{"id":561,"date":"2019-10-07T15:47:11","date_gmt":"2019-10-07T14:47:11","guid":{"rendered":"https:\/\/notarcomitato.com\/lienz-2018-1-dott-silvia-mutschlechner\/"},"modified":"2019-10-07T15:48:08","modified_gmt":"2019-10-07T14:48:08","slug":"lienz-2018-1-dott-silvia-mutschlechner","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/lienz-2018-1-dott-silvia-mutschlechner\/","title":{"rendered":"(Lienz 2018\/1) Dott. Silvia Mutschlechner"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>XLIII Convegno del Notarcomitato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00d6sterreichisch-Italienisches Komitee des Notariats<br>Comitato Italo \u2013 Austriaco del Notariato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>12 e 13 ottobre 2018 a Lienz (Tirolo orientale) Austria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>LIMITAZIONI DELLA PROPRIET\u00c0 IN AUSTRIA &#8211; EFFETTI REALI OD OBBLIGATORI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Un confronto fra le situazioni in Italia, Austria e Germania<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La situazione giuridica in Italia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dott. Silvia Mutschlechner, notaio a Pergine Valsugana (TN)<\/p>\n\n\n\n<ol><li><strong>LE SERVITU\u2019 E I DIRITTI REALI DI GODIMENTO<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Nella categoria dei diritti reali, a fianco del diritto di propriet\u00e0, si collocano i cd. diritti reali su cosa altrui, che costituiscono un limite al diritto di propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto di propriet\u00e0 viene compresso, con il consenso o anche talvolta contro la volont\u00e0 del proprietario, in modo da permettere ad un terzo di esercitare un diritto reale limitato sulla cosa. Il diritto di propriet\u00e0 inteso in senso pieno ed assoluto riacquister\u00e0 automaticamente la propria pienezza nel momento stesso in cui il diritto reale su cosa altrui verr\u00e0 meno (si parla al riguardo di \u201cconsolidazione\u201d) (art. 832 C.C.).<\/p>\n\n\n\n<p>I diritti reali su cosa altrui si costituiscono per atto tra vivi. Il contratto ha effetti reali e si perfeziona con il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato (art. 1376 C.C.). Si tratta di un contratto derivativo-costitutivo: il diritto su cosa altrui si costituisce ex novo ma in modo derivativo, perch\u00e9 la sua legittimit\u00e0 deriva dal diritto di propriet\u00e0 stesso. I diritti reali su cosa altrui si costituiscono anche per testamento o per usucapione.<\/p>\n\n\n\n<p>In materia di diritti reali vige il cd. \u201cprincipio del numerus clausus\u201d. I privati non possono dare vita a schemi giuridici volti a limitare la propriet\u00e0 che non siano gi\u00e0 stati previsti dal legislatore. Le parti, quindi, nel regolare i loro interessi possono utilizzare solo schemi reali tipici (art. 1372 c. 2 C.C.). Questo dogma \u00e8 giustificato dalla tutela dei terzi, sui quali incombe un dovere di astensione dall\u2019esercitare qualsiasi attivit\u00e0 in presenza di un diritto reale. In sede di circolazione dei beni, inoltre, il terzo deve poter valutare correttamente la presenza di pesi e vincoli sulla cosa, che in quanto di natura reale sono opponibili erga omnes.<\/p>\n\n\n\n<p>I diritti reali su cosa altrui si distinguono in due gruppi (il numerus clausus \u00e8 di sei): da un lato stanno i diritti di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, che presuppongono un rapporto immediato tra soggetti ed il bene, dall\u2019altro stanno le servit\u00f9 prediali che determinano un rapporto che, pur sempre soggettivo, passa attraverso la mediazione di due fondi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed ora passiamo all\u2019esame dei singoli diritti reali tipicamente previsti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A) DIRITTI REALI DI GODIMENTO<\/strong>&nbsp;(cd. \u201cpers\u00f6nliche Dienstbarkeiten\u201d)<\/p>\n\n\n\n<ol><li><strong>diritto di usufrutto<\/strong><strong>:<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Il proprietario trasferisce all\u2019usufruttuario il diritto reale di godere della cosa, facendone per\u00f2 salva la sostanza e la destinazione economica concretamente data (art. 981 C.C.). Con il godimento l\u2019usufruttuario fa propri i frutti, sia naturali che civili.