Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Codroipo 2003/2) Mag. Markus Mayr

Mag. Markus Mayr
Relazione sul tema:
Il ruolo del notaio austriaco in materia ereditari, in particolare nella conclusione di
accordi su divisioni ereditarie e negli acquisti di proprietà immobiliare da massa ereditaria

I. Introduzione

Al notaio austriaco spetta un ruolo centrale sia quale funzionario legale che come consulente legale, rappresentante di parti e rogatore di documenti in tutte le questioni ereditarie, in particolare nell‘ambito di regolamento di eredità. Anche nella redazione di atti di rinuncia ereditaria, di vendita di oggetti da eredità o di divisione ereditaria, di trasferimento di immobili dalla massa ereditaria o di indennizzo per i diritti alla legittima, il notaio assiste fattivamente le parti con la sua competenza e professionalità giuridica ma anche con la sua esperienza professionale e personale. Annotazione: le seguenti esposizioni si basano sulla precedente relazione sul ruolo del notaio nel procedimento ereditario austriaco presentata nell’ambito del convegno odierno e riguardante i fondamenti giuridici e termini tecnici – se trattato nel frattempo – si fa perciò riferimento a quelle spiegazioni. I rnvii alla legge federale (Bundesgesetz) sul procedimento in affari di diritto non contenzioso (Außerstreitgesetz – AußStrG) fanno riferimento al testo di legge attualmente in vigore e si annota a questo punto, che il diritto non contenzioso, che risale nei suoi fondamenti al 1854, sta per essere ampiamente modificato. Il relativo progetto di legge, che è già stato presedntato per essere sottoposto a parere, prevede – ferme restando le disposizioni più efficaci e sperimentate – un adeguamento della legge alle relazioni moderne della vita e della famiglia. I compiti del notaio , quale funzionario , e quindi il suo ruolo centrale nel procedimento ereditario verranno mantenuti nella forma attuale, che ha sinora dato ottimi risultati. II. Possibilità dell’erede di disporre della quota ereditaria 1. Disposizione su quota ereditaria futura:

1.1. Divieto di vendita per quota ereditaria futura:
Azioni di vendita di diritti ereditario con de cuius ancora vivente sono nulle (§ 879 co° 2 riga 3 ABGB), pertanto è nullo anche il relativo contratto.

1.2. Rinuncia alla quota di eredità o al diritto alla legittima:
La rinuncia all’eredità è la rinuncia ad un diritto ereditario futuro con contratto tra l’avente diritto e il dante causa e si può riferire o alla quota di successione legittima o solo al diritto alla legittima. La rinuncia elimina il motivo d’appello ed è spesso fatta contro indennizzo. Può essere fatta anche sotto condizione (rinuncia condizionata) o solo in relazione ad una sola parte del patrimonio (rinuncia parziale). Per la validità giuridica della rinuncia è necessaria la forma dell’atto notarile o del verbale giudiziario (§ 551 ABGB). La rinuncia alla quota ereditaria o al diritto alla legittima è l’unica possibilità di disporre efficacemente su un diritto ereditario futuro.

2. Disposizione sulla quota ereditaria già aggredita

2.1. Acquisto ereditario
Il diritto ereditario può essere alienato dopo l’apertura della successione (la morte del de cuius). L’alienazione a titolo oneroso del diritto ereditario tra apertura della successione e immissione nel possesso avviene con l’acquisto dell’eredità (§§ 1278 ABGB) e può avvenire sia prima che dopo l’accettazione dell’eredità. L’acquirente non è certo erede lui stesso, ma entra nella posizione di questi e deve accettare il procedimento ereditario nello stato in cui si trova e risponde solidalmente con il venditore per i debiti. L’acquisto ereditario richiede per la sua validità giuridica la forma dell’atto notarile o del verbale giudiziario.

2.2. Donazione ereditaria
La donazione ereditaria è l’alienazione a titolo gratuito del diritto ereditario effettuata tra apertura della successione ed immissione nel possesso. Le rigorose norme giuridiche sull’acquisto ereditario valgono anche per la donazione ereditaria.

