{"id":474,"date":"2019-10-07T13:48:34","date_gmt":"2019-10-07T12:48:34","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/capriva-del-friuli-2013-1-dr-reinhard-koessinger\/"},"modified":"2019-10-07T13:50:42","modified_gmt":"2019-10-07T12:50:42","slug":"capriva-del-friuli-2013-1-dr-reinhard-koessinger","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/capriva-del-friuli-2013-1-dr-reinhard-koessinger\/","title":{"rendered":"(Capriva del Friuli 2013\/1) Dr. Reinhard K\u00f6ssinger"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>XXXVIII\u00b0 CONVEGNO del Comitato Italo-Austriaco del Notariato<br>4\/5 Ottobre 2013 &#8211; Castello di Spessa, Capriva dei Friuli<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il legato: tipi, modalit\u00e0 ed acquisto nel Diritto Tedesco<br>Dr. Reinhard K\u00f6ssinger, Notaio a Illertissen (Baviera)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Definizione, natura giuridica, limitazioni di nomine e clausole<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Limitazioni a nomina successoria Il diritto successorio tedesco segue fondamentalmente il principio generale della successione universale (Gesamtrechtsnachfolge o Universalsukzession) dal de cuius (Erblasser), al momento del decesso, al suo o ai suoi eredi. Con le parole del \u00a7 1922 c. 1 BGB (B\u00fcrgerliches Gesetzbuch &#8211; Codice Civile Tedesco, entrato in vigore nel 1900): &#8220;Alla morte di una persona (de cuius) il suo patrimonio (eredit\u00e0) passa in toto ad una o a pi\u00f9 persone (eredi).&#8221; Ci\u00f2 in concreto significa che &#8211; a parte alcune situazioni particolari &#8211; nel momento preciso del decesso il patrimonio globale autonomamente passa, ex lege, in propriet\u00e0 degli eredi. Acci\u00f2 non \u00e8 necessario nessun ulteriore atto di passaggio.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Se sussistono pi\u00f9 eredi, essi ricevono il patrimonio in via congiunta, di cosiddetta comunione ereditaria (Gesamthandgemeinschaft); e ne potranno disporre quindi solo per delibera comune.. Si stabilisce chi venga chiamato alla successione &#8211; per via testamentaria, grazie alle disposizioni mortis causa del de cuius con testamento o accordo ereditario (Erbvertrag). In tali atti il de cuius potr\u00e0 disporre solo per quote astratte (esempio: A sar\u00e0 erede per il 50 %, B per il 40 % e C per il 10 %); &#8211; altrimenti per via legittima (ex lege).<\/p>\n\n\n\n<p>I limiti del legato nell&#8217;ambito della chiamata ereditaria vengono definiti dalle disposizioni del \u00a7 2087 c. 2 BGB: &#8220;Se al beneficiario vengono destinati solo singoli oggetti (einzelne Gegenst\u00e4nde), nel dubbio egli non sar\u00e0 da non considerare quale &#8220;erede&#8221;, anche se sia stato denominato come tale.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<ul><li>ll legato &#8211; definizione e natura giuridica<br>A causa dei principi su cui si fonda la successione universale, al de cuius il diritto tedesco regolarmente vieta di devolvere ad eredi singoli oggetti, appartenenti alla massa, con efficacia immediata (reale). Quindi non si pu\u00f2 disporre di singoli beni (oggetti) per via ereditaria. Ad ovviare questo ostacolo, il diritto successorio tedesco codificato nel BGB prevede l&#8217;istituto giuridico del legato (Verm\u00e4chtnis). Il \u00a7 1939 BGB offre la definizione legale di legato: &#8220;Un testatore potr\u00e0 disporre in via testamentaria un beneficio patrimoniale (legato) a favore di un terzo, senza chiamarlo ad eredit\u00e0.