{"id":417,"date":"2019-10-07T09:37:35","date_gmt":"2019-10-07T08:37:35","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/riva-2009-3-notaio-andrea-cimino\/"},"modified":"2019-10-07T09:45:05","modified_gmt":"2019-10-07T08:45:05","slug":"riva-2009-3-notaio-andrea-cimino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/riva-2009-3-notaio-andrea-cimino\/","title":{"rendered":"(Riva 2009\/3) Notaio Andrea CIMINO"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>L&#8217;ACCETTAZIONE DI EREDITA&#8217;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel sistema giuridico italiano, a differenza di altri ordinamenti, l\u2019acquisto della qualit\u00e0 di erede non \u00e8 una conseguenza automatica dell\u2019apertura della successione, ma necessita, di regola, di una manifestazione di volont\u00e0, espressa o tacita: l\u2019art. 459 c.c., infatti, prevede che \u201cl\u2019eredit\u00e0 si acquista con l\u2019accettazione&#8221;. La scelta del nostro legislatore di differenziarsi da altri ordinamenti nei quali l&#8217;acquisto dell&#8217;eredit\u00e0 \u00e8 automatico (fatta salva la facolt\u00e0 di rinunzia) trova la sua principale giustificazione nel fatto che la qualit\u00e0 di erede, a differenza di quella di legatario (che, non a caso, si acquista automaticamente, fatta salva la facolt\u00e0 di rinuncia), comporta l\u2019assunzione dell\u2019obbligo di pagare i debiti del de cuius, con l\u2019unica possibilit\u00e0 per l\u2019erede di limitare tale responsabilit\u00e0 al valore dei beni relitti, sempre che l\u2019accettazione sia avvenuta col beneficio d\u2019inventario. Il nostro legislatore prevede, tuttavia, casi in cui l\u2019acquisto dell\u2019eredit\u00e0 prescinde dalla volont\u00e0 del chiamato: ci si riferisce alla fattispecie regolata dai commi II e III dell\u2019art. 485 c.c. (chiamato nel possesso dei beni ereditari che omette di redigere l\u2019inventario entro tre mesi dall\u2019apertura della successione) e dall\u2019art. 527 (chiamato che abbia sottratto o nascosto beni spettanti all\u2019eredit\u00e0 stessa). In tali ipotesi l\u2019acquisto della qualit\u00e0 di erede puro e semplice, con conseguente assunzione di responsabilit\u00e0 illimitata per debiti ereditari, senza possibilit\u00e0 di rinuncia o di avvalersi del beneficio d\u2019inventario, si verifica automaticamente, al ricorrere dei presupposti sopra indicati, prescindendo, dunque, da qualsiasi manifestazione di volont\u00e0, espressa o tacita, da parte del chiamato.<\/p>\n\n\n\n<p>Un\u2019ulteriore modalit\u00e0 d\u2019acquisto \u00e8 quella contemplata dall\u2019art. 586 c.c., secondo il quale, in mancanza di altri successibili, l\u2019eredit\u00e0 \u00e8 devoluta allo Stato, senza bisogno di accettazione e senza la possibilit\u00e0 di rinuncia, ma con assunzione di responsabilit\u00e0 limitata al valore dei beni acquistati per il pagamento dei debiti ereditari e per il soddisfacimento dei legati. Il diritto di accettare l&#8217;eredit\u00e0 si prescrive in dieci anni dal giorno dell&#8217;apertura della successione, tranne il caso in cui l&#8217;istituzione di erede sia stata sottoposta a condizione sospensiva, in quanto in tale ipotesi il termine decorre dal giorno in cui si \u00e8 verificata la condizione. E&#8217; data, inoltre, facolt\u00e0 a chiunque vi abbia interesse di chiedere che l&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all&#8217;eredit\u00e0 (si pensi ad eventuali creditori ereditari o a chiamati ulteriori nei cui confronti il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell&#8217;apertura della successione, salvo il caso previsto dal terzo comma dell&#8217;art. 480 c.c.); trascorso il termine fissato dal giudice senza che il chiamato abbia accettato, questi perde il diritto di accettare l&#8217;eredit\u00e0. Dopo aver accolto la regola che ricollega l&#8217;acquisto della eredit\u00e0 all&#8217;accettazione, il codice civile ha opportunamente introdotto istituti volti a garantire la conservazione del patrimonio relitto durante il periodo di vacanza della titolarit\u00e0 ereditaria. Al fine di evitare, pertanto, la dispersione del patrimonio l&#8217;art. 460 c.c. attribuisce il potere di gestire i beni ereditari al chiamato; potere questo, il cui corretto esercizio non compromette la facolt\u00e0 di rinunziare, successivamente, all&#8217;eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, quando il chiamato non ha accettato l&#8217;eredit\u00e0 e non \u00e8 nel possesso di beni ereditari, il tribunale del luogo di apertura della successione pu\u00f2 nominare un curatore dell&#8217;eredit\u00e0, con poteri di amministrazione e di liquidazione dei beni ereditari,. Quest&#8217;ultima ipotesi, detta di eredit\u00e0 giacente, presuppone dunque l&#8217;esistenza di uno o pi\u00f9 chiamati che ancora non abbiano accettato (con l&#8217;accettazione cessano immediatamente i poteri del curatore giudiziale) e che non siano nel possesso