Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Millstatt 2002/4) Mag. Dr. Thomas Schönlieb

RELAZIONE SUL TEMA:

Caratterizzazione e fondazione di società di persone e di capitali in AUSTRIA

I. Generalità

Una società di diritto privato sorge solo da un contratto, il cosiddetto contratto societario, o anche statuto. Con questo contratto le parti contraenti si impegnano ad eseguire prestazioni di collettivo interesse. Per il contratto societario esiste la libertà della forma nel campo delle società di persone; invece le società di capitali necessitano il rispetto di prescritte formalità (forma scritta, contributo notarile, contenuto minimo).

II. Società di persone

1. Società di diritto civile (società semplice)

1.1. Definizione:
Una società di diritto civile è una società istituita tramite contratto, per uno scopo collettivo, con la quale due o più persone uniscono la loro opera e/o i loro beni ad un vantaggio collettivo. (definizione secondo § 1175 ABGB). La società semplice può essere o una società interna o una società esterna. Rispetto ad altre forme di società il suo campo di applicazione perciò è più ampio. Solo quelle esterne sono presenti pubblicamente e giuridicamente come società e sono contemporaneamente società interne. Se si tratta di società istituite da operatori commerciali, sussiste anche per le società solo interne una responsabilità solidale nei confronti dei creditori sociali. Altrimenti ogni membro è responsabile soltanto per la sua quota.

1.2. Soci:
Possono essere soci tutti i soggetti naturali e le persone giuridiche, le società in nome collettivo (società commerciali aperte“), le società in accomandita come pure le società a fine di lucro ufficialmente registrate. La società di diritto civile invece non può essere socio di un’altra società, poiché non ha facoltà di impegnarsi a tal senso. Egualmente dicasi anche per l’associazione in partecipazione e la comunione ereditaria.

1.3. Esistenza in primo luogo:
Comunità di lavoro nel settore delle imprese edili, dei ristoranti e alberghi, organizzazione degli avvenimenti sociali, realizzazione delle fiere, società professionali, contratti coi quali gli azionisti si impegnano a votare in un dato senso (contratti sindacali), cartelli, comunioni d´interesse, contratti di cooperazione, contratti di lavoro di gruppo, associazioni di cacciatori e via dicendo.

1.4. Contratto societario
Salvo un singolo caso di poca rilevanza nella prassi, il contratto societario delle società di diritto civile non necessita di una definita forma prescritta. L´eccezione riguarda i contratti di società, che si riferiscono esclusivamente al patrimonio presente o a quello futuro. In questo caso bisogna fare un inventario nel quale ogni singolo elemento del patrimonio viene elencato dettagliatamente. La società si istituisce semplicemente tramite la conclusione del contratto e non può essere registrata nel registro delle imprese (registro commerciale computerizzato).

2. Società commerciale aperta (ital: S.n.c)

2.1. Definizione:
na società “commerciale aperta” è una società, il cui fine è indirizzato all’esercizio di commercio sotto una unica ragione sociale, cioè un nome comune, e in cui tutti i soci hanno la responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali.

2.2 Oggetto, denominazione sociale e natura giuridica:
Il fine dell´attività può essere esclusivamente l`esercizio commerciale completo in azienda comune. Non è consentita l`istituzione di una società commerciale aperta“ per i cosidetti esercizi commerciali minori o noncommerciali. EXCURSUS Definizione del concetto di commerciante“
1) Si parla di un cosiddetto commercio fondamentale“ se viene esercitato uno dei nove commerci tassativamente elencati nel codice commerciale. Chiunque eserciti un tale commercio va chiamato automaticamente commerciante, senza necessità di ulteriori presupposti.
2) Si definisce “commerciante completo” il soggetto che eserciti commercio e la cui impresa necessiti una organizzazione e gestione completamente commerciale sia nella tipologia che nell´estensione.
3) Si definisce “commerciante minore” il soggetto che eserciti uno dei commerci fondamentali, ma per cui non sia necessaria una completa organizzazione e gestione commerciale. Non ci sono dei criteri fissi per la delimitazione tra commerciante completo e minore. A sostegno si possono rilevare caratteristiche come la tenuta contabile, la presenza di personale commerciale e di inventari, la tipica organizzazione e arredamento d´ufficio, il numero dei dipendenti, il volume del giro d`affari, il numero delle sedi operative, volume delle attività e via dicendo. La società deve avere una ragione sociale collettiva (unica) e può avere soltanto una tale ragione. La ragione sociale deve contenere nel suo testo come minimo il cognome di uno dei soci nonché un appendice che indichi il rapporto sociale, oppure deve contenere i nomi di più soci. Si possono usare anche nomi d‘arte. Non è permesso però usare nomi diversi da quelli dei soci. L’appendice che spiega il rapporto sociale non deve obbligatoriamente dare informazione sulla forma giuridica della società, ma indicare chiaramente che si tratta di una società. Nella prassi sussistono spesso anche le appendici, che non riflettono la forma aggiornata della società; il rapporto di responsabilità risulta dal registro delle imprese. Secondo l’opinione dominante la “società commerciale aperta” non è una persona giuridica. Essa però ha una tale autonomia legale che nella vita giuridica può essere considerata e trattata come se tale fosse.

