{"id":412,"date":"2019-10-07T08:58:49","date_gmt":"2019-10-07T07:58:49","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/riva-2009-2-mag-markus-traar\/"},"modified":"2019-10-07T09:34:01","modified_gmt":"2019-10-07T08:34:01","slug":"riva-2009-2-mag-markus-traar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/riva-2009-2-mag-markus-traar\/","title":{"rendered":"(Riva 2009\/2) Mag. Markus Traar"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Mag. Markus Traar<\/strong><br>Studio Notarile Dr. Peter-Paul Wiegele<br>9620 Hermagor<br><strong>APERTURA \u2013 ACCETTAZIONE \u2013 RIFIUTO<\/strong><br>di successione nel diritto austriaco<\/p>\n\n\n\n<p>Per il Diritto Austriaco l\u2019acquisto per via ereditaria si suddivide e completa &#8211; in linea di massima &#8211; in tre fasi: apertura di successione \u2013 procedura ereditaria \u2013 immissione in possesso. Apertura di successione La prima fase \u00e8 la cosiddetta<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Apertura di Successione<\/strong><br>(DT: Erbanfall), che si verifica e perfezione con il decesso del de cuius, ma che da sola non \u00e8 sufficiente per l\u2019acquisto ereditario. Per fare in modo che la massa ereditaria passi in propriet\u00e0 del successore \/ erede, questi deve essere in vita al momento del decesso del de cuius ed essere in possesso di un titolo valido a renderlo erede (ad esempio per via legittima o testamentaria). Al decesso di una persona, l\u2019ufficio anagrafico competente, in Austria Standesamt\u201c redige un certificato di morte, che il tribunale circondariale (Bezirksgericht) competente territorialmente (per residenza) far\u00e0 poi pervenire ad un notaio facente funzione di Commissario Giudiziale e competente per il caso (esiste una lista) che provveder\u00e0 all\u2019esecuzione delle procedure necessarie. Il notaio\/commissario giudiziale rediger\u00e0 quindi insieme ad una persona di riferimento del deceduto il cosiddetto \u201cRilevazione di Decesso\u201d (Todesfallaufnahme), che \u00e8 cos\u00ec il primo passo compiuto nelle procedure notarili. Se nel corso della rilevazione si determina l\u2019esistenza di un patrimonio superiore agli \u20ac 4.000,- (limite minimo di procedura), e non vengono registrati debiti o pendenze superiori al patrimonio constatato, si procede ad un Procedimento Ereditario\/Successorio Ordinario (ordentliches Verlassenschaftsverfahren).<\/p>\n\n\n\n<p>Questa operazione giudiziaria rappresenta seconda fase nel percorso verso l\u2019acquisizione ereditaria. Prima che la massa ereditario passi in propriet\u00e0 degli eredi, si parla della cosiddetta \u201ceredit\u00e0 sospesa\u201d (ruhenden Nachlass), fermo restando che con il termine \u201ceredit\u00e0\u201d si intendono tutti i diritti e doveri a livello patrimoniale del de cuius. Tale massa patrimoniale non ha rappresentante. Grazie all\u2019operazione dell\u2019immissione in possesso (Einantwortung) ovvero la terza fase questi diritti vengono finalmente trasferiti all\u2019erede. L\u2019immissione in possesso \u00e8 un atto giudiziario che si concretizza nel cosiddetto \u201cdelibera\/decreto di immissione in possesso\u201c (Einantwortungsbeschluss), grazie alla cui forza legale gli eredi diventano a tutti gli effetti proprietari della massa ereditaria. Quale eccezione alla regola, attraverso questa procedura si ottiene anche la propriet\u00e0 su immobili\/terreni (propriet\u00e0 extratavolare), per cui altrimente sarebbe necessaria una registrazione\/trascrizione nei registri tavolari.