Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Codroipo 2003/1) Dr. Matthäus Pletzer

Il ruolo del notaio nel procedimento ereditario austriaco e nei trasferimenti di proprietà d’immobili della massa ereditaria

I. La pricipale normativa da applicare nell’ordinamento giuridico austriaco

  • relative al procedimento: – legge sul commissario giudiziario (Gerichtskommissärgesetz GKG) – legge sulla giurisdizione volontaria (Außerstreitgesetz AußStrG) – legge sul diritto Internazionale Privato (Internationales Privatrechtsgesetz IPR) quando l’oggetto del procedimento ereditario è il patrimonio di stranieri.
  • con riferimento al diritto ereditario materiale: Codice Civile Generale (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch ABGB) Disposizioni sul diritto ereditario in altre leggi (p.e. legge sulla proprietà di appartamenti, legge sul maso chiuso tirolese). II. In generale
  • La massa ereditaria (la successione) e il suo regolamento

1.1. Definizione:
La massa ereditaria (la successione) è l’insieme dei diritti patrimoniali e dei debiti di un defunto (del de cuius), che non si estinguono con la sua morte, ma si trasferiscono a causa di disposizioni ereditarie attraverso la successione universale all’erede o agli eredi (§ 531 Codice Civile Generale ABGB). Alla massa ereditaria appartengono tra l’altro l’attivo (come immobili, crediti bancari, partecipazioni a società, beni mobili ecc., ma anche il passivo, come debiti, obblighi alimentari, spese in caso di morte ecc.) ?Disciplina: Ai sensi del § 797 Codice Civile Generale ABGB nessuno può di sua iniziativa prendere in possesso l’eredità. “Il diritto ereditario deve essere trattato davanti al tribunale e da questo deve essere effettuata l’immissione nel possesso, che è la consegna nel possesso legale.” Il § 798 Codice Civile Generale (ABGB) contiene, per l’esecuzione giuridica del procedimento ereditario, il rispettivo rinvio alla legge sulla giurisdizione volontaria.

