{"id":516,"date":"2019-10-07T15:11:15","date_gmt":"2019-10-07T14:11:15","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/klagenfurt-am-woerthersee-2015-3-dr-elisabetta-bergamini\/"},"modified":"2019-10-07T15:12:10","modified_gmt":"2019-10-07T14:12:10","slug":"klagenfurt-am-woerthersee-2015-3-dr-elisabetta-bergamini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/klagenfurt-am-woerthersee-2015-3-dr-elisabetta-bergamini\/","title":{"rendered":"(Klagenfurt am W\u00f6rthersee 2015\/3) Dr. Elisabetta Bergamini"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>NOTARCOMITATO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XL\u00b0 CONVEGNO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Klagenfurt&nbsp; 09 &#8211; 10 ottobre 2015<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; \u201c<strong><em>Il Regolamento UE sulle successioni: effetti sulla prassi notarile\u201d<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Tavola rotonda:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u201cIl Regolamento UE sulle successioni ed il diritto successorio in Italia, Germania ed Austria: aspetti di diritto comparato\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Dr. Elisabetta Bergamini, Notaio a Cividale del Friuli (I)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I. Novit\u00e0 nell\u2019attivit\u00e0 del notariato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Abbiamo sentito che il regolamento UE comporta importanti novit\u00e0 in tema di conflitto di leggi<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Domanda:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Cosa cambia nel vostro ordinamento per quanto riguarda la legge applicabile?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019entrata in vigore del regolamento (UE) n. 650\/2012 le successioni a causa di morte risultano disciplinate, per quanto attiene in particolare alla legge loro applicabile, dagli artt. 21 e seg. del succitato regolamento e non pi\u00f9 dall\u2019art. 46 della legge italiana del 31 maggio 1995 n. 218. Questa prevedeva l\u2019applicazione della legge nazionale del de cuius (criterio principale) facendo salva la possibilit\u00e0 di scegliere, in forma testamentaria, che la successione fosse regolata dalla legge di residenza abituale dello stesso, purch\u00e8 tale residenza fosse ancora attuale al momento della morte. Ulteriore limite era poi inserito nel comma 2 dell\u2019art. 46 e riguardava, in particolare la tutela dei legittimari del cittadino italiano residenti in Italia i quali, anche in presenza di un rinvio da parte del testatore ad una legge straniera, potevano comunque vedersi riconosciuti i diritti loro attribuiti dall\u2019ordinamento italiano: se la legge prescelta ledeva i diritti dei legittimari residenti nel nostro Paese, dovevano essere disapplicate le disposizioni lesive e conseguentemente applicate le norme in materia di successione necessaria del diritto italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>Oltre a invertire gli attuali due criteri, il regolamento a prima vista sembrerebbe avere quale effetto quello di incidere su alcuni aspetti ritenuti fondamentali e inderogabili dall\u2019ordinamento italiano quali, a titolo esemplificativo, quello inerente alla tutela dei legittimari. La nuova disciplina non sembra, infatti, contenere una previsione simile a quella dettata dal comma secondo del sopracitato art. 46 a salvaguardia di tali soggetti con la conseguenza che questioni quali la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libert\u00e0 di disporre a causa di morte saranno regolate unicamente dalla legge applicabile al caso concreto e non anche, come avveniva, dalle norme italiane in materia.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>cosa cambia nell\u2019attivit\u00e0 notarile? Quali sono per voi gli aspetti di maggiore impatto? cosa consigliate ai vostri clienti?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il regolamento n. 650\/2012 ha iniziato ad avere un notevole impatto sull\u2019attivit\u00e0 notarile anche prima della sua entrata in vigore. Era infatti opportuno che il notaio illustrasse al testatore le possibili conseguenze sul piano successorio ove nulla venisse espresso nella scheda testamentaria relativamente alla legge cui si intende sottoporre la propria successione e le accortezze da attuare, invece, per continuare a far si che la vicenda successoria resti sottoposta al diritto nazionale italiano (soluzione quest\u2019ultima non cos\u00ec scontata come \u00e8 stato fino ad ora in virt\u00f9 del diritto internazionale privato italiano) in modo da consentire all&#8217;interessato una scelta consapevole della legge da applicare alla sua futura successione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per consigliare opportunamente il testatore il notaio non solo dovr\u00e0 conoscere la cittadinanza del&nbsp;<em>de cuius<\/em>, ma dovr\u00e0 anche individuare in concreto &#8211; aiutato dagli insegnamenti di dottrina e giurisprudenza, oltre che dalle indicazioni contenute nei considerando 23, 24 e 25 del regolamento \u2013 la residenza abituale dello stesso, compito quest\u2019ultimo reso pi\u00f9 arduo proprio per l\u2019assenza, cos\u00ec come accade per altri testi normativi che fanno rinvio alla legge del luogo di residenza abituale, di una definizione di tale concetto. Il notaio dovr\u00e0 dunque aver riguardo non tanto alle risultanze anagrafiche, ma alla effettiva stabilit\u00e0 e regolarit\u00e0 del soggiorno in un determinato Paese, ai vincoli creatisi con questo e a quelli eventualmente mantenuti con il Paese di origine.