2.3 La rinuncia all’eredità
La rinuncia all’eredità (dichiarazione ereditaria negativa) è la (semplice) dichiarazione fatta al tribunale competente in materia di successione, di non accettare un eredità. Porta alla perdita del diritto ereditario a favore dell’erede sostituto. Una quota ereditaria può essere accettata per principio solo per intero, l’accettazione parziale o la rinuncia parziale non sono ammissibili. A ciò fa eccezione la possibilità dell’erede legittimario di rinunciare all’eredità con riserva della legittima, ciò vuol dire accettare solo quella parte dell’eredità che corrisponde alla sua legittima. Così facendo però l’erede legittimario non può chiedere al posto della legittima effettivamente assegnata il suo controvalore in denaro. D’altra parte l’erede può rinunciare alla quota assegnata preferendo la legittima versata in denaro, quando la stessa quota assegnata – a causa di un onere – non sarebbe atta a coprire la legittima e l’onere non può essere limitato a quanto va oltre la legittima, cioè quando è indivisibile. La mera mancanza dell’esercizio delle rivendicazioni (§ 120 AußStrG) non porta alla perdita del diritto ereditario, cosicché questo continua ad esistere. (Secondo l’opinione recente il diritto ereditario non si prescrive).

2.4 Rinuncia “a favore di terzi”
Le rinunce a favore di persone determinate, che non sono state chiamate in sostituzione equivalgono ad alienazione di diritti ereditari e sottostanno come tali alle rigorose norme sulla vendita e/o donazione ereditaria. Tuttavia questo ha soprattutto (svantaggiose) conseguenze fiscali, poiché la rinuncia qualificata produce due casi fiscali, quello dell’erede con l’apertura della successione e quello del beneficiario con la rinuncia.

III. Revoca della comunione ereditaria /accordo sulla divisione ereditaria

1. Comunione ereditaria
Più eredi si trovano in una comunione, che non si basa sulla loro volontà, ma sulla legge, ed è per questo una communio incidens. Questa comunione legale si riferisce, prima dell’immissione nel possesso, al diritto ereditario, in seguito ai diritti ed ai doveri ereditati. Ogni erede vi partecipa in relazione alla sua quota ereditaria ed è autorizzato ad alienare la sua quota già prima dell’immissione nel possesso e senza il consenso degli altri eredi (§ 1278 ABGB). Con l’immissione nel possesso i coeredi diventano comproprietari delle cose ereditarie in proporzione alla loro quota ereditaria (§ 550 ABGB).

2. Divisione ereditaria
La comunione ereditaria si scoglie con la divisione ereditaria. La divisione ereditaria può essere richiesta da ogni coerede prima o dopo l’immissione nel possesso. Se la divisione però avviene prima dell’immissione nel possesso, acquista efficacia reale soltanto con quest’ultima. Se la divisione ereditaria in oggetto coinvolge eredi minorenni o persone sotto curatela, e questa avviene prima dell’immissione nel possesso, si deve presentare al tribunale un documento di divisione ereditaria per l’approvazione (§§167 ff AußStrG). Oggetto della divisione ereditaria è l’intera massa eredità o parti di questa.

3. Accordo di divisione ereditaria
La divisione ereditaria avviene spesso attraverso la conclusione di un accordo di divisione ereditaria. Questo può essere eseguito davanti al tribunale, al notaio o in via non contenziosa. Soltanto in ambito di diritto di successione nel maso chiuso di un unico erede (diritto ereditario particolare per agricoltori) la divisione ereditaria deve avvenire d‘ufficio prima dell‘immissione nel possesso, eccetto il caso in cui gli eredi richiedono la sospensione della divisione ereditaria per motivi urgenti. L‘accordo sulla divisione ereditaria è un contratto plurilaterale e richiede per questo l‘unanimità. In caso di conivolgimento di eredi minorenni o persone sotto curatela, la sua validità viene in essere con autorizzazione del giudice tutelare. Per il contenuto dell‘accordo di divisione ereditaria sono determinanti innanzitutto le disposizioni del de cuius. I partecipanti possono però provvedere a una divisone del patrimonio ereditario diversa se di comune accordo. Un regolamento di divisione di questo genere, contrario alla volontà del de cuius, avviene spesso, quando la volontà del de cuius è difficilmente realizzabile o le condizioni si sono modificate dal momento della redazione testamentaria. Ciò trova i suoi limiti però nelle situazioni in cui la partecipazione ereditaria è stata fatta oggetto di determinate condizioni od oneri stabilite nelle ultime volontà del de cuius. Spesso, durante lo svolgimento di procedimenti ereditari, i valori patrimoniali passano alla prossima generazione grazie ad accordi ereditari, nel senso di una successione ereditaria precessa, come quella del coniuge sopravvissuto o di eredi anziani. Se il de cuius non prevede alcuna disposizione ereditaria, gli eredi sono completamente liberi nella divisione della massa ereditaria. Spesso vengono trasferiti singoli beni ereditari nella proprietà di un solo coerede dietro indennizzo in denaro degli altri.

