{"id":530,"date":"2019-10-07T15:22:32","date_gmt":"2019-10-07T14:22:32","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/triest-2016-2-dr-paolo-pasqualis\/"},"modified":"2019-10-07T15:23:57","modified_gmt":"2019-10-07T14:23:57","slug":"triest-2016-2-dr-paolo-pasqualis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/triest-2016-2-dr-paolo-pasqualis\/","title":{"rendered":"(Triest 2016\/2) Dr. Paolo Pasqualis"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>41. CONVEGNO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>del Comitato Italo &#8211; Austriaco del Notariato<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Trieste, 16 &#8211; 17 Settembre 2016<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Relazione introduttiva:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>\u201cLa nozione di atto&nbsp;<\/em><\/strong><strong>pubblico<br>nella normativa e giurisprudenza europea\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dr. Paolo Pasqualis<\/strong>, notaio in Portogruaro,<\/p>\n\n\n\n<p>Presidente CNUE (<em>Council of the Notariats of the European Union)<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto dell\u2019Unione europea ha contribuito in misura considerevole alla creazione di un sistema efficace e completo di circolazione degli atti pubblici notarili costituenti titolo esecutivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 l&#8217;articolo 50 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l&#8217;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa tra gli Stati membri della Comunit\u00e0 europea, prevedeva che:&nbsp;<em>&#8220;Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L&#8217;istanza pu\u00f2 essere rigettata solo se l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto autentico \u00e8 contraria all&#8217;ordine pubblico dello Stato richiesto. L&#8217;atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticit\u00e0 dalla legge dello Stato d&#8217;origine. Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.&#8221;<\/em>. In tal modo si stabiliva, a livello convenzionale comunitario, che gli atti autentici dovessero essere trattati come decisioni giudiziarie e quindi semplicemente muniti di&nbsp;<em>exequatur<\/em>&nbsp;per procedere alla loro esecuzione forzata, in virt\u00f9 degli articoli 31 e seguenti sopra menzionati (con il notevole vantaggio per l&#8217;atto pubblico rispetto alle sentenze che l&#8217;<em>exequatur<\/em>&nbsp;poteva essere rifiutato solo nei casi in cui era contrario all&#8217;ordine pubblico, mentre i casi di eccezione per le decisioni giudiziarie erano pi\u00f9 numerosi: si vedano gli articoli 27 e 28 della Convenzione).<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene all&#8217;interpretazione e all&#8217;applicazione della citata norma dell&#8217;articolo 50, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunit\u00e0 europee del 17 giugno 1999, causa C-260\/97 (<em>Unibank<\/em>), \u00e8 risultata essere particolarmente significativa. Si trattava, in breve, della richiesta di una banca danese di utilizzare con forza esecutiva in Germania (in virt\u00f9 dell&#8217;articolo 50 della Convenzione) tre titoli di credito costituiti da scritture private aventi, sempre secondo il diritto danese, forza di titolo esecutivo. \u00c8 significativo che la Corte (e, in modo ancora pi\u00f9 esaustivo, l&#8217;avvocato generale, le cui conclusioni sono state accolte senza riserve) abbia rifiutato l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;articolo 50 citato a tale categoria di atti con la motivazione che la norma doveva essere considerata come mirante esclusivamente a regolamentare l&#8217;esecuzione forzata degli &#8220;atti autentici&#8221; (definiti come gli atti per i quali \u00e8 previsto l&#8217;intervento di un&#8217;autorit\u00e0 pubblica o di un delegatario di pubblici poteri, avente funzione non solo di certificazione della firma, ma anche di controllo di legalit\u00e0 del contenuto dell&#8217;atto) e ci\u00f2 sia a motivo del tenore letterale della norma stessa che della sua ragion d&#8217;essere, legata all&#8217;assimilazione delle norme di esecuzione forzata di detti atti a quelle delle decisioni giudiziarie, cosa che imponeva anche per essi un&#8217;origine particolarmente affidabile e certa, e non semplicemente privata.