{"id":484,"date":"2019-10-07T14:29:45","date_gmt":"2019-10-07T13:29:45","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/capriva-del-friuli-2013-3-dott-a-elisabetta-bergamini\/"},"modified":"2019-10-07T14:30:56","modified_gmt":"2019-10-07T13:30:56","slug":"capriva-del-friuli-2013-3-dott-a-elisabetta-bergamini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/capriva-del-friuli-2013-3-dott-a-elisabetta-bergamini\/","title":{"rendered":"(Capriva del Friuli 2013\/3) Dott.a Elisabetta Bergamini"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>XXXVIII\u00b0 CONVEGNO del Comitato Italo-Austriaco del Notariato<br>4\/5 Ottobre 2013 &#8211; Castello di Spessa, Capriva dei Friuli<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il legato: tipi, modalit\u00e0 ed acquisto in Italia<br>Dott.a Elisabetta Bergamini, notaio a Cividale d.F. (Friuli &#8211; Venezia Giulia)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1. Definizione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ex art. 588 1\u00b0comma c.c. il legato \u00e8 la \u00abdisposizione a titolo particolare\u00bb con la quale il testatore attribuisce a un soggetto determinato (o da scegliersi un una cerchia predeterminata di soggetti) singoli beni. Con il termine legato ci si riferisce, quindi, sia all\u2019atto (e quindi alla disposizione), sia all\u2019oggetto (e quindi al bene). \u00c8 bene ricordare che il legatario di regola \u00e8 successore a titolo particolare, ma vi sono delle eccezioni a tale principio laddove non pu\u00f2 parlarsi di successione in senso tecnico (es. legato di alimenti) oppure ove non vi sia la presenza di una derivazione mortis causa da un diritto facente capo al testatore (es. legato di liberazione da debito). Per queste ragioni \u00e8 preferibile definire il legato come quel negozio giuridico a causa di morte con effetti attributivi (di diritti reali o di credito) o estintivi connessi a singoli beni appositamente individuati.<br>A differenza dell\u2019eredit\u00e0, che riguarda tutto il patrimonio del soggetto defunto o una sua quota e determina la trasmissione della generalit\u00e0 dei rapporti giuridici dal defunto all\u2019erede (successione a titolo universale), il legato opera solo limitatamente a una o pi\u00f9 determinati rapporti patrimoniali attivi di contenuto economico. Il legato si distingue ulteriormente dall\u2019attribuzione a titolo di erede anche per la modalit\u00e0 con cui viene acquisito, infatti:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>il suo acquisto non necessita di un\u2019accettazione ma avviene automaticamente, salva la facolt\u00e0 per il legatario di rinunziarvi;<\/li><li>il possesso in cui viene immesso il beneficiario \u00e8 da considerarsi un nuovo possesso rispetto a quello del de cuius, non costituendone, cio\u00e8, una continuazione come nel caso di eredit\u00e0.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Va, infine ricordato che solo nelle ipotesi di legato \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di apporre termini e che, a differenza dell\u2019erede che potr\u00e0 esser chiamato a rispondere dei debiti ereditari, il legatario non potr\u00e0 mai esserne tenuto al pagamento.<br>Un altro istituto strettamente connesso al legato \u00e8 quello dell\u2019onere (o c.d. modus). La distinzione tra i due concetti si basa sul concetto di onere quale elemento accessorio ad una disposizione principale a titolo di erede o di legato. In dottrina sono stati proposti diversi criteri per distinguere le due ipotesi: l\u2019autonomia o meno della disposizione, l\u2019acquisto diretto o indiretto, l\u2019indeterminatezza o meno del beneficiario, ma il criterio preferibile \u00e8 proprio quest\u2019ultimo. Mentre il legato e l\u2019istituzione di erede sono attribuzioni che realizzano l\u2019interesse del destinatario, indipendentemente dalla cooperazione di un soggetto terzo, l\u2019onere necessita, al contrario, della collaborazione di un soggetto diverso dal testatore e dal beneficiario e fa nascere un rapporto obbligatorio di credito\/debito in cui obbligato \u00e8 l\u2019erede o il legatario.