di alcun bene ereditario. L&#8217;art. 642 c.c. prevede, infine, determinati soggetti a cui spetta l&#8217;amministrazione dei beni ereditari, in ipotesi affatto particolari (sostituzione, eredi sotto condizione, accrescimento). Tratto comune a tutti tali soggetti \u00e8 rappresentato dal fatto che a questi spetta la gestione dei beni relitti in funzione conservativa degli stessi e che il compimento di atti di straordinaria amministrazione \u00e8 possibile solo previa l&#8217;autorizzazione giudiziale. Passando a considerare gli effetti dell\u2019accettazione dell\u2019eredit\u00e0, occorre anzitutto precisare che l\u2019erede, a differenza del legatario &#8211; successore a titolo particolare &#8211; prosegue in tutti i rapporti suscettibili di trasmissione facenti capo al de cuius, in modo tale da poter affermare che, in termini giuridici, l\u2019erede e il defunto siano la stessa persona. Il nostro legislatore ha voluto, infatti, garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuit\u00e0, nei confronti dell\u2019erede, per meglio tutelare i creditori ereditari; a ci\u00f2 provvede l\u2019art. 459 c.c. secondo il quale l\u2019effetto dell\u2019accettazione risale al momento nel quale si \u00e8 aperta la successione. Ecco spiegato anche il motivo per cui l\u2019istituzione di erede non pu\u00f2 mai mancare e perch\u00e9, in mancanza di testamento, vi provvede la legge, individuando nello Stato l\u2019erede ultimo e necessario, qualora manchino parenti del defunto.<\/p>\n\n\n\n<p>La retroattivit\u00e0 degli effetti dell\u2019accettazione non ammette deroghe, n\u00e9 da parte dell\u2019erede n\u00e9 dal testatore, in quanto conseguenza necessaria del concetto stesso di successione universale, come subentro nel complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al de cuius. L\u2019accettazione \u00e8 irrevocabile: chi ha assunto la qualit\u00e0 di erede non pu\u00f2 perderla: semel heres semper heres, n\u00e9 pu\u00f2 trasmetterla ad altri (\u00e8 trasmissibile ai propri eredi il diritto di accettare l\u2019eredit\u00e0, se il delato muore prima di avere manifestato la sua volont\u00e0 in ordine all\u2019accettazione o alla rinunzia all\u2019eredit\u00e0, non certo la qualit\u00e0 di erede gi\u00e0 acquisita). Manifestata l\u2019accettazione, l\u2019erede non pu\u00f2 modificarla: non pu\u00f2, cio\u00e8, trasformare in accettazione beneficiata l\u2019accettazione pura e semplice, con conseguente assunzione definitiva della responsabilit\u00e0 illimitata. L\u2019accettazione \u00e8 un negozio giuridico con i caratteri dell\u2019unilateralit\u00e0, della non recettiziet\u00e0, in quanto produce i suoi effetti a prescindere della conoscenza che ne abbiano avuto i terzi, e della irrevocabilit\u00e0 di cui abbiamo gi\u00e0 parlato. Inoltre \u00e8 un negozio puro che, a tutela della certezza dei rapporti, non tollera l\u2019apposizione di condizioni o termini (art. 475 c.c.). L\u2019accettazione, infine, non pu\u00f2 essere parziale, in quanto il delato non pu\u00f2 dichiarare che intende acquistare solo una parte dell\u2019eredit\u00e0 a lui devoluta (ad es. solo la parte immobiliare o limitare l\u2019accettazione solo ad una quota pi\u00f9 limitata di quella a lui spettante), n\u00e9 pu\u00f2, in caso di concorso di successione regolata da testamento e dalla legge, accettare solo l\u2019una o l\u2019altra parte di eredit\u00e0. Pertanto, se dopo l\u2019accettazione si scopre una delazione pi\u00f9 ampia (ad es. per testamento) di questa si avvantagger\u00e0 l\u2019accettante; se, invece, si vengono a scoprire nuovi pesi (si pensi al ritrovamento di un testamento che ponga determinati oneri o legati a carico dell\u2019erede), questi non \u00e8 tenuto a soddisfare tali pesi oltre il valore dell\u2019eredit\u00e0 (cfr. art. 483 c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019accettazione di eredit\u00e0 presuppone la capacit\u00e0 d\u2019agire del delato: minori e interdetti possono accettare l\u2019eredit\u00e0 solo tramite il loro legale rappresentante e previa autorizzazione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria competente; emancipati e inabilitati, oltre all\u2019autorizzazione giudiziaria, necessitano dell\u2019assistenza del curatore. Tutti questi soggetti debbono accettare l\u2019eredit\u00e0 col beneficio d\u2019inventario ed ad essi non sono applicabili le regole che prevedono, a titolo di sanzione di determinati comportamenti, la decadenza da detto beneficio, se non al compimento di un anno dalla maggiore et\u00e0 o dal cessare lo stato d&#8217;interdizione o di inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme che disciplinano l&#8217;accettazione beneficiata. Per quanto riguarda il soggetto al quale, per effetto di una infermit\u00e0 ovvero di una menomazione fisica o psichica, sia stato nominato un amministratore di sostegno, si ritiene, nel silenzio del legislatore, che l&#8217;accettazione con