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Accettazione ereditaria (Erbantritt)<\/strong><br>Nel corso della procedura successoria si determina, sulla base della successione legittima o delle disposizioni testamentarie, chi sia chiamato alla successione. Per poter divenire erede\u201c a tutti gli effetti \u00e8 necessaria una Dichiarazione di accettazione ereditaria (Erbantrittserkl\u00e4rung), che in relazione alla reponsabilit\u00e0 si suddivide in condizionata (bedingter) o incondizionata (unbedingter) e di cui in dettaglio diremo pi\u00f9 tardi. Il presunto erede deve essere edotto, da parte del commissario giudiziario, sulle conseguenze di questa sua dichiarazione, per cui egli avr\u00e0 4 settimane di tempo entro cui potr\u00e0 decidere in che senso muoversi, se accettare, e in quali termini, o meno. Tale termine potr\u00e0 essere prorogato sino ad un anno in casi particolari. La dichiarazione di accettazione verr\u00e0 messa a verbale dal commissario giudiziario, e a partire da questo momento sar\u00e0 irrevocabile.<\/p>\n\n\n\n<p>Con tale procedura l\u2019erede che ha dichiarato la sua disponibilit\u00e0 potr\u00e0 rappresentare la quota ereditaria nei confronti di terzi nell\u2019ambito di una amministrazione ordinaria. Su sua richiesta il commissario giudiziario dovr\u00e0 emettere una certificazione ufficiale di tale stato. Misure di rappresentanza in amministrazione straordinaria (ad esempio cessione e vendita di immobili e terreni) necessitano ulteriormente di una autorizzazione del tribunale competente. In precedenza la massa ereditaria era \u201csospesa\u201d e quindi non rappresentata, ma da parte dei chiamati alla successione \u00e8 possibile richiedere che il tribunale competente nomini un curatore ereditario a sua rappresentanza. Anche l\u2019ambito delle sue competenze sar\u00e0 stabilito dal tribunale su richiesta. Una concreta ed esplicita operazione di accoglimento\u201c di questa dichiarazione di accettazione da parte del tribunale o del commissario giudiziario non \u00e8 prevista. Se nel corso delle procedure ereditarie vengono depositate dichiarazioni di accettazione contraddittorie, il commissario giudiziario \u00e8 chiamato ad un colloquio chiarificatore con le parti, al fine di addivenire ad un accordo. Se ci\u00f2 non fosse raggiungibile, allora la questione \u00e8 da dirimere in via giudiziaria, ed il procedimento ereditario viene in questo modo interrotto e sospeso, sino ad una decisione in merito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rifiuto alla successione (Erbausschlagung)<\/strong><br>Se uno dei chiamati alla successione decide di non voler accettare l\u2019eredit\u00e0, allora ci\u00f2 segue una procedura simile all\u2019accettazione, ovvero egli deve procedere ad una dichiarazione in merito di fronte al commissario giudiziario, che provvede alla verbalizzazione, avendo ci\u00f2 per conseguenza la irrevocabilit\u00e0 della dichiarazione, e che la quota ereditaria di chi la rifiuta si considera come non suddivisa e quindi sussistente. Dal punto di vista temporale, una tale dichiarazione di rifiuto ha effetti retroattivi sino al giorno del decesso del de cuius. La rinuncia pu\u00f2 essere dichiarata per una (intera) quota di pi\u00f9 quote ereditarie, ma non solo parzialmente su parti di una quota o di una eredit\u00e0 totale (universale).In caso di dubbio, un rifiuto non avr\u00e0 effetti per i figli (successori) di chi ha dichiarato questo rifiuto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rinuncia in vita (Erbverzicht)<\/strong><br>Ciascuno degli eredi legittimi e legittimari ha la possibilit\u00e0 di dichiarare una rinuncia all\u2019eredit\u00e0 e al suo titolo ereditario gi\u00e0 in anticipo, ovvero con il de cuius ancora in vita; in dubbio, la rinuncia al titolo ereditario include anche la rinuncia alla eventuale legittima. La rinuncia deve essere fatta con atto notarile o verbale giudiziario, in forma di contratto fra il rinunciatario ed il de cuius. Rinunce espresse per contratto con terzi, diversi dal de cuius, non sono valide, esattamente come non sono valide quelle che non presentano la forma dell\u2019atto notarile. Una tale dichiarazione ha come suo effetto, che il rinunciatario non risulta pi\u00f9 in alcun modo fra i chiamati alla successione, e pertanto &#8211; nel caso ad esempio che egli fosse anche un legittimario &#8211; la sua quota andr\u00e0 ad aumentare le quote degli altri eredi. Se