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre in ambito comunitario sono successivamente intervenuti, nella stessa ottica, anche il regolamento (CE) n. 44\/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (&#8220;Bruxelles I&#8221;, art. 57<a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftn1\">[1]<\/a>), poi sostituito (per \u201crifusione\u201d) dall\u2019attuale regolamento (UE) 1215\/2012 (\u201cBruxelles I-<em>bis<\/em>\u201d, art. 58<a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftn2\">[2]<\/a>), concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l&#8217;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles), il regolamento (CE) n. 805\/2004, che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (art. 25<a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftn3\">[3]<\/a>) e il regolamento (CE) n. 2201\/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all&#8217;esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilit\u00e0 genitoriale (&#8220;Bruxelles II-<em>bis<\/em>&#8220;, art. 46<a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftn4\">[4]<\/a>), che assimila anch&#8217;esso in questa materia il riconoscimento e l&#8217;esecuzione degli atti pubblici al riconoscimento e all&#8217;esecuzione delle decisioni giudiziarie.<\/p>\n\n\n\n<p>Il testo del regolamento (CE) n. 805\/2004 (titolo esecutivo europeo), in particolare, alla luce delle indicazioni della dottrina e, soprattutto, del contenuto della sentenza&nbsp;<em>Unibank<\/em>, ha introdotto la definizione di atto pubblico, che \u00e8 quella che figura all&#8217;articolo 4, punto 3: si intende per &#8220;atto pubblico&#8221; l&#8217;atto redatto da un&#8217;autorit\u00e0 pubblica o comunque da un&#8217;autorit\u00e0 a ci\u00f2 autorizzata dallo Stato membro di origine e la cui autenticit\u00e0 riguardi non solo la firma ma anche il &#8220;contenuto&#8221; dell&#8217;atto<a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftn5\">[5]<\/a>&nbsp;(e qui si fa riferimento in modo esplicito e chiaro, come gi\u00e0 nella sentenza&nbsp;<em>Unibank<\/em>, all&#8217;aspetto del controllo di legalit\u00e0 che deve essere esercitato dal pubblico ufficiale). Si giunge quindi, in perfetta armonia con i sistemi di origine romano-germanica che gi\u00e0 conoscono e utilizzano questa forma di documentazione, a una vera e propria definizione dell&#8217;atto pubblico anche nel diritto comunitario: l&#8217;atto pubblico \u00e8 in rapporto diretto con la funzione di pubblico ufficiale esercitata dal suo autore nel suo sistema di origine e l&#8217;attivit\u00e0 di quest&#8217;ultimo non deve limitarsi ad attestare l&#8217;autenticit\u00e0 della firma ma deve comportare il controllo di legalit\u00e0 dell&#8217;atto.<\/p>\n\n\n\n<p>Altro esempio viene dal regolamento (CE) n. 4\/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all&#8217;esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Anche questo regolamento mette sul medesimo piano la decisione giudiziaria e l&#8217;atto pubblico per tutto ci\u00f2 che attiene alla esecuzione, e fa ricorso alla definizione gi\u00e0 contenuta nella sentenza&nbsp;<em>Unibank<\/em>&nbsp;e nel regolamento (CE) n. 805\/2004, ripresa all&#8217;articolo 2 (<em>Definizioni<\/em>), punto 3:&nbsp;<em>&#8220;3) &#8220;atto pubblico&#8221;: a)&nbsp; qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d&#8217;origine e la cui autenticit\u00e0: i)&nbsp; riguardi la firma e il contenuto dell&#8217;atto pubblico; e ii) sia stata attestata da un&#8217;autorit\u00e0 pubblica o da altra autorit\u00e0 a tal fine autorizzata;&#8221;.&nbsp;<\/em>&nbsp;Inoltre, in base all&#8217;articolo 48:<em>&nbsp;&#8220;Applicazione del presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici&#8221; \u2013 1. Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d&#8217;origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutivit\u00e0 delle decisioni ai sensi del capo IV. 2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici. 3. L&#8217;autorit\u00e0 competente dello Stato membro d&#8217;origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell&#8217;atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV.&#8221;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In breve, in tutti i casi citati, l&#8217;esecuzione forzata che dipende da un titolo figurante in un atto pubblico si effettua, in linea di principio, in base alle regole previste per le decisioni giudiziarie, con un semplice&nbsp;<em>exequatur<\/em>&nbsp;da parte dell&#8217;autorit\u00e0 competente del paese in cui l&#8217;esecuzione deve avere luogo e addirittura senza il bisogno di tale formalit\u00e0 nel caso del titolo esecutivo europeo (regolamento (CE) n. 805\/2004) o di ipotesi specifiche in materia di obbligazioni alimentari (regolamento (CE) n. 4\/2009). In tutti i casi \u00e8 inoltre esclusa (come \u00e8 chiaro) l&#8217;opposizione all&#8217;esecuzione fondata sulle eventuali violazioni dei diritti della difesa o su qualsiasi altra violazione delle norme procedurali, prive di senso nel caso in cui un atto pubblico \u00e8 stato firmato. L&#8217;atto pubblico finisce quindi per rappresentare, nel contesto comunitario, un titolo esecutivo ancora pi\u00f9 facile da utilizzare della sentenza del giudice.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto dell\u2019UE, quindi, regolamenta gi\u00e0 da tempo l&#8217;uso dell&#8217;atto notarile costituente titolo esecutivo da un paese membro all&#8217;altro.<\/p>\n\n\n\n<p>Se da un lato la disciplina degli atti pubblici costituenti titolo esecutivo si presenta come chiara e completa, dall&#8217;altro ci\u00f2 non si pu\u00f2 dire della circolazione di atti destinati ad avere un&#8217;efficacia diversa dall&#8217;efficacia esecutiva, in altri termini e pi\u00f9 in particolare, l&#8217;efficacia probatoria e l&#8217;uso rispetto ai registri pubblici. In questi casi fino in tempi recenti non esistevano norme comunitarie specifiche applicabili, n\u00e9 sembrava sufficiente fare appello ai principi (ad esempio a quello della &#8220;fiducia reciproca&#8221; e del \u201cmutuo riconoscimento\u201d, in uso nell\u2019ambio UE). &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;applicazione del principio generale del &#8220;mutuo riconoscimento&#8221; nel settore della circolazione degli atti notarili era contraddetta anche da un testo normativo comunitario importante, vale a dire la direttiva 2006\/123\/CE, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, destinata a regolamentare la liberalizzazione dei servizi nell&#8217;UE. La disposizione che interessa figura nel capo IV, relativo alla libera circolazione dei servizi, disciplinata in via di principio dalla norma generale di cui all&#8217;articolo 16:&nbsp;<em>&#8220;Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un&#8217;attivit\u00e0 di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio&#8221;<\/em>. L&#8217;articolo 17, tuttavia, indica subito l&#8217;eccezione secondo cui:&nbsp;<em>&#8220;L&#8217;articolo 16 non si applica: [\u2026] 12) agli atti per i quali la legge richiede l&#8217;intervento di un notaio&#8221;<\/em>. La norma non \u00e8 facile da interpretare, tanto pi\u00f9 che \u00e8 introdotta in una direttiva che tratta della libera prestazione di servizi, ma sembra comunque voler confermare che non vi \u00e8 la libert\u00e0 di &#8220;fornire&#8221; atti notarili da un paese all&#8217;altro dell&#8217;Unione europea.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftnref1\">[1]<\/a>&nbsp;<em>&#8220;Articolo 57 &#8211; 1.<\/em>&nbsp;<em>Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dall&#8217;articolo 38 e seguenti.<\/em>&nbsp;<em>Il giudice al quale l&#8217;istanza \u00e8 proposta ai sensi dell&#8217;articolo 43 o dell&#8217;articolo 44 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutivit\u00e0 solo se l&#8217;esecuzione dell&#8217;atto pubblico \u00e8 manifestamente contraria all&#8217;ordine pubblico dello Stato membro richiesto. 2. [. . .]&nbsp; 3.<\/em>&nbsp;<em>L&#8217;atto prodotto deve presentare tutte le condizioni di autenticit\u00e0 previste nello Stato membro d&#8217;origine.