Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Klagenfurt am Wörthersee 2015/3) Dr. Elisabetta Bergamini

NOTARCOMITATO

XL° CONVEGNO

Klagenfurt  09 – 10 ottobre 2015

            “Il Regolamento UE sulle successioni: effetti sulla prassi notarile”

Tavola rotonda:

“Il Regolamento UE sulle successioni ed il diritto successorio in Italia, Germania ed Austria: aspetti di diritto comparato”

Dr. Elisabetta Bergamini, Notaio a Cividale del Friuli (I)

I. Novità nell’attività del notariato

Abbiamo sentito che il regolamento UE comporta importanti novità in tema di conflitto di leggi

Domanda:

–    Cosa cambia nel vostro ordinamento per quanto riguarda la legge applicabile?

Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 650/2012 le successioni a causa di morte risultano disciplinate, per quanto attiene in particolare alla legge loro applicabile, dagli artt. 21 e seg. del succitato regolamento e non più dall’art. 46 della legge italiana del 31 maggio 1995 n. 218. Questa prevedeva l’applicazione della legge nazionale del de cuius (criterio principale) facendo salva la possibilità di scegliere, in forma testamentaria, che la successione fosse regolata dalla legge di residenza abituale dello stesso, purchè tale residenza fosse ancora attuale al momento della morte. Ulteriore limite era poi inserito nel comma 2 dell’art. 46 e riguardava, in particolare la tutela dei legittimari del cittadino italiano residenti in Italia i quali, anche in presenza di un rinvio da parte del testatore ad una legge straniera, potevano comunque vedersi riconosciuti i diritti loro attribuiti dall’ordinamento italiano: se la legge prescelta ledeva i diritti dei legittimari residenti nel nostro Paese, dovevano essere disapplicate le disposizioni lesive e conseguentemente applicate le norme in materia di successione necessaria del diritto italiano.

Oltre a invertire gli attuali due criteri, il regolamento a prima vista sembrerebbe avere quale effetto quello di incidere su alcuni aspetti ritenuti fondamentali e inderogabili dall’ordinamento italiano quali, a titolo esemplificativo, quello inerente alla tutela dei legittimari. La nuova disciplina non sembra, infatti, contenere una previsione simile a quella dettata dal comma secondo del sopracitato art. 46 a salvaguardia di tali soggetti con la conseguenza che questioni quali la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte saranno regolate unicamente dalla legge applicabile al caso concreto e non anche, come avveniva, dalle norme italiane in materia.

–    cosa cambia nell’attività notarile? Quali sono per voi gli aspetti di maggiore impatto? cosa consigliate ai vostri clienti?

Il regolamento n. 650/2012 ha iniziato ad avere un notevole impatto sull’attività notarile anche prima della sua entrata in vigore. Era infatti opportuno che il notaio illustrasse al testatore le possibili conseguenze sul piano successorio ove nulla venisse espresso nella scheda testamentaria relativamente alla legge cui si intende sottoporre la propria successione e le accortezze da attuare, invece, per continuare a far si che la vicenda successoria resti sottoposta al diritto nazionale italiano (soluzione quest’ultima non così scontata come è stato fino ad ora in virtù del diritto internazionale privato italiano) in modo da consentire all’interessato una scelta consapevole della legge da applicare alla sua futura successione.

Per consigliare opportunamente il testatore il notaio non solo dovrà conoscere la cittadinanza del de cuius, ma dovrà anche individuare in concreto – aiutato dagli insegnamenti di dottrina e giurisprudenza, oltre che dalle indicazioni contenute nei considerando 23, 24 e 25 del regolamento – la residenza abituale dello stesso, compito quest’ultimo reso più arduo proprio per l’assenza, così come accade per altri testi normativi che fanno rinvio alla legge del luogo di residenza abituale, di una definizione di tale concetto. Il notaio dovrà dunque aver riguardo non tanto alle risultanze anagrafiche, ma alla effettiva stabilità e regolarità del soggiorno in un determinato Paese, ai vincoli creatisi con questo e a quelli eventualmente mantenuti con il Paese di origine.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di suggerire ai clienti che vogliano continuare a sottoporre la successione alla legge italiana, di esprimere in maniera chiara la loro scelta nella scheda testamentaria, magari prevedendo un’eventuale professio iuris nell’ipotesi in cui la loro residenza abituale possa mutare tra la redazione del testamento e l’apertura della successione. Le medesime osservazioni valgono anche per i cittadini stranieri da tempo regolarmente residenti in Italia, ai quali, in mancanza di scelte espresse contrarie, si applicherà la legge italiana: anche a loro, infatti, dovranno essere illustrate le conseguenze derivanti dall’applicazione delle norme materiali del nostro ordinamento che ben potrebbero portare a risultanti diversi da quelli che si aspettano, e le possibile alternative ad essi offerte dal nuovo regolamento.

