Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

Statuto del Comitato italo-austriaco del Notariato

(approvato all´unanimitá a Tarvisio il 1/10/2011)

Articolo I – Denominazione e sede

La denominazione del Comitato costituito il 24 ottobre 1975 a Innsbruck e il cui Statuto è stato successivamente modificato e approvato dalle assemblee generali tenutesi a Bolzano l’11 novembre 1978, a Villach-Warmbad il 21 novembre 1981, a Zell am Ziller/Mayrhofen/Tirol il 12 ottobre 1996, a Feltre il 24 settembre 2005 ed a Tarvisio il 1 ottobre 2011, è:

Comitato-italo austriaco del Notariato

in forma abbreviata

Notarcomitato

Il Comitato agirà in futuro sotto tale forma abbreviata

Il Comitato ha sede in Bolzano. L’ufficio si trova presso la sede del  Consiglio Notarile di Bolzano.

Articolo II – Scopo

Scopo del Comitato è la collaborazione transfrontaliera fra notai, ed in particolare tra quelli delle Province italiane e dei Bundesländer austriaci confinanti, ma anche la facilitazione dei contatti internazionali dei notariati coinvolti con notai o  notariati di altri Stati confinanti, e in particolare la collaborazione con notai o notariati in Baviera.

Ulteriore scopo è l’incentivazione dello scambio transfrontaliero di conoscenze scientifiche.

Tale collaborazione viene perseguita  sia fra i rispettivi Collegi e Consigli Notarili, che fra singoli Notai. Il modo e l’ambito di questa collaborazione sono regolati dal presente statuto.

Il Comitato svolge la sua attività d’intesa con le organizzazioni notarili nazionali, regionali e locali dei Paesi membri.

Articolo III – Membri

Sono membri del Comitato:

  • la Österreichische Notariatskammer e il Consiglio Nazionale del Notariato Italiano, 
  • la Landesnotarkammer Bayern,
  • l’organizzazione “Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie“,
  • la Notariatskammer für Tirol e Vorarlberg, la Notariatskammer für Kärnten, il Consiglio Notarile di Bolzano, il Consiglio Notarile di Trento e Rovereto, il Consiglio Notarile di Belluno, il Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo, il Consiglio Notarile di Gorizia e il Consiglio Notarile di Trieste,
  • i notai iscritti nei Collegi Notarili indicati sotto la precedente lettera d) ed i candidati Notai dei Collegi Notarili Tirol/Vorarlberg e Kärnten ed i notai bavaresi (anche assessori notai) con sede nelle circoscrizioni dei Tribunali di Augsburg, Kempten, Memmingen e Monaco,
  • i Notai in pensione, già iscritti nei Collegi Notarili e nelle Notariatskammern di cui qui sopra alla lettera d) o nei collegi della Landesnotarkammer Bayern (ma con limitazione alle circoscrizioni dei Tribunali di Augsburg, Kempten, Memmingen e Monaco) o che abbiano collaborato con il Comitato quali delegati di organismi membri.

Articolo IV – Ufficio 

Per la concreta attuazione e per la gestione, sotto il profilo tecnico, della collaborazione è istituito un apposito Ufficio.

L’ufficio, presso il quale si trova l’archivio del Comitato e sono conservati gli atti e documenti del Comitato, si trova presso la sede del Consiglio Notarile di Bolzano.

Articolo V – Organi

1. Sono organi del Comitato:

  • l’Assemblea generale,
  • il Consiglio Direttivo.

2. Partecipano all’Assemblea generale:

  • non più di tre delegati del Consiglio Nazionale del Notariato Italiano, non più di tre delegati della Österreichische Notariatskammer,  non più di tre delegati del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie e della Landesnotarkammer Bayern, tra cui di regola, i rispettivi Presidenti;
  • un rappresentante, di norma il Presidente pro tempore, per ciascuno dei Consigli Notarili di Bolzano, di Trento e Rovereto, di Belluno, di Udine e Tolmezzo, di Gorizia e di Trieste, della Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg e della Notariatskammer für Kärnten;
  • i notai appartenenti ai collegi dei Consigli Notarili e delle Notariatskammern sopra elencati all’Articolo III lettera c), nonché i candidati notai appartenenti alla Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg ed alla Notariatskammer für Kärnten, cosicché i notai bavaresi e assessori notai, con sede o studi nelle circoscrizioni dei Tribunali Augsburg, Kempten, Memmingen e Monaco, e
  • i notai a riposo, come all’Articolo III, lettera f).

3. II Consiglio Direttivo è composto:

  • dal Presidente, eletto dall’assemblea generale per la durata di un anno;
  • dal Vicepresidente,  eletto dall’assemblea per la durata di un anno;
  • dal Capo-coordinatore e da due Vice-coordinatori;
  • dal collega che nell’anno precedente ha ricoperto la carica di presidente.