<\/p>\n\n\n\n<p>Una possibile soluzione potrebbe essere quella di suggerire ai clienti che vogliano continuare a sottoporre la successione alla legge italiana, di esprimere in maniera chiara la loro scelta nella scheda testamentaria, magari prevedendo un\u2019eventuale&nbsp;<em>professio iuris<\/em>&nbsp;nell\u2019ipotesi in cui la loro residenza abituale possa mutare tra la redazione del testamento e l\u2019apertura della successione. Le medesime osservazioni valgono anche per i cittadini stranieri da tempo regolarmente residenti in Italia, ai quali, in mancanza di scelte espresse contrarie, si applicher\u00e0 la legge italiana: anche a loro, infatti, dovranno essere illustrate le conseguenze derivanti dall\u2019applicazione delle norme materiali del nostro ordinamento che ben potrebbero portare a risultanti diversi da quelli che si aspettano, e le possibile alternative ad essi offerte dal nuovo regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>II. Come organizzare la propria successione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Considerando 7: \u201c\u2026Nello spazio europeo di giustizia i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Domanda<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Alla luce del regolamento UE cosa cambia per i cittadini del vostro Stato nelle possibilit\u00e0 di organizzare la propria successione?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per le persone che vogliono pianificare, in maniera affidabile, la trasmissione ereditaria dei loro patrimoni, l\u2019art. 22 regolamento permette al cittadino dell\u2019Unione europea, e quindi anche a quello italiano di derogare al criterio della residenza abituale effettuando una espressa scelta in ordine alla legge applicabile alla successione. Il cambiamento, come abbiamo visto sopra, \u00e8 relativo al contenuto della scelta e non tanto alla possibilit\u00e0 di effettuarla, che era gi\u00e0 ammissibile. E\u2019 evidente poi che sulla base della legge scelta, o di quella comunque applicabile ai sensi del regolamento, il cittadino italiano potr\u00e0 impostare il proprio testamento sulla base di criteri di ripartizione del patrimonio ed istituti diversi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio il cittadino italiano residente da tempo all\u2019estero non si trover\u00e0 pi\u00f9, come avveniva in precedenza (penso al caso dei molti emigrati all\u2019estero le cui vicende successorie mi capita di vedere nella mia sede notarile in Friuli Venezia Giulia, nel secolo scorso luogo di partenza di consistenti ondate migratorie verso Paesi europei ed extraeuropei), a subire gli effetti della normativa italiana in tema di tutela dei legittimari, a meno che ci\u00f2 non sia da lui espressamente richiesto mediante&nbsp;<em>professio iuris<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Che possibilit\u00e0 prevede il vostro ordinamento per organizzare la successione?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il nostro ordinamento prevede tre forme di testamento (olografo, pubblico e segreto), di cui le prime due sono le pi\u00f9 utilizzate. Sussistendo un divieto di patti successori&nbsp;<em>inter vivos<\/em>&nbsp;le forme testamentarie sono le uniche che possono regolare la successione, anche se bisogna tenere presente la possibilit\u00e0 di effettuare donazioni in vita, sulla base delle regole di cui nel seguito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>In particolare: testamento: forme e modalit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>il vostro ordinamento ammette testamenti reciproci e\/o congiuntivi?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No, l\u2019ordinamento giuridico italiano sancisce, all&#8217;art. 589 c.c. il divieto di testamento reciproco e\/o congiuntivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale divieto trae la sua origine dal principio di personalit\u00e0 che caratterizza il negozio testamentario, e in particolare, dall\u2019idea per cui il testatore deve poter esprimere liberamente la sua volont\u00e0. Secondo il legislatore nazionale, dunque, in presenza di pi\u00f9 testamenti contenuti in un medesimo atto o di disposizioni reciproche \u00e8 da presumersi o che i due soggetti si siano in qualche modo accordati o che, comunque, non abbiano espresso la loro volont\u00e0 in piena libert\u00e0. Altro elemento rilevante \u00e8 dato dal principio di revocabilit\u00e0 del testamento (art. 587 c.c.) principio pensato per il testamento quale documento unilaterale e che difficilmente potrebbe applicarsi in caso di testamento reciproco e\/o congiuntivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Si consideri da ultimo che i testamenti reciproci e quelli congiuntivi possono essere qualificati nel loro insieme come patti successori ove ne presentino i caratteri essenziali e quindi come tali vietati,&nbsp;<em>tout court,&nbsp;<\/em>dall\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Quali sarebbero le conseguenze di un testamento reciproco e\/o congiuntivo qualora al momento della morte cambi la legge applicabile alla successione?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebbene l\u2019ordinamento italiano non differenzi dal punto di vista degli effetti i testamenti congiuntivi e quelli reciproci, dichiarandone l\u2019inammissibilit\u00e0 per entrambi, il regolamento n. 650\/2012 sembra invece operare un distinzione tra le due ipotesi definendo come congiuntivo il \u201ctestamento redatto in un unico documento da due o pi\u00f9 persone\u201d (art. 3 lett c) e facendo rientrare nella nozione di patto successorio alla lett b) \u201cl\u2019accordo anche derivante da testamenti reciproci [..]\u201d. Dal punto di vista della disciplina internazionalprivatistica discende quindi l\u2019applicazione alle due fattispecie ora viste di due norme distinte e in particolare dell\u2019art. 24 &#8211; applicabile alle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori &#8211; alla prima e dell\u2019art. 25 &#8211; relativo alla legge applicabile ai patti successori &#8211; alla seconda.