Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Millstatt 2002/1) Dr. Vincenzo Cirota

SOCIETA’ DI PERSONE E DI CAPITALI NREL DIRITTO ITALIANO
Dr. Vincenzo Cirota, Notaio in San Giorgio di Nogaro (Udine)

La disciplina delle società lucrative nel codice Civile del 1942 si articola in 9 Capi corrispondenti ad un ordine sistematico basato su una definizione di carattere generale (articolo 2247 C.C.), contenuta nel Capo I, cui segue la disciplina dei singoli tipi di società: questa sistemazione si spiega con la volontà legislativa di enunciare in una definizione di carattere generale i requisiti strutturali e funzionali che dovrebbero essere comuni a tutti i tipi di società. E’ usuale in dottrina ed in giurisprudenza il raggruppamento dei tipi di società lucrative in due categorie, identificate con i termini di società di persone e società di capitali : alla prima categoria vengono ascritti i tipi di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice; alla seconda categoria vengono ascritti i tipi di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. Nonostante tale ripartizione non trovi riscontro nel dettato legislativo, i caratteri generali delle società lucrative presentano significative varianti a seconda che si tratti di società di persone ovvero di società di capitali: così è per le parti del contratto (sia sotto il profilo della pluralità sia sotto il profilo della legittimazione alla partecipazione al contratto), per il ruolo svolto dai conferimenti, per l’esercizio in comune dell’attività e per lo scopo di lucro. Le società di persone hanno come connotati tipici salienti la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali, il riconoscimento in capo ai soci in quanto tali del potere di amministrazione e l’intuitus personae; viceversa, nelle società di capitali gli elementi qualificanti sono la limitata responsabilità, la partecipazione non necessariamente diretta alla gestione sociale e la trasferibilità della quota.

Alla distinzione tra società di capitali e società di persone corrisponde, secondo la dottrina prevalente, quella tra società con e senza personalità giuridica: si tratta di una suddivisione che, diversamente da quella precedente, trova fondamento nella norma, quantomeno per il fatto che il legislatore attribuisce la personalità giuridica a tutte le società di capitali ed alla società cooperativa. La più moderna dottrina ha contrapposto al concetto di personalità giuridica intesa come attitudine ad essere centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive quello di mera soggettività giuridica: tale ultimo concetto qualificherebbe le società di persone, consentendo di riconoscere loro una quasi totale autonomia patrimoniale ma non giuridica, attesa l’assenza di filtro tra i soci e la società stessa. Solo il riconoscimento della personalità giuridica comporta, infatti, per la società quella neutralità ed alterità che determinano la nascita di un soggetto giuridico a tutti gli effetti distinto dalle persone dei soci che la compongono. Passiamo ora ad analizzare la fase costitutiva dei vari tipi di società.

SOCIETA’ SEMPLICE

Il contenuto dell’atto costitutivo della società semplice appare più elementare rispetto a quello delle società di persone commerciali, nelle quali l’articolo 2295 C.C. individua le indicazioni necessarie per la costituzione della società. Viceversa, per la società semplice è sufficiente individuare i soggetti, l’oggetto e la causa, in quanto il legislatore ha previsto una serie di norme suppletive che ne garantiscono il funzionamento. Così la società semplice ha necessariamente per oggetto l’esercizio di un’attività non commerciale ed è il tipo normale per questa attività, quello che si intende adottato qualora non risulti diversamente: ciò avviene per le società agricole, per le attività artigianali e per quelle di professioni intellettuali. Il contratto non è sottoposto a forme speciali e può concludersi anche verbalmente o tacitamente salvo che la forma scritta sia indirettamente richiesta dalla natura del conferimento. Il contratto non è sottoposto all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

