{"id":554,"date":"2019-10-07T15:44:42","date_gmt":"2019-10-07T14:44:42","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/lindau-2017-3-dott-a-eleonora-bazzo\/"},"modified":"2019-10-07T15:45:40","modified_gmt":"2019-10-07T14:45:40","slug":"lindau-2017-3-dott-a-eleonora-bazzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lindau-2017-3-dott-a-eleonora-bazzo\/","title":{"rendered":"(Lindau 2017\/3) Dott.a Eleonora Bazzo"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Notarcomitato &#8211; Comitato italo austriaco del notariato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>XLII Convegno &#8211; 6 e 7 Ottobre 2017 &#8211; Lindau &#8211; Baviera<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La pubblicit\u00e0 immobiliare in ITALIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dott.a BAZZO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>PUNTO I &#8211; Come avviene l\u2019acquisto della propriet\u00e0 su beni immobili?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In Italia l\u2019acquisto immobiliare avviene a titolo derivativo, cio\u00e8 il relativo diritto si trasmette da una persona all\u2019altra. L\u2019acquisto a titolo derivativo pu\u00f2 essere:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; derivativo-traslativo, se si trasmette lo stesso diritto che aveva il precedente titolare;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; derivativo-costitutivo, se si attribuisce al nuovo titolare un diritto differente che scaturisce da quello del precedente titolare, che lo limita.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, il nuovo soggetto acquista lo stesso diritto che aveva il precedente titolare ovvero un diritto da esso derivante. Si desumono, cios\u00ec, le regole seguenti:<\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il nuovo titolare non pu\u00f2 vantare un diritto di portata pi\u00f9 ampia di quello che spettava al precedente titolare (<em>nemo plus iuris quam ipse habet transferre potest<\/em>);<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&#8217;acquisto del diritto del nuovo titolare dipende, di regola, dalla effettiva esistenza del diritto del precedente titolare.<\/p>\n\n\n\n<p>Il titolo dell\u2019acquisto, o&nbsp;<em>causa adquirendi<\/em>, \u00e8 l\u2019atto o il fatto giuridico che giustifica l\u2019acquisto.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ambito degli acquisti&nbsp;<em>inter vivos<\/em>, vi sono contratti ad effetti reali, che determinano la trasmissione o la costituzione di un diritto reale, o ad effetti obbligatori, quando danno luogo ad un rapporto obbligatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Soffermandosi sui contratti ad effetti reali, come la compravendita, la propriet\u00e0 si trasferisce, oppure un altro diritto reale viene costituito, per effetto del consenso manifestato nelle forme di legge. Questo principio, recepito da quello francese del&nbsp;<em>Code Napoleon,<\/em>&nbsp;\u00e8 detto del \u201cconsenso traslativo\u201d, in quanto attribuisce al consenso delle parti la forza di determinare il trasferimento o la costituzione di un diritto reale senza necessit\u00e0 di ulteriori formalit\u00e0 o atti materiali.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal fine, non \u00e8 necessaria la consegna o il passaggio del possesso, in quanto questo fatto \u00e8 una conseguenza del passaggio della propriet\u00e0 e costituisce un\u2019obbligazione della parte alienante.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i beni immobili, la legge richiede che il relativo contratto abbia la forma scritta.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto reale acquistato su un bene immobile diventa opponibile ai terzi soltanto per effetto della trascrizione, che \u00e8 un mezzo di pubblicit\u00e0 legale consistente nell&#8217;annotazione di determinati atti giuridici nei Registri Immobiliari.<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione si basa sulla regola dell'&#8221;anteriorit\u00e0&#8221;: colui che per primo ha fatto trascrivere in pubblici registri il titolo dal quale trae origine il suo diritto \u00e8 preferito rispetto a colui che non ha trascritto affatto o ha trascritto successivamente il proprio titolo di acquisto.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 necessario, quindi, coordinare i due principi del consenso traslativo e dell\u2019anteriorit\u00e0 della trascrizione. Il contratto ha immediata efficacia traslativa a favore dell&#8217;acquirente, che diviene proprietario gi\u00e0 nel momento del perfezionamento del negozio. Tuttavia, fino a quando la trascrizione non sia stata eseguita, il diritto cos\u00ec acquistato, e gi\u00e0 attuale nel patrimonio dell&#8217;acquirente, soccombe rispetto ai diritti incompatibili che dovessero essere acquistati da altri soggetti in forza di altri atti trascritti precedentemente e relativi allo stesso immobile.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8, quindi, irrilevante l&#8217;eventuale anteriorit\u00e0 dell&#8217;acquisto, in quanto un atto, una volta trascritto, prevale sugli acquisti effettuati precedentemente, ma non trascritti o trascritti successivamente dal medesimo dante causa.