Italo-Austriaco del NotariatoConvegno del 10-10-2015 a Klagenfurt am WörtherseeIl nuovo Regolamento Europeo sulle successioniUna panoramica di strutture e contenutiMag. Ilse Radl MBL, coadiutore notaio A St. Veit an der Glan1. Introduzione Die Regolamento UE ha rielaborato totalmente il “tradizionale” diritto ereditariointernazionale e la competenza a livello internazionale in cause di successione, offrendoai cittadini nuove opportunità per le loro disposizioni successorie, grazie alla possibilitàdi scegliere il diritto applicabile. Inoltre la nuova disposizione europea crea una nuovabase giuridica per il riconoscimento e l’esecutività di atti pubblici in circostanzesuccessorie, introducendo quindi anche un “Certificato Successorio Europeo”, chefacilita la rivendicazione e l’esercizio di diritti ovvero l’osservanza di doveri e competenzenegli altri Stati Membri. Il nuovo Regolamento UE dovrebbe consentire pertanto ilsuperamento dei diversi ostacoli incontrati sinora nelle procedure ereditarie conimplicazioni transfrontaliere. 2. Strutturazione del Regolamento Europeo Il Regolamento si articola in CAPI, ovvero: CAPO I Ambito di applicazione e definizioni ( Articoli da 1 a 3 Reg. UE 650/2012)CAPO II Competenza (Articoli da 4 a 19)CAPO III Legge applicabile (Articoli da 20 a 38)CAPO IV Riconoscimento, esecutività, esecuzione delle decisioni (Artt. da 39 a 58)CAPO V Atti pubblici e transazioni giudiziarie (Articoli da 59 a 61)CAPO VI Certificato successorio europeo (Articoli da 62 a 73)CAPO VII Disposizioni generali e finali (Articoli da 74 a 84) 3. Ambito di applicazione e definizioni3.1 Ambito locale e temporale di applicazione Il Regolamento EU è valido per tutti gli Stati Membri dell’UE, ad esclusione di RegnoUnito, Irlanda e Danimarca, che non hanno accettato il suddetto regolamento e quindinon sono vincolati o impegnati ad applicarlo2.Die Regolamento EU va applicato alla successione di persone decedute dopo il16.08.2015 (Art 83 [1] Reg. UE 650/2012). 3.2 Ambito di applicazione oggettiva e materiale Il Regolamento EU si applica alle successioni mortis causa (Art 1 [1] Reg. UE650/2012)3. Con ciò si intende qualsiasi trasferimento di patrimonio, diritti o obbligazioniregolato per successione legittima o per disposizione successoria.Una volontà successoria viene in essere solo a mezzo di disposizioni mortis causa delde cuius, una categoria che comprende – ai sensi del Regolamento – il testamento, iltestamento congiuntivo e i patti successori. Con patto successorio si comprende altresìun accordo su base di testamento reciproco. Il testamento congiuntivo viene definito dalRegolamento quale un testamento redatto da due o più persone in un unico atto, qualedisposizione mortis causa. 3.3 Ambito di applicazione del diritto applicabile Art. 23 Reg. UE 650/2012 determina quali siano le questioni legali, connesse ad unevento successorio, che siano da valutare secondo il diritto appellato.Dichiarazioni di accettazione o rinuncia possono seguire sia il diritto applicabile allasuccessione sia il diritto dello Stato in cui il dichiarante ha la propria residenza abituale.(Art 28 Reg. UE 650/2012) 3.4 Eredità vacante In caso di eredità vacante, gli Stati Membri hanno facoltà di acquisire quel patrimonioappartenente all’asse ereditario che si trova sul loro territorio di competenza. I creditori(rispetto all’asse ereditario) hanno però comunque diritto di chiedere la soddisfazione deipropri crediti con tutti i beni caduti in successione (Art 33 Reg. UE 650/2012). 3.5 Elenco delle eccezioni Il Regolamento EU descrive, in Art 1 (2) lit a-l un elenco dei campi per i qualil’applicazione del regolamento stesso è esclusa. 4. Competenza internazionale e diritto applicabile Il Regolamento EU ha come scopo primario un migliore e più stretto collegamento fraforo competente e diritto applicabile. Il tribunale (dichiarato) competente quindi dovràapplicare sia formalmente che sostanzialmente il suo proprio diritto, curando edespletando direttamente quindi, per quanto possibile, la completa procedurasuccessoria, indipendentemente da dove essa sia venuta in essere. Ciò è possibile solose l’ultima residenza e tutto il patrimonio del de cuius siano in ambito soggetto al dirittocontemplato dal Regolamento in uno degli Stati Membri6.Le norme di collisione del Regolamento sono universalmente applicabili e la leggedesignata dal presente regolamento si applica anche ove essa non sia quella di unoStato membro (Art 20 Reg. UE 650/2012). 