II. Come organizzare la propria successione

Considerando 7: “…Nello spazio europeo di giustizia i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione”.

Domanda

–    Alla luce del regolamento UE cosa cambia per i cittadini del vostro Stato nelle possibilità di organizzare la propria successione?

Per le persone che vogliono pianificare, in maniera affidabile, la trasmissione ereditaria dei loro patrimoni, l’art. 22 regolamento permette al cittadino dell’Unione europea, e quindi anche a quello italiano di derogare al criterio della residenza abituale effettuando una espressa scelta in ordine alla legge applicabile alla successione. Il cambiamento, come abbiamo visto sopra, è relativo al contenuto della scelta e non tanto alla possibilità di effettuarla, che era già ammissibile. E’ evidente poi che sulla base della legge scelta, o di quella comunque applicabile ai sensi del regolamento, il cittadino italiano potrà impostare il proprio testamento sulla base di criteri di ripartizione del patrimonio ed istituti diversi.

Ad esempio il cittadino italiano residente da tempo all’estero non si troverà più, come avveniva in precedenza (penso al caso dei molti emigrati all’estero le cui vicende successorie mi capita di vedere nella mia sede notarile in Friuli Venezia Giulia, nel secolo scorso luogo di partenza di consistenti ondate migratorie verso Paesi europei ed extraeuropei), a subire gli effetti della normativa italiana in tema di tutela dei legittimari, a meno che ciò non sia da lui espressamente richiesto mediante professio iuris.

–    Che possibilità prevede il vostro ordinamento per organizzare la successione?

Il nostro ordinamento prevede tre forme di testamento (olografo, pubblico e segreto), di cui le prime due sono le più utilizzate. Sussistendo un divieto di patti successori inter vivos le forme testamentarie sono le uniche che possono regolare la successione, anche se bisogna tenere presente la possibilità di effettuare donazioni in vita, sulla base delle regole di cui nel seguito.

In particolare: testamento: forme e modalità

–    il vostro ordinamento ammette testamenti reciproci e/o congiuntivi?

No, l’ordinamento giuridico italiano sancisce, all’art. 589 c.c. il divieto di testamento reciproco e/o congiuntivo.

Tale divieto trae la sua origine dal principio di personalità che caratterizza il negozio testamentario, e in particolare, dall’idea per cui il testatore deve poter esprimere liberamente la sua volontà. Secondo il legislatore nazionale, dunque, in presenza di più testamenti contenuti in un medesimo atto o di disposizioni reciproche è da presumersi o che i due soggetti si siano in qualche modo accordati o che, comunque, non abbiano espresso la loro volontà in piena libertà. Altro elemento rilevante è dato dal principio di revocabilità del testamento (art. 587 c.c.) principio pensato per il testamento quale documento unilaterale e che difficilmente potrebbe applicarsi in caso di testamento reciproco e/o congiuntivo.

Si consideri da ultimo che i testamenti reciproci e quelli congiuntivi possono essere qualificati nel loro insieme come patti successori ove ne presentino i caratteri essenziali e quindi come tali vietati, tout court, dall’ordinamento italiano.

–    Quali sarebbero le conseguenze di un testamento reciproco e/o congiuntivo qualora al momento della morte cambi la legge applicabile alla successione?

     Sebbene l’ordinamento italiano non differenzi dal punto di vista degli effetti i testamenti congiuntivi e quelli reciproci, dichiarandone l’inammissibilità per entrambi, il regolamento n. 650/2012 sembra invece operare un distinzione tra le due ipotesi definendo come congiuntivo il “testamento redatto in un unico documento da due o più persone” (art. 3 lett c) e facendo rientrare nella nozione di patto successorio alla lett b) “l’accordo anche derivante da testamenti reciproci [..]”. Dal punto di vista della disciplina internazionalprivatistica discende quindi l’applicazione alle due fattispecie ora viste di due norme distinte e in particolare dell’art. 24 – applicabile alle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori – alla prima e dell’art. 25 – relativo alla legge applicabile ai patti successori – alla seconda.