Articolo VI – Convocazione, Membri, Nomina del Consiglio Direttivo e Compiti

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando egli lo ritenga necessario e nel luogo da lui scelto.

I compiti del Consiglio Direttivo sono di norma i seguenti:

1. II Presidente:

II Presidente dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee generali e rappresenta il Comitato nei confronti dei terzi.

2. II Vicepresidente:

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nella direzione del Comitato in caso di suo impedimento e lo assiste nei rapporti con il Paese cui appartiene.

Il medesimo incarico spetta anche all’ex-Presidente, membro del Consiglio Direttivo.

L’elezione del Presidente e del Vicepresidente è fatta dall’assemblea generale. Essi restano in carica per la durata di un anno e comunque fino alla nomina dei successori.

II Presidente e il Vicepresidente sono eletti tra i notai in esercizio, membri del Comitato o delegati delle organizzazioni partecipanti, un anno fra i notai austriaci, un anno fra i notai italiani, ed un anno fra i notai germanici, ed infine ricominciando dall’inizio seguendo l’ordine stabilito, su proposta del rispettivo gruppo nazionale. Il Vicepresidente è eletto fra i notai dell’altro Stato in cui ha luogo l’assemblea generale successiva in base all’ordine stabilito.

3. I coordinatori:

II Capo-coordinatore è un notaio in esercizio o a riposo, nominato per la durata di quattro anni dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio Notarile di Bolzano. È suo compito far sì che tutti i contatti si svolgano sia in lingua italiana che in lingua tedesca, e che anche gli scritti siano estesi nelle due lingue.

Egli dirige l’Ufficio del Comitato, ne conserva la documentazione, ne sbriga la corrispondenza.

Svolge in genere la sua attività in accordo con il Presidente e il Vicepresidente, cosicché d’intesa con i due vicecoordinatori. Il Presidente e il Vicepresidente hanno un potere direttivo.

Il primo Vice-coordinatore è un notaio attivo o un candidato notaio che appartiene ad uno dei Collegi della Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg o della Notariatskammer für Kärnten. Sarà nominato su proposta del Capo-coordinatore dall’assemblea generale per un periodo di quattro anni. Il Capo-coordinatore dovrà comunque tener conto delle proposte sottopostegli dai Collegi sopra citati.

Anch’egli dovrà essere possibilmente in grado di colloquiare sia in lingua tedesca sia in lingua italiana e di redigere scritti in entrambe le lingue. Egli svolge la propria attività in accordo con il Capo-coordinatore e d’intesa con il secondo Vice-coordinatore. Per il restante con il Presidente e il Vicepresidente, ossia secondo le loro direttive.

Il secondo vice-coordinatore è un membro del Notaren-oder Notarassessorenkreis in Bavaria, che appartengono alle circoscrizioni dei Tribunali di Augusta, Kempten, Memmingen e Monaco. Anche esso sarà nominato su proposta del Capo-coordinatore e in consultazione con il primo Vice-coordinatore dall’assemblea generale per un periodo di quattro anni. Il Capo-coordinatore deve osservare le proposte di tale collegio.

Anch’egli dovrà essere possibilmente in grado di colloquiare sia in lingua tedesca sia in lingua italiana e di redigere scritti in entrambe le lingue. Egli svolge la propria attività in accordo con il Capo-coordinatore e d’intesa con il primo Vice-coordinatore e  con il Presidente e il Vicepresidente secondo le loro direttive.

4. Compiti del Consiglio direttivo

II Consiglio Direttivo persegue e cura il raggiungimento degli scopi del Comitato; prende le sue deliberazioni con la maggioranza dei voti espressi. E’ validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo esegue e mette in pratica le deliberazioni prese dall’Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo approva di anno in anno un programma di lavoro e le direttive per la relativa esecuzione. Predispone un piano di finanziamento e cura la raccolta dei fondi necessari.

Per il raggiungimento degli scopi del Comitato il Consiglio Direttivo deve mirare principalmente ai seguenti obiettivi e perseguirli, dopo aver ottenuto l’approvazione dell’Assemblea generale:

  • scambio di esperienze professionali e di altre informazioni specifiche per la categoria, mediante la nomina di appositi relatori nelle assemblee generali,  la stampa di pubblicazioni;
  •  agevolare  i contatti fra i membri del Comitato per lo svolgimento dell’attività professionale;
  •  rendere possibile lo scambio di personale (candidati notai, assessori notai e dipendenti dello studio notarile), sempre che ciò sia compatibile con i rispettivi ordinamenti nazionali, ai fini di intensificare le esperienze;
  •  tutelare gli interessi regionali della categoria nella Comunità Europea e nelle Associazioni Internazionali del notariato;
  •  ideazione e gestione di una pagina web sulla quale vi saranno informazioni sul comitato stesso.