4.1 Regole generali: Criterio dell’ultima residenza del de cuius– Diritto applicabile:la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cuiil defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte (Art 21 [1] Reg.UE 650/2012). – Competenza:Riguardo a procedure successorie come pure esercizio dei dirittisull’intera successione sono competenti gli organi giurisdizionali dello Stato membro incui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. (Art 4 Reg. UE650/2012). Definizione di “ultima residenza”/ „letzter gewöhnlicher Aufenthalt“: Per il concetto di “residenza abituale” (DT: gewöhnlicher Aufenthalt) non viene dataalcuna definizione legale. Se si considerano le Premesse del Regolamento, l’ultima”residenza” dovrebbe far riconoscere un legame particolarmente stretto e definito con loStato in questione. Nella determinazione di questa “residenza abituale” dovranno esserevalutati globalmente gli ultimi anni e le circostanze di vita del de cuius e quelle almomento del decesso, in particolare riguardo a durata e regolarità della sua presenzanello Stato in questione e tutte le circostanze e situazioni ad ciò legate. Significativo aquesto proposito sarà determinare il cosiddetto “centro degli interessi” (DT:Lebensmittelpunkt) del defunto, che può anche non coincidere con il luogo in qui egliviveva al momento del decesso. 4.2 EccezioniDiritto cogente:Sono esclusi dall’applicazione delle regole generali e dal principiodell’unitarietà della successione tutti i beni soggetti a diritto cogente. In particolare questesono disposizioni, all’interno del diritto dello Stato, che devono trovare applicazioneindipendentemente alla situazione successoria (Art 30 Reg. UE 650/2012)8.Clausola sussidiaria:in via eccezionale, se dal complesso delle circostanze del casoconcreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamentimanifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello in cui viveva al momento deldecesso, la legge applicabile alla successione potrà essere la legge di tale altro Stato,anche non comunitario (Art 21 [2] Reg. UE 650/2012) 4.3 Competenza sussidiaria (Art 10 Reg. UE 650/2012) Se l’ultima residenza abituale del de cuius fosse situata in uno Stato terzo (ovvero in unoStato non soggetto all’applicazione del Regolamento), ed il defunto non abbiaprovveduto ad alcuna disposizione in merito ad una scelta del diritto applicabile, ma lascipatrimonio sito in uno degli Stati Membri, il Regolamento prevede in questo caso uncompetenza sussidiaria, secondo la quale la successione potrà essere espletata in unodegli Stati Membri. Le relative disposizioni del Regolamento sono organizzate in definitagerarchia e pertanto non si trovano in concorrenza l’una con l’altra: Art 10 [1] lit a Reg. UE 650/2012:in prima istanza vige la regola per cui la competenzava data allo Stato Membro, in cui si trova il patrimonio del defunto e di cui lo stessopossedeva la cittadinanza al momento del suo decesso.Art 10 [1] lit b Reg. UE 650/2012:quale seconda istanza si concede competenza a quelloStato Membro, in cui si trova il patrimonio del defunto e in cui lo stesso precedentementeabbia avuto abituale residenza, purché la variazione di residenza non risalga ad oltre 5anni dal momento in cui si appella l’organo giurisdizionale. Art 10 [2] Reg. UE 650/2012: Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro ècompetente ai sensi comma [1], è sufficiente – per determinare la competenza – che ilpatrimonio si trovi nello Stato Membro. In tal caso però la competenza dell’organogiudicante non si estenderà alla completa successione (eredità) ma esclusivamente suibeni situati all’interno del territorio di competenza. 