 alcuna dignit\u00e0. Perch\u00e8 accanirsi sul corpo quando la coscienza \u00e8 gi\u00e0 evaporata? Il &#8220;testamento di vita&#8221; \u00e8 una risposta civile a tutto questo. Che sia negozio unilaterale \u00e8 poco discutibile, che sia testamento \u00e8 fonte di ragionamento, ma \u00e8 comunque stimolante che sia un testamento che trovi il suo presupposto di efficacia nel momento dell&#8217;incapacit\u00e0, quindi, comunque in vita.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel momento in cui il diritto a determinarsi perde il suo soggetto cosciente della proposizione giuridica. E&#8217; comunque, indubbiamente, una volont\u00e0 anticipata. E&#8217; volont\u00e0 anticipata, ma circoscritta, limitata alle scelte di trattamento terapeutico, di rifiuto\/consenso all&#8217;accanimento terapeutico, alle scelte di trattamento di sostentamento vitale che abbia il solo fine di proiettare un corpo nel suo dolore all&#8217;infinito. Il &#8220;testamento di vita&#8221;, se deve essere intelligente ed umano, deve, necessariamente, avere come contenuto, il consenso\/rifiuto all&#8217;intervento curativo o palliativo, ma anche le disposizioni per il corpo, quello senza pi\u00f9 coscienza, per gli organi, per il cadavere a fini scientifici, per la sua sepoltura od una sua cremazione. Pur negozio unilaterale da vivo, ben pu\u00f2 essere, nel suo paradosso, testamento, poich\u00e8 anticipa volont\u00e0 che avranno valenza in quello stato intermedio, nuovo per il diritto, che \u00e8 la fase di incoscienza, che \u00e8 cessazione di vita, ma \u00e8 anche cessazione decisa di diritti. La forma, considerando la altissima valenza sublime delle direttive, non pu\u00f2 essere che quella solenne dell&#8217;atto pubblico, ha necessit\u00e0 dell&#8217;intervento del Notaio perch\u00e8 si comprenda l&#8217;importanza, delle scelte, che in fine di tutto, hanno per oggetto, dolore, vita, morte. Ne consegue, per necessaria conseguenza logica, che scelte come queste, siano, comunque e sempre, revocabili, nella stessa solennit\u00e0 della forma, poich\u00e8 ogni forma di ripensamento ha la stessa dignit\u00e0 di ogni precedente determinazione. E&#8217; discutibile, ed \u00e8 discusso, se l&#8217;attualit\u00e0 della malattia possa essere premessa condizionante di scelte in un senso o nell&#8217;altro. Da questo consegue l&#8217;incertezza se questo particolare &#8220;testamento&#8221; debba avere durata illimitata, o, se debba esser oggetto di decadenza nel tempo determinato, o di periodica revisione; stiamo argomentando, studiando, riflettendo, sperando di risolvere, senza alcuna presunzione d&#8217;essere precisi e definitivi. L&#8217;assenza della malattia o la sua attualit\u00e0, indubbiamente, hanno forza nel condizionare le decisioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Perch\u00e8 un mandato in previsione dell&#8217;incapacit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;In primis&#8221; perch\u00e8 un mandato e non una procura. Perch\u00e8 questi interventi giuridici hanno una peculiare esigenza che \u00e8 quella della speditezza, della quasi immediatezza, non possono risolversi in designazione e successiva accettazione, devono essere oggetto di controllo, immediatamente consensuale, seppure prevedendo sostituzioni in caso di impossibilit\u00e0 del contraente mandatario che dichiari la sua accettazione. Per la forma non posso che richiederne le solennit\u00e0, quindi l&#8217;atto pubblico e non per rivendicare al Notariato altre funzioni, poich\u00e8 in quanto opera solidale dovrebbe comunque prescindere dal comprenso o quasi, ma perch\u00e8 lo impone l&#8217;importanza delle scelte del disponente che dovr\u00e0 sentire su di s\u00e8 la gravit\u00e0 della sua azione ed il Pubblico Ufficiale dovr\u00e0 darne ampia