2.3. Costituzione e notifica al registro delle imprese:
Per costituire una “società commerciale aperta” è necessario stilare un contratto fra almeno due persone. Non è di fatto prevista una forma definita, alcune forme peraltro possono emergere da singole leggi in merito. Possono essere soci qualsiasi persona naturale, le persone giuridiche, un´altra società in nome collettivo, una società in accomandita come pure le società registrate a fine di lucro. Nel rapporto interno, cioè per gli stessi soci, l´obbligo societario sorge già alla conclusione del contratto; rispetto all’esterno invece bisogna distinguere se la “società commerciale aperta” esercita un commercio fondamentale nel senso del codice commerciale, nel qual caso allora sorge con l’inizio delle sue attività commerciali; in tutti gli altri casi viene costituita al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. La “società commerciale aperta” può sorgere anche tramite una trasformazione di un’impresa preesistente. Ogni “società commerciale aperta” è da notificare al registro delle imprese. Sono impegnati a ciò tutti i soci, indipendentemente dal loro potere di rappresentanza o di gestione. I soci con potere di rappresentanza devono inoltre depositare una copia conforme della loro firma presso il tribunale competente per il registro delle imprese. Le iscrizioni nel libro delle ditte (cioè il registro delle imprese) vengono considerate come una promulgazione sufficiente e non vi è necessità di una ulteriore pubblicazione.

3. La società in accomandita (S.acc.)

3.1. Definizione:
La società in accomandita è una società, la cui scopo è versato all`esercizio di un commercio sotto una ragione sociale, cioè un nome comune, se nei confronti dei creditori sociali almeno un socio ha la responsabilità illimitata mentre almeno un altro socio ha la responsabilità limitata. La società in accomandita può essere fondata per l´unico scopo di un´impresa tipo grande commerciale.

3.2. Limitazioni:
La società in accomandita si distingue essenzialmente dalla “società commerciale aperta” in un punto solo: la responsabilità di una parte dei soci nei confronti dei creditori sociali è limitata ad una definita quota del patrimonio conferito alla società (apporto). In tutti gli altri meriti invece corrisponde alla “società commerciale aperta”. Ne risulta che la società in accomandita ha due tipi di soci, che sono gli accomandatari, la cui posizione giuridica è la stessa dei membri della “società commerciale aperta”, e gli accomandanti, la cui funzione è limitata essenzialmente a quella di finanziatore. Ad essi comunque spettano alcuni diritti di intervento e di controllo. Legalmente gli accomandanti non hanno nessun potere di rappresentanza; possono ottenerlo solo tramite la procura. Non è consentito fungere da accomandante e accomandatario contemporaneamente. Questa forma di società rende possibile una partecipazione puramente capitalistica e rappresenta ai fini fiscali lo stato di coimprenditorietà. I profitti non sono soggetti all´imposta sul reddito delle società. In tal modo finanziatori anonimi possono partecipare perciò all`impresa a condizioni fiscalmente favorevoli per esempio tramite amministratori fiduciari. Le società in accomandita, che non sottostanno ad un obbligo minimo di membri ed i cui soci sono spesso rappresentati da fiduciari, vanno chiamate società in accomandita “a pubblico” e sono difficilmente quantificabili. Questa tipologia serve in primis come crogiolo di capitali utili alla realizzazione i diversi progetti (per esempio nel campo dell´edilizia).

