Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Riva 2009/1) Notarassessor Bernhard Weiß

1.Apertura della successione senza accettazione ereditaria esplicita 

1.Acquisizione automatica (Vonselbsterwerb)
Per il diritto tedesco una eredità passa all’erede al momento della morte del de cuius, ciò vuol dire che l’eredità passa direttamente ed automaticamente (ipso iure) all’erede. Quindi secondo questo principio dell’Acquisizione automatica (Vonselbsterwerbs) per passaggio ereditario non è necessario – come invece lo è in quei sistemi che seguono il principio dell’accettazione – nessuna accettazione formale o attività o opera dell’erede. Tantomeno si rende necessaria un’immissione in possesso da parte di autorità amministrative o giudiziali. L’eredità passa quindi all’erede praticamente senza che lui lo sappia, e persino contro il suo volere. In sostanza è un passaggio di patrimonio senza soluzione temporale. E per questo, per il diritto tedesco, in nessun momento sussiste una massa ereditaria senza titolari o “sospesa” (hereditas iacens). Il diritto tedesco però concede all’erede il diritto di recedere / rifiutare l’eredità e quindi di liberarsi di successioni non desiderate (vedi anche al punto II). Pertanto, grazie al diritto di rifiutare (in un momento posteriore) all’eredità, l’acquisizione ereditaria è all’inizio solo provvisoria. Solo nel momento della accettazione ereditaria (vedi sotto punto II.3.a) l’erede perde il suo diritto al rifiuto, e quindi questa situazione provvisoria viene a definirsi conclusa. Pertanto anche nel diritto tedesco l’accettazione ha un ruolo nell’acquisizione ereditaria.

1.Successione a titolo universale (Gesamtrechtsnachfolge)
Un ulteriore importante principio del diritto ereditario tedesco è la cosiddetta successione a titolo universale“, ovvero l’eredità passa obbligatoriamente in toto all’erede. Non sono necessari ulteriori atti di cessione o passaggio (trasferimento di beni, cessione di crediti…) Il principio della successione universale vale anche se gli eredi sono più di uno. In tal caso l’eredità passa, al momento del decesso del de cuius, passa ai coeredi in forma di comunione ereditaria (Gesamthandsgemeinschaft – proprietà in comunione di beni).Il singolo erede non acquisisce direttamente singoli beni provenienti dalla massa ereditaria, bensì una quota della massa.

1.Rifiuto / rinuncia alla successione

1.Rinuncia/rifiuto quale correttivo necessario all’acquisizione automatica
La legge concede agli eredi la possibilità di evitare l’assegnazione di una eredità tramite il suo rifiuto o rinuncia. Tale rinuncia non è legata a criteri o motivazioni particolari. Grazie alla rinuncia espressa, l’erede viene messo nelle condizioni di respingere una eredità indesiderata (ad esempio perché i passivi sono superiori agli attivi). Il diritto di rinuncia quindi costituisce un correttivo necessario all’acquisizione ereditaria ipso iure. Il Fisco invece – nel caso sia esso un erede obbligatorio per legge – non ha tale diritto di rinuncia.

1.Forma e termini temporali
La rinuncia/rifiuto ad eredità avviene tramite una dichiarazione di rifiuto da presentare al tribunale competente per la successione, ha forma prestabilita, e cioè deve essere o il protocollo relativo redatto dal tribunale oppure una dichiarazione effettuata in forma di atto autenticato da Notaio. Tale rifiuto (rinuncia) deve essere effettuato entro i termini stabiliti dalla legge, di solito entro sei settimane. Se il de cuius aveva la sua ultima residenza solo all’estero, oppure l’erede si trovava all’estero al momento dell’inizio del decorso dei termini, questi termini si protraggono per sei mesi. I termini iniziano a decorrere dal momento in cui l’erede viene a conoscenza della chiamata all’eredità e per quali motivi egli ne abbia titolo (erede legittimo o testamentario). In particolare per l’erede testamentario i termini iniziano a decorrere non prima dell’apertura del testamento.

1.Esclusione della rinuncia posteriormente ad accettazione d’eredità
L’erede non ha alcuna facoltà ad esprimere la sua rinuncia/rifiuto una volta che abbia accettato l’eredità.

1.Accettazione dell’eredità (della successione)
Come già detto, in relazione ad un rifiuto ereditario gioca un ruolo importante l’accettazione dell’eredità. L’accettazione è una dichiarazione unilaterale di volontà. Non ha bisogno di essere effettuata davanti a tribunale o altra autorità, né necessita di essere esplicita. Essa può essere anche un atto concludente, che possa essere considerato come positivo nei confronti della successione (pro herede gestio). Inoltre la legge simula la decorrenza dei termini per una rinuncia quale accettazione di eredità. Pertanto il fatto stesso di far decorrere i termini senza esercitare il diritto di rinuncia equivale ad una accettazione. Tale accettazione non può venir revocata dall’erede. Solo nel caso si verifichino i severi criteri per una impugnazione o ricorso, allora l’erede può svincolarsi o ritrattare con valore retroattivo.

