{"id":393,"date":"2019-10-04T13:10:21","date_gmt":"2019-10-04T12:10:21","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/"},"modified":"2019-10-04T13:12:36","modified_gmt":"2019-10-04T12:12:36","slug":"lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/","title":{"rendered":"(Lienz 2008\/2) Dr. Christian Steininger &#8211; Mag. Michael Zankl"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>XXXIII Incontro del Comitato<\/strong><br>Italo-Austriaco del Notariato<br>17-18 Ottobre 2008, Lienz (Austria)<br><strong>&#8220;Il diritto patrimoniale tra coniugi ed i suoi risvolti sugli acquisti immobiliari: la situazione in Austria\u201d<\/strong><br><strong>Dr. Christian Steininger &#8211; Mag. Michael Zankl<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Introduzione&nbsp;<\/strong><br>Il diritto in materia di regime matrimoniale regola i rapporti patrimoniali dei coniugi. Originariamente in tale diritto era dominante l\u2019idea della comunione universale dei coniugi, basata sull\u2019approccio cattolico dell\u2019unit\u00e0 di corpo, anima e spirito. In tal modo anche i patrimoni dei due coniugi andavano a fondersi in unico bene. Sotto l\u2019influenza dell\u2019illuminismo e dei principi di uguaglianza fra coniugi, sin dalla sua prima stesura del 1812 il codice civile austriaco &#8211; Allgemeinen B\u00fcrgerlichen Gesetzbuches ABGB &#8211; si distanzia da questi ideali cristiani, a cui segu\u00ec una trasformazione del matrimonio classico in direzione di una prospettiva individuale dei coniugi e in conseguenza di una loro individualit\u00e0 patrimoniale .&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. La situazione legislativa attuale del regime di separazione dei beni<\/strong><br>Per legge il regime automaticamente adottato nei matrimoni in Austria &#8211; diversamente che ad esempio in Germania &#8211; \u00e8 quello della separazione dei beni. A parte le eccezioni che andremo a illustrare, in caso non sussistano accordi particolari fra le parti (Patto Matrimoniale) ognuno dei coniugi \u00e8 proprietario esclusivo sia dei suoi beni acquisiti prima del matrimonio, sia di quelli che egli acquister\u00e0 singolarmente e individualmente nel corso dello stesso, indipendentemente con quali mezzi venga finanziato tale acquisto o se ereditati. Solo tali beni compongono poi, al momento del suo decesso, la massa ereditaria. In caso di matrimonio ancora in vigore, ognuno dei coniugi risponde in prima persona e singolarmente ai suoi creditori ed \u00e8 esclusivo creditore dei suoi debitori, amministrando la sua propriet\u00e0 &#8211; eccetto che in presenza di accordi appositi &#8211; in prima persona . Questo principio della separazione dei beni vale praticamente in modo illimitato durante tutta la durata del rapporto matrimoniale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Particolarit\u00e0:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00a7 1247 ABGB dispone che qualsiasi gioiello, pietra preziosa o altri beni pregiati dato da un marito alla moglie a suo ornamento\u201d devono essere considerati &#8211; in caso di dubbio &#8211; comunque come regali e non come prestiti. Tale presunzione vale anche nei confronti di terzi e deve essere applicata anche a quei beni ed oggetti che sono stati dati dalla moglie al marito . \u00a7 96 ABGB regola il cosiddetto potere delle chiavi\u201c (Schl\u00fcsselgewalt) per quel coniuge che conduce l\u2019esercizio della casa e della famiglia, senza disporre di redditi propri. Egli \/ Ella ha facolt\u00e0 di rappresentanza in tutti i negozi giornalieri riguardanti l\u2019esercizio familiare e che non eccedano oltre le possibilit\u00e0 economiche del coniuge, cos\u00ec che i coniugi rispondono congiuntamente per i negozi conclusi in tal modo . \u00a7\u00a7 98 segg. ABGB concede a ciascun coniuge di rivendicare &#8211; su base del diritto di famiglia &#8211; una compensazione nel caso contribuisca con la sua opera al reddito dell\u2019altro coniuge . La giurisprudenza presuppone il verificarsi di un accordo tacito di tipo societario fra i coniugi, nel caso si verifichi una comunit\u00e0 di vita\u201c qualsivoglia organizzata, che consenta ad ognuno dei partner determinati diritti di coazione e cooperativit\u00e0 . La separazione totale dei beni persiste naturalmente solo sino ad una dichiarazione di nullit\u00e0, di divorzio o di annullamento del matrimonio, poiche in tal caso si addiviene ad una suddivisione degli effetti matrimoniale, dei risparmi realizzati durante il matrimonio, suddivisione per cui si applica il diritto matrimoniale (o divorziale) e in cui i rapporti proprietari non sono determinanti .