3.3. Costituzione;
ragione sociale e notifica al registro delle imprese: Sostanzialmente la fondazione è la stessa della “società commerciale aperta”. Comunque non è consentito che la ragione sociale contenga il nome di un accomandante. Una società in accomandita che esercita un commercio fondamentale nel senso del codice commerciale sorge già con l`inizio delle sue attività commerciali, senza che sia necessario aspettare l`iscrizione nel registro delle imprese. Qualsiasi eventuale accordo dei soci, secondo il quale la società sia istituita con data successiva all’iscrizione è perciò senza validità. Un accomandante che aderisca all`inizio delle attività commerciali prima dell`iscrizione nel libro delle ditte, risponde tale e quale un accomandatario per tutti i debiti sociali venuti in essere prima dell`iscrizione. Chi aderisce come accomandante in una S.acc. già esistente, risponde illimitatamente per tutti i debiti sociali venuti in essere tra la sua entrata e la sua iscrizione nel registro delle imprese. Con la notifica al registro delle imprese della società in accomandita sono da iscrivere anche tutti i soci, il che significa anche gli accomandanti. Sono da iscrivere anche il nome e la data di nascita degli accomandanti, eventualmente anche il loro numero presso il registro delle imprese e la loro quota di impegno capitale nella societá.

3.4. GmbH & Co KG:
In questo modello giuridico misto fra responsabilità limitata e accomandita normalmente la società a responsabilità limitata rappresenta l`unico accomandatario della società in accomandita. Spesso sussiste corrispondenza fra accomandanti della S.acc. con i soci della S.r.l. Il motivo più importante per la scelta di questa forma di società è la limitazione della responsabilità grazie alla Srl. intermedia. Inoltre la partecipazione della S.r.l. rende possibile un rapporto organico da terzi, poiché la gestione stessa sottostà alla competenza della S.r.l. accomandataria; non è necessario invece che il suo amministratore sia socio né della S.r.l. né della S.acc. Grazie alla partecipazione della S.r.l., la S.acc. può gestire anche una ditta oggettiva.

4. Società aperta a fine di lucro (S.n.c. a fine di lucro)

4.1. Presupposti;
definizione del concetto: Persone che esercitano assieme un’attività commerciale minore o noncommerciale, possono istituire a questo scopo una cosiddetta società registrata a fine di lucro. Si tratta di società la cui attività si indirizza ad imprese comuni sotto una ragione sociale collettiva, se per questo scopo non sia possibile l´istituzione né una S.n.c. né una S.acc.

4.2. Limitazioni:
Si tratta di una società in nome collettivo a fine di lucro, quando tutti i soci hanno responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali. La differenza fondamentale nei confronti della “commerciale aperta” sussiste nel fatto che una società aperta a fine di lucro“ non può svolgere mai attività commerciale completa, mentre la società commerciale aperta” lo deve fare obbligatoriamente. La ragione sociale deve obbligatoriamente avere in appendice OEG“, cioè società aperta a fine di lucro“. La società aperta a fine di lucro“ non può conferire alcuna procura. Per tutto il resto la società aperta a fine di lucro“ si basa totalmente sulle caratteristiche della commerciale aperta“.

4.3. Fine;
settore di applicazione principale: Ogni “società aperta a fine di lucro” può essere fondata per qualsiasi scopo consentito tranne che per attività commerciale completa. In primo luogo nasce ai fini di ogni attività agricola o forestale, anche se tali attività sono svolte come secondarie, per i liberi professionisti, nonché per ogni altra attività che non sia definibile né come artigianale né come indipendente, né agricola o forestale. Molto importante per noi è il fatto che in tal modo abbiamo la possibilità a poter istituire società notarili (studi associati di due o di più notai) nella forma giuridica delle OEG.

4.4. Costituzione;
notifica al registro delle imprese: A differenza delle società “commerciali aperte” e indipendentemente dal tipo delle attività svolte, la società “aperta a fine di lucro” nei confronti dei suoi rapporti esterni non sorge mai prima della sua iscrizione nel registro delle imprese. L´iscrizione perciò ha efficacia costitutiva. Ogni “società aperta a fine di lucro” deve essere notificata da parte di tutti i soci.

