{"id":534,"date":"2019-10-07T15:25:21","date_gmt":"2019-10-07T14:25:21","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/triest-2016-3-dott-a-elisabetta-bergamini\/"},"modified":"2019-10-07T15:26:30","modified_gmt":"2019-10-07T14:26:30","slug":"triest-2016-3-dott-a-elisabetta-bergamini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/triest-2016-3-dott-a-elisabetta-bergamini\/","title":{"rendered":"(Triest 2016\/3) Dott.a. Elisabetta Bergamini"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>41. CONVEGNO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>del Comitato Italo &#8211; Austriaco del Notariato<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Trieste, 16 &#8211; 17 Settembre 2016<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>\u201cObblighi di forma e riconoscimento di atti esteri<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>ITALIA<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Relatrice:&nbsp;<\/em><\/strong><strong>Dott.a Elisabetta Bergamini,<\/strong><br>Notaio in Cividale del Friuli (I).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I &#8211; Il concetto di atto autentico e attivit\u00e0 che compie il notaio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>1. Qual \u00e8 la definizione di \u201cstrumento autentico\u201d nel vostro ordinamento?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il termine \u201cstrumento autentico\u201d \u00e8 sinonimo di atto pubblico nell\u2019ordinamento italiano e rappresenta, a norma dell\u2019art. 2699 cod.civ. qualsiasi documento redatto con determinate formalit\u00e0 da un notaio (o da altro pubblico ufficiale) autorizzato ad attribuirgli fede nel luogo in cui l\u2019atto \u00e8 formato.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019atto pubblico \u00e8 il principale atto rogato dal notaio secondo le norme di legge, e in particolare nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 47 e ss. della legge notarile.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Caratteristica principale dell\u2019atto pubblico notarile \u00e8 che esso fa prova legale dei fatti e degli atti giuridici che il notaio attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti: ci\u00f2 significa che in ipotesi di giudizio il giudice non pu\u00f2 effettuare alcuna valutazione discrezionale in merito a quanto riportato dal notaio all\u2019interno dell\u2019atto da lui rogato (salvo la querela di falso).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019atto pubblico notarile deve essere personalmente redatto dal notaio o da persona di sua fiducia, ma in quest\u2019ultima ipotesi il notaio deve dirigere e vigilare l\u2019attivit\u00e0 di redazione in ogni suo momento. Quanto al contenuto dell\u2019atto in parola, norma cardine \u00e8 rappresentata dall\u2019art. 51 l.n. che, al comma secondo, detta tutti gli elementi richiesti a pena di nullit\u00e0 dell\u2019atto stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli atti pubblici notarili devono essere messi a repertorio e a raccolta e non possono essere rilasciati alle parti, ma debbono essere custoditi presso il notaio rogante che ne rilascer\u00e0 le copie da medesimo certificate per gli adempimenti pubblicitari che ne conseguano o che gli vengano comunque richieste.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>2. Qual \u00e8 il ruolo del notaio nel ricever un atto autentico?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 47 comma secondo l.n. prevede espressamente che, in riferimento agli atti pubblici, \u201cil notaio indaga la volont\u00e0 delle parti e sotto la propria direzione e responsabilit\u00e0 cura la compilazione integrale dell\u2019atto\u201d. Secondo quanto disposto dalla norma ora citata, l\u2019attivit\u00e0 del notaio nella redazione di un atto autentico si articola, dunque, fondamentalmente in due momenti: quello di indagine e quella di adeguamento.<\/p>\n\n\n\n<p>In riferimento al primo di tali momenti il notaio non pu\u00f2 fermarsi all\u2019acquisizione superficiale della dichiarazione resa dalle parti, ma deve spingersi sino a riuscire a valutare lo specifico \u201cinteresse\u201d voluto dalle parti stesse e la loro convinzione di volerlo realizzare.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019attivit\u00e0 di indagine si accompagna anche un\u2019attivit\u00e0 di informazione diretta ad un accordo negoziale corretto, equo e trasparente e un\u2019attivit\u00e0\u0300 di consulenza in ordine agli strumenti giuridici pi\u00f9 adeguati per la realizzazione degli intenti pratici voluti dalle parti. Il notaio, infatti, deve offrire ai propri clienti personalmente, o attraverso l\u2019ausilio di altri professionisti (nelle ipotesi in cui le informazioni necessarie esulino dalle proprie cognizioni tecniche) tutti i chiarimenti opportuni in presenza di profili patologici che possano mettere a rischio la stabilit\u00e0 degli effetti che l\u2019atto voluto dalle parti deve produrre.<\/p>\n\n\n\n<p>Acquisite le informazioni necessarie e compreso lo scopo al quale le parti intendono addivenire, il notaio ha il compito di adeguare la volont\u00e0 dei suoi clienti agli schemi negoziali previsti dalla legge, il tutto operando costantemente il cd. \u201ccontrollo di legalit\u00e0\u0300\u201d relativo al contenuto dell\u2019accordo nella sua complessit\u00e0\u0300 e nelle singole clausole e, quindi, verificando che non ci siano profili di contrariet\u00e0\u0300 alla legge, al buon costume ed all\u2019ordine pubblico, secondo quanto espressamente disposto dall\u2019art. 28 l.n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>3. Il vostro ordinamento prevede anche l\u2019autentica di sottoscrizioni?