<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di scioglimento del matrimonio a causa di decesso di uno dei coniugi, il principio della separazione dei beni si mantiene, viene per\u00f2 praticamente subito sostituito dalle disposizioni relative alla successione matrimoniale, alla legittima matrimoniale o ai prelegati ai sensi della legislazione sulla propriet\u00e0 abitativa e del ABGB, per cui fra gli altri si consente al coniuge sopravvissuto il mantenere il diritto di abitazione nella casa famigliare. A questo proposito intendiamo fare presente a casi che si verificano spesso nella pratica giornaliera, e che procurano difficolt\u00e0 sia in caso di divorzio che in caso di decesso e conseguente successione: * la propriet\u00e0 di un conto corrente comune (familiare) * i documenti probatori privati \u00c8 facilmente comprensibile che nel caso di un conto corrente familiare, al momento di qualsiasi tipo di scioglimento del matrimonio, provoca enormi difficolt\u00e0 di attribuzione (cosa che avviene anche in casi di esecuzione forzata contro uno solo dei coniugi).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Molto frequentemente ci vengano sottoposti o presentati documenti che spesso vengono redatti da uno solo dei coniugi, ad esempio nel caso uno abbia \u201cdato\u201d all\u2019altro determinate somme di denaro, a \u201cmemoria di ricevuta\u201d. Tali scritti o annotazioni private gi\u00e0 di per se per i loro difetti formali non dispongono di efficacia probatoria, in quanto qualsiasi accordo fra coniugi richiede comunque la forma di atto notarile . Normalmente tali scritti non presentano neppure alcun titolo per un \u201ctrasferimento di propriet\u00e0\u201d di denaro. Infatti non \u00e8 determinabile con certezza, in questi casi, se ad esempio si tratti di donazione, di prestito o altro, oppure se attraverso tale azione si sia provveduto a compensare un preesistente debito. Tali documenti non possono essere presi in considerazione, ad esempio nel corso di procedure di successione, e creano spesso problemi di non facile soluzione all\u2019attivit\u00e0 notarile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Patti matrimoniali<\/strong><br>I&nbsp;patti matrimoniali sono contratti che regolano i rapporti patrimoniali fra coniugi. Le disposizioni creanti regole interpersonali subentrano al posto delle disposizioni di legge sulla separazione dei beni, o le modificano, fermo restando che ci\u00f2 non sia inficiato da altre disposizioni di legge . Praticamente il principale tipo di patto coniugale \u00e8 l\u2019accordo sulla comunione dei beni. Ma anche, e sempre pi\u00f9 frequentemente, si presenta la richiesta di poter regolare in modo preventivo e nelle misure consentite dalla legge, le conseguenze di un possibile divorzio, grazie appunto allo strumento del patto matrimoniale. In fondo anche le disposizioni di legge riguardanti la separazione ed il divorzio consensuale richiedono comunque che i coniugi in via di separazione provvedano a dirimere attraverso un accordo vuoi la situazione patrimoniale, alimenti o assegni di mantenimento e non da ultimo la situazione dei figli, tenendo presente sempre il loro bene. Le parti contrattuali sono i gi\u00e0 coniugi o i promessi sposi. Patti matrimoniali sottoscritti prima del matrimonio ottengono efficacia e validit\u00e0 solo a condizione che avvenga la celebrazione dello stesso. Tutti i patti matrimoniali, per avere validit\u00e0, richiedono la forma dell\u2019atto notarile. Questa disposizione di forma vale inoltre anche per i contratti di compravendita, scambio, pensione, prestito e credito fra coniugi. In tal modo si cerca di evitare facile manipolazioni patrimoniali, altrimenti facili fra coniugi, che vadano a scapito dei creditori. Al coniuge deve essere reso difficoltoso poter sfuggire ai suoi creditori semplicemente facendo credere che il patrimonio non appartenga (totalmente) a lui ma all\u2019altro coniuge a causa di un patto matrimoniale recentemente sottoscritto .<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Regime di comunione dei beni&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le diverse tipologie di comunione dei beni rappresentano una eccezione alle disposizioni di regime es lege sopra descritte. Essa viene concordata in un atto notarile sottoscritto dai coniugi o dai promessi sposi, ove in questo caso una delle condizioni di validit\u00e0 \u00e8 l\u2019effettiva celebrazione del matrimonio. A seconda se al regime di comunione sia soggetto tutto il patrimonio o solo determinate quote o parti di esso, o se tale regime divenga efficace solo nel momento del decesso di uno dei coniugi, viene determinato dalla legge .