Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Klagenfurt am Wörthersee 2015/1) Mag. Klaus Schöffmann

XL Convegno – Klagenfurt 2015Il Regolamento UE sulle successioni:Novità, conseguenze e suoi effetti sulla prassi notarile.Mag. Klaus SchöffmannNotaio a Klagenfurt (A)LA NUOVA SITUAZIONE IN AUSTRIA I – Novità nella prassi notarileCosa cambia nel vostro ordinamento per quanto riguarda la legge applicabile? Qual’era lasituazione prima del Regolamento? a) Diritto sostanziale applicabile PRIMA del Regolamento  Decessi sino al 16.8.2015: Ai sensi del § 28 c. 1 del Diritti Internazionale Privato Austriaco (in seguito indicato con l’acronimoöIPR) la successione mortis causa andava regolata in relazione allo stato personale del de cuius almomento del suo decesso (diritto sostanziale, titolo). Tale stato personale viene definito dal § 9 öIPRGdalla cittadinanza, quindi si doveva fare riferimento alle disposizioni successorie in vigore nello Statodi appartenenza del de cuius, a meno che il diritto di tale Stato non rimandasse a sua volta al dirittoaustriaco (ad esempio in Inghilterra) o al diritto di un altro Stato. b) Giurisdizione nazionale (§ 106 JN – Jurisdiktionsnorm – Regolamento Giurisdizionale): Per i cittadini austriaci valevano in generale le seguenti disposizioni: Beni nazionali (immobili e mobili) in massa ereditaria dovevano venir regolati in AustriaBeni mobili esteri, su istanza delle parti, erano da regolare in Austria, nel caso il de cuius avesseavuto il suo ultimo domicilio abituale in Austria;Beni immobili all’estero dovevano essere regolari sempre nello Stato in cui erano siti.Per i cittadini esteri valevano in generale le seguenti disposizioni:Beni mobili situati in Austria erano soggetti alla giurisdizione austriaca, nel caso il de cuiusavesse avuto il suo ultimo domicilio abituale in AustriaPer beni mobili e/o immobili situati all’estero non subentrava mai la giurisdizione austriaca.Per le procedure e l’espletamento della successione doveva essere applicato obbligatoriamente ilcosiddetto Außerstreitgesetz (AußStrG)) ovvero la legge austriaca sulle procedure non contenziose, e -per quanto riguarda le disposizioni formali – il diritto austriaco sulle successioni (Erbrecht).Quest’ultimo regolava l’acquisizione ereditaria (modus) anche in caso di diritto successorio sostanzialeestero (titulus) – vedi §28 c. 2 öIPRG insieme a § 797 ABGB e § 143 c 1 AußStrG).Questa scelta evitava tensioni nelle successioni con collegamento all’estero nelle quali si dovevaapplicare diritto successorio estero e che non contemplavano modalità specifiche per una dichiarazionedi accettazione ereditaria, ma concedevano invece trasferimento proprietario ipso jure. c) Diritto sostanziale applicabile e competenze internazionali DOPO l’introduzione del Regolamentodecessi a partire dal 17.8.2015: Prima di tutto ricordiamo che il Regolamento vige per tutti gli Stati Membri, ad eccezione di GB, Irlandae Danimarca. Il Regolamento si applica alle successioni mortis causa, e copre anche l’acquisizioneereditaria, che qui (Art 23 [2] lit e) viene definita quale “il trasferimento dei beni, dei diritti e delleobbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effettidell’accettazione (..) ovvero della rinuncia all’eredità”.Nel diritto successorio austriaco anche dopo l’introduzione del Regolamento e l’entrata in vigore dellaErbRÄG (Legge di adeguamento delle norme successorie) vige il principio del cosiddetto”Einantwortung” che prevede un apposito atto delle autorità preposte, con cui al termine delle procedureformali, all’erede in seguito a sua dichiarazione di accettazione si concede l’immissione in possesso)Ora pertanto, in collegamento allo statuto personale delle parti, si dovrà analizzare se si arriva ad unaacquisizione automatica, cosiddetto “Vonselbsterwerb”, oppure a immissione in possesso a mezzo diatto giudiziario con “Einantwortung”Quindi in futuro le persone incaricate dell’espletamento (in Austria i cosiddetti “Gerichtskommissare”)nel caso di una scelta di legge effettuata dal testatore, dovranno essere in grado di applicare anche dirittosuccessorio – sostanziale e formale – estero. Invariato invece il fatto che tribunale competente oGerichtskommissar applicheranno il “proprio” diritto procedurale, in quanto le questioni procedurali -escluse quelle della determinazione della competenza internazionale – non vengono influenzate dalRegolamento, e l’acquisizione ereditaria secondo le norme di diritto estero saranno da integrare con le(eventuali) disposizioni del diritto nazionale.Nel caso la legge prescelta dal testatore preveda una acquisizione automatica dell’eredità da parte deglieredi accertati, anche in Austria la procedura non sarà obbligatoriamente da perfezionare con un atto di”Einantwortung”.§ 181a AußStrG (novella) A causa dell’introduzione del Regolamento, anche alcune norme nazionali sono state aggiornate edintegrate. Così ad esempio il § 181a AußStrG prevede ora che, “in caso l’acquisizione ereditaria ovveroresponsabilità obbligazionaria per debiti a carico della massa successoria vengano regolate da dirittoestero, le disposizioni riguardanti la dichiarazione di entrata in possesso ereditario e l’attodell’Einantwortung saranno da applicare solo nella misura in cui la tutela dei diritti delle parti e deltrasferimento dei diritti ai sensi della legge applicata lo rendano necessario”.La “Einantwortung” ai sensi del § 181a AußStrG sarà quindi necessaria solo quando anche ledisposizioni del diritto (estero) applicato prevedano un tale atto ufficiale o uno analogo.Egualmente però il § 181a AußStrG dispone che il legislatore austriaco accetti e riconosca l’acquisizioneautomatica se presente nel diritto estero. Al momento però è ancora in discussione in Austria, in qualeforma ciò si lasci esteriorizzare. Pensiamo infatti in particolare a quei casi in cui il testatore /de cuiusabbia lasciato dei beni esclusivamente siti in Austria, ma abbia scelto per testamento la legge del SuoStato (estero) di cittadinanza, per cui (pur applicando diritto estero) non si abbia nello Stato estero alcunanecessita di azione o atto.Il rilascio di un Certificato Successorio Europeo non sarà quindi possibile, nel caso che l’espletamentodelle procedure avvenga esclusivamente in Austria, in quanto tale Certificato viene emesso per uso inun altro Stato Membro (Art 62 [1] Regolamento): casi trattati esclusivamente su territorio nazionale nondanno diritto ad un rilascio. I successivi passi per l’effettiva acquisizione dell’eredità nel RegistroTavolare (Grundbuch) o in quello delle imprese (Firmenbuch) non saranno però possibili, senza ilrilascio di un atto / documento che attesti l’acquisizione legittima ai sensi del § 33 GBG(Grundbuchgesetz – Legge sul Registro Tavolare).Esclusi dall’applicazione del Regolamento sono in particolare 