<\/p>\n\n\n\n<ol><li><strong>diritto d\u2019uso e di abitazione<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Si tratta di diritti reali del tutto simili al diritto di usufrutto ma di ambito pi\u00f9 limitato. L\u2019uso&nbsp;limita, infatti, la raccolta dei frutti della cosa ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 C.C.). Il&nbsp;diritto di abitazione&nbsp;invece, legittima all\u2019abitazione di un immobile, anche in tal caso, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 C.C.).<\/p>\n\n\n\n<p>Entrambi questi diritti di godimento non possono essere ceduti, n\u00e9 dati in locazione (art. 1024 C.C.): l\u2019eventuale contratto sarebbe nullo.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Come vengono trascritti e con quali effetti?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione \u00e8 un procedimento formale di pubblicit\u00e0 di determinati atti giuridici, mediante l\u2019inserzione del loro contenuto, in appositi registri di pubblica consultazione. Il sistema ha natura dichiarativa ed \u00e8 organizzato su base personale. La consultazione infatti avviene con riferimento ai titolari di diritti sui beni. Sono soggetti a trascrizioni gli atti idonei a produrre effetti costitutivi, modificativi, traslativi o estintivi rispetto ai beni immobili. Con la pubblicit\u00e0 immobiliare si rende opponibile ai terzi l\u2019acquisto. La trascrizione ha come funzione principale e tipica la risoluzione dell\u2019eventuale conflitto tra due aventi diritto (nell\u2019ipotesi pi\u00f9 diffusa tra due acquirenti) da un comune dante causa, mediante il sistema dell\u2019inopponibilit\u00e0 degli atti non trascritti, o trascritti posteriormente a quello fa i due aventi diritto che ha trascritto per primo il proprio titolo (artt. 2644, 1648 e 2686 C.C.).<\/p>\n\n\n\n<p>Nel sistema italiano i diritti reali, come gi\u00e0 accennato prima, si trasferiscono\/costituiscono con il semplice consenso delle parti, pertanto l\u2019iscrizione nei registri immobiliari ha solo funzione di pubblicit\u00e0 e non costitutiva del diritto. La trascrizione nulla aggiunge al contratto stipulato tra le parti, perfettamente valido ed efficace, n\u00e9 tanto meno trasforma un diritto personale in reale. L\u2019imposta relativa all\u2019atto allora \u00e8 dovuta a prescindere all\u2019intervenuta trascrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Va qui brevemente ricordato che la pubblicit\u00e0 immobiliare in Italia \u00e8 basata su un sistema a carattere personale: le trascrizioni avvengono CONTRO una persona e FAVORE di altra persona. Ci\u00f2 a differenza del sistema tavolare caratterizzato su una base reale e dove quindi le intavolazioni avvengono sul bene.<\/p>\n\n\n\n<p>(Nelle zone ex austriche prima della prima guerra mondiale \u00e8 stato tuttavia mantenuto anche in Italia il regime tavolare)<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda i diritti in questione in particolare, l\u2019art. 2643 c.2 C.C. indica come atti soggetti a trascrizione i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili e il diritto di superficie. Il n. 4 dello stesso articolo menziona anche i contratti che costituiscono o modificano servit\u00f9 prediali, il diritto di uso sopra beni immobili ed il diritto di abitazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella nota di trascrizione si inseriscono i dati anagrafici della persona titolare della nuda propriet\u00e0 come CONTRO, della persona titolare del diritto di usufrutto come A FAVORE, la durata del diritto, e i dati catastali del fondo oggetto del diritto. Nel quadro D si riportano le eventuali particolarit\u00e0 del contenuto del diritto di servit\u00f9.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Per quali durate massime?