Riguardo la stipula del contratto la legge pone una duplice prescrizione: la prima attiene alla forma, la seconda al contenuto. E’ importante rilevare che la mancata osservanza di dette prescrizioni non è condizione per la validità del contratto e neppure ai fini della prova ma solo ed esclusivamente per l’iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese: il mancato adempimento delle prescrizioni porta come conseguenza la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese ma la società esiste ugualmente anche se in forma irregolare. Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata. L’articolo 2295 Codice Civile prescrive gli elementi caratterizzanti il contenuto del contratto sociale. Essi sono: 1)- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci; 2)- la ragione sociale. Costituisce il nome della società ed è formata dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. Data la sua funzione distintiva, la legge consente di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto e/o defunto: trattandosi di un fatto che non riguarda solo la società ma bensì il socio receduto ovvero gli eredi del socio defunto, occorre – ai sensi dell’articolo 2292 comma II Codice Civile – che questi vi acconsentano. E’ discusso in dottrina se, in questi casi, oltre al nome di chi non è più socio, sia necessario che figuri nella ragione sociale anche il nome di uno dei soci: il tenore letterale della norma (“ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci”) sembra far propendere per la tesi affermativa ma i principi relativi alla ditta derivata e l’analogia tra ditta e ragione sociale inducono alla soluzione opposta; 3)- i soci che l’amministrazione e la rappresentanza della società; 4)- la sede sociale e le eventuali sedi secondarie. Consiste nella sede della gestione sociale, dove risiedono gli organi direttivi ed amministrativi; 5)- l’oggetto sociale; 6)- i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione. L’indicazione del valore dei conferimenti è richiesta per determinare il capitale sociale: la legge si riferisce solo ed esclusivamente ai conferimenti di capitale. 7)- le prestazioni a cui i soci di opera sono obbligati; 8)- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9)- la durata della società. Il contratto costitutivo della società deve essere iscritto nel Registro delle Imprese del luogo in cui è stabilita la sede della società: l’obbligo di richiedere l’iscrizione è a carico degli amministratori e, quando la società è costituita per atto pubblico, anche al Notaio. Il termine entro cui la richiesta deve essere fatta è di trenta giorni dalla stipulazione: trascorso inutilmente tale termine, possono provvedere all’iscrizione anche i singoli soci a spese della società.

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Ci si soffermerà, in questa sede, ad evidenziare gli elementi di differenziazione rispetto al contratto costitutivo della società in nome collettivo. Come è noto la società in accomandita semplice si caratterizza per la necessaria presenza di due categorie di soci: — i soci accomandatari che hanno sostanzialmente una posizione analoga a quella dei soci della società in nome collettivo (essi sono obbligati al conferimento, sono tenuti all’obbligo di non concorrenza e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali); — i soci accomandanti che, invece, sono obbligati unicamente al conferimento e rispondono nei confronti dei terzi unicamente nei limiti del medesimo: in conseguenza di questa minore responsabilità sono sottoposti ad un trattamento diverso che caratterizza la diversità della società in accomandita semplice rispetto alla società in nome collettivo.

RAGIONE SOCIALE: è vietato far figurare il nome degli accomandanti nella ragione sociale, la quale deve contenere solo il nome di uno o più accomandatari. Anche nella società in accomandita semplice è ammesso che si possa conservare il nome del socio receduto e/o defunto, con le stesse regole evidenziate per la società in nome collettivo. La violazione del divieto di cui sopra non importa, tuttavia, irregolarità della ragione sociale bensì la perdita, in capo al socio accomandante il cui nome figura nella ragione sociale, del beneficio della responsabilità limitata: occorre, in ogni caso, che l’inserimento del suo nome sia avvenuto con il suo consenso, espresso e/o tacito. C’è da evidenziare che nel caso suesposto, secondo la dottrina prevalente il socio accomandante non si tramuta in socio accomandatario in quanto la sanzione è posta a tutela dell’affidamento dei terzi: conseguentemente, detto socio nei rapporti interni resta un socio accomandante con tutte le conseguenze che la legge fa discendere in capo a detta categoria di soci.