<br>Ci si \u00e8 chiesti, per\u00f2, come si possa, sulla base di tali premesse distinguere l\u2019onere dal legato obbligatorio dal momento che entrambi fanno nascere un rapporto di credito\/debito. Sebbene l\u2019elemento differenziante si ravvisi anche nella determinatezza del beneficiario (\u00e8 il caso del legato) o meno (\u00e8 il caso dell\u2019onere), \u00e8 l\u2019interesse alla realizzazione della prestazione che risulta elemento discriminante. Infatti:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>nel legato la disposizione \u00e8 volta a realizzare un interesse specifico, un interesse a una prestazione riconducibile solamente a un determinato soggetto ovverosia il legatario (determinatezza dell\u2019interesse);<\/li><li>nel modus l\u2019interesse pu\u00f2 essere diffuso, o di categoria, o non \u00e8 escluso, possa essere addirittura un interesse del testatore stesso.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Conseguenza di questa impostazione \u00e8 che nel caso di legato, unico soggetto legittimato ad agire per l\u2019adempimento sar\u00e0 il legatario, mentre nel caso di onere tale legittimazione spetter\u00e0, al contrario, a qualunque interessato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Disposizione del legato<\/strong><br><br>Ai sensi dell\u2019art. 587 c.c. il legato pu\u00f2 essere disposto per testamento: \u00e8, infatti, solo con il testamento che un soggetto pu\u00f2 disporre delle proprie sostanze, o parte di esse, per il tempo in cui avr\u00e0 cessato di vivere.<br>L\u2019ordinamento giuridico italiano, pertanto, vieta i patti\/contratti successori, ossia tutte le convenzioni con le quali taluno intenda disporre, attraverso atti inter vivos (in forma contrattuale) della propria successione, nonch\u00e9 ogni altro atto con il quale un soggetto intenda disporre di diritti che possono spettargli su una successione futura non ancora aperta, o, da ultimo, intenda rinunciare ai medesimi prima dell\u2019apertura di detta successione. La violazione di tale divieto conduce, ex art. 458 c.c., alla nullit\u00e0 di tali pattuizioni.<br>Quanto alla prima ipotesi sopra prospettata, la nullit\u00e0 trova fondamento nell\u2019esigenza di tutela della libert\u00e0 testamentaria, mentre quanto alle altre, la ratio risiede nel non condizionare il disponente a spogliarsi dei suoi beni, sul presupposto di un vantaggio immediato.<br>Sebbene, come evidenziato, i legati trovino normalmente sede nel testamento, v\u2019\u00e8 da rilevare che esistono alcune ipotesi di cc.dd. legati ex lege. La dottrina \u00e8 divisa sull\u2019inquadramento di tali fattispecie, vi \u00e8 infatti chi, seguendo quella che appare la teoria preferibile, ammette l\u2019esistenza di una tale figura giuridica, e chi, al contrario, nega vi possa essere una distinzione tra legati ex lege e legati volontari e qualifica i primi come una successione legittima, seppur a titolo particolare. In riferimento a questo tipo di legati si \u00e8 soliti distinguere tra ipotesi di legati ex lege tipici, che si aggiungono alla chiamata ereditaria, o sussistono da soli perch\u00e9 ritenuti pi\u00f9 idonei a soddisfare gli interessi di alcuni soggetti implicati nella successione (diritti di abitazione e di uso della casa familiare spettanti al coniuge superstite ex art 540 comma 2\u00b0, assegno vitalizio spettante al coniuge separato con addebito ex art 585 co.2 e 548 co.2, e, ancora, assegno vitalizio in favore dei figli naturali non riconosciuti ex art. 580 co.1 e 594) e legati ex lege atipici cos\u00ec definiti perch\u00e8 si discostano dai principi propri delle successioni legittime in quanto costituiscono un ampliamento della categoria dei successibili ex art. 565 e perch\u00e9 perseguono finalit\u00e0 diverse da quella che la successione legittima vuole realizzare (esempi sono l\u2019assegno periodico al coniuge divorziato ex art. 3, l. 1\u00b0agosto 1978, n. 463, la successione nel contratto di locazione di immobili urbani ex artt. 6 e 37, l. 27 luglio 1978, n.392 e la successione nei contratti agrari ex art. 49, l. 5 maggio 1982, n. 203).