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nonostante il diverso inquadramento risulta applicabile sia ai testamenti congiuntivi sia a quelli reciproci il principio della legge successoria anticipatoria o ipotetica con la conseguenza che l\u2019ammissibilit\u00e0 e la validit\u00e0 di tali testamenti dovr\u00e0 essere valuta non alla luce della legge effettivamente applicabile alla successione (vuoi secondo il criterio della residenza abituale, vuoi a seguito della&nbsp;<em>professio iuris<\/em>) bens\u00ec secondo le norme che sarebbero state applicabili alla successione qualora essa si fosse aperta al momento del compimento dell\u2019atto. Da ci\u00f2 sembra discendere quindi che un mutamento della legge applicabile alla successione risulta, dal punto di vista della validit\u00e0 ed efficacia di tali testamenti, ininfluente. Tale soluzione non risulta priva di conseguenze; si pensi in particolare ai problemi di adattamento che potrebbero generarsi nell\u2019ipotesi in cui tali fattispecie &#8211; valide secondo il diritto successorio anticipatorio \u2013 dovessero essere attuate&nbsp; &#8211; sulla base della legge effettiva &#8211; in ordinamenti, come quello italiano, che non ammettono o non contemplano testamenti reciproci e\/o congiuntivi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>&nbsp;&#8211;&nbsp;sono possibili sostituzioni fedecommissarie?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La sostituzione fedecommissaria \u00e8 ammessa nel nostro ordinamento solo nell\u2019ipotesi di cui all\u2019art. 692 c.c.. Secondo tale disposizione, infatti, la facolt\u00e0 accordata al testatore di istituire eredi due soggetti (un primo istituito e un sostituto) con l\u2019obbligo, per il primo di essi di conservare e restituire alla propria morte i beni a favore del secondo soggetto istituito quale erede, soggiace ad alcuni limiti, e in particolare:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il primo istituito deve essere figlio, discendente o coniuge del testatore e deve esser dichiarato interdetto (o se soggetto minore di et\u00e0 deve trovarsi in un\u2019infermit\u00e0 tale che si presume sar\u00e0 pronunciata l\u2019interdizione ex art. 692 2co c.c.);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il sostituto deve identificarsi con colui che si \u00e8 preso cura dell\u2019interdetto (da qui la natura di fedecommesso assistenziale). A tal proposito risulta ammissibile sia un\u2019individuazione diretta di tale soggetto da parte del testatore (con la conseguenza che ove costui non adempia all\u2019onere lui imposto non operer\u00e0 la delazione a suo favore) sia una per&nbsp;<em>relatio &#8211;<\/em>&nbsp;operata secondo alcuni a posteriori dalla legge, secondo altri genericamente sempre dal testatore &#8211; nella persona che si \u00e8 effettivamente presa cura dell\u2019 istituito (c.d. sostituzione&nbsp;<em>in incertam<\/em>&nbsp;persona).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 691 c.c. estende tale disciplina anche all\u2019ipotesi dei legati: in altre parole la duplice delazione pu\u00f2 comprendere due legati in ordine successivo oppure un&#8217;istituzione e poi un legato.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>sono riconosciute sostituzioni fedecomissarie disposte secondo altri ordinamenti?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si. Gi\u00e0 oggi la Corte di Cassazione esclude la contrariet\u00e0 con l\u2019ordine pubblico di norme straniere che prevedano la sostituzione fedecommissaria in termini pi\u00f9 ampi di quelli sanciti dall\u2019art. 692 c.c. decretandone la conseguente ammissibilit\u00e0 nel nostro ordinamento. In particolare la giurisprudenza che ha affrontato l\u2019argomento ha ritenuto che la sostituzione fedecommissaria disposta per testamento da uno straniero in conformit\u00e0 alle leggi dello Stato di cui era cittadino al momento della morte, non \u00e8 inefficace in Italia ritenendola contraria al solo ordine pubblico interno e non anche all\u2019ordine pubblico internazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>quali sarebbero le conseguenze di una sostituzione fedecommissaria qualora al momento della morte cambi la legge applicabile alle successioni?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le considerazioni svolte in riferimento ai testamenti congiuntivi devono dirsi parimenti riportabili in questa sede, essendo tali fattispecie annoverabili nell\u2019ambito delle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori e come tali disciplinate dall\u2019art. 24 regolamento. Deve ritenersi applicabile anche in questo caso il principio della legge successoria ipotetica o anticipatoria: sar\u00e0 quindi sulla base della legge applicabile al momento di conclusione dell\u2019atto (quella cio\u00e8 della residenza abituale del testatore o quella da lui scelta a norma dell\u2019art. 24 par. 2 regolamento al tempo di redazione della sostituzione) che dovr\u00e0 essere valutata la validit\u00e0 e l\u2019ammissibilit\u00e0 di una sostituzione fedecommissaria, risultando ininfluente il cambiamento della legge effettivamente applicabile alla successione.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>sono possibili divisioni disposte dal testatore? Con quali conseguenze? Cosa succede se cambia la legge applicabile?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si, il Codice civile disciplina in modo organico e articolato l\u2019intervento del testatore nella divisone, consentendogli di operarla direttamente (art. 734 c.c.) o indirettamente dettando norme vincolanti per gli eredi (art. 733 1co c.c.), oppure designando una terza persona secondo la stima della quale dovr\u00e0 effettuarsi la divisione (art. 733 2co c.c.). Gli ampi poteri riconosciuti al testatore nel disporre le divisioni e quindi, nel formare le porzioni da attribuire ai singoli eredi, soggiaciono &#8211; secondo la legge italiana &#8211; a due limiti relativi al valore delle quote assegnate: correlazione proporzionale tra valore della quota e dei beni assegnati e intangibilit\u00e0 della riserva. Questo secondo limite, in particolare, riguarda il dovere di comprendere nella divisione i legittimari (art. 735 c.c.) ai quali, per evitare che agiscano in riduzione, deve essere attribuito quanto spetta loro secondo la legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Le conseguenze di una divisione disposta dal testatore sono, nella sola prima ipotesi sopra prospettata l\u2019assenza di una comunione ereditaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima dell\u2019entrata in vigore del regolamento n. 650\/2012 la fase divisionale soggiaceva alla legge regolatrice della successione, salva la possibilit\u00e0 per i condividenti di designare la legge del luogo d&#8217;apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o pi\u00f9 beni ereditari. Col regolamento invece&nbsp; non solo la procedura successoria in senso stretto, ma anche la divisione ereditaria soggiace alla legge applicabile all\u2019intera successione secondo quanto stabilito dagli art. 21 o 22 regolamento, come previsto dalla lettera j) dell\u2019art. 23 regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Sono possibili legati? con quali effetti?