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si, le ipotesi rientranti nel&nbsp;<em>genus<\/em>&nbsp;della scrittura privata autenticata siano molteplici. Si pensi alla presentazione al Notaio di un testo di scrittura completo in tutti i suoi punti, alla quale previi i controlli di cui infra dovr\u00e0 solamente essere aggiunta l\u2019autenticazione delle firme, o al caso in cui al notaio venga richiesta anche la stesura e\/o revisione del testo da autenticarsi. Elemento caratterizzante tutte le fattispecie \u00e8 dato dall\u2019attivit\u00e0 di autenticazione delle sottoscrizioni ad opera del notaio (o da altro pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato) il tutto nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge italiana.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel novero delle scritture private autenticate rientrano quindi tutti i documenti redatti per iscritto e sottoscritti con firma autografa dalle parti, che grazie all\u2019autenticazione cos\u00ec come espressa anche dall\u2019art. 2703 cod.civ., possono divenire titoli esecutivi o essere trascritti in pubblici registri al pari degli atti pubblici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>4. Qual \u00e8 in tal caso il ruolo del notaio?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In ipotesi di scrittura privata autenticata, l\u2019attivit\u00e0 del notaio \u00e8 caratterizzata da tre momenti, secondo quanto disposto anche dal secondo comma art. 2703 cod.civ.: controllo di legalit\u00e0 dell\u2019atto (la legge n. 246 del 2005 ha espressamente esteso l\u2019applicazione dell\u2019art. 28 l.n. anche alle scritture private autentiche, conseguentemente la responsabilit\u00e0 del Notaio che riceva un atto pubblico o che autentichi una scrittura privata autenticata \u00e8 la medesima), accertamento dell&#8217;identit\u00e0 delle parti ed in fine, attestazione dell&#8217;avvenuta sottoscrizione in presenza del notaio con l\u2019indicazione nell&#8217;autentica e nel repertorio del luogo del Comune nel quale l&#8217;atto \u00e8 autenticato.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra i compiti del notaio vi \u00e8, anche in sede di autentica, quello di assicurarsi che vi sia una corrispondenza tra quanto presente nella scrittura con la volont\u00e0 delle parti, e ci\u00f2 di regola anche mediante la sua lettura alle parti stesse.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di autenticazione pu\u00f2 accompagnarsi ad una pi\u00f9 o meno ampia attivit\u00e0 di informazione e consulenza, che pu\u00f2 variare sensibilmente con riferimento all\u2019iter istruttorio che ha preceduto la redazione della scrittura, alla qualit\u00e0 ed al grado culturale dei contraenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Da ultimo va segnalato che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel non ritenere applicabile alla scrittura privata autenticata le formalit\u00e0 dell\u2019art. 51 l.n. (articolo che prevede i contenuti obbligatori dell\u2019atto notarile) ammettendo quindi un esonero del notaio dalle formalit\u00e0 in esso contenute in sede di autenticazione dell\u2019atto in parola.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>5. Qual \u00e8 l\u2019efficacia probatoria di un atto autentico e di una scrittura privata autenticata?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il requisito della forma scritta \u00e8 soddisfatto dall\u2019atto autentico che ai sensi dell\u2019art. 2700&nbsp; cod.civ. fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni delle parti, cio\u00e8 del fatto che le parti hanno materialmente effettuato quelle dichiarazioni in presenza del pubblico ufficiale, e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L\u2019efficacia probatoria non si estende invece alla veridicit\u00e0 delle dichiarazioni delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Il valore probatorio dell\u2019atto pubblico \u00e8 molto intenso e tale efficacia pu\u00f2 essere messa in discussione solo attraverso un apposito procedimento: la querela di falso.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella scrittura privata, a differenza dell\u2019atto pubblico, la fede privilegiata copre esclusivamente l\u2019autenticit\u00e0&nbsp;della firma e quindi la provenienza della stessa da determinati ed individuati soggetti, nonch\u00e9 la data delle sottoscrizioni, senza poter in alcun modo inerire al contenuto delle dichiarazioni che sono state fatte e pattuite dalle parti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>6. Il vostro ordinamento prevede lo strumento dell\u2019atto autentico informatico?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si, l\u2019ordinamento italiano prevede lo strumento dell\u2019atto pubblico informatico e la legge notarile dispone che ad esso si applicano le disposizioni della legge notarile e quelle emanate in attuazione della stessa (art. 47 bis l.n.). L\u2019atto in parola viene ricevuto come per l\u2019atto pubblico cartaceo in presenza delle parti e, nei casi previsti dall\u2019art. 48, di due testimoni. Anche se non specificamente richiamati, si applicano ovviamente anche all\u2019atto pubblico informatico l\u2019art. 28 l.n. (controllo di legalit\u00e0) e l\u2019art. 54 reg. not. (verifica delle autorizzazioni, della legittimazione e dei poteri di rappresentanza). Pi\u00f9 in generale, trovano applicazione all\u2019atto pubblico informatico tutte quelle disposizioni \u201csostanziali\u201d della legge notarile, la cui&nbsp;<em>ratio<\/em>&nbsp;ha carattere generale, e prescinde dal tipo di supporto utilizzato (cartaceo o informatico).