<br><strong>a.)<\/strong>&nbsp;Comunione di beni inter vivos &#8211; comunione di beni generica &#8211; comunione di beni limitata<br><strong>b.)&nbsp;<\/strong>comunione di beni mortis causa Agli effetti del contratto sulla comunione dei beni sono soggetti praticamente in modo esclusivo i coniugi.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale contratto stabilisce che fra il loro patrimonio, nella misura stabilita e descritta dall\u2019accordo, divenga patrimonio comune fra di loro, anche in forma di quote. L\u2019idea della comunione fa s\u00ec che i coniugi siano tenuti a disporre insieme (di comune accordo) non solo sul patrimonio totale, ma anche su parti di esso. L\u2019amministrazione del patrimonio comune viene affidato altres\u00ec ad entrambi i coniugi .<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Comunione dei beni generica&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La cosiddetta comunione generica comprende tutto il patrimonio presente e futuro (per acquisto o eredit\u00e0) dei coniugi, e pertanto si pu\u00f2 considerare anche una comunione in caso di morte. Accanto al totale dei beni soggetti alla comunione pu\u00f2 sussistere un patrimonio straordinario. In questo \u201cpatrimonio straordinario\u201d dei singoli coniugi &#8211; che comunque non \u00e8 liberamente cedibile, ma da ciascuno singolarmente godibile &#8211; si possono contare \u201cdisposizioni in vecchiaia\u201d (Ausgedinge in A, Austrag in D, sono disposizioni legate ai tradizionali diritti contadini, con cui ad esempio chi rileva l\u2019azienda agricola si impegna a provvedere al mantenimento del cedente) oppure alimenti, diritti pensionistici, titoli ereditari e diritti d\u2019autore. Una comunione su beni immobili sussiste esclusivamente attraverso la intavolazione, ovvero una regolare trascrizione nei registri immobiliari (o catasto) . Comunione dei beni limitata A seconda dello scopo che ci si prefigge, una tale comunione limitata &#8211; quale comunione del patrimonio presente &#8211; pu\u00f2 essere regolamentata come ??Comunione di tutto patrimonio futuro (anche Errungenschaftsgemeinschaft &#8211; regime convenzionale di comunione degli utili e degli acquisti, e quindi solo compropriet\u00e0 di future acquisizioni) ?? comunione differita delle acquisizioni patrimoniali (Zugewinngemeinschaft, e cio\u00e8 in generale sussiste una separazione dei beni, ma si concorda un risarcimento in caso di scioglimento del matrimonio oppure ??comunione ridotta di utile e beni (Fahrnisgemeinschaft, ovvero una combinazione fra il regime convenzionale di comunione di utili e beni mobili). In merito agli accordi riguardanti una comunione dei beni limitata, i coniugi possono concordare anche che cosiddetti beni parafernali non vengano soggetti alla comunione. Ci\u00f2 richiede una relativa regolamentazione contrattuale, che disponga con precisione e in dettaglio, quali siano i beni da non far rientrare nel patrimonio comune .<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Comunione dei beni in caso di morte&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Durante la validit\u00e0 del matrimonio e la vita dei coniugi, un accordo di comunione dei beni mortis causa non sviluppa alcun effetto patrimonionale sui coniugi. Esiste solamente un vincolo contrattuale. I coniugi convivono in regime di separazione dei beni, cosicch\u00e9 ciascuno pu\u00f2 disporre liberamente delle sue propriet\u00e0 e del suo patrimonio . Solo in caso di \u2022 decesso o di \u2022 fallimento di uno dei coniugi, oppure di \u2022 divorzio l\u2019accordo sviluppa i suoi effetti legali. A questo punto infatti ai beni, nella misura in cui essi \u201csono ancora esistenti\u201d, che diventano patrimonio comune, vengono detratti i debiti e si calcola cos\u00ec il patrimonio attivo effettivo. Questo viene diviso in due parti uguali. Nel caso trattato pi\u00f9 frequentemente a livello notarile, e cio\u00e8 quello delle procedure successorie, una delle due parti viene assegnata al coniuge sopravvissuto, l\u2019altra diventa la massa ereditaria del coniuge defunto .