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 588 c.c. contempla espressamene la possibilit\u00e0 per il testatore di disporre del suo patrimonio attraverso dei legati, definendoli come disposizioni a titolo particolare con cui il testatore attribuisce a un soggetto da lui nominativamente indicato (o da scegliersi tra una cerchia di persone) singoli beni. I legati hanno diversa natura e possono essere ad esempio tipici o atipici, derivare dalla volont\u00e0 del testatore o dalla legge.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto agli effetti dei legati, dipende dalla natura degli stessi, infatti, i legati reali attribuiscono al legatario la propriet\u00e0 o un diritto reale limitato ovvero anche un diritto di credito che gi\u00e0 era nel patrimonio del de cuius, mentre i legati obbligatori attribuiscono al legatario un diritto di credito che nasce dal testamento e che fa sorgere in capo all\u2019onerato un\u2019obbligazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III. Donazioni e patti successori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019organizzazione della propria successione pu\u00f2 avvenire anche tramite donazioni o patti successori<\/p>\n\n\n\n<p>Domanda:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>in che misura le donazioni rientrano nella successione e possono incidere sui diritti spettanti ai legittimari?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le donazioni possono rilevare quale fattispecie atta a sottrarre dal patrimonio del testatore diritti spettanti, per legge, ai legittimari. A tal fine opera l\u2019istituto della collazione: nelle ipotesi di donazioni poste in essere dal defunto, a favore dei figli e dei loro discendenti (nipoti), tali liberalit\u00e0 vanno intese quale anticipo della quota di legittima&nbsp;loro spettante, salvo che il donante abbia indicato che la donazione deve intendersi effettuata con dispensa da collazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 significa che ove manchi tale dispensa i legittimari dovranno idealmente conferire al patrimonio ereditario il valore di quanto ricevuto per donazione del de cuius (imputazione ex se) e, una volta individuate le quote a ciascuno di essi spettanti dovranno decurtare da quanto loro dovuto per legge, quanto gi\u00e0 ottenuto mediante la liberalit\u00e0 posta in essere dal testatore in vita. Solamente attraverso questo calcolo risulta possibile comprendere se il de cuius abbia disposto del suo patrimonio oltre alla quota disponibile e se i legittimari che risultino lesi possano agire in riduzione per ottenere quanto di loro spettanza.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Patti successori: sono ammissibili? possono incidere sui diritti dei legittimari?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I patti successori sono espressamente vietati nell\u2019ordinamento italiano, ai sensi dell\u2019art. 458 c.c. Il legislatore, in particolare, vieta le tre tipologie di patti successori: quelli istitutivi (con i quali taluno dispone della propria successione per il periodo in cui avr\u00e0 cessato di vivere) quelli dispositivi (ovverosia le convenzioni con le quali un soggetto dispone dei diritti che potrebbero spettarle su una successione non ancora aperta) e, infine, quelli rinunciativi (patti con i quali taluno rinuncia ai diritti che potrebbero spettargli su di una successione non ancora aperta).<\/p>\n\n\n\n<p>Il divieto viene giustificato sulla base del principio (art. 457 c.c.) per cui l\u2019eredit\u00e0 si devolve solo per legge o per testamento, mentre \u00e8 vietata la delazione contrattuale, nonch\u00e9 sulla base della necessit\u00e0 di preservare, fino all\u2019estremo limite della vita la libert\u00e0 di testare.<\/p>\n\n\n\n<p>Essendo i patti successori nulli, questi non possono incidere sui diritti dei legittimari.<\/p>\n\n\n\n<p>Una deroga a questo \u00e8 stata introdotta con la legge 14 febbraio 2006 n. 55 che ha il c.d. patto di famiglia, grazie al quale \u00e8 possibile per l\u2019imprenditore trasferire con atto&nbsp;<em>inter vivos<\/em>&nbsp;la propria azienda ( o partecipazioni sociali rilevanti) anche ad uno solo dei legittimari, con il consenso degli altri aventi diritto alla successione.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>cosa succede per le donazioni effettuate e\/o patti successori stipulati se cambia la legge applicabile alle successioni?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene le donazioni&nbsp;<em>inter vivos<\/em>&nbsp;risultino espressamente escluse dall\u2019ambito di applicazione del regolamento n. 650\/ 2012 (si veda la lettera g) dell\u2019art. 1 par. 2), il regolamento si applica alle questioni attinenti alla collazione e alla riduzione delle liberalit\u00e0 ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari. Spetter\u00e0 quindi alla legge applicabile effettivamente alla successione stabilire se e in che ipotesi dovr\u00e0 continuare ad operarsi la collazione e in quale misura saranno tutelati i legittimari rispetto ad atti dispositivi&nbsp;<em>inter vivos<\/em>&nbsp;da parte del testatore.