     Nonostante il diverso inquadramento risulta applicabile sia ai testamenti congiuntivi sia a quelli reciproci il principio della legge successoria anticipatoria o ipotetica con la conseguenza che l’ammissibilità e la validità di tali testamenti dovrà essere valuta non alla luce della legge effettivamente applicabile alla successione (vuoi secondo il criterio della residenza abituale, vuoi a seguito della professio iuris) bensì secondo le norme che sarebbero state applicabili alla successione qualora essa si fosse aperta al momento del compimento dell’atto. Da ciò sembra discendere quindi che un mutamento della legge applicabile alla successione risulta, dal punto di vista della validità ed efficacia di tali testamenti, ininfluente. Tale soluzione non risulta priva di conseguenze; si pensi in particolare ai problemi di adattamento che potrebbero generarsi nell’ipotesi in cui tali fattispecie – valide secondo il diritto successorio anticipatorio – dovessero essere attuate  – sulla base della legge effettiva – in ordinamenti, come quello italiano, che non ammettono o non contemplano testamenti reciproci e/o congiuntivi.

 – sono possibili sostituzioni fedecommissarie?

La sostituzione fedecommissaria è ammessa nel nostro ordinamento solo nell’ipotesi di cui all’art. 692 c.c.. Secondo tale disposizione, infatti, la facoltà accordata al testatore di istituire eredi due soggetti (un primo istituito e un sostituto) con l’obbligo, per il primo di essi di conservare e restituire alla propria morte i beni a favore del secondo soggetto istituito quale erede, soggiace ad alcuni limiti, e in particolare:

–     il primo istituito deve essere figlio, discendente o coniuge del testatore e deve esser dichiarato interdetto (o se soggetto minore di età deve trovarsi in un’infermità tale che si presume sarà pronunciata l’interdizione ex art. 692 2co c.c.);

–     il sostituto deve identificarsi con colui che si è preso cura dell’interdetto (da qui la natura di fedecommesso assistenziale). A tal proposito risulta ammissibile sia un’individuazione diretta di tale soggetto da parte del testatore (con la conseguenza che ove costui non adempia all’onere lui imposto non opererà la delazione a suo favore) sia una per relatio – operata secondo alcuni a posteriori dalla legge, secondo altri genericamente sempre dal testatore – nella persona che si è effettivamente presa cura dell’ istituito (c.d. sostituzione in incertam persona).

L’art. 691 c.c. estende tale disciplina anche all’ipotesi dei legati: in altre parole la duplice delazione può comprendere due legati in ordine successivo oppure un’istituzione e poi un legato.

–    sono riconosciute sostituzioni fedecomissarie disposte secondo altri ordinamenti?

Si. Già oggi la Corte di Cassazione esclude la contrarietà con l’ordine pubblico di norme straniere che prevedano la sostituzione fedecommissaria in termini più ampi di quelli sanciti dall’art. 692 c.c. decretandone la conseguente ammissibilità nel nostro ordinamento. In particolare la giurisprudenza che ha affrontato l’argomento ha ritenuto che la sostituzione fedecommissaria disposta per testamento da uno straniero in conformità alle leggi dello Stato di cui era cittadino al momento della morte, non è inefficace in Italia ritenendola contraria al solo ordine pubblico interno e non anche all’ordine pubblico internazionale.

–    quali sarebbero le conseguenze di una sostituzione fedecommissaria qualora al momento della morte cambi la legge applicabile alle successioni?

Le considerazioni svolte in riferimento ai testamenti congiuntivi devono dirsi parimenti riportabili in questa sede, essendo tali fattispecie annoverabili nell’ambito delle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori e come tali disciplinate dall’art. 24 regolamento. Deve ritenersi applicabile anche in questo caso il principio della legge successoria ipotetica o anticipatoria: sarà quindi sulla base della legge applicabile al momento di conclusione dell’atto (quella cioè della residenza abituale del testatore o quella da lui scelta a norma dell’art. 24 par. 2 regolamento al tempo di redazione della sostituzione) che dovrà essere valutata la validità e l’ammissibilità di una sostituzione fedecommissaria, risultando ininfluente il cambiamento della legge effettivamente applicabile alla successione.

–    sono possibili divisioni disposte dal testatore? Con quali conseguenze? Cosa succede se cambia la legge applicabile?

Si, il Codice civile disciplina in modo organico e articolato l’intervento del testatore nella divisone, consentendogli di operarla direttamente (art. 734 c.c.) o indirettamente dettando norme vincolanti per gli eredi (art. 733 1co c.c.), oppure designando una terza persona secondo la stima della quale dovrà effettuarsi la divisione (art. 733 2co c.c.). Gli ampi poteri riconosciuti al testatore nel disporre le divisioni e quindi, nel formare le porzioni da attribuire ai singoli eredi, soggiaciono – secondo la legge italiana – a due limiti relativi al valore delle quote assegnate: correlazione proporzionale tra valore della quota e dei beni assegnati e intangibilità della riserva. Questo secondo limite, in particolare, riguarda il dovere di comprendere nella divisione i legittimari (art. 735 c.c.) ai quali, per evitare che agiscano in riduzione, deve essere attribuito quanto spetta loro secondo la legge.