5. Società in accomandita a fine di lucro (S.acc. a fine di lucro)

5.1. Limitazione:
In ogni caso nel quale la responsabilità di una parte dei soci nei confronti dei creditori sociali sia limitata ad una certa quota di partecipazione, mentre il resto dei soci risponde senza limiti, ed inoltre se la società non può svolgere attività commerciale completa, allora si offre la possibilità di una società in accomandita a fine di lucro. La ragione sociale deve avere obbligatoriamente l’appendice KEG“ cioè società in accomandita a fine di lucro“. La società acc. a fine di lucro non può conferire alcuna procura. Per tutto il resto vale ciò che è stato detto della società in accomandita.

5.2. Costituzione;
notifica al registro delle imprese: La società non sorge prima della sua iscrizione al registro delle imprese e tale notifica è obbligatoria per tutti i soci. Per la responsabilità dell’accomandante vale ciò che è stato detto della S.acc.

6. Associazione in partecipazione

6.1. Presupposti:
Un’associazione in partecipazione sussiste, se uno compartecipa nello svolgimento di attività commerciale di terzi. Il partecipante mette a disposizione una quota del patrimonio (apporto); questa somma va ad accumularsi al patrimonio del titolare dell`attività commerciale, ed il versante partecipa agli utili. Si distinguono le associazioni in partecipazione tipiche da quelle atipiche. Si parla di associazione in partecipazione atipica, se il compartecipante non fa viene fatto partecipe solo degli utili, ma anche al patrimonio della impresa del suo partner e se inoltre eventualmente gestisce gli affari di questa ditta. Il compartecipante però può gestire gli affari solo tramite procura, non nella sua qualità di partecipante. L’associazione in partecipazione rende possibile una partecipazione attraverso impiego limitato di capitale senza necessità di contribuire con la propria opera e senza rispondere direttamente nei confronti dei creditori sociali. Le entrate derivanti da un`associazione in partecipazione (austriaca) sono soggette alle imposte sul reddito di capitale (25%), sostanzialmente allo stesso modo come le entrate dalle partecipazioni alle società di capitali.

6.2. Costituzione:
La società si costituisce già al momento della conclusione del contratto, che non necessita di una forma prescritta. Il contratto perciò può essere stipulato sia in forma verbale che scritta, sia esplicitamente che tacitamente. Non è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese. Si tratta perciò di una pura società interna.

7. Gruppo europeo di interesse economico(GEIE) European Economic Interest Grouping (EEIG)

7.1. Presupposti:
Il Gruppo europeo di interesse economico nasce grazie al regolamento 2137/85 del Consiglio della Comunità Europea del 25.7.1985, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/1985 (GEIE). Secondo l´articolo 2 dello stesso regolamento si deve applicare il diritto “dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo”. La legge esecutoria (austriaca) è andata in vigore il 1/10/1995.

7.2. Definizione e compiti:
Il Gruppo europeo di interesse economico è una associazione al fine di facilitare e sviluppare le attività commerciali dei suoi membri, ovvero per migliorare e aumentare i risultati di queste attività. Deve rendere possibile specialmente alle piccole e medie imprese la cooperazione internazionale.

7.3. Costituzione;
ontenuto minimo del contratto; notifica al registro delle imprese: La costituzione necessita di un contratto istitutivo in forma scritta, da depositare presso il registro delle imprese. Come contenuto minimo il contratto deve indicare la denominazione del gruppo, la sede e l’oggetto del gruppo. Inoltre sono da elencare tanto i nomi, la forma giuridica nonché il numero ed il luogo della registrazione di ogni membro, così come la durata del gruppo. L`iscrizione del gruppo europeo di interesse economico nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva. La promulgazione dell`iscrizione deve avvenire su “Amtsblatt zur Wiener Zeitung” (bollettino allegato alla Wiener Zeitung) ed in seguito nella gazzetta ufficiale dell`Unione Europea.

III. Società di capitali

1. Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

1.1. Definizione:
La società a responsabilità limitata è una corporazione con personalità giuridica, i cui membri versano alla società una somma predefinita (quota iniziale). Queste quote iniziali insieme formano il capitale sociale. Come capitale minimo costitutivo sono richiesti € 35.000,–. di cui viene richiesto il versamento minimo di € 17.500,–.

1.2. Limitazioni
Dal punto del diritto patrimoniale normalmente non ci sono ulteriori impegni per i soci ed essi non rispondono per le obbligazioni sociali. Perciò la S.r.l. è una persona giuridica ed il patrimonio della società ben distinto da quello dei singoli soci.

1.3. Oggetto:
Solo poche limitazioni vengono imposte all’oggetto della S.r.l.. Tale forma societaria non è consentita per esempio per svolgere attività politica e attivitá assicurativa.