non esplicitamente chiarito nel contratto di rinuncia, questa dichiarazione vale anche per i successori del rinunciatario, i quali altrimenti potrebbero subentrare al suo posto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conseguenze della accettazione<\/strong><br>Come gi\u00e0 detto, il chiamato all\u2019eredit\u00e0 diviene erede a tutti gli effetti al momento del deposito della sua dichiarazione di accettazione, anche se differenziamo fra dichiarazione condizionata e incondizionata. Chi effettua una dichiarazione di accettazione, rileva tutti i diritti patrimoniali del defunto, ma anche tutte le passivit\u00e0, non importa se questi diritti o passivit\u00e0 siano o possano essere a lui noti o meno. Pertanto l\u2019erede risponde personalmente di tutte le passivit\u00e0 ereditarie, anche se tale responsabilit\u00e0 \u00e8 illimitata (e quindi potr\u00e0 anche superare il valore ereditario), se la dichiarazione sar\u00e0 stata fatta in modo incondizionato. Invece una dichiarazione condizionata limita la responsabilit\u00e0 al valore della quota ereditaria, cio\u00e8 con il valore dei beni attivi a lui pervenuti. Abbiamo detto che una dichiarazione di accettazione non pu\u00f2 essere pi\u00f9 revocata, \u00e8 possibile per\u00f2 trasformare successivamente una dichiarazione di accettazione condizionata in una incondizionata. La via inversa non \u00e8 possibile. Se si effettua una dichiarazione di accettazione condizionata, \u00e8 obbligatorio provvedere ad una convocazione dei creditori, da fare attraverso il cosiddetto Ediktsdatei (bollettino dei creditori) del Ministero di Giustizia Austriaco, una comunicazione ufficiale in cui tutti i creditori ereditari vengono invitati a rendere note le loro richieste entro termini definiti (di solito 2 &#8211; 3 mesi) presso il tribunale competente per la successione o il commissario giudiziario. Se un creditore ereditario non presenta le sue richieste entro i termini indicati non potr\u00e0 pi\u00f9 far valere i suoi diritti nei confronti degli eredi, quando questi avranno soddisfatto gi\u00e0 tutti gli altri creditori che tempestivamente ovvero a tempo debito si erano fatti avanti. Un\u2019altra conseguenza di una accettazione condizionata \u00e8 l\u2019obbligo di redigere inventario della massa ereditaria, che di solito va di pari passo con una sua valutazione. Un inventario sar\u00e0 obbligatorio anche nel caso vi siano legittimari minorenni o se essi necessitino &#8211; per qualsiasi motivo &#8211; di una tutela, nel caso che sia stata autorizzata una separazione dell\u2019eredit\u00e0 (ad esempio separazione della massa ereditaria dal patrimonio dell\u2019erede a garanzia di diritti creditori o legatizi), nel caso sia necessaria una particolare attenzione e tutela per sostituzione ereditaria, o se sia stata istituita fondazione per via testamentaria, se la massa ereditaria in mancanza di eredi spettasse allo stato, ed infine se ci\u00f2 sia richiesto da una persona aventene diritto o dal curatore testamentario\/ereditario. In tutti questi casi sar\u00e0 necessaria sempre una convocazione dei creditori ereditari.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Prova di titolarit\u00e0 ereditaria<\/strong><br>Una prova della titolarit\u00e0 ereditaria di solito si evince praticamente dalla correttezza degli atti e documentazione presentata, come anche dalle informazioni delle parti coinvolte. Una verifica speciale o specifica dei rapporti parentali (ad esempio nella successione legittima) non avviene. L\u2019identit\u00e0 personale viene verificata sulla base dei documenti d\u2019identit\u00e0 presentati nel corso delle procedure ereditarie. Nel caso siano presenti disposizioni testamentarie, spetta alle parti il riconoscere l\u2019originalit\u00e0 e la validit\u00e0 di tali documenti, o a provvedere ad una impugnazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Minori ed altri soggetti a tutela\/curatela<\/strong><br>Nel caso nella successione siano coinvolte persone