{"id":434,"date":"2019-10-07T09:53:07","date_gmt":"2019-10-07T08:53:07","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/koetschach-mauthen-2010-3-salvatore-mendola\/"},"modified":"2019-10-07T10:03:28","modified_gmt":"2019-10-07T09:03:28","slug":"koetschach-mauthen-2010-3-salvatore-mendola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/koetschach-mauthen-2010-3-salvatore-mendola\/","title":{"rendered":"(K\u00f6tschach-Mauthen 2010\/3) Salvatore Mendola"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Convegno del Comitato italo-austriaco<\/strong><br>del Notariato K\u00f6tschach-Mauthen (Austria)<br>22 \/ 23 Ottobre 2010<br><strong>Dr. Mendola<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>PREMESSA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il tema che ci proponiamo di sviluppare, in chiave comparatistica e quindi attraverso il raffronto tra i diversi ordinamenti giuridici, si definisce in termini di risposta alla seguente domanda: posta l&#8217;esistenza di una data societ\u00e0, cosa accade nel caso di morte di un socio ? Pi\u00f9 precisamente l&#8217;intento \u00e8 quello di osservare quali conseguenze siano collegate dalla legge all&#8217;evento morte, e quale ambito sia riconosciuto alla autonomia negoziale per derogare alle disposizioni di legge, o per integrarle, ed in genere per adattarle agli interessi specifici e concreti dei soci. La risposta dovr\u00e0 necessariamente articolarsi e differenziarsi con riferimento ai diversi tipi di societ\u00e0 che l&#8217;ordinamento giuridico conosce, e che nel sistema italiano possono ordinarsi in due gruppi: &#8211; quello composto dalla societ\u00e0 semplice, dalla societ\u00e0 in nome collettivo e dalla societ\u00e0 in accomandita semplice, caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta, cui corrisponde la responsabilit\u00e0 personale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (salvo che per gli accomnandanti nell&#8217;accomandita semplice), e dalla prevalenza di un elemento fiduciario personale, e che per questo sono genericamente definite societ\u00e0 di persone; &#8211; quello composto dalla societ\u00e0 per azioni, dalla societ\u00e0 in accomandita per azioni e dalla societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta, cui corrisponde la responsabilit\u00e0 limitata dei soci per le obbligazioni sociali, e dalla prevalenza dell&#8217;elemento economico, e che per questo vengono genericamente definite societ\u00e0 di capitali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOCIETA&#8217; DI PERSONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Le disposizioni di legge<br>1.1<\/strong>&nbsp;&#8211; La norma di riferimento \u00e8 l&#8217;art. 2284 del codice civile, dettato in tema di societ\u00e0 semplice, ma espressamente applicabile anche alle societ\u00e0 in nome collettivo ed alle societ\u00e0 in accomandita semplice in virt\u00f9 del richiamo operato dagli artt. 2293 e 2315; tenendo conto per\u00f2 che per le societ\u00e0 in accomandita semplice l&#8217;art. 2322 detta una regola specifica relativamente ai soli soci accomandanti. Essa dispone che in caso di morte di un socio gli altri debbano liquidare la quota agli eredi (o legatari), avendo per\u00f2 facolt\u00e0 di scegliere in alternativa: &#8211; lo scioglimento della societ\u00e0; &#8211; la continuazione della societ\u00e0 con gli eredi (o legatari), se questi vi acconsentano. Tale disciplina \u00e8 coerente con la prevalenza in questi tipi sociali dell&#8217;elemento fiduciario personale, poich\u00e8 consente l&#8217;ingresso in societ\u00e0 di altre persone in sostituzione del defunto solo come effetto di un apposito accordo negoziale con i soci superstiti. Questi ultimi possono invece preferire la liquidazione della quota del defunto, ovvero lo scioglimento della societ\u00e0, evidentemente ritenendo in questo ultimo caso che la partecipazione del defunto fosse essenziale per la sua stessa esistenza, oppure considerando incompatibile con la prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 l&#8217;esborso economico necessario per la liquidazione della quota.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.2<\/strong>&nbsp;&#8211; La scelta dei soci superstiti deve avvenire all&#8217;unanimit\u00e0. Qualora essa manchi, per dissenso anche di un solo superstite, la necessaria conseguenza della morte del socio resta quella della liquidazione della quota agli eredi ( o legatari), che l&#8217;art. 2284 pone come regola, e rispetto alla quale lo scioglimento della societ\u00e0 o la continuazione con gli eredi (o legatari) si configurano come eccezioni alternative. La legge non prevede espressamente alcun termine per l&#8217;esercizio della scelta da parte dei superstiti, ma \u00e8 opinione condivisa che esso possa corrispondere ai sei mesi successivi alla morte del socio, e cio\u00e8 al termine ultimo previsto dall&#8217;art. 2289 cod. civ. per la liquidazione della quota, ed oltre il quale