4.4 Competenza in caso straordinario Quale ultima opzione, l’organo giudicante (tribunale) di uno Stato Membro potrà rilevarecompetenza straordinaria, nel caso in cui un procedimento non può ragionevolmenteessere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo. La causa comunquedeve dimostrare sufficientemente collegamento con lo Stato Membro in cui si trovi iltribunale adito (Art 11 Reg. UE 650/2012).4.5 Scelta di legge applicabile da parte del de cuius (Art 22 Reg. UE 650/2012) Il de cuius può influenzare la determinazione del diritto applicato, definendo per scelta ildiritti successorio o dello Stato in cui ha cittadinanza al momento di tale scelta, o almomento del suo decesso. Nel caso di cittadinanze plurime, alla scelta di una di essenon vengono posti limiti. Tale scelta può essere espressa (dichiarativa) o concludente(risultante da clausole), ma prevede comunque l’esistenza di valido testamento (odisposizione testamentaria). Allo stesso modo, anche la revoca o la variazione di talescelta richiede la forma della disposizione testamentaria. 4.5.1 – Procedura del tribunale competente in caso di scelta di legge (Art 6 Reg. UE 650/2012) Se è stata scelta la legge di uno Stato Membro, può accadere che sia necessario untrasferimento delle competenze allo Stato Scelto:- Su istanza di una delle parti il tribunale competente quindi, nel caso sia del parere checonsiderate le circostanze pratiche la decisione possa essere meglio presa da organiadeguati nell’altro Stato Membro, potrà dichiararsi non competente e trasferire la causa(Art 6a Reg. UE 650/2012).- Il Tribunale competente può altresì dichiararsi non competente, se le parti ai sensidell’Art. 5 Reg. UE 650/2012 hanno convenuto in forma scritta di conferire lacompetenza ad un organo giudicante dello Stato Membro competente per la leggescelta (Art 6b Reg. UE 650/2012).- Se una delle parti è stata “by-passata”, essa potrà contestare la competenzagiurisdizionale concordata dalle altre parti. L’organo contestato – sia esso stato stabilitod’ufficio o per convenzione – dichiarerà quindi la sua non competenza (Art 9 Reg. UE650/2012).- Le parti del procedimento possono anche concordare che la causa venga trattata insede stragiudiziale nello Stato d’origina del de cuius, se ciò è previsto dalle leggi delloStato previsto. In tal caso il Tribunale adito dovrà chiudere la procedura aperta pressotale sede (Art 8 Reg. UE 650/2012).Nel caso di scelta di legge effettuata dal de cuius a favore di uno Stato terzo (non UE),tribunale competente sarà quello disposto dal Regolamento, ma dovrà applicare ledisposizioni dello Stato terzo. L’organo giudicante adito in uno Stato Membro potrà – su istanza di una delle parti -scomporre la decisione ovvero astenersi dal decidere riguardo a beni dell’asse ereditariosituati in uno Stato terzo, se si possa supporre che la sua decisione su tali beni nonvenga riconosciuta. Le parti, inoltre hanno facoltà di limitare l’ambito decisionale (oggettodel procedimento) del Tribunale adito alle competenze ad esso concesse ai sensi dellalegge dello Stato Membro (Art 12 Reg. UE 650/2012). 4.6 Amministratore ereditario (Art 29 Reg. UE 650/2012) L’organo giudicante adito potrà nominare uno o più amministratori ai sensi del propriodiritto applicato, nel caso esso ciò sia previsto d’ufficio oppure su istanza di una delleparti e alla successione si debba applicare diritto estero. Tale amministratore ereditarioha facoltà quale esecutore testamentario oppure di amministratore dell’asse ereditario,anche nel caso in cui il diritto applicato non preveda tale figura, ma essa possa essereefficace nell’evitare conflitti fra le parti.Le competenze dell’amministratore ereditario si differenziano a seconda del dirittoapplicato: – se il diritto applicato è quello di uno Stato Membro, l’amministratore si atterrà a talidisposizioni di legge estera- se il diritto applicato è quello di uno Stato terzo (non UE), si potranno conferireall’amministratore tutti i poteri di amministrazione previsti dal diritto dello Stato membroin cui sono nominati, fermo restando che egli dovrà attenersi alle disposizioni delloStato terzo in particolare in relazione alla determinazione dei beneficiali e dei loro dirittiereditari.Una attuazione pratica di tale disposizione in relazione alla collisione fra compiti daassolvere da parte del curatore e le severe disposizioni del diritto applicabile non vienerisolta. 