<br>Quanto invece ai soggetti gravati dal peso del legato, \u00e8 lo stesso testatore che pu\u00f2 individuarli stabilendo se la prestazione debba essere a carico di uno o tutti gli eredi ovvero di uno o pi\u00f9 legatari (c.d. sub-legato) e se il peso debba essere ripartito in misura eguale tra gli onerati. Nel silenzio del testatore, il peso del legato grava sugli eredi in proporzione alla rispettiva quota.<br>La dottrina prevalente ritiene possano essere onerati della prestazione del legato pi\u00f9 persone, non solo congiuntamente, ma anche alternativamente con l\u2019indicazione da parte del testatore del criterio che permette di individuare l\u2019effettivo soggetto onerato. Se una tale informazione manca, la scelta del soggetto tenuto alla prestazione spetta al legatario. \u00c8 esclusa l\u2019ammissibilit\u00e0 di oneri a carico di terze persone. L\u2019onere di adempiere il legato, se riguarda l\u2019erede e questi non ha accettato con beneficio di inventario, impegna l\u2019onerato anche ultra vires; sempre per\u00f2 in proporzione alla quota, se gli onerati sono pi\u00f9 di uno. Se, invece, onerato \u00e8 un legatario, egli \u00e8 tenuto solo entro i limiti della cosa legata. Generalmente le spese per la prestazione del legato (es. spese dell\u2019atto di acquisto e trascrizione nel caso di legato di immobile di propriet\u00e0 di un terzo) sono a carico dell\u2019onerato. Tra tali spese non rientrano, per\u00f2, quelle occorrenti per la ricerca o il recupero della cosa legata e le spese necessarie per la divisione di una cosa che l\u2019onerato aveva in comune con altri, ferma, in quest\u2019ultimo caso, la prova circa la volont\u00e0 del testatore di assicurare al legatario l\u2019esito dell\u2019operazione divisionale. Il testatore, ad ogni modo, pu\u00f2 con apposita clausola porre a carico di soggetti diversi dall\u2019onerato le spese per la prestazione del legato.<br>L\u2019obbligo di adempiere il legato pu\u00f2 venir meno per cause oggettive (ad esempio il perimento della cosa legata che genera l\u2019inefficacia della disposizione), o soggettive (la rinuncia). La revoca del legato invece agisce sull\u2019atto e non sugli effetti, eliminando a monte la disposizione stessa (l\u2019alienazione o trasformazione della cosa ex art. 668 c.c. \u00e8 infatti ipotesi di revoca tacita).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Particolari tipi di legato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Venendo da ultimo ad alcune ipotesi particolari di legato interessante \u00e8 analizzare, in primis, il c.d. prelegato. Il prelegato \u00e8 il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l\u2019eredit\u00e0. La particolarit\u00e0 di questo istituto risiede nel fatto che una stessa persona si trova contemporaneamente a rivestire la qualit\u00e0 di erede-onerato e di legatario-onorato assumendo la duplice qualit\u00e0 di creditore e di debitore nella medesima obbligazione. Il soggetto che cumula in s\u00e9 le due posizioni pu\u00f2 decidere se acquistare il solo legato o accettare solo l\u2019eredit\u00e0. Con riguardo ai debiti ereditari, il prelegatario risponde dei debiti solo per la quota da lui acquisita a titolo di erede e non per quella a titolo di legato. Il prelegato pu\u00f2 avere ad oggetto un bene particolare, esistente nell\u2019asse oppure un risultato economico che dovr\u00e0 essere ottenuto a cura e spese degli eredi. Un esempio di prelegato ex lege \u00e8 l\u2019attribuzione