<\/p>\n\n\n\n<p>A partire dal 2013 quindi l\u2019atto pubblico pu\u00f2 essere interamente formato in modo informatico, lasciando alle parti la possibilit\u00e0 di firmare con la propria firma digitale il documento informatico contenente l\u2019atto stesso e gli eventuali allegati presenti e prevedendo che alle sottoscrizioni delle parti faccia seguito la firma digitale del notaio, firma quest\u2019ultima che contiene sia la sottoscrizione del notaio sia il suo sigillo.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla firma digitale delle parti, nell\u2019atto pubblico informatico il notaio ha il compito di attestare che i certificati di firma, eventualmente utilizzati dalle parti, siano validi. La legge non ricollega alcuna conseguenza della omessa menzione dell\u2019accertamento della validit\u00e0 dei certificati di firma delle parti n\u00e9 in termini di validit\u00e0 dell\u2019atto pubblico, n\u00e9 in termini di conseguenze disciplinari per il notaio; l\u2019eventuale revoca o sospensione del certificato qualificato ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene (art. 36, comma 3, del d. lgs. n. 82\/2005). Si ritiene che il documento sottoscritto con una firma digitale non valida sia per certi aspetti equiparabile al documento sottoscritto da soggetto diverso dall\u2019autore apparente: esso quindi non produce effetti nella sfera giuridica del presunto autore dell\u2019atto.<\/p>\n\n\n\n<p>Va rilevato che alle parti \u00e8 consentito sottoscrivere non solo con firma digitale, ma anche con firma elettronica non qualificata: a norma dell\u2019art. 52-bis, comma primo l.n. la firma elettronica delle parti pu\u00f2 consistere \u201canche nell&#8217;acquisizione digitale della sottoscrizione autografa\u201d con la conseguenza che le parti possono apporre la propria sottoscrizione autografa su un supporto cartaceo (contenente il testo dell\u2019atto pubblico), che verr\u00e0 \u201cscannerizzato\u201d e trasformato in documento informatico, sottoscritto dal notaio con la propria firma digitale.<\/p>\n\n\n\n<p>La conservazione dell\u2019atto autentico informatico avviene attraverso un apposito sistema di conservazione tenuto a cura del Consiglio Nazionale del Notariato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>II La funzione dell\u2019atto autentico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>1. Per quali atti \u00e8 richiesta la forma autentica e per quali motivi?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La forma dell\u2019atto autentico costituisce a norma dell\u2019art. 47 cod.deont. \u201cla forma primaria e ordinaria di \u201catto notarile\u201d, che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l&#8217;intervento, se non risulti una loro diversa volont\u00e0 e salvo la particolare struttura dell\u2019atto\u201d. Dalla lettura di tale norma discende quindi che, nella realt\u00e0 dei fatti, ogniqualvolta il cliente conferisca un generico incarico al notaio di redigere un atto notarile per la realizzazione di uno specifico interesse esso faccia riferimento all\u2019atto pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<em>ratio<\/em>&nbsp;di tale disposizione sembra doversi rinvenire nell\u2019eccezionalit\u00e0 ed inderogabilit\u00e0 dell\u2019indagine della volont\u00e0 che costituisce l\u2019essenza dell\u2019atto pubblico e spiega perch\u00e9 l\u2019ordinamento imponga questa forma solenne a tutti i casi in cui gli interessi coinvolti nella stipula non sono disponibili dalle parti, o perch\u00e9 le parti stesse meritano di essere particolarmente \u201cprotette\u201d ovvero quando importanti interessi di terzi esigono una particolare \u201caffidabilit\u00e0\u201d della documentazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La forma dell\u2019atto pubblico \u00e8 chiesta in determinate ipotesi dalla legge (si pensi al caso della donazione, delle convenzioni matrimoniali o dei testamenti pubblici) mentre in altre possono essere le parti stesse che, ai sensi dell\u2019art. 1352 cod. civ. prevedono tale forma ai fini della validit\u00e0 del negozio giuridico che stanno ponendo in essere.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>2. Per quali atti \u00e8 richiesta la forma dell\u2019autentica delle sottoscrizioni?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La formula della scrittura privata autenticata \u00e8 prevista come forma \u201cminima\u201d richiesta in alternativa all\u2019atto pubblico quando si rende necessario procedere a formalit\u00e0 nei pubblici registri (si pensi agli atti che debbono essere trascritti nei registri immobiliari o nel registro delle imprese).