  • donazioni inter vivos
  • a proprietà acquisita per “imputazione” da accrescimento comproprietario del sopravvivente (§ 14 WEG – Wohneigentumsgesetz – Legge sulla proprietà abitativa)
  • contratti assicurativi
  • beni in regime matrimoniale
  • tipologia dei diritti reali (ErbRÄG 2015 stabilisce chiaramente ex lege che il diritto successorio non è un diritto reale)
  • iscrizione di diritti su beni mobili ed immobili, compresi i criteri determinanti per giungere a tali iscrizioni

Data l’esclusione della tipologia dei diritti reali risulta di fatto che nessuno Stato Membro ha l’obbligodi riconoscere un diritto reale, che non sia contemplato nel suo ordinamento, su un bene sito nel suoterritorio. Tale “eccezione” si riferisce però solo alla “tipologia” del diritto reale, non all’acquisizioneper via ereditaria dello stesso. Competenze: Ai sensi dell’Art. 4 Regolamento, la competenza dipende dal “domicilio abituale” del de cuius almomento del suo decesso.Se il de cuius /testatore ha dichiarato una scelta di legge (disposizioni sostanziali successorie) ai sensidell’Art. 22, allora le parti coinvolte (eredi) potranno convenire in forma scritta un foro competente edichiarare che – sempre ai sensi dell’Art. 22 – la causa sia di esclusiva competenza degli organi giudicantidello Stato scelto (indicato).Un tale accordo però non è consentito in caso di scelta “fittizia” (Art 83 [4] Regolamento), in quanto l’Art 5 dello stesso dispone esplicitamente una scelta effettuata (anche formalmente) ai sensi dell’Art. 22.Pertanto in tutti i casi di testamenti redatti prima del 17.08.2015 in cui si indichi una scelta di legge afavore del diritto dello Stato di appartenenza (cittadinanza) gli eredi non hanno la facoltà di concludereun accordo sul foro competente, come sopra.Per quanto riguarda immobili e terreni, continua ad essere fondamentale il diritto vigente nel luogo ovetali immobili sono siti, e quindi per appartamenti di proprietà siti in Austria il § 14 WEG, fermo restanoche comproprietà condominiale con diritto di imputazione (accrescimento) indicato in § 14 WEG èesplicitamente esclusa dal Regolamento  Attenzione: comproprietà di max. 2 persone.Anche nel caso di conclusione di un accordo sul foro competente (ai sensi del Art. 5 Regolamento)l’acquisizione di proprietà immobiliare è soggetta alle disposizioni dello Stato in cui il bene è sito.Pertanto in casi in cui non sono necessarie procedure o azioni in Austria, l’acquisizione avviene coniscrizione nei registri (immobiliari /tavolari) senza la necessità di atto di Einantwortung. Tale iscrizionedovrà avvenire presso il competente tribunale / autorità.In seguito alla riforma del diritto successorio, anche il § 33 c 1 lit d del GBG è stato modificato, nelsenso che ora anche il Certificato Successorio Europeo o certificazioni di enti e autorità, dalRegolamento riconosciute competenti al rilascio, valgono quali “atti pubblici” atti al trasferimento deldiritto di proprietà (Einverleibung). Come cambia l’attività del notaio? Quali sono le novità di maggiore impatto? Cosa consigliate aiVs. clienti? In relazione alle successioni, i notai in Austria svolgono due primarie funzioni: 