SOCIETA’ PER AZIONI

La società per azioni rientra nella categoria delle società di capitali ed una persona giuridica. Gli elementi caratterizzanti detto tipo di società sono sostanzialmente i seguenti:
a)- la responsabilità della sola società per le obbligazioni sociali (detto elemento distingue la società per azioni dalla società in accomandita per azioni);
b)- l’organizzazione della società plasmata sulla irrilevanza della persona fisica dei soci; c)- il capitale sociale è rappresentato da azioni (detto elemento distingue la società per azioni dalla società a responsabilità limitata). La legge parla di costituzione della società con riferimento alla stipula del contratto sociale: naturalmente la società si ricollega al contratto ma la sua nascita è rinviata ad un momento successivo (l’iscrizione nel Registro delle Imprese). Fra la stipula del contratto di società e la sua nascita intercorre un lasso di tempo in cui la società non è ancora nata ma è costituita la possibilità della sua nascita: il contratto è certamente vincolante sin dalla stipula e produce effetti di portata limitata (obbligo di versamento dei decimi): l’iscrizione nel Registro delle Imprese costituisce un presupposto del contratto (ecco perchè riguardo la fase costitutiva della società per azioni e, più in generale, delle società di capitali si parla di “fattispecie a formazione progressiva”). In conseguenza di quanto sopra esposto è opportuno distinguere tra la stipula dell’atto costitutivo e la costituzione della società. Perchè si costituisca la società occorrono le seguenti condizioni:
1)– che sia stato stipulato l’atto costitutivo;
2)– che il capitale sociale sia interamente sottoscritto;
3)– che siano versati almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro;
4)– che sia stata fatta la relazione giurata di stima dei conferimenti in natura;
5)– che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto. L’esistenza di queste condizioni è controllata – dopo l’abrogazione del giudizio di omologazione avvenuta con l’entrata in vigore della Legge numero 340/2000 – dal solo Notaio rogante, il quale richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Va rilevato che non è necessario che le condizioni sopra indicate esistano al momento della stipula dell’atto costitutivo, anche se è buona norma che vi siano: dal punto di vista formale è sufficiente che esse ricorrano al momento in cui si richiede l’iscrizione. Passando ora al momento della stipula del contratto sociale, va innanzitutto detto che ciò può avvenire in due diversi modi: o mediante pubblica sottoscrizione ovvero in modo simultaneo .