&#8221; Il legato viene poi pi\u00f9 precisamente regolato nei \u00a7\u00a7 da 2147 a 2191 BGB. In particolare leggiamo in \u00a7 2174 BGB: &#8220;Per via di legato, si istituisce a favore del beneficiario il diritto di esigere, da chi ne abbia l&#8217;onere, l&#8217;ottenimento di quanto disposto (die Leistung des vermachten Gegenstandes)&#8221;. Grazie a tale istituto il de cuius potr\u00e0 devolvere singoli oggetti a singole persone (i beneficiari\/Bedachten o legatari\/Verm\u00e4chtnisnehmer). Il beneficiario per\u00f2, a differenza di quanto avviene in altri ordini giuridici, non ottiene immediatamente la propriet\u00e0 sul devolto (&#8220;Vindikationslegat&#8221;) bens\u00ec il diritto obbligazionario nei confronti degli aventi onere (eredi) ad ottenere il devolto (trasferimento di propriet\u00e0) o comunque a che gli rendano possibile l&#8217;ottenimento dell&#8217;oggetto devolto. (&#8220;Damnationslegat&#8221;).<\/li><li>Limitazione degli obblighi ed oneri Gli oneri (obblighi) ereditari vengono definiti nel \u00a7 1940 BGB: &#8220;Il testatore, per disposizione testamentaria, ha facolt\u00e0 di impegnare ad una prestazione l&#8217;erede o un legatario, senza devolvere ad un altro il diritto alla prestazione.&#8221; Diversamente da quanto visto per il legato, il beneficiario non ha qui diritto di esigere (diritto di agire giudiziariamente) la prestazione. Per rispondere all&#8217;esecutivit\u00e0 giuridica, la legge nel \u00a7 2194 frase 1 BGB prevede che determinate persone &#8211; non per\u00f2 il legatario a favore di se stesso &#8211; abbiano facolt\u00e0 di richiedere l&#8217;adempimento dell&#8217;onere (obbligazione) previsto in via testamentaria, se necessario con azione citatoria. Se tale esecuzione rientri o sia considerata di beneficio pubblico, anche l&#8217;autorit\u00e0 competente potr\u00e0 esigerla. (\u00a7 2194 frase 2 BGB). Il de cuius testatore potr\u00e0 per\u00f2 disporre che il beneficio abbia condizione di liberatoria in favore degli aventi onere, nel caso che l&#8217;onere non possa venir assolto adeguatamente o entro i termini. Esempio di una disposizione di legato (disposizioni d&#8217;onere): &#8211; erede universale la\/il nipote N. &#8211; legato per un valore di \u20ac 10.000.- a favore dell&#8217;Associazione protezione animali XY &#8211; Onlus. Quest&#8217;ultima dovr\u00e0 rispettare l&#8217;onere &#8211; disposto del testatore &#8211; di accudire a vita tutti gli animali domestici di sua propriet\u00e0 al momento della sua morte. Diritto esecutorio per tale disposizione \u00e8 devoluto all&#8217;erede.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>2. Disposizioni successorie<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Disposizioni legatarie aa) in via testamentaria o di accordo ereditario La disposizione di un legato avviene o per &#8220;via testamentaria&#8221; (\u00a7 1939 BGB) o nell&#8217;ambito di un accordo ereditario (Erbvertrag, \u00a7 1941 BGB). Nel caso di un testamento comune (di coniugi o partner more uxorio) tale disposizione potr\u00e0 essere unilaterale o reciproca (\u00a7 2270 Abs. 3 BGB), similmente in accordo ereditario essa sar\u00e0 una disposizione unilaterale (\u00a7 2299 BGB) o disposizione contrattuale mortis causa con valore vincolante (\u00a7 2278 BGB).