  • consulenza proattiva per la regolazione preventiva della successione (redazione testamentaria, trasferimenti /donazioni inter vivos)
  • rivestendo il ruolo di “Gerichtskommissar”, quindi agendo per su mandato del tribunale competente nell’espletamento di successioni legittime

In particolare per clienti, la cui cittadinanza discorda dallo Stato in cui hanno domicilio abituale, oppureper coloro che hanno beni siti all’estero, si aprono nuove possibilità per gestire e organizzare la propriasuccessione. Ma anche per gli eredi subentra una maggiore sicurezza di legge, in quanto la successioneviene regolate univocamente secondo un unico ordinamento.Nel caso di espletamento della successione di tali clienti, e anche per gli eredi grazie alla possibilità diun accordo sul foro competente (in caso di esplicita scelta di legge da parte del testatore), in futuro nonsaranno più necessarie farraginose e differenziate procedure in diversi Stati, appesantite daproblematiche linguistiche. Inoltre il compendio globale del patrimonio semplifica anche il calcolo dellequote legittimarie.Le uniche difficoltà potranno rivelarsi sul piano fiscale. Infatti in ben 18 Stati Membri non vige alcunatassa di successione. Quindi una scelta non ponderata del diritto da applicare potrebbe comportarenotevoli carichi fiscali, in quanto a seconda delle disposizioni nazionali potrebbero rientrare nel calcolodella base imponibile non solo i beni nello Stato, ma il totale di tutti i beni di tutti gli Stati. II – Organizzare la propria successioneAl punto 7 della Premessa del Regolamento si indica che “in un ambito giuridico europeo i cittadinidevono poter essere in grado di organizzare preventivamente la loro successione”Quali nuove possibilità si offrono ai cittadini tedeschi per organizzare la loro successione? In particolare alle persone di diversa cittadinanza residenti in Austria si offre – grazie al collegamentocon il diritto successorio del “domicilio abituale” – la possibilità di regolare con certezza e univocità lapropria successione, basandosi sul diritto Austriaco. Il rischio che relativi atti e documenti (ad es. unarinuncia alla legittimaria) non vengano riconosciuti o dichiarati nulli in un altro Stato Membro si riducenotevolmente. Infatti tutti gli atti pubblici, ai sensi dell’Art. 59 Regolamento, hanno negli altri StatiMembri uguale forza probatoria che nello Stato d’origine.Ricordiamo comunque che, ai sensi del Regolamento, l’ammissibilità e l’efficacia sostanziale di untestamento viene verificata secondo le disposizioni della legge scelta ovvero, in mancanza di tale scelta,secondo l’ipotetico regime personale (del testatore) al momento del rogito/della redazione testamentaria.Fra i criteri indicati in Art 26 Regolamento troviamo la capacità testatoria, l’ammissibilità dirappresentanza e la questione dell’interpretazione.La validità formale di una disposizione mortis causa si basa comunque primariamente sulle disposizionidi legge dello Stato in cui tale disposizione (testamentaria o in forma di patto successorio) è stata redatta.Per il resto, il Regolamento dispone che continuino ad applicare le disposizioni della convenzionedell’Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie (Art75 Regolamento). Quali diversi strumenti offre l’ordinamento austriaco per regolare la successione? In particolare:testamento, tipologie, requisiti formali? Le forme dispositive mortis causa sono in Austria le seguenti: 