Del resto si può rinunciare per intero o parzialmente a rivendicazioni ereditarie. Se l’accordo di divisione ereditaria viene concluso durante lo svolgimento del procedimento ereditario e prima dell’immissione nel possesso, il relativo onere fiscale e le relative imposte sono di solito minime. Accordi di divisione ereditaria stipulati dopo l’immissione nel possesso creano viceversa oneri maggiori, come in ambito di imposta sui trasferimenti immobiliari, imposta sul reddito o imposta sul valore aggiunto. Riflessioni fiscali sono da fare soprattutto quando nella massa ereditaria sono compresi immobili o imprese. Il funzionario giudiziale assiste gli eredi nel procedimento ereditario, consigliandoli e curandone gli interessi al fine di raggiungere intesa ereditaria. Infatti è proprio durante il decorso ufficiale del procedimento ereditario che si presentano le migliori opportunità per raggiungere intese tra gli eredi tali da assicurare il controllo familiare sul patrimonio anche per il futuro. In questa situazione il notaio è chiamato ad utilizzare la sua competenza ed esperienza specifica e la sua grande sensibilità. In questi casi agli eredi si offrono praticamente tutte le diverse possibilità al fine di costituire contratto di divisione ereditaria. 3.1 Excursus: diritto dell’erede di prendere possesso della successione dopo aver pagato gli altri eredi Il diritto dell’erede di prendere possesso della successione dopo aver pagato gli altri eredi fa sorgere un particolare tipo di controversia ereditaria.

Questo particolare diritto concesso dal de cuius al beneficiario attraverso una disposizione testamentaria o contrattuale, gli consente di acquistare l’intera o determinati beni (spesso contro indennizzo) della massa ereditaria. Tale diritto viene considerato nella maggior parte dei casi come disposizione di divisione ereditaria. Gli accordi di tal genere si trovano in pratica spesso in contratti societari o in contratti ereditari tra coniugi. Nel diritto di successione di un unico erede al maso chiuso tale diritto viene disposto dalla legge vigente. 3.2 L’azione di divisione ereditaria: Nel caso in cui non si raggiunga un’intesa tra gli eredi, la revoca della comunione ereditaria viene espletata da azione di divisione ereditaria. L’azione di divisione ereditaria può essere presentata sia prima che dopo l’immissione nel possesso (§177 AußStrG) al tribunale competente per l’eredità (§ 77 co° 2 legge sulla giurisdizione e sulla competenza in materia di diritto civile). Il giudice chiamato a presiedere tale processo di divisione ereditaria è vincolato alle disposizioni di divisione ereditaria del de cuius. Il risultato è di norma la divisione reale o civile dell’eredità. IV. Diritto o intesa sulla legittima La libertà (di testare) del de cuius di disporre del suo patrimonio a mezzo delle ultima volontà è limitata dal (materiale) diritto alla legittima a favore di determinati parenti stretti. Se il de cuius non ha o solo in parte ha disposto la legittima, spetta all’avente diritto (legittimario) una rivendicazione alla liquidazione o alla integrazione in denaro della sua quota legittima. Gli accordi sulla legittima per la liquidazione del diritto alla legittima del legittimario possono essere conclusi in forma di accordi di divisione ereditaria nel corso del procedimento ereditario o in via non contenziosa prima o dopo l’immissione nel possesso dell’eredità. Per gli eredi legittimari minorenni o soggetti a curatela si deve var valere il diritto alla legittima o la sua regolazione già nel corso del procedimento ereditario, presentandone poi al tribunale un relativo certificazione di diritto alla legittima (§ 162 AußStrG). Negli altri casi il diritto alla legittima dei legittimari è da far valere in giudizio, in linea di massima, entro tre anni (dalla pubblicazione del testamento). Il diritto alla legittima sorge con la morte del de cuius può essere immediatamente oggetto di eredità, di trasferimento o pegno. Per evitare un trattamento impari dei legittimari o un impedimento al diritto della legittima, al momento del conteggio della legittima sono da calcolare, su richiesta, determinati atti di liberalità e/o donazioni effettuate dal de cuius in vita o con disposizione testamentaria. Excursus: diseredazione La legittima può essere revocata legittimamente solo attraverso la diseredazione e presuppone l’esistenza di un motivo grave (§§ 768 ff ABGB). I motivi di diseredazione sono gravi mancanze attribuibili all’erede e vengono precisamente enumerati nella legge. Anche il prelegato legale a favore del coniuge (§ 758 ABGB) – che comprende i beni attribuibili agli arredamenti della residenza familiare e il diritto di abitazione nella stessa – ha caratteristiche simili alla legittima e può essere revocato soltanto attraverso la diseredazione legittima.