beneficio d&#8217;inventario non costituisca necessariamente l&#8217;unica forma possibile di accettazione, potendo il giudice incaricato della procedura valutare se questi debba o meno essere autorizzato ad accettare eredit\u00e0 a lui devolute puramente o semplicemente, oppure con beneficio d&#8217;inventario. Devono accettare col beneficio d&#8217;inventario, ai sensi dell&#8217;art. 473 c.c., anche gli enti non lucrativi (fondazioni, associazioni, comitati), a prescindere dal fatto che abbiano o meno personalit\u00e0 giuridica, sebbene, con la riforma dello stesso art. 473 c.c. operata nel 2000, non occorre pi\u00f9 alcuna preventiva autorizzazione da parte dell&#8217;autorit\u00e0 governativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore del 2000, tuttavia, ha continuato ad imporre l&#8217;accettazione beneficiata all&#8217;ente non lucrativo e ci\u00f2, si ritiene, allo scopo di tutelare l&#8217;integrit\u00e0 patrimoniale dell&#8217;ente &#8211; e dunque la realizzabilit\u00e0 dei suoi scopi &#8211; rispetto al rischio rappresentato dalla responsabilit\u00e0 che si accompagnerebbe all&#8217;acquisto non beneficiato dell&#8217;eredit\u00e0. Attraverso tale imposizione, inoltre, si tutelano gli interessi di quanti, al fine di contribuire alla realizzazione dello scopo altruistico proprio di un determinato ente non lucrativo, hanno disposto apporti patrimoniali a suo favore, apporti che non corrono il rischio di dover essere utilizzati per pagare i debiti di colui che abbia disposto a titolo di eredit\u00e0 a favore dell&#8217;ente stesso. Ed \u00e8 questo il motivo che consente di respingere la tesi secondo la quale l&#8217;imposizione dell&#8217;accettazione beneficia realizzerebbe una disparit\u00e0 di trattamento irragionevole rispetto alle societ\u00e0, le quali, ai sensi dello stesso art. 473, non sono obbligate all&#8217;accettazione beneficiata; infatti, chi apporta risorse ad enti lucrativi lo fa in vista di un fine egoistico e dunque \u00e8 ragionevole il comportamento del legislatore che scelga di tutelare maggiormente la volont\u00e0 di contribuire al raggiungimento di uno scopo altruistico. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimit\u00e0, l&#8217;accettazione di eredit\u00e0 operata in violazione dell&#8217;art. 473 c.c. sarebbe da considerare inesistente ed inefficace, cos\u00ec come la tardiva o addirittura l&#8217;omessa redazione dell&#8217;inventario comporterebbe non gi\u00e0 l&#8217;applicazione della regola dell&#8217;acquisto della qualit\u00e0 di erede puro e semplice, stante l&#8217;assoluta incompatibilit\u00e0 di tale sanzione con quanto previsto dall&#8217;art. 473 c.c., ma l&#8217;assoluta inefficacia dell&#8217;accettazione intervenuta e la definitiva caducazione della chiamata a favore dell&#8217;ente morale.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; appena il caso di ricordare che tale rigoroso orientamento giurisprudenziale \u00e8 stato, anche di recente, sottoposto a critica da parte di autorevole dottrina, secondo la quale l&#8217;accettazione beneficiata non seguita dalla redazione dell&#8217;inventario rimarrebbe inefficace, ma non comporterebbe l&#8217;applicazione di alcuna sanzione (stante, appunto, l&#8217;incompatibilit\u00e0 dell&#8217;acquisto della qualit\u00e0 di erede puro e semplice col disposto dell&#8217;art. 473), e consentirebbe all&#8217;ente, se ancora nei termini, di rinnovare l&#8217;accettazione. La dottrina prevalente ritiene che l\u2019accettazione sia un atto suscettibile di azione revocatoria da parte dei creditori dell\u2019accettante quando vi sia pregiudizio per le loro ragioni e la conoscenza di tale pregiudizio da parte dell\u2019erede (in contrario si sostiene che l\u2019accettazione non rientra negli atti dispositivi e che i creditori hanno altri rimedi per tutelare le loro ragioni). Non si dubita, invece, del fatto che i creditori non possano accettare l\u2019eredit\u00e0 in via surrogatoria, avendo a disposizione il rimedio offerto dall\u2019art. 524 c.c., che consente loro di farsi autorizzare ad accettare l\u2019eredit\u00e0 in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Costituisce eccezione a tale principio l\u2019art. 35 legge fallimentare che attribuisce al curatore la possibilit\u00e0, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di accettare donazioni ed eredit\u00e0 offerte o devolute al fallito. Se l\u2019eredit\u00e0 comprende beni immobili l\u2019accettazione dev\u2019essere trascritta nei pubblici registri; la trascrizione, che costituisce un onere per l\u2019erede e un obbligo a carico del notaio che abbia ricevuto la dichiarazione di accettazione espressa o l\u2019atto che costituisce espressione della volont\u00e0 di accettare tacitamente l\u2019eredit\u00e0 (si pensi all\u2019atto con il quale il chiamato all\u2019eredit\u00e0 alieni o costituisca un\u2019ipoteca a carico di un bene ereditario), non vale ai fini di opponibilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 2644 c.c., ma dev\u2019essere eseguita ai soli effetti della continuit\u00e0 delle trascrizioni, ex art. 2650 c.c., onde rendere efficaci le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell\u2019erede (o del legatario). Pertanto, la priorit\u00e0 della trascrizione non potr\u00e0 mai costituire un criterio utile per risolvere conflitti tra l\u2019erede (acquirente mortis causa) ed eventuali acquirenti inter vivos dal de cuius, dovendo tale conflitto essere risolto sempre a favore di questi ultimi, a prescindere dall\u2019epoca in cui sia stata curata la trascrizione del loro acquisto, subentrando l\u2019erede nella medesima posizione del defunto; analogamente tale criterio non potr\u00e0 essere utilizzato per risolvere conflitti tra l\u2019erede vero e quello apparente.<\/p>\n\n\n\n<p>Piuttosto, curare tempestivamente tale trascrizione servir\u00e0 a mettere al riparo l\u2019erede vero dal rischio di soccombere nei confronti dell\u2019avente causa a titolo oneroso, in buona fede, dall\u2019erede apparente, posto che, a norma dell\u2019art. 534 c.c. quest\u2019ultimo prevale nei confronti dell\u2019erede vero se abbia trascritto il suo acquisto anteriormente alla trascrizione dell\u2019accettazione di eredit\u00e0 o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l\u2019erede apparente. Solo in un caso viene in rilievo l\u2019effetto tipico della trascrizione quale risultante dall\u2019art. 2644 c.c. (tra pi\u00f9 acquirenti da uno stesso autore prevale chi abbia trascritto per primo, quantunque l\u2019altro acquisto risalga a data anteriore): conflitto tra avente causa inter vivos dal de cuius e avente causa inter vivos dall\u2019erede. Che questo conflitto debba essere risolto in base al criterio della priorit\u00e0 della trascrizione deriva dal fatto che, in termini giuridici, l\u2019erede e il de cuius sono considerati la stessa persona, cosicch\u00e9 appare applicabile la regola posta dall\u2019art. 2644 che pone come requisito il fatto che ci sia un conflitto tra pi\u00f9 acquirenti dal medesimo dante causa. La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, inoltre, consente all&#8217;avente causa dall&#8217;erede di prevalere nei confronti dell&#8217;avente causa dal de cuius solo se abbia trascritto il suo acquisto prima della trascrizione operata da quest&#8217;ultimo e sempre che sia stata curata la trascrizione dell&#8217;acquisto mortis causa dell&#8217;erede alienante, sebbene tale trascrizione non debba necessariamente precedere quella operata dall&#8217;acquirente inter vivos dal de cuius.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione sul punto deve dirsi che la trascrizione degli acquisti mortis causa ha sempre efficacia ai fini della continuit\u00e0 delle trascrizioni; pu\u00f2 avere efficacia costitutiva e sanante dell\u2019acquisto degli aventi causa inter vivos dall\u2019 erede apparente; ha efficacia dichiarativa in favore dell\u2019avente causa dall\u2019erede nei confronti dell\u2019avente causa inter vivos dal de cuius. Nelle cd. nuove province, ossia nei territori italiani in cui \u00e8 in vigore il regime tavolare (un sistema di pubblicit\u00e0 immobiliare su base reale e non personale), \u201cchi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la propriet\u00e0 o un altro diritto reale su beni immobili non pu\u00f2 farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al Giudice Tavolate del certificato di eredit\u00e0 o di legato rilasciato dalla competente autorit\u00e0 giudiziaria\u201d (art. 3 R.D. 499\/29). E\u2019 bene precisare che, nel sistema tavolare, l\u2019emissione del certificato di eredit\u00e0 (e la sua successiva intavolazione) non hanno effetto costitutivo dell\u2019acquisto dei diritti facenti capo al de cuius a favore dell\u2019erede (a differenza di quanto accade per l\u2019intavolazione dei diritti acquistati con atto tra vivi), ma, ai sensi dell\u2019art. 21 del R.D. n. 499 del 1929, fa solo presumere la qualit\u00e0 di erede e non pregiudica gli aventi diritto alla successione che possono sempre agire in giudizio per far valere la loro qualit\u00e0. In altre parole, l&#8217;acquisto mortis causa dei diritti reali si perfeziona anche senza l&#8217;adempimento della formalit\u00e0 della iscrizione e quindi seguendo le norme del codice civile rispetto alle quali la legge tavolare non apporta, sul punto, alcuna deroga.<\/p>\n\n\n\n<p>La funzione, dunque, dell\u2019emissione del certificato di eredit\u00e0 e della sua successiva intavolazione \u00e8 quella di garantire il rispetto del principio della continuit\u00e0 delle iscrizioni e la sua mancanza pregiudica la possibilit\u00e0 degli aventi causa dall\u2019erede (o legatario) di ottenere l\u2019 intavolazione del proprio acquisto, in virt\u00f9 del principio del cd. predecessore tavolare. Prevede, infatti, il primo comma dell\u2019art. 21 del R.D. 499\/29 che \u201cnessun diritto pu\u00f2 essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredit\u00e0 o di legato, la propriet\u00e0 o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto, in conformit\u00e0 del comma precedente\u201d, mentre ai sensi dell\u2019art. 