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019usufrutto \u00e8 temporaneo; non pu\u00f2 eccedere la vita dell\u2019usufruttuario ovvero i trenta anni se in favore di persona giuridica (art. 979 C.C.).<\/p>\n\n\n\n<p>Stesso discorso vale per il diritto di uso ed il diritto di abitazione che sono legati all\u2019esistenza del titolare del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Tali diritti possono spettare a pi\u00f9 persone contemporaneamente? E\u2019 possibile un diritto di accrescimento? Possono spettare a pi\u00f9 persone successivamente<\/em>?<\/p>\n\n\n\n<p>Occorre distinguere tra cousufrutto, usufrutto con clausola di accrescimento e usufrutto congiuntivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il&nbsp;cousufrutto&nbsp;\u00e8 una semplice comunione nell\u2019usufrutto.&nbsp;L\u2019usufrutto con clausola di accrescimento&nbsp;si ha quando a pi\u00f9 persone \u00e8 attribuito un diritto di usufrutto e detto diritto prosegue in capo all&#8217;usufruttuario superstite senza aversi il consolidamento con la nuda propriet\u00e0, come invece si verificherebbe se nulla fosse disposto al riguardo. Nell\u2019usufrutto congiuntivo&nbsp;il diritto di usufrutto viene attribuito potenzialmente per l\u2019intero a ciascuno dei contitolari di modo che venuto meno uno di essi, il diritto degli altri si espande proporzionalmente fino a che esiste in vita uno soltanto degli usufruttuari.<\/p>\n\n\n\n<p>Si ammette anche&nbsp;l\u2019usufrutto successivo&nbsp;(nel senso che alla morte di una persona, l\u2019usufrutto passa automaticamente ad un\u2019altra) ma in tal caso solo a titolo oneroso e per atto inter vivos.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge vieta infatti l\u2019usufrutto successivo in ambito successorio. Non si vuole bloccare la propriet\u00e0 all\u2019infinito (art. 698 C.C.). L\u2019usufrutto successivo \u00e8 valido solo a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano per primi chiamati a goderne.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene alle donazioni l\u2019usufrutto successivo \u00e8 ammissibile a favore di una solo categoria di persone dopo il donante (art. 796 C.C.). Ad esempio il marito dona la nuda propriet\u00e0 al figlio e riserva il diritto di usufrutto a s\u00e9 e dopo di s\u00e9 alla moglie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>B) SERVIT\u00d9 PREDIALI<\/strong>&nbsp;(cd. \u201cGrunddienstbarkeiten\u201d)<\/p>\n\n\n\n<p><em>Cosa sono?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Le servit\u00f9 prediali presuppongono l\u2019esistenza di due fondi, consistendo in un peso imposto sopra un fondo per l\u2019utilit\u00e0 di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 C.C.). Il titolare del fondo dominante (cio\u00e8 del fondo che accresce la propria utilit\u00e0) pu\u00f2 pretendere dal titolare del fondo servente (cio\u00e8 del fondo che subisce il peso) che questi non impedisca il conseguimento in fatto dell\u2019utilit\u00e0 concordata.<\/p>\n\n\n\n<p>La caratteristica delle servit\u00f9 \u00e8 di lasciare largo margine all\u2019autonomia privata nella fissazione del concreto contenuto: alle parti spetta di stabilire di volta in volta in che cosa consista il peso sul fondo.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Come vengono trascritte?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il n. 4 dell\u2019art. 2643 menziona anche i contratti che costituiscono o modificano servit\u00f9 prediali, il diritto di uso sopra beni immobili<\/p>\n\n\n\n<p>Nella nota di trascrizione si inseriscono i dati anagrafici della persona titolare del fondo servente come CONTRO, della persona titolare del fondo dominante come A FAVORE e i dati catastali dei fondi dominante\/servente. Nel quadro D si riportano le eventuali particolarit\u00e0 del contenuto del diritto di servit\u00f9.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Con quali effetti? In che misura sono ammesse?