1.4. Capitale sociale (versato); quote iniziali; quota sociale:
Al momento della costituzione di una S.r.l. ogni socio versando la sua quota di capitale iniziale rileva una quota sociale relativa. Perciò la quota sociale rappresenta la somma dei diritti e degli oblighi di appartenenza dei soci. La stessa quota di capitale versato rappresenta l´impegno espresso di ogni singolo socio a conferire l´apporto alla società. Il minimo per ogni quota di capitale è di € 70,–. 

1.5. Ragione sociale:
a ragione di una S.r.l. può essere soggetiva, oggettiva o una combinazione di entrambi. La ditta soggettiva deve contenere almeno il nome di un socio. Possono essere allegati o un appendice che si riferisce all’oggetto dell`’impresa o una parola di pura fantasia. La ragione della ditta oggettiva deve derivare dall´oggetto dell`impresa o indicare il tipo di attività di essa. Il testo della ditta non deve obbligatoriamente essere in tedesco, si possono usare anche denominazioni in merito in lingua straniera, ma ben comprensibili. L´appendice della forma giuridica S.r.l.“ invece è in ogni caso obbligatoria nella ragione sociale.

1.6. Fasi costitutive; contratto societario:
Per la costituzione è necessario che le partiti stipulino un contratto societario nella forma di atto notarile. Il contenuto necessario di questo contratto societario (anche statuto) risulta dal § 3 della “Legge sulle GmbH” ed include la ragione sociale e la sede della società, l´oggetto dell´impresa, l´ammontare del capitale sociale e il valore delle quote di capitale iniziali dei soci. Tutte le altre norme del contratto societario rivestono valore cosiddetto facoltativo. È altresí consentito che il contratto venga stipulato da una singola persona tramite una dichiarazione sulla costituzione della società. In questo caso le regole della costituzione sono da applicare in forma analogica. Nella fase costitutiva vanno nominati gli amministratori, se questa nomina non è avvenuta nel corso di redazione del contratto societario. Ciò è soltanto possibile, se gli amministratori stessi sono contempo-raneamente anche soci. Se gli amministratori sono già nominati nel contratto sociale, la loro revoca viene ad essere limitata a motivi gravi. Rientrano in questi motivi per esempio la grave violazione dei doveri societari o l’incapacità a gestire gli affari. Un “consiglio di controllo” viene nominato se richiesto dalla legge, o anche in forma volontaria, a meno che questo non sia già avvenuto al momento della redazione del contratto societario. Ai fini del versamento delle imposte sulla circolazione dei capitali è richiesto il rilascio di nullaosta fiscale. Il conferimento delle quote iniziali avviene nella proporzione prevista dalla legge, vale a dire almeno un quarto del previsto capitale versato, ed in ogni caso almeno la somma di € 70,–. In effetti viene richiesto il versamento effettivo di capitale minimo per un valore di almeno € 17.500,–. È consigliabile, ma non prescritta legalmente, una dichiarazione della Camera di Commercio, attestante nullaosta riguardo alla concreta denominazione della ditta. La costituzione della società è da notificare tramite iscrizione al registro delle imprese da parte di tutti gli amministratori e le firme su questa notifica necessitano di autentica notarile. All´atto di notifica devono essere allegati il contratto societario in duplicato notarile, un elenco dei soci (con indicazione degli importi delle quote iniziali assunte e dei versamenti effettuati), un elenco degli amministratori (con indicazione degli ambiti per il potere di rappresentanza) nonché un elenco dei membri del consiglio di vigilanza. Gli amministratori devono inoltre presentare alla cancelleria del tribunale presso cui si trova il registro delle imprese le loro firme autenticate dal notaio. Per l´Art. 10 della “Legge sulle GmbH” si esige inoltre la presentazione di una dichiarazione sul versamento delle quote iniziali in contanti e sull´adempimento dei conferimenti in natura. Questa dichiarazione deve indicare la libera disponibilità degli amministratori a disporre degli importi pagati. A tale scopo deve essere presentata una attestazione da parte del (proprio) istituto bancario. L´istituto risponde alla società per la correttezza della certificazione. Il tribunale presso cui si trova il registro delle imprese esamina la notifica riguardo gli aspetti della completezza e della legalità. Una volta confermata la presenza di tutti i presupposti avviene l´iscrizione nel registro delle imprese. Solo tale registrazione rende effettiva la costituzione della S.r.l. I soci fondatori sono personalmente responsabili in via solidale per tutte le obbligazioni sociali risultanti da attività commerciali precedenti l’iscrizione della società nel registro delle imprese. Contenuto della notifica al registro delle imprese:

  • ragione sociale
  • sede
  • indirizzo aziendale valido per consegna postale
  • comune nel quale si trova la sede della società
  • data della sottoscrizione del contratto sociale
  • ammontare del capitale sociale
  • nomi, date di nascita, eventualmente il numero presso il registro delle imprese, di tutti i soci
  • ammontare delle loro quote iniziali e dei versamenti effettuati
  • nome e data di nascita del presidente, del/i vicepresidente/i e di tutti gli altri membri del consiglio di vigilanza
  • eventuale disposizioni riguardo la durata della società
  • nomi e date di nascità degli amministratori e il modalità del loro potere di rappresentanza
  • ramo commerciale (in poche parole)
  • filiali
  • nomi e date di nascita degli eventuali procuratori
  • eventuali ulteriori notificazioni/informazioni previste dalla legge Allegati alla notifica al registro delle imprese:
  • contratto societario
  • attestazione di nomina degli amministratori
  • elenco dei soci
  • elenco degli amministratori
  • prova delle firme di tutti gli amministratori e dei procuratori
  • perizia della camera di commercio nel riguardo al testo della ragione sociale
  • nullaosta
  • attestato dell`istituto bancario
  • certificazione comprovante event. titoli accademici

1.7. Costituzione oggettiva:
Si parla di costituzioni oggettive, se i soci non conferiscono denaro, ma qualsiasi oggetto di valore. Esistono particolari prescrizioni per questi casi: riguardo alle fondazioni oggettive (= conferimenti in natura) sono da menzionare per esempio: il conferimento di beni mobili ed immobili o di intere imprese. In ogni caso però, l´oggetto che è da incorporare alla quota iniziale, deve essere precisamente e chiaramente definito (descritto). Almeno la metà del capitale sociale è da conferire tramite quote iniziali da versare in contanti. Esistono però le seguenti eccezioni:
a) se la costituzione della società avviene con il fine unico di continuare un´impresa che esiste già almeno da cinque anni, e se della società costituita a questo scopo sono soci esclusivamente l´ultimo titolare dell´impresa e determinati membri della famiglia di costui,
b) se in rispetto alle prescrizioni circa la costituzione di società per azioni avvenga una verifica di costituzione, tenuta da controllori indipendenti.

2. Società per azioni (S.p.A.)

2.1.Limitazione e oggetto:
La società per azioni è una persona giuridica e rappresenta quella forma di società di capitali, in cui la funzione di raccolta di capitale ha la preminenza. Fra tutte le società essa ha il livello più alto di organizzazione. Le prescrizioni legali sono prevalentemente norme cogenti. La costituzione della società per azioni è consentita per qualsivoglia scopo, sia commerciale che ideale. L´oggetto della società fa parte del contenuto cogente del suo atto costitutivo (statuto). Capitale sociale minimo richiesto per la S.p.A. è € 70.000.–.

2.2. Concetto di azione“:
Con il termine di azione“ si intende la quota rilevata di capitale sociale nominale, la qualità membro della società (socio) con tutti i diritti e doveri a ciò connessi, nonché il documento stesso come titolo di credito nel senso più stretto. Esistono azioni a cui viene attribuito un determinato valore in denaro (Nennaktie) ed azioni in cui non viene indicato alcun valore (Stückaktie); queste ultime rappresentano ciascuna uguale valore nominale (quota di capitale sociale nominale) Non possono coesistere entrambi i tipi di azioni (nella stessa società). Sta quindi al contratto societario indicare se sono previsti o “Nennaktie” o “Stückaktie”, e indicare quindi il valore assegnato alle azioni o il numero di queste. Una ulteriore circostanza da definire nello statuto è la emissione di azioni nominative ovvero azioni al portatore.