la societ\u00e0 sarebbe da considerare in mora nei confronti degli aventi diritto alla liquidazione. La legge non prevede espressamente nemmeno una particolare forma per la manifestazione della volont\u00e0 dei soci superstiti, che del resto andr\u00e0 a concretizzarsi necessariamente o nella liquidazione della quota o nello scioglimento della societ\u00e0 o nell&#8217;accordo di continuazione, ponendosi quindi semmai il problema della forma di questi atti, come si vedr\u00e0 pi\u00f9 avanti. Si pu\u00f2 qui comunque anticipare che ad una teorica assoluta libert\u00e0 di forma si contrappone la forma vincolata prevista ai fini della iscrizione nel Registro Imprese delle modifiche societarie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.3<\/strong>&nbsp;La liquidazione della quota del defunto ai suoi eredi (o legatari) \u00e8 dunque la conseguenza di regola determinata dalla morte di un socio. Essa \u00e8 disciplinata dall&#8217;art. 2289 del codice civile, dettato in tema di societ\u00e0 semplice con riferimento a tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ed applicabile anche alle s.n.c. ed alle s.a.s., e consiste nella corresponsione agli eredi (o legatari) di una somma di denaro &#8220;che rappresenti il valore della quota&#8221;. Tale valore dovr\u00e0 derivare dalla &#8220;situazione patrimoniale della societ\u00e0 nel giorno in cui si verifica lo scioglimento&#8221;, e quindi in questo caso nel giorno dell&#8217;avvenuto decesso. Concorrono quindi a determinare il valore della quota, e quindi l&#8217;ammontare della cifra da corrispondere, tutti gli elementi del patrimonio sociale che siano suscettibili di una valutazione economica, sia in attivo che in passivo, compreso anche l&#8217;avviamento, inteso come concreta attitudine produttiva, e riferito alla dinamica delle attivit\u00e0 sociali, pertanto anche attraverso giudizi presuntivi degli esercizi futuri in rapporto a quelli passati. Come espressamente precisato dallo stesso art. 2289, deve tenersi conto anche delle operazioni in corso al momento del decesso. Dato il carattere concreto ed attuale della valutazione richiesta, non sar\u00e0 possibile rifarsi all&#8217;ultimo bilancio approvato, o a situazioni patrimoniali comunque preesistenti, ma sar\u00e0 necessario operare una valutazione specifica sulla effettiva consistenza patrimoniale della societ\u00e0 nel dato momento. Naturalmente \u00e8 possibile che il patrimonio sociale al momento del decesso non abbia alcun valore attivo, ed in tal caso non solo non \u00e8 dovuta alcuna somma agli eredi (o legatari) del defunto, ma questi, ai sensi dell&#8217;art. 2290, sono responsabili nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali fino al giorno del decesso (fermo il limite della responsabilit\u00e0 del socio accomandante nelle s.a.s, e quindi anche dei suoi eredi o legatari). Come gi\u00e0 in precedenza ricordato, il termine previsto per la liquidazione della quota \u00e8 di sei mesi dal giorno del decesso (art. 2289 ultimo comma), salva la possibilit\u00e0 di convenire con gli eredi (o legatari) del defunto un termine diverso. Seppure non sia espressamente affermato, si evince in modo chiaro dal complesso delle disposizioni sin qui richiamate che l&#8217;obbligo della liquidazione della quota incombe direttamente sulla societ\u00e0, e solo indirettamente sui soci.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.4<\/strong>&nbsp;Lo scioglimento della societ\u00e0, conseguente come detto ad una unanime decisione in tal senso dei soci superstiti, implica l&#8217;attivazione delle procedure previste per la liquidazione del patrimonio sociale, sia in generale (artt. 2272 e seguenti), sia in particolare per s.n.c. (art. 2308 e ss.) e s.a.s. (artt. 2323\/2324). Le conseguenze possono essere per gli eredi (o legatari) sensibilmente diverse rispetto alla liquidazione della sola quota del defunto, giacch\u00e8 in questo caso non si tratta di attribuire un valore virtuale alla singola quota, ma di convertire materialmente in denaro le poste attive del patrimonio sociale e di distribuire il ricavato in proporzione alle rispettive quote. Inoltre tale distribuzione potr\u00e0 avvenire solo quando i liquidatori nominati dai soci avranno concluso le attivit\u00e0 di liquidazione, senza che operi il termine semestrale previsto per la liquidazione della sola quota del defunto ai sensi del citato art. 2289 ultimo comma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.5<\/strong>&nbsp;L&#8217;accordo di continuazione \u00e8 evidentemente il negozio giuridico concluso tra i soci superstiti e gli eredi (o legatari) del socio defunto, e che ha come effetto l&#8217;acquisto da parte di questi ultimi della qualit\u00e0 di soci. Tale acquisto pertanto, secondo l&#8217;opinione prevalente, non avviene iure successionis ma appunto per atto inter vivos, e la qualit\u00e0 di erede (o di legatario) ne costituisce solo il presupposto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ricordi