Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Capriva del Friuli 2013/1) Dr. Reinhard Kössinger

XXXVIII° CONVEGNO del Comitato Italo-Austriaco del Notariato
4/5 Ottobre 2013 – Castello di Spessa, Capriva dei Friuli

Il legato: tipi, modalità ed acquisto nel Diritto Tedesco
Dr. Reinhard Kössinger, Notaio a Illertissen (Baviera)

1. Definizione, natura giuridica, limitazioni di nomine e clausole

  • Limitazioni a nomina successoria Il diritto successorio tedesco segue fondamentalmente il principio generale della successione universale (Gesamtrechtsnachfolge o Universalsukzession) dal de cuius (Erblasser), al momento del decesso, al suo o ai suoi eredi. Con le parole del § 1922 c. 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – Codice Civile Tedesco, entrato in vigore nel 1900): “Alla morte di una persona (de cuius) il suo patrimonio (eredità) passa in toto ad una o a più persone (eredi).” Ciò in concreto significa che – a parte alcune situazioni particolari – nel momento preciso del decesso il patrimonio globale autonomamente passa, ex lege, in proprietà degli eredi. Acciò non è necessario nessun ulteriore atto di passaggio.

Se sussistono più eredi, essi ricevono il patrimonio in via congiunta, di cosiddetta comunione ereditaria (Gesamthandgemeinschaft); e ne potranno disporre quindi solo per delibera comune.. Si stabilisce chi venga chiamato alla successione – per via testamentaria, grazie alle disposizioni mortis causa del de cuius con testamento o accordo ereditario (Erbvertrag). In tali atti il de cuius potrà disporre solo per quote astratte (esempio: A sarà erede per il 50 %, B per il 40 % e C per il 10 %); – altrimenti per via legittima (ex lege).

I limiti del legato nell’ambito della chiamata ereditaria vengono definiti dalle disposizioni del § 2087 c. 2 BGB: “Se al beneficiario vengono destinati solo singoli oggetti (einzelne Gegenstände), nel dubbio egli non sarà da non considerare quale “erede”, anche se sia stato denominato come tale.”

  • ll legato – definizione e natura giuridica
    A causa dei principi su cui si fonda la successione universale, al de cuius il diritto tedesco regolarmente vieta di devolvere ad eredi singoli oggetti, appartenenti alla massa, con efficacia immediata (reale). Quindi non si può disporre di singoli beni (oggetti) per via ereditaria. Ad ovviare questo ostacolo, il diritto successorio tedesco codificato nel BGB prevede l’istituto giuridico del legato (Vermächtnis). Il § 1939 BGB offre la definizione legale di legato: “Un testatore potrà disporre in via testamentaria un beneficio patrimoniale (legato) a favore di un terzo, senza chiamarlo ad eredità.” Il legato viene poi più precisamente regolato nei §§ da 2147 a 2191 BGB. In particolare leggiamo in § 2174 BGB: “Per via di legato, si istituisce a favore del beneficiario il diritto di esigere, da chi ne abbia l’onere, l’ottenimento di quanto disposto (die Leistung des vermachten Gegenstandes)”. Grazie a tale istituto il de cuius potrà devolvere singoli oggetti a singole persone (i beneficiari/Bedachten o legatari/Vermächtnisnehmer). Il beneficiario però, a differenza di quanto avviene in altri ordini giuridici, non ottiene immediatamente la proprietà sul devolto (“Vindikationslegat”) bensì il diritto obbligazionario nei confronti degli aventi onere (eredi) ad ottenere il devolto (trasferimento di proprietà) o comunque a che gli rendano possibile l’ottenimento dell’oggetto devolto. (“Damnationslegat”).
  • Limitazione degli obblighi ed oneri Gli oneri (obblighi) ereditari vengono definiti nel § 1940 BGB: “Il testatore, per disposizione testamentaria, ha facoltà di impegnare ad una prestazione l’erede o un legatario, senza devolvere ad un altro il diritto alla prestazione.” Diversamente da quanto visto per il legato, il beneficiario non ha qui diritto di esigere (diritto di agire giudiziariamente) la prestazione. Per rispondere all’esecutività giuridica, la legge nel § 2194 frase 1 BGB prevede che determinate persone – non però il legatario a favore di se stesso – abbiano facoltà di richiedere l’adempimento dell’onere (obbligazione) previsto in via testamentaria, se necessario con azione citatoria. Se tale esecuzione rientri o sia considerata di beneficio pubblico, anche l’autorità competente potrà esigerla. (§ 2194 frase 2 BGB). Il de cuius testatore potrà però disporre che il beneficio abbia condizione di liberatoria in favore degli aventi onere, nel caso che l’onere non possa venir assolto adeguatamente o entro i termini. Esempio di una disposizione di legato (disposizioni d’onere): – erede universale la/il nipote N. – legato per un valore di € 10.000.- a favore dell’Associazione protezione animali XY – Onlus. Quest’ultima dovrà rispettare l’onere – disposto del testatore – di accudire a vita tutti gli animali domestici di sua proprietà al momento della sua morte. Diritto esecutorio per tale disposizione è devoluto all’erede.