  • il testamento (o legato) olografo (scritto e sottoscritto di mano del testatore
  • il testamento “privato”, ovvero scritto da un terzo e sottoscritto da tre testimoni (capaci). In seguito alla legge di adeguamento (ErbRÄG 2015) sarà necessaria anche una conferma manoscritta (del testatore).
  • il testamento congiunto dei coniugi
  • patto successorio, obbligatoriamente in forma di atto notarile
  • testamento d’urgenza in forma orale, valido sino a 3 mesi a partire dalla situazione d’emergenza
  • testamento d’urgenza dichiarato di fronte a notaio o tribunale (testamento pubblico)

L’ordinamento austriaco prevede quindi testamenti reciproci o congiunti? In linea di massima i testamenti congiunti non sono validi. La legge consente eccezionalmente iltestamento congiunto per coniugi o partner registrati (“matrimonio” di coppie omosessuali), NON peròper le cosiddette coppie di fatto (more uxorio)! Di regole la revoca effettuata da uno dei coniugi – possibile in qualsiasi momento – non inficia ledisposizioni dell’altro coniuge, ad eccezione del caso in cui i coniugi abbiano convenuto, nel testamento,che le disposizioni dell’uno siano vincolate a quelle dell’altro testamento reciproco.Le nuove disposizioni ErbRÄG 2015 fanno sì che in futuro si ipotizzi ex lege tale reciprocità (§ 586 c.2 ABGB nF). Quali sarebbero le conseguenze di un testamento congiunto /reciproco, se al momento del decesso lanormativa sia stata modificata rispetto al momento della disposizione? Il Regolamento differenzia il testamento reciproco da quello congiunto (Art 3 [1] lit b, c). Quale testamento reciproco si considera quello in cui i coniugi si dichiarano reciprocamente erede l’unodell’altro. Il testamento reciproco ricade, secondo le definizioni del Regolamento, nella categoria deipatti successori (Art 3 [1] lit. b). Un patto successorio è un obbligazione vincolante, che non può essererevocata univocamente. Il testamento congiunto, ai sensi del Regolamento Art 3 [1] lit c) è un testamento redatto da due o piùpersone in un unico rogito / atto pubblico. Come spiegato sopra, il diritto Austriaco consente il testamento congiunto esclusivamente a coniugi, edesso può essere i forma di testamento reciproco o semplicemente congiunto.Ma il testamento reciproco non viene mai considerato quale “patto successorio”. Anche questo puòessere sottoscritto solo da coniugi, ma con la differenza che non è consentita la revoca univoca, ed èlimitato a disposizioni per un massimo di tre-quarti del patrimonio. L’Art 24 Regolamento regola l’ammissibilità e l’efficacia sostanziale di disposizioni mortis causa, adeccezione dei patti successori. Il collegamento è con quell’ordinamento (diritto) che sarebbe applicabileal momento del rogito/redazione, ovvero ipotizzando il decesso del testatore al momento del rogito. Incaso sia stata effettuata scelta di legge, allora si applica l’ordinamento scelto. L’Art 25 Regolamento regola l’ammissibilità e l’efficacia sostanziale dei patti successori, e quindi -secondo le definizioni del Regolamento stesso, anche del testamento congiunto. La verifica del diritto,per tutte le parti, viene regolata dagli Art. 21 e 22 Regolamento. Patti relativi alla successione di un solo testatore sono soggetti allo stesso diritto applicato al testatore almomento del rogito pattizio (ipotizzando, per la determinazione, il decesso del testatore in questomomento). Patti relativi alla successione di più testatori sono ammissibili solo se risultano ammissibili per ciascunapersona (de cuius) coinvolta ai sensi del diritto applicabile al momento della redazione dei patti stessi(ipotesi come sopra). Nel caso le parti abbiano