che l&#8217;accordo di continuazione richiede necessariamente la partecipazione di tutti i soci superstiti, giacch\u00e8 in caso contrario non vi sarebbe l&#8217;unanimit\u00e0 richiesta per derogare alla regola della liquidazione della quota. Esso invece non richiede la partecipazione di tutti gli eredi (o legatari), qualora siano pi\u00f9 di uno, potendosi certamente configurare un accordo raggiunto solo con alcuni di essi, con conseguente obbligo di liquidare agli altrila parte di quota corrispondente ai loro diritti successori. Sempre con riferimento alla ipotesi che gli eredi (o legatari) con i quali si conclude l&#8217;accordo siano pi\u00f9 di uno, l&#8217;opinione prevalente, in assenza di una espressa disposizione di legge, \u00e8 nel senso di considerare che essi non divengano comproprietari della quota del defunto (eventualmente sottratta del valore liquidato a coloro con i quali l&#8217;accordo non si \u00e8 raggiunto), ma titolari ciascuno di una propria singola quota, attribuendosi in tal modo all&#8217;accordo di continuazione, nel caso considerato, un effetto necessariamente divisionale. Ci\u00f2 proprio partendo dalla considerazione che l&#8217;acquisto della qualit\u00e0 di socio non consegue alla qualit\u00e0 di erede (o legatario) ma \u00e8 l&#8217;effetto del negozio inter vivos posto in essere.<\/p>\n\n\n\n<p>Salva naturalmente la possibilit\u00e0 che l&#8217;accordo stesso preveda la contitolarit\u00e0 della quota, il che \u00e8 perfettamente coerente con le medesime argomentazioni. La legge non prevede per l&#8217;accordo di continuazione alcuna forma particolare, e, salvi gli intuibili problemi di prova, si ammette che esso possa anche risultare da fatti concludenti (ad es. la semplice partecipazione degli eredi alle attivit\u00e0 sociali, con l&#8217;evidente consenso dei superstiti). Tuttavia occorre considerare, per le s.n.c. e le s.a.s., l&#8217;obbligo di iscrizione delle modifiche nel Registro Imprese, e la necessit\u00e0 a tal fine della scrittura privata autenticata come forma minima obbligatoria. Di norma pertanto, sar\u00e0 necessario un atto notarile, da iscrivere al Registro Imprese, nel quale far constare la morte del socio, e che conterr\u00e0 l&#8217;accordo di continuazione e le conseguenti modifiche dei patti sociali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.6&nbsp;<\/strong>Esistono in dottrina posizioni diverse rispetto alla possibilit\u00e0 di succedere non solo nella qualit\u00e0 di socio, ma anche in quella di amministratore. Secondo l&#8217;opinione maggiormente condivisa, occorre distinguere fra due ipotesi: &#8211; qualora la carica di amministratore non sia l&#8217;effetto di nomina specifica ma consegua per effetto di legge alla qualit\u00e0 di socio, si ritiene che l&#8217;acquisto della qualit\u00e0 di socio comporti automaticamente, e per le stesse ragioni, anche l&#8217;acquisto della qualit\u00e0 di amministratore; &#8211; qualora invece vi sia stata specifica nomina, si ritiene, in applicazione delle norme sul mandato, che gli effetti della nomina cessino in conseguenza della morte del mandatario, e che sia necessario procedere a nuova nomina.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.7<\/strong>&nbsp;L&#8217;art. 2322 del codice civile, dettato in materia di societ\u00e0 in accomandita semplice, prevede una regola diversa da quella generale di cui all&#8217;art. 2284. Esso stabilisce infatti che la quota di partecipazione del socio accomandante \u00e8 trasmissibile per causa di morte, e quindi che in caso di morte del socio accomandante i suoi eredi (o legatari) acquistano automaticamente la qualit\u00e0 di socio. Questa diversa scelta deriva dalla particolare natura del socio accomandante, che risponde delle obbligazioni sociali solo limitatamente alla quota conferita, e che per questo non pu\u00f2 amministrare la societ\u00e0; e rispetto al quale dunque l&#8217;elemento fiduciario personale si pone in modo molto pi\u00f9 attenuato. Secondo l&#8217;opinione prevalente, trattandosi in questo caso di un acquisto della quota che avviene iure hereditatis,ed in assenza di una norma che preveda la divisibilit\u00e0, gli eredi (o legatari), se pi\u00f9 di uno, succederanno in comunione, e dovranno nominare un rappresentante comune.