2. Disposizioni successorie

Disposizioni legatarie aa) in via testamentaria o di accordo ereditario La disposizione di un legato avviene o per “via testamentaria” (§ 1939 BGB) o nell’ambito di un accordo ereditario (Erbvertrag, § 1941 BGB). Nel caso di un testamento comune (di coniugi o partner more uxorio) tale disposizione potrà essere unilaterale o reciproca (§ 2270 Abs. 3 BGB), similmente in accordo ereditario essa sarà una disposizione unilaterale (§ 2299 BGB) o disposizione contrattuale mortis causa con valore vincolante (§ 2278 BGB).

  • Disposizioni di terzi (Drittbestimmung)

In linea generale il diritto successorio tedesco parte dal principio della determinazione altamente personale del de cuius (§ 2065 c. 2 BGB). In materia di legato sono previste alcune eccezioni: 

  • Bestimmungsvermächtnis, § 2151 BGB; (legato a determinare il beneficiario)
  • Verteilungsvermächtnis, § 2153 BGB; (legato a determinare le quote)
  • Wahlvermächtnis, § 2154 BGB; (beneficiario ha diritto di scelta riguardo ad oggetto devoluto)
  • Gattungsvermächtnis, § 2155 BGB; (legato predefinito nel genere, non nella quota)
  • Zweckvermächtnis, § 2156 (legato a determinare gli scopi ed obiettivi)

In questi casi il de cuius potrà

  • determinare un gruppo di persone quali (potenziali) beneficiali, lasciando all’avente onere o ad un terzo il diritto di scegliere fra questi il legatario (§ 2151 BGB) o di determinare la divisione delle quote dell’oggetto devoluto fra i componenti del gruppo (§ 2153 BGB); oppure
  • devolvere a terzi, ai sensi dei §§ 2154 e ssgg. BGB la determinazione dell’oggetto da devolvere a legato.

Se due o più varianti questi “legati a terzi” vengono combinate fra loro, ad esempio per fini fiscali, allora si parte di “super-legato”.

  • Legati ex lege

Un legato ex lege deriva dalle disposizioni in aaa) § 1932 BGB, cosiddetto Privilegio del Coniuge (Voraus des Ehegatten). In caso di successione legittima, il coniuge sopravvissuto ha diritto, nei confronti dei co-eredi, ad ottenere dalla massa ereditaria tutti gli effetti e mobilio domestico e i regali di nozze. bbb) § 1969 BGB, cosiddetto “Al Trentesimo” (Dreissigsten). Tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il de cuius hanno diritto, a carico degli eredi, ad ottenere vitto e alloggio per una durata di 30 giorni.

  • A carico di chi sarà il legato?
    Gli aventi onere In linea di massima il primario avente onere
    è l’erede (o gli eredi) ai sensi del § 2147 BGB. Ciò nonostante anche un legatario potrà assumere o dover assumere oneri, (in questo caso si definirà legatario principale – Hauptbedachter), nel qual caso si parlerà di un sub-legato. Esempio: Ad eredi vengono chiamati i discendenti diretti (figli) A e B. Un terzo figlio C viene beneficiato quale legatario della proprietà esclusiva sull’immobile indicato come “Marktplatz 1”. Su questo legatario grava l’onere del sub-legato per diritto d’uso (abitazione) a vita che dovrà essere concesso alla vedova del de cuius.
     
  • A favore di chi puo essere il legato ? I beneficiari
    Terzi Si possono beneficiare persone, che il de cuius non vuole chiamare ad eredità. Nel caso il beneficiario venga a mancare (decesso)
  • prima dell’apertura successoria di cui era beneficiario, allora il legato generalmente decade (§ 2160),
  • un beneficiario sostitutivo, se questo sia stato determinato in modo esplicito o per interpretazione (Ersatzvermächtnis cfr. § 2069 BGB, vedi più avanti);
  • dopo l’apertura successoria, il diritto di legato passa alla massa ereditaria del defunto legatario.