2.3. Costituzione; registro delle imprese:
È previsto per la costituzione che il contratto societario necessiti di un’autenticazione notarile. Non è consentita comunque la costituzione societaria da parte di una singola persona Con la sottoscrizione delle azioni da parte dei soci fondatori si costituisce la società in “prima fase” (Vorgesellschaft). I fondatori devono quindi nominare il primo consiglio di vigilanza (“Aufsichtsrat”), il quale dopo nomina da parte sua il primo consiglio d’amministrazione. I fondatori devono fare una relazione sullo svolgimento costitutivo. Questo svolgimento costitutivo deve venire sottoposto a verifica da parte del consiglio d’amministrazione, dal consiglio di vigilanza e da indipendenti revisori. Questi revisori vengono nominati dal tribunale. Bisogna richiedere un nullaosta fiscale presso la competente intendenza di finanza; inoltre sono da richiedere tutte le necessarie autorizzazioni delle autorità, se queste emergono da qualche legge in merito. È da versare almeno un quarto del prezzo minimo d`emissione (importo nominale per “Nennaktie” ovvero prezzo minimo dell`emissione per “Stückaktie”). Gli apporti sono da conferire subito ed in pieno ammontare. La società deve essere notificata tramite iscrizione nel registro delle imprese di tutti i fondatori e tutti i membri del consiglio d’amministrazione e del consiglio di vigilanza. A questa notifica è da allegare una dichiarazione sull’avvenuto adempimento di tutte le prescrizioni legali. Sono da allegare inoltre anche tutti i documenti afferenti al processo costitutivo. Il tribunale presso cui è depositato il registro delle imprese deve esaminare, se sono state rispettate tutte le prescrizioni legali circa la costituzione. In seguito avvengono l´iscrizione e la promulgazione dell’iscrizione. La società per azioni non viene in essere prima dell’atto d´iscrizione.

3. Cooperative di produzione e di consumo

3.1. Definizione:
Le società cooperative sono associazioni senza un numero massimo di soci e servono in principio a sostenere le attività di acquisto e economiche dei loro componenti. Per tale motivo una società cooperativa non può avere come fine primario la realizzazione di profitto.

3.2. Organi:
Come organi cogenti sono previsti per la cooperativa un consiglio di amministrazione e l´assemblea generale. È necessario un “consiglio di vigilanza” solo in determinati casi.

3.3. Costituzione; venuta in essere:
Per la costituzione è necessario un contratto cooperativo in forma scritta. Oltre alla richiesta della forma scritta non ci sono altri requisiti particolari. Il contratto è da registrare al registro delle imprese. Come per la società di capitali la cooperativa non viene ad essere prima della sua iscrizione al registro. La dichiarazione d´adesione dei suoi membri necessita di forma scritta. I soci della cooperativa però non vanno iscritti nel registro delle imprese. La cooperativa ha l´obbligo di tenere un registro dei soci, del quale ogni interessato può prendere visione. Le cooperative sono soggette a costante verifica da parte revisori speciali, i quali vanno nominati dal sindacato di revisione, nel caso la cooperativa ne faccia parte, altrimenti su richiesta della cooperativa stessa, dal tribunale presso il quale è depositato il registro delle imprese. Nella prassi le cooperative sussistono prevalentemente nell`ambito bancario/ creditizio ed i consorzi agrari. Sono da menzionare ancora le cooperative di acquisto e di vendita nonché le cooperative di consumo, la cui importanza va però costantemente scemando. È notevole perfino, che le strutture cooperative possono essere talvolta molto simili a quelle di gruppo (consorzio) industriale. parte posteriore Literatur: Kastner – Doralt – Nowotny, Grundriß des österreichischen Gesellschaftsrechtes, Manz 5. Auflage 1990 Straube, Kommentar zum Handelsgesetzbuch: 1. Band: §§ 1-188 und §§ 343-453 HGB, Manz, 2. Auflage 1995 2. Band: Rechnungslegung, § 189-283 HGB, Manz, 2. Auflage 2000 Heinz Krejci, Erwerbsgesellschaftengesetz, Manz 1991 Kostner – Umfahrer, GmbH, Handbuch für die Praxis, Manz, 5. Auflage 1998 Reich – Rohrwig, Das österreichische GmbH-Recht, Manz, Band I, 2. Auflage 1997; Band II. in Bearbeitung Koppensteiner, GmbH-Gesetz, Kommentar, Orac, 2. Auflage 1999 Jabornegg – Strasser, Kommentar zum Aktiengesetz; aufgrund der zuletzt gemeinsam mit Dr. Karl Schiemer+ bearbeiteten 3. Auflage, Manz 1993 Teil II.: §§ 70-144, 4. neu

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