<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Disposizioni di terzi (Drittbestimmung)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In linea generale il diritto successorio tedesco parte dal principio della determinazione altamente personale del de cuius (\u00a7 2065 c. 2 BGB). In materia di legato sono previste alcune eccezioni:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Bestimmungsverm\u00e4chtnis, \u00a7 2151 BGB; (legato a determinare il beneficiario)<\/li><li>Verteilungsverm\u00e4chtnis, \u00a7 2153 BGB; (legato a determinare le quote)<\/li><li>Wahlverm\u00e4chtnis, \u00a7 2154 BGB; (beneficiario ha diritto di scelta riguardo ad oggetto devoluto)<\/li><li>Gattungsverm\u00e4chtnis, \u00a7 2155 BGB; (legato predefinito nel genere, non nella quota)<\/li><li>Zweckverm\u00e4chtnis, \u00a7 2156 (legato a determinare gli scopi ed obiettivi)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In questi casi il de cuius potr\u00e0<\/p>\n\n\n\n<ul><li>determinare un gruppo di persone quali (potenziali) beneficiali, lasciando all&#8217;avente onere o ad un terzo il diritto di scegliere fra questi il legatario (\u00a7 2151 BGB) o di determinare la divisione delle quote dell&#8217;oggetto devoluto fra i componenti del gruppo (\u00a7 2153 BGB); oppure<\/li><li>devolvere a terzi, ai sensi dei \u00a7\u00a7 2154 e ssgg. BGB la determinazione dell&#8217;oggetto da devolvere a legato.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Se due o pi\u00f9 varianti questi &#8220;legati a terzi&#8221; vengono combinate fra loro, ad esempio per fini fiscali, allora si parte di &#8220;super-legato&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Legati ex lege<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Un legato ex lege deriva dalle disposizioni in aaa) \u00a7 1932 BGB, cosiddetto Privilegio del Coniuge (Voraus des Ehegatten). In caso di successione legittima, il coniuge sopravvissuto ha diritto, nei confronti dei co-eredi, ad ottenere dalla massa ereditaria tutti gli effetti e mobilio domestico e i regali di nozze. bbb) \u00a7 1969 BGB, cosiddetto &#8220;Al Trentesimo&#8221; (Dreissigsten). Tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il de cuius hanno diritto, a carico degli eredi, ad ottenere vitto e alloggio per una durata di 30 giorni.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>A carico di chi sar\u00e0 il legato?<br>Gli aventi onere In linea di massima il primario avente onere<br>\u00e8 l&#8217;erede (o gli eredi) ai sensi del \u00a7 2147 BGB. Ci\u00f2 nonostante anche un legatario potr\u00e0 assumere o dover assumere oneri, (in questo caso si definir\u00e0 legatario principale &#8211; Hauptbedachter), nel qual caso si parler\u00e0 di un sub-legato. Esempio: Ad eredi vengono chiamati i discendenti diretti (figli) A e B. Un terzo figlio C viene beneficiato quale legatario della propriet\u00e0 esclusiva sull&#8217;immobile indicato come &#8220;Marktplatz 1&#8221;. Su questo legatario grava l&#8217;onere del sub-legato per diritto d&#8217;uso (abitazione) a vita che dovr\u00e0 essere concesso alla vedova del de cuius.<br>&nbsp;<\/li><li>A favore di chi puo essere il legato ?&nbsp;I beneficiari<br>Terzi Si possono beneficiare persone, che il de cuius non vuole chiamare ad eredit\u00e0. Nel caso il beneficiario venga a mancare (decesso)<\/li><li>prima dell&#8217;apertura successoria di cui era beneficiario, allora il legato generalmente decade (\u00a7 2160),<\/li><li>un beneficiario sostitutivo, se questo sia stato determinato in modo esplicito o per interpretazione (Ersatzverm\u00e4chtnis cfr. \u00a7 2069 BGB, vedi pi\u00f9 avanti);<\/li><li>dopo l&#8217;apertura successoria, il diritto di legato passa alla massa ereditaria del defunto legatario.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Beneficiari di legato, ai sensi delle disposizioni in \u00a7\u00a7 2178, 2162f. BGB, possono essere anche persone non ancora concepite (a differenza della chiamata ad eredit\u00e0 disposta in \u00a7 1923 BGB).