Le conseguenze di una divisione disposta dal testatore sono, nella sola prima ipotesi sopra prospettata l’assenza di una comunione ereditaria.

Prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 650/2012 la fase divisionale soggiaceva alla legge regolatrice della successione, salva la possibilità per i condividenti di designare la legge del luogo d’apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari. Col regolamento invece  non solo la procedura successoria in senso stretto, ma anche la divisione ereditaria soggiace alla legge applicabile all’intera successione secondo quanto stabilito dagli art. 21 o 22 regolamento, come previsto dalla lettera j) dell’art. 23 regolamento.

–    Sono possibili legati? con quali effetti?

L’art. 588 c.c. contempla espressamene la possibilità per il testatore di disporre del suo patrimonio attraverso dei legati, definendoli come disposizioni a titolo particolare con cui il testatore attribuisce a un soggetto da lui nominativamente indicato (o da scegliersi tra una cerchia di persone) singoli beni. I legati hanno diversa natura e possono essere ad esempio tipici o atipici, derivare dalla volontà del testatore o dalla legge. 

Quanto agli effetti dei legati, dipende dalla natura degli stessi, infatti, i legati reali attribuiscono al legatario la proprietà o un diritto reale limitato ovvero anche un diritto di credito che già era nel patrimonio del de cuius, mentre i legati obbligatori attribuiscono al legatario un diritto di credito che nasce dal testamento e che fa sorgere in capo all’onerato un’obbligazione.

III. Donazioni e patti successori

L’organizzazione della propria successione può avvenire anche tramite donazioni o patti successori

Domanda:

–    in che misura le donazioni rientrano nella successione e possono incidere sui diritti spettanti ai legittimari?

Le donazioni possono rilevare quale fattispecie atta a sottrarre dal patrimonio del testatore diritti spettanti, per legge, ai legittimari. A tal fine opera l’istituto della collazione: nelle ipotesi di donazioni poste in essere dal defunto, a favore dei figli e dei loro discendenti (nipoti), tali liberalità vanno intese quale anticipo della quota di legittima loro spettante, salvo che il donante abbia indicato che la donazione deve intendersi effettuata con dispensa da collazione.

Ciò significa che ove manchi tale dispensa i legittimari dovranno idealmente conferire al patrimonio ereditario il valore di quanto ricevuto per donazione del de cuius (imputazione ex se) e, una volta individuate le quote a ciascuno di essi spettanti dovranno decurtare da quanto loro dovuto per legge, quanto già ottenuto mediante la liberalità posta in essere dal testatore in vita. Solamente attraverso questo calcolo risulta possibile comprendere se il de cuius abbia disposto del suo patrimonio oltre alla quota disponibile e se i legittimari che risultino lesi possano agire in riduzione per ottenere quanto di loro spettanza.

–    Patti successori: sono ammissibili? possono incidere sui diritti dei legittimari?

I patti successori sono espressamente vietati nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 458 c.c. Il legislatore, in particolare, vieta le tre tipologie di patti successori: quelli istitutivi (con i quali taluno dispone della propria successione per il periodo in cui avrà cessato di vivere) quelli dispositivi (ovverosia le convenzioni con le quali un soggetto dispone dei diritti che potrebbero spettarle su una successione non ancora aperta) e, infine, quelli rinunciativi (patti con i quali taluno rinuncia ai diritti che potrebbero spettargli su di una successione non ancora aperta).

Il divieto viene giustificato sulla base del principio (art. 457 c.c.) per cui l’eredità si devolve solo per legge o per testamento, mentre è vietata la delazione contrattuale, nonché sulla base della necessità di preservare, fino all’estremo limite della vita la libertà di testare.

Essendo i patti successori nulli, questi non possono incidere sui diritti dei legittimari.

Una deroga a questo è stata introdotta con la legge 14 febbraio 2006 n. 55 che ha il c.d. patto di famiglia, grazie al quale è possibile per l’imprenditore trasferire con atto inter vivos la propria azienda ( o partecipazioni sociali rilevanti) anche ad uno solo dei legittimari, con il consenso degli altri aventi diritto alla successione.

–    cosa succede per le donazioni effettuate e/o patti successori stipulati se cambia la legge applicabile alle successioni?

Sebbene le donazioni inter vivos risultino espressamente escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 650/ 2012 (si veda la lettera g) dell’art. 1 par. 2), il regolamento si applica alle questioni attinenti alla collazione e alla riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari. Spetterà quindi alla legge applicabile effettivamente alla successione stabilire se e in che ipotesi dovrà continuare ad operarsi la collazione e in quale misura saranno tutelati i legittimari rispetto ad atti dispositivi inter vivos da parte del testatore.