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Le possibili deroghe contrattuali<br>2.1&nbsp;<\/strong>Nell&#8217;ambito della autonomia contrattuale riconosciuta in via generale dall&#8217;art. 1322 del codice civile, le parti del contratto di societ\u00e0 possono porre regole diverse da quelle previste dalla legge e sin qui esaminate, con il limite della eventuale inderogabilit\u00e0 di alcune di esse. Si tratta peraltro di materia che in linea di massima non coinvolge diritti di terzi, e che quindi pu\u00f2 ampiamente rientrare nella disponibilit\u00e0 negoziale delle parti. E non a caso evidentemente lo stesso art. 2284 fa precedere la enunciazione delle disposizioni di legge dall&#8217;incipit &#8220;Salvo diversa disposizione del contratto sociale&#8230;&#8221; Per chiarezza di esposizione, \u00e8 possibile distinguere fra clausole contrattuali che integrano la disciplina legale per ci\u00f2 che non \u00e8 stato espressamente disciplinato; e clausole contrattuali che invece derogano alla disciplina legale, operando una scelta netta e vincolante tra le possibili ipotesi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.2&nbsp;<\/strong>Le parti infatti possono innanzitutto dare per presupposta la disciplina di legge, e limitarsi ad introdurre delle regole contrattuali integrative. Richiamato quanto sopra esposto, si possono ipotizzare, in via esemplificativa e non necessariamente esaustiva: &#8211; clausole contrattuali che prevedano espressamente per i soci superstiti un termine entro il quale operare la scelta tra liquidazione, scioglimento o continuazione; nell&#8217;ambito dei sei mesi previsti per la liquidazione, o anche oltre, se contemporaneamente il contratto preveda, in deroga all&#8217;art. 2289, un termine superiore ai sei mesi; &#8211; clausole contrattuali che impongano un vincolo di forma per l&#8217;accordo di continuazione; &#8211; clausole contrattuali che nell&#8217;ipotesi di pluralit\u00e0 di eredi (o legatari) stabiliscano il permanere della unicit\u00e0 della quota, con necessaria nomina di un rappresentante comune; ovvero il necessario frazionamento della quota stessa, eliminando cos\u00ec ogni possibile dubbio interpretativo sulla disciplina di legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.3<\/strong>&nbsp;La deroga contrattuale alla disciplina di legge si manifesta per\u00f2 soprattutto attraverso l&#8217;inserimento di clausole che fanno derivare dalla morte del socio delle conseguenze specifiche e precise, escludendo qualsiasi possibile scelta alternativa, ovvero restringendo la facolt\u00e0 di scelta. Vengono ammesse e definite clausole di scioglimento quelle clausole che prevedono come effetto automatico della morte di un socio lo scioglimento della societ\u00e0, con la conseguenza che gli eredi (o legatari) non avranno diritto alla liquidazione della quota del defunto, mentre avranno diritto a partecipare alla liquidazione del patrimonio sociale. Vengono poi ammesse e definite clausole di consolidazione quelle clausole che prevedono l&#8217;acquisizione della quota del defunto in capo ai soci superstiti, e l&#8217;obbligo di questi ultimi di liquidarne il valore agli eredi (o legatari).<\/p>\n\n\n\n<p>Appartengono infine alla prassi contrattuale le cosiddette clausole di continuazione, che cercano di ottenere appunto la continuazione del rapporto sociale tra i superstiti e gli eredi (o legatari) del defunto, e che possono ulteriormente configurarsi in modi diversi: &#8211; si parla di clausole di continuazione facoltativa, quando il contratto sociale vincola alla continuazione i soci superstiti, ma lascia agli eredi (o legatari) del defunto la facolt\u00e0 di scegliere la liquidazione della quota; &#8211; si parla di clausole di continuazione automatica, quando il contratto sociale prevede l&#8217;acquisto automatico della qualit\u00e0 di socio in capo agli eredi (o legatari) del defunto, per effetto inevitabile della accettazione della eredit\u00e0 (o del legato). Le clausole di continuazione facoltativa sono senz&#8217;altro ammesse, e non solo eliminano la posizione di forza dei soci superstiti prevista dalla disciplina legale, ma addirittura la rovesciano, introducendo per i soci superstiti un vincolo, a fronte della libert\u00e0 attribuita agli eredi (o legatari). Esse quindi mirano a soddisfare l&#8217;interesse personale del socio a che i propri successori possano proseguire nella societ\u00e0, senza veti da parte dei superstiti, e salva comunque una loro diversa volont\u00e0; interesse ritenuto evidentemente prevalente rispetto a quello dei superstiti ad esercitare un controllo sui nuovi ingressi nella compagine sociale.<\/p>\n\n\n\n<p>Le clausole di continuazione automatica sono invece di dubbia ammissibilit\u00e0, poich\u00e8 \u00e8 apparso difficile conciliare l&#8217;automaticit\u00e0 dell&#8217;acquisto e la conseguente responsabilit\u00e0 limitata con la disciplina della accettazione di eredit\u00e0 con beneficio di inventario (che limita la responsabilit\u00e0 dell&#8217;erede rispetto alle passivit\u00e0 ereditarie); e con la disciplina di tutela dei minori e degli incapaci (che prevede obbligatoriamente delle autorizzazioni per lo svolgimento di attivit\u00e0 di impresa, ed in genere per gli atti di straordinaria amministrazione). Si consideri inoltre che, sotto l&#8217;aspetto squisitamente pratico, tali clausole appaiono comunque poco utili, perch\u00e8 poco opportuno appare costringere in societ\u00e0 chi non ha interesse a parteciparvi, e potrebbe comunque invocare giuste cause di recesso, oltre a introdurre comunque elementi di possibile perturbazione nella