<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Legato anticipato (Vorausverm\u00e4chtnis) in favore di co-eredi<br>Il de cuius potr\u00e0 beneficiare anche uno fra pi\u00f9 eredi con un cosiddetto &#8220;legato anticipato&#8221; (Vorausverm\u00e4chtnis, \u00a7 2150 BGB): In tal modo l&#8217;erede &#8220;legatario&#8221; avr\u00e0 il diritto, nei confronti ed a carico degli altri co-eredi, di far s\u00ec che gli venga trasferita la propriet\u00e0 esclusiva sull&#8217;oggetto devoluto a legato. Tale oggetto o bene non verr\u00e0 quindi calcolato nella sua quota ereditaria, in quanto ottenuto &#8220;in anticipo&#8221; (a differenza di quanto disposto nella cosiddetta &#8220;disposizione ripartitiva&#8221; \/ Teilungsanordnung.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In un caso particolare il testatore potr\u00e0 stabilire il beneficio di legato anche per un erede universale: se l&#8217;erede sia (solo) cosiddetto &#8220;Vorerbe&#8221; [N.d.T.: erede preposto = un erede considerato tale sino ad avverarsi di un evento predefinito, al cui verificarsi subentra il &#8220;Nacherbe&#8221;, o erede posposto] e quindi sia soggetto ai vincoli degli eredi posposti nominati dal de cuius, il testatore potr\u00e0 disporre particolari beni a favore del&#8217;erede preposto, che rimarranno in sua propriet\u00e0 e che non verranno devoluti a favore degli eredi posposti.<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Pi\u00f9 beneficiari<br>Il testatore ha facolt\u00e0 di determinare anche pi\u00f9 di un legato. Inoltre egli pu\u00f2 disporre che pi\u00f9 persone siano beneficiarie di un unico bene devoluto (Mitverm\u00e4chtnis &#8211; co-legato) ai sensi del \u00a7 2157 BGB. Sui costi derivanti dalla realizzazione di tale istituto si veda al successivo punto 5.c.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>3. Particolari tipologie del legato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><br>Ai sensi del \u00a7 1939 BGB pu\u00f2 essere considerato beneficio patrimoniale (Verm\u00f6gensvorteil) e oggetto di legato tutto quello che rappresenta una prestazione (Leistung, \u00a7 241 c. 1 BGB), ovvero denaro (in apporto unico o reiterato, quale una pensione), singoli oggetti, immobili, crediti, quote societarie, diritti d&#8217;uso (diritti di abitazione, usufrutto&#8230;), prestazioni di servizi, diritti di informazione, diritti di omissione.<\/p>\n\n\n\n<p>Fra le altre diverse tipologie del legato, troviamo:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>legato su oggetto (St\u00fcckverm\u00e4chtnis): viene devolto un particolare e definito oggetto, appartenente alla massa ereditaria<\/li><li>legato ad uso (Nutzungsverm\u00e4chtnis): la propriet\u00e0 del bene (o il titolo sul diritto) viene devolto all&#8217;erede o ad uno dei beneficiari, mentre ad un terzo viene concessa facolt\u00e0 di utilizzare il bene o esercitare il diritto, in particolare di usufrutto (\u00a7\u00a7 1030 e ssgg. BGB) o di abitazione (\u00a7 1093 BGB), per un periodo predefinito.<\/li><li>legato su quote (Quotenverm\u00e4chtnis): oggetto del legato \u00e8 qui una determinata quote del patrimonio totale (massa ereditaria) o di particolari sue componenti.<\/li><li>legato universale (Universalverm\u00e4chtnis): la massa ereditaria nella sua totalit\u00e0 \u00e8 oggetto del legato. A causa delle regole di interpretazione disposte dal \u00a7 2087 c. 1 BGB, \u00e8 necessario che questo tipo di legato sia inderogabilmente ed esplicitamente espresso come tale. In questo particolare caso l&#8217;eredit\u00e0 risulta insostanziata (senza contenuto) e in generale l&#8217;erede chiamato dichiara la sua rinunzia all&#8217;eredit\u00e0. Il legato universale \u00e8 un caso particolare adatto solo a situazioni molto speciali, ad esempio per un diritto dispositivo a favore di terzi in caso di successione imprenditoriale. A causa del principio del diritto personalissimo della chiamata ad erede \u00e8 tra l&#8217;altro discusso, se qui sia consentito un diritto dispositivo a favore di terzi, ai sensi del \u00a7 2151 BGB.