<\/em>&nbsp;<em>4. Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni della sezione 3 del capo III.<\/em>&nbsp;<em>L&#8217;autorit\u00e0 competente di uno Stato membro presso la quale \u00e8 stato formato o registrato un atto pubblico rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell&#8217;allegato VI del presente regolamento.&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftnref2\">[2]<\/a>&nbsp;<em>\u201cArticolo 58 \u2013 Gli atti pubblici aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine hanno efficacia esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutivit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftnref3\"><em><strong>[3]<\/strong><\/em><\/a><em>&nbsp;&#8220;Articolo 25 &#8211; Atti pubblici &#8211; 1.<\/em>&nbsp;<em>Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell&#8217;articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all&#8217;autorit\u00e0 designata dallo Stato membro d&#8217;origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell&#8217;allegato III.<\/em>&nbsp;<em>2.<\/em>&nbsp;<em>Un atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo nello Stato membro di origine \u00e8 eseguito negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutivit\u00e0 e senza che sia possibile opporsi alla sua esecutivit\u00e0.<\/em>&nbsp;<em>3.<\/em>&nbsp;<em>Si applicano, per quanto occorra, le disposizioni del capo II, ad eccezione dell&#8217;articolo 5, dell&#8217;articolo 6, paragrafo 1 e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, e le disposizioni del capo IV, ad eccezione dell&#8217;articolo 21, paragrafo 1 e dell&#8217;articolo 22.&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftnref4\">[4]<\/a>&nbsp;<em>&#8220;Articolo 46 &#8211; Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonch\u00e9 gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni.&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftnref5\">[5]<\/a><em>&nbsp;&#8220;Articolo 4 \u2013 Definizioni<\/em>&nbsp;<em>Ai fini del presente regolamento, si intende per:<\/em>&nbsp;<em>[. . .] 3.<\/em>&nbsp;<em>&#8220;atto pubblico&#8221;:<\/em>&nbsp;<em>a)&nbsp;<\/em>&nbsp;<em>qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticit\u00e0:<\/em>&nbsp;<em>i)&nbsp;<\/em>&nbsp;<em>riguardi la firma e il contenuto, e ii) sia stata attestata da un&#8217;autorit\u00e0 pubblica o da altra autorit\u00e0 a ci\u00f2 autorizzata dallo Stato membro di origine.&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La novit\u00e0 in materia \u00e8 oggi costituita dall\u2019articolo 59 del regolamento (UE) n. 650\/2012 sulle successioni, secondo il quale \u201c<em>Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d&#8217;origine o produce gli effetti pi\u00f9 comparabili\u201d<\/em>&nbsp;ovvero, come indica il \u201cconsiderando\u201d 61 \u201c<em>l\u2019efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sar\u00e0 [. . .] determinata dalla legge dello Stato membro d\u2019origine<\/em>\u201d. Si dovr\u00e0 guardare, cio\u00e8, alla legge di questo Stato per valutare in che termini, su quali elementi e con quale \u201cforza\u201d l\u2019atto pubblico costituisca prova (cos\u00ec, ad esempio, se esso fa stato sul luogo e la data del suo perfezionamento, sulla autenticit\u00e0 delle sottoscrizioni, la provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti al pubblico ufficiale, i fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti o accertati, ecc.). Per renderne pi\u00f9 agevole la circolazione e la \u201clettura\u201d, la seconda parte del par. 1 dell\u2019art. 59 prevede che l\u2019atto sia accompagnato da una certificazione, redatta dalla stessa autorit\u00e0 che lo ha ricevuto e secondo uno schema contenuto in uno degli allegati al regolamento, nella quale saranno indicati gli elementi salienti dell\u2019atto stesso e, soprattutto, gli effetti probatori che esso produce secondo la legge del paese di origine.