<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Responsabilit\u00e0 in caso di obbligazioni&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La responsabilit\u00e0 in caso di obbligazioni o debiti si basa sul principio che &#8211; attraverso l\u2019accordo di comunione dei beni &#8211; ciascuno dei coniugi risulta obbligato personalmente nei confronti dei creditori dell\u2019altro coniuge, per\u00f2 solo nella misura limitata della sua quota di massa patrimoniale nel modello di comunione scelto. Nel caso della comunione dei beni generica ciascuno dei coniugi risponde per le sue obbligazioni con il suo patrimonio, anche con la sua quota di beni da massa comune, per\u00f2 anche senza obbligo personale per le obbligazioni prese dall\u2019altra parte, persino se queste non abbiano alcuna relazione o influenza sulla massa patrimoniale comune o siano state prese prima della sottoscrizione dell\u2019accordo sul regime di comunione dei beni, cio\u00e8 in altre parole senza che ci sia una eventualit\u00e0 di rivendicazioni da danni dal rapporto contrattuale. Il coniuge co-responsabile potr\u00e0 solo eccepire opponendo inganno o comportamento immorale. Tali conseguenze estreme di responsabilit\u00e0, in un periodo in cui sono molto numerosi gli incidenti stradali, o fatti legati a responsabilit\u00e0 prodotto o altre fonti di responsabilit\u00e0 decisamente importanti, in cui anche il diritto societario prevede una corresponsabilit\u00e0 per amministratore delegato e direzione &#8211; fanno s\u00ec che la costituzione di una comunione di beni oggi stia praticamente scomparendo dalla pratica del diritto, diventando un\u2019eccezione. Se la tipologia della comunione dei beni \u00e8 quella limitata, anche le conseguenze della responsabilit\u00e0 non sono cos\u00ec pesanti. In questo caso infatti \u00e8 la massa patrimoniale che risponde, sia per le obbligazioni comuni che per quelle che vengono prese a proprio utile, non per\u00f2 per obbligazioni straordinarie. Per obbligazioni a cui si risponde in modo solidale, anche senza collegamento alla comunione dei beni dei coniugi, risponde quindi la massa patrimoniale comune e il patrimonio singolo di ciascuno dei coniugi .<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Conclusione della comunione dei beni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una comunione dei beni si conclude o scioglie per: * accordo \/ contratto * premorienza di uno dei coniugi * scioglimento del matrimonio per divorzio, nullit\u00e0 o annullamento * fallimento di uno dei coniugi L\u2019accordo per lo scioglimento della comunione dei beni, come il patto matrimoniale, necessit\u00e0 della forma di atto notarile . Lo scioglimento comporta e consegue la suddivisione della massa patrimoniale comune. Dapprima si provvede ad un calcolo del patrimonio effettivamente da ascrivere alla comunione, \u201cper quanto esso ancora esista\u201d. Da questa poi si detraggono, nel caso della comunione generica tutte le obbligazioni, nella comunione limitata solo quelle che effettivamente sono state fatte ad utilit\u00e0 della massa patrimoniale comune. Senza tener conto delle quote con cui i singoli coniugi hanno contribuito alla massa, si provvede alla suddivisione ai sensi delle quote stabilite in precedenza, o &#8211; in mancanza di un accordo di tal genere &#8211; in parti uguali. Se lo scioglimento della comunione avviene quando entrambi i coniugi sono ancora in vita non tenendo conto degli interessi dei creditori come sopra indicato, questi ultimi possono ancora adire al patrimonio comune dopo lo scioglimento, se questo sussiste presso uno dei coniugi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7. Disposizioni in caso di cittadinanza diversa dei coniugi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi del \u00a7 19 della legge austriaca sul Diritto Internazionale Privato (\u00f6sterreichischen internationalen Privatrechtsgesetzes \u00d6-IPRG) il diritto sul regime matrimoniale va regolato dal diritto che viene espressamente scelto dalle parti . Se una tale scelta non \u00e8 stata effettuata allora si provveder\u00e0 a valutare gli effetti del diritto sulla base del \u00a7 18 IPRG e cio\u00e8: \u2022 sulla base del diritto comune a cui sono attualmente soggetti i coniugi personale, o in attuale mancanza di ci\u00f2, l\u2019ultimo diritto comune a cui sono stati soggetti, se almeno uno dei due vi \u00e8 ancora soggetto; \u2022 oppure secondo il diritto dello Stato in cui i coniugi hanno il loro domicilio abituale, ovvero &#8211; in attuale mancanza di questo &#8211; di quello Stato in cui entrambi abbiano avuto il loro domicilio comune, se almeno uno di essi lo abbia conservato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>8. Disposizioni di forma e pubblicazione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>a.)