<\/li><li>legato condizionato (bedingtes Verm\u00e4chtnis ai sensi dei \u00a7\u00a7 2177 e 2179): il legato diviene efficace solo all&#8217;avverarsi di detereminate condizioni o clausole.<\/li><li>legato di cessione (Herausgabeverm\u00e4chtnis): in generale si pu\u00f2 considerare questo come un legato universale ritardato, e viene applicato come variante meno drastica della soluzione con erede pre- e postposto, ad esempio nel caso il testatore, al momento del testamento, sia divorziato. Il testatore dispone qui che il patrimonio ereditario ancora esistente al momento del verificarsi dell&#8217;evento-clausola (ad esempio decesso dell&#8217;erede, o di suo matrimonio) passi ad un terzo.<\/li><li>sub-legato (Unterverm\u00e4chtnis ai sensi del \u00a7 2147 frase 1 alt. 2 BGB): in questo caso non \u00e8 l&#8217;erede ad avere l&#8217;onere (di una particolare prestazione) bens\u00ec un altro legatario (Hauptbedachter &#8211; legatario principale).<\/li><li>legato sostitutivo (Ersatzverm\u00e4chtnis, \u00a7 2190): in linea di massima il legato decade se il beneficiario nominato non acquisisce il bene devoluto. In particolare un legato diviene inefficace, se il legatario previsto non \u00e8 pi\u00f9 in vita al momento dell&#8217;apertura della successione (\u00a7 2160 BGB). Ci\u00f2 non si applica, se sia stato stabilito un legatario sostitutivo, &#8211; in modo esplicito in via testamentaria &#8211; oppure a mezzo di interpretazione integrativa del testamento. A questo proposito \u00e8 fondamentale l&#8217;applicazione della regola interpretativa disposta dal \u00a7 2069 BGB: se un testatore ha indicato uno dei suoi discendenti diretti come beneficiario, e questi viene a mancare dopo la redazione testamentaria, in caso di dubbio sar\u00e0 da presupporre che i discendenti del beneficiario venuto a mancare siano i &#8220;logici&#8221; sostituti. \u2022 legato posticipato (Nachverm\u00e4chtnis, \u00a7 2191): l&#8217;oggetto di legato viene devolto dapprima al legatario primo (Erstbedachten) e a partire da un determinato momento o evento passer\u00e0 al legatario secondario (Nachbedachten).<\/li><li>legato con restituzione (R\u00fcckverm\u00e4chtnis): a verificarsi di un determinato evento o ad una scadenza o data determinata, il beneficiario del legato \u00e8 tenuto a restituire il bene devolto all&#8217;erede, che aveva avuto l&#8217;onere del legato.<\/li><li>legato a procurare (Verschaffungsverm\u00e4chtnis, \u00a7 2170 BGB): fondamentalmente la legge parte dal presupposto che il testatore intenda disporre solo per beni disponibili effettivamente a massa ereditaria, e pertanto ais sensi del \u00a7 2169 c. 1 BGB un legato avente come oggetto un bene non appartenente alla massa generalmente risulta inefficace. Grazie all&#8217;istituto del legato a procurare, il testatore potr\u00e0 per\u00f2 disporre anche su un bene non incluso nella massa. Se l&#8217;avente onere a questa prestazione non sar\u00e0 in grado di procurare il bene previsto a beneficio del legatario, dovr\u00e0 compensare altrimenti, per lo stesso valore, il legatario avente diritto (\u00a7 2170 c. 2 frase 1 BGB).