4.7 Ammissibilità e validità di disposizioni mortis causa4.7.1 – Testamento (anche congiunto) L’ammissibilità e la validità sostanziale di disposizioni mortis causa sono soggette a queldiritto che ai sensi del Regolamento sarebbe applicabile alla successione, se il testatorefosse morto al momento della redazione testamentaria, ovvero quindi il diritto dello Statodella sua ultima residenza abituale13. Ciò vale altresì per una revoca o una modifica delledisposizioni testamentarie (Art 24 [1] e [3] Reg. UE 650/2012).Se la persona disponente (testatore) ha raggiunto ai sensi della legge applicata lacapacità testatoria, una successiva modifica del diritto applicabile non pregiudica la suacapacità testatoria in caso di modifica o revoca della disposizione. (Art 26 [2] Reg. UE650/2012).Se – in caso di testamento congiunto – la successione dei due testatori al momento dellaredazione testamentaria è soggetta a diritto diverso, allora sarà richiesta l’ammissibilitàdi tale disposizione ai sensi di entrambe le leggi applicabili, similmente che per i pattisuccessori.Anche per l’ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione mortis causa èpossibile fare una scelta di legge applicabile (Art 24 [2] Reg. UE 650/2012). 4.7.2 Patti successori L’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese lecondizioni di scioglimento di patto successorio avente a oggetto la successione di unasola persona vengono regolati dalla legge che, secondo il Regolamento, sarebbe stataapplicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno dellaconclusione del patto (Art 25 [1] Reg. UE 650/2012).Patti successori avente a oggetto la successione di più persone devono essereammissibili ai sensi di ciascuna delle leggi vigenti nello Stato di residenza abituale di tuttii de cuius al momento in cui hanno concluso il patto (Art 25 [2] Reg. UE 650/2012).Se, ai sensi della suddetta disposizione, l’ammissibilità di tali patti successori è data, lalegge applicabile è quella di quello Stato di residenza abituale di quel de cuius, chepresenta il più stretto collegamento con il patto stesso.Anche per i patti successori è possibile la scelta della legge applicabile, per cui le particontrattuali possono scegliere la legge dello Stato di cui il de cuius o una delle partiabbiano cittadinanza al momento della sottoscrizione del patto stesso (Art 25 [3] Reg.UE 650/2012)15 4.8 Validità formale delle disposizioni mortis causa La definizione di quale diritto regoli la forma delle disposizioni mortis causa corrispondealle disposizioni della “Convenzione dell’Aia sui conflitti di legge in materia di forma delledisposizioni testamentarie”, e vale anche per i patti successori (Art 27 Reg. UE650/2012). Il Regolamento EU non pregiudica l’applicazione delle convenzioniinternazionali di cui uno o più Stati membri sono parte (Art 75 [1] Reg. UE 650/2012). 4.9 Rinvii a disposizioni generali e speciali (Art 34 Reg. UE 650/2012) Il rinvio al diritto dell’ultimo domicilio abituale del de cuius in uno Stato terzo in primalinea è da vedere come rinvio generale, e quindi quel rinvio alla legge applicabile delloStato terzo. Tale rinvio generale sarà però solo da tenere in considerazione, se le normedi diritto internazionale privato dello Stato terzo a sua volta fanno riferimento allo StatoMembro o ad altro Stato terzo, e questo accetta tale rinvio. In tutti gli altri casi si applicanole disposizioni di rinvio speciali, ovvero il rinvio alle disposizioni particolari interne delloStato terzo. Tutti i casi elencati nell’Art 34 [2] Reg. UE 650/2012 sono rinvii a normesostanziali interne. 4.10 Ordine Pubblico (Art 35 Reg. UE 650/2012) Il cosiddetto “ordine pubblico” è soggetto a criteri molto severi, in quanto disposizioneeccezionale. Esso viene ad essere applicato in particolare nel caso che l’applicazionedel diritto estero venga a risultare o provocare risultati manifestamente incompatibili. 5. Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni5.1 Riconoscimento Le disposizioni del Regolamento UE riguardanti riconoscimento, l’esecutività el’esecuzione di decisioni giudiziali così come mezzi di ricorso ed impugnazionecorrispondono praticamente in modo letterale a quelle del Regolamento concernente lacompetenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. 