La costituzione per pubblica sottoscrizione è scarsamente usata nella pratica: essa si caratterizza per la presenza dei promotori i quali non sono necessariamente destinati a divenire soci della costituenda società. La forma consueta di stipulazione è quella simultanea , in cui il contratto si perfeziona con il consenso delle parti che investe tutto il suo contenuto. Il contratto di società (o atto costitutivo) deve stipularsi necessariamente per atto pubblico ed avere il contenuto stabilito dalla legge: nella pratica all’atto costitutivo propriamente detto si aggiunge, quale allegato (e, come tale, costituente parte integrante e sostanziale del primo) lo statuto che contiene il complesso delle regole relative all’organizzazione, al funzionamento ed allo scioglimento della società, laddove l’atto costitutivo in senso stretto contiene la dichiarazione di costituire la società, di obbligarsi ad eseguire i conferimenti, di volerla regolare secondo le norme contenute nello statuto e la nomina dei primi amministratori e dei primi sindaci. L’atto costitutivo deve contenere:
1)– cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci (e degli eventuali promotori) nonchè il numero delle azioni da ciascuno di essi sottoscritte;
2)– la denominazione, la sede e le eventuali sedi secondarie. E’ da notare che nella società per azioni (e più in generale nelle società di capitali) si parla di denominazione sociale e non di ragione sociale per l’irrilevanza che ha la persona dei soci: la denominazione può essere formata in qualunque modo, essendo necessario solo che contenga l’indicazione del tipo di società. Va evidenziato, in conseguenza di quanto appena detto, qualora la denominazione sociale sia formata dal nome di un socio, quest’ultimo – in caso cessi di far parte della compagine sociale – non ha il diritto di far eliminare il suo nome dalla denominazione stessa;
3)– l’oggetto sociale. Questa indicazione limita i poteri degli amministratori che non possono compiere atti estranei all’oggetto sociale; influisce, inoltre, sulla posizione dei singoli soci in quanto l’articolo 2437 attribuisce ai soci il diritto di recesso, tra l’altro, in caso di cambiamento dell’oggetto sociale. Va solamente annotato che questione molto dibattuta in dottrina ed anche in giurisprudenza (almeno fino a quando è stato in vigore il giudizio di omologa) è quella riguardante la determinatezza dell’oggetto sociale;
4)- l’ammontare del capitale sottoscritto e versato. Esso – salvo casi particolari legati all’oggetto sociale – non deve essere inferiore a 100.000,00 EURO;
5)- il valore nominale ed il numero delle azioni. Il valore nominale delle azioni deve essere di 1,00 EURO o suoi multipli;
6)- il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Questo valore deve risultare da una perizia giurata di stima redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel quale avrà sede la costituenda società: detta perizia deve essere allegata all’atto costitutivo. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi;
7)- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. Detta indicazione sembra necessaria solo in quei casi in cui il riparto avvenga in basa a criteri diversi da quelli legali;
8)- la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori;
9)– il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società. E’ consentito indicare un numero massimo ed un numero minimo, spettando, poi, all’assemblea di determinare in concreto il numero degli amministratori: essi vanno indicati nominativamente, così come va indicato chi degli amministratori è munito della rappresentanza sociale. La prassi giurisprudenziale ha poi stabilito che è possibile indicare in atto che la società sia amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un Amministratore Unico: in tal caso, l’assemblea stabilirà la composizione dell’organo amministrativo;
10)- il numero dei componenti il collegio sindacale. Questo deve essere composto da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti: è necessario in atto prevedere la loro nomina;
11)- la durata della società. Questo elemento è necessario per stabilire quando la società debba considerarsi sciolta per decorrenza del termine ex articolo 2448 Codice Civile: la durata può essere rapportata al compimento di un’opera;
12)- l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. La legge richiede, inoltre, altre condizioni per la costituzione della società e, precisamente: a)– l’integrale sottoscrizione del capitale sociale. Non è consentito costituire una società con un capitale superiore a quello risultante dai conferimenti assunti: sono vietate le sottoscrizioni simulate ovvero le sottoscrizioni condizionate; b)– il versamento dei tre decimi. La norma (articolo 2329 numero 2 Codice Civile) ha lo scopo di dotare immediatamente la società di un capitale realmente disponibile. Esso va fatto presso un Istituto di credito; il ritiro delle somme è consentito agli amministratori dopo l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese: la violazione di questa disposizione rende responsabile nei confronti della società e dei terzi l’Istituto di credito. Va sottolineato che l’articolo 2329 comma 3 Codice Civile prevede espressamente che i sottoscrittori hanno diritto di tornare in possesso delle somme versate anche nel caso che, entro un anno dal deposito, la società non sia stata iscritta nel Registro delle Imprese. L’obbligo del versamento dei tre decimi vale logicamente solo ed esclusivamente per i conferimenti in denaro; le azioni corrispondenti a conferimenti di crediti o beni in natura devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione;
3)- la relazione giurata di stima (articolo 2443 Codice Civile). E’ prescritta a carico di chi effettua conferimenti di beni in natura e/o crediti; agli amministratori ed ai sindaci è imposto l’obbligo di controllare, entro il termine di sei mesi dalla data di costituzione, la valutazione contenuta nella revisione. L’atto costitutivo, unitamente a tutti i documenti comprovanti l’avvenuto versamento dei decimi in denaro, le eventuali autorizzazioni governative prescritte e la relazione giurata di stima per i conferimenti di beni in natura e/o crediti, deve essere depositato entro trenta giorni dalla costituzione presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è fissata la sede della società. Un cenno va fatto riguardo l’abolizione della formalità della omologazione da parte del Tribunale avvenuta con l’articolo 32 della Legge numero 340/2000, il quale dispone che il Notaio, contestualmente al deposito dell’atto, richiede l’iscrizione nel Registro delle Imprese, cui l’Ufficio procede dopo avere eseguito un controllo limitato alla “regolarità formale della documentazione”. L’abolizione del controllo omologatorio in sede di costituzione segue alla considerazione della sua superfluità stante il controllo eseguito direttamente dal Notaio in sede di redazione dell’atto costitutivo. Va rilevato, per completezza, che il giudizio di omologazione rimane in via residuale in materia di deliberazioni comportanti modifiche statutarie e di emissione di obbligazioni.