<\/p>\n\n\n\n<p>Il principio si applica anche nel caso in cui la prima vendita, non trascritta, sia stata effettuata da una persona e la seconda, trascritta, dal suo erede. Quest&#8217;ultima \u00e8 opponibile al primo acquirente, diretto avente causa dal&nbsp;<em>de cuius<\/em>, perch\u00e9 l&#8217;erede \u00e8 nella stessa posizione del&nbsp;<em>de cuius&nbsp;<\/em>rispetto al patrimonio ereditario e ha effettuato per primo la trascrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>A differenza dei beni mobili, la legge risolve i conflitti tra plurimi acquirenti esclusivamente sulla base delle formalit\u00e0 pubblicitarie, prescindendo completamente dalla buona fede. La che \u00e8, quindi, del tutto irrilevante in materia di circolazione di diritti reali immobiliari. Le regole sulla trascrizione, invece, non trovano applicazione per i beni mobili non registrati. In questo caso, il conflitto tra pi\u00f9 acquirenti da un medesimo alienante \u00e8 risolto a favore di chi abbia conseguito per primo il possesso della cosa in buona fede.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;ordinamento giuridico non lascia senza difesa il contraente che ha acquistato e vede soccombere le sue ragioni a vantaggio di un&#8217;altra persona per effetto dell&#8217;applicazione dei principi della trascrizione. Costui pu\u00f2 rivolgersi contro il suo autore, ossia il venditore, che, avendo alienato per due volte lo stesso bene \u00e8 responsabile del pregiudizio subito dall&#8217;acquirente e perci\u00f2 pu\u00f2 essere condannato al risarcimento dei danni.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza, inoltre, \u00e8 giunta ad ammettere che il primo acquirente, che sia risultato soccombente rispetto a colui che abbia acquistato successivamente, ma abbia trascritto per primo, possa agire con un\u2019azione aquiliana di risarcimento del danno anche nei confronti di quest&#8217;ultimo. Ci\u00f2 pu\u00f2 avvenire soltanto nel caso in cui si dimostri che il secondo acquirente fosse in malafede nel momento in cui ha compiuto il proprio acquisto, ossia fosse consapevole del fatto che il bene era gi\u00e0 stato alienato al primo acquirente e che, dunque, venissero lesi i diritti di quest&#8217;ultimo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PUNTO II &#8211; Registri immobiliari<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quali Registri Immobiliari sono previsti?<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;ordinamento italiano dei Registri Immobiliari \u00e8 unico a livello nazionale, salva l\u2019eccezione infra indicata. I Registri Immobiliari si basano su un criterio non reale, bens\u00ec personale, con partite intestate nei registri a nome della singola persona interessata.<\/p>\n\n\n\n<p>Carattere reale ha, invece, il sistema tavolare dei registri fondiari, vigenti nelle province italiane che prima appartenevano all&#8217;Austria-Ungheria e che furono annesse all&#8217;Italia dopo la prima guerra mondiale (Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia). Tale sistema \u00e8 stato mantenuto in vigore in queste zone e prevede che l\u2019intavolazione, o iscrizione nei libri fondiari, abbia funzione costitutiva, in quanto necessaria affinch\u00e9 l&#8217;atto abbia efficacia anche tra le parti. Non aggiungo altro su questo sistema, poich\u00e9 \u00e8 in vigore solamente in una piccola parte del territorio italiano ed \u00e8 mutuato da altri sistemi giuridici, di cui abbiamo altri colleghi che ne parleranno.<\/p>\n\n\n\n<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come sono strutturati?<\/p>\n\n\n\n<p>Il carattere personale dei Registri Immobiliari comporta che non vi sia una rilevazione delle vicende che hanno interessato un certo bene, ma un sistema di conoscibilit\u00e0 degli atti compiuti da determinati soggetti. Conseguentemente, dall&#8217;esame dei Registri Immobiliari, si pu\u00f2 venire a conoscenza di quali trascrizioni e iscrizioni risultano effettuate a carico di un determinato soggetto e a favore di un altro.<\/p>\n\n\n\n<p>Un principio particolarmente rilevante \u00e8 quello della \u201ccontinuit\u00e0 delle trascrizioni\u201d. L\u2019opponibilit\u00e0&nbsp;<em>erga omnes<\/em>&nbsp;di un determinato atto acquisitivo \u00e8 subordinata alla continuit\u00e0 delle trascrizioni degli atti a monte, per il tramite dei quali quel diritto \u00e8 pervenuto all&#8217;ultimo titolare. Infatti, le successive trascrizioni e iscrizioni a carico dell&#8217;acquirente non producono effetto se non \u00e8 stato trascritto l\u2019atto anteriore di acquisto. Quando l\u2019atto anteriore di acquisto \u00e8 stato trascritto, le successive trascrizioni e iscrizioni prendono effetto secondo il loro ordine rispettivo. Ci\u00f2 porta a concludere che la trascrizione di un atto, in caso di una lacuna \u201ca monte\u201d e quindi in difetto di continuit\u00e0, produce un effetto prenotativo, poich\u00e9 l\u2019atto a valle acquister\u00e0 la sua piena efficacia nel momento in cui verr\u00e0 ripristinata la continuit\u00e0 con la trascrizione dell&#8217;atto anteriore del quale era stata a suo tempo omessa o errata la pubblicit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Esiste un registro catastale separato? Con quali effetti?<\/p>\n\n\n\n<p>In Italia il Catasto, che contiene l\u2019inventario dei beni immobili dello Stato, viene definito, nell\u2019art. 1 della Legge Fondamentale del 1886, come un \u201ccatasto geometrico particellare, fondato sulla misura e sulla stima, non probatorio, allo scopo di accertare la \u201cpropriet\u00e0\u201d immobiliare, evidenziarne le mutazioni e determinare le imposte\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8, quindi, la base per le imposizioni fiscali e conserva le informazioni relative a:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; individuazione univoca del bene (comune, foglio, mappale ed eventuale subalterno);<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; localizzazione geografica, estensione e consistenza;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; destinazione d\u2019uso del bene;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; caratteristiche delle unit\u00e0 immobiliari;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; grado di produttivit\u00e0 e relativi redditi;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; possessori e titolari di diritti reali.