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Le condizioni di validit\u00e0 poste dalla legge sono:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>che i fondi, anche se non confinanti, siano almeno vicini, cos\u00ec da permettere l\u2019esercizio della servit\u00f9 (rapporto tra fondi contigui)<\/li><li>che sia ravvisabile un\u2019effettiva utilit\u00e0 pur se non perpetua ma provvisoria, con il solo limite dell\u2019effimero (art. 1028 C.C.); l\u2019utilit\u00e0 deve essere attuale e non gi\u00e0 futura;<\/li><li>che il proprietario del fondo servente sia una persona diversa dal proprietario del fondo dominante (cd. principio del \u201cnemini res sua servit\u201d).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Caso particolare: S<em>ervit\u00f9 di uso pubblico&nbsp;<\/em>(cd. servit\u00f9 \u201cdicatium a patrium\u201d) &#8211; Le servit\u00f9 di uso pubblico (es. la facolt\u00e0 di passeggiare in un parco) non costituiscono servit\u00f9 prediali essendo carente il rapporto tra i fondi. Non si costituisce infatti a favore di un fondo determinato e a favore di soggetti determinati, ma \u00e8 costituita a favore di un fondo indeterminato e a favore di soggetti indeterminati. Detta servit\u00f9 presuppone una comunit\u00e0 di persone che, seppure non organizzate in ente pubblico territoriale, si presenti, tuttavia, come una comunit\u00e0 indeterminata di individui, considerati non uti singuli, ma uti cives, e cio\u00e8 come titolari di interessi.<\/p>\n\n\n\n<p>I diritti in parola si costituiscono: per usucapione, per dicatio ad patriam, per atto scritto, ossia convenzione tra ente pubblico e privati.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione (sentenza del 10.12.1994 n.10574) ha stabilito che ricorrendo i presupposti la servit\u00f9 di uso pubblico deve intendersi costituita con l\u2019inizio dell\u2019uso stesso, senza che sia necessario il decorso del tempo o un atto negoziale o un procedimento di espropriazione.<\/p>\n\n\n\n<p>C)&nbsp;<strong>DIRITTO DI SUPERFICIE&nbsp;<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p><em>Definizione, effetti, pubblicit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto di superficie si esplica in due forme:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>il proprietario pu\u00f2 costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la propriet\u00e0, quando il terreno sia ancora inedificato (art. 952 c. 1 C.C.) \u2013 cd. ius ad aedificandum;<\/li><li>\u00e8 possibile alienare la propriet\u00e0 della costruzione gi\u00e0 esistente separatamente dalla propriet\u00e0 del suolo (art. 952 c. 2 C.C.) \u2013 propriet\u00e0 superficiaria.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>In entrambi i casi l\u2019esercizio del diritto \u00e8 collegato alla propriet\u00e0 della costruzione separata da quella del fondo (cd. propriet\u00e0 superficiaria), che resta in capo al proprietario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto di superficie pu\u00f2 essere a termine: quando scade, il diritto di superficie si estingue ed il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione essendo di nuovo applicabile il principio generale dell\u2019accessione eccezionalmente derogato dall\u2019art. 952 C.C.. Lo ius ad aedificandum si estingue anche per non uso ventennale, ma non per perimento della costruzione, una volta realizzata: in tal caso, infatti, salvo patto contrario, esso \u201crivive\u201d e pu\u00f2 di nuovo essere esercitato mediante una seconda costruzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Diritti edificatori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Semplificando al massimo per diritti edificatori si intende la possibilit\u00e0 di realizzare una determinata volumetria o cubatura edilizia.<\/p>\n\n\n\n<p>I diritti edificatori sono generati attraverso l\u2019attribuzione di indici espressi in mq\/mq ad un\u2019area o ad un insieme di aree con destinazioni pubbliche o private stabilite da provvedimenti normativi e \/o amministrativi di pianificazione urbanistica.<\/p>\n\n\n\n<p>A determinate condizioni \u00e8 possibile trasferire tali cubature realizzabili da un\u2019area ad un\u2019altra. \u00c8 quindi possibile trasferire tali cubature tramite contrattazione privata.