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al R.D. 499\/1929 \u201cle iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si chiede l\u2019iscrizione, oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale\u201d. L&#8217;accettazione, come in realt\u00e0 gi\u00e0 anticipato, pu\u00f2 essere pura e semplice o beneficiata: con la prima l&#8217;erede risponde illimitatamente e, dunque, anche con il proprio patrimonio dei debiti del de cuius; nella seconda ipotesi la sua responsabilit\u00e0 \u00e8 limitata al valore dell&#8217;eredit\u00e0. L&#8217;accettazione beneficiata, ovviamente, \u00e8 una forma di accettazione sempre espressa che si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si \u00e8 aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall&#8217;inventario; ma quando il chiamato ha reso la dichiarazione deve poi compiere l&#8217;inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione (salvo proroga di massimo altri tre mesi concessa dal tribunale); in mancanza \u00e8 considerato erede puro e semplice, cos\u00ec come \u00e8 considerato erede puro e semplice il chiamato nel possesso di beni ereditari che non abbia, sempre nel termine di tre mesi (salvo proroga come sopra), compiuto l&#8217;inventario.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;accettazione beneficiata realizza una separazione imperfetta tra il patrimonio personale dell&#8217;erede e quello ereditario: imperfetta perch\u00e9 i creditori personali dell&#8217;erede non sono esclusi, ma solo posposti rispetti ai creditori ereditari, dalla possibilit\u00e0 di aggredire il patrimonio ereditario. I creditori dell&#8217;eredit\u00e0, invece, non possono, se non in caso di decadenza dal beneficio, aggredire i beni personali dell&#8217;erede. L&#8217;art. 490 c.c., inoltre., enuncia le conseguenze di tale separazione: l&#8217;erede conserva verso l&#8217;eredit\u00e0 tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; e ci\u00f2 al contrario di quanto accade nell&#8217;accettazione pura e semplice, ove si assiste all&#8217;estinzione per confusione dei rapporti credito-debito tra l&#8217;erede e il de cuius. Nel caso di accettazione con beneficio le esigenze di tutela dell&#8217;erede e dei creditori meritano di essere garantite e giustificano, quindi, il mantenimento dei rapporti giuridici. Ovviamente l&#8217;erede, per i debiti nei confronti del de cuius, rimane obbligato al pagamento con tutto il suo patrimonio personale, non valendo in tal caso alcuna limitazione di responsabilit\u00e0. L&#8217;erede beneficiato succede nei rapporti giuridici, attivi e passivi, del defunto e dunque assume anche la qualifica di debitore, alla stregua dell&#8217;erede puro e semplice. Tuttavia, recita il secondo comma dell&#8217;art. 490 c.c. n. 2, l&#8217;erede non \u00e8 tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.<\/p>\n\n\n\n<p>Ultima conseguenza dell&#8217;accettazione beneficiata \u00e8 quella secondo la quale i creditori dell&#8217;eredit\u00e0 e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell&#8217;erede (separazione patrimoniale imperfetta).. L&#8217;erede che abbia accettato con beneficio d&#8217;inventario pu\u00f2, al pari dell&#8217;erede puro e semplice, compiere qualunque atto di amministrazione sui beni ereditati; tuttavia, vista la particolare destinazione di quel patrimonio, deve rispettare i seguenti limiti: &#8211; ha l&#8217;obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari; se omette di rendere il conto nel termine assegnatogli decade dal beneficio; &#8211; se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l&#8217;erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell&#8217;inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari; &#8211; pu\u00f2 alienare o sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari, o transigere relativamente a questi beni e pi\u00f9 in generale pu\u00f2 compiere atti di straordinaria amministrazione solo se sia stato preventivamente autorizzato dal giudice competente (per i beni mobili l&#8217;autorizzazione non \u00e8 necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d&#8217;inventario) e se l&#8217;atto da porre in essere sia necessario o utile per la conservazione o la liquidazione del patrimonio ereditario. L&#8217;erede che non osservi tali requisiti decade dal beneficio d&#8217;inventario e diviene erede puro e semplice. L&#8217;erede deve, infine, liquidare i diritti dei creditori ereditari e dei legatari: la liquidazione potr\u00e0 avvenire in tre modi diversi:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. liquidazione individuale:<\/strong><br>trascorso un mese dalla accettazione e dalle relative formalit\u00e0, senza che i creditori o legatari si siano opposti, l&#8217;erede paga i creditori e i legatari alla spicciolata, a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorit\u00e0. Esaurito l&#8217;asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, nei limiti del valore del legato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. liquidazione concorsuale:<\/strong>&nbsp;se non \u00e8 ancora trascorso un mese dalla accettazione e dalle relative formalit\u00e0, e i creditori o legatari non si siano opposti, l&#8217;erede pu\u00f2 promuovere tale forma di liquidazione, i cui momenti essenziali sono:<br><strong>a)&nbsp;<\/strong>formazione dello stato passivo, che si attua invitando i creditori a presentare le dichiarazioni di credito;<br><strong>b)<\/strong>&nbsp;liquidazione dell&#8217;attivo, che si attua alienando i beni necessari a pagare i debiti, una volta formato lo stato passivo e cio\u00e8 scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito.<br><strong>c)<\/strong>&nbsp;formazione dello stato di graduazione. L&#8217;erede forma tale stato con l&#8217;assistenza del notaio. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l&#8217;attivo ereditario \u00e8 ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.<br><strong>d)&nbsp;<\/strong>pagamento dei creditori e dei legatari. Avviene quando \u00e8 divenuto definitivo lo stato di graduazione o \u00e8 passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami. L&#8217;erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformit\u00e0 dello stato medesimo. Lo stato definitivo di graduazione costituisce titolo esecutivo contro l&#8217;erede.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Rilascio dei beni .<\/strong><br>Per liquidare i debiti ereditari e per adempiere ai legati, l&#8217;erede pu\u00f2 rilasciare loro tutti i beni ereditari. Tale rilascio va fatto per atto notarile o per scrittura privata autenticata ovvero con verbale redatto dal cancelliere del Tribunale del luogo ove si \u00e8 aperta la successione. Il rilascio pu\u00f2 avvenire sempre che non sia trascorso un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito e l&#8217;erede non abbia provveduto ad alcun atto di liquidazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LA RINUNZIA ALL\u2019EREDITA\u2019<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 519 c.c. la rinunzia all\u2019eredit\u00e0 costituisce un atto formale che dev\u2019essere ricevuto dal cancelliere del circondario in cui si \u00e8 aperta la successione o da un notaio in forma pubblica; la dichiarazione dev\u2019essere poi inserita nel registro delle successioni tenuto dal Tribunale del luogo di apertura della successione a fini di pubblicit\u00e0-notizia. Il mancato rispetto dell\u2019onere formale comporta la nullit\u00e0 della rinuncia, mentre si discute in ordine agli effetti del mancato adempimento pubblicitario: secondo alcuni la rinuncia sarebbe radicalmente nulla, secondo altri sarebbe inopponibile ai terzi (vale a dire rispetto ai soggetti diversi dai coeredi), secondo altri ancora la rinuncia sarebbe perfettamente valida ed efficace, anche nei confronti dei terzi, i quali potrebbero solo agire nei confronti del cancelliere o del notaio rogante per il risarcimento dei danni subiti. In dottrina, invece, non si discute sul fatto che la rinuncia all\u2019eredit\u00e0 non dev\u2019essere mai trascritta nei registri immobiliari; avendo, infatti, il nostro legislatore accolto il principio secondo il quale l\u2019acquisto dell\u2019eredit\u00e0 non avviene automaticamente, ma presuppone, di regola, una manifestazione di volont\u00e0 da parte del chiamato, l\u2019atto di rinuncia da parte di quest\u2019ultimo ha ad oggetto solo il diritto di accettare l\u2019eredit\u00e0 e non produce alcun effetto circolatorio relativamente ad eventuali diritti reali su beni immobili caduti in successione.<\/p>\n\n\n\n<p>Discorso diverso merita la rinuncia al legato (reale e con oggetto immobiliare), in quanto in tal caso l\u2019acquisto del relativo diritto avviene automaticamente al momento della morte del disponente, fatta salva la facolt\u00e0 di rinuncia da parte del beneficiario, rinuncia, che, dunque, non ha ad oggetto il diritto di accettare, ma la dismissione di un diritto che \u00e8 gi\u00e0 entrato nel patrimonio del legatario. Pertanto, mentre nessuna trascrizione dovr\u00e0 essere curata dal pubblico ufficiale che abbia ricevuto la dichiarazione di rinuncia all&#8217;eredit\u00e0, quand&#8217;anche in essa siano ricompresi diritti reali su beni immobili, non altrettanto potr\u00e0 dirsi, almeno secondo l&#8217;opinione preferibile, in caso di rinuncia al legato reale immobiliare, che, secondo alcuni autori, andr\u00e0 trascritto ex art. 2643 n. 5 c.c. e secondo altri annotato ex art. 2655 ultimo comma. La rinuncia al legato si differenzia dalla rinuncia all&#8217;eredit\u00e0 anche sotto il profilo formale, non dovendo essa rivestire alcuna forma particolare, se non in caso di rinuncia al legato reale immobiliare, la quale dovr\u00e0 essere fatta per iscritto, bench\u00e9 non necessariamente per atto pubblico (\u00e8 appena il caso di rilevare che la forma della scrittura privata autenticata o dell&#8217;atto pubblico render\u00e0 possibile, per tali legati, l&#8217;espletamento dell&#8217;onere pubblicitario in mancanza del quale la rinunzia non sar\u00e0 opponibile ai terzi).<\/p>\n\n\n\n<p>La rinunzia all&#8217;eredit\u00e0 dev&#8217;essere, inoltre, tenuta distinta dalla rinuncia all&#8217;azione di riduzione, con la quale il legittimario rinuncia a far valere il suo diritto alla quota di riserva; invero, il legittimario solo leso nei suoi diritti, in quanto, ad es. chiamato all&#8217;eredit\u00e0 in una quota minore rispetto a quella lui riservata dalla legge, potrebbe limitarsi a rinunciare ad agire in riduzione, trattenendo la quota di eredit\u00e0 devolutagli, ovvero rinunciare tout court all&#8217;eredit\u00e0, implicitamente rinunziando anche alla legittima. Il legittimario pretermesso, invece, non potrebbe che rinunciare all&#8217;azione di riduzione, cosa che, se sotto il profilo pratico, comporta il mancato acquisto della qualit\u00e0 di erede, dal punto di vista giuridico dev&#8217;essere comunque tenuta distinta dalla rinuncia all&#8217;eredit\u00e0, data la diversit\u00e0 di oggetto e di effetti tra le due fattispecie. Anche dal punto di vista formale le due rinunzie vanno tenute distinte, non richiedendo il nostro legislatore alcuna forma particolare per la rinuncia all&#8217;azione di riduzione, potendo la stessa perfezionarsi anche per fatti concludenti. Il codice civile, come per l&#8217;atto di accettazione, configura la rinuncia all&#8217;eredit\u00e0 come actus legitimus, prevedendo la sanzione della nullit\u00e0 assoluta in caso di rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (cfr. art. 520 c.c.). Nullit\u00e0 che, si badi, essendo legata ad esigenze di certezza e di celerit\u00e0 della vicenda successoria, non \u00e8 limitata all&#8217;eventuale elemento accidentale, ma travolge la dichiarazione nella sua interezza e non implica accettazione dell&#8217;eredit\u00e0, restando, cos\u00ec il chiamato libero di accettare o rinunciare validamente. Fino a che il diritto di accettare l&#8217;eredit\u00e0 non \u00e8 prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non \u00e8 gi\u00e0 stata acquistata da altri chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell&#8217;eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La ratio di questa facolt\u00e0 accordata dall&#8217;art. 525 c.c. (cd. accettazione tardiva) \u00e8 stata rinvenuta nella volont\u00e0 del nostro legislatore di favorire l&#8217;acquisto dell&#8217;eredit\u00e0 da parte del chiamato, sia per rispetto alla memoria del defunto, sia per una maggiore dei creditori, sia per evitare l&#8217;acquisto di eredit\u00e0 passive da parte dello Stato. La norma ha carattere eccezione e dunque non si estende alla rinunzia al legato e non richiede alcuna particolare forma: deve comunque trattarsi di una vera e propria accettazione, che potr\u00e0, come in tutti i casi di accettazione, essere espressa, tacita e anche con beneficio di inventario. Non potr\u00e0, invece, trattarsi di uno dei casi di acquisto senza accettazione, in quanto la preventiva rinuncia impedisce definitivamente che possano verificarsi ipotesi di acquisto della eredit\u00e0 ope legis. L&#8217;accettazione tardiva ex art. 525 rester\u00e0 preclusa in tutti i casi di concorso col rinunciante di soggetti che abbiano gi\u00e0 accettato l&#8217;eredit\u00e0 e a cui favore operi l&#8217;accrescimento o l&#8217;automatico effetto espansivo previsto dall&#8217;art. 522 c.c. o in caso di acquisto automatico da parte dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>La rinunzia, analogamente all&#8217;accettazione, retroagisce al momento dell&#8217;apertura della successione, di modo che il rinunziante sia considerato come se non fosse mai stato chiamato a quell&#8217;eredit\u00e0; la retroattivit\u00e0 della rinunzia, tuttavia, a differenza di quella propria dell&#8217;accettazione, pu\u00f2 venire sostanzialmente meno per effetto dell&#8217;accettazione tardiva di cui abbiamo appena parlato. La rinunzia produce l&#8217;effetto di determinare la devoluzione dell&#8217;eredit\u00e0 (o della quota rinunziata) ai chiamati successivi, secondo i criteri dettati dagli artt. 522 e 523 c.c. Fra tali criteri esiste una precisa gerarchia: rappresentazione, devoluzione agli ascendenti ex art. 571 ultimo comma, accrescimento e devoluzione ai chiamati ulteriori, per le successioni legittime; sostituzione testamentaria ordinaria, rappresentazione, accrescimento e devoluzione agli eredi legittimi, per le successioni testamentarie.Comunemente si ritiene che la rinunzia all&#8217;eredit\u00e0 sia