<\/strong>&nbsp;Disposizioni sulla forma \u00a7 1. (1) La validit\u00e0 dei contratti e negozi qui sotto elencati \u00e8 data solo se essi vengono redatti in forma di atto notarile:<br><strong>a)&nbsp;<\/strong>patti matrimoniali;<br><strong>b)&nbsp;<\/strong>contratti di compravendita, scambio, pensioni, prestiti e crediti sottoscritti fra coniugi come pure dichiarazioni obbligazionarie che uno dei coniugi a favore dell\u2019altro . Ai sensi di queste disposizioni del \u00a7 1 c.1 lit.a) del Codice sugli Atti Notarili (Notariatsaktsgesetz) sia i patti matrimoniali che i contratti di compravendita, scambio, pensioni, prestiti e crediti sottoscritti fra coniugi come pure dichiarazioni obbligazionarie che uno dei coniugi a favore dell\u2019altro necessitano inevitabilmente la forma dell\u2019atto notarile per ottenere validit\u00e0.<br><strong>b.)<\/strong>&nbsp;Sono richieste particolari formalit\u00e0 per la redazione di un atto relativo a compravendita o trasferimento di terreni? Per tali negozi immobiliari valgono in generale le stesse disposizioni e richieste formali che valgono per altri contratti sottoscritti fra coniugi. Pertanto anche un contratto per compravendita o trasferimento immobiliare fra coniugi richiede obbligatoriamente la forma dell\u2019atto notarile .<br><strong>c.)<\/strong>&nbsp;Disposizioni pubblicistiche Anche nel caso della pubblicazione di atti, il diritto austriaco non presenta diverse o speciali disposizioni in merito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>9. Conseguenze del regime matrimoniale scelto in caso di compravendita di immobili<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Fondamentalmente sia l\u2019acquisto che la vendita di beni immobili deve tener conto del regime matrimoniale delle parti, sia esso dovuto a scelta o ex lege. Pertanto in caso di redazione di un contratto bisogner\u00e0 fare attenzione che l\u2019intavolazione dei diritti proprietari o &#8211; in caso di vendita &#8211; la suddivisione del prezzo ottenuto corrisponda al regime matrimoniale dei coniugi. Nel caso si debba applicare un diritto straniero in materia di regime patrimoniale, si consiglia caldamente di rivolgersi ad un professionista esperto di tale diritto (straniero), se non altro almeno per motivi di responsabilit\u00e0 e garanzia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>10. Soluzione dei casi esemplari prodotti<br>a)&nbsp;<\/strong>Coniugi entrambi di uguale cittadinanza (nel nostro caso AUSTRIACA) intendono acquistare immobile &#8211; per espresso desiderio di entrambi, il bene acquistato deve essere in propriet\u00e0 di uno solo di loro. Ex lege il regime standard in Austria \u00e8 quello della separazione. A meno che non sussista una regolamentazione in deroga (su base di atto notarile, scelta di comunione dei beni) vale quindi il principio, che ciascuno dei coniugi pu\u00f2 acquistare propriet\u00e0 liberamente e autonomamente. Ci\u00f2 vale quindi anche per propriet\u00e0 immobiliari. Pertanto l\u2019acquisto di un immobile da parte di uno solo dei coniugi a sua propriet\u00e0 non pone problemi per il diritto austriaco. In ogni caso si dovr\u00e0 per\u00f2 tener conto che, in caso di divorzio, il calcolo degli alimenti e mantenimento si basa su tutto il patrimonio acquisito nel corso della validit\u00e0 del matrimonio . Il diritto proprietario di uno solo dei coniugi su un immobile per\u00f2 non viene coinvolto o influenzato.<br><strong>b)<\/strong>&nbsp;Due coniugi di cittadinanza differente (di cui uno austriaco) intendono acquistare un immobile, che deve diventare propriet\u00e0 esclusiva di uno dei due. Ai sensi delle disposizioni dei \u00a7\u00a7 18, 19 \u00d6-IPRG nel caso preso in esame &#8211; un cittadino austriaco e uno straniero, entrambi con domicilio abituale in Austria, che acquistano un immobile su territorio austriaco &#8211; verr\u00e0 applicata il diritto austriaco . Vale pertanto il principio gi\u00e0 dichiarato, che ciascun coniuge ha facolt\u00e0 di acquistare propriet\u00e0 autonomamente, anche se naturalmente essi possono fare altres\u00ec insieme. Nel caso sia stata sottoscritto un accordo riguardante il regime matrimoniale, allora esso dovr\u00e0 chiaramente essere vagliato e tenuto in considerazione al momento della redazione del contratto di acquisto . Sollte eine individuelle Vereinbarung \u00fcber den Eheg\u00fcterstand zwischen den Ehegatten getroffen worden sein, so ist bei der Vertragserrichtung darauf selbstverst\u00e4ndlich Bedacht zu nehmen.25<br><strong>c)&nbsp;<\/strong>Quali sono le conseguenze del fatto che nei registri immobiliari sia iscritto solo uno dei coniugi quale proprietario, ma &#8211; a causa del regime matrimoniale valido al momento dell\u2019acquisto &#8211; in realt\u00e0 anche l\u2019altro coniuge sia proprietario?