vita della societ\u00e0. La prassi conosce anche clausole che potrebbero definirsi &#8220;miste&#8221;, che prevedono la continuazione facoltativa, nei termini sopra delineati, ma solo per eredi (o legatari) legati al defunto da particolari relazioni soggettive (ad es. coniuge e parenti in linea retta, o coniuge e figli, o solo figli); mentre per altri eredi (o legatari) lasciano vigente la regola di legge, o prevedono altra deroga di tipo diverso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.4&nbsp;<\/strong>La regola della libera trasmissibilit\u00e0 mortis causa posta dall&#8217;art. 2322 cod. civ. per la quota del socio accomandante \u00e8 sicuramente derogabile dal contratto sociale, che potr\u00e0 integrarla (ad es. prevedendo il frazionamento della quota in luogo della contitolarit\u00e0 che sembra dover discendere dalla norma cos\u00ec come \u00e8 posta), o prevedere il suo opposto (quindi la liquidazione della quota, con o senza possibilit\u00e0 per i soci superstiti di addivenire ad un accordo di continuazione), ovvero contenere una clausola di consolidazione, nei termini sopra esposti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.5<\/strong>&nbsp;La derogabilit\u00e0 della disciplina di legge, oltre ad incontrare i limiti posti in generale dall&#8217;ordinamento alla autonomia contrattuale (ordine pubblico, buon costume, liceit\u00e0 e meritevolezza degli interessi), incontra limiti specifici attinenti alla materia, che in quanto ricavabili in via interpretativa, non sono individuabili in modo certo ed oggettivo. Sicuramente illecita sarebbe comunque la clausola che escludesse per gli eredi (o legatari) del socio defunto non solo l&#8217;acquisto della qualit\u00e0 di socio, ma anche qualunque diritto economico sulla quota; e ci\u00f2 in quanto apertamente in contrasto con l&#8217;art. 458 del codice civile, nella parte in cui dispone che &#8220;\u00e8 nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione&#8221; (divieto dei patti successori).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOCIETA&#8217; DI CAPITALI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Le disposizioni di legge<br>1.1<\/strong>&nbsp;In generale, la legge regola i trasferimenti mortis causa nelle societ\u00e0 di capitali secondo un criterio esattamente opposto a quello utilizzato per le societ\u00e0 di persone, coerente peraltro con la prevalenza dell&#8217;elemento economico rispetto a quello fiduciario personale, che rappresenta la distinzione principale fra queste categorie di tipi sociali. Ed infatti la regola principale \u00e8 quella della libera trasferibilit\u00e0, anche se occorre poi distinguere fra societ\u00e0 per azioni (alla quale sul punto \u00e8 del tutto equiparata la societ\u00e0 in accomandita per azioni), e societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, anche in funzione delle modifiche che sono state introdotte con la riforma delle societ\u00e0 di capitali entrata in vigore nel 2004 (D.Lgs. 6\/2003).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.2<\/strong>&nbsp;In tema di societ\u00e0 per azioni \u00e8 necessario naturalmente partire dal presupposto che le partecipazioni assumono la forma di titoli (le azioni appunto), destinati per le loro caratteristiche proprio a permettere la pi\u00f9 rapida circolazione possibile. E&#8217; cos\u00ec, pur senza fare riferimento a tutta la disciplina specifica in materia di societ\u00e0 quotate in borsa, \u00e8 previsto che le azioni non siano nominative, ma al portatore, accentuandosi in tal modo il loro carattere di titolo circolante (art. 2354 cod. civ.). Le norme che disciplinano la circolazione delle azioni non stanno tutte nel codice civile, ma sono contenute anche in leggi speciali, ed in particolare all&#8217;art. 7 del Regio Decreto n. 239\/1942, che regola appunto i trasferimenti mortis causa. Esso stabilisce che &#8220;Nel caso di morte dell&#8217;azionista, la societ\u00e0 emittente, se non vi \u00e8 opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di propriet\u00e0 sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notoriet\u00e0 giudiziale o notarile, attestante la qualit\u00e0 di erede o di legatario dei titoli. La societ\u00e0 trattiene detti documenti. Resta fermo l&#8217;obbligo della societ\u00e0 di richiedere la prova che \u00e8 stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta.&#8221; Ferme dunque talune esigenze di prova e l&#8217;incombenza fiscale di dimostrare il pagamento delle imposte connesse alla successione mortis causa, la norma in esame presuppone la assoluta trasmissibilit\u00e0 a causa di morte delle azioni. La stessa norma si considera applicabile anche nell&#8217;ipotesi, ora ampiamente riconosciuta e regolata, anche a seguito della riforma del 2004, che non vi sia materiale emissione del titolo azionario, e che quindi le azioni siano sostanzialmente dematerializzate. In questo caso, la partecipazione nella s.p.a. finisce per configurarsi in modo simile a quella in s.r.l.