effettuato dichiarata scelta di legge, sarà questo il diritto applicabile.Una eventuale modifica o variazione (posteriore) del diritto applicabile non inficia l’ammissibilità el’efficacia dell’atto (patto successorio). Sono consentite o possibili sostituzioni fideiussorie? L’ordinamento austriaco ammette le sostituzioni fideiussorie (§§ 608 ff ABGB gF). Ad eredi fideiussoripossono essere dichiarati un numero indefinito di persone viventi (al momento del rogito). Per nasciturivale la regola che sono determinabili quali beneficiari di beni mobili solo due gradi posteriori (per es.futuro discendente e suo discendente), mentre per i beni immobili solo un grado posteriore.Il conteggio dei gradi parte dall’erede determinato, senza includerlo. Quali conseguenze si avrebbero nel caso che sia stata disposta una sostituzione fideiussoria e – almomento del decesso del testatore – le disposizioni di legge (o il diritto applicabile) sia variato? Secondo il Regolamento, anche le sostituzioni fideiussorie sono soggette al diritto applicabile (sia essoper scelta di legge o quale diritto dello Stato in cui sussisteva ultimo domicilio abituale). Consigliabileè quindi, al momento del rogito, effettuare una scelta di legge, onde evitare che un potenziale traslocodel domicilio abituale vada a mettere a rischio la validità ed efficacia delle disposizioni testamentarie! Sono consentite divisioni disposte dal testatore? Con quali effetti e conseguenze? Cosa accade, se almomento del decesso è cambiata la legge applicabile? Secondo l’ordinamento austriaco il testatore ha facoltà di disporre precisamente (quindi anche conindicazioni di divisione fra eredi) come deve essere regolata la successione. Una tale disposizione peròè vincolante per gli eredi solo se viene formulata come “condizione” o “requisito”. In caso contrario glieredi possono convenire fra loro anche una diversa divisione, in quanto essa è ammissibile e consentita(nelle forme ammissibili per un negozio giuridico) già nel periodo di tempo fra apertura dellasuccessione e conclusione delle procedure (con Einantwortung). Sono consentiti i legati? Con quali effetti e conseguenze? Anche i legati sono consentiti ed ammissibili. Attraverso un legato determinate persone divengonobeneficiari – a mezzo di disposizione testamentaria – di singoli beni o diritti. I legatari risultano esserecreditori (in forma obbligazionaria) nei confronti della massa successoria, e sono quindi non daconsiderare “eredi” (a titolo universale) ma singoli beneficiari (a titolo particolare). III – DONAZIONI E PATTI SUCCESSORILa propria successione può essere regolata anche a mezzo di donazioni o patti successori.In quale misura le donazioni influiscono su una successione? Possono incidere sui diritti deilegittimari? Figli e coniuge hanno facoltà di richiedere una “collazione” del valore di donazioni avvenute inter vivos.Tale “collazione” è applicabile a tempo indeterminato per donazioni fatte a beneficio di legittimari.Invece per donazioni a non legittimari, vengono prese in considerazione (per eventuale collazione) solodonazioni effettuate entro i 10 anni precedenti il decesso. Quale termine temporale si tiene conto delmomento in cui la donazione effettivamente è venuta in essere (eseguita efficacemente) – circostanzache non si verifica per esempio in caso di sospensione/ritenzione di un diritto di usufrutto(Vermögensopfertheorie – Teoria della oppressione/vittima patrimoniale). Non sono soggette alla procedura di collazione quelle donazioni derivanti da fonti di entrata (qualiinteressi, accordi di lavoro ecc.), che non vadano a diminuire il patrimonio immobilizzato e che sianostate fatte