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel successivo par. 2 dell\u2019articolo 59 si stabilisce poi che \u201c<em>Qualsiasi contestazione riguardo all&#8217;autenticit\u00e0 di un atto pubblico \u00e8 proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d&#8217;origine ed \u00e8 decisa secondo la legge di tale Stato\u201d<\/em>. L\u2019esatto significato del testo si comprende meglio richiamando quanto compare nel \u201cconsiderando\u201d n. 62 \u201c<em>L&#8217; \u2018autenticit\u00e0\u2019 dell&#8217;atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinit\u00e0 dell&#8217;atto, i presupposti formali dell&#8217;atto, i poteri dell&#8217;autorit\u00e0 che redige l&#8217;atto e la procedura secondo la quale l&#8217;atto \u00e8 redatto. Dovrebbe comprendere altres\u00ec gli elementi fattuali registrati dall&#8217;autorit\u00e0 interessata nell&#8217;atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorit\u00e0 nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l&#8217;autenticit\u00e0 di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all&#8217;organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell&#8217;atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro<\/em>\u201d. Il legislatore europeo ha ritenuto, quindi, che \u2013 poich\u00e9 \u00e8 la legge dello Stato di origine che regola gli aspetti che riguardano la formazione dell\u2019atto, l\u2019intervento e i poteri del pubblico ufficiale, le formalit\u00e0 da osservare, ecc. \u2013 sar\u00e0 preferibile ricorrere ad un giudice di questo Stato per portare una contestazione su tali elementi<a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftn1\"><sup>[1]<\/sup><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>La soluzione \u00e8 diversa se viene contestato il \u201ccontenuto\u201d dell\u2019atto: \u201c<em>Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico \u00e8 proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed \u00e8 decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III<\/em>\u201d (art. 59, par. 3 e \u201cconsiderando\u201d 63). In questo caso \u00e8 competente il giudice individuato secondo le norme previste dal regolamento, poich\u00e9 si tratter\u00e0, nella normalit\u00e0 dei casi, di questioni rilevanti per il merito della devoluzione della successione. Soluzione appropriata, poi, \u00e8 anche quella prevista al par. 4, secondo il quale \u201c<em>Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di successioni \u00e8 sollevata in via incidentale in un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale \u00e8 competente a decidere tale questione<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Un aspetto delicato della nuova disciplina potr\u00e0 essere rappresentato dalla ipotesi, prevista nella prima parte dell\u2019articolo 59, ove \u00e8 disposto che l\u2019atto possa produrre nello Stato di destinazione non gli stessi effetti probatori dello Stato d\u2019origine ma \u201c<em>gli effetti pi\u00f9 comparabili<\/em>\u201d. La norma, evidentemente, prende in considerazione il caso nel quale nel paese di destinazione non siano conosciuti effetti probatori pienamente identici a quelli prodotti dall\u2019atto nel paese d\u2019origine. Solo per questa ragione, infatti, si pu\u00f2 immaginare di abbandonare la regola generale di produzione dei pieni effetti ed accettarne solo di \u201ccomparabili\u201d. I casi dovranno essere esaminati con cautela, soprattutto per evitare che, tramite la possibilit\u00e0 di tali effetti \u201cminori\u201d si cerchi di aggirare sistematicamente la piena efficacia dell\u2019atto e, di conseguenza, la sua potenziale qualit\u00e0 di perfetto sostituto dell\u2019atto nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Altro equivoco da evitare, a proposito degli \u201ceffetti pi\u00f9 comparabili\u201d sar\u00e0 quello relativo alla individuazione degli atti che possono giovarsi del sistema di circolazione introdotto dal regolamento: questi sono solo ed esclusivamente gli \u201catti pubblici\u201d, come definiti all\u2019articolo 3, par. 1, letterra \u201ci\u201d, secondo il quale \u2013 si ricorda ancora una volta \u2013 \u00e8&nbsp;<em>\u201c \u2019atto pubblico\u2019, qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticit\u00e0: i) riguardi la firma e il contenuto dell&#8217;atto pubblico, nonch\u00e9 ii) sia stata attestata da un&#8217;autorit\u00e0 