In riferimento ai patti successori (che comunque già ora sono stati considerati dalla nostra giurisprudenza come non contrari all’ordine pubblico internazionale) bisogna ricordare che la legge successoria anticipatoria (cioè quella  sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto ) disciplina non solo l’ammissibilità e la validità sostanziale del patto, bensì anche gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento. Le parti poi possono scegliere la legge regolatrice del loro patto successorio, nei termini consentiti dall’art. 22, tra quelle che la persona o anche una soltanto delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere. Tale scelta “parziale” può creare non pochi problemi, rendendo applicabile al patto una legge diversa da quella regolatrice della successione; in tal caso appare quanto mai opportuno che al testatore sia consigliato di scegliere anche come legge regolatrice della successione quella scelta per il patto (ove possibile).

Un limite si rinviene nel considerando 50 del regolamento secondo il quale la legge che disciplinerà l’ammissibilità dei patti successori e la loro validità non dovrà però pregiudicare i diritti di chiunque in forza della legge applicabile alla successione abbia diritto a una quota di legittima.

IV. La tutela dei legittimari

Domande:

–   Ci sono delle persone alle quali il vostro ordinamento prevede quote di legittima?

Si, il legislatore italiano cercando di contemperare il principio di autonomia testamentaria con quello della tutela degli interessi familiari prevede la figura dei legittimari. Tali soggetti sono individuati, con elencazione tassativa, dall’art. 536 c.c. e sono il coniuge, i figli e (a certe condizioni) gli ascendenti. La quota di legittima spettante a ciascuno di essi e la conseguente quota disponibile variano a seconda del numero e della categoria di legittimari presenti al momento dell’apertura della successione, come previsto dagli artt. 537 e seguenti c.c.

Quanto in particolare al coniuge (anche separato, se senza addebito), a questi spetta sia una quota di legittima, sia quelli che sono definiti “altri” diritti nella successione (diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni, come previsto dall’art. 540 2co c.c.). Risultano esclusi dalla successione necessaria il coniuge separato con addebito (al quale spetta solo, a certe condizioni,  un assegno vitalizio) e il coniuge divorziato.

In riferimento ai figli, va rilevato che una delle novità più evidenti apportate dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 (in materia di riconoscimento dei figli naturali) è stata quella di equiparare i figli legittimi, naturali e adottivi. Solo i figli nati fuori dal matrimonio non riconoscibili hanno una disciplina particolare prevista dall’art. 580 c.c. in base alla quale hanno diritto, oltre al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, ad un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta (assegno che può essere capitalizzato in denaro o beni ereditari).

Gli ascendenti sono legittimari nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia discendenti.

–   tali diritti sono limitabili?

No, il principio di intangibilità della legittima evidenzia la tutela, non solo obbligatoria ma anche reale, offerta ai legittimari che dovessero risultare lesi o addirittura pretermessi dalla successione.

Il Codice civile detta una duplice forma di tutela, da un lato quella offerta dagli artt. 553 e 564 c.c. sulla reintegra, grazie alla quale il legittimario può recuperare (con effetti reali) i beni lui spettanti, e dall’altro quella espressa dall’art. 549 c.c. con il divieto espresso di pesi e condizioni sulla quota dei legittimari e la conseguente loro nullità e inefficacia.

Sebbene si parli genericamente di azione di riduzione a tutela dei legittimari, si tratta in realtà di tre azioni autonome anche se connesse: l’azione di riduzione in senso stretto che ha lo scopo di far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota disponibile; l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte; l’ azione di restituzione contro i terzi acquirenti. Il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione in senso stretto risulta propedeutico per ricorrere alle altre due azioni sopra menzionate.

Come accennato l’art. 46 comma 2 legge 218/95 prevedeva, un’ulteriore tutela dei legittimari del cittadino italiano. La norma, imperativa e inderogabile, era in grado di limitare l’autonomia dei privati, ma non di escludere il richiamo al diritto straniero nei limiti della compatibilità.

V. L’esecuzione dell’eredità

Domanda:

–    come viene eseguita l’eredità? Cosa cambia?

La disciplina della trasmissione dell’eredità, e dunque la sua esecuzione include alcune formalità da osservare, in particolare per la sua accettazione o per il suo rifiuto, per le fasi di amministrazione o liquidazione e infine per la ripartizione. Le formalità nazionali non sono variate dall’entrata in vigore del regolamento, salvo per quanto vedremo oltre sul certificato successorio.