  • con scopi benevoli (di pubblica utilità)
  • in considerazione di ragioni di convenienza sociale/etica
  • a risposta di un dovere morale (in tal caso può anche intaccare il patrimonio immobilizzato).

Il beneficiario (donatario) potrà però accollare tale donazione solo alla quota legittimaria di donazione(Schenkungspflichtteil) e non su tutta la legittimaria. La legittimaria di donazione andrà a beneficio dellegittimario, in aggiunta alla sua quota legittimaria. Sono consentiti patti successori nell’ordinamento austriaco? Possono incidere sui diritti deilegittimari? Come già detto, in Austria i coniugi hanno facoltà di disporre, a mezzo di patto successorio (attonotarile), di un massimo del 75% della loro soccessione, indicandosi (anche reciprocamente) quali eredi.Il potere dispositivo del testatore in vita però non viene decurtato o limitato. Un patto successorio nonmodifica i diritti dei legittimari. Quali conseguenze potrebbe avere il cambiamento, rispetto al momento del rogito, della leggeapplicabile su donazioni o patti successori? Patti successori: In Art 25 Regolamento si regola l’ammissibilità e l’efficacia dei patti successori.Patti relativi alla successione di un solo testatore sono soggetti allo stesso diritto applicato al testatore almomento del rogito pattizio (ipotizzando, per la determinazione, il decesso del testatore in questomomento). Patti relativi alla successione di più testatori sono ammissibili solo se risultano ammissibili per ciascunapersona (de cuius) coinvolta ai sensi del diritto applicabile al momento della redazione dei patti stessi(ipotesi come sopra). Nel caso le parti abbiano effettuato dichiarata scelta di legge, sarà questo il diritto applicabile.Una eventuale modifica o variazione (posteriore) del diritto applicabile non inficia l’ammissibilità el’efficacia dell’atto (patto successorio). Donazione: Donazioni inter vivos non sono contemplate nelle disposizioni del Regolamento. La collazione didonazioni va verificata – ai sensi dell’Art 23 [2] lit i – ai sensi del diritto applicabile a causa di ultimodomicilio abituale o della scelta di legge. IV Diritti legittimariSussiste il diritto legittimario nell’ordinamento austriaco? Legittimari, secondo il nostro diritto, sono i figli ed il coniuge, in – accanto a quest’ultimo, anche igenitori. La legittima si calcola per figli e coniuge con il 50%, per i genitori con il 33% della quota disuccessione legale. La legittima si caratteristica come diritto ad esigere un pagamento (in denaro) ovalori equivalenti, ovvero il legittimario ha il diritto di chiedere in indennità il valore corrispondentealla sua quota legittimaria, che può corrispondere anche ad una dichiarazione di eredità o legato. Se un legittimario non è stato indicato quale beneficiario di un testamento (o non in forma sufficiente),egli ha diritto – nei confronti della massa ereditaria o degli eredi – al pagamento della sua quotalegittimaria.I diritti legittimari possono essere soggetti a limitazioni? Il legittimario può – a mezzo atto notarile – dichiarare la sua rinunzia alla legittima.Inoltre sussiste la possibilità di una decurtazione del 50%, dichiarata in forma testamentaria, nel casofra testatore e figli non sussista uno stretto legame, quale conosciuto e adottato usualmente.Il diritto alla legittima decade inoltre, in sussistenza di motivi di indegnità, che al momento sonoprincipalmente: 

  • azioni poste in essere contro il de cuius contemplate dal codice penale e altre azioni punibili con un minimo di un anno di carcere.
  • violazione del rapporto genitore-figlio (grave abbandono)
  • falsificazione (manipolazione) dei voleri del de cuius

 Inoltre la legittima può venir ricusata, in un testamento, per gravi motivi che consentono l’esclusione dalla successione, quali 

  • motivi di esclusione (indicati per legge)
  • una o più azioni criminali compiute, per cui sia stata sentenziata condanna a vita o a carcerazione minima di 20 anni
  • la costante e irrecuperabile condotta di una vita contro la pubblica morale
  • abbandono del de cuius in stato di emergenza/indigenza
  • esclusione dalla successione per buoni fini (esclusione di un figlio in stato fallimentare, per non
  • dissipare il patrimonio)

Anche per questi casi sono subentrate alcune novità, con l’entrata in vigore del ErbRÄG 2015: I motivi di esclusione sono stati riveduti, distinguendo motivi con efficacia assoluta e motivi conefficacia relativa, ovvero che si applicano nel caso il de cuius, a causa di incapacità, di ignoranza deifatti o altre ragioni, non sia stato in grado di dichiarare l’esclusione successoria. Efficacia assoluta:(come sino ad ora) gravi atti criminali e penalmente perseguibili contro il de cuiusoppure (questa la novità) contro l’eredità (massa ereditaria) (§ 539 ABGB nF) oppure lavanificazione delle ultime volontà (§540 ABGB), per quest’ultima è necessarial’intenzionalità, ma è sufficiente il tentativo (anche non riuscito) Efficacia relativa:aver provocato gravi sofferenze emotive (terrorismo psicologico o reiterate e graviingiurie), grave negligenza in relazione ai doveri familiari derivanti dal rapporto parentale(figlio-genitore) e gravi atti criminali (con premeditazione) contro il coniuge, il partnerregistrato o il convivente del defunto o contro parenti in 1° grado (§ 541 ABGB). Alle Talimotivi possono essere depennati in presenza di esplicito perdono (che non richiede severacapacità testatoria). Tutte le cause di esclusione vengono regolate in § 770 ABGB. La novità risiede soprattutto nel fatto che vengono introdotti – quale causa di esclusione – anche atticriminali contro parenti, gli atti di “terrorismo psicologico” e la violazione dei doveri familiari. Mentrela “condotta di vita offensiva per la morale” (anstößige Lebensart) non viene più contemplata. V – Espletamento delle procedure Quali sono le pratiche legate ad una successione, cosa cambia con il Regolamento? Come avvienel’accettazione? Quale ruolo riveste il notaio? Il notaio: In Austria, in caso di procedure successorie, il notaio è chiamato ad agire qualeGerichtskommissär/funzionario giudiziario, e quindi opera quale organo del tribunale, espletando edesercitando poteri governativi (hoheitlicher Gewalt).Tale espletamento non è necessario se 