1.Ricorso contro accettazione
Un fatto o circostanza che da diritto a presentare ricorso – oltre al casi rari nella pratica di frode, truffa o minaccia/intimidazione – è ad esempio l’errore riguardante qualità e caratteristiche fondamentali dell’eredità. Significativo qui è il mancato riconoscimento o individuazione dell’effettivo indebitamento (eccedenza debitoria) dell’eredità. Anche aver mancato la scadenza per la dichiarazione di rifiuto (che la legge equipara ad una accettazione) può essere un motivo di ricorso: se cioè l’erede, che per certo non abbia volontà di accettare, non ha rispettato i termini perché egli non li conosceva o perché non era in chiaro (errore) sul significato delle decorrenze, può presentare ricorso contro l’accettazione così automaticamente (ex lege) avvenuta. Le procedure di ricorso corrispondono in linea di massima alle procedure di rifiuto. Pertanto una dichiarazione di ricorso necessita della forma (autentica notarile) ed è soggetta agli stessi termini (le sei settimane, ovvero i sei mesi in caso di casi particolari con connessione all’estero). I termini iniziano a decorrere dal momento della presa di conoscenza del motivo di ricorso da parte dell’avente diritto. Un ricorso contro accettazione ha valore di rifiuto dell’eredità.

1.Conseguenze del rifiuto (Ausschlagung)/ Impossibilità di ritrattare la rinuncia

1.Conseguenze del rifiuto
L’erede che abbia espresso rifiuto perde ex tunc il suo titolo e stato di erede. La legge simula o assume pertanto che l’erede che ha espresso rinuncia non abbia mai ottenuto l’eredità. Pertanto la successione viene considerata nelle relazioni e situazioni che sarebbero in essere, se il “chiamato all’eredità“ rinunciatario fosse già deceduto al momento della chiamata.

1.Divieto di revoca del rifiuto
Il rifiuto è una dichiarazione costituente diritto, e pertanto ai sensi dei principi generali non può essere revocata.

1.Ricorso contro rifiuto
Contro il rifiuto però gli eredi possono effettuare ricorso, nel caso sussistano chiari difetti di volontà (minacce illegali, truffa o frode, determinati errori essenziali). Un buon esempio di errore essenziale che può portare ad un ricorso può essere considerato l’errore di valutazione sull’indebitamento dell’eredità. Per le procedure e i termini del ricorso valgono le stesse norme e principi che per il rifiuto stesso, ovvero le sei settimane (o per casi speciali connessi all’estero i sei mesi), a decorrere dalla presa di conoscenza del motivo che da avvio al ricorso. Un ricorso contro la dichiarazione di rifiuto equivale ad una accettazione di eredità.

1.Rinuncia ad eredità e a legittima e sue conseguenze (Verzicht)
Il diritto tedesco conosce anche la possibilità della rinuncia sia ad una eredità legittima (Erbverzicht) che al diritto legittimario (Pflichtteilsverzicht).

1.Rinuncia ereditaria
– Erbverzicht In caso di rinuncia ci troviamo di fronte ad un vero contratto ereditario concluso con il futuro de cuius, prima del verificarsi del caso ereditario, in forza del quale il futuro erede rinuncia al suo diritto ereditario. Tale rinuncia fa decadere quindi la successione. Il rinunciatario viene escluso dalla successione, e trattato come se al momento del venire in essere della successione non abbia vissuto. Si sottolinea qui che la rinuncia dichiarata da un discendente o un collaterale del de cuius – a meno di disposizioni particolari – ha effetto anche sui di lui discendenti. La rinuncia può essere considerata solo come rinuncia al diritto ereditario (status di erede) o ad una quota di esso. Inoltre la rinuncia può essere anche limitata al diritto legittimario (dettagli in seguito, sotto “b”). Una rinuncia a singoli beni della massa invece non è consentita, in quanto ciò andrebbe in contrasto con i principi della successione universale.

1.Rinuncia alla legittima
– Pflichtteilsverzicht La rinuncia può limitarsi alla quota legittimaria (diritto legittimario). Ciò ha come conseguenza la cancellazione delle basi danti diritto ad una quota legittimaria, che non viene in essere al momento dell’apertura di successione. La successione legittima non viene a modificarsi. Una rinuncia a quote legittimarie, nell’attività pratica, di solito ha notevole significato in relazione a casi di donazioni in vita, in quanto da un lato il futuro de cuius o testatore dispone della totale libertà dispositoria/testamentaria, mentre il rinunciatario – al momento della determinazione delle quote legittime e legittimarie degli altri eredi – continua ad essere tenuto in considerazione: ovvero in questi casi di rinuncia alla legittimaria la quote degli altri legittimari non vanno ad accrescersi (a differenza di una rinuncia all’eredità di cui sopra). Anche nel caso di rinuncia alla legittimaria l’oggetto può essere limitato, avendo ciò per conseguenza che determinati beni patrimoniali non vengano presi in considