{"id":424,"date":"2019-10-07T09:48:35","date_gmt":"2019-10-07T08:48:35","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/koetschach-mauthen-2010-1-mag-christine-voelkerer\/"},"modified":"2019-10-07T09:49:34","modified_gmt":"2019-10-07T08:49:34","slug":"koetschach-mauthen-2010-1-mag-christine-voelkerer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/koetschach-mauthen-2010-1-mag-christine-voelkerer\/","title":{"rendered":"(K\u00f6tschach-Mauthen 2010\/1) Mag. Christine V\u00f6lkerer"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>CLAUSOLE DI SUCCESSIONE NEI CONTRATTI SOCIETARI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u201c In questa relazione si presenteranno le possibili limitazioni in caso di trasferimento e le clausole di successione per contratti societari di persone o di capitali in Austria. A causa della loro limitata applicazione pratica, tali esposizioni non riguarderanno l&#8217;impresa personale, la societ\u00e0 semplice (Gesellschaft b\u00fcrgerlichen Rechts), il gruppo europeo d&#8217;interesse economico (GEIE) e la Societ\u00e0 per Azioni (Aktiengesellschaft) mentre ci si concentrer\u00e0 su quelle tipologie che giorno per giorno chiamano l&#8217;attenzione e l&#8217;opera del notaio in Austria: le cosiddette OG (offene Gesellschaft, una societ\u00e0 di persone senza obbligo di capitale sociale nominale), la KG (Kommanditengesellschaft, societ\u00e0 in accomandita) e le societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (GmbH).<\/p>\n\n\n\n<p>Il trasferimento di quote societarie inter vivos Quote partecipate in societ\u00e0 di persone (OG &#8211; Offene Handelsgesellschaft, KG &#8211; Kommanditengesellschaft) in generale non possono essere trasferite, a causa del carattere personalistico della societ\u00e0, ad eccezione di una delibera unanime da parte dell&#8217;assemblea dei soci in tal senso, oppure la possibilit\u00e0 di una tale operazione \u00e8 stata esplicitamente prevista nel contratto societario. Ad esempio si possono integrare nel contratto istitutivo le seguenti opzioni: &#8211; \u00edl libero trasferimento di quote societarie<\/p>\n\n\n\n<ul><li>la trasferibilit\u00e0 delle stesse condizionata dalla delibera dell&#8217;assemblea dei soci (a determinati quorum di maggioranza)<\/li><li>trasferibilit\u00e0 in favore di determinate persone o di altri soci senza necessit\u00e0 di delibera, mentre invece per il trasferimento a terzi sia necessaria la delibera dei soci<\/li><li>limitazione della trasferibilit\u00e0 ad una determinata cerchia di persone (ad esempio membri della famiglia)<\/li><li>diritti di prelazione per soci<\/li><li>obbligo di cessione in casi subentrino determinate circostanze (ad esempio al raggiungimento di una determinata et\u00e0 massima)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Si sottolinea qui comunque che diritti legati a particolari persone (come ad esempio il diritto gestionale dell&#8217;amministratore delegato, o il diritto di rappresentanza legale) non vengono automaticamente trasferiti al momento del trasferimento della quota societaria, cosa che invece accade con i diritti legati alla quota stessa (come ad esempio diritti di controllo). Pertanto \u00e8 caldamente consigliato introdurre nel contratto societario disposizioni su come agire con tali diritti speciali nel caso di un trasferimento di quote. Nel caso nella societ\u00e0 entri un nuovo socio, questo presuppone che vi sia un contratto di ammissione alla societ\u00e0 concluso fra il socio entrante e i soci preesistenti. Per tale circostanza possono essere gi\u00e0 state previste le procedure nel contratto di istituzione societaria, ad esempio a quale maggioranza si prendano le delibere o le competenze decisionali dei soci riguardo al contratto di ammissione. La sottoscrizione del contratto di ammissione il socio entrante entra in possesso della sua quota di patrimonio societario.<\/p>\n\n\n\n<p>La registrazione nel registro delle imprese\/societ\u00e0 ha effetto dichiarativo. Il nuovo socio ha l&#8217;obbligo di contribuire alle procedure di iscrizione, ovvero ha l&#8217;obbligo di sottoscrivere &#8211; insieme agli altri soci &#8211; la relativa istanza di iscrizione. Per quanto riguarda invece le quote di una societ\u00e0 di capitali (ad es. GmbH) al contrario di quanto avviene nelle societ\u00e0 di persone esse possono essere trasferite inter vivos senza necessit\u00e0 di autorizzazione da parte degli altri soci. Le quote societarie sono qui in generale liberamente cedibili e trasferibili anche per via ereditaria. Ci\u00f2 nonostante \u00e8 possibile prevedere delle limitazioni a tale libera circolazione con apposite clausole nel contratto di istituzione societaria (diritti di prelazioni, vincoli, diritti di sottoscrizione preferenziali, etc.), fermo restando che per trasferimento inter vivos di parti di quote societarie vie deve essere una esplicita concessione, altrimenti si considera possibile solo il trasferimento di quote intere. In caso di trasferimento per via ereditaria invece \u00e8 possibile anche per parti delle quote, in particolare si ad esempio sussistono pi\u00f9 eredi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1) Conseguenze giuridiche in caso di decesso di uno dei soci in assenza di disposizioni contrattuali (in societ\u00e0 di persone e di capitali)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Societ\u00e0 di persone (Offene Gesellschaft \/Accomandita): Il decesso di uno dei soci di una Offene Gesellschaft (o del socio accomandatario) provoca in generale lo scioglimento della societ\u00e0, a meno che non sussistano disposizioni contrastanti nel contratto societario (\u00a7 131 Z 4 UGB Unternehmengesetzbuch \/ Codice del Diritto d&#8217;Impresa Austriaco). Anche nel caso non sussistano disposizioni particolari nel contratto societario, ai rimanenti soci \u00e8 concessa comunque la possibilit\u00e0 di deliberare in senso di una continuit\u00e0 di impresa (\u00a7 141 UGB); non si rende pertanto necessario alcun concorso degli eredi. Il decesso del socio accomandante non porta automaticamente (ex lege) allo scioglimento della societ\u00e0 (\u00a7 177 UGB) in quanto la quota societaria \u00e8 ereditabile. La societ\u00e0 persiste (continua la sua esistenza) nella massa ereditaria, e quindi &#8211; dopo l&#8217;immissione in possesso, a conclusione delle procedure successorie &#8211; con l&#8217;erede (gli eredi), senza che si renda necessaria alcuna disposizione in merito nel contratto di istituzione societaria. Societ\u00e0 di capitali: Il decesso di uno dei soci non provoca in generale alcuna conseguenza riguardo al sussistere della societ\u00e0. Il paragrafo \u00a7 76 c. 1 della Legge Austriaca sulle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (GmbH-Gesetz) dispone che le quote societarie siano cedivili e trasferibili, anche per via ereditaria. L&#8217;ereditariet\u00e0 delle quote \u00e8 diritto cogente, non pu\u00f2 essere soggetto a limitazioni o restrizioni, non pu\u00f2 venir soppresso per via contrattuale o vincolato all&#8217;autorizzazione\/delibera dei rimanenti soci. \u00c8 per\u00f2 consentito prevedere e disporre nel contratto societario che la quota di un socio deceduto non possa essere divisa. Pi\u00f9 eredi ereditano quindi la quota sociale in misura della loro quota ereditaria, ma la quota di conferimento minimo deve essere comunque raggiunta. Se invece la quota societaria debba essere trasferita in rapporti diversi rispetto alle quote ereditarie, allora gli eredi dovranno redigere und accordo di suddivisione ereditaria (Erbteilungs\u00fcbereinkommen) in forma di atto notarile. Anche il beneficiario di legato acquisisce dall&#8217;erede, sempre in forma di atto notarile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) Quali solo le possibilit\u00e0 concesse per disposizioni contrattuali?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Clausole successorie semplici e qualificate (possibilit\u00e0, varianti, aspetti che richiedono particolare considerazione, limitazioni) Societ\u00e0 di persone: In generale sussistono tre possibilit\u00e0 di proseguimento societario in caso di decesso di uno dei soci: Clausola di continuit\u00e0\/ di accrescimento (Fortsetzungsklausel, Anwachsungsklausel): Dopo la morte di uno dei soci, la societ\u00e0 prosegue con i soci rimanenti e la partecipazione del socio decesso si estingue. La quota dei soci restanti si accresce ipso iure. Il socio deceduto va cancellato dal registro delle imprese\/societ\u00e0. Viene in essere un diritto di compensazione, che va ascritto alla massa ereditaria del socio deceduto. Clausola successoria \/ ereditaria (Nachfolgeklausel, Vererbungsklausel) (\u00a7 139 UGB): Nel contratto societario si pu\u00f2 disporre che, in caso di decesso di uno dei soci, la societ\u00e0 prosegua con il suo erede \/ i suoi eredi. Si distingue qui fra clausola successoria semplice (proseguimento della societ\u00e0 con tutti gli eredi del socio) o qualificata (solo con determinati eredi del socio) A partire dal momento del decesso del socio e sino all&#8217;immissione in possesso delle quote ereditarie (Einantwortung) la societ\u00e0 prosegue con la massa successoria. Tale situazione di provvisoriet\u00e0 ereditaria \u00e8 da iscrivere nel registro delle imprese\/societ\u00e0. Al momento dell&#8217;immissione in possesso (Einantwortung) l&#8217;erede unico (subentrando al de cuius) entra in societ\u00e0 senza che ci sia bisogno di autorizzazione dei restanti soci o di una dichiarazione dell&#8217;erede stesso. In caso di pi\u00f9 eredi, anche essi entrano automaticamente in societ\u00e0, ma la quota del de cuius viene suddivisa in relazione alle quote ereditarie. L&#8217;erede subentra in generale in tutti i diritti e doveri del de cuius, ovvero risponde illimitatamente per le future passivit\u00e0 e\/o obbligazioni societarie ai sensi del \u00a7 128 UGB e per le obbligazioni sussistenti al momento della sua entrata ai sensi del \u00a7 130 in combinazione con \u00a7 128 UGB. In ogni caso viene offerta una &#8220;uscita d&#8217;emergenza&#8221; grazie al \u00a7 139 UGB: gli eredi hanno la possibilit\u00e0, entro 3 mesi a partire dall&#8217;immissione in possesso, di richiedere la variazione della loro posizione in quella di un accomandante. Nel caso tale richiesta venga rifiutata, allora gli spetta il diritto di dichiarare il suo recesso dalla societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ricorda comunque che per una societ\u00e0 in accomandita, deve esserci almeno un accomandatario (rimanente o in subentro), in caso contrario la societ\u00e0 si considera sciolta. Clausola successoria qualificata: La societ\u00e0 prosegue solo con quei soci che rispettino particolari criteri (ad esempio stesso stato professionale, oppure figli gi\u00e0 operanti in societ\u00e0). Gli eredi che non presentino determinate caratteristiche non possono divenire soci. In tal modo si evita un subentro in societ\u00e0 di soci &#8220;non qualificati&#8221; (non adeguati). Anche quando il contratto di istituzione societaria consenta solo la successione a socio per uno o alcuni degli eredi, il titolo di socio si acquisisce al momento dell&#8217;immissione in possesso della relativa quota ereditaria. I restanti eredi (non rispondenti ai requisiti) hanno solo diritto di avvalersi presso gli &#8220;eredi-soci&#8221; per una compensazione, non vantano per\u00f2 alcun diritto nei confronti della societ\u00e0. Quindi la quota societaria passa prima alla massa ereditaria e con l&#8217;immissione in possesso viene trasferita al\/agli eredi. Clausola di subentro: In caso di decesso di uno dei soci, ad una determinata persona (a scelta) viene concesso il diritto di subentrare in societ\u00e0 (contratto a favore di terzi). Il titolo di socio del defunto si estingue e si viene a creare un nuovo titolo a favore del subentrante. Questa procedura non rappresenta una successione diretta, e pertanto necessita di un particolare contratto di ammissione, in cui si dovr\u00e0 fare particolare attenzione alla definizione delle scadenze e condizioni per il subentro (ad esempio per il conferimento) A differenza della clausola di successione, il subentrante non \u00e8 automaticamente socio, ma ottiene solamente il diritto di poter subentrare (entrare in societ\u00e0). Non \u00e8 quindi il titolo del de cuius che viene trasferito, bens\u00ec se ne istituisce uno nuovo. Nella massa ereditaria viene incluso solo il diritto a compensazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Societ\u00e0 di capitali \/ GmbH:<\/strong><br>n generale nel contratto di istituzione societaria non si pu\u00f2 prevedere l&#8217;esclusione del trasferimento di quote societarie, ma tale diritto pu\u00f2 essere legato a particolari limitazioni o condizioni. Spesso nei contratti societari si trovano accordi riguardo limitazioni della cerchia di potenziali destinatari delle quote, criteri o obbligo di consenso e autorizzazioni, diritti di prelazioni o obbligo di offerta anticipata preferenziale). Vincoli Nel caso dei diritti\/ obblighi di consenso (vincoli) \u00e8 possibile quanto segue:<\/p>\n\n\n\n<ol><li>Consenso della societ\u00e0 (cio\u00e8 degli amministratori in numero adeguato alla rappresentanza)<\/li><li>Consenso dei soci (tutti)<\/li><li>Consenso dell&#8217;assemblea generale (delibera dei soci a maggioranza semplice, se non disposto diversamente)<\/li><li>eventuale consenso del consiglio dei sindaci \/ dell&#8217;organo di sorveglianza<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Le disposizioni vincolanti sono molto simili alle disposizioni del diritto civile in materia di divieto di alienazione. Hanno effetti assoluti, anche se non \u00e8 possibile trascriverle nel registro delle imprese\/societ\u00e0. Pertanto, senza l&#8217;ottenimento del consenso come disposto, non \u00e8 possibile per terzi acquisire quote in buona fede. Diritti di prelazione: La cerchia dei possibili acquirenti di quote societarie pu\u00f2 venir limitato dagli altri soci grazie al loro diritto di prelazione (Aufgriffsrecht \/Vorkaufsrecht), di solito in misura e rapporto alla loro preesistente quota o conferimento. Solo le persone determinate nel contratto di istituzione societaria hanno il diritto di acquisire le quote dal socio che intende cederle. Il diritto di prelazione non pu\u00f2 essere iscritto nel registro delle imprese\/societ\u00e0, ha per\u00f2 comunque efficacia assoluta, cio\u00e8 qualsiasi negozio dispositivo che ne risulti in contrasto \u00e8 inefficace.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3) Integrazione di clausole successorie in societ\u00e0 gi\u00e0 esistenti o loro modifica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Particolarit\u00e0 da rispettare in caso di variazioni statutarie (p.es. quorum di delibera, ecc.) Per la variazione del contratto istitutivo di societ\u00e0 di persone \u00e8 in generale necessario il consenso di tutti i soci, a meno che il contratto stesso non preveda delibere di maggioranza. Una eventuale successiva limitazione della trasferibilit\u00e0 delle quote societarie in una GmbH avviene attraverso la variazione degli statuti (in assemblea generale straordinaria e con quorum di delibera qualificato!) e necessita del consenso del socio\/soci soggetti o interessati (\u00a7 50 Abs 4 GmbHG). La Corte Suprema Austriaca (Oberster Gerichtshof) ha inoltre stabilito che istituzione, variazione o revoca di diritti di prelazione necessitano di un &#8220;doppio obbligo formale&#8221;, ovvero che \u00e8 necessaria la redazione di un atto pubblico notarile non solo riguardo alla Assemblea Generale (Verbale) ma anche per la variazione (Atto di modifica) degli statuti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4) Clausole che prevedano compensazione:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>a carico di chi \u00e8 la compensazione (societ\u00e0\/socio?), possibili rateazioni o dilazioni, valutazione della quota, eventuale valore contabile Nel contratto di istituzione societaria possono essere previste delle compensazioni nel caso di un abbandono di uno dei soci (per trasferimento di quote societarie, decesso, fallimento, recesso. Tali disposizioni devono regolare l&#8217;ammontare del diritto di compensazione e le modalit\u00e0 del suo pagamento. Il valore di compensazione deve poter essere definibile, calcolabile. Se ci\u00f2 non \u00e8 regolato dal contratto societario o la relativa disposizione \u00e8 inefficace, il socio uscente ha diritto ad una compensazione pari al totale valore oggettivo di mercato della sua quota. Il paragrafo \u00a7 137 c. 2 UGB dispone che in generale al socio uscente va pagata in denaro una somma pari al valore che avrebbe ottenuto nel caso che la societ\u00e0 fosse stata sciolta al momento del suo recesso. Tale disposizione pu\u00f2 essere modificata dalle disposizioni concordate per il contratto societario. Un accordo che preveda per il prezzo della compensazione un valore inferiore al valore di mercato \u00e8 in generale consentito, ma non consigliabile, in quanto tale cosiddette &#8220;clausole sul valore contabile&#8221; in casi e condizioni particolari possono risultare inefficaci, in particolare se al momento del verificarsi del recesso\/uscita dalla societ\u00e0 tali valori risultano in totale squilibrio rispetto al pieno valore commerciale della quota societaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo squilibrio si considera quando il prezzo della compensazione risulta essere inferiore del 50% rispetto al valore reale. La definibilit\u00e0 del prezzo di compensazione presuppone o che il valore della quota sia predefinito, oppure che sia determinata per via contrattuale la procedura (inclusi i metodi di stima) per la valutazione. Nella maggior parte dei casi si concorda una valutazione sulla base della &#8220;perizia del valore dell&#8217;impresa data dalla Camera dei Commercialisti e Fiscalisti- Kammer der Wirtschaftstreuh\u00e4nder\u201c. Il prezzo di compensazione per le quote di societ\u00e0 di persone (in caso di clausola di continuit\u00e0) pu\u00f2 anche essere pagato dal patrimonio societario, cosa che invece non \u00e8 possibile nelle societ\u00e0 di capitale (infrazione del divieto del rimborso del conferimento). Sono inammissibili clausole che respingano o non concedano il pagamento di una compensazione ai soci uscenti, con eccezioni per la clausola di continuit\u00e0. Il limite minimo sta nella clausola di &#8220;valore contabile&#8221;. Clausole che dilazionino il pagamento di questo diritto per oltre dieci anni vanno contro le disposizioni morali e di buon costume.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5) Societ\u00e0 e regime coniugale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Diritti del coniuge Il paragrafo \u00a7 82 c. 1 EheG (Ehegesetz &#8211; Legge Matrimoniale Austriaca) prevede che oggetti utili\/necessari all&#8217;esercizio di una professione, o oggetti che appartengono ad una impresa, o quote ad una impresa (a meno che non si tratti di puro e semplice investimento) non vengono prese in considerazione nella suddivisione dei beni in caso di divorzio. La partecipazione d&#8217;impresa non \u00e8 considerata puro e semplice investimento, se sussiste intervento nella gestione o comunque un notevole influsso in questo ambito (p.es. amministratore delegato in una GmbH e quote della stessa, quota di maggioranza in societ\u00e0). Mancando questo criterio (notevole influsso), allora la quota rappresenta un risparmio\/investimento coniugale, e come tale \u00e8 soggetto alla suddivisione fra i coniugi in caso di divorzio<\/p>\n\n\n\n<p><strong>6) Societ\u00e0 e diritto ereditario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Effetti delle clausole successorie sulla legittima Le quote in una societ\u00e0 di capitale ricadono, in caso di decesso, nella massa ereditaria, e quindi il loro valore \u00e8 da tenere in considerazione del calcolo della legittima. Nelle societ\u00e0 di persone, in presenza della clausola di continuit\u00e0 ovvero di subentro, il valore della compensazione va incluso nella massa ereditaria. In caso di clausola di continuit\u00e0 (ovvero prosieguo della societ\u00e0 con i restanti soci), \u00e8 possibile includere nel contratto societario l&#8217;esclusione per gli eredi di un diritto alla compensazione, in tal modo la quota legittima viene ridotta. In caso di clausola successoria, la quota ricade nella massa ereditaria, e l&#8217;erede l&#8217;acquisisce al momento della sua immissione in possesso. Il titolo di socio, quale componente della massa ereditaria, viene incluso nel calcolo della legittima. La valutazione avviene a valore pieno, oppure a valore della compensazione, se l&#8217;erede recede dal titolo ai sensi del \u00a7 139 UGB.