2. Scopo del procedimento ereditario:
Il procedimento ereditario ha in particolare lew seguenti finalità:

  • evitare liti
  • impedire l’immissione nel possesso di propria iniziativa, trasferire all’erede l’eredità sotto sorveglianza giudiziale e legittimarlo come avente causa
  • tutelare i diritti dei partecipanti minorenni e inabili al procedimento
  • sorvegliare l’adempimento dell’ultima volontà (testamento) •garantire il pagamento delle imposte ereditarie e dei diritti. III. Il ruolo del notaio nel procedimento ereditario austriaco Il fondamento legislativo è la legge sul commissario giudiziario (Legge federale del 11. Nov. 1970, BGBl. n. 343, sull’attività del notaio come incaricato del tribunale (commissari giudiziari) nei procedimenti di giurisdizione volontaria.
  • designazione, entità dell’attività: La normativa sul commissario giudiziario obbliga il notaio su ordine della pretura competente in affari ereditari a) a ricevere la notizia del decesso ed adottare i provvedimenti connessi improrogabili (come p.e. la pubblicazione del testamento, l’apposizione dei sigilli, il deposito di cose di valore trovate) b) a compiere gli altri atti d’ufficio necessari per lo svolgimento del procedimento ereditario. Sono compresi fra gli atti del procedimento ereditario tutti gli atti d’ufficio regolati nella seconda parte principale della legge sulla giurisdizione volontaria. Vi appartengono per questo anche quei procedimenti che non portano all’immissione nel possesso, come il procedimento di rilascio o il rilscio della massa ereditaria in luogo di pagamento. Nell’eseguire gli atti d’ufficio necessari, che il notaio deve produrre accanto alla sua attività d’ufficio secondo l’ordinamento notarile, al notaio spetta la qualifica di “commissario giudiziario”. Secondo la legge penale nella veste di commissario giudiziario è ufficiale di pubblica amministrazione. Nel procedimento ereditario i notai come commissari giudiziari sono organi giudiziari ed esercitano in questa qualità una funzione giuspubblicistica. Vengono fissate riunioni (Tagsatzungen), alle quali sono invitati i partecipanti al procedimento e su queste viene ricevuto un verbale d’ufficio. Per i danni cuasati da un commissario giudiziario risponde nei confronti delle parti la Repubblica Austriaca in base alla legge sulla responsabilità d’ufficio.
  • Nomina dei notai, regolamenti di distribuzione: I commissari giudiziari notai vengono nominati in base a dei ruoli di emanazione del tribunale.
  • Termini Per l’esecuzione degli atti d’ufficio affidati al notaio, il tribunale fissa i modi, l’entità dei poteri ed i termini. Questi possono essere prorogati su richiesta per motivi gravi, se necessario anche ripetutamente.
  • Aiuti di gestione e gestione dei fascicoli Nell’espletare i suoi atti d’ufficio da commissario giudiziario il notaio deve tenere un albo di gestione speciale, nel quale si devono iscrivere tutti i dati principali nonchè un elenco dei nomi. Deve apporre a tutti i suoi atti redatti in qualità di commissario giudiziario il numero del fascicolo giudiziario e firmare con l’indicazione “Il notaio nella qualità di commissario giudiziario”. Deve custodire tutti i fascicoli riguardanti l’incarico giudiziario separatamente dagli altri suoi fascicoli.
  • Onorari Il tribunale incaricante fissa anche gli onorari del notaio per la sua attività da commissario giudiziario secondo la legge sulla tariffa dei commissari giudiziari (GKTG). Questi onorari del commissario giudiziario vengono presi in considerazione insieme con i diritti giudiziari per il calcolo dell’imposta ereditaria come posta detraibile. IV. Svolgimento del procedimento ereditario (Verlassenschaftsverfahren) (Fasi elementari del procedimento) •Avviso del decesso L’avviso del decesso avviene d’ufficio tramite l’ufficio anagrafe competente presso la pretura.
  • Il ricevimento della notizia del decesso tramite il commissario giudiziario Il notaio, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua residenza e che è competente in base al ruolo, dà notizia del decesso, cioè assume mediante un formulario predisposto d’ufficio le circostanze più precise. A queste appartiene in particolare la determinazione degli eredi oppure dei parenti più prossimi, del patrimonio del defunto e il controllo sull’esistenza di una disposizione di ultima volontà.
  • Controllo dei presupposti per l’introduzione di un procedimento ereditario (vengono controllati in ambito di ricevimento della notizia del decesso dal notaio): ?limite di valore : In linea di pricipio un procedimento ereditario ha luogo soltanto quando il patrimonio del defunto supera il valore di EUR 3.000, – ai sensi delle disposizioni della legge sulla giurisdizione volontaria. Ha inoltre sempre luogo, quando alla massa ereditaria appartiene un bene immobile, cioè un immobile non trasferito in vita. Se ci sono minorenni vale il valore minimo di EUR 1.000, -. ?Casi esclusi dal procedimento ereditario:
  • Esclusione per povertà (§ 72 legge sulla giurisdizione volontaria) Come già enunciato, non ha luogo un procedimento ereditario quando la massa ereditaria non supera il valore limite predetto. In questo caso, il tribunale dichiara con ordinanza che non ha luogo il procedimento ereditario per mancanza di patrimonio.
  • rilascio in luogo di pagamento (cosiddetta immissione nel possesso jure crediti § 73 legge sulla giurisdizione volontaria). Se non ci sono i presupposti per l’esclusione per povertà, ma tuttavia la massa ereditaria è irrilevante e si deve presumere che soltanto i debiti dell’eredità più urgenti possano essere definiti (eccedenza dei debiti ereditari), la massa ereditaria viene rilasciata in luogo di pagamento su richiesta ai creditori, in base ad un’ordinanza del tribunale.
  • fallimento della massa ereditaria (§ 74 legge sulla giurisdizione volontaria) Sulle masse ereditarie con eccedenza di debiti rilevanti viene aperto il procedimento fallimentare, perciò sono da applicare le disposizioni dell’ordinamento fallimentare. All’infuori di questi tre casi il tribunale apre il procedimento ereditario che nel risultato finale porta all’immissione giudiziale nel possesso (gerichtliche Einantwortung).
  • Ingiunzione alla dichiarazione d’accettazione d’eredità, acquisto ereditario: ?In generale : Se, come fatto presente prima, esistono i presupposti per l’introduzione del procedimento ereditario, si devono intimare tramite il tribunale gli eredi rilevati in seguito alla notizia del decesso, a rendere la dichiarazione d’accettazione d’eredità. Nella prassi ciò avviene mediante la fissazione di una riunione tramite il notaio in qualità di commissario giudiziario, sulla quale questi redige un verbale ufficiale.