minori o soggette a tutela \/curatela, essi dovranno essere rappresentati nelle procedure dal loro procuratore nominato, o da un curatore da nominare. Il titolare di tutela non potr\u00e0 rappresentare, se egli stesso \u00e8 parte della successione,ed in questo caso sar\u00e0 da nominare un curatore particolare (da parte del tribunale). Il risultato finale delle procedure successorie ed ereditarie in cui siano coinvolti minori o persone soggette a tutela\/curatela dovr\u00e0 essere approvato dall tribunale competente per la tutela (tribunale competente per il territorio di residenza del sottoposto a tutela\/curatela) prima di addivenire all\u2019immissione in possesso. Come accennato in precedenza, tali persone avranno facolt\u00e0 di esprimere solo una dichiarazione di accettazione condizionata, e sar\u00e0 necessaria la valutazione della massa ereditaria da parte di un perito, se ci\u00f2 si ritiene utile e necessario per la tutela dell\u2019erede. Se alla persona soggetta a tutela\/curatela spettano altri diritti, che non siano quelli di un erede, questi andranno garantiti e assicurati prima dell\u2019immissione in possesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Legati<\/strong><br>Il legatario \u00e8 titolare di un diritto obligazionario nei confronti dell\u2019erede, cio\u00e8 che questi provveda alla consegna dei beni oggetto di legato, ovvero alla effettuazione di tutte quelle dichiarazioni che sono necessarie all\u2019acquisizione di immobili oggetto di legato. Nell\u2019ambito delle procedure ereditarie, a beneficio del legatario potr\u00e0 &#8211; su sua richiesta &#8211; essere concessa una certificazione dell\u2019autorit\u00e0 competente, cio\u00e8 che egli \u00e8 pu\u00f2 venir registrato al Registro Tavolare quale proprietario del fondo legato. Perch\u00e9 una tale certificazione possa venire emessa \u00e8 necessaria l\u2019autorizzazione dell\u2019erede. L\u2019accettazione di un legato avviene, nelle procedure ereditarie, grazie a semplice dichiarazione dell\u2019avente diritto, stessa procedura anche per la rinuncia. Conclusione delle procedure ereditarie &#8211; Immissione in possesso (Einantwortung) Le delibere relative alla definitiva conclusione delle procedure ereditarie vengono emesse dal tribunale competente e il trasferimento della propriet\u00e0 all\u2019erede avviene a forza della delibera di immissione in possesso, che consente sia le procedure di intavolazione, che quindi avranno mero valore dichiarativo, e rende attuabile lo sblocco di conti, che eventualmente erano stati congelati da parte degli istituti di credito al momento della dichiarazione di decesso del de cuius.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Problemi sul diritto applicabile, diritto estero<\/strong><br>Ai sensi delle disposizioni del IPRG (diritto internazionale privato austriaco), le questioni del diritto ereditario materiale vengono risolte in riferimento alla legge applicabile al de cuius secondo il suo statuto personale; per quanto riguarda l\u2019acquisizione di eredit\u00e0 invece si applica il diritto austriaco. Pertanto &#8211; ad esempio &#8211; in Austria l\u2019erede di un de cuius cittadino italiano, anche se egli stesso fosse cittadino italiano, dovr\u00e0 presentare una dichiarazione di accettazione ai sensi del diritto austriaco. I tribunali austriaci sono competenti per le procedure ordinarie di successione di un de cuius straniero solo se \u00e8 presente patrimonio immobiliare, inerente alla massa ereditaria, in Austria. Nel caso in Austria sia presente solo Patrimonio mobile, vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di adire ad un procedimento semplificato di conferimento (Ausfolgungsverfahren)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>APERTURA \u2013 ACCETTAZIONE \u2013 RIFIUTO<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[35,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(Riva 2009\/2) Mag. 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