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ordinamento italiano il Catasto \u00e8 presente in due sezioni complementari: Catasto dei Terreni e Catasto dei Fabbricati.<\/p>\n\n\n\n<p>Negli anni 2000 l&#8217;accesso alle informazioni catastali \u00e8 stato reso possibile via internet, sia per soggetti istituzionali, sia per i privati. Dal 2012 il Catasto \u00e8 stato incorporato nell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n\n\n\n<p>Negli atti aventi ad oggetto diritti reali, i relativi beni immobili devono essere specificamente designati con l\u2019indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, nonch\u00e9 dei dati di \u201cidentificazione catastale\u201d. I dati catastali diventano, quindi, un elemento essenziale ai fini della corretta indicazione del bene oggetto del trasferimento. \u00c8 altres\u00ec necessaria l\u2019indicazione di almeno tre confini dell\u2019immobile: in seguito alla riforma introdotta con la legge n. 52\/1985 tale adempimento non \u00e8 pi\u00f9 necessario ai fini della corretta indicazione del bene, ma \u00e8 richiesto solamente al limitato scopo di effettuare la trascrizione del relativo atto.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 19 del decreto legge 30 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 122\/2010, ha attribuito una grande importanza ai registri catastali, introducendo, per gli atti di trasferimento di diritti reali sui fabbricati, la previsione che \u201cgli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gi\u00e0 esistenti (\u2026) devono contenere, per le unit\u00e0 immobiliari urbane, a pena di nullit\u00e0, oltre all\u2019identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformit\u00e0 allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal modo, \u00e8 possibile stipulare un atto di trasferimento di diritti reali sui fabbricati solamente se vi \u00e8 la \u201cconformit\u00e0 oggettiva\u201d, cio\u00e8 la corrispondenza allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Vista la possibile difficolt\u00e0 di procedere ad un accertamento di fatto, il legislatore ha previsto espressamente che \u201cla predetta dichiarazione pu\u00f2 essere sostituita da un\u2019attestazione di conformit\u00e0 rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale\u201d. Tale adempimento \u00e8 escluso per gli atti di costituzione dei diritti reali di garanzia.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 inoltre stata introdotta la necessit\u00e0 che, prima della stipula dei predetti atti, il notaio individui gli intestatari catastali e verifichi la loro corrispondenza con le risultanze dei Registri Immobiliari. Si tratta di verificare la \u201cconformit\u00e0 soggettiva\u201d, cio\u00e8 l\u2019esatta individuazione degli intestatari catastali al momento del trasferimento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PUNTO III &#8211; Iscrizioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cosa viene iscritto nei Registri Immobiliari?<\/p>\n\n\n\n<p>Oggetto della trascrizione sono gli atti, i contratti e le sentenze che comportano la costituzione, la modificazione o l&#8217;estinzione di diritti reali su beni immobili.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli atti rispetto ai quali la trascrizione svolge la funzione di dirimere il conflitto tra plurimi acquirenti dal medesimo titolare sono indicati \u201ctassativamente\u201d dalla legge. Ci\u00f2 significa che devono essere trascritti tutti e solo gli atti espressamente previsti dalla legge come suscettibili di trascrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli atti soggetti a trascrizione si individuano in relazione ai beni che ne costituiscono l&#8217;oggetto. Questi beni sono sia gli immobili, sia i mobili registrati. Inoltre, sono soggetti a trascrizione gli atti che comportano il trasferimento, la costituzione, l&#8217;estinzione o la modificazione di diritti reali. Solo in alcune specifiche ipotesi, la legge consente la trascrizione anche di atti produttivi di soli effetti obbligatori, come nel caso della locazione ultranovennale o del contratto preliminare di compravendita.<\/p>\n\n\n\n<p>Passando ad un esame delle elencazioni normative, gli atti soggetti a trascrizione si possono distinguere nelle seguenti categorie:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contratti traslativi della propriet\u00e0 o contratti costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contratti relativi a diritti personali su beni immobili;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; transazioni che abbiano ad oggetto controversie sui diritti sopra menzionati;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sentenze giudiziali che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti sopra menzionati, ossia le sentenze costitutive;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; divisioni aventi ad oggetto beni immobili.<\/p>\n\n\n\n<p>Recenti novelle legislative hanno previsto anche la trascrizione dell&#8217;atto di opposizione del coniuge dei parenti del donante, del provvedimento di assegnazione della casa familiare, nell&#8217;interesse dei figli in caso di crisi dei rapporti familiari, e degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.<\/p>\n\n\n\n<p>Devono altres\u00ec essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione e gli atti di acquisto di beni personali.