Beneficiari di legato, ai sensi delle disposizioni in §§ 2178, 2162f. BGB, possono essere anche persone non ancora concepite (a differenza della chiamata ad eredità disposta in § 1923 BGB).

  • Legato anticipato (Vorausvermächtnis) in favore di co-eredi
    Il de cuius potrà beneficiare anche uno fra più eredi con un cosiddetto “legato anticipato” (Vorausvermächtnis, § 2150 BGB): In tal modo l’erede “legatario” avrà il diritto, nei confronti ed a carico degli altri co-eredi, di far sì che gli venga trasferita la proprietà esclusiva sull’oggetto devoluto a legato. Tale oggetto o bene non verrà quindi calcolato nella sua quota ereditaria, in quanto ottenuto “in anticipo” (a differenza di quanto disposto nella cosiddetta “disposizione ripartitiva” / Teilungsanordnung.

In un caso particolare il testatore potrà stabilire il beneficio di legato anche per un erede universale: se l’erede sia (solo) cosiddetto “Vorerbe” [N.d.T.: erede preposto = un erede considerato tale sino ad avverarsi di un evento predefinito, al cui verificarsi subentra il “Nacherbe”, o erede posposto] e quindi sia soggetto ai vincoli degli eredi posposti nominati dal de cuius, il testatore potrà disporre particolari beni a favore del’erede preposto, che rimarranno in sua proprietà e che non verranno devoluti a favore degli eredi posposti.

  • Più beneficiari
    Il testatore ha facoltà di determinare anche più di un legato. Inoltre egli può disporre che più persone siano beneficiarie di un unico bene devoluto (Mitvermächtnis – co-legato) ai sensi del § 2157 BGB. Sui costi derivanti dalla realizzazione di tale istituto si veda al successivo punto 5.c.

3. Particolari tipologie del legato


Ai sensi del § 1939 BGB può essere considerato beneficio patrimoniale (Vermögensvorteil) e oggetto di legato tutto quello che rappresenta una prestazione (Leistung, § 241 c. 1 BGB), ovvero denaro (in apporto unico o reiterato, quale una pensione), singoli oggetti, immobili, crediti, quote societarie, diritti d’uso (diritti di abitazione, usufrutto…), prestazioni di servizi, diritti di informazione, diritti di omissione.

Fra le altre diverse tipologie del legato, troviamo:

  • legato su oggetto (Stückvermächtnis): viene devolto un particolare e definito oggetto, appartenente alla massa ereditaria
  • legato ad uso (Nutzungsvermächtnis): la proprietà del bene (o il titolo sul diritto) viene devolto all’erede o ad uno dei beneficiari, mentre ad un terzo viene concessa facoltà di utilizzare il bene o esercitare il diritto, in particolare di usufrutto (§§ 1030 e ssgg. BGB) o di abitazione (§ 1093 BGB), per un periodo predefinito.
  • legato su quote (Quotenvermächtnis): oggetto del legato è qui una determinata quote del patrimonio totale (massa ereditaria) o di particolari sue componenti.
  • legato universale (Universalvermächtnis): la massa ereditaria nella sua totalità è oggetto del legato. A causa delle regole di interpretazione disposte dal § 2087 c. 1 BGB, è necessario che questo tipo di legato sia inderogabilmente ed esplicitamente espresso come tale. In questo particolare caso l’eredità risulta insostanziata (senza contenuto) e in generale l’erede chiamato dichiara la sua rinunzia all’eredità. Il legato universale è un caso particolare adatto solo a situazioni molto speciali, ad esempio per un diritto dispositivo a favore di terzi in caso di successione imprenditoriale. A causa del principio del diritto personalissimo della chiamata ad erede è tra l’altro discusso, se qui sia consentito un diritto dispositivo a favore di terzi, ai sensi del § 2151 BGB.
  • legato condizionato (bedingtes Vermächtnis ai sensi dei §§ 2177 e 2179): il legato diviene efficace solo all’avverarsi di detereminate condizioni o clausole.
  • legato di cessione (Herausgabevermächtnis): in generale si può considerare questo come un legato universale ritardato, e viene applicato come variante meno drastica della soluzione con erede pre- e postposto, ad esempio nel caso il testatore, al momento del testamento, sia divorziato. Il testatore dispone qui che il patrimonio ereditario ancora esistente al momento del verificarsi dell’evento-clausola (ad esempio decesso dell’erede, o di suo matrimonio) passi ad un terzo.
  • sub-legato (Untervermächtnis ai sensi del § 2147 frase 1 alt. 2 BGB): in questo caso non è l’erede ad avere l’onere (di una particolare prestazione) bensì un altro legatario (Hauptbedachter – legatario principale).
  • legato sostitutivo (Ersatzvermächtnis, § 2190): in linea di massima il legato decade se il beneficiario nominato non acquisisce il bene devoluto. In particolare un legato diviene inefficace, se il legatario previsto non è più in vita al momento dell’apertura della successione (§ 2160 BGB). Ciò non si applica, se sia stato stabilito un legatario sostitutivo, – in modo esplicito in via testamentaria – oppure a mezzo di interpretazione integrativa del testamento. A questo proposito è fondamentale l’applicazione della regola interpretativa disposta dal § 2069 BGB: se un testatore ha indicato uno dei suoi discendenti diretti come beneficiario, e questi viene a mancare dopo la redazione testamentaria, in caso di dubbio sarà da presupporre che i discendenti del beneficiario venuto a mancare siano i “logici” sostituti. • legato posticipato (Nachvermächtnis, § 2191): l’oggetto di legato viene devolto dapprima al legatario primo (Erstbedachten) e a partire da un determinato momento o evento passerà al legatario secondario (Nachbedachten).
  • legato con restituzione (Rückvermächtnis): a verificarsi di un determinato evento o ad una scadenza o data determinata, il beneficiario del legato è tenuto a restituire il bene devolto all’erede, che aveva avuto l’onere del legato.
  • legato a procurare (Verschaffungsvermächtnis, § 2170 BGB): fondamentalmente la legge parte dal presupposto che il testatore intenda disporre solo per beni disponibili effettivamente a massa ereditaria, e pertanto ais sensi del § 2169 c. 1 BGB un legato avente come oggetto un bene non appartenente alla massa generalmente risulta inefficace. Grazie all’istituto del legato a procurare, il testatore potrà però disporre anche su un bene non incluso nella massa. Se l’avente onere a questa prestazione non sarà in grado di procurare il bene previsto a beneficio del legatario, dovrà compensare altrimenti, per lo stesso valore, il legatario avente diritto (§ 2170 c. 2 frase 1 BGB).

4. Immissione, accettazione, scadenze, acquisizione, rifiuto

Fermo restando il diritto del legatario a rifiutare il legato, il legato, ovvero il diritto del beneficiario di esigere la prestazione (Anfall des Vermächtnisses), viene in essere al momento dell’apertura successoria (§§ 2176, 1922 Abs. 1 BGB). Il testatore però ha altresì facoltà di determinare un momento successivo, utilizzando una clausola sospensiva o dando precise indicazioni temporali (§ 2177 ff. BGB); per il caso che il beneficiario/legatario primo venga a mancare (ad esempio per decesso) dopo l’apertura successoria e prima dell’efficacia del diritto a legato, tale diritto non seguirà automaticamente la successione del (defunto) beneficiario, però il testatore può – per l’eventualità – determinare un legatario sostitutivo.

Il diritto viene in essere indipendentemente da una azione del beneficiario e anche da sua eventuale conoscenza delle circostanze. In ogni caso però il legato deve essere esplicitamente accettato dal beneficiario (§ 2180 BGB). Tale accettazione, come eventualmente un rifiuto del legato, avviene a mezzo di dichiarazione effettuata di fronte all’avente onere di legato (e non di fronte al tribunale successorio), a seguito di apertura di successione (§ 2180 BGB). Tale dichiarazione non ha requisiti formali. Un’accettazione può avvenire anche per tacito assenso od azione concludente, ad esempio con la concreta ricezione del bene devoluto. Una volta accettato, il legato non potrà essere più ricusato.

Per rifiutare un legato, a differenza della ricusa ereditaria ai sensi del § 1944 BGB, non è legato ad alcun termine o scadenza, quantunque l’avente onere potrà egli stesso disporre di un termine massimo, in cui esprimere assenso o dissenso al legato (§ 2307 c. 2 BGB). Con esplicita dichiarazione di rifiuto, il legato risulta non entrato in essere (§§ 2180 Abs. 3, 1953 BGB) e a legatario viene chiamato colui, che sarebbe risultato comunque beneficiario di legato nel caso il ricusante non fosse stato in vita al momento dell’apertura successoria. Se non è stato chiamato nessuno a legatario sostitutivo, si verifica un accrescimento della massa ereditaria (§ 2158 BGB), il legato diviene inefficace, pur rimanendo efficaci ed in vigore eventuali sub-legati (§ 2186 BGB).