5.2 Principio del riconoscimento ex-lege (Art 39 Reg. UE 650/2012) Le decisioni prese da organo giudicante di uno Stato Membro vengono riconosciute neglialtri Stati Membri senza necessità di particolari procedure. Secondo la definizioneindicata in Art 3 [2] Reg. UE 650/2012 sono inclusi anche atti dei Notai austriaci, qualoraessi fungano da “Gerichtskommissar” (funzionario giudiziario).Se la questione del riconoscimento è invece oggetto di controversia, qualsiasi delle partiche intenda far valere il riconoscimento può fare istanza per “dichiarazione diesecutività”, secondo la procedura e i criteri indicati da Art 45 a 58 del Regolamento.Se il riconoscimento viene richiesto nell’ambito di una controversia dibattuta dinanzi altribunale dello Stato Membro, la cui decisione dipende dal riconoscimento, allora saràquesto stesso tribunale a decidere in merito al riconoscimento. 5.3 Diniego del riconoscimento di una decisione/sentenza (Art 40 Reg. UE 650/2012) Una decisione non viene riconosciuta nei seguenti casi:- se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membroin cui è richiesto il riconoscimento- se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato alconvenuto in tempo utile, eccetto il caso in cui egli non abbia impugnato la decisione,pur avendone avuto la possibilità- se la decisione è incompatibile con una decisione emessa in un procedimento tra lestesse parti nello Stato Membro in cui è richiesto il riconoscimento- se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra lestesse parti in un altro Stato Membro o in uno Stato terzo, in un procedimento aventeil medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi lecondizioni necessarie per essere riconosciuta.In nessun caso – eccetto i limiti dell’ordine pubblico – la decisione emessa in uno Stato Membro può formare oggetto di un riesame del merito (Divieto del riesame del merito,Art 41 Reg. UE 650/2012). L’organo giudicante di uno Stato Membro adito per il riconoscimento di una decisioneemessa in un altro Stato Membro può sospendere il procedimento se la decisione è stataimpugnata con mezzo ordinario nello Stato Membro di origine. (Art 42 Reg. UE650/2012) 5.4 Esecutività ed esecuzione Le decisioni emesse in uno Stato Membro e qui anche esecutive divengono esecutive inun altro Stato Membro, se dichiarate tali su istanza di una parte interessata secondo laprocedura di cui agli articoli da 45 a 58 del Regolamento (Criterio di exequatur – Art 43Reg. UE 650/2012)L’istanza per dichiarazione di esecutività deve essere posta all’organo giurisdizionale oall’autorità competente di quello Stato Membro responsabile dell’esecuzione, che sonostate indicate (rese note) alla Commissione dal relativo Stato Membro, conformementeall’articolo 78 del Regolamento.La competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui è statachiesta l’esecuzione, o dal luogo in cui l’esecuzione deve essere effettuata (Art 45 Reg.UE 650/2012).Il procedimento viene regolato dalle disposizioni afferenti dello Stato Membro in cui deveessere effettuata l’esecuzione. Non appena si verifichino i criteri formali indicati in Art 46Reg. UE 650/2012, la decisione viene immediatamente dichiarata esecutiva, senza chesia necessaria una verifica ai sensi dell’Art 40. La parte contro cui l’esecuzione è statarichiesta non ha alcuna possibilità di effettuare osservazioni in merito.Contro la decisione concernente l’istanza per dichiarazione di esecutività ciascuna partepuò presentare ricorso (Art 50 e ssgg. Reg. UE 650/2012).6. Atti pubblici e transazioni giudiziarie6.1 Accettazione di atti pubblici Un atto pubblico redatto in uno Stato Membro ha negli altri Stati Membri la stessaefficacia probatoria che gli è stata conferita nello Stato d’origine, o comunque deveprodurre effetti il più possibile comparabili, a meno che ciò non vada ad esseremanifestamente contrario all’ordine pubblico di detto Stato (Art 59 [1] Reg. UE650/2012). Su richiesta, l’autorità competente che ha redatto l’atto pubblico nello Stato Membrod’origine, potrà compilare un apposito modulo, in quale viene descritta la forza probatoriaformale dell’atto stesso (Art 59 [2] Reg. UE 650/2012). 