ed esauriente spiegazione, in uno scambio, quasi intimo, di confidenza. Importanza delle scelte decisionali che comporter\u00e0 necessariamente, una possibilit\u00e0 di revoca con la stessa solennit\u00e0. Quanto al contenuto perch\u00e8 veramente possa dare serenit\u00e0 di scelta al disponente dovrebbe essere il pi\u00f9 ampio possibile, partendo dalle scelte di ordine sanitario per arrivare a quelle di ordine patrimoniale, generale nella sua formulazione ovvero dettagliata e puntuale nella sue elencazioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Quando l&#8217;incapacit\u00e0?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Presupposto di validit\u00e0 effettiva di efficacia sia del &#8220;testamento di vita&#8221; che del &#8220;mandato in previsione dell&#8217;incapacit\u00e0&#8221;, non pu\u00f2 essere che l&#8217;accertata situazione di incapacit\u00e0 irreversibile del paziente. Una situazione incontrovertibile di stato vegetativo permanente, di cui tralasciamo l&#8217; analisi scientifica. Forse \u00e8 il punto pi\u00f9 delicato dell&#8217;intera normazione per la necessit\u00e0 di una certificazione di &#8220;incapacit\u00e0&#8221; veloce ma nello stesso tempo non viziata da dubbi ed incertezze di carattere scientifico. Scelta che dovrebbe, come altri hanno prospettato, ma che non pu\u00f2 spettare al Giudice, perch\u00e8 qui \u00e8 indispensabile la speditezza ed \u00e8 impensabile un ricorso burocratico ad una Autorit\u00e0, gi\u00e0 minata nel suo gigantismo da attribuzioni, da lentezze procedurali. Scelta che non pu\u00f2 quindi che spettare ai medici, perch\u00e8 qui non si tratta di interdizione\/inabilitazione, di incapacit\u00e0 giuridicamente accertata, ma di certa &#8220;incapacit\u00e0 naturale&#8221;, che \u00e8 presupposto di efficacia giuridica per gli Istituti che vogliamo normare. Ovviamente non potr\u00e0 essere un medico, un curante solo con se stesso nel dramma della scelta decisionale, ma un&#8217;equipe di specialisti del dolore, della terapia palliativa, della neurologia, della pschiatria. Sappiano bene di aprire una breccia nella storia della nostra normazione, ma se vogliamo, come vogliamo, un approccio laico ed efficace alle necessit\u00e0 giuridiche di un morente non possiamo che dimenticare, per una volta, ricorsi ed autorizzazioni ed optare per una scelta che abbia solo fonte scientifica e decisamente specialistica. Non ci deve spaventare l&#8217;abbandonare le pastoie burocratiche del diritto ma ci deve stimolare l&#8217;inventare presupposti scientifici di efficacia giuridica a scelte di diritto gi\u00e0 effettuate. Ovviamente la certificazione medica o sar\u00e0 resa ad un notaio che poi l&#8217;annoter\u00e0 per darne pubblicit\u00e0, o sar\u00e0 annotata direttamente dal Direttore Sanitario a margine dell&#8217;atto che vada a rendere efficace.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Contrasti decisionali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Giudice, nel progetto ha, comunque, una sua allocazione, sar\u00e0 giudice dei diritti, sar\u00e0 giudice unico nei contrasti decisionali. Potr\u00e0 essere adito, con formulazione ampia e procedura snella, da chiunque vi abbia un interesse, dai familiari, dal tutore, dal minore, dai curanti, dall&#8217;interdetto e dal Pubblico Ministero.