<br><strong>d)&nbsp;<\/strong>Su cosa si deve porre l\u2019attenzione, nel caso di vendita di immobili, in connessione al regime matrimoniale del venditore? Per il redattore del contratto in Austria valgono fondamentalmente le disposizioni di diritto privato austriaco, e ci\u00f2 vale anche per le procedure di perfezionamento del contratto attraverso intavolazione . Se sulla base del contratto dovessero presentarsi conseguenze per una comunione dei beni concordata ai sensi di un diritto straniero, allora consigliamo caldamente di rivorgersi ad un collega di quello Stato. Importantissimo \u00e8 comunque sensibilizzare le parti contrattuali alla problematica, e nel caso \u00e8 consigliabile integrare il contratto con un appunto al riguardo, che deve venir sottoscritto preferibilmente da entrambi i coniugi. In ogni caso deve essere tenuta in considerazione ed attualizzata la variazione dello stato patrimoniale comune nell\u2019accordo o patto sul regime matrimoniale, provvedendo se necessario ad un suo aggiornamento. Il contratto verr\u00e0 redatto e portato a termine sulla base delle informazioni e trascrizioni evincibili dai registri immobiliari, e conseguentemente verr\u00e0 assegnato anche il prezzo d\u2019acquisto. Solo nel rapporto interno fra coniugi dovr\u00e0 avvenire un conguaglio o compensazione dei valori, ed eventualmente si provveder\u00e0 ad un aggiornamento del patto sul regime matrimoniale.<br><strong>e)<\/strong>&nbsp;Esistono disposizioni particolari riguardanti appartamenti in propriet\u00e0 che vengano acquistati da coniugi o altri partner, e che entrino in vigore al momento del decesso di uno dei due coniugi?<br><strong>f)&nbsp;<\/strong>Possono essere conclusi accordi in deroga alla legge, e nel caso, richiedono questi delle formalit\u00e0 particolari? Il destino legale del \u201c50% della quota minima del deceduto\u201d viene regolata dalle disposizioni in \u00a7 14 Legge austriaca sulla Propriet\u00e0 di Unit\u00e0 Abitativa (Wohneigentumgesetzt &#8211; WEG 2002). Tali disposizioni sono state sottoposte ad una \u201cfondamentale revisione\u201d dall\u2019emendamento WRN 2006, al fine di poter apportare modifiche e migliorie a quei punti deboli e poco chiari, gi\u00e0 criticati dagli esperti. La legge cos\u00ec emendata (WRN 2006) \u00e8 entrata in vigore il 1. Ottobre 2006. Ai sensi delle disposizioni transitorie, le nuove disposizioni vanno in generale applicate ai casi in cui il comproprietario sia deceduto dopo il 30 Settembre 2006.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Una panoramica sulla legislazione vigente:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>27 Ai sensi del \u00a7 14 c. 1 cifra 1 WEG 2002 la met\u00e0 della quota minima va ad accrescere direttamente la quota in propriet\u00e0 del partner sopravvissuto (Crescita ovvero incremento). Quindi attraverso questo incremento si va ad escludere l\u2019acquisizione sulla base del diritto ereditario generale. Il partner sopravvissuto per\u00f2 non \u00e8 automaticamente obbligato a subire tale incremento ai sensi del \u00a7 14 c. 1 cifra 1 WEG 2002. Infatti, anche in presenza delle condizioni atte all\u2019incremento, esso non avviene (\u00a714 c. 1 cifra 1 WEG 2002) se il partner sopravvissuto &#8211; rinuncia ad esso di fronte al tribunale o alla corte incaricata delle procedure successorie &#8211; oppure &#8211; sottoscrive assieme agli altri eredi un accordo, in cui la met\u00e0 della quota minima del deceduto vada assegnata ad un\u2019altra persona fisica. In presenza di legittimari, essi dovranno dare il loro consenso a tale accordo. Sempre per\u00f2 ai sensi del 14 c. 1 cifra 1 WEG 2002, non si addiverr\u00e0 comunque ad un accrescimento o incremento, se i comproprietari, in vita, abbiano sottoscritto un accordo ai sensi del \u00a7 14 c.5 cifra 1 WEG 2002, che stabilisca che tale met\u00e0 della quota minima, in caso di decesso di uno di loro, vada attribuita ad una terza persona fisica, e che si giunga concretamente a tale acquisizione. In tal caso come detto l\u2019incremento viene escluso a priori. In vita i comproprietari possono anche concludere un accordo scritto di fronte a notaio o ad un avvocato, in