<\/p>\n\n\n\n<p>In riferimento ai patti successori (che comunque gi\u00e0 ora sono stati considerati dalla nostra giurisprudenza come non contrari all\u2019ordine pubblico internazionale) bisogna ricordare che la legge successoria anticipatoria (cio\u00e8 quella&nbsp; sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto ) disciplina non solo l\u2019ammissibilit\u00e0 e la validit\u00e0 sostanziale del patto, bens\u00ec anche gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento. Le parti poi possono scegliere la legge regolatrice del loro patto successorio, nei termini consentiti dall\u2019art. 22, tra quelle che la persona o anche una soltanto delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere. Tale scelta &#8220;parziale&#8221; pu\u00f2 creare non pochi problemi, rendendo applicabile al patto una legge diversa da quella regolatrice della successione; in tal caso appare quanto mai opportuno che al testatore sia consigliato di scegliere anche come legge regolatrice della successione quella scelta per il patto (ove possibile).<\/p>\n\n\n\n<p>Un limite si rinviene nel considerando 50 del regolamento secondo il quale la legge che discipliner\u00e0 l\u2019ammissibilit\u00e0 dei patti successori e la loro validit\u00e0 non dovr\u00e0 per\u00f2 pregiudicare i diritti di chiunque in forza della legge applicabile alla successione abbia diritto a una quota di legittima.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IV. La tutela dei legittimari<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Domande:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Ci sono delle persone alle quali il vostro ordinamento prevede quote di legittima?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si, il legislatore italiano cercando di contemperare il principio di autonomia testamentaria con quello della tutela degli interessi familiari prevede la figura dei legittimari. Tali soggetti sono individuati, con elencazione tassativa, dall\u2019art. 536 c.c. e sono il coniuge, i figli e (a certe condizioni) gli ascendenti. La quota di legittima spettante a ciascuno di essi e la conseguente quota disponibile variano a seconda del numero e della categoria di legittimari presenti al momento dell\u2019apertura della successione, come previsto dagli artt. 537 e seguenti c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto in particolare al coniuge (anche separato, se senza addebito), a questi spetta sia una quota di legittima, sia quelli che sono definiti \u201caltri\u201d diritti nella successione (diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di propriet\u00e0 del defunto o comuni, come previsto dall\u2019art. 540 2co c.c.). Risultano esclusi dalla successione necessaria il coniuge separato con addebito (al quale spetta solo, a certe condizioni,&nbsp; un assegno vitalizio) e il coniuge divorziato.<\/p>\n\n\n\n<p>In riferimento ai figli, va rilevato che una delle novit\u00e0 pi\u00f9 evidenti apportate dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 (in materia di riconoscimento dei figli naturali) \u00e8 stata quella di equiparare i figli legittimi, naturali e adottivi. Solo i figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili hanno una disciplina particolare prevista dall\u2019art. 580 c.c. in base alla quale hanno diritto, oltre al mantenimento, all\u2019istruzione e all\u2019educazione, ad un assegno vitalizio pari all\u2019ammontare della rendita della quota di eredit\u00e0 alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta (assegno che pu\u00f2 essere capitalizzato in denaro o beni ereditari).<\/p>\n\n\n\n<p>Gli ascendenti sono legittimari nell\u2019ipotesi in cui il de cuius non abbia discendenti.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>tali diritti sono limitabili?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No, il principio di intangibilit\u00e0 della legittima evidenzia la tutela, non solo obbligatoria ma anche reale, offerta ai legittimari che dovessero risultare lesi o addirittura pretermessi dalla successione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Codice civile detta una duplice forma di tutela, da un lato quella offerta dagli artt. 553 e 564 c.c. sulla reintegra, grazie alla quale il legittimario pu\u00f2 recuperare (con effetti reali) i beni lui spettanti, e dall\u2019altro quella espressa dall\u2019art. 549 c.c. con il divieto espresso di pesi e condizioni sulla quota dei legittimari e la conseguente loro nullit\u00e0 e inefficacia.<\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene si parli genericamente di azione di riduzione a tutela dei legittimari, si tratta in realt\u00e0 di tre azioni autonome anche se connesse: l\u2019azione di riduzione in senso stretto che ha lo scopo di far dichiarare l\u2019inefficacia delle disposizioni testamentarie e\/o delle donazioni che eccedono la quota disponibile; l\u2019azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte; l\u2019 azione di restituzione contro i terzi acquirenti. Il vittorioso esperimento dell\u2019azione di riduzione in senso stretto risulta propedeutico per ricorrere alle altre due azioni sopra menzionate.<\/p>\n\n\n\n<p>Come accennato l\u2019art. 46 comma 2 legge 218\/95 prevedeva, un\u2019ulteriore tutela dei legittimari del cittadino italiano. La norma, imperativa e inderogabile, era in grado di limitare l\u2019autonomia dei privati, ma non di escludere il richiamo al diritto straniero nei limiti della compatibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>V. L\u2019esecuzione dell\u2019eredit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Domanda:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>come viene eseguita l\u2019eredit\u00e0? Cosa cambia?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La disciplina della trasmissione dell\u2019eredit\u00e0, e dunque la sua esecuzione include alcune formalit\u00e0 da osservare, in particolare per la sua accettazione o per il suo rifiuto, per le fasi di amministrazione o liquidazione e infine per la ripartizione. Le formalit\u00e0 nazionali non sono variate dall\u2019entrata in vigore del regolamento, salvo per quanto vedremo oltre sul certificato successorio.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di presenza di testamento questo deve essere pubblicato con verbale ricevuto da Notaio (nel caso di testamento olografo) o registrato dal Notaio (nel caso di testamento pubblico, ricevuto dal Notaio stesso).