In caso di presenza di testamento questo deve essere pubblicato con verbale ricevuto da Notaio (nel caso di testamento olografo) o registrato dal Notaio (nel caso di testamento pubblico, ricevuto dal Notaio stesso).

Tra gli adempimenti connessi con l’esecuzione dell’eredità va rilevato che entro dodici mesi dall’apertura della successione i chiamati hanno obbligo di presentare la “Dichiarazione di successione”,  un elenco delle attività e passività comprese nel patrimonio ereditario, finalizzato al pagamento delle imposte. Tale dichiarazione, e la relativa voltura catastale dei beni o diritti immobiliari in capo agli eredi o legatari, non importa però accettazione dell’eredità.

La dichiarazione di successione può essere predisposta e presentata direttamente dalle parti, senza obbligo di avvalersi di un professionista. Di fatto spesso le parti preferiscono rivolgersi a professionisti (geometri, commercialisti, avvocati o anche notai).

Nelle zone in cui vige il sistema del Libro Fondiario (principalmente Trentino Alto Adige, provincia di Gorizia ed alcuni comuni della province di Udine, di Vicenza, di Brescia e di Belluno), l’erede o il legatario qualora voglia disporre dei diritti successori deve far iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario. In particolare, per ottenere l’intavolazione dei diritti reali è necessario ottenere un c.d. certificato di eredità (o di legato); tale documento può essere ottenuto unicamente mediante ricorso al Tribunale individuato dall’art. 13 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e deve essere obbligatoriamente richiesto, fra l’altro, quando nell’eredità siano compresi beni immobili. Il certificato attesta quali sono gli eredi (o i legatari) e le relative quote di proprietà loro spettanti. Il procedimento per l’ottenimento del certificato si apre con ricorso introduttivo che deve essere sottoscritto personalmente dagli eredi e dai legatari (con firma autenticata dal Notaio, o, secondo alcuni orientamenti, anche da altri pubblici ufficiali) e deve essere presentato al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si è aperta la successione. Se la successione si è aperta fuori dei territori dove vige il sistema tavolare, la competenza per l’emissione del certificato di eredità spetta al giudice del luogo in cui si trovano gli immobili del defunto assoggettati al regime tavolare o la maggior parte degli stessi.

–    Come avviene l’accettazione di eredità?

L’accettazione di eredità nel nostro ordinamento può essere:

–    espressa, ovvero con una dichiarazione espressa di volontà diretta a produrre, come effetto, l’acquisto dell’eredità stessa: si tratta in particolare di un negozio giuridico formale che rientra tra gli actus legittimus perché non tollera l’apposizione né di termini né di condizioni. Il nostro ordinamento prevede, all’art. 474 comma 3 c.c. la nullità dell’accettazione parziale;

–     tacita, che si ha, a tenore dell’art. 478 c.c., “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede”. Il legislatore individua due ipotesi di accettazione tacita: quella ex art. 477 c.c. ove si stabilisce che la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti a un estraneo, o ad altro chiamato all’eredità, importa accettazione tacita dell’eredità e quella individuata dall’art. 478 c.c. secondo il quale la rinuncia, qualora sia fatto verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati (a titolo gratuito), importa accettazione.

Quanto all’aspetto sostanziale l’eredità può essere accettata a norma dell’art. 470 1 co c.c.:

–     puramente e semplicemente. L’accettazione pura comporta la cd. confusione dei patrimoni del de cuius e dell’erede, che è quindi tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche se superino l’attivo ereditario.

–     con il beneficio di inventario. L’erede pagherà i debiti ereditari e i legati solo entro il valore dei beni lui pervenuti. Premesso che l’accettazione beneficiata è una facoltà per ogni chiamato, essa costituisce un obbligo per alcuni soggetti (incapaci e persone giuridiche diverse dalle società). L’accettazione con beneficio infine è necessaria per il legittimario che abbia intenzione di agire in riduzione contro donatari e legatari non coeredi.

–    Quali funzioni svolge il notaio?

Il Notaio procede alla pubblicazione o registrazione dell’eventuale testamento, con la conseguente trascrizione dei legati immobiliari, e alla ricezione dell’accettazione di eredità  e del conseguente (eventuale) inventario (competenza condivisa col cancelliere del Tribunale).

 L’art. 2648 c.c. dispone poi che la pubblicità degli acquisti mortis causa a titolo di erede si operi mediante la trascrizione dell’atto di accettazione.

In particolare la trascrizione dell’accettazione espressa si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Quanto all’accettazione tacita invece, il comma 3 dell’art. 2648 c.c. dispone che il chiamato possa chiedere la trascrizione sulla base dell’atto che importa accettazione tacita, qualora risulti da atto pubblico, da scrittura privata autenticata (ad esempio l’atto di divisione ereditaria o la vendita dei beni ereditati) o, in mancanza sulla base della sentenza emessa dal giudice che accerti l’avvenuto acquisto dell’eredità.