cui stabiliscano che nel caso di decesso di uno dei due, una terza persona fisica debba acquisire la met\u00e0 della quota minima. Un accordo di tale tipo esclude l\u2019applicazione dell\u2019incremento ai sensi del \u00a7 14 c. 1 cifra 1 WEG 2002 .28<\/p>\n\n\n\n<p><strong>11. Bibliografia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Bartosch<strong>:&nbsp;<\/strong>Die Eigent\u00fcmerpartnerschaft im Todesfall nach der Wohnrechtsnovelle &#8211; Compropriet\u00e0 in caso di decesso, le disposizioni del diritto locatorio, 2006, NZ 2008\/2. Deixler-H\u00fcbner: Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft &#8211; Divorzio, Matrimonio, Convivenza more uxorio, 7. Edizione, Vienna 2003. Ferrari \/ Likar-Peer, Erbrecht &#8211; Diritto Ereditario (1), Vienna 2007, Kodek, Grundbuchsrecht &#8211; Diritto catastale e fondiario, Vienna 2007. Koziol \/ Welser: B\u00fcrgerliches Recht &#8211; Diritto Privato, 1 parte, 13. Edizione, Vienna 2006. Rummel, ABGB &#8211; Codice Civile Austriaco, 3. Edizione, Wien 2000. Wagner \/ Knechtel, Notariatsordnung &#8211; Ordinamento Notarile (2006), 6. Edizione, Vienna 2006. Koziol\/Welser, B\u00fcrgerliches Recht, 1a parte, 13. Edizione, pag. 477 e segg. Bydlinski in Rummel3, \u00a7 1233 [Rz 1]. Bydlinski in Rummel3, \u00a7 1247 [Rz 1f. ]. Stabentheiner in Rummel3, \u00a7 96 Stabentheiner in Rummel3, \u00a7 98. Deixler-H\u00fcbner, Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft, 7. Auflage, pagg 125 e segg. Koziol\/Welser, B\u00fcrgerliches Recht, Band 1, pag. 484 e segg. Wagner\/Knechtel, Notariatsordnung6 (2006) \u00a7 1 NotAktsG, RGBl 1871\/76 nella versione vigente, \u00a71. Koziol\/Welser, B\u00fcrgerliches Recht, Band 1, Seite 478ff.10 Bydlinski in Rummel3, \u00a7 1217, RZ 1-8. Bydlinski in Rummel3, \u00a7 1217, RZ 1-8. Wagner\/Knechtel, Notariatsordnung6 (2006) \u00a7 1 NotAktsG, RGBl 1871\/76 nella versione vigente, \u00a71. Koziol\/Welser, B\u00fcrgerliches Recht, Band 1, pafg. 480 e segg. Deixler-H\u00fcbner, Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft, 7. Auflage, pag. 31 e seg.. Koziol\/Welser, B\u00fcrgerliches Recht, Band 1, pag. 480 e segg. Grillberger in Rummel3, \u00a7 1177, RZ 1-4. Vedi anche la decisione della corte suprema, OGH SZ 61\/111 Koziol\/Welser, B\u00fcrgerliches Recht, Band 1, pag. 483 e segg. Koziol\/Welser, B\u00fcrgerliches Recht, Band 1, pag. 505 e segg. Wagner\/Knechtel,<\/p>\n\n\n\n<p>Notariatsordnung6 (2006) \u00a7 1 NotAktsG, RGBl 1871\/76 nella versione vigente, \u00a71, RZ 10. Verschraegen in Rummel3, IPRG \u00a7 19, BGBl. Nr. 304\/1978 nella versione vigente Wagner\/Knechtel, Notariatsordnung6 (2006) \u00a7 1 NotAktsG, RGBl 1871\/76 nella versione vigente, \u00a71. Wagner\/Knechtel, Notariatsordnung6 (2006) \u00a7 1 NotAktsG, RGBl 1871\/76 nella versione vigente, \u00a71. Accadr\u00e0 cos\u00ec quindi che oltre al reddito netto annuo (EFSlg 53.437), rientrino nella calcolo altre\u00ec redditi da patrimonio (2 OB 295\/00x), da locazione (EFSlg 80.401), redditi provenienti da contratti assicurativi (EFSlg 80.375), diverse entrate di carattere sociale, come ad esempio idennit\u00e0 di disoccupazione, sussidi di emergenza o pensioni (EFSlg 53.455), assegni di maternit\u00e0 (NZ 1994, 132) o sussidi di assistenza sociale (JBl 1995, 62). Al contrario non rientreranno nella massa calcolata: pure indennit\u00e0 o rimborsi professionali (EFSlg 88.857), risarcimenti danni (6 OB 615\/94), assegni di assistenza disabili (EvBl 1994\/90), assegni familiari (1 OB 223\/97), quote di detrazione per figli a carico (\u00d6A 1999, 19, 249) o sussidi per figli a carico (RZ 2000\/99). Verschraegen in Rummel3, IPRG \u00a7 19, BGBl. Nr. 304\/1978 nella versione vigente. ibidem H\u00f6ller in Kodek, Grundbuchsrecht 1.00 \u00a7 8 GBG, BGBl. Nr. 39\/1955 nella versione vigente, \u00a7\u00a7 8 ff. Ferrari\/Likar-Peer, Erbrecht (1), 2007, 499ff. Bartosch, Die Eigent\u00fcmerpartnerschaft im Todesfall nach der Wohnrechtsnovelle 2006, NZ 2008\/2.