<\/p>\n\n\n\n<p>Tra gli adempimenti connessi con l\u2019esecuzione dell\u2019eredit\u00e0 va rilevato che entro dodici mesi dall\u2019apertura della successione i chiamati hanno obbligo di presentare la \u201cDichiarazione di successione\u201d,&nbsp; un elenco delle attivit\u00e0 e passivit\u00e0 comprese nel patrimonio ereditario, finalizzato al pagamento delle imposte. Tale dichiarazione, e la relativa voltura catastale dei beni o diritti immobiliari in capo agli eredi o legatari, non importa per\u00f2 accettazione dell\u2019eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>La dichiarazione di successione pu\u00f2 essere predisposta e presentata direttamente dalle parti, senza obbligo di avvalersi di un professionista. Di fatto spesso le parti preferiscono rivolgersi a professionisti (geometri, commercialisti, avvocati o anche notai).<\/p>\n\n\n\n<p>Nelle zone in cui vige il sistema del Libro Fondiario (principalmente Trentino Alto Adige, provincia di Gorizia ed alcuni comuni della province di Udine, di Vicenza, di Brescia e di Belluno), l\u2019erede o il legatario qualora voglia disporre dei diritti successori deve far iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario. In particolare, per ottenere l\u2019intavolazione dei diritti reali \u00e8 necessario ottenere un c.d. certificato di eredit\u00e0 (o di legato); tale documento pu\u00f2 essere ottenuto unicamente mediante ricorso al Tribunale individuato dall\u2019art. 13 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e deve essere obbligatoriamente richiesto, fra l\u2019altro, quando nell&#8217;eredit\u00e0 siano compresi beni immobili. Il certificato attesta quali sono gli eredi (o i legatari) e le relative quote di propriet\u00e0 loro spettanti. Il procedimento per l\u2019ottenimento del certificato si apre con ricorso introduttivo che deve essere sottoscritto personalmente dagli eredi e dai legatari (con firma autenticata dal Notaio, o, secondo alcuni orientamenti, anche da altri pubblici ufficiali) e deve essere presentato al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si \u00e8 aperta la successione. Se la successione si \u00e8 aperta fuori dei territori dove vige il sistema tavolare, la competenza per l\u2019emissione del certificato di eredit\u00e0 spetta al giudice del luogo in cui si trovano gli immobili del defunto assoggettati al regime tavolare o la maggior parte degli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Come avviene l\u2019accettazione di eredit\u00e0?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;accettazione di eredit\u00e0 nel nostro ordinamento pu\u00f2 essere:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp; espressa, ovvero con una dichiarazione espressa di volont\u00e0 diretta a produrre, come effetto, l\u2019acquisto dell\u2019eredit\u00e0 stessa: si tratta in particolare di un negozio giuridico formale che rientra tra gli<em>&nbsp;actus legittimus&nbsp;<\/em>perch\u00e9 non tollera l\u2019apposizione n\u00e9 di termini n\u00e9 di condizioni. Il nostro ordinamento prevede, all\u2019art. 474 comma 3 c.c. la nullit\u00e0 dell\u2019accettazione parziale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tacita, che si ha, a tenore dell\u2019art. 478 c.c., \u201cquando il chiamato all\u2019eredit\u00e0 compie un atto che presuppone necessariamente la sua volont\u00e0 di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualit\u00e0 di erede\u201d. Il legislatore individua due ipotesi di accettazione tacita: quella ex art. 477 c.c. ove si stabilisce che la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all\u2019eredit\u00e0 faccia dei suoi diritti a un estraneo, o ad altro chiamato all\u2019eredit\u00e0, importa accettazione tacita dell\u2019eredit\u00e0 e quella individuata dall\u2019art. 478 c.c. secondo il quale la rinuncia, qualora sia fatto verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati (a titolo gratuito), importa accettazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto all\u2019aspetto sostanziale l\u2019eredit\u00e0 pu\u00f2 essere accettata a norma dell\u2019art. 470 1 co c.c.:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; puramente e semplicemente. L\u2019accettazione pura comporta la cd. confusione dei patrimoni del de cuius e dell\u2019erede, che \u00e8 quindi tenuto al pagamento dei debiti del<em>&nbsp;de cuius<\/em>&nbsp;anche se superino l\u2019attivo ereditario.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con il beneficio di inventario. L\u2019erede pagher\u00e0 i debiti ereditari e i legati solo entro il valore dei beni lui pervenuti. Premesso che l\u2019accettazione beneficiata \u00e8 una facolt\u00e0 per ogni chiamato, essa costituisce un obbligo per alcuni soggetti (incapaci e persone giuridiche diverse dalle societ\u00e0). L\u2019accettazione con beneficio infine \u00e8 necessaria per il legittimario che abbia intenzione di agire in riduzione contro donatari e legatari non coeredi.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Quali funzioni svolge il notaio?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Notaio procede alla pubblicazione o registrazione dell\u2019eventuale testamento, con la conseguente trascrizione dei legati immobiliari, e alla ricezione dell\u2019accettazione di eredit\u00e0&nbsp; e del conseguente (eventuale) inventario (competenza condivisa col cancelliere del Tribunale).<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;L\u2019art. 2648 c.c. dispone poi che la pubblicit\u00e0 degli acquisti mortis causa a titolo di erede si operi mediante la trascrizione dell\u2019atto di accettazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare la trascrizione dell\u2019accettazione espressa si opera in base alla dichiarazione del chiamato all\u2019eredit\u00e0, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Quanto all\u2019accettazione tacita invece, il comma 3 dell\u2019art. 2648 c.c. dispone che il chiamato possa chiedere la trascrizione sulla base dell\u2019atto che importa accettazione tacita, qualora risulti da atto pubblico, da scrittura privata autenticata (ad esempio l\u2019atto di divisione ereditaria o la vendita dei beni ereditati) o, in mancanza sulla base della sentenza emessa dal giudice che accerti l\u2019avvenuto acquisto dell\u2019eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ipotesi di accettazione beneficiata, ai sensi dell\u2019art. 484 c.c., il notaio deve (alternativamente al cancelliere del tribunale del circondario in cui si apre la successione) ricevere la dichiarazione con cui l\u2019erede accetta l\u2019eredit\u00e0 e depositarla in copia autentica nel registro delle successioni presso la cancelleria del Tribunale del circondario in cui si \u00e8 aperta la successione per consentire le ulteriori formalit\u00e0 dell\u2019inserzione e trascrizione a cura del cancelliere.