  • il patrimonio risulta essere inferiore a € 5.000
  • non sono necessarie iscrizioni o trascrizioni i pubblici registri
  • non sussiste istanza per il proseguimento della procedura
  • non sussiste dichiarazione di accettazione ereditaria

Ritiro per estinzione 

  • la successione presenta sovraindebitamento
  • è stata presentata istanza di ritiro
  • non è stata presentata dichiarazione di accettazione ereditaria

nel qual caso si procede analogamente che per le procedure fallimentari, suddividendo il patrimonio(restante) ai creditori, contabilizzando a detrazione della massa ereditaria i costi per una semplicesepoltura / funerale. Accettazione ereditaria (modalità): Nel caso venga presentata 

  • dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (limitazione della responsabilità degli eredi al valore dell’eredità, inventario fatto dal funzionario giudiziario responsabile coadiuvato da un perito, per la valutazione)
  • o dichiarazione di accettazione semplice (senza limitazione di responsabilità)

le procedure trovano il loro atto conclusivo nel decreto di “Einantwortung” (immissione in possesso),

con il quale gli eredi vengono dichiarati successori universali per decisione del tribunale. Chi è eredeottiene automaticamente la proprietà del bene (a lui devoluto) ad eccezione di quei beni, per cui il diritto proprietario viene in essere solo con iscrizione nei pubblici registri. Modifiche subentrate con il Regolamento: riguardano soprattutto il fatto che si introduce una competenza globale riguardo a tutto il patrimonio(indipendentemente da ove questo si trovi) e quindi anche per immobili e terreni siti all’estero. Ed inoltretroviamo l’introduzione del Certificato Successorio Europeo. Come si procede in caso di legati o divisioni disposte dal testatore? Trovandosi il bene legato all’interno della massa ereditaria, esso dovrà essere consegnato dagli eredi allegatario. Il legatario risulta quindi essere un creditore e non una parte interessata della procedura.Nel caso di beni/diritti soggetti a trascrizione, il tribunale con delibera determinerà lo status di erede atitolo particolare del legatario, e in forza di tale decreto sarà possibile procedere ad una trascrizione dellaproprietà/diritto. Disposizioni parziali sono esigibili solo se esse sono state formulate come “condizione” o “criterio”(Auflage/Bedingung). In caso di mancato rispetto o prestazione, l’erede responsabile potrebbe perdere ilsuo diritto ereditario, e sostituito dall’erede prossimo in diritto. La nomina di un esecutore testamentarioconsente che tutto si svolga come previsto e disposto. VI – Il certificato successorio europeoIl Regolamento introduce il “certificato successorio europeo”. Quale ente o autorità o istituzione ècompetente per il suo rilascio in Austria? La riforma del Diritto Successorio 2015 ha previsto che il rilascio del Certificato sia – in linea di massima- di competenza del Gerichtskommissär (funzionario giudiziario), sempre che gli sia presentata richiestada parte dell’avente diritto (erede /legatario dichiarato). In caso dubbio o in cui egli non abbiacompetenza giurisdizionale, egli passerà la richiesta al tribunale competente per la successione.Sia per la richiesta che per il rilascio possono essere utilizzati esclusivamente i moduli previsti dalRegolamento Esecutivo, Nr. 1329/2014 del 9 dicembre 2014. Come si procede? I contenuti del Certificato sono disposti dettagliatamente in Art 68 Regolamento.In riferimento ai legatari, l’Art 63 prevede che in tale certificato vengano indicate “solo le personevantanti diritti diretti (senza interposizioni) sulla successione, e solo in relazione alla loro quotaereditaria”.Da differenziare qui sono il legatari obbligazionari1 (Damnationslegat / legatum per damnationem) e ilegatari “di specie”2 (Vindikationslegat / legatum per vindicationem), in quest’ultimo caso il legatarionon ottiene solo un “credito obbligazionario”, ma direttamente la proprietà (il trasferimento del diritto).Quanto indicato in Art 63 vale quindi solo per i legatari “di specie”, in quanto solo essi ottengono undiritto senza interposizioni.Ciò in aperto contrasto con il modello del legato obbligazionario, usualmente applicato in Austria (edanche in Germania), che suscita esclusivamente un diritto di tipo “credito obbligazionario”, ovvero adottenere la consegna del bene o il trasferimento del diritto. Se alla