<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 va coordinato per\u00f2 con quanto disposto dall\u2019art. 47 cod.deont. sopra ricordato, ragion per cui \u00e8 da considerare deontologicamente scorretto il comportamento del notaio che per sottrarsi a responsabilit\u00e0 professionali, per evitare l\u2019espletamento di attivit\u00e0 istruttorie, per sottrarre la propria attivit\u00e0 all\u2019ispezione demandata al Conservatore degli Archivi Notarili (nel presupposto che si tratti di scritture private rilasciabli dal Notaio in originale) scelga o suggerisca alle parti di optare per la forma della scrittura privata autenticata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>3. Qual \u00e8 in particolare la forma prevista per donazioni, atti immobiliari, patti successori se ammessi, convenzioni matrimoniali, atti societari?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per le donazioni, a norma dell\u2019art. 782 cod.civ., la forma richiesta ai fini della validit\u00e0 stessa dell\u2019atto (forma ad substantiam) \u00e8 rappresentata dall\u2019atto pubblico, con la sola eccezione delle donazioni di modico valore per le quali \u00e8 sufficiente la&nbsp;<em>traditio<\/em>&nbsp;. L\u2019art. 47 l.n. notarile richiede altres\u00ec la presenza di due testimoni la cui assistenza non \u00e8 rinunciabile dalle parti ai sensi del successivo art. 48 l.n. La stessa forma vige per le convenzioni matrimoniali.<\/p>\n\n\n\n<p>In riferimento agli atti immobiliari, a norma dell\u2019art. 1350 n. 1 cod.civ. essi possono dirsi validamente stipulati anche con scrittura privata non autenticata. Tale forma non pu\u00f2 per\u00f2 dirsi sufficiente ad ulteriori fini,&nbsp;<em>in primis,<\/em>&nbsp;quello della trascrizione dell\u2019atto nei Registri Immobiliari e quindi dell\u2019opponibile dell\u2019atto ai terzi. L\u2019art.2657 cod.civ. stabilisce, infatti, che \u201cLa trascrizione non si pu\u00f2 eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>In riferimento agli atti societari, anche per gli stessi viene richiesta la forma dell\u2019atto pubblico o scrittura privata autenticata ai fini della pubblicit\u00e0 nel registro delle imprese, salvo per il caso delle societ\u00e0 semplici per le quali vige il principio della libert\u00e0 di forme (salvo requisiti che derivino dai beni conferiti). Risulta in particolare necessaria la forma dell\u2019atto pubblico notarile nelle ipotesi di costituzione di societ\u00e0 di capitali e di verbali assembleari delle stesse, per il solo caso delle cd. assemblee straordinarie (art. 2375 comma secondo cod.civ.), ben potendo le assemblee sociali ordinarie essere risultare verbalizzate senza intervento notarile.<\/p>\n\n\n\n<p>In deroga al principio generale di cui all\u2019art. 2470 cod. civ.&nbsp; le cessioni di quote di societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata (in esito all\u2019art. 36 D.L.112\/2008, convertito in L. 133\/2008) possono ora avvenire senza intervento del notaio con l&#8217;atto di trasferimento sottoscritto con firma digitale, depositato a cura di un intermediario abilitato ai sensi di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Non risultano, invece, ammessi nel nostro ordinamento i patti successori.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>4. Qual \u00e8 la forma prevista per procure, ratifiche, contratti preliminari. E\u2019 richiesta la medesima forma come il contratto al quale si riferiscono?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel nostro ordinamento per la validit\u00e0 delle procure, delle ratifiche e dei contratti preliminari, vige il principio del parallelismo della forma o principio del collegamento formale di secondo grado: a tal proposito rispettivamente gli artt. 1392, 1399 e 1351 c.c. richiedono per la validit\u00e0 degli atti sopra menzionati la stessa forma del contratto o dell\u2019atto giuridico cui sono connessi.<\/p>\n\n\n\n<p>Va segnalato che, in riferimento al contratto preliminare, l\u2019art. 2645 bis cod.civ., prevede al primo comma che i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai n. 1), 2), 3) e 4) dell\u2019art. 2643 cod.civ. (normativa in tema di trascrizione come sopra visto), anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione del contratto preliminare non \u00e8 dunque obbligatoria, ma laddove le parti intendano provvedervi la forma richiesta per tale adempimento risulta essere quella richiesta dall\u2019art. 2645 bis.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>5. Per gli atti societari: oltre all\u2019intervento notarile \u00e8 richiesta qualche altra forma di controllo od omologa?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>No, oggi non pi\u00f9: con l\u2019art. 32 della legge n. 340 del 2000 il legislatore italiano ha, infatti, abolito il vecchio sistema che prevedeva, per l\u2019iscrizione degli atti costitutivi\/modificativi delle societ\u00e0 di capitali, un previo giudizio di omologazione da parte del Tribunale.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale riforma che ha sostituito il giudizio di omologazione col controllo notarile (artt. 2332 cod.civ. e art. 2463 cod.civ.) ha il pregio di dare maggior speditezza al procedimento costitutivo&nbsp; e modificativo delle societ\u00e0 di capitali.<\/p>\n\n\n\n<p>A seguito della riforma di cui sopra rimane a carico del conservatore e del giudice del registro delle imprese solo un controllo di regolarit\u00e0 formale (con ci\u00f2 intendendosi i controlli sulla competenza dell\u2019ufficio, sulla provenienza della sottoscrizione e sulla legittimazione alla presentazione dell\u2019istanza di iscrizione).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III &#8211; L\u2019esecuzione dell\u2019atto notarile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>1. Quali compiti ha il notaio per l\u2019esecuzione di un atto notarile\/una scrittura privata autenticata (qual \u00e8 l\u2019attivit\u00e0 che il notaio deve compiere dopo aver ricevuto un atto pubblico o autenticato una scrittura privata?)