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>Come avviene l\u2019esecuzione di legati e delle divisioni disposte dal testatore?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019esecuzione dei legati non richiede particolari formalit\u00e0 in quanto il legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettare, salva la facolt\u00e0 di rinuncia come dispone l\u2019art. 649 c.c.. Sotto il profilo della pubblicit\u00e0 immobiliare (salvo per le zone nelle quali vige il sistema tavolare) il legato viene trascritto nei registri immobiliari dal Notaio al momento della pubblicazione del testamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Si deve distinguere per\u00f2 tra<\/p>\n\n\n\n<p>* legato reale (art. 649 c.c.): il diritto si trasmette automaticamente<\/p>\n\n\n\n<p>* legato obbligatorio: che si realizza con l&#8217;adempimento dell&#8217;onerato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>VI. Certificato successorio europeo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il regolamento istituisce un certificato successorio europeo<\/p>\n\n\n\n<p>Domanda:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>chi \u00e8 competente nel vostro paese per il rilascio del certificato successorio europeo?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Secondo quanto disposto dall\u2019art. 32 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 (c.c. Legge europea 2013-bis) il certificato successorio europeo (CSE) dovr\u00e0 essere rilasciato da un notaio su richiesta della persona o delle persone interessate a far valere le loro qualit\u00e0 (ad esempio di erede o legatario)&nbsp; in un altro Stato membro.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto il Consiglio Nazionale del Notariato congiuntamente alla Fondazione Italiana del Notariato ha divulgato un Vademecum per i Notai, vademecum al quale si far\u00e0 pieno riferimento per la risposta ai quesiti qui posti e al quale si rinvia per approfondimenti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Come risultante dal regolamento sar\u00e0 possibile richiedere il rilascio del CSE a qualsiasi notaio italiano (senza limiti di competenza territoriale legata al luogo dell\u2019apertura della successione e\/o della situazione dei beni ereditari) nei seguenti casi:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; se la residenza abituale del defunto \u00e8 in Italia al momento della morte, o se aveva scelto la legge di cittadinanza (italiana)<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nelle altre ipotesi eccezionali previste dagli artt. 10 e 11 del regolamento, ipotesi che per\u00f2 sono di difficile applicazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Non va scordato per\u00f2 come, il comma 3 del citato art. 32 faccia espressamente salva la normativa esistente per i territori che in cui vige il sistema di pubblicit\u00e0 immobiliare del Libro Fondiario.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>com\u2019\u00e8 disciplinato<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un problema nell\u2019attuazione italiana si pone circa l\u2019attivit\u00e0 istruttoria che il notaio deve svolgere, avente ad oggetto elementi di diritto (quali l\u2019individuazione della legislazione applicabile al caso concreto e quindi la propria competenza) e di fatto, concernente la verifica della informazioni, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalla parte nonch\u00e9 lo scopo per il quale il Certificato \u00e8 richiesto (ovverosia il suo utilizzo in un altro Stato membro, che deve essere adeguatamente dimostrato). L\u2019identificazione del Notaio quale autorit\u00e0 competente al rilascio del certificato deve ritenersi come idonea ad attribuire al Notaio i poteri istruttori necessari, poteri che il nostro ordinamento non riconosceva prima d\u2019ora al Notaio. Ad esempio il Vademecum precisa le modalit\u00e0 sulla base delle quali il Notaio deve procedere all\u2019audizione degli interessati ai sensi art. 66 par. 4 del regolamento (con invito a comparire, inviato per PEC o raccomandata a\/r, anche reiterato se del caso, e processo verbale dell\u2019audizione o mancata comparizione, da conservarsi nel fascicolo). Quanto alla possibilit\u00e0 di effettuare annunci pubblici, in attesa della realizzazione di una sezione dedicata all&#8217;interno del sito del CNN o di un apposito spazio web dedicato, il notaio potr\u00e0 rendere nota la richiesta di CSE mediante pubblicazione nell&#8217;albo pretorio on-line (per quei comuni che consentono la pubblicazione on-line facoltativa) o, in alternativa, ove lo si ritenga opportuno, in Gazzetta Ufficiale. Nel caso sia necessario ottenere documentazione dall\u2019estero (ad esempio informazioni sui registri di stato civile o immobiliari) il notaio italiano potr\u00e0 chiederle all&#8217;autorit\u00e0 competente per il rilascio del CSE di un altro Stato membro, semprech\u00e9 tale autorit\u00e0 competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un&#8217;altra autorit\u00e0 nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il richiedente dovr\u00e0 fornire al Notaio (in originale o in copia autentica) tutti i documenti necessari, salva la facolt\u00e0 per il notaio di accettare altri mezzi di prova &#8211; nel caso in cui il richiedente non sia in grado di produrre copie autentiche dei documenti &#8211;&nbsp; o di chiedere che le dichiarazione siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notoriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019accettazione espressa dell\u2019eredit\u00e0 sar\u00e0 necessaria se il certificato viene richiesto in qualit\u00e0 di erede (e non di semplice chiamato). In tal caso si ritiene che la domanda di certificato possa contenere anche l\u2019accettazione espressa (essendo per il nostro ordinamento sufficiente che rivesta la forma di scrittura privata ex art. 475 c.c.). In presenza di testamento \u00e8 ovviamente necessario che questo sia stato pubblicato per poter chiedere il certificato successorio da parte dei soggetti che derivino il loro status da detto testamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Si deve ritenere possibile anche la richiesta e il conseguente rilascio di un certificato parziale, relativo ad esempio alla posizione di un unico soggetto (ad esempio un legatario).