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Questo tipo di società è sostanzialmente una società per azioni modificata dalla presenza della categoria dei soci accomandatari, i quali rispondono senza limiti ed in solido delle obbligazioni sociali ed ai quali spetta il potere di amministrare la società. Per quanto riguarda la costituzione va detto che anche per la società in accomandita per azioni è richiesto l’atto pubblico: gli elementi che devono desumersi dall’atto costitutivo sono sostanzialmente quelli sopra indicati per la società per azioni. Una particolare menzione va fatta per quel che riguarda la denominazione sociale, essendo necessario che la stessa contenga – oltre l’indicazione di società in accomandita per azioni – almeno il nome di uno dei soci accomandatari: la società ha diritto di conservare tale nome nella denominazione anche se il socio perde per qualsiasi ragione la qualifica di accomandatario; dubbio è, invece, nel caso che quello sia il solo nome che vi figura, se occorra integrare la denominazione sociale con il nome di un altro accomandatario: sembra preferibile la soluzione negativa, in analogia a quanto detto in tema di società in accomandita semplice.

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

La società a responsabilità limitata può costituirsi solo nella forma della costituzione simultanea e deve costituirsi per atto pubblico. L’articolo 2475 Codice Civile prescrive le seguenti indicazioni per l’atto costitutivo:
1)– cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
2)– la denominazione, la sede e le eventuali sedi secondarie. Valgono in questa sede le stesse considerazioni fatte per la società per azioni;
3)– l’oggetto sociale;
4)– l’ammontare del capitale sottoscritto (che non deve essere inferiore a 10.000,00 EURO) e versato;
5)– la quota di conferimento di ciascun socio ed il valore dei beni o dei crediti conferiti;
6)– le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
7)– il numero, il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società. Va rilevato che non è richiamato l’articolo 2380 comma 3 Codice Civile che consente di indicare un numero massimo ed un numero minimo di amministratori.
8)– il numero, il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita dei componenti il collegio sindacale nell’ipotesi che questo sia richiesto dall’atto costitutivo ovvero sia obbligatorio per legge; ‘
9)– la durata della società;
10)– l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Un cenno particolare merita il disposto dell’articolo 2475 ultimo comma – così come introdotto dal Decreto Legislativo 3 marzo 1993 numero 88, emanato in attuazione della Legge 19 febbraio 1992 numero 142 che ha recepito la XII Direttiva CEE numero 89/667 in materia societaria – che ha introdotto, anche nell’ordinamento Italiano, la figura della società a responsabilità limitata unipersonale, che si realizza con la possibilità di costituire o mantenere in vita una società a responsabilità limitata con unico socio, il quale ha la possibilità, nel rispetto di determinate condizioni, di mantenere il beneficio della responsabilità limitata nei limiti del capitale conferito. Anteriormente a questa innovazione, l’unipersonalità di una società di capitali era un fenomeno, visto con sospetto dal legislatore che lo sanzionava (come accade tuttora per la società per azioni in conformità al disposto dell’articolo 2362 Codice Civile) con la perdita del beneficio della responsabilità limitata. Il nostro legislatore ha utilizzato la tecnica di integrare la normativa vigente in materia di società a responsabilità limitata: tale scelta pare certamente più razionale di quella alternativa della creazione di un’apposita sezione dedicata alla società a responsabilità limitata unipersonale, anche se il contenuto della legge non contribuisce ad eliminare i dubbi in relazione alla natura della costituenda società a responsabilità limitata unipersonale ed alle diverse fattispecie di responsabilità dell’unico socio. Con la nuova normativa la posizione dell’unico socio di società per azioni resta invariata, continuando ad applicarsi il disposto dell’articolo 2362 Codice Civile. Per quanto riguarda la società a responsabilità limitata, l’unicità del socio – al fine di consentire la limitazione della responsabilità patrimoniale – deve essere sempre indicata negli atti e nella corrispondenza nonchè pubblicata nel Registro delle Imprese, tutti i decimi dei conferimenti in denaro devono essere interamente versati e tutti i contratti tra socio e società devono essere adeguatamente formalizzati e pubblicizzati.

Torna su