successione si applica il dirittoaustriaco, per un legatario di tale tipo non sussiste possibilità a richiedere il rilascio del Certificato.In relazione al decreto di immissione in possesso (Einantwortungsbeschluss) va ricordato che ilCertificato non sostituisce tale atto, ma nel migliore dei casi lo integra, in particolare se pensiamo alcriterio necessario al suo rilascio (ovvero il suo utilizzo in uno Stato estero).In ogni caso, nel rapporto con autorità e istituzioni estere, l’erede anche in futuro ha libera facoltà – comeavvenuto sinora – di utilizzare l’atto di immissione in possesso (vedi anche disposizioni in Capo 4 e Capo5 del Regolamento) Quali sono i mezzi di ricorso o impugnazione previsti? Il legislatore austriaco ha dichiarato applicabile la legge sulle procedure non contenziose (AußStrG),pertanto quale mezzo di impugnazione è previsto il “ricorso” (Rekurs). In generale trovano quiapplicazione le disposizioni dei §§ 45 ssgg AußStrG (ad esempio termini di 14 giorni per lapresentazione del ricorso). Pertanto, nel caso il tribunale competente abbia rilasciato un Certificato, ilrelativo atto (decisione giudiziaria a conclusione di procedura) rappresenta il titolo a cui può essere postaopposizione. Dubbia invece è la procedura di contestazione in caso di Certificato rilasciato da unFunzionario giudiziario (Gerichtskommissär/Notaio).Ugualmente al rilascio del Certificato, anche il suo diniego, la sua rettifica, variazione o revoca devonoobbligatoriamente essere conseguenza di un atto decisionale giudiziario, al fine di garantire il diritto dicontestazione/oppugnazione. Inoltre il tribunale d’appello, in caso di Ricorso, potrà integrare ladecisione con un effetto sospensivo (Art 73 [1] Regolamento, Sospensione degli effetti). In quale misura e con quali modalità può essere utilizzato in Austria un certificato successorioeuropeo rilasciato da uno Stato Membro? Il Certificato ha esclusivamente effetto dichiarativo. Esso conferma lo stato di diritto delle persone inesso indicate, costituendo però ipotesi di correttezza (valore probante). Un terzo in buona fede vienequindi tutelato, nel caso esso acquisti, da una persona legittimata con Certificato, beni derivanti dallasuccessione oppure lo stesso legittimato, nel caso di crediti pesanti sulla successione, li potràefficacemente saldare con effetto liberatorio. Ai sensi del § 33 c. 1 lit d Grundbuchgesetz /LeggeTavolare il Certificato ha validità di atto trascrivibile. VII – La riforma del diritto successorio in Austria (2015) A livello di contenuti, la riforma ha introdotto* l’eredità legittima anche per il convivente more uxorio (Lebensgefährten) che però trova applicazionesolo nel caso non sussistano altri eredi legittimi, e quindi il patrimonio verrebbe “incamerato” dallo Stato* la considerazione delle prestazioni concesse da parenti che si sono presi cura del de cuius* alcune modifiche del diritto legittimario.Tali riforme coinvolgono anche imprese a carattere familiare, che (in forma successoria) vengonotrasferite agli eredi. L’erede dovrà compensare i legittimari (ad esempio fratelli, che non risultanobeneficiati). Secondo l’ordinamento, tali crediti legittimari diventavano esigibili già al momento deldecesso del de cuius, non sussiste alcuna possibilità, per legge, ad una moratoria o rateizzazione. Sel’erede non riusciva a trovare un accordo economicamente sostenibile insieme ai legittimari (cosa noninfrequente, a causa di conflitti familiari) sussisteva il rischio di una disgregazione dell’impresa, soloper riuscire a soddisfare i diritti dei legittimari.Per evitare questo rischio la riforma ha introdotto la possibilità di una rateizzazione del pagamento ailegittimari, ovvero di una moratoria sino a 5 anni. In casi particolari, su delibera del tribunale, talemoratoria può essere ampliata sino a 10 anni. Se invece incombe una situazione fallimentare, allora iltribunale su richiesta ordinerà la messa in sicurezza (garanzia) della quota legittimaria, a tutela degliaventi diritto. Naturalmente, in caso di concessione di rateizzazione o moratoria, dovranno esserecalcolati anche gli interessi di legge maturati.La riforma entrerà in vigore con il 1.1.2017; alcune disposizioni però, vista l’entrata in vigore delRegolamento, sono efficaci già a partire dal 17.08.2015 con ad esempio § 181a AußStrG, § 33 GBG.

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