<\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene alla redazione del Certificato non si applichino le disposizioni della legge notarile relative alla redazione degli atti, tale documento dovr\u00e0 essere conservato in originale presso il notaio emittente \u2013 messo a repertorio e raccolta &#8211; e potr\u00e0 essere rilasciato in copia non solo ai richiedenti, ma a \u201cchiunque dimostri di avervi interesse\u201d. Anche se il regolamento si limita a chiedere un elenco dei soggetti ai quali vengono rilasciate le copie del certificato appare opportuno conservare anche il numero nonch\u00e9 la data delle copie ad essi rilasciate con l\u2019indicazione della relativa scadenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Il CSE verr\u00e0 normalmente rilasciato normalmente in lingua italiana, anche se si deve ritenere possibile il rilascio da parte del notaio in altra lingua dell\u2019Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>che possibilit\u00e0 di ricorso ci sono<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per le eventuali controversie che sorgano in ordine all\u2019attivit\u00e0 di certificazione (si veda a tal proposito quanto previsto dall\u2019art. 67 par. 1 capoverso regolamento) l\u2019art. 32 della legge n. 161\/2014 stabilisce che attraverso le decisioni adottate dall\u2019autorit\u00e0 di rilascio gli interessati potranno adire, mediante reclamo, il Tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui sia residente il notaio che abbia \u201cadottato la decisione impugnata\u201d instaurando il procedimento tipico della volontaria giurisdizione (come risulta dal rinvio all\u2019 739 c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Se a seguito dell\u2019impugnazione avverso il certificato emesso risulti che esso, o qualche suo elemento, non risponde al vero, l\u2019autorit\u00e0 giurisdizionale provvede alla modifica, rettifica o revoca del certificato o dispone che a tali incombenti provveda l\u2019autorit\u00e0 di rilascio. Se viceversa il reclamo \u00e8 proposto avverso il diniego di rilascio del certificato, l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria adita, che accerti il carattere immotivato del diniego, provvede al rilascio del certificato stesso o dispone in modo che l\u2019autorit\u00e0 di rilascio riesamini il caso ed adotti una nuova decisione.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche alla luce di questi elementi si ritiene che il rilascio del CSE sia assoggettato al contributo unificato sulle spese di giustizia, mentre non sar\u00e0 soggetto a registrazione, imposta di bollo o tassa d\u2019archivio.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><em>in che limiti e con che modalit\u00e0 un certificato successorio europeo proveniente da un altro Paese pu\u00f2 essere utilizzato nel vostro Paese?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 62 par. 3 il CSE proveniente da un altro Paese pu\u00f2 essere utilizzato anche in Italia senza necessit\u00e0 di alcun procedimento di riconoscimento particolare. Non costituisce per\u00f2 titolo esecutivo ed esplica i suoi effetti essenzialmente su un piano probatorio: si presume, cio\u00e8, fino a prova contraria, che la persona indicata come erede o come legatario sia titolare dei diritti enunciati nel certificato, cos\u00ec come si presume che l\u2019esecutore testamentario o l\u2019amministratore della successione sia titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nell\u2019atto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il CSE costituisce inoltre un titolo idoneo per richiedere la trascrizione o iscrizione dell\u2019acquisto per causa di morte nei registri pubblici tenuti dallo Stato dove si trovano i beni; esso prova il fatto che la persona \u00e8 titolare del diritto di iscrivere, ma non determina le condizioni dell\u2019iscrizione che rimangono assoggettate alla legge locale, data l\u2019espressa esclusione dall\u2019ambito applicativo del regolamento dei requisiti per tali iscrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 69 regolamento precisa che la formalit\u00e0 si realizza secondo le modalit\u00e0 stabilite dalla legge dello Stato in cui essa viene eseguita e dispiega gli effetti previsti dalla medesima legge. Pare doversi ritenere che:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il certificato successorio sostituisca sia l\u2019accettazione di eredit\u00e0 sia il certificato di morte e l\u2019estratto del testamento<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rimanga fermo l\u2019onere di predisporre la nota di trascrizione, con la precisazione che la nota dovr\u00e0 fare menzione anzitutto del certificato<\/p>\n\n\n\n<p>Sul piano formale si deve ipotizzare che il CSE non debba essere legalizzato n\u00e9 soggetto al deposito di cui all\u2019art. 106 n. 4 Legge notarile.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta aperta la questione, non affrontata dal nostro legislatore, delle modalit\u00e0 di traduzione del CSE straniero, che per\u00f2 appare necessaria per procedere alle formalit\u00e0 nei registri pubblici.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Regolamento UE sulle successioni ed il diritto successorio in Italia, Germania ed Austria: aspetti di diritto comparato<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[47,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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