La pagina web è curata  principalmente dal primo Vice-coordinatore.

La creazione di contatti e lo scambio di informazioni con le università e altri istituti di ricerca ricorrendo soprattutto alla pagina web come portale di comunicazione; questi compiti vengono assunti principalmente dal secondo Vice-coordinatore.

Articolo VII – L’Assemblea generale

I membri del Comitato vengono convocati per l’Assemblea generale almeno una volta all’anno a cura del Presidente in carica, nello stesso giorno del Convegno disciplinato all’Art. VIII.

La convocazione ha luogo mediante pubblicazione sul sito web del Comitato, che deve avvenire entro il 30 agosto di ogni anno.

L’Assemblea generale, il cui ordine del giorno viene stabilito e gestito dal Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, fissa le direttive dello scambio di informazioni specialistiche e di esperienze e della intensificazione dei contatti fra i Notariati nazionali partecipanti e fra i singoli notai, nonché dell’ulteriore attività del Comitato.

Spettano in particolare all’Assemblea generale:

  • l’elezione (nomina e conferma) dei membri del Consiglio Direttivo e revoca degli stessi,
  • le delibere su proposte del Consiglio Direttivo o di membri tramite il Consiglio Direttivo,
  • le delibere su modificazioni dello Statuto,
  • le delibere sull’ammissione di nuovi membri ai sensi delle norme dell’art. 10.

Nell’assemblea generale hanno diritto al voto tutti i membri previsti dall’art. III.

Le deliberazioni (elezioni, nomina e convalide) dell’Assemblea generale sono validamente prese con la maggioranza di tre quarti dei voti espressi.

Se regolarmente convocata, essa è validamente costituita qualunque sia il numero di membri intervenuti.

Articolo VIII – Convegni

Il Comitato organizza una volta l’anno una giornata di studio per lo scambio di conoscenze scientifiche

Tema, luogo e data della giornata di studio sono  determinati dal Presidente sentito il Consiglio direttivo.

Sono invitati ad intervenire alle giornate di studio:

  • tutti i membri del Notarcomitato,
  • il Presidente o un suo delegato dell’ Unione del Notariato Latino,
  • il consigliere della Cassa nazionale del notariato dei collegi membri,
  • un membro del Consiglio Direttivo o il procuratore della “Notartreuhandbank” austriaca,
  • un membro del Consiglio Direttivo o il procuratore del Bayrischen Notarverein e.V. e della bayrischen Notarkasse Anstalt des öffentlichen Rechts,
  • i Presidenti delle Corti d’Appello e dei Tribunali del Bundesland Tirol/Vorarlberg e del Bundesland Kärnten, competenti per la regione nel quale si svolge il convengo in Austria,
  • un rappresentante della “Versicherungsanstalt” del Notariato austriaco,
  • il Presidente della Landesnotarkammer della Baviera,
  • il Presidente del Tribunale di Augsten, Kempten, Memmingen e Monaco, se la giornata di studio ha luogo nella rispettiva circoscrizione.

Articolo IX – Mezzi finanziari e rimborso spese

Per quanto attiene ai mezzi necessari per il funzionamento dell’Ufficio ed il rimborso delle spese, il Consiglio Direttivo predispone ogni anno un piano di finanziamento e chiede ai Consigli Notarili e alle Notariatskammern la relativa copertura.

Inoltre gli oneri necessari, in particolare per lo svolgimento degli incontri annuali, sono coperti dai partecipanti stessi o da sponsor.

L’attività dei membri del Consiglio Direttivo, compresa quella dei coordinatori,è onoraria; solo ai coordinatori spetta un rimborso spese.

Articolo XI – Riconoscimenti ad honorem

Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea generale può, per meriti particolari, nominare notai fondatori o che abbiano già coperto la carica di Presidente del Comitato, a Presidenti onorari.

Sempre su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea generale può nominare a Membri onorari del Comitato altri membri del Comitato, o anche altre personalità che abbiano meritato nei confronti del Comitato.

Essi hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato. Nessun altro diritto è collegato al riconoscimento.

Articolo XII – Dposizioni finali

II presente Statuto abroga le norme statutarie fino ad oggi in vigore.

Esso è redatto sia in lingua italiana che in lingua tedesca ed entrambe le versioni valgono come testo originale.

II presente Statuto viene firmato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Capo-coordinatore e dai due Vice-coordinatori del Comitato, a ciò autorizzati dall’Assemblea generale.

Lo Statuto così approvato (in lingua italiana e tedesca) verrà conservato nella sede del Comitato e ricaricabile sul sito web del Notarcomitato; a richiesta, ogni membro può ottenerne copia.

Tarvisio, il 1 ottobre 2011

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