pubblica o da altra autorit\u00e0 a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine<\/em>\u201d. Non potranno essere ammessi alle stesse regole di circolazione atti che non corrispondano alla definizione, anche se nel proprio Stato di origine essi producano \u201ceffetti comparabili\u201d. Questi ultimi sono ammessi \u2013 quando non via sia la possibilit\u00e0 di efficacia piena \u2013 solo per gli atti che, fin dall\u2019origine, sono \u201catti pubblici\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il regolamento nulla dice per l\u2019ipotesi di mancata \u201caccettazione\u201d dell\u2019atto nel paese di destinazione. La soluzione pi\u00f9 plausibile sembra essere quella dell\u2019applicazione analogica di quanto prevedono i paragrafi n. 2 e n. 3&nbsp; dell\u2019articolo 39, per il caso di riconoscimento delle decisioni giudiziarie: qualunque interessato potr\u00e0 dar seguito alla procedura prevista dagli articoli da 45 a 58.<\/p>\n\n\n\n<p>La prima parte dell\u2019articolo 59 si chiude con l\u2019enunciazione del consueto limite dell\u2019ordine pubblico: l\u2019atto non potr\u00e0 essere \u201caccettato\u201d in uno Stato diverso da quello di origine se per la sua efficacia probatoria esse si rivela \u201c<em>manifestamente contrario all\u2019ordine pubblico dello Stato membro interessato<\/em>\u201d. La clausola \u00e8 quella in uso nel campo del diritto internazionale privato e processuale e vi \u00e8 solo da chiedersi quanto spazio sia ancora destinata ad occupare, attesa la sicura convergenza degli ordinamenti giuridici dei paesi membri dell\u2019UE e, di conseguenza, la sempre pi\u00f9 improbabile esistenza di istituti e soluzioni che possano scontrarsi, in un paese diverso da quello di origine, con principi fondamentali in questo non rispettati.<\/p>\n\n\n\n<p>Maggiore interesse pratico dovrebbe sorgere, invece, per l\u2019analisi di varie categorie di \u201cnorme imperative\u201d destinate a influire sulla circolazione dell\u2019atto nel paese di destinazione. In particolare potranno avere rilievo anche nella materia delle successioni quelle relative ai trasferimenti immobiliari ed all\u2019accesso ai pubblici registri. Sul punto occorre innanzi tutto segnalare la difficolt\u00e0 che gli estensori del testo hanno senza dubbio incontrato, alla ricerca di un accettabile punto di equilibrio tra le esigenze della migliore circolazione degli atti e quelle del rispetto delle norme (anche tecniche) di funzionamento dei sistemi di diritto immobiliare e dei pubblici registri nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Al proposito, in primo luogo, si deve tener conto che il regolamento esclude dal proprio campo di applicazione \u201c<em>qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell&#8217;iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro<\/em>\u201d (articolo 1, par. 2, lett \u201cl\u201d). Cos\u00ec anche il \u201cconsiderando\u201d 18 ricorda che: \u201c<em>I requisiti relativi all&#8217;iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall&#8217;ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui \u00e8 tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la&nbsp;<\/em>lex rei sitae<em>) le condizioni legali e le modalit\u00e0 dell&#8217;iscrizione nonch\u00e9 le autorit\u00e0 incaricate, come registri fondiari o notai, verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie.&nbsp;<\/em>[. . .]<em>&nbsp;Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorit\u00e0 preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorit\u00e0 competenti di un altro Stato membro la cui circolazione \u00e8 prevista dal presente regolamento<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ferma in principio la regola di possibilit\u00e0 di \u201csostituzione\u201d dell\u2019atto nazionale con quello proveniente dall\u2019estero, quindi, restano applicabili le norme nazionali per la materia immobiliare e dei registri e in particolare, tra queste, merita ricordare quelle che impongono limiti che debbano considerarsi (pi\u00f9 che di ordine pubblico) quali norme di applicazione necessaria<a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftn2\"><sup>[2]<\/sup><\/a>&nbsp;o