Nell’ipotesi di accettazione beneficiata, ai sensi dell’art. 484 c.c., il notaio deve (alternativamente al cancelliere del tribunale del circondario in cui si apre la successione) ricevere la dichiarazione con cui l’erede accetta l’eredità e depositarla in copia autentica nel registro delle successioni presso la cancelleria del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione per consentire le ulteriori formalità dell’inserzione e trascrizione a cura del cancelliere.

–    Come avviene l’esecuzione di legati e delle divisioni disposte dal testatore?

L’esecuzione dei legati non richiede particolari formalità in quanto il legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettare, salva la facoltà di rinuncia come dispone l’art. 649 c.c.. Sotto il profilo della pubblicità immobiliare (salvo per le zone nelle quali vige il sistema tavolare) il legato viene trascritto nei registri immobiliari dal Notaio al momento della pubblicazione del testamento.

Si deve distinguere però tra

* legato reale (art. 649 c.c.): il diritto si trasmette automaticamente

* legato obbligatorio: che si realizza con l’adempimento dell’onerato.

VI. Certificato successorio europeo

Il regolamento istituisce un certificato successorio europeo

Domanda:

–    chi è competente nel vostro paese per il rilascio del certificato successorio europeo?

Secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 (c.c. Legge europea 2013-bis) il certificato successorio europeo (CSE) dovrà essere rilasciato da un notaio su richiesta della persona o delle persone interessate a far valere le loro qualità (ad esempio di erede o legatario)  in un altro Stato membro.

Sul punto il Consiglio Nazionale del Notariato congiuntamente alla Fondazione Italiana del Notariato ha divulgato un Vademecum per i Notai, vademecum al quale si farà pieno riferimento per la risposta ai quesiti qui posti e al quale si rinvia per approfondimenti.

 Come risultante dal regolamento sarà possibile richiedere il rilascio del CSE a qualsiasi notaio italiano (senza limiti di competenza territoriale legata al luogo dell’apertura della successione e/o della situazione dei beni ereditari) nei seguenti casi:

–     se la residenza abituale del defunto è in Italia al momento della morte, o se aveva scelto la legge di cittadinanza (italiana)

–     nelle altre ipotesi eccezionali previste dagli artt. 10 e 11 del regolamento, ipotesi che però sono di difficile applicazione.

Non va scordato però come, il comma 3 del citato art. 32 faccia espressamente salva la normativa esistente per i territori che in cui vige il sistema di pubblicità immobiliare del Libro Fondiario.

–    com’è disciplinato

Un problema nell’attuazione italiana si pone circa l’attività istruttoria che il notaio deve svolgere, avente ad oggetto elementi di diritto (quali l’individuazione della legislazione applicabile al caso concreto e quindi la propria competenza) e di fatto, concernente la verifica della informazioni, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalla parte nonché lo scopo per il quale il Certificato è richiesto (ovverosia il suo utilizzo in un altro Stato membro, che deve essere adeguatamente dimostrato). L’identificazione del Notaio quale autorità competente al rilascio del certificato deve ritenersi come idonea ad attribuire al Notaio i poteri istruttori necessari, poteri che il nostro ordinamento non riconosceva prima d’ora al Notaio. Ad esempio il Vademecum precisa le modalità sulla base delle quali il Notaio deve procedere all’audizione degli interessati ai sensi art. 66 par. 4 del regolamento (con invito a comparire, inviato per PEC o raccomandata a/r, anche reiterato se del caso, e processo verbale dell’audizione o mancata comparizione, da conservarsi nel fascicolo). Quanto alla possibilità di effettuare annunci pubblici, in attesa della realizzazione di una sezione dedicata all’interno del sito del CNN o di un apposito spazio web dedicato, il notaio potrà rendere nota la richiesta di CSE mediante pubblicazione nell’albo pretorio on-line (per quei comuni che consentono la pubblicazione on-line facoltativa) o, in alternativa, ove lo si ritenga opportuno, in Gazzetta Ufficiale. Nel caso sia necessario ottenere documentazione dall’estero (ad esempio informazioni sui registri di stato civile o immobiliari) il notaio italiano potrà chiederle all’autorità competente per il rilascio del CSE di un altro Stato membro, sempreché tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un’altra autorità nazionale.