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.3<\/strong>&nbsp;In tema di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, l&#8217;art. 2469 del codice civile, pone il medesimo principio della libera trasferibilit\u00e0 della quota, sia per atto tra vivi che per causa di morte. Il successivo art. 2470, nel disciplinare efficacia e pubblicit\u00e0 dei trasferimenti, richiama per quelli mortis causa le disposizioni dettate in tema di s.p.a., seppure si debba tener conto della recente soppressione del libro soci, almeno come libro obbligatorio. Ne deriva che gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di legittimarsi come soci nei confronti della societ\u00e0, con il solo onere di provare la loro qualit\u00e0 di successori mortis causa e di curare la relativa pubblicit\u00e0 presso il Registro Imprese (ora non pi\u00f9 necessariamente seguita dalla annotazione nel libro soci, a meno che esso non sia volontariamente previsto nello statuto).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Le possibili deroghe contrattuali<br>2.1<\/strong>&nbsp;Poich\u00e8 il principio posto dalla legge \u00e8 quello della libera trasmissibilit\u00e0 sia per le s.p.a (e quindi per le s.a.p.a.) che per le s.r.l., e poich\u00e8 le norme dettate sono sostanzialmente simili, i due tipi sociali risultano accomunati anche sotto l&#8217;aspetto della derogabilit\u00e0 della disciplina legale, salve alcune residue differenze. Come deroghe alla libera trasmissibilit\u00e0, si possono configurare le ipotesi di limite che gi\u00e0 si sono esaminate per le societ\u00e0 di persone, con la precisazione che rispetto alla particolare natura della s.p.a. e delle azioni, e stante il tenore letterale dell&#8217;art. 2355 bis, di cui appresso, rispetto a quello dell&#8217;art. 2469, di cui pure in appresso, non paiono ammissibili clausole che escludano in tutto in parte la trasferibilit\u00e0 delle azioni riconoscendo ai successori solo il diritto alla liquidazione della quota. Queste limitazioni possono valere dunque solo per le s.r.l., mentre per entrambe \u00e8 possibile sottoporre il trasferimento mortis causa a particolari condizioni. In particolare, viene in rilievo l&#8217;ipotesi che il trasferimento mortis causa venga subordinato ad una manifestazione di gradimento rispetto alle persone dei successori, quando tale gradimento corrisponda ad una valutazione assolutamente discrezionale e non al ricorrere di determinate circostanze o qualit\u00e0. Resta naturalmente anche qui il limite posto dal divieto di patti successori ex art. 458 cod. civ., che rende inammissibili le clausole che escludano non solo l&#8217;acquisto della qualit\u00e0 di socio ma anche ogni diritto economico sul valore della quota.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.2<\/strong>&nbsp;Il terzo comma dell&#8217;art. 2355 bis, dettato in tema di s.p.a., prevede espressamente la possibilit\u00e0 che lo statuto sottoponga a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, ma richiama quanto disposto dal secondo comma (riferito ai trasferimenti inter vivos), con l&#8217;effetto di contenere la derogabilit\u00e0 in limiti pi\u00f9 ristretti di quelli previsti per i trasferimenti tra vivi. Il secondo comma infatti prende in esame la specifica ipotesi che il trasferimento (inter vivos) sia subordinato al mero gradimento di organi sociali o di altri soci, e considera inefficace la clausola se essa non preveda anche un obbligo di acquisto delle azioni da parte della societ\u00e0 (fermi i limiti posti dal successivo art. 2357) o degli altri soci; ovvero il diritto di recesso del socio che intenderebbe alienare. Mentre il terzo comma prevede le medesime conseguenze, estendendole a tutte le clausole che pongano particolari condizioni per il trasferimento mortis causa, e non soltanto alla ipotesi del mero gradimento. La legge vuole dunque che in ogni caso (e non solo nel caso del mero gradimento) agli eredi (o legatari) del socio defunto sia concessa una possibilit\u00e0 di uscita, e che pertanto essi non possano restare prigionieri dei propri titoli. Il che si spiega anche rispetto alla valenza economica di investimento, che deve presupporre necessariamente la possibilit\u00e0 di disinvestimento. La eventuale inefficacia della clausola, che preveda il necessario assenso degli altri soci senza prevedere anche i correttivi richiesti, viene comunque meno se in concreto l&#8217;assenso venga concesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.3&nbsp;<\/strong>L&#8217;art. 2469 del codice civile, dettato in tema di s.r.l., utilizza il meccanismo del recesso per realizzare un bilanciamento fra gli interessi della societ\u00e0 e gli interessi del singolo socio, e cos\u00ec come gi\u00e0 l&#8217;art. 2355 bis, mentre ne appronta i correttivi, definisce a contrario l&#8217;ambito delle possibili deroghe. E&#8217; considerato possibile infatti che lo statuto preveda la assoluta intrasmissibilit\u00e0 della quota (cosa che l&#8217;art. 2355 bis non prevede), o che il trasferimento sia subordinato al mero gradimento non solo di organi sociali o di altri soci (qui l&#8217;art. 2355 bis si fermava), ma anche di terzi (il che implica necessariamente la predisposizione di meccanismi per la individuazione del terzo, o la sua diretta individuazione, non essendo considerata ammissibile una clausola eccessivamente indeterminata sul punto). Ma tutte le volte che sul trasferimento della quota possa essere esercitato un potere discrezionale, la norma assicura agli eredi (o legatari) il diritto di recesso.