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quanto all\u2019atto autentico il notaio deve, una volta che ha ricevuto l\u2019atto, procedere con la sua conservazioni (salvo casi eccezionali: vedi il caso della procura speciale per singolo atto) nella raccolta dei suoi atti. Tale obbligo \u00e8 direttamente connesso sia all\u2019opportunit\u00e0 che il documento cartaceo sia conservato in un archivio sicuro, quale \u00e8 quello notarile, e sia all\u2019opportunit\u00e0 di assoggettare tali atti alle ispezioni ordinarie biennali da parte dell&#8217;archivio notarile competente, oppure ad eventuali ispezioni straordinarie. L\u2019atto pubblico di regola non pu\u00f2 essere rilasciato in originale alle parti, ma il notaio pu\u00f2 procedere con il rilascio di una copia autentica dotata della medesima efficacia dell\u2019atto originale.<\/p>\n\n\n\n<p>In riferimento alla scrittura privata autenticata il notaio un tempo non aveva mai l&#8217;obbligo di conservarla, ma poteva rilasciarla in originale alle parti. Per gli atti soggetti a pubblicit\u00e0 immobiliare o commerciale, o nel caso siano le parti a chiederne la conservazione, l&#8217;art. 72 della legge notarile (come modificata dalla legge 28 novembre 2005, n. 246 cd. di semplificazione per l&#8217;anno 2005) stabilisce per\u00f2 che il notaio debba ora conservare nella raccolta dei suoi atti anche le scritture private. Il notaio potr\u00e0 comunque rilasciare la scrittura in originale solo previa registrazione della stessa all\u2019Agenzia delle entrate, se dovuta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IV- &nbsp;Lo strumento autentico e l\u2019esecuzione forzata<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>1. A quali condizioni l\u2019atto notarile pu\u00f2 formare titolo esecutivo?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 474 cod.proc.civ. stabilisce che qualsiasi atto ricevuto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge pu\u00f2 costituire titolo esecutivo in riferimento a un diritto certo, liquido ed esigibile. Condizione quindi necessaria affinch\u00e9 tale ipotesi si verifichi \u00e8 rappresentata dalla presenza di un atto pubblico contenente un\u2019obbligazione certa e determinata contenente tutti gli elementi essenziali e strutturali; in altre parole la prestazione dedotta nell\u2019atto deve essere compiutamente definita affinch\u00e9 l\u2019atto notarile possa costituire strumento esecutivo del diritto in esso contenuto.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal proposito uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato ha affermato che \u201cnon \u00e8 sufficiente ai fini dell\u2019eseguibilit\u00e0 forzata che l\u2019obbligazione di consegna\/rilascio sia prevista da una disposizione di legge [\u2026] ma \u00e8 necessario che sia contenuta nello stesso titolo negoziale (come si esprime l\u2019art. 474 cod.proc.civ. con riguardo alle obbligazioni pecuniarie), cio\u00e8 risulti in modo non equivoco dal tenore dell\u2019atto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra plausibile che la qualit\u00e0 di titolo esecutivo derivi non dalla particolare efficacia probatoria dell\u2019atto pubblico, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce e, dunque, per la particolare affidabilit\u00e0, oltre che terziet\u00e0 del soggetto che lo forma.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>2. La scrittura privata autenticata pu\u00f2 formare titolo esecutivo?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si, la legge n. 80 del 2005, ha incluso tra i titoli esecutivi stragiudiziali anche la scrittura privata autenticata, sebbene a norma dell\u2019art. 474 cod.proc.civ. la sua efficacia risulti limitata alle obbligazioni di somme di denaro in essa contenute. Di conseguenza la scrittura privata potr\u00e0 essere usata per promuovere la soddisfazione coattiva di un credito, ma non potr\u00e0 essere utilizzata, ad esempio, per promuovere la soddisfazione coattiva di una obbligazione di consegna o rilascio e ci\u00f2 neppure a seguito delle modifiche introdotte dall\u2019art. 12 comma primo della legge n. 246 del 2005 che estende generalmente l\u2019efficacia esecutiva anche ai fini dell\u2019esecuzione per la consegna o il rilascio.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 474 cod.proc.civ. prevede poi, come per gli altri titoli esecutivi inseriti al n. 2 del secondo comma, l\u2019onere dell\u2019integrale trascrizione del titolo stesso nel precetto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.&nbsp;<\/strong><strong><em>Come avviene il rilascio di copia esecutiva?