6.2 Opponibilità ad atti pubblici Qualsiasi contestazione riguardo all’autenticità di un atto pubblico va posta agli organigiurisdizionali dello Stato membro d’origine; contestazioni riguardo a negozi o rapportigiuridici registrati in un atto pubblico va posta davanti agli organi giurisdizionalicompetenti ai sensi del presente regolamento. Sintanto la contestazione è pendentedavanti all’organo giurisdizionale competente l’atto pubblico contestato non ha nessunaefficacia probatoria negli altri Stati membri o in Stato diverso dallo Stato d’origine (Art 59[2] e [3] Reg. UE 650/2012)21. 6.3 Esecutività di atti pubblici Atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine vengono dichiarati esecutivi in unaltro Stato Membro su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agliarticoli da 45 a 58 del Regolamento. L’autorità che ha redatto l’atto pubblico, su istanzadella parte interessata, può rilasciare un attestato utilizzando un apposito modulo. Nelcaso tale esecutività/esecuzione contrasti manifestamente l’ordine pubblico nello Statoin cui dovrebbe essere resa effettiva, la dichiarazione di esecutività viene ricusata orevocata (Art 60 Reg. UE 650/2012). 6.4 Esecutività di transazioni giudiziarie Transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d’origine vengono dichiarateesecutive in un altro Stato Membro su istanza della parte interessata, secondo laprocedura di cui agli articoli da 45 a 58 del Regolamento. L’organo giudicante (tribunale)presso il quale è stata conclusa la transazione, su richiesta di avente interesse, puòrilasciare un attestato utilizzando un apposito modulo. Nel caso taleesecutività/esecuzione contrasti manifestamente l’ordine pubblico nello Stato in cuidovrebbe essere resa effettiva, la dichiarazione di esecutività viene ricusata o revocata(Art 61 Reg. UE 650/2012). 7. Certificato successorio europeo Non esiste una definizione legale di tale certificato. Esso:- è un documento emesso dalle autorità di uno Stato Membro, in cui vengono attestatideterminati diritti e posizione giuridica delle parti coinvolte nella procedura successoria(eredi, legatari con diritti immediatamente esecutibili, esecutori testamentari,amministratori ereditari) (Art 63 [1] Reg. UE 650/2012),- è indirizzato all’utilizzo in altri Stati Membri, e quindi non può essere emesso persituazioni successorie con procedura esclusivamente “interna”, produce però gli stessieffetti anche nello Stato di origine (Art 62 [1] e [3] Reg. UE 650/2012),- non è pensato quale “sostitutivo” ma solo “integrativo” della documentazione degli StatiMembri (Art 62 [3] Reg. UE 650/2012)22,- è pensato per rendere veloce, semplice ed efficiente la procedura in casi di successionecon collegamenti transnazionali all’interno dell’Unione Europea. 7.1 Effetti del certificato successorio europeo (Art 69 Reg. UE 650/2012) Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati Membri senza che sia necessario ilricorso ad alcun procedimento particolare o riconoscimento formale da parte delleAutorità o dei tribunali.L’utilizzo di tale certificato non è obbligatorio (Art 62 [2] Reg. UE 650/2012). Ciascunaparte interessata può utilizzare i documenti già a disposizione, e quindi non sussiste un”diritto” ad ottenere il rilascio di tale certificato. Il certificato tutela la fiducia che un terzo pone in relazione a capacità e poteri di unapersona che si dichiara avente diritto dispositivo su un bene successorio o di ricevereprestazioni o pagamenti in relazione ad esso. Tale “tutela della fiducia” presuppone lapresentazione del certificato25. La tutela deve essere riconosciuta anche nel caso ilcertificato venga utilizzato in uno Stato terzo26. Nel caso di concorrenza fra i contenutidel certificato ed altra documentazione, un terzo potrà avvalersi delle disposizioni per luipiù vantaggiose. Il certificato rappresenta un documento efficace e valido per effettuare per benisuccessori le registrazioni / trascrizioni necessarie secondo le procedure interne degliStati Membri28, senza che altri Stati Membri possano richiedere ulteriori documenti oprove del potere dell’istante. 7.2 Rilascio di un certificato successorio europeo7.2.1 Criteri sostanziali Il certificato è pensato per dimostrare determinate posizioni giuridiche e legali inrelazione ad una successione, purché i diritti e poteri da esse derivanti possano esserefatti valere anche in un altro Stato Membro. In particolare il certificato attesta le seguenti situazioni giuridiche, ovvero diritti:
- la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario direttamente interessato nella procedura successoria e menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie (Art 63 [2] lit a Reg. UE 650/2012). Quali legatari sono intesi solo legatari per diritti proprietari (Vindikationslegatar: automatico passaggio proprietario) e non quelli obbligazionari (Damnationslegat: diritto a esigere, nei confronti degli eredi, una particolare prestazione). Pertanto, in considerazione del diritto austriaco, non è possibile inserire legatari in tale certificato.
- l’attribuzione di uno o più determinati beni ereditari agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato (Art 63 [2] lit b Reg. UE 650/2012). Nel certificato possono essere esplicitamente menzionati determinati beni da attribuire agli eredi, sulla base di un accordo di divisione ereditaria.
- i poteri attribuiti a un esecutore testamentario o amministratore ereditario (Art 63 [2] lit c Reg. UE 650/2012). Appropriata ed utile, in questo caso è una escrizione quanto più precisa possibile di tali competenze.
7.2.2 Criteri formali e procedurali La competenza e potere a rilasciare il certificato è data a quello Stato Membro, i cuirelativi organi giudicanti risultano competenti per le decisioni in merito alla successione.In particolare la competenza del rilascio è concessa ad un tribunale33 o altra autorità,che risulti competente in oggetto successorio ai sensi dell’ordinamento interno delloStato. (Art 64 Reg. UE 650/2012). Sia la competenza materiale che territoriale vienedefinita e determinate secondo le disposizioni interne dello Stato Membro. 7.2.3 Procedura – Istanza presentata da un avente diritto, definito ai sensi dell’Art 63 [1] Reg. UE 650/2012e Art 65 Reg. UE 650/2012 a mezzo apposito modulo; non è previsto il rilascio d’ufficio.Gli “aventi diritto” sono tutte quelle persone che sono state determinate quali aventidiritto ad utilizzare il documento. – Esamina dell’istanza da parte dell’autorità preposta (Art 66 Reg. UE 650/2012) – Rilascio del certificato a mezzo apposito modulo, nel caso l’autorità preposta convengache tutti i criteri necessari siano rispettati. Il contenuto del certificato viene determinatodalla precisa descrizione in Art 68 Reg. UE 650/2012. L’autorità preposta dovrà faretutto il possibile, affinché i beneficiari vengano tempestivamente informatidell’emissione (Art 67 [2] Reg. UE 650/2012). – Nessuna indicazione viene data per i tempi di emissione. In relazione alla posizionegiuridica di “erede”, un rilascio del certificato sarà quindi possibile solo dopo che l’eredeavrà preso possesso dell’eredità, mentre per in favore di esecutori testamentari oamministratori ereditari il rilascio potrà avvenire anche nel corso delle procedure.- Diniego al rilascio, nel caso di contestazioni sulle circostanze legate alla successionein oggetto, oppure se il certificato non risulti conforme ad una decisione riguardante lasuccessione stessa. (Art 67 [1] Reg. UE 650/2012). Alcuni motivi che conducono ad un diniego possono essere, ad esempio34:-se sono state presentate contestazioni da parte di terzi, che confutano un rilascio,-se i contenuti del certificato contrastano o contraddicono decisioni in merito già prese-se l’autorità competente ritiene che non siano stati (in parte o del tutto) rispettati i criteri o provati gli elementi necessari per un rilascio-se l’autorità adita risulta non competente per la causa. Ricorso contro il rilascio o contro il certificato stesso presentato dall’istante o altri aventi diritto. Sono possibili anche rettifiche, modifiche o revoche del certificato stesso. Ledisposizioni relative ai mezzi di impugnazione sono però molto lacunose e dovranno essere integrate da disposizioni esecutive interne degli Stati Membri. L’originale del certificato viene conservato presso l’autorità che lo ha rilasciato, mentrel’istante o altre persone che provano aver interesse, riceveranno una o più copieautenticate. Tali copie vengono rilasciate con una validità di sei mesi. Tale limitazionetemporale viene indicata esplicitamente con una data di scadenza. È possibilecomunque determinare un periodo di validità prolungato a titolo di deroga, come pure èpossibile richiedere una proroga di detta validità (Art 70 Reg. UE 650/2012).35) Schauer