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Trattamento fiscale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo scritto molto dell&#8217;aspetto etico e pluridisciplinare di questo progetto, abbiamo scritto di un suo intervento &#8220;solidale&#8221; nel tessuto sociale, della sua risposta franca ad una indiscussa &#8220;utilit\u00e0 sociale&#8221;. Abbiamo anche scritto che per il Notariato costituisce un recupero della parte Etico-Solidale della sua funzione. Partendo da queste premesse, anche se questo turber\u00e0 chi \u00e8 convinto del primato della libera professione sulla pubblica funzione non si dovranno prevedere, nell&#8217;architettura normativa, agevolazioni di carattere fiscale ma una loro totale esenzione e, chiaramente, onorari di spettanza ridotti al minimo<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pubblicit\u00e0 e accessibilit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Negli Stati Uniti, dove i &#8220;Living will&#8221; e le direttive anticipate sono da tempo in evoluzione, ci si \u00e8 ben presto resi conto che uno dei punti cruciali da risolvere perch\u00e8 questa manifestazioni di volont\u00e0 abbiano reale efficacia \u00e8 la loro &#8220;pubblicit\u00e0&#8221; e di conseguenza la regolamentazione dell&#8217;accessibilit\u00e0 a questi dati. Alcuni Stati come l&#8217;Illinois e il South Dakota hanno creato delle banche dati consultabili dai medici, anche telefonicamente o telematicamente. Abbiamo di fronte a noi i disastrosi risultati del Re gistro Generale dei Testamenti, il laborioso e lento sviluppo telematico del Re gistro delle Imprese e delle Conservatorie dei Re gistri Immobiliari. Di converso, prendiamo sempre pi\u00f9 coscienza delle grandi capacit\u00e0 e delle enormi potenzialit\u00e0 che ha, in questo campo, la nostra categoria, anche grazie alla tecnica di &#8220;Notartel&#8221;. Abbiamo di fronte la desolazione amara di chi \u00e8 in attesa di un trapianto, di chi muore nell&#8217;attesa di un organo che, magari, \u00e8 gi\u00e0 a disposizione. Molti che hanno scelto per il &#8220;dopo vita&#8221; la cremazione, ricevono altra sepoltura, perch\u00e8 la loro volont\u00e0, imprecisa e non documentata, lascia nel dubbio o nell&#8217;ignoranza delle scelte i parenti che avrebbero il dovere di assolvere. Abbiamo, quindi, pensato che potrebbe essere una sfida per il Notariato gestire, anche telematicamente un Re gistro per questo disposizioni, un archivio informatico che dovrebbe contenere anche un monitoraggio tissutale degli organi per i trapianti, accessibile, con password, oltre che dai notai, dai sanitari e, dai curanti. Sarebbe sicuramente una sfida, ma se vincente, vorrebbe la categoria in competizione per gestire altri archivi quali quelli a noi pi\u00f9 vicini delle Imprese e dei Re gistri Immobiliari. Un Notariato coraggioso, dovrebbe aver il coraggio di fare delle scelte, dovrebbe avere il coraggio non solo di accertare ma anche di promuovere le sfide.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>In fine<br>Un sogno che non deve essere un&#8217;illusione.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dispiace, rattrista e compassiona dover trattare di questi momenti di fine-vita, ma \u00e8 giusto che trovino anche loro un perfetto riconoscimento giuridico, ed \u00e8 doveroso per noi, che ne siamo operatori, proporre, per una loro normazione. Sarebbe consolatorio, per noi che viviamo nel diritto, che possiamo esserne creatori, che dobbiamo esserne inventori, se riuscissimo a costruire una vera dignit\u00e0 giuridica, autodeterminata, a questa cosa semplice, ineluttabile ed insieme complessa, che \u00e8 respirare l&#8221;ultimo respiro. Morire con dignit\u00e0, morire con dignit\u00e0 giuridica deve essere un diritto pieno, considerato che l&#8217;etica comune sfugge e non ha sufficiente forza per superare il diritto e divenire una superetica della Fine-Vita, che \u00e8, per questo quindi per sua natura, l&#8221;ultimo paradosso della vita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;amministratore di sostegno;Il testamento di vita<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[26,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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