Se il testatore non ha disposto altrimenti, la prestazione da legato diviene immediatamente esigibile ai sensi delle disposizioni generali (§ 271 c. 1 BGB – disposizioni sull’esigibilità di obbligazioni; per le particolarità dei sub-legati, si veda al § 2186 BGB). L’erede ha comunque il diritto di rifiutare una rettifica o correzione delle obbligazioni successorie entro tre mesi dalla sua accettazione ereditaria (cosiddetta opposizione trimestrale “Dreimonatseinrede“, § 2014 BGB).

Il diritto legatario si prescrive:

  • dopo tre anni dal 31. Dicembre dell’anno in cui il diritto è venuto in essere e l’avente diritto ne ha avuto – o avrebbe potuto averne – conoscenza (§§ 195, 199 Abs. 1 BGB);
  • dopo 30 anni, senza alcun riguardo a conoscenze o mancata conoscenza per negligenza colposa (§ 199 Abs. 3a BGB).

5. Liquidazione successoria. Adempimento

  • Tribunale successorio (Nachlassgericht) – Certificazione ereditaria (Erbschein)
    Al momento del decesso del testatore, sarà il cosiddetto “tribunale successorio” (ovvero una sezione del tribunale competente per territorio, sulla base dell’ultimo domicilio del de cuius) a determinare il diritto applicabile per regolare la successione ed a cui dovranno essere inoltrate tutte le disposizioni e pratiche mortis causa. Il tribunale redigerà l’istanza per emissione di certificazione ereditaria (§ 2353 BGB), documento che presuppone disporre di criteri di correttezza (Richtigkeitsvermutung, § 2365 BGB) e buona fede (guten Glauben, § 2366 BGB), fino a prova contraria. In tale documento però vengono certificati le qualifiche degli eredi e l’estensione delle quote ereditarie (ad esempio “coerede per il 25/100), non i diritti legatari. Ai beneficiari – come pure ai titolari di diritti legittimari – il tribunale farà pervenire una nota informativa ed eventualmente una copia delle disposizioni testamentarie, con l’invito a far valere i propri diritti in via personale e diretta.
     
  • Adempimento, possibilità di esecuzione testamentaria
    L’adempimento delle obbligazioni dell’avente onere derivanti dal legato a favore del beneficiario seguirà disposizioni generali: un bene non immobile verrà trasferito per consenso e consegna, un bene immobile a mezzo dichiarazione ed accordo di trasferimento (Erklärung der Auflassung, §§ 873, 925 BGB) ed iscrizione nei registri (ad esempio Grundbuch), un credito contro terzi a mezzo di cessione (Abtretung), un credito del de cuius a mezzo di accordo di rinuncia (Erlassvertrag), una quota societaria a mezzo di trasferimento secondo le disposizioni del relativo diritto societario. Sarà pertanto necessario un apposito negozio giuridico, in particolare di uno specifico atto notarile in casi di negozi con esigenze formali, come ad esempio legati immobiliari. Il testatore che intenda semplificare le procedure, ad esempio in casi di numerosi eredi o di situazioni potenzialmente conflittuali fra avente onere e beneficiario del legato, potrà eventualmente fare ricorso – in particolare per determinare l’adempimento del legato – allo strumento dell’esecuzione testamentaria, indicando eventualmente il beneficiario stesso quale esecutore. In questo caso sarà lui stesso quindi a provvedere all’adempimento a proprio favore, in nome dell’avente onere.
     
  • Costi derivanti dall’adempimento
    Tutti i costi legati o derivanti dall’adempimento delle procedure successorie, ad esempio costi notarili, di iscrizioni a registri immobiliari o catastali in caso di legato su proprietà immobiliari, ecc., saranno a carico dell’avente onere di legato secondo disposizioni generali, in quanto è questi ad avere l’obbligo della prestazione legataria. Il testatore ha comunque facoltà di predisporre in altro modo già nel testamento. Diversamente, le imposte successorie sull’oggetto devoluto a legato saranno a carico precipuamente del beneficiario (§§ 20, 3 c. 1 Nr. 1 ErbStG – Legge Tedesca sulle imposte successorie).
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