Il richiedente dovrà fornire al Notaio (in originale o in copia autentica) tutti i documenti necessari, salva la facoltà per il notaio di accettare altri mezzi di prova – nel caso in cui il richiedente non sia in grado di produrre copie autentiche dei documenti –  o di chiedere che le dichiarazione siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

L’accettazione espressa dell’eredità sarà necessaria se il certificato viene richiesto in qualità di erede (e non di semplice chiamato). In tal caso si ritiene che la domanda di certificato possa contenere anche l’accettazione espressa (essendo per il nostro ordinamento sufficiente che rivesta la forma di scrittura privata ex art. 475 c.c.). In presenza di testamento è ovviamente necessario che questo sia stato pubblicato per poter chiedere il certificato successorio da parte dei soggetti che derivino il loro status da detto testamento.

Si deve ritenere possibile anche la richiesta e il conseguente rilascio di un certificato parziale, relativo ad esempio alla posizione di un unico soggetto (ad esempio un legatario).

Sebbene alla redazione del Certificato non si applichino le disposizioni della legge notarile relative alla redazione degli atti, tale documento dovrà essere conservato in originale presso il notaio emittente – messo a repertorio e raccolta – e potrà essere rilasciato in copia non solo ai richiedenti, ma a “chiunque dimostri di avervi interesse”. Anche se il regolamento si limita a chiedere un elenco dei soggetti ai quali vengono rilasciate le copie del certificato appare opportuno conservare anche il numero nonché la data delle copie ad essi rilasciate con l’indicazione della relativa scadenza.

Il CSE verrà normalmente rilasciato normalmente in lingua italiana, anche se si deve ritenere possibile il rilascio da parte del notaio in altra lingua dell’Unione europea.

–    che possibilità di ricorso ci sono

Per le eventuali controversie che sorgano in ordine all’attività di certificazione (si veda a tal proposito quanto previsto dall’art. 67 par. 1 capoverso regolamento) l’art. 32 della legge n. 161/2014 stabilisce che attraverso le decisioni adottate dall’autorità di rilascio gli interessati potranno adire, mediante reclamo, il Tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui sia residente il notaio che abbia “adottato la decisione impugnata” instaurando il procedimento tipico della volontaria giurisdizione (come risulta dal rinvio all’ 739 c.p.c.

Se a seguito dell’impugnazione avverso il certificato emesso risulti che esso, o qualche suo elemento, non risponde al vero, l’autorità giurisdizionale provvede alla modifica, rettifica o revoca del certificato o dispone che a tali incombenti provveda l’autorità di rilascio. Se viceversa il reclamo è proposto avverso il diniego di rilascio del certificato, l’autorità giudiziaria adita, che accerti il carattere immotivato del diniego, provvede al rilascio del certificato stesso o dispone in modo che l’autorità di rilascio riesamini il caso ed adotti una nuova decisione.

Anche alla luce di questi elementi si ritiene che il rilascio del CSE sia assoggettato al contributo unificato sulle spese di giustizia, mentre non sarà soggetto a registrazione, imposta di bollo o tassa d’archivio.

–    in che limiti e con che modalità un certificato successorio europeo proveniente da un altro Paese può essere utilizzato nel vostro Paese?

Ai sensi dell’art. 62 par. 3 il CSE proveniente da un altro Paese può essere utilizzato anche in Italia senza necessità di alcun procedimento di riconoscimento particolare. Non costituisce però titolo esecutivo ed esplica i suoi effetti essenzialmente su un piano probatorio: si presume, cioè, fino a prova contraria, che la persona indicata come erede o come legatario sia titolare dei diritti enunciati nel certificato, così come si presume che l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione sia titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nell’atto.

Il CSE costituisce inoltre un titolo idoneo per richiedere la trascrizione o iscrizione dell’acquisto per causa di morte nei registri pubblici tenuti dallo Stato dove si trovano i beni; esso prova il fatto che la persona è titolare del diritto di iscrivere, ma non determina le condizioni dell’iscrizione che rimangono assoggettate alla legge locale, data l’espressa esclusione dall’ambito applicativo del regolamento dei requisiti per tali iscrizione.

L’art. 69 regolamento precisa che la formalità si realizza secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato in cui essa viene eseguita e dispiega gli effetti previsti dalla medesima legge. Pare doversi ritenere che:

–     il certificato successorio sostituisca sia l’accettazione di eredità sia il certificato di morte e l’estratto del testamento

–     rimanga fermo l’onere di predisporre la nota di trascrizione, con la precisazione che la nota dovrà fare menzione anzitutto del certificato

Sul piano formale si deve ipotizzare che il CSE non debba essere legalizzato né soggetto al deposito di cui all’art. 106 n. 4 Legge notarile.

Resta aperta la questione, non affrontata dal nostro legislatore, delle modalità di traduzione del CSE straniero, che però appare necessaria per procedere alle formalità nei registri pubblici.

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