<\/p>\n\n\n\n<p>I diritti edificatori hanno trovato recentemente un riconoscimento nel&nbsp;<em>cd. decreto sullo sviluppo 2011.&nbsp;<\/em>L\u2019art.&nbsp;<em>5, c.3, del D.L. 13.05.2011 conv. L. 12.07.2011 n. 106&nbsp;<\/em>prevede, infatti, la&nbsp;<strong><em>trascrivibilit\u00e0 nei pubblici registri immobiliari&nbsp;<\/em><\/strong>dei contratti comportanti il trasferimento, la costituzione e la modificazione dei&nbsp;<strong><em>diritti edificatori<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma qual \u00e8 la&nbsp;<strong>natura giuridica<\/strong>&nbsp;del&nbsp;<em>diritto edificatorio<\/em>? A questo quesito non \u00e8 facile dare una risposta non essendo semplice ricondurre il&nbsp;<em>diritto edificatorio<\/em>&nbsp;a taluna della fattispecie disciplinate dal codice civile. Autorevole dottrina ritiene che&nbsp;<strong>i diritti edificatori&nbsp;<\/strong>abbiano<strong>&nbsp;natura reale<\/strong>, sebbene atipica: l\u2019atipicit\u00e0, che deriva dal fatto che non sono previsti dal codice civile, non deroga per\u00f2 al principio del numero chiuso, essendo essi espressamente disciplinati dal nuovo art. 2643 n. 2<em>bis<\/em>&nbsp;c.c<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>cessione di cubatura<\/strong>&nbsp;\u00e8 il contratto, tendenzialmente oneroso, tra due o pi\u00f9 proprietari di aree limitrofe, mediante il quale uno cede agli altri, in tutto o in parte, un volume del proprio spazio edificabile&nbsp;<strong>(cd. diritti edificatori):&nbsp;<\/strong>il cedente si impegna a non costruire nella parte di volumetria ceduta e i cessionari possono chiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio di un provvedimento abilitativo edilizio maggiorato in ragione della parte di volumetria acquistata. Il trasferimento di volumetria si perfeziona soltanto con il rilascio del necessario titolo abilitativo edilizio da parte del comune, in quanto l\u2019effetto finale del trasferimento di cubatura avviene solo in conseguenza dell\u2019emanazione del provvedimento amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<ol><li><strong>OBBLIGAZIONI REALI E Oneri reali<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><em>Definizione , ammissibilit\u00e0, pubblicit\u00e0 ed effetti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Le&nbsp;obbligazioni reali&nbsp;gravano sul soggetto in conseguenza della titolarit\u00e0 del diritto reale (es. contribuito per le spese di conservazione e godimento della cosa comune); \u00e8 possibile liberarsi dall\u2019obbligo solo con la dismissione della titolarit\u00e0 del diritto stesso, che pu\u00f2 avvenire per rinunzia (abbandono del fondo servente) o per trasferimento del bene a terzi. Le obbligazioni reali sono pertanto anche denominate ambulatorie, perch\u00e9 i soggetti del rapporto mutano in seguito alla circolazione del bene.<\/p>\n\n\n\n<p>Si parla invece di&nbsp;oneri reali&nbsp;(in genere prestazioni periodiche) quando il rapporto con l\u2019obbligato \u00e8 caratterizzato dall\u2019immediatezza con la cosa (es. livello, censo, canone sul fondo). Essi sono praticamente scomparsi nell\u2019attuale legislazione, che vede con assoluto disfavore ogni peso imposto al diritto reale e favorisce ove possibile il loro riscatto.<\/p>\n\n\n\n<p>Rimane tuttavia una particolarit\u00e0 in Alto Adige ove \u00e8 stato mantenuto l\u2019istituto del \u201cmaso chiuso\u201d come minima unit\u00e0 agricola indivisibile: in caso di trasferimento del maso \u00e8 possibile prevedere un onere di mantenimento a carico dell\u2019assuntore del maso e a favore del vecchio proprietario del maso, onere che per espressa previsione normativa costituisce un onere reale e in quanto tale viene intavolato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Altre limitazioni alla propriet\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sostituzione fedecommissaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;ordinamento italiano il fedecommesso \u00e8 generalmente vietato.