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>4. Immissione, accettazione, scadenze, acquisizione, rifiuto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Fermo restando il diritto del legatario a rifiutare il legato, il legato, ovvero il diritto del beneficiario di esigere la prestazione (Anfall des Verm\u00e4chtnisses), viene in essere al momento dell&#8217;apertura successoria (\u00a7\u00a7 2176, 1922 Abs. 1 BGB). Il testatore per\u00f2 ha altres\u00ec facolt\u00e0 di determinare un momento successivo, utilizzando una clausola sospensiva o dando precise indicazioni temporali (\u00a7 2177 ff. BGB); per il caso che il beneficiario\/legatario primo venga a mancare (ad esempio per decesso) dopo l&#8217;apertura successoria e prima dell&#8217;efficacia del diritto a legato, tale diritto non seguir\u00e0 automaticamente la successione del (defunto) beneficiario, per\u00f2 il testatore pu\u00f2 &#8211; per l&#8217;eventualit\u00e0 &#8211; determinare un legatario sostitutivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto viene in essere indipendentemente da una azione del beneficiario e anche da sua eventuale conoscenza delle circostanze. In ogni caso per\u00f2 il legato deve essere esplicitamente accettato dal beneficiario (\u00a7 2180 BGB). Tale accettazione, come eventualmente un rifiuto del legato, avviene a mezzo di dichiarazione effettuata di fronte all&#8217;avente onere di legato (e non di fronte al tribunale successorio), a seguito di apertura di successione (\u00a7 2180 BGB). Tale dichiarazione non ha requisiti formali. Un&#8217;accettazione pu\u00f2 avvenire anche per tacito assenso od azione concludente, ad esempio con la concreta ricezione del bene devoluto. Una volta accettato, il legato non potr\u00e0 essere pi\u00f9 ricusato.<\/p>\n\n\n\n<p>Per rifiutare un legato, a differenza della ricusa ereditaria ai sensi del \u00a7 1944 BGB, non \u00e8 legato ad alcun termine o scadenza, quantunque l&#8217;avente onere potr\u00e0 egli stesso disporre di un termine massimo, in cui esprimere assenso o dissenso al legato (\u00a7 2307 c. 2 BGB). Con esplicita dichiarazione di rifiuto, il legato risulta non entrato in essere (\u00a7\u00a7 2180 Abs. 3, 1953 BGB) e a legatario viene chiamato colui, che sarebbe risultato comunque beneficiario di legato nel caso il ricusante non fosse stato in vita al momento dell&#8217;apertura successoria. Se non \u00e8 stato chiamato nessuno a legatario sostitutivo, si verifica un accrescimento della massa ereditaria (\u00a7 2158 BGB), il legato diviene inefficace, pur rimanendo efficaci ed in vigore eventuali sub-legati (\u00a7 2186 BGB).<\/p>\n\n\n\n<p>Se il testatore non ha disposto altrimenti, la prestazione da legato diviene immediatamente esigibile ai sensi delle disposizioni generali (\u00a7 271 c. 1 BGB &#8211; disposizioni sull&#8217;esigibilit\u00e0 di obbligazioni; per le particolarit\u00e0 dei sub-legati, si veda al \u00a7 2186 BGB). L&#8217;erede ha comunque il diritto di rifiutare una rettifica o correzione delle obbligazioni successorie entro tre mesi dalla sua accettazione ereditaria (cosiddetta opposizione trimestrale &#8220;<em>Dreimonatseinrede<\/em>&#8220;, \u00a7 2014 BGB).<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto legatario si prescrive:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>dopo tre anni dal 31. Dicembre dell&#8217;anno in cui il diritto \u00e8 venuto in essere e l&#8217;avente diritto ne ha avuto &#8211; o avrebbe potuto averne &#8211; conoscenza (\u00a7\u00a7 195, 199 Abs. 1 BGB);<\/li><li>dopo 30 anni, senza alcun riguardo a conoscenze o mancata conoscenza per negligenza colposa (\u00a7 199 Abs. 3a BGB).