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; stato correttamente osservato che si tratta di una imprecisione terminologica, e forse anche concettuale: esercitandosi tale diritto essi in realt\u00e0 non divengono soci, e pertanto non si ha tecnicamente recesso, ma liquidazione della quota a soggetti estranei, proprio perch\u00e8 si sceglie che essi non divengano eredi. E&#8217; stato inoltre osservato, ed altrettanto correttamente, che questo cosiddetto recesso, stando al tenore letterale della norma, potrebbe essere esercitato gi\u00e0 solo per la presenza nello statuto della clausola di mero gradimento. Mentre appare pi\u00f9 razionale interpretare la norma nel senso che sia necessario anche l&#8217;effettivo diniego del gradimento. Sempre l&#8217;art. 2469, riconnette il diritto degli eredi (o legatari) al cosiddetto recesso anche all&#8217;ipotesi che lo statuto ponga &#8220;condizioni e limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte&#8221;; attribuendo cos\u00ec rilevanza anche alle dinamiche personali e familiari dei soci, nella loro variabilit\u00e0 storica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.4<\/strong>&nbsp;Per le s.p.a. l&#8217;art. 2437 comma secondo prevede quale specifica causa di recesso &#8220;la introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari&#8221;, e ci\u00f2 induce a ritenere che la decisione di introdurre o rimuovere (o modificare) tali vincoli possa essere assunta a maggioranza, salvo appunto il recesso dei dissenzienti. L&#8217;assenza di una analoga disposizione per le s.r.l. induce invece alcuni a ritenere che la introduzione o rimozione (o modifica) di vincoli alla circolazione della quota debba necessariamente essere assunta all&#8217;unanimit\u00e0; mentre altri preferiscono applicare analogicamente il citato art. 2437 comma secondo, per giungere alla medesima conclusione (maggioranza, salvo recesso).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.5&nbsp;<\/strong>Quanto alla liquidazione della quota in favore degli eredi (o legatari) che non continuano nella societ\u00e0 (perch\u00e8 lo statuto deroga alla regola della trasmissibilit\u00e0, o perch\u00e8 comunque, pur avendo diritto ad entrare in societ\u00e0, sia intervenuto un successivo accordo diverso con i soci superstiti), la legge non prevede regole specifiche, n\u00e8 in tema di s.p.a., n\u00e8 in tema di s.r.l. E&#8217; possibile in entrambi i casi fare riferimento in via estensiva alle norme dettate per la liquidazione della quota in caso di recesso, e quindi all&#8217;art. 2437 ter in tema di s.p.a. ed all&#8217;art. 2473 in tema di s.r.l. &#8211; La disciplina dettata in tema di s.p.a. \u00e8 pi\u00f9 ampia ed articolata, ed attribuisce all&#8217;organo amministrativo il compito di determinare il valore delle azioni, sentito il parere dell&#8217;organo di controllo contabile, &#8220;tenuto conto della consistenza patrimoniale della societ\u00e0 e delle sue prospettive reddituali, nonch\u00e8 dell&#8217;eventuale valore di mercato delle azioni&#8221;. Ne deriva che senza dubbio l&#8217;avviamento, anche se consista in una posta attiva virtuale ed in parte futura, deve essere una componente della valutazione (cosa della quale prima della riforma si dubitava). La legge non chiarisce a quale data debba farsi riferimento per la determinazione del valore, ma prevede implicitamente una apposita assemblea e stabilisce che gli aventi diritto debbano avere conoscenza della determinazione almeno quindici giorni prima. Si pu\u00f2 quindi presumere da un lato che la data di riferimento per la stima debba essere quanto pi\u00f9 possibile vicina al quindicesimo giorno precedente l&#8217;assemblea, e dall&#8217;altro che essa non sia cos\u00ec lontana nel tempo da privare di attualit\u00e0 i presupposti della stima stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, trattandosi qui di interpretare la norma rispetto alla liquidazione nei confronti degli eredi (o legatari) di un socio defunto, la data di riferimento non potr\u00e0 che essere quella del decesso. Per le societ\u00e0 quotate in borsa \u00e8 previsto un criterio pi\u00f9 oggettivo, dovendosi fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione o la ricezione dell&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea. L&#8217;art. 2437 quater del codice civile detta norme