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia \u00e8 prevista un\u2019eccezione: \u00e8 consentita&nbsp; la sostituzione fidecommissaria nel caso in cui l&#8217;istituito sia un&nbsp;<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Interdizione_(diritto)\">interdetto<\/a>&nbsp;(o un minore in condizioni di abituale infermit\u00e0 di mente tali da far presumere che sar\u00e0 pronunciata l&#8217;interdizione), figlio, discendente o coniuge del testatore, e il sostituito sia la persona o l&#8217;ente che, sotto la vigilanza del&nbsp;<a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Tutore_(diritto)\">tutore<\/a>, ha avuto cura dell&#8217;interdetto medesimo (cosiddetto &#8220;fedecommesso assistenziale&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p>Il cd. fedecommesso si inserisce nel fenomeno della cd. delazione successiva. Il testatore istituisce erede o legatario una persona con l\u2019obbligo di conservare il patrimonio ereditato\/legato, che andr\u00e0, alla morte del primo beneficiario, ad una seconda persona, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di volont\u00e0 del primo beneficiario.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019istituito ha solo il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione. L\u2019alienazione \u00e8 possibile solo in caso di utilit\u00e0 evidente e previa autorizzazione del giudice, che dispone anche circa il reimpiego delle somme.<\/p>\n\n\n\n<p>Si parla di propriet\u00e0 temporanea, eccezionalmente consentita, ovvero di propriet\u00e0 risolubile: l\u2019evento che fa scattare la sostituzione \u00e8 legato alla morte del primo beneficiario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Divieti di alienazione, divieti di aggravio, diritti di prelazione, locazioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Possono avere efficacia reale?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di diritti che hanno pura efficacia obbligatoria, e pertanto non hanno effetto nei confronti dei terzi. La portata \u00e8 meramente interna tra le parti. Trattandosi di diritti obbligatori la loro violazione comporta la semplice richiesta di risarcimento danni.<\/p>\n\n\n\n<p>Stabilisce infatti l\u2019art: 1379 codice civile che Il&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/1741.html\">divieto di alienare<\/a>&nbsp;stabilito per&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/dizionario\/1690.html\">contratto<\/a>&nbsp;ha effetto solo tra le parti&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ii\/capo-v\/sezione-i\/art1379.html#nota_3260\">(1)<\/a>, e non \u00e8 valido se non \u00e8 contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda i diritti di prelazione questi possono avere origine pattizia o legale:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>diritti di prelazione di origine legale: sono previsti direttamente dalla legge e come tali hanno efficacia assoluta nei confronti di tutti e quindi sono opponibile all\u2019eventuale terzo acquirente in caso di mancata osservanza delle disposizioni relative.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>II principali diritti di prelazione legale<\/p>\n\n\n\n<ul><li>prelazione dello Stato e Comune per beni soggetti a tutela storico\/artistica<\/li><li>prelazione dei coeredi in caso di vendita di quota ereditaria<\/li><li>prelazione dell\u2019affittuario o del coltivatore diretto in caso di alienazione di terreni agricoli<\/li><li>prelazione del locatore in caso di alienazione di immobili ad uso commerciale<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>diritti di prelazione pattizi:<ul><li>questi originano da accordi contrattuali e come tali non sono opponibili a terzi ma hanno solo efficacia tra le parti<\/li><\/ul><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><em>Pubblicit\u00e0 immobiliare\/ Possono essere trascritti?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>I divieti di alienazione o i&nbsp; patti di prelazione non sono opponibili a terzi e non &nbsp;possono essere trascritti nei registri immobiliari.