<\/p>\n\n\n\n<p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come avvengono le iscrizioni? Chi le esegue? Chi le richiede?<\/p>\n\n\n\n<p>Nel sistema italiano le possibili formalit\u00e0 nei Registri Immobiliari sono le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni. Tali formalit\u00e0 devono essere richieste presso l&#8217;ufficio dei Registri Immobiliari nella cui circoscrizione si trova il bene. Si possono ottenere la trascrizione, l&#8217;iscrizione o le annotazioni in forza di una sentenza oppure di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La sottoscrizione dei contratti stipulati mediante scrittura semplice deve essere accertata giudizialmente.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 richiesto che le sentenze siano passate in giudicato, n\u00e9 che debbano essere definitivo dotate di efficacia esecutiva. Sono anche soggetti a trascrizione sia i provvedimenti amministrativi, a condizione che siano ricevuti da un pubblico ufficiale, sia i lodi arbitrali purch\u00e9 esecutivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munita della relazione dell&#8217;avvenuta notificazione dell&#8217;atto alla controparte.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda di trascrizione, di iscrizione o di annotazione di un atto tra vivi deve essere presentata al Conservatore dei Registri Immobiliari tramite un\u2019istanza in doppio originale, la \u201cnota di trascrizione\u201d (o &#8220;nota di iscrizione&#8221; o &#8220;domanda di annotamento&#8221;), che deve contenere le indicazioni espressamente stabilite dalla legge e deve essere corredata dalla copia del titolo. Nella nota deve essere fatta menzione dell&#8217;eventuale esistenza di condizioni o termini per l&#8217;acquisto, a pena di non opponibilit\u00e0 ai terzi e risarcimento dei danni.<\/p>\n\n\n\n<p>Eventuali omissioni o inesattezze nelle note determinano la nullit\u00e0 della trascrizione soltanto se sono tali da indurre incertezza sulle persone o sul rapporto giuridico a cui l&#8217;atto si riferisce.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Conservatore ha il potere di rifiutare la formalit\u00e0 non solo per inidoneit\u00e0 del titolo, ma anche per incompletezza della nota oppure per difformit\u00e0 della stessa rispetto ai modelli legislativi. Il controllo del Conservatore \u00e8 meramente formale, in quanto limitato a tali ipotesi tassativamente indicate.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di rifiuto, il Conservatore deve indicare sulle note i relativi motivi e restituire uno degli originali al richiedente. Quest&#8217;ultimo pu\u00f2 ricorrere contro il rifiuto al Tribunale, che provvede con un apposito decreto. Tale procedimento non \u00e8 soggetto a ricorso per Cassazione, in quanto il relativo provvedimento conclusivo non comporta esplicazione di un\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale in sede contenziosa. Infatti, tale provvedimento non ha ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento ai sensi di legge dell&#8217;interesse pubblico alla pubblicit\u00e0 immobiliare.<\/p>\n\n\n\n<p>Nei casi dubbi, il Conservatore pu\u00f2 procedere con la trascrizione con riserva. Questa formalit\u00e0 assicura al richiedente un effetto di prenotazione, in quanto l&#8217;eventuale decisione giudiziaria favorevole avr\u00e0 effetti retroattivi. La retroattivit\u00e0 produce alcune conseguenze, tra le quali la conservazione del numero d&#8217;ordine, l&#8217;impedimento di pregiudizi irreversibili relativamente ad altre formalit\u00e0 successivamente eseguite e un effetto informativo circa la contestazione giudiziaria in corso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il richiedente pu\u00f2 proporre reclamo al Tribunale avverso la trascrizione con riserva. Questo provvede con un decreto immediatamente esecutivo e soggetto a reclamo presso la Corte d&#8217;Appello. Tale procedimento \u00e8 assimilabile a quello cautelare ed \u00e8 caratterizzato da un contraddittorio non pieno, il cui oggetto \u00e8 limitato all&#8217;accertamento della gravit\u00e0 e della fondatezza dei dubbi che hanno indotto il Conservatore alla suddetta trascrizione con riserva. La definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull&#8217;effettuazione della pubblicit\u00e0 \u00e8 rimessa ad un eventuale giudizio di merito.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso degli ultimi anni, le modalit\u00e0 pratiche di tenuta dei Registri Immobiliari si sono evolute grazie ad un impiego di strumenti informatici. Infatti, le formalit\u00e0 relative alla tenuta dei Registri Immobiliari devono essere eseguite a tutti gli effetti di legge mediante l&#8217;inserimento dei dati negli archivi informatici delle conservatorie.<\/p>\n\n\n\n<p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quali effetti hanno le iscrizioni?