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto patrimoniale tra coniugi ed i suoi risvolti sugli acquisti immobiliari in Italia, Austria e Germania<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[33,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(Lienz 2008\/2) Dr. Christian Steininger - Mag. Michael Zankl - Notarcomitato<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"(Lienz 2008\/2) Dr. Christian Steininger - Mag. Michael Zankl - Notarcomitato\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Il diritto patrimoniale tra coniugi ed i suoi risvolti sugli acquisti immobiliari in Italia, Austria e Germania\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Notarcomitato\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-10-04T12:10:21+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2019-10-04T12:12:36+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"20 minuti\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/\",\"name\":\"Notarcomitato\",\"description\":\"Italienisches Komitee des Notariats\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/\",\"name\":\"(Lienz 2008\/2) Dr. Christian Steininger - Mag. Michael Zankl - Notarcomitato\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2019-10-04T12:10:21+00:00\",\"dateModified\":\"2019-10-04T12:12:36+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Startseite\",\"item\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"(Lienz 2008\/2) Dr. Christian Steininger &#8211; Mag. Michael Zankl\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"url\":\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"(Lienz 2008\/2) Dr. Christian Steininger - Mag. Michael Zankl - Notarcomitato","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"(Lienz 2008\/2) Dr. Christian Steininger - Mag. Michael Zankl - Notarcomitato","og_description":"Il diritto patrimoniale tra coniugi ed i suoi risvolti sugli acquisti immobiliari in Italia, Austria e Germania","og_url":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/","og_site_name":"Notarcomitato","article_published_time":"2019-10-04T12:10:21+00:00","article_modified_time":"2019-10-04T12:12:36+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"admin","Tempo di lettura stimato":"20 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#website","url":"https:\/\/notarcomitato.com\/","name":"Notarcomitato","description":"Italienisches Komitee des Notariats","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/notarcomitato.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/#webpage","url":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/","name":"(Lienz 2008\/2) Dr. Christian Steininger - Mag. Michael Zankl - Notarcomitato","isPartOf":{"@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#website"},"datePublished":"2019-10-04T12:10:21+00:00","dateModified":"2019-10-04T12:12:36+00:00","author":{"@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2008-2-dr-lorenz-buelow\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Startseite","item":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"(Lienz 2008\/2) Dr. Christian Steininger &#8211; Mag. Michael Zankl"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/9bff16f53cacfc25e091a7740b29eb67","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"https:\/\/notarcomitato.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/6f280326491021e9092fa79a585caa49?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"url":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"}]}},"coauthors":[],"tax_additional":{"categories":{"linked":["<a href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/category\/referate-it\/2008-il-diritto-patrimoniale\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">2008 - Il diritto patrimoniale<\/a>","<a href=\"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/category\/referate-it\/\" class=\"advgb-post-tax-term\">Relazioni<\/a>"],"unlinked":["<span class=\"advgb-post-tax-term\">2008 - Il diritto patrimoniale<\/span>","<span class=\"advgb-post-tax-term\">Relazioni<\/span>"]}},"comment_count":"0","relative_dates":{"created":"Posted 7 anni ago","modified":"Updated 7 anni ago"},"absolute_dates":{"created":"Posted on 4. Ottobre 2019","modified":"Updated on 4. Ottobre 2019"},"absolute_dates_time":{"created":"Posted on 4. Ottobre 2019 13:10","modified":"Updated on 4. Ottobre 2019 13:12"},"featured_img_caption":"","series_order":"","uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Il diritto patrimoniale tra coniugi ed i suoi risvolti sugli acquisti immobiliari in Italia, Austria e Germania","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/393"}],"collection":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=393"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/393\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":395,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/393\/revisions\/395"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=393"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=393"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}