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fondo patrimoniale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il fondo patrimoniale \u00e8 un particolare istituto previsto dal diritto di famiglia. I coniugi con una convenzione matrimoniale destinare beni immobili o beni iscritti in pubblici registri ai fabbisogni della famiglia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fondo patrimoniale \u00e8 pertanto un patrimonio di destinazione costituito da quel complesso di beni che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 C.C.). Su tali beni \u00e8 impresso un vincolo di indisponibilit\u00e0 reale: l\u2019efficacia del vincolo \u00e8 infatti erga omnes e non soltanto inter parte.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 2647 C.C. prevede la trascrizione nei registri immobiliari del fondo patrimoniale (quale convenzione matrimoniale) quando ha ad oggetto beni immobili, ma tale pubblicit\u00e0 ha solo efficacia di pubblicit\u00e0 notizia. L\u2019annotazione a margine dell\u2019atto di matrimonio del fondo patrimoniale invece ha efficacia di pubblicit\u00e0 dichiarativa con opponibilit\u00e0 nei confronti dei terzi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vincoli ex art 2645 ter\/2645 quater<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art.&nbsp;<strong>2645-ter<\/strong>&nbsp;prevede la trascrizione nei registri immobiliari degli atti di destinazione di beni immobili o beni mobili registrati. Si tratta di convenzioni con cui tali beni sono iscritti in pubblici registri, e sono destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilit\u00e0, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell\u2019articolo 1322, secondo comma, C.C.; sono trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il&nbsp;<strong>vincolo di destinazione<\/strong>. Per la realizzazione di tali interessi pu\u00f2 agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato, anche durante la vita del conferente stesso. I beni oggetto di conferimento ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi \u00e8 possibile costituire un vincolo di destinazione su beni che, pur restando nella titolarit\u00e0 giuridica del \u201cconferente\u201d, assumono, per la durata stabilita, la connotazione di patrimonio separato in virt\u00f9 del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con l\u2019esecuzione della formalit\u00e0 della trascrizione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art<strong>. 2645-quater C.C.<\/strong>&nbsp;prevede la trascrizione, se hanno per oggetto beni immobili, degli atti di diritto privato, dei contratti e degli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonch\u00e9 delle convenzioni e dei contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della Regione, degli altri Enti pubblici territoriali ovvero di Enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni&nbsp; altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonch\u00e9&#8217; dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative.<\/p>\n\n\n\n<p>I vincoli citati hanno natura pubblicistica e detta norma ne prevede la trascrizione ai soli fini dell&#8217;opponibilit\u00e0 ai terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Per vincolo qui si intende un limite alla propriet\u00e0 (o un limite al diritto d&#8217;uso della stessa) o l&#8217;obbligo di dare e mantenere una particolare destinazione di un dato bene immobile (es. giardino, parco, strada pubblica ecc..),che, di fatto, si traducono in un limite alla propriet\u00e0 o al godimento della stessa. Questi limiti al diritto di propriet\u00e0 sono previsti nell&#8217;interesse pubblico e proprio per la prevalenza dell&#8217;intesse pubblico sull&#8217;interesse privato questi limiti sono inderogabili.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La situazione giuridica in Italia<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":""},"categories":[13,2],"tags":[],"acf":[],"author_meta":{"display_name":"admin","author_link":"https:\/\/notarcomitato.com\/it\/author\/daniel_z2gy5a1k\/"},"featured_img":null,"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.2 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>(Lienz 2018\/1) Dott. 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