4.2. Conseguenze legali del § 120 legge sulla giurisdizione volontaria:
Se gli eredi (i chiamati) che sono autorizzati a gestire da soli il loro patrimonio, non sono presenti all’udienza o non consegnano alla stessa o nel termine previsto per la dichiarazione scritta alcuna dichiarazione di accettazione di eredità, allora l’eredità si deve trattare, senza riguardo ai loro diritti, soltanto con coloro, che si sono dichiarati eredi, i quali vanno immessi nel possesso se vi hanno diritto. Nella prassi agli eredi viene indicata la sanzione del § 120 legge sulla giurisdizione volontaria già nell’invito scritto alla prima riunione per la procedura ereditaria. Questa è una disposizione esclusivamente procedimentale, così che non avviene una perdita del diritto a causa della mancata dichiarazione d’accettazione d’eredità. L’erede può consegnare la dichiarazione d’accettazione d’eredità fino al passaggio in giudicato dell’immissione nel possesso (Einantwortung).

4.3. Contenuto e forma della dichiarazione d’accettazione d’eredità:
La dichiarazione ereditaria deve contenere:

  • la dichiarazione espressa di accettazione dell’eredità
  • l’indicazione della chiamata (legge, testamento o contratto ereditario)
  • l’indicazione sull’accettazione con o senza beneficio d’inventario
  • la firma dell’erede o del suo rappresentante, nel cui caso l’ultimo abbisogna di una procura speciale.

4.4. Modi di dichiarazione d’accettazione d’eredità:
Se gli eredi accettano l’eredità, allora devono scegliere, se consegnare una

  • accettazione ereditaria condizionata (l’erede risponde solo fino al valore massimo della massa ereditaria) o
  • accettazione ereditaria incondizionata (l’erede risponde per tutti i crediti dei creditori e legatari, anche se la massa ereditaria non è sufficiente, anche illimitatamente con il suo patrimonio).

4.5 Accettazione giudiziale:
La dichiarazione d’accettazione d’eredità, anche se non ancora accettata dal tribunale, è irrevocabile. Per la sua intera efficacia giuridica la dichiarazione d’accettazione d’eredità deve essere accettata dal tribunale, il quale deve controllare se il contenuto della dichiarazione è conforme alla forma e se, quando la dichiarazione ereditaria avviene in base ad una disposizione di ultima volontà, quest’ultima soddisfa i requisuti formali per le disposizioni di ultima volontà.

4.6. Gestione ed amministrazione della massa ereditaria
Ai nominati eredi può essere rilasciata, su richiesta, la gestione e l’amministrazione della massa ereditaria, e per questo serve un’ordinanza del tribunale.

  • La rinuncia all’eredità Se un erede non vuole emettere una dichiarazione d’accettazione d’eredità, alla quale non è obbligato, deve rinunciare all’eredità. La rinuncia all’eredità è la dichiarazione fatta nei confronti del tribunale competente in materia di successione (commissario giudiziario), di non accettare un’eredità devoluta. La rinuncia all’eredità ha come conseguenza che la devoluzione si ha come non accaduta e il rinunciante è escluso come erede.
  • Redazione dell’inventario tramite il commissario giudiziario

6.1 nel caso della dichiarazione di accettazione di eredità condizionata:
Se gli eredi hanno fatto una dichiarazione di accettazione di eredità condizionata, è necessaria la redazione dell’inventario tramite il commissario giudiziario.

6.2 d’ufficio:
Inoltre l’inventario si deve redigere d’ufficio, in determinati casi, con gli effetti suindicati (p.e. quando partecipano minorenni o persone inabili al procedimento). Sul modo di redigere l’inventario, danno indicazioni esaurienti i §§ 93 – 113 legge sulla giurisdizione volontaria. L’inventario è un elenco preciso e completo dell’intero patrimonio che apparteneva al de cuius al momento della morte, con valutazione riferita al momento della morte (§ 97 legge sulla giurisdizione volontaria). L’inventario contiene anche un elenco del passivo dell’eredità. Esso viene redatto dal commissario giudiziario che nomina i periti necessari qualora se il valore della massa ereditaria debba essere rilevato con una stima (p.e. in caso di immobili facenti parte della massa ereditaria).