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Affinch\u00e9 un atto pubblico possa essere utilizzato quale copia esecutiva e possa quindi rendere possibile l\u2019esecuzione forzata, esso deve essere munito, a cura del notaio che ha rogato l\u2019atto e che custodisce l\u2019originale, della c.d. formula esecutiva, formula che a norma dell\u2019art. 475 comma terzo cod.proc.civ. deve consiste nell&#8217;intestazione \u00abRepubblica Italiana &#8211; In nome della legge\u00bb e nell&#8217;apposizione da parte del notaio sull&#8217;originale o sulla copia, della formula: \u00abComandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti\u00bb nonch\u00e9 del sigillo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il documento cos\u00ec contraddistinto \u00e8 caratterizzato dall\u2019unicit\u00e0 &#8211; l\u2019art. 476, comma 1 cod.proc.civ. fissa infatti un preciso limite: non pi\u00f9 di una copia in forma esecutiva pu\u00f2 essere rilasciata alla stessa parte senza giusto motivo, pena una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro &#8211; e dalla sua spedizione alla sola parte che \u00e8 titolare dell\u2019azione esecutiva: ragion per cui il rilascio della copia esecutiva prevede l\u2019indicazione in calce della persona alla quale \u00e8 rilasciata.<\/p>\n\n\n\n<p>Va segnalato che il notaio non pu\u00f2 dirimersi dal produrre, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, dal rilascio della copia esecutiva; infatti, in caso di rifiuto la parte interessata pu\u00f2 ricorrere al Presidente del tribunale in base al disposto dell\u2019art. 476 cod.proc.civ.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima del rilascio della copia esecutiva, al notaio compete un obbligo di controllo di regolarit\u00e0 solo formale dell\u2019atto ovverosia volto a verificare che l\u2019atto rientri tra quelli previsti come titolo esecutivo dalla legge, la legittimazione della persona che chiede il rilascio della copia, l\u2019assenza di una precedente spedizione in forma esecutiva ed al pi\u00f9 che il diritto rappresentato sia astrattamente idoneo ad essere eseguito forzatamente, ma senza alcun controllo sull\u2019effettiva esistenza ed esigibilit\u00e0 del credito.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le scritture private autenticate rilasciate in originale non opera la formalit\u00e0 ora evidenziata dal momento che l\u2019originale \u00e8 in possesso delle parti. Per tali titolo la spedizione in forma esecutiva \u00e8 sostituita dall\u2019obbligo di trascrizione integrale nell\u2019atto di precetto ai sensi dell\u2019art. 480 comma secondo cod.proc.civ.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le scritture private conservate agli atti dal Notaio si devono ritenere applicabili le stesse formalit\u00e0 previste per gli atti pubblici (cfr. circolare 6\/2006 del Ministero della giustizia)<\/p>\n\n\n\n<p>Sembra, tuttavia, che al momento, di fronte al testo dell\u2019art. 474, comma 3, cod.proc.civ., che prevede la trascrizione integrale della scrittura privata nel precetto, sussista un ostacolo testuale all\u2019ammissibilit\u00e0 di tale estensione; inoltre l\u2019art. 475, comma 1, cod.proc.civ. continua a limitare la spedizione in forma esecutiva agli atti ricevuti da notaio (e tale non \u00e8 la scrittura privata).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>4. A quali condizioni un titolo estero pu\u00f2 formare titolo esecutivo?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La questione dell\u2019efficacia esecutiva degli atti (stragiudiziali) provenienti da Stati non Membri dell\u2019Unione Europea \u00e8 disciplinata, per gli atti provenienti da Stati non Membri dall\u2019art. 68 della legge 31 maggio 1995, n. 218 a norma del quale la previsione dell\u2019art. 67 (che disciplina l\u2019esecuzione forzata di sentenze e provvedimenti stranieri) si applica anche rispetto all\u2019attuazione e all\u2019esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva. Dalla lettura delle due norme si pu\u00f2 quindi ritenere che l\u2019atto pubblico ricevuto all\u2019estero costituisca titolo esecutivo anche in Italia, nella misura in cui l\u2019efficacia esecutiva sia ad esso attribuita dall\u2019ordinamento di origine, e che a tal fine chiunque vi abbia interesse possa chiedere alla Corte d\u2019appello del luogo di attuazione l\u2019accertamento del valore di titolo esecutivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Affinch\u00e9 l&#8217;atto pubblico straniero possa valere come titolo esecutivo in Italia, oltre alla condizione autonomamente posta che l&#8217;atto abbia forza esecutiva nel paese di provenienza, l&#8217;art. 68 d.i.p. richiede, tramite il richiamo all\u2019art. 67, che sia verificata la sussistenza dei requisiti indicati nei precedenti articoli 64, 65 e 66. Detto rinvio, tuttavia, ha una portata assai ridotta in quanto l&#8217;applicazione dei tre articoli da ultimo citati risulta limitata alla prescrizione di cui alla lettera g) dell\u2019art. 64 (non contrariet\u00e0 all&#8217;ordine pubblico internazionale), riferendosi gli altri requisiti a provvedimenti stranieri aventi natura giurisdizionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto sopra rimarcato non pu\u00f2 per\u00f2 dirsi valido anche per scritture private autenticate all\u2019estero le quali&nbsp; non costituiscono titolo esecutivo, ai fini dell\u2019esecuzione forzata in Italia (se non per limitate ipotesi), a meno che ci\u00f2 sia consentito dalla legge interna dello Stato in cui l\u2019esecuzione ha luogo.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene invece agli atti esteri, intesi come atti rogati da soggetti appartenenti a Stati Membri, anche l\u2019art. 57 regolamento Bruxelles I, come la disciplina poc\u2019anzi vista, prevede che essi siano esecutivi anche in Italia se hanno le caratteristiche per essere dichiarati esecutivi nello Stato di origine.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>V &#8211; Atti da e per l\u2019estero<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>1. Quali sono i compiti che il notaio ha in caso sia chiamato a ricevere un atto con riferimenti esteri ovvero un atto da far valere all\u2019estero?