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>7) Esempi di clausole contrattuali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Clausola di continuit\u00e0: Con la morte di uno dei soci la societ\u00e0 non si scioglie, bens\u00ec il socio deceduto viene considerato recesso dalla societ\u00e0, e questa continua a sussistere con i soci rimanenti&#8221; Clausola successoria semplice: Con la morte di uno dei soci la societ\u00e0 non si scioglie, bens\u00ec continua insieme ai di lui eredi (o beneficiari di legato).\u201c Clausola successoria qualificata: Alla morte di uno dei soci la societ\u00e0 continua sempre insieme al pi\u00f9 anziano fra i discendenti del de cuius, quale suo successore in diritto.\u201c Clausola di subentro: In caso di decesso di uno dei soci, il suo erede ed il signor X hanno facolt\u00e0 e diritto a subentrare nella societ\u00e0. \u201c Clausola di subentro e continuit\u00e0 societaria: In caso di decesso del socio Y, il signor X ha facolt\u00e0 e diritto a subentrargli nella societ\u00e0. Se X non fa uso del suo diritto, la societ\u00e0 continuer\u00e0 in ogni caso a sussistere fra i restanti soci.\u201c Diritto di prelazione<br><strong>(1):&nbsp;<\/strong>In caso di decesso di uno dei soci, i soci restanti hanno diritto di prelazione, nel caso la quota societaria in via successoria dovesse passare ad altre persone, che non siano il coniuge o i discendenti.\u201c Diritto di prelazione<br><strong>(2)&nbsp;<\/strong>In qualsiasi caso di negozio dispositivo di alienazione di quote societarie o di parte di esse spetta agli altri soci il diritto di prelazione in rapporto alla loro quota di conferimento. Tale diritto va esercitato entro trenta giorni, per tutti quei casi di alienazione a cui sono applicabili per analogia le disposizioni dei \u00a7\u00a7 1072 e ssgg. ABGB (Allg. B\u00fcrgerliches Gesetzbuch &#8211; Codice Civile Austriaco) Vincolo &#8220;La cessione di quote societarie o parti di esse necessita del consenso (autorizzazione) di tutti i soci \/ dell&#8217;assemblea generale \/ dei soci A e B\u201c. Vincolo e diritto generale di prelazione &#8220;La cessione di quote societarie o di parti di esse necessita il preventivo consenso scritto di tutti i soci, a cui spetta sulle quote messe in cessione il diritto di prelazione, in rapporto alle loro proprie quote. Pertanto ogni socio, nel caso intenda cedere la quota, \u00e8 tenuto ad offrirle dapprima agli altri soci. I soci hanno un termine di trenta giorni per accettare o rifiutare l&#8217;offerta. Se uno dei soci non intenda esercitare il suo diritto di prelazione, la quota a lui spettante in offerta va ad accrescere la quota per gli altri soci che invece intendano acquisirle, nel rapporto sopra indicato. Per esercitare il diritto di prelazione, il socio acquirente dovr\u00e0 pagare il valore della quota acquisita. Per la valutazione della quota si veda il punto\/paragrafo X del presente contratto. Se nessuno degli altri soci esercita il suo diritto di prelazione, allora il socio cedente potr\u00e0 offrire la sua quota a terzi senza limitazioni.\u201c Prezzo di compensazione Al socio cedente, in mancanza di una disposizione concorde, spetta il valore reale della quota societaria a compensazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La valutazione viene fatta da un perito giudiziario scelto concordemente dalle parti, eseguita ai sensi del regolamento per Perizie di Valutazione d&#8217;Impresa (Fachgutachten zur Unternehmensbewertung &#8211; KFS BW 1 2006) deliberato dal Senato per Economia Aziendale ed Organizzazione dell&#8217;Istituto di Economia Aziendale, Diritto Fiscale e Organizzazione della Camera dei Fiscalisti e Commercialisti. Se le parti non convengono entro 14 giorni sul nome del perito, esso verr\u00e0 nominato dal presidente della Camera dei Commercialisti (Kammer der Wirtschaftstreuh\u00e4nder). Il pagamento del prezzo di compensazione, in mancanza di ulteriori disposizioni, va effettuato entro un mese dall&#8217;uscita del socio dalla societ\u00e0.\u201c<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Clausole di successione nei contratti societari<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[37,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(K\u00f6tschach-Mauthen 2010\/1) Mag. 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