  • Rilascio di una dichiarazione sul patrimonio Se gli eredi rilasciano una dichiarazione di accettazione di eredità incondizionata, deve essere rilasciata una dichiarazione sul patrimonio sotto il vincolo del giuramento, nella quale indicano e valutano loro stessi l’attivo e il passivo. La redazione di un’inventario spesso cara, non è indispensabile.
  • convocazione dei creditori La dichiarazione di accettazione di eredità condizionata, collegata con la redazione dell’inventario, non offre all’erede una protezione esauriente. Durante il procedimento ereditario avviene con avviso giudiziario su richiesta dell’erede la convocazione dei creditori con intimazione a dichiarare i loro crediti entro un termine fissato dal tribunale.
  • immissione nel possesso (Einantwortung) , ordinanza finale: In presenza della dichiarazione di accettazione di eredità, dell’inventario o della dichiarazione del patrimonio e delle comparse conclusionali, il procedimento ereditario viene concluso e l’atto viene trasmesso dal commissario giudiziario al tribunale ereditario per l’immissione nel possesso. L’immissione nel possesso (Einantwortungsurkunde) è un’ordinanza del tribunale, che provoca il trasferimento della proprietà della massa ereditaria all’erede (agli eredi). Con essa viene determinato chi è l’erede del defunto, quindi il suo avente causa. Nel caso ci siano più eredi essa deve contenere anche la quota ereditaria. Contemporaneamente il tribunale dichiara in un’ordinanza separata a quali disposizioni esso si riferisce (p.e. concessione dell’autorizzazione di disporre su conti bancari a favore di uno o più eredi).
  • Pagamento delle imposte e diritti, certificato di nulla osta Con la notifica dell’atto di immissione nel possesso (Einantwortungsurkunde), vengono fissati per il pagamento a carico degli eredi i diritti spettanti al notaio- commissario giudiziario ed i diritti giudiziari. Successivamente l’atto ereditario passa dal tribunale all’ufficio tributario competente. Questo introduce il procedimento tributario e prescrive agli eredi l’imposta ereditaria. Se l’imposta ereditaria è stata pagata dagli eredi, l’ufficio tributario emette il nulla osta fiscale.
  • •Iscrizione nel libro fondiario Se l’erede ha ereditato un immobile, può domandare al tribunale competente per l’eredità l’iscrizione del suo diritto di proprietà nel libro fondiario mediante la presentazione del certificato di nulla osta e della Einantwortungsurkunde. Ma l’erede acquista la proprietà di un immobile già con la Einantwortungsurkunde e non soltanto con l’iscrizione nel libro fondiario. V. La collaborazione del notaio nel trasferimento della proprietà di immobili della massa ereditaria: Nei trasferimenti di proprietà all’erede o agli eredi legittimi di immobili che fanno parte della massa ereditaria, i notai austriaci esercitano in ambito del già descritto procedimento ereditario una funzione importante. In ambito della loro attività come commissari giudiziari appartengono agli atti d’ufficio ai sensi del § 1 comma 1 legge sul commissario giudiziario tra l’altro:

1) la divisione ereditaria prima della Einantwortungsurkunde: in questo caso viene elaborato in ambito del verbale da erigere dal notaio come commissario giudiziario un contratto, con il quale il trasferimento di proprietà dell’immobile ereditario e altre convenzioni con riferimento a questo immobile vengono fissati contrattualmente (p.e. concessione di diritto di usufrutto a favore dell’erede).
2) la preparazione dell’intavolazione della Einantwortungsurkunde. Il notaio prepara quindi già nel procedimento ereditario i più importanti presupposti per la successiva iscrizione tavolare dei risultati del procvedimento ereditario. Annotazione: Essendoci in ambito dell’odierno convegno una relazione a parte che si occuperà più dettagliatamente dei temi di accordo sulla divisione ereditaria e di compiti del notaio in connessione con i trasferimenti di proprietà di immobili dalla massa ereditaria, si tralascia di parlarne nella presente relazione.

VI.

Casi di applicazione della legge IPR (legge federale del 15. giugno 1978 sul diritto internazionale privato, BGBl. N. 304/1978) nel procedimento ereditario austriaco.

  • Principi e fondamenti giuridici:

Questa relazione sarebbe incompleta, se non includesse anche i casi nei quali la massa ereditaria di un cittadino straniero è soggetta al procedimento ereditario austriaco. In caso di “successione internazionale”, ai sensi del § 28 comma 1 IPRG, lo statuto personale (legge nazioanle) del defunto determina per il momento della sua morte, quali persone sono chiamate come eredi, quali quote ereditarie spettano loro ecc. Questo diritto materiale vale per l’intera eredità, indipendentemente da dove si trova. Se la successione viene svolta in Austria bisogna valutare l’acquisto ereditario (dichiarazione ereditaria e immissione nel possesso) e la responsabilità per i debiti ereditari secondo il diritto austriaco ai sensi del § 28 comma 2 IPRG. Inoltre i §§ 107 e 108 della norma giuridica per stranieri regolano la competenza territoriale e per materia per l’esecuzione del procedimento ereditario. Queste norme vengono completate dalle disposizioni dei §§ 22 e 23 legge sulla giurisdizione volontaria, che regolano l’ambito della giurisdizione austriaca competente per gli stranieri.