comunque non derogabili dalle parti, limiti che vengono in maggiore evidenza proprio quando si tratta di atti che abbiano ad oggetto immobili o diritti immobiliari e siano destinati ai pubblici registri, per l\u2019evidente ragione che essi sono particolarmente vincolati alle esigenze normative che ciascuno Stato individua come prevalenti nel proprio ambito di sovranit\u00e0 (cos\u00ec, ad esempio, per vincoli di destinazione degli immobili, necessit\u00e0 di specifiche documentazioni al momento del loro trasferimento, quali quelle urbanistiche e ambientali, diritti di prelazione a favore di enti locali, trattazione e classificazione dei dati da parte dei pubblici registri e innumerevoli altre, sempre in via di aumento). Con riguardo a questi aspetti, nonostante i significativi passi compiuti dal testo del nuovo regolamento in commento, appare ancor oggi piuttosto difficile immaginare una \u201clibera\u201d circolazione dell\u2019atto pubblico notarile dall\u2019uno all\u2019altro paese dell\u2019UE, se non con l\u2019intervento, o in fase preventiva alla stesura dell\u2019atto o in una fase di successivo controllo ed eventuale integrazione, da parte di un\u2019autorit\u00e0 o di un professionista del luogo di destinazione, che ne renda il contenuto perfettamente compatibile con le norme locali e ne curi gli adempimenti connessi.<\/p>\n\n\n\n<p>In considerazione di queste difficolt\u00e0, spesso anche pratiche, il legislatore europeo non ha voluto spingersi a disciplinare anche gli effetti che l\u2019atto pubblico produce nei confronti di un registro tenuto in un paese diverso di quello di origine dell\u2019atto stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Sul punto della possibile utilizzazione degli atti pubblici provenienti dall\u2019estero per la loro trascrizione o iscrizione nei pubblici registri in Italia, in considerazione di quanto appena illustrato e delle incertezze esistenti, pare possano restare applicabili \u2013 a supporto di una ragionevole soluzione empirica \u2013 le norme nazionali, costituite innanzi tutto dall\u2019art. 68 della l. 218\/95 e dall\u2019art. 106, n. 4, della l. 89\/1913 (sull\u2019ordinamento del notariato, \u201clegge notarile\u201d), secondo il quale \u201c<em>Nell&#8217;archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: [&#8230;] 4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gi\u00e0 depositate presso un notaio esercente in Italia<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel nostro paese, pertanto, le soluzioni proposte dal nuovo regolamento e quelle gi\u00e0 in precedenza praticate in conformit\u00e0 alla normativa nazionale potranno risultare complementari: l\u2019atto proveniente dall\u2019estero e avente la qualit\u00e0 di \u201catto pubblico\u201d sar\u00e0 \u201caccettato\u201d in Italia e qui avere \u201cattuazione\u201d; se necessario si proceder\u00e0 al suo deposito, ai sensi dell\u2019art. 106, n. 4, legge notarile (con la possibilit\u00e0, in questo modo, di&nbsp; sua correzione o integrazione per dati eventualmente mancanti); il pubblico ufficiale provveder\u00e0 di conseguenza alla trasmissione al registro o ai registri interessati, nel rispetto delle norme nazionali, sole destinate \u2013 anche secondo quanto previsto dal regolamento \u2013 a disciplinare il funzionamento dei registri stessi.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftnref1\">[1]<\/a>&nbsp;Si pensi, ad esempio, alla necessit\u00e0 di contestare l\u2019atto secondo una speciale procedura, come accade in Francia o in Italia con l\u2019obbligo di esperimento della querela di falso.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/kunden.as2.at\/158\/?m=2&amp;sub_id=134&amp;page=1&amp;nid=9385#_ftnref2\">[2]<\/a>&nbsp;Come previste, per il nostro ordinamento, dall\u2019art. 17 della legge n. 218\/95.<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nozione di atto pubblico nella normativa e giurisprudenza europea<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[49,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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