V. Alienazione di beni provenienti da massa ereditaria

1. Prima dell’immissione nel possesso: In singoli casi già durante lo svolgimento del procedimento ereditario possono essere alienati beni della massa ereditaria per es. immobili o automezzi. L’alienante è in questo caso il “lascito” visto come persona giuridica. Esso può essere rappresentato, prima della consegna della dichiarazione ereditaria, da un curatore ereditario chiamato dal tribunale, oppure dall’erede dichiarato dopo la consegna della dichiarazione ereditaria e il definitivo passaggio (per delibera) ad esso dela cura e amministrazione dell’eredità (§ 145 AußStrG). In entrambi i casi il negozio giuridico per la sua validità giuridica necessita di un’approvazione del tribunale competente in materia.

2. Dopo la delibera di immissione nel possesso (effetto di legittimità dell’immissione nel possesso) L’erede (erede apparente) immesso nel possesso (anche a torto) ha la presunzione di essere il vero erede. L’erede immesso nel possesso assume la posizione di successore universale del de cuius e per questo è autorizzato ad alienare l’eredità o parte di essa.

3. Tutela di terzi (in buona fede) nell’acquisto del patrimonio ereditario:
Il terzo possessore in buona fede non è responsabile per la quota ereditaria acquistata nel frattempo (§ 824 ultima frase ABGB) e quindi è tutelato anche contro un erede legittimo comparso solo successivamente. L’acquirente che ha rilevato un bene ereditario, a titolo gratuito o oneroso, è quindi tutelato dalla legge se è in buona fede, ciò significa, nel presente contesto, se ignora che il suo acquisto abbia danneggiato il vero erede. In questo caso viene richiesta la conoscenza positiva, la sola colposità non provoca danno. Mediante l’ordinanza giudiziale (immissione nel possesso) viene prodotto una evidenza giuridica qualificata, valida per quei beni ereditari, che appartenevano al de cuius legittimamente. Il terzo in buona fede non può quindi acquistare dall’erede apparente nessun diritto che non spettasse al de cuius stesso (ad esempio cose che il de cuius aveva rubato). D’altra parte il terzo in buona fede, acquistando dall’erede apparente può diventare proprietario legittimo, sulla base della norma generale definita dal § 367 ABGB su acquisto di proprietà in buona fede da “persona degna di fiducia”, quando si verifichi l’onerosità e il bene, di cui il de cuius non era proprietario, fosse comunque stato affidato ad esso dal vero proprietario.

3.1 Excursus:
azione ereditaria L’azione ereditaria è un azione di prestazione, con la quale l’attore, nella convinzione di ottenere un diritto migliore, richiede che l’erede chiamato receda dall’eredità. (§ 823 ABGB). Con l’azione ereditaria l’attore intende far valere il suo diritto ereditario contro l’erede già immesso. La sentenza affermativa annulla la presunzione del diritto dell’erede apparente, creata provvisoriamente dall’immissione nel possesso. L’azione ereditaria (Erbschaftsklage) è una azione universale, ciòe applicabile a tutti i diritti del patrimonio ereditario ed è realizzabile soltanto ad avvenuta immissione nel possesso. (Invece: durante il procedimento ereditario si procede a mezzo della cosiddetta “azione per diritto ereditario” (Erbrechtsklage), che assicura l’immissione nel possesso all’erede col titolo ereditario più forte) L’azione ereditaria si prescrive in trenta o quarant’anni (§§ 1478, 1485 ABGB). I termini si calcolano di regola a partire dal decesso del de cuius. (Secondo l’opinione più recente invece il diritto ereditario e quindi anche l’azione non si prescrive). Chi vuole contestare la validità di un testamento, deve presentare impungazione entro tre anni (§ 1487 ABGB).