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tra i compiti che il notaio \u00e8 chiamato a svolgere quando riceve un atto con riferimenti esteri, primo tra tutti \u00e8 quello di comprendere se l\u2019atto che \u00e8 chiamato a utilizzare possa rientrare in tale nozione di atto estero (tale intendendosi qualunque atto giuridico redatto all\u2019estero, sia da pubbliche autorit\u00e0 straniere, sia da privati. Non sono atti esteri, pur essendo stati ricevuti o autenticati all\u2019estero, gli atti dei nostri consoli, perch\u00e9 promanano da autorit\u00e0 italiane)<\/p>\n\n\n\n<p>Passo successivo \u00e8 quello di procedere alla custodia dello stesso, ai sensi dell\u2019art. 68 reg.not. il quale espressamente prevede che gli atti con riferimenti esteri destinati ad essere trascritti o iscritti nei registri immobiliari o commerciali debbono essere &#8211; laddove il deposito non sia avvenuto ai sensi dell\u2019art. 106 n. 4 legge notarile &#8211; depositati presso un notaio italiano. All\u2019obbligo di deposito \u00e8 strettamente connesso il compito di verificare &#8211; oltre a eventuali necessari requisiti della legalizzazione e apostille \u2013 la legalit\u00e0 dell&#8217;atto estero ai fini dell&#8217;utilizzo nell&#8217;ordinamento italiano, l\u2019\u201duso\u201d cio\u00e8 che di quel documento la parte depositante intenda fare. Il notaio quindi deve operare un controllo di legittimit\u00e0 per evitare che possano circolare in Italia negozi regolanti assetti di interessi espressamente in violazione dell\u2019ordine pubblico e delle norme di applicazione necessaria. Vertendo il controllo in parola su un atto gi\u00e0 completamente formato senza alcuna possibilit\u00e0 di indagine della volont\u00e0 delle parti, esso pu\u00f2 e deve attenere alla forma &#8211; ovverosia al controllo del rispetto delle regole minime imposte dall&#8217;ordinamento di provenienza &#8211; e alla sostanza &#8211; intesa come compatibilit\u00e0 dell&#8217;atto estero con l&#8217;ordine pubblico c.d. internazionale e con le norme di applicazione necessaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di far valere l\u2019atto estero in Italia, al notaio \u00e8 inoltre consentito di procedere con l\u2019integrazione dell\u2019atto straniero con menzioni e documenti mancanti e richiesti dal nostro ordinamento, mentre non risultano sanabili vizi di forma richiesti dalla legge applicabile. L\u2019opera di \u201cadeguamento\u201d ora richiamata \u00e8 soggetta poi alla generale limitazione legata alla funzione del deposito stesso che non pu\u00f2 travalicare i naturali limiti della configurazione propria ad esso deposito e tradursi in una novazione dell\u2019atto depositato.<\/p>\n\n\n\n<p>Ulteriore compito del notaio nazionale a seguito della redazione del verbale di deposito \u00e8 quello di garantire l&#8217;adempimento degli obblighi fiscali e di pubblicit\u00e0 e la conservazione dell&#8217;atto medesimo nel tempo, con possibilit\u00e0 di rilascio di copie.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso invece in cui un atto destinato all\u2019estero sia ricevuto da un notaio italiano, sono applicabili le norme previste in merito dalla legge notarile nazionale, in altre parole anche laddove l\u2019atto sia destinato a circolare e ad avere effetti in un ordinamento giuridico diverso da quello italiano, il notaio dovr\u00e0 attenersi alle proprie regole nazionali per quanto attiene la redazione, il contenuto e le menzioni in esso necessarie.<\/p>\n\n\n\n<p>Bench\u00e9 non rientri tra i compiti del notaio che riceve l\u2019atto da utilizzare all\u2019estero l\u2019adoperarsi per ottenere la legalizzazione o l\u2019apposizione dell\u2019Apostille, rientra tra i suoi doveri quello di informare le parti circa la necessit\u00e0 di eseguire tali adempimenti e le modalit\u00e0 con le quali operare al fine di consentire la circolazione dell\u2019atto ricevuto in Italia e destinato a dispiegare efficacia all\u2019estero. In particolare se l\u2019atto italiano deve essere usato all\u2019estero, la legalizzazione deve essere fatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il notaio che riceve o autentica l\u2019atto. La firma del Procuratore della Repubblica, a sua volta, viene legalizzata dal Consolato straniero nel cui ambito risiede.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>2. In che misura e a quali condizioni possono trovar riconoscimento atti esteri?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In riferimento al riconoscimento di atti esteri opera il c.d. principio del mutuo riconoscimento, ma ad alcuni fini &#8211; quali ad esempio la trascrizione o l\u2019iscrizione in pubblici registri &#8211; risultano necessari ulteriori adempimenti. L\u2019atto estero per poter produrre in Italia effetti non dissimili ad un atto italiano deve, in primis,&nbsp; possedere gli stessi requisiti minimi richiesti all\u2019atto nazionale, deve cio\u00e8 possedere gli stessi livelli di garanzia sulla provenienza dell\u2019atto e sulla sua conformit\u00e0 alla legge richiesti all\u2019atto nazionale: \u00e8 necessario cio\u00e8 che l&#8217;atto estero non si limiti a presentare il nomen di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ma corrisponda nella sostanza al suo omologo italiano, ne presenti cio\u00e8 gli elementi