sul procedimento di liquidazione: le azioni da liquidare vengono prima offerte in opzione agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per l&#8217;esercizio del diritto di opzione; coloro che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione per l&#8217;acquisto delle azioni che siano rimaste non optate; le azioni non acquistate dai soci possono essere collocate presso terzi; le azioni non acquistate n\u00e8 da soci n\u00e8 da terzi dovranno essere rimborsate mediante acquisto da parte della societ\u00e0, anche in deroga ai limiti ordinariamente previsti, attingendo ad utili e riserve disponibili; se non vi sono utili o riserve disponibili dovr\u00e0 essere deliberata la riduzione del capitale sociale, a meno che non si scelga di mettere in liquidazione la societ\u00e0. Si rileva dunque come l&#8217;utilizzazione di risorse della societ\u00e0 sia prevista solo come ultima soluzione, nella consapevolezza che essa pu\u00f2 determinare conseguenze pesanti per il patrimonio sociale e per la vita stessa della societ\u00e0. &#8211; In tema di s.r.l., le legge si limita ad affermare che il valore della quota deve essere proporzionale al patrimonio sociale, e che quest&#8217;ultimo deve essere determinato in base al suo valore di mercato. Al di l\u00e0 delle diverse espressioni usate, non pare che vi siano ragioni per giungere a conclusioni diverse rispetto alla s.p.a., in particolare in merito al doveroso computo dell&#8217;avviamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo stesso vale per la data di riferimento della stima, che \u00e8 testualmente riferita alla data di dichiarazione del recesso, ma che per il fine qui rilevante corrisponder\u00e0 senz&#8217;altro alla data del decesso del socio. Anche per le s.r.l. sono previste, dallo stesso art. 2473 cod. civ., forme di soddisfazione degli aventi diritto alla liquidazione alternative rispetto al pagamento con denaro sociale, che si ritiene debbano derivare necessariamente da decisione unanime dei soci superstiti (pur non essendo ci\u00f2 espressamente previsto): acquisto della quota in liquidazione da parte degli altri soci proporzionalmente alle quote gi\u00e0 possedute; acquisto della quota medesima da parte di un terzo concordemente individuato dai soci superstiti. Se queste forme alternative non sono praticabili, la societ\u00e0 dovr\u00e0 rimborsare la quota in liquidazione attingendo a riserve disponibili; ed in mancanza di esse, dovr\u00e0 deliberare la riduzione del capitale sociale, oppure la liquidazione della societ\u00e0. Anche qui il termine di legge per eseguire il pagamento nei confronti degli aventi diritto \u00e8 di centottanta giorni dal decesso (o meglio dalla sua notizia).<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Per entrambi i tipi sociali, non appare chiaramente definito l&#8217;ambito di derogabilit\u00e0 delle norme di legge, seppure per le s.p.a. sia stabilito che lo statuto possa prevedere criteri correttivi delle risultanze di bilancio rispetto ad alcuni elementi dell&#8217;attivo. Il raffronto sistematico delle due norme citate consente probabilmente di concludere che tale ambito sia molto ristretto, ed in particolare che non sia possibile introdurre per contratto criteri che abbiano come effetto il peggioramento della posizione dell&#8217;avente diritto, sia rispetto al quantum da ricevere sia rispetto alle modalit\u00e0 di erogazione. Tale conclusione si giustifica per\u00f2 rispetto alla funzione delle norme suddette, che sono dettate in materia di recesso, e concorrono quindi a delineare un principio di intangibilit\u00e0 dei diritti del recedente, presente sia nelle s.p.a. che nelle s.r.l. E pertanto non \u00e8 detto che essa debba necessariamente restare valida anche con riferimento alla diversa ipotesi di liquidazione conseguente alla morte di un socio; anche se di certo sar\u00e0 pi\u00f9 prudente non forzare eccessivamente l&#8217;adattamento della norma in funzione della sua interpretazione estensiva. Sul piano squisitamente pratico, poich\u00e8 \u00e8 improbabile che possano essere giudicate convenienti per la societ\u00e0 clausole statutarie migliorative della posizione di chi debba ricevere la liquidazione della partecipazione, e poich\u00e8 non vi \u00e8 sufficiente certezza di poter legittimamente derogare in senso peggiorativo, gli statuti, anche per il prudente intervento del Notaio, finiscono sul punto per uniformarsi alla disciplina di legge, limitandosi semmai a rendere espressamente applicabili alla S.R.L. le norme della S.P.A., e soprattutto a disciplinare espressamente come per il caso di recesso tutte le ipotesi di liquidazione della quota, compresa quella in favore di eredi (o legatari).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Clausole di successione nei contratti societari<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[37,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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