VI. Acquisto ereditario sulla massa ereditaria

1 – Libro fondiario (in sintesi)
Il libro fondiario austriaco è un registro pubblico gestito dai tribunali, nel quale sono da iscrivere d’ufficio tutti gli immobili oggetto di trasferimenti di diritto privato. Esso è composto dal libro maestro con elenchi accessori, che oggi viene gestito per via elettronica (sostegno automatico) e nel quale sono da iscrivere tutti i diritti intavolabili (p.es. proprietà, servitù, diritti di pegno ecc.) e le loro determinazioni essenziali; inoltre è composto dalla raccolta documenti con gli atti determinanti per l’iscrizione, che vengono depositati nei singoli tribunali del libro fondiario (in copia autentica). Ogni notaio dispone dei presupposti tecnici per l’accesso al libro fondiario e deve concedere a chiunque visura delle iscrizioni del libro maestro con quasi tutti gli elenchi accessori (mappa catastale, elenco catastale, elenco delle iscrizioni cancellate ecc.); soltanto per l’accesso all’elenco delle persone serve una procura speciale della persona coinvolta (oggetto di visura).

1.1. Principi in materia tavolare

1.1.1 Principio dell’intavolazione: In generale ogni acquisto di diritto su un immobile richiede per la sua validità giuridica l’intavolazione nel libro fondiario, con eccezioni, fra cui l’acquisto dell’erede attraverso l’immissione nel possesso. 
1.1.2. Principio della fiducia: Ogni terzo in buona fede può fare affidamento sulla correttezza e completezza delle iscrizioni nel libro fondiario. 
1.1.3. Principio del predecessore tavolare: Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto a colui che, al tempo della presentazione della domanda, dal libro fondiario risulta essere l’avente diritto o è contemporaneamente iscritto come tale. 
1.1.4. Principio della pubblicità L’intero libro fondiario (libro maestro con gli elenchi accessori e raccolta documenti) è aperto a chiunque per visure; soltanto per l’elenco delle persone le virare sono soggette a limitazione. 
1.2 Competenza Per le iscrizioni tavolari è competente di regola la pretura circondariale nella quale e sito l’immobile oggetto di trascrizione. 