formali e sostanziali minimi che consentano di porre l&#8217;atto formato all&#8217;estero sullo stesso piano dell&#8217;atto italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>Perch\u00e9 un atto estero sia utilizzabile in Italia, esso, deve quindi non solo essere depositato presso un archivio notarile o un notaio italiano ai sensi dell&#8217;art. 106, n. 4 l.n., ma ancor prima esso deve essere munito di una certificazione della sua \u201cprovenienza&#8221;, deve cio\u00e8 superare la procedura cd di legalizzazione (o apostille a seconda dei casi) in base alla quale si attesta che l\u2019atto estero \u00e8 stato redatto o autenticato da un soggetto al quale espressamente l&#8217;ordinamento di appartenenza attribuisce tali poteri, soggetto che avr\u00e0 agito in conformit\u00e0 alle normative nazionali di riferimento. Se, infatti, dell&#8217;atto estero non si conosce la provenienza, a prescindere da ogni controllo di legalit\u00e0 effettuato dal notaio, lo stesso non pu\u00f2 produrre effetti in Italia: unica soluzione possibile potrebbe essere quella di un accertamento giudiziale della legittimit\u00e0 dell&#8217;atto e della sua provenienza. Se l\u2019atto \u00e8 rilasciato da una autorit\u00e0 estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l\u2019autorit\u00e0 estera stessa (fanno eccezione la Val d\u2019Aosta, in cui \u00e8 competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui \u00e8 competente il Commissario di Governo).<\/p>\n\n\n\n<p>Per gli atti rogati da notai appartenenti a Stati firmatari della Convenzione dell\u2019Aja del 1961 propedeutico al deposito dell\u2019atto straniero \u00e8 invece il sistema dell\u2019Apostille ovverosia un procedimento semplificato di certificazione della firma del soggetto rogante o autenticante, che viene \u201clegalizzata\u201d dalla sola autorit\u00e0 dello Stato nel quale l\u2019atto e formato e che per l\u2019Italia \u00e8 rappresentata dal Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nella cui circoscrizione gli atti sono formati. Tale sistema si basa su una formula standard che quindi non necessita di traduzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Un sistema ancora pi\u00f9 semplificato si applica per gli atti esteri provenienti da Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 1987: in tale ipotesi \u00e8 sufficiente che il notaio rogante autentichi il documento che poi sar\u00e0 utilizzato in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>3. Come avviene l\u2019esecuzione di atti ricevuti all\u2019estero?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ai fini dell\u2019esecuzione di un atto ricevuto all\u2019estero \u00e8 necessario, come pi\u00f9 volte ricordato il preventivo deposito dell\u2019atto stesso ai sensi dell\u2019art. 106 n. 4 l.n. o dell\u2019art. 68 reg. not.; deposito che deve essere preceduto dalla traduzione dell\u2019atto straniero e dalla legalizzazione (o dall\u2019apostille).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel dettaglio, il deposito di un atto straniero si realizza mediante la redazione di un verbale (messo a repertorio) da parte del notaio italiano, avente quali comparenti i soggetti che richiedono il deposito dell\u2019atto.<\/p>\n\n\n\n<p>Solitamente il verbale di deposito nulla aggiunge alla natura dell&#8217;atto depositato ed in quest&#8217;ultimo caso realizza il solo fine di rendere certa l&#8217;esistenza del documento, consentendone il rilascio di copie.<\/p>\n\n\n\n<p>Al verbale di deposito \u00e8 allegata anche la traduzione dell\u2019atto straniero, traduzione che pu\u00f2 essere operata dal notaio italiano stesso, o laddove questi non conosca la lingua straniera, da un traduttore ufficiale, presente nell\u2019elenco dei traduttori ufficiali, disponibile presso la Cancelleria del Tribunale. (E\u2019 importante rilevare che devono essere tradotte tutte le parti dell&#8217;atto estero e, se l&#8217;atto depositato \u00e8 una scrittura privata autenticata, l&#8217;obbligo di traduzione riguarda anche la formula dell&#8217;autentica, al fine di consentire la verifica dei requisiti minimi del controllo e della certificazione effettuati dall&#8217;ufficiale autenticante).<\/p>\n\n\n\n<p>Non necessaria risulta invece la redazione di un apposito verbale di deposito per gli atti esteri che devono essere allegati ad un atto pubblico o autenticato da un notaio italiano (ad esempio le procure): in questi casi l\u2019allegazione (che sar\u00e0 preceduta anche in queste ipotesi da traduzione e legalizzazione) realizza di fatto anche il deposito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Ci sono atti che possono essere ricevuti solo da un notaio nazionale?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non risulta che vi siano previsioni normative circa la necessit\u00e0 di intervento di un notaio nazionale. E\u2019 vero per\u00f2 che i limiti territoriali alla competenza notarile rappresentano di fatto un ostacolo alla ricezione da parte di un Notaio straniero di atti che necessariamente debbano essere ricevuti in Italia (si pensi ad un verbale societario di assemblea convocata sul territorio italiano).&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Obblighi di forma e riconoscimento di atti esteri ITALIA<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[49,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(Triest 2016\/3) Dott.a. 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