<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione attua una forma di \u201cpubblicit\u00e0 dichiarativa\u201d, che \u00e8 un elemento non integrante della fattispecie negoziale, ma dal quale dipende l\u2019opponibilit\u00e0 ai terzi dell&#8217;acquisto compiuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Ogni formalit\u00e0 di trascrizione pu\u00f2 subire variazioni per effetto di nuove convenzioni tra le parti, per ordine del magistrato o di altra autorit\u00e0 competente. Queste variazioni vengono fatte risultare a fianco delle trascrizioni mediante note originali chiamate \u201cannotazioni\u201d. L&#8217;annotazione pu\u00f2 definirsi come quella menzione che il Conservatore appone in margine alle trascrizioni in base ad un titolo autentico o ad un ordine dell&#8217;autorit\u00e0 su richiesta delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo scopo delle annotazioni \u00e8 quello di avvertire i terzi che le formalit\u00e0 di riferimento hanno subito una variazione, pur non cambiando la natura e la causa del titolo da cui le formalit\u00e0 stesse hanno avuto origine. Ipotesi tipiche di annotazione sono la dichiarazione di nullit\u00e0, di annullamento, di risoluzione, di rescissione o di revoca di un atto trascritto, la soggezione a condizione risolutiva o l&#8217;avveramento di una condizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Se la trascrizione ha lo scopo di rendere opponibile il negozio nei confronti di terze persone, l&#8217;annotazione ha il pi\u00f9 limitato fine di rendere facilmente ed immediatamente conoscibile ai terzi certi fatti che per essi possono avere rilevanza: si tratta, in breve, di una forma di &#8220;pubblicit\u00e0 notizia&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La pubblicit\u00e0 pu\u00f2 presentare anche un \u201ccarattere costitutivo\u201d. Senza tale pubblicit\u00e0, infatti, il negozio non soltanto non si pu\u00f2 opporre ai terzi, ma non produce effetti nemmeno tra le parti. Esempio tipico di pubblicit\u00e0 costitutiva \u00e8 l&#8217;iscrizione dell&#8217;ipoteca che, quindi, si costituisce mediante iscrizione nei Registri Immobiliari.<\/p>\n\n\n\n<p>La pubblicit\u00e0 ipotecaria si attua mediante:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&#8217;iscrizione<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&#8217;annotazione,<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la rinnovazione,<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la cancellazione.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;iscrizione dell&#8217;ipoteca \u00e8 l&#8217;atto con il quale l&#8217;ipoteca prende vita. L\u2019iscrizione a garanzia di un determinato credito fa collocare nello stesso grado, oltre al credito principale, le spese dell&#8217;atto di costituzione dell&#8217;ipoteca, quelle di iscrizione di rinnovazione, le spese ordinarie occorrenti per l&#8217;intervento nel processo di esecuzione e gli interessi, purch\u00e9 sia enunciata la misura.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;annotazione serve a rendere pubblico il trasferimento dell&#8217;ipoteca a favore di altra persona ovvero il vincolo che venga a riguardare il credito ipotecario. Anche l&#8217;annotazione, che si esegue in margine dell&#8217;iscrizione, ha efficacia costitutiva: la trasmissione dell\u2019ipoteca o la costituzione del vincolo sul credito garantito non hanno effetto finch\u00e9 l&#8217;annotazione non sia eseguita.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;iscrizione dell&#8217;ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. Il termine \u00e8 correlato con la durata della prescrizione estintiva dei diritti reali su cosa altrui. La rinnovazione serve a evitare che si verifichi l&#8217;estinzione dell&#8217;ipoteca e deve eseguirsi prima che i venti anni siano decorsi.<\/p>\n\n\n\n<p>Diversamente, l&#8217;ipoteca si pu\u00f2 iscrivere di nuovo , se il titolo all&#8217;iscrizione conserva la propria efficacia, ma essa prende grado dal momento in cui viene iscritto il nuovo titolo. Perci\u00f2, saranno preferito quei creditori che abbiano nel frattempo iscritto altra ipoteca, rispetto a colui che non ha curato a tempo debito la rinnovazione. Inoltre, se il bene \u00e8 acquistato da un terzo, il quale ha trascritto il suo titolo anche prima del decorso del ventennio, non si potr\u00e0 effettuare una nuova iscrizione n\u00e9 a carico del terzo acquirente, del tutto estraneo al titolo che legittima l&#8217;iscrizione ipotecaria, n\u00e9 a carico del suo dante causa, che non risulta aver pi\u00f9 diritti immobiliari sul bene.<\/p>\n\n\n\n<p>La cancellazione estingue l&#8217;ipoteca e vi si ricorre, di regola, quando il credito \u00e8 estinto. La cancellazione pu\u00f2 essere consentita dal creditore, tramite un atto di consenso che deve provenire dalla stessa persona che sarebbe legittimata a richiedere una nuova concessione dell&#8217;ipoteca, oppure pu\u00f2 essere ordinata dal giudice. In questo caso la cancellazione pu\u00f2 essere effettuata solo se la sentenza sia passata in giudicato. La cancellazione viene eseguita a margine della relativa iscrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Un procedimento semplificato per la cancellazione di ipoteche iscritte a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari \u00e8 stato introdotto in forza del decreto legislativo 141\/2010. In tali ipotesi, il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell\u2019obbligazione e trasmette al Conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni, senza alcun onere per il debitore e senza necessit\u00e0 dell\u2019autentica notarile. Decorso il termine di trenta giorni, il Conservatore, accertata la presenza della comunicazione e in mancanza della comunicazione ostativa alla cancellazione, procede d\u2019ufficio alla cancellazione dell\u2019ipoteca e la rende conoscibile ai terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>In alcuni casi, infine, la trascrizione ha funzione di mera \u201cpubblicit\u00e0 notizia\u201d. L\u2019attuazione di questa pubblicit\u00e0 non influisce in alcun modo sulla validit\u00e0 ed efficacia dell&#8217;atto, che rimane operante tra le parti ed anche opponibile ai terzi, indipendentemente dalla mancata attuazione dello strumento pubblicitario. Nel caso di fondo patrimoniale, ad esempio, l\u2019opponibilit\u00e0 ai terzi di tale atto dipende dalla pubblicit\u00e0 dichiarativa attuata mediante i registri dello stato civile.