2. Intavolazione dei risultati di trattative:

2.1. Certificato di eredità:
L’erede acquista la proprietà sugli immobili contenuti nel patrimonio ereditario già attraverso l’immissione nel possesso e non soltanto con l’iscrizione tavolare. Nel certificato d’eredità viene di regola integrata una clausola d’intavolazione, che include i fatti da iscrivere nel libro fondiario. L’intavolazione del certificato d’eredità avviene (tuttora e fino alla prevista modifica prevista per il diritto non contenzioso) attraverso il tribunale competente per lèredità in questione (§ 177 AußStrG), il quale, se non è tribunale tavolare, chiede al tribunale tavolare competente per l’immobile di eseguire le necessarie iscrizioni. 2.1.1. Accordo di divisione ereditaria Il tribunale ereditario è competente anche per la decisione riguardanti quelle iscrizioni tavolari, che sono da eseguire in connessione con un accordo di divisione ereditaria avvenuta prima o dopo l’immissione nel possesso.
2.2. Certificati d’ufficio Ai legatari a cui siano stati attribuiti beni immobili dal patrimonio ereditario, viene consegnato dal tribunale ereditario, su richiesta, un certificato d’ufficio, affinché possono essere iscritti nel libro fondiario come proprietari. Questo vale anche nel caso del cosiddetto “accrescimento legale della quota” alla quota minima di unità abitativa a favore del coniuge sopravvissuto, quanto i due coniugi (o anche conviventi dichiarati – Lebenspartnerschaft) erano comproprietari di abitazione (legge sulla proprietà per abitazione/condominio 2002). Il tribunale competente per eredità non effettua l’intavolazione di questi certificati d’ufficio automaticamente (d’ufficio), bensì essa avviene solo su presentazione di richiesta al tribunale tavolare competente effettuata dal legatario – spesso rappresentato da un notaio.
2.2. Donazione mortis causa:La donazione mortis causa è un contratto, con il quale il de cuius dispone (dona) in vita di un bene per il momento della sua morte. Questa è valida soltanto se il contratto viene concluso nella forma dell’atto notarile (atto pubblico), se il donante rinuncia espressamente al suo diritto di revoca e se il donatario accetta la promessa di donazione (§ 956 ABGB). Secondo la giurisprudenza la donazione mortis causa viene considerata prima della morte del de cuius come un contratto, dopo la sua morte come un legato. L’intavolazione avviene su richiesta del donatario presentata al tribunale tavolate competente, e richiede la presentazione dell’atto pubblico di donazione unitamente al certificato di avvenuto decesso ed altre autorizzazioni amministrative, nonché del nullaosta fiscale
2.4. Il nullaosta fiscale L’intavolazione del risultato delle trattative può avvenire soltanto dopo la conclusione del procedimento fiscale e del pagamento delle imposte (imposta di successione) e presuppone per questo, la presentazione del nulla ostafiscale emesso dalla competente intendenza di finanza (§ 160 Bundesabgabeordnung – Regolamento sul versamento di diritti amministrativi ).
2.5. Autorizzazioni amministrative In singoli casi come ad esempio per contratti immobiliari, per l’intavolazione dei risultati delle trattative può essere necessaria la presentazione di autorizzazioni amministrative ai sensi di normative federali o del Land (ad esempio in adempimento delle singole leggi regionali / del Land sul trasferimento di terreni.
2.6 Presentazione di richiesta da parte di eredi in caso di rinuncia alla intavolazione d’ufficio Le iscrizioni tavolari in base al certificato d’eredità vengono eseguite d’ufficio dal tribunale competente per l’ereditá. L’intavolazione d’ufficio del certificato d’eredità viene effettuata in caso venga presentata richiesta contraria. Se per esempio viene alienato l’immobile ereditato ed utilizzato il certificato di eredità come cosiddetto documento intermedio, evitando l’intavolazione d’ufficio, ci si può risparmiare il versamento dei diritti amministrativi dovuti per l’iscrizione giudiziale. Nella prassi, in molti luoghi, la presentazione delle domande e dei documenti richiesti avviene da parte del notaio a cui è stata conferita procura da parte degli eredi; questo in particolare, quando sono richieste autorizzazioni della pubblica amministrazione.

VII. Il ruolo del notaio/riassunto

Il notaio austriaco svoge funzione di funzionario giudiziario su incarico del tribunale competente per l’eredità, e in tale ruolo espleta le procedure richieste per il procedimento ereditario, redige la dichiarazioni di decesso, gli inventari e i verbali di procedimento. Sempre in tale funzione giudiziaria prepara anche ed in particolare le ordinanze giudiziarie, inclusi i certificati d’eredità (certificato di immissione nel possesso), che vengono poi autenticati dal tribunale competente e notificati alle parti. Inoltre il notaio è attivo come consulente legale, rogatore di documenti, nonché rappresentante di parti in materia ereditaria (con eccezione della rappresentanza nel processo civile). Su incarico delle parti il notaio oltre alle disposizioni testamentarie pubbliche o private, redige anche gli atti pubblici previsti dalla legge. Questi sono soprattutto atti notarili riguardanti contratti di rinuncia all’eredità o alla parte legittima, acquisto o donazione d’eredità e donazioni mortis causa. L’attività del notaio si basa sui suoi obblighi professionali e riguarda in particolare la consulenza, l’avviso e istruzione sul diritto. I tre principali campi d’azione del notaio vengono in essere proprio nella soluzione e assistenza di questioni ereditarie, e cioè:

  • la sua funzione di incaricato del tribunale per l’esecuzione di atti d’ufficio
  • la sua funzione di pubblico ufficiale (redazione e/o autentica di atti pubblici)
  • la sua funzione di consulente e rappresentante legale nonché come rogatore di atti privati.

Naturalmente in tutte queste attività il notaio applica e rispetta le regole professionali, siano esse tramandate in modo non scritto o specificate dalla normativa, e presta la sua opera con competenza professionale ed imparzialità, onde per evitare controversie e garantire soluzioni adeguate ed intesa in tutte le questioni ereditarie. Ed è per questo che la figura del notaio è il perno su cui si basano tutte le regolamentazioni in materia ereditaria.

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