in capo al coniuge del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso sui mobili che la corredano, se di propriet\u00e0 del defunto o comuni, ex art. 540 c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Il prelegato deve essere distinto dall\u2019assegno divisionale semplice con il quale il testatore fa la divisione assegnando uno o pi\u00f9 cose alla quota di uno o pi\u00f9 coeredi. In quest\u2019ultima ipotesi i beni assegnati vanno calcolati per intero nella quota dell\u2019erede assegnatario, mentre col prelegato si dispone di un bene in aggiunta alla quota ereditaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Altra particolarit\u00e0 collegata ai legati riguarda l\u2019ipotesi di sostituzione e di sostituzione fedecommissaria. Le disposizioni sulla sostituzione sono riferite all\u2019erede, ma grazie all\u2019art. 691 sono applicabili anche al legato. Vi sono due forme di sostituzione: quella ordinaria e quella fedecommissaria. Nella sostituzione ordinaria il legislatore permette al testatore di sostituire al proprio erede o legatario una o pi\u00f9 persone per l\u2019ipotesi in cui il primo istituito non possa o non voglia accettare. La tesi prevalente in materia ritiene che in tale ipotesi vi siano due delazioni: una immediata, non condizionata che \u00e8 quella del sostituito e una delazione condizionata, subordinata cio\u00e8 al fatto che il primo istituito non voglia\/possa accettare. Si discute poi su quale sia la validit\u00e0 di un\u2019eventuale accettazione compiuta dal sostituto. La tesi prevalente ritiene che essa non abbia alcuna efficacia, anche se la Cassazione ha pi\u00f9 volte ritenuto che tale accettazione possa esser comunque compiuta validamente seppure i suoi effetti siano subordinati al verificarsi della condizione. Si parla, secondo questo orientamento, di un\u2019aspettativa di delazione (aspettativa non giuridica ma di fatto che non permette al sostituito di disporre della sua potenziale posizione).<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto ai presupposti applicativi ovverosia all\u2019impossibilit\u00e0 di accettare le ipotesi sono date dalla premorienza, dalla dichiarazione di morte presunta e dall\u2019assenza, mentre le cause legate alla mancanza di volont\u00e0 sono rappresentate, per il legato, solamente dalla rinuncia. La sostituzione pu\u00f2 essere plurima e si ha quando all\u2019unico istituito si sostituiscono pi\u00f9 persone o quando a pi\u00f9 persone se ne sostituisce una sola oppure parziale nei casi in cui la sostituzione non ha lo stesso oggetto e a favore del primo istituito si ha un lascito diverso rispetto a quello lasciato al sostituito. La sostituzione fedecommissaria, invece, \u00e8 un\u2019ipotesi di disposizione a termine, e fa obbligo all\u2019erede o al legatario di conservare e restituire i beni alla sua morte. Attualmente, a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, \u00e8 consentita solo nell\u2019unica ipotesi di chiamata di un congiunto interdetto o minorenne infermo di mente, e prevede l\u2019obbligo per l\u2019istituito di conservare e restituire i beni a favore delle persone o enti che ne abbiano avuto cura. Quanto alla ricostruzione dogmatica, si hanno due delazioni: la prima al momento dell\u2019apertura della successione e la seconda che diviene attuale al momento della morte del primo istituito e quindi parte non dal momento della morte del testatore, bens\u00ec alla morte dell\u2019istituito. La ratio attuale non \u00e8 quella di conservare la ricchezza familiare ma quella di incentivare la cura del congiunto per quando il testatore avr\u00e0 cessato di vivere. Alla morte dell\u2019istituito l\u2019eredit\u00e0 si devolver\u00e0 al sostituito. \u00c8 nulla ogni altra ipotesi di fedecommesso de residuo ovvero i casi in cui all\u2019istituito \u00e8 lasciata facolt\u00e0 di alienare i beni. Quanto alla situazione