<\/p>\n\n\n\n<p>Una considerazione particolare merita la trascrizione relativa agli acquisti per usucapione.<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione riguarda atti e, dunque, non si presta a rispecchiare vicende di acquisto a titolo originario. Sono, invece, suscettibili di trascrizione le sentenze che accertano gli effetti di determinate vicende incidenti su diritti reali, come quelle da cui risulta acquistato un diritto per usucapione. La trascrizione di questa sentenza ha funzione di sola pubblicit\u00e0 notizia. Viene altres\u00ec ammessa la trascrizione degli atti interruttivi del corso dell&#8217;usucapione, la cui efficacia si produce dalla data della trascrizione stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 altres\u00ec da mettere in evidenza come la trascrizione possa assumere \u201cefficacia sanante\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione non ha, di per s\u00e9, alcuna efficacia nel rimuovere o superare eventuali vizi da cui il negozio giuridico trascritto fosse affetto. Tuttavia, in alcuni casi specifici la trascrizione pu\u00f2 concorrere a rendere inopponibile ai terzi subacquirenti l&#8217;invalidit\u00e0 o l&#8217;inefficacia di un atto, pi\u00f9 precisamente vale a rendere inopponibile gli effetti della sentenza che accoglie la domanda di impugnazione dell&#8217;atto. Ai fini della nostra analisi i casi principali di efficacia sanante sono due:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; \u201cnullit\u00e0 e annullamento per incapacit\u00e0 legale\u201d: in questo caso, l&#8217;azione tendente all\u2019accertamento della nullit\u00e0 \u00e8 imprescrittibile e il suo accoglimento travolge potenzialmente tutti gli atti dipendenti da quello dichiarato nullo, mentre la domanda di annullamento per incapacit\u00e0 legale, sebbene prescrittibile, \u00e8 anch\u2019essa suscettibile di pregiudicare i diritti dei terzi aventi causa. Tuttavia, \u00e8 espressamente previsto che la trascrizione dei diritti acquistati a qualunque titolo da terzi di buona fede prevalga sulla domanda introduttiva del giudizio se quest&#8217;ultima \u00e8 trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell&#8217;atto impugnato;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; \u201cannullabilit\u00e0 per cause diverse dall\u2019incapacit\u00e0 legale\u201d: in tali ipotesi la tutela dei diritti dei terzi non dipende dal tempo trascorso. Infatti, anche se la relativa domanda \u00e8 trascritta prima che siano decorsi cinque anni, la trascrizione dell&#8217;acquisto del terzo consente che quest&#8217;ultimo sia fatto salvo, purch\u00e9 sia avvenuto a titolo oneroso.<\/p>\n\n\n\n<p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E\u2019 prevista la possibilit\u00e0 di iscrizioni ad effetto prenotativo? Ordini di Grado?<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019ordinamento italiano sono possibili delle trascrizioni con effetto prenotativo.<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo, il legislatore ha assoggettato all&#8217;onere della trascrizione numerose domande giudiziali. In questi casi, la trascrizione serve a mettere i terzi in grado di conoscere che \u00e8 stata proposta una domanda giudiziale in ordine a un determinato bene ed il relativo esito diventa opponibile anche agli aventi causa dal convenuto per effetto della trascrizione. Tale trascrizione esplica una funzione di prenotazione, nel senso che la domanda trascritta, se successivamente accolta, rende opponibile ai terzi aventi causa dal convenuto la relativa sentenza di accoglimento.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza di accoglimento della domanda proposta dall&#8217;attore prevale, quindi, sui diritti eventualmente acquistati dai terzi sul bene oggetto della lite in forza di atti trascritti successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale. Qualora, invece, i terzi abbiano trascritto il loro titolo di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l&#8217;eventuale sentenza di accoglimento della domanda non \u00e8 in grado di pregiudicare i loro diritti.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla domanda giudiziale \u00e8 equiparato l&#8217;atto introduttivo di un giudizio arbitrale.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di rigetto della domanda o di estinzione del processo, il giudice ordina la cancellazione della domanda o comunque dell&#8217;atto giudiziario trascritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Limitandoci ai casi pi\u00f9 importanti, la trascrizione delle domande giudiziali riguarda:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la domanda di risoluzione o di rescissione di contratti relativi ai diritti reali;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la domanda volta ad ottenere l&#8217;esecuzione in forma specifica dell&#8217;obbligo a contrarre;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la domanda volta ad ottenere l&#8217;accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata relativa ad un atto soggetto a trascrizione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; la domanda di accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; le domande di nullit\u00e0 o di annullamento di atti soggetti a trascrizione e quelle volte ad impugnare la validit\u00e0 della trascrizione di atti, fatti salvi gli effetti sananti della trascrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione della domanda giudiziale comporta un grave ostacolo pratico alla circolazione del bene. Sono stati, quindi, definiti limiti temporali all&#8217;efficacia della trascrizione degli atti giudiziari.