  • La massa ereditaria mobiliare di stranieri in Austria:

L’autorità interna deve trasmettere gli atti del procedimento di successione e le decisioni su vertenze ereditarie controverse riguaradnti la massa ereditaria mobiliare dello straniero che si trova nel territorio nazionale all’autorità estera e deve limitarsi alla conservazione della massa ereditaria e all’adozione di determinate misure in base alla legge sulla giurisdizione volontaria, se il defunto è cittadino di uno Stato che segue uno stesso principio, o non aveva né una residenza né una sede nel territorio nazionale. In questo caso trova applicazione il cosiddetto Ausfolgungsverfahren – “procedimento di rilascio”. (§ 23 legge sulla giurisdizione volontaria). Il tribunale austriaco competente per la successione deve trattare il procedimento della successione mobiliare di stranieri soltanto nei casi di residenza nazionale e lo Stato straniero non preveda reciprocità o se il procedimento dello Stato straniero non può essere rilevato. Lo stesso vale per il caso dello Stato estero che rifiuta di disporre della massa ereditaria del suo cittadino.

  • La massa ereditaria immobiliare dello straniero in Austria:

3.1. In generale:
La massa ereditaria immobiliare (immobili) che si trova in Austria è sottoposta ai sensi del § 22 legge sulla giurisdizione volontaria illimitatamente alla giurisdizione processuale austriaca – non sussistendo accordi reciproci – . Competente è – senza considerare l’ultima residenza del de cuius – la pretura, nella cui circoscrizione si trova il patrimonio immobiliare. 3.2. Caso pratico: Cosa succede, se p.e. muore un cittadino italiano, che è proprietario di un immobile in Austria? Per ottenere l’iscrizione del diritto di proprietà dell’erede (degli eredi) legittimo nel libro fondiario austriaco, deve avere inizio un procedimento ereditario in Austria. Per questo devono attivarsi gli eredi stessi, denunciando il decesso alla pretura competente, nella cui circoscrizione si trova l’immobile dell’eredità. Per questo è necessaria la trasmissione del certificato di morte (traduzione autenticata) alla pretura competente, che incarica il notaio competente alla redazione della notizia di morte e allo svolgimento del procedimento ereditario fino all’immissione nel possesso. Secondo il diritto materiale, questa massa ereditaria è sottoposta alla legge di nazionale del defunto (§ 28 comma 1 IPRG), così che per la successione vale il diritto ereditario italiano. Se esiste p.e. un testamento in lingua italiana, questo deve essere trasmesso alla pretura competente con in più una traduzione autenticata per la pubblicazione ufficiale, così che può essere preso a fondamento del procedimento ereditario. Per lo svolgimento del procedimento ereditario, in particolare con riferimento all’acquisto ereditario e alla responsabilità per i debiti ereditari, si deve applicare però il diritto austriaco (28 IPRG). Allora gli eredi del cittadino italiano defunto devono presentarsi personalmente o attraverso un rappresentante con procura, ad una riunione dal notaio austriaco competente, per consegnare la dichiarazione ereditaria e tutte le altre richieste e spiegazioni necessarie, su cui viene redatto un verbale. A proposito dei passi processuali già descritti singolarmente, viene fatto riferimento alle disposizioni del punto IV. di questa relazione. Come già annunciato, il procedimento finisce con l’emissione della Einantwortungsurkunde da parte della pretura, che è contemporaneamente la base per l’iscrizione tavolare. Successivamente il notaio austriaco competente prepara in ambito del suo incarico anche l’iscrizione della Einantwortungsurkunde. Come per tutte le successioni di cui fanno parte beni immobili, il certificato di nulla osta fiscale è un presupposto ulteriore per l’intavolazione del diritto di proprietà dell’erede. Questo viene emesso dall’ufficio tributario austriaco competente, appena sono state pagate le imposte ereditarie dopo la conclusione del procedimento tributario. A proposito delle conseguenze giuridiche dell’imposta ereditaria di casi ereditari “internazionali “, che non sono oggetto di questa relazione, viene fatto riferimento alle leggi fiscali in vigore degli rispettivi Stati.

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