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>5. Liquidazione successoria. Adempimento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Tribunale successorio (Nachlassgericht) &#8211; Certificazione ereditaria (Erbschein)<br>Al momento del decesso del testatore, sar\u00e0 il cosiddetto &#8220;tribunale successorio&#8221; (ovvero una sezione del tribunale competente per territorio, sulla base dell&#8217;ultimo domicilio del de cuius) a determinare il diritto applicabile per regolare la successione ed a cui dovranno essere inoltrate tutte le disposizioni e pratiche mortis causa. Il tribunale rediger\u00e0 l&#8217;istanza per emissione di certificazione ereditaria (\u00a7 2353 BGB), documento che presuppone disporre di criteri di correttezza (Richtigkeitsvermutung, \u00a7 2365 BGB) e buona fede (guten Glauben, \u00a7 2366 BGB), fino a prova contraria. In tale documento per\u00f2 vengono certificati le qualifiche degli eredi e l&#8217;estensione delle quote ereditarie (ad esempio &#8220;coerede per il 25\/100), non i diritti legatari. Ai beneficiari &#8211; come pure ai titolari di diritti legittimari &#8211; il tribunale far\u00e0 pervenire una nota informativa ed eventualmente una copia delle disposizioni testamentarie, con l&#8217;invito a far valere i propri diritti in via personale e diretta.<br>&nbsp;<\/li><li>Adempimento, possibilit\u00e0 di esecuzione testamentaria<br>L&#8217;adempimento delle obbligazioni dell&#8217;avente onere derivanti dal legato a favore del beneficiario seguir\u00e0 disposizioni generali: un bene non immobile verr\u00e0 trasferito per consenso e consegna, un bene immobile a mezzo dichiarazione ed accordo di trasferimento (Erkl\u00e4rung der Auflassung, \u00a7\u00a7 873, 925 BGB) ed iscrizione nei registri (ad esempio Grundbuch), un credito contro terzi a mezzo di cessione (Abtretung), un credito del de cuius a mezzo di accordo di rinuncia (Erlassvertrag), una quota societaria a mezzo di trasferimento secondo le disposizioni del relativo diritto societario. Sar\u00e0 pertanto necessario un apposito negozio giuridico, in particolare di uno specifico atto notarile in casi di negozi con esigenze formali, come ad esempio legati immobiliari. Il testatore che intenda semplificare le procedure, ad esempio in casi di numerosi eredi o di situazioni potenzialmente conflittuali fra avente onere e beneficiario del legato, potr\u00e0 eventualmente fare ricorso &#8211; in particolare per determinare l&#8217;adempimento del legato &#8211; allo strumento dell&#8217;esecuzione testamentaria, indicando eventualmente il beneficiario stesso quale esecutore. In questo caso sar\u00e0 lui stesso quindi a provvedere all&#8217;adempimento a proprio favore, in nome dell&#8217;avente onere.<br>&nbsp;<\/li><li>Costi derivanti dall&#8217;adempimento<br>Tutti i costi legati o derivanti dall&#8217;adempimento delle procedure successorie, ad esempio costi notarili, di iscrizioni a registri immobiliari o catastali in caso di legato su propriet\u00e0 immobiliari, ecc., saranno a carico dell&#8217;avente onere di legato secondo disposizioni generali, in quanto \u00e8 questi ad avere l&#8217;obbligo della prestazione legataria. Il testatore ha comunque facolt\u00e0 di predisporre in altro modo gi\u00e0 nel testamento. Diversamente, le imposte successorie sull&#8217;oggetto devoluto a legato saranno a carico precipuamente del beneficiario (\u00a7\u00a7 20, 3 c. 1 Nr. 1 ErbStG &#8211; Legge Tedesca sulle imposte successorie).<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il legato<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[43,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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