<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni e la trascrizione pu\u00f2 essere rinnovata prima che scada tale termine . Questa regola viene estesa alla trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo su beni immobili.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, a partire dal 1996, \u00e8 stata introdotta la trascrivibilit\u00e0 dei contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto la stipulazione di contratti definitivi relativi a diritti reali. La trascrizione \u00e8 ammissibile solo se tali preliminari risultano da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.<\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione del contratto preliminare svolge la propria funzione in stretto collegamento con la trascrizione del contratto definitivo e l&#8217;effetto di tale trascrizione ha, quindi, efficacia prenotativa degli effetti del futuro contratto definitivo. Infatti, in caso di trascrizione del preliminare, la successiva trascrizione del contratto definitivo prevale sulle trascrizioni e sulle iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli effetti del contratto definitivo sono opponibili a coloro che abbiano acquistato diritti nei confronti dell&#8217;alienante nel periodo successivo alla trascrizione del preliminare.<\/p>\n\n\n\n<p>Il preliminare trascritto non produce il trasferimento il diritto reale, ma anticipa l\u2019opponibilit\u00e0 ai terzi degli effetti del contratto definitivo dalla data della trascrizione del preliminare. Tale prevalenza incide sulla libera circolazione dei beni e, anche in questo caso, sono stati previsti dei limiti temporali di efficacia. La trascrizione del contratto definitivo deve avvenire entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo e, in ogni caso, entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.<\/p>\n\n\n\n<p>Simile effetto prenotativo si verifica altres\u00ec nel neo introdotto contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (o \u201crent to buy\u201d). La trascrizione di tale negozio ha un\u2019efficacia massima di dieci anni e la relativa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PUNTO IV &#8211; Visure<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Come vengono effettuate le visure? Chi ha accesso ai registri per le visure?<\/p>\n\n\n\n<p>La visura ipotecaria \u00e8 un\u2019attivit\u00e0 di ricerca che permette di determinare se un soggetto, persona fisica o persona giuridica, sia intestatario di beni immobili e di identificare la presenza di eventuali formalit\u00e0 pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, domande giudiziali) sugli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>Chiunque pu\u00f2 accedere agli atti pubblici ed eseguire una visura presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, ora gestite dall\u2019Agenzia delle Entrate. L\u2019ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli ivi depositati. Con le ispezioni ipotecarie \u00e8 possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalit\u00e0 presenti nella relativa banca dati : le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ispezione ipotecaria \u00e8 estesa a qualsiasi circoscrizione del territorio nazionale, a esclusione delle province autonome di Trento, Trieste, Bolzano, Gorizia e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare. Non pu\u00f2 essere effettuata la ricerca online di dati relativi a periodi precedenti l\u2019informatizzazione di ogni singolo ufficio (anteriormente il 1970 circa).<\/p>\n\n\n\n<p>Per impostare la ricerca online occorre indicare l&#8217;ufficio provinciale competente per territorio e le informazioni relative al soggetto di interesse (cognome, nome, luogo, sesso e data di nascita). Il sistema fornisce in risposta:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il soggetto richiesto e gli eventuali omonimi oppure l&#8217;informazione che non \u00e8 stato trovato alcun soggetto con i dati anagrafici richiesti;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&#8217;elenco sintetico delle formalit\u00e0 in cui compare il soggetto sul quale \u00e8 stata effettuata la ricerca.<\/p>\n\n\n\n<p>Le ricerche possono dar luogo a risultati pi\u00f9 ampi delle effettive necessit\u00e0, con possibile incremento dei costi dell\u2019ispezione. Si pu\u00f2, pertanto, restringere la ricerca a un periodo temporale circoscritto, a una particolare tipologia di formalit\u00e0 (per esempio: solo trascrizioni, solo iscrizioni o solo annotazioni) oppure a un particolare immobile.<\/p>\n\n\n\n<p>Ottenuta la lista delle formalit\u00e0 (elenco sintetico), se ne possono selezionare una o pi\u00f9 e visualizzarne il contenuto integrale (ispezione per nota).<\/p>\n\n\n\n<p>Vista la valenza non probatoria delle risultanze catastali e la presenza di errori nei registri catastali, sono proprio le visure ipotecarie a fornire la prova della propriet\u00e0 di un determinato diritto reale e della relativa consistenza immobiliare, derivante dal confronto tra quanto acquistato e quanto venduto, tenendo presenti le variazioni e i frazionamenti intervenuti sugli immobili.<\/p>\n\n\n\n<p>Il notaio deve effettuare, in relazione agli atti immobiliari ricevuti o autenticati, ispezioni ipotecarie almeno ventennali, curando nel contempo di accertare gli estremi attuali di identificazione catastale degli immobili e la cronistoria delle mutazioni catastali, poich\u00e9 quest&#8217;ultima \u00e8 strumentale ad una corretta indagine ipotecaria. Il termine ventennale si giustifica in base alla durata ventennale delle ipoteche e al termine ventennale per l\u2019acquisto per usucapione. In tale periodo, pu\u00f2 emergere la presenza di eventuali formalit\u00e0 pregiudizievoli su un bene immobile ancora vigenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PUNTO V &#8211; Acquisto a causa di morte<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) Come viene data pubblicit\u00e0 agli acquisti&nbsp;<em>mortis causa<\/em>?