dell\u2019istituito che si trova ad avere i beni con una limitazione quanto ai poteri di disposizione, la tesi predominante ritiene gli competa una propriet\u00e0 anche se sottoposta a condizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo, uno sguardo deve esser posto sul c.d. legato di cosa altrui. Il legislatore detta la regola della nullit\u00e0 per tale ipotesi, ma al contempo prevede delle eccezioni ritenute valide. La ratio di tale drastica conseguenza deve ritenersi non tanto legata al dogma della relativit\u00e0 (secondo la quale il negozio pu\u00f2 avere effetto solo tra i soggetti interessati e non rispetto ai terzi), quanto piuttosto in una presunzione di volont\u00e0 secondo la quale si ritiene che il testatore non avrebbe disposto tale legato se avesse saputo che il bene non gli apparteneva.<\/p>\n\n\n\n<p>Le eccezioni alla nullit\u00e0 sono molte e tutte si fondano sulla considerazione che in tali casi manca un danno per il terzo e si riesce invece a esaltare la volont\u00e0 del testatore. Tra le ipotesi delineate dal legislatore vi \u00e8 il legato di beni che il testatore acquista dopo il testamento. La nullit\u00e0 \u00e8 qui sanata da una disponibilit\u00e0 sopravvenuta del bene. Altra ipotesi \u00e8 il legato di cosa dell\u2019onerato o di un terzo. In questo caso pu\u00f2 parlarsi di una tipica ipotesi di legato ad effetti reali differiti perch\u00e9 il legatario, all\u2019apertura della successione, non acquista la propriet\u00e0 del bene bens\u00ec il diritto di credito a ottenere il trasferimento della propriet\u00e0. Requisito fondamentale di validit\u00e0 di questo legato \u00e8 la conoscenza da parte del testatore dell\u2019alienit\u00e0 del bene legato. Il legislatore ammette, nel caso in cui la cosa legata sia di un terzo, la facolt\u00e0 per l\u2019onerato che non vuole adempiere di liberarsi dall\u2019obbligo di recuperare e trasferire il bene al legatario pagando a quest\u2019ultimo il giusto prezzo. Se invece la prestazione diviene impossibile l\u2019obbligazione, essendo facoltativa, si estinguer\u00e0, con evidente danno per il legatario.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui il bene legato sia dell\u2019onerato questi dovr\u00e0 obbligatoriamente trasferirlo al legatario e in caso di inerzia quest\u2019ultimo potr\u00e0 costringerlo con una sentenza costitutiva. Nel caso in cui il bene legato sia solo in parte del testatore, il legato (legato di cosa solo in parte del testatore) \u00e8 valido solo relativamente a tale parte, salvo che risulti la volont\u00e0 di legare la cosa per intero e la consapevolezza del testatore che il bene non gli apparteneva per intero.<\/p>\n\n\n\n<p>Ulteriore fattispecie prevista dal legislatore \u00e8 il legato di cosa del legatario. Questo legato \u00e8 valido se la cosa, gi\u00e0 di propriet\u00e0 del legatario al momento della redazione del testamento, diviene successivamente di propriet\u00e0 del testatore ovvero dell\u2019onerato o di un terzo. Nel primo caso si avr\u00e0 legato reale negli altri due legato obbligatorio. Requisito di validit\u00e0 di questo tipo di legato \u00e8 la presenza nel testamento di una previsione dell\u2019alienazione da parte del legatario del bene legato oltre, ovviamente, alla conoscenza dell\u2019alienit\u00e0 della cosa.<\/p>\n\n\n\n<p>Ultima ipotesi delineata \u00e8 il legato di cosa acquistata dal legatario. \u00c8 il caso in cui il bene legato non era del legatario al momento della redazione del testamento, ma lo diviene successivamente per altro titolo prima dell\u2019apertura della successione. Questa fattispecie si divide a sua volta in ulteriori ipotesi di legato, alcune delle quali privano di effetto il legato e segnatamente quelle in cui il bene viene trasferito dal testatore o dall\u2019onerato o dal terzo al legatario a titolo gratuito e quelle in cui il bene viene venduto a titolo oneroso dal