soggetta al termine di prescrizione decennale, con decorso dal giorno di apertura della successione, anche se non mancano casi in cui il dies a quo potr\u00e0 essere differito (si pensi a delazioni non attuali in quanto sottoposte a condizione sospensiva o perch\u00e9 a favore di chiamati ulteriori). In tali ultimi casi si ritiene, tuttavia, valida ed efficace una rinuncia che preceda la delazione, mentre sicuramente invalide, per contrariet\u00e0 al divieto di patti successori ex art. 458 c.c., sarebbero rinunzie effettuate prima dell&#8217;apertura della successione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CENNI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La legge di riforma del diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995 n. 318), modificando il previgente sistema, ha accolto i principi dell\u2019unit\u00e0 e dell\u2019universalit\u00e0 delle successioni, prevedendo all\u2019art. 46 l\u2019applicazione di un\u2019unica legge regolatrice della successione, senza operare pi\u00f9 alcuna distinzione con riferimento alla natura dei beni (mobili o immobili) e individuandola nella \u201clegge nazionale del soggetto della cui eredit\u00e0 si tratta, al momento della morte\u201d. E\u2019 inoltre data facolt\u00e0 al testatore di \u201csottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, la intera successione alla legge dello Stato in cui si risiede. La scelta non ha effetto se, al momento della morte, il dichiarante non risiedeva pi\u00f9 in tale Stato. Nell\u2019ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che le legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della cui successione si tratta\u201d. L\u2019esigenza di garantire una regolamentazione unitaria della successione viene raggiunta dal nostro legislatore anche in quest\u2019ultimo caso di scelta della legge applicabile da parte del testatore, prevedendo che possa essere richiamato un solo diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale facolt\u00e0, che deve riguardare tutta la successione (non solo una parte di essa), costituisce una novit\u00e0 importante rispetto al sistema previgente e si fonda sulla considerazione che \u00e8 giusto consentire al de cuius di optare per la legge del luogo in cui vive, magari da molti anni, e che, pertanto, meglio conosce. Unico limite \u00e8 rappresentato dalle norme che in Italia regolano i diritti dei cd. legittimari, dei soggetti cio\u00e8 (coniuge, figli e, solo in mancanza di questi ultimi, ascendenti) ai quali \u00e8 riservata una quota di eredit\u00e0, con la importante precisazione per\u00f2 che, non trattandosi di norme di ordine pubblico, il testamento che leda i diritti di tali soggetti, magari attraverso il richiamo ad una legislazione diversa dalla nostra che non conosce il sistema della legittima, \u00e8 perfettamente valido ed efficace, sebbene sia impugnabile dai soli legittimari residenti in Italia al momento della morte del testatore. La norma mira anche ad evitare che il testatore, al solo fine di eludere le norme in materia di legittima, cambi residenza e si trasferisca all\u2019estero adottando poi come legge regolatrice della propria successione quella dello Stato in cui si \u00e8 trasferito e che non conosce l\u2019istituto dei legittimari. Quanto alla capacit\u00e0 di succedere il legislatore della riforma, a conferma delle conclusioni alle quali era pervenuta la dottrina migliore in vigenza delle vecchie preleggi, individua nella legge regolatrice della successione del de cuius le regole da applicare e tanto si ricava dall&#8217;art. 20 che, dopo aver stabilito che la capacit\u00e0 giuridica delle persone fisiche \u00e8 regolata dalla loro legge nazionale, prevede che &#8220;le condizioni generali di capacit\u00e0, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplina dalla legge stessa&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Sar\u00e0 sempre alla lex successionis, inoltre, che occorrer\u00e0 riferirsi per risolvere le questioni connesse al divieto di succedere (si pensi per il nostro ordinamento al divieto del notaio che abbia ricevuto il testamento pubblico) o quelle relative ai casi di indegnit\u00e0. Per quanto, infine, attiene alla validit\u00e0 del testamento occorre distinguere tra gli istituti che ne formano il contenuto, i quali sono sottoposti alla legge dello Stato di cui il de cuius \u00e8 cittadino al momento della morte (col rischio che un testamento, valido al momento della sua redazione, si trasformi in un testamento invalido), dai requisiti formali, in quanto l&#8217;art. 48 L. 218\/95 stabilisce che &#8220;Il testamento \u00e8 valido, quanto alla forma, se \u00e8 considerato tale dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>APERTURA \u2013 ACCETTAZIONE \u2013 RIFIUTO<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[35,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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