<\/p>\n\n\n\n<p>Il vigente codice civile ha comportato l\u2019introduzione della possibilit\u00e0, prima non prevista, di trascrivere le accettazioni di eredit\u00e0 e gli acquisti di legati, aventi ad oggetto acquisti di diritti reali immobiliari.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di accettazione espressa viene trascritto il relativo atto; in caso di accettazione tacita viene trascritto l&#8217;atto dal quale risulti tale fatto, che pu\u00f2 essere una sentenza, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019acquisto del legato avviene senza necessit\u00e0 di accettazione e, pertanto, pu\u00f2 essere richiesta la trascrizione di un estratto autentico del testamento contenente il legato stesso. La previsione normativa degli acquisti&nbsp;<em>mortis causa<\/em>&nbsp;assolve essenzialmente la funzione di assicurare la continuit\u00e0 delle trascrizioni. Infatti, gli eventuali conflitti tra pi\u00f9 aventi diritto in caso di acquisti&nbsp;<em>mortis causa<\/em>&nbsp;non possono essere risolti in base al principio della continuit\u00e0 delle trascrizioni, ma \u00e8 decisivo l&#8217;accertamento del titolo della delazione ereditaria o della disposizione del legato.<\/p>\n\n\n\n<p>A tal fine, sar\u00e0 necessario individuare un testamento, decidere della sua validit\u00e0 e, in caso di plurimi testamenti, individuare quello pi\u00f9 recente oppure si dovranno accertare i presupposti di una delazione&nbsp;<em>ex lege<\/em>. In nessun caso pu\u00f2 sorgere un problema di pluralit\u00e0 di atti dispositivi efficaci e confliggenti. Ne deriva che l&#8217;erede o legatario non \u00e8 gravato dall&#8217;onere di trascrivere per primo il proprio acquisto per renderlo opponibile ai terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Per altro aspetto, invece, anche negli acquisti&nbsp;<em>mortis causa<\/em>&nbsp;opera il principio della continuit\u00e0 delle trascrizioni. Nel caso colui che abbia acquistato da un erede pu\u00f2 rendere opponibile il proprio acquisto a terzi se sia stato trascritto anche l&#8217;acquisto&nbsp;<em>mortis causa<\/em>&nbsp;del suo autore. Si comprende, dunque, che la trascrizione dell&#8217;acquisto&nbsp;<em>mortis causa<\/em>&nbsp;non dipende direttamente da un interesse del successore, erede o legatario, bens\u00ec \u00e8 funzionale alla tutela degli interessi degli aventi causa del successore attraverso la regola della continuit\u00e0. Da ci\u00f2 deriva la necessit\u00e0 di trascrivere l&#8217;accettazione tacita di eredit\u00e0 prima di trascrivere un atto dispositivo effettuato dall&#8217;erede del&nbsp;<em>de cuius.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia \u00e8 sorta la necessit\u00e0 di tutelare chi ha acquistato beni ereditari facendo affidamento sulla qualit\u00e0 di erede di chi li ha venduti. L\u2019azione di petizione di eredit\u00e0 consente all&#8217;erede di rivolgersi contro chiunque possegga a titolo di erede o senza titolo alcuno beni ereditari per farsi riconoscere la qualit\u00e0 di erede e per farsi consegnare o rilasciare i beni.<\/p>\n\n\n\n<p>Per facilitare la circolazione dei beni, il legislatore ha ritenuto opportuno attribuire particolare valore all&#8217;apparenza della qualit\u00e0 di erede e alla buona fede del terzo acquirente. Sono, perci\u00f2, fatti salvi i diritti acquistati per effetto di convenzione con l&#8217;erede apparente, cio\u00e8 con chi si comporti come erede senza esserlo, purch\u00e9:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; si tratti di convenzioni a titolo oneroso;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; il terzo sia in buona fede. In questo caso, la buona fede deve essere provata dal terzo perch\u00e9 costituisce elemento costitutivo dell&#8217;acquisto a suo favore.<\/p>\n\n\n\n<p>Se poi l&#8217;alienazione ha per oggetto beni immobili o beni mobili registrati, i principi della pubblicit\u00e0 immobiliare impongono che il terzo sia diligente e verifichi la legittimazione dell&#8217;alienante. Perci\u00f2, l&#8217;acquisto dell&#8217;avente causa dall\u2019erede apparente \u00e8 fatto salvo soltanto se l&#8217;acquisto a titolo di erede da parte dell&#8217;erede apparente e il successivo trasferimento dall&#8217;apparente al terzo siano stati entrambi trascritti anteriormente alla trascrizione dell&#8217;acquisto da parte del vero erede o del legatario oppure della domanda giudiziale di petizione dell\u2019eredit\u00e0 contro l&#8217;erede apparente.<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre altres\u00ec tener presente l&#8217;effetto della pubblicit\u00e0 sanante nei casi di acquisto&nbsp;<em>mortis causa<\/em>. Se la domanda volta a contestare il fondamento di un acquisto&nbsp;<em>mortis causa<\/em>&nbsp;\u00e8 proposta dopo cinque anni dalla trascrizione dell&#8217;acquisto stesso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica chi abbia acquistato in buona fede diritti dall&#8217;apparente erede o legatario con atto trascritto anteriormente alla domanda.<\/p>\n\n\n\n<p>Per concludere, appare evidente che in tute queste fasi la figura del Notaio si erge a tutore dei diritti delle parti, nel rispetto della legislazione vigente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pubblicit\u00e0 immobiliare in ITALIA<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[51,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - 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