testatore al legatario. Solo nel caso in cui l\u2019acquisto da parte del legatario ha avuto luogo dall\u2019onerato o dal terzo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo qualora la conoscenza del testatore dell\u2019alienit\u00e0 del bene risulti dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Acquisto, rinuncia e termini<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come gi\u00e0 accennato, si sensi dell\u2019art. 649 c.c. il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salvo rinuncia da parte del legatario stesso. In tema di legato si ha dunque coincidenza tra vocazione, delazione e acquisto. E\u2019 per\u00f2 necessario distinguere tra legato reale e legato obbligatorio. Nel primo il diritto si trasmette con la morte del testatore, ma il legatario dovr\u00e0 domandare all\u2019onerato la consegna del bene per entrare in possesso dell\u2019oggetto del legato. Prima di tale richiesta, infatti, non vi \u00e8 alcun obbligo di adempimento spontaneo in capo all\u2019onerato con la conseguenza che non pu\u00f2 formarsi una mora solvendi a suo carico. Si ritiene necessaria la richiesta di possesso anche quando il legatario \u00e8 gi\u00e0, ad altro titolo, nel possesso (es. usufruttuario-legatario della piena propriet\u00e0) o nella detenzione (es. locazione, comodato, ecc.) perch\u00e9 il possesso che ha il legatario \u00e8 diverso da quello che ipso iure ha l\u2019erede. Nel caso di legato obbligatorio, invece, il diritto di credito si consegue direttamente all\u2019apertura della successone mentre la realizzazione dell\u2019interesse del legatario si ha solo con l\u2019adempimento da parte dell\u2019onerato.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019automaticit\u00e0 dell\u2019acquisto comporta l\u2019inutilit\u00e0 dell\u2019accettazione del legato, anche se questa ha il pregio di rendere irrevocabile l\u2019acquisto da parte del legatario. L\u2019accettazione quindi non si ha ai fini dell\u2019acquisto del legato ma ai fini della conferma e dell\u2019irrevocabilit\u00e0 dello stesso. \u00c8 espressamente previsto che il legatario possa rinunciare al legato: si tratta di dichiarazione unilaterale non recettizia con la quale il legatario dismette il diritto che \u00e8 stato da lui automaticamente acquisito. Sulla natura giuridica della rinuncia vi sono due tesi: secondo parte della dottrina essa sarebbe un atto di rifiuto eliminativo con il quale si rimette il diritto nella massa ereditaria; non si parla dunque di estinzione del diritto, ma di semplice rifiuto da parte del legatario. Secondo altra dottrina, tradizionale e maggiormente accolta, la rinunzia \u00e8 un vero atto abdicativo con effetti risolutori dell\u2019acquisto gi\u00e0 verificatosi e con efficacia retroattiva. Non \u00e8 richiesta una forma particolare per la rinuncia, ma coloro (tra questi anche la Cassazione) che sostengono che attraverso la rinuncia il legatario si priva di un diritto gi\u00e0 entrato nel patrimonio ritengono applicabile l\u2019art. 1350 n. 5 che richiede la forma scritta per gli atti di rinunzia di diritti reali su beni immobili. Sono nulle le rinunce fatte sotto condizione o sottoposte a termine o ancora le rinunce parziali. Sono invece passibili di impugnazione le rinunce se fatte per effetto di violenza o dolo e rileva anche l\u2019errore ostativo. I termini per la rinuncia decorrono dal momento dell\u2019apertura della successione e una rinuncia fatta prima di tale termine, \u00e8 da considerarsi nulla per divieto di patti successori. La dottrina maggioritaria ritiene che si possa rinunciare al legato nel termine generale di prescrizione decennale anche se vi \u00e8 chi non ritiene applicabile tale termine ritenendo che una sua applicazione opererebbe a favore e non contro l\u2019inerzia del titolare. \u00c8 infine possibile, per chiunque abbia interesse, chiedere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria di fissare un termine entro cui il legatario deve dichiarare se intende o meno rinunciare, e ci\u00f2 allo scopo di evitare una situazione di incertezza protratta per un tempo indefinito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5. Modalit\u00e0 di esecuzione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quanto agli aspetti operativi, l\u2019art. 2648 1\u00b0co c.c. dispone la trascrizione dell\u2019acquisto del legato che ha ad oggetto diritti immobiliari. L\u2019ultimo comma di tale articolo precisa che la trascrizione deve essere fatta sulla base di un estratto autentico del testamento. In caso di mancata trascrizione dell\u2019atto vi \u00e8 l\u2019inefficacia di ulteriori trascrizioni e iscrizioni a carico dell\u2019acquirente mortis causa secondo quanto stabilito dall\u2019art. 2650 il cui scopo \u00e8 quello di garantire la continuit\u00e0 delle trascrizioni ovvero la completezza dei registri immobiliari. Quanto alla trascrizione della rinuncia al legato immobiliare coloro (tra questi la Cassazione) che sostengono si tratti di un atto di rinunzia ad un diritto gi\u00e0 acquisito ritengono applicabile l\u2019art. 2643 n. 5 c.c. secondo cui devono essere resi pubblici gli atti di rinunzia ai diritti immobiliari , mentre chi ravvisa nella rinuncia un mero rifiuto nega sia necessaria la trascrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per ci\u00f2 che attiene a quei territori in cui vige il regime tavolare il riferimento normativo si rinviene invece nel Regio Decreto n. 499 del 28 marzo 1929. Nel caso di acquisti con atti tra vivi la necessit\u00e0 dell\u2019intavolazione, quale requisito costitutivo dell\u2019acquisto \u00e8 espressamente fissata dall\u2019art. 2 del regio decreto. Per gli atti mortis causa l\u2019art. 3 prevede l\u2019intavolazione, ma non per l\u2019acquisto in s\u00e9 bens\u00ec per l\u2019iscrizione dello stesso nel libro fondiario al fine di poter successivamente disporre del diritto. Secondo questo regime, dunque, l\u2019acquisto consegue a favore dell\u2019erede o del legatario indipendentemente dall\u2019iscrizione tavolare, che non avr\u00e0 pertanto effetto costitutivo della fattispecie. Per procedere all\u2019intavolazione del diritto contro il de cuius l\u2019erede o il legatario deve procurarsi il certificato di eredit\u00e0 o di legato previsto dall\u2019art. 19 R.d., certificato nel quale il Tribunale dovr\u00e0 fare espressa menzione dei legati (e ci\u00f2 anche nell\u2019ipotesi di legati ex lege); si tratta di atto di accertamento in sede di volontaria giurisdizione (e in quanto tale costituisce un\u2019eccezione alla regola che richiede normalmente una sentenza). L\u2019ottenimento del certificato non \u00e8 necessario qualora l&#8217;avente diritto abbia gi\u00e0 un titolo giudiziale che accerta il diritto stesso in via contenziosa. Il certificato va richiesto al Tribunale del luogo in cui si \u00e8 aperta la successione, quando questa si apre nei territori ove vige il sistema tavolare mentre nel caso in cui la successione si apra altrove, al tribunale del luogo ove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto. Al ricorso dovr\u00e0 essere allegato il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento (o, nel caso di successione legittima, si dovr\u00e0 dimostrare il rapporto col defunto che costituisce fondamento della pretesa). Si tratta in ogni caso di un accertamento limitato ai soli fini dell\u2019intavolazione, pertanto il certificato potr\u00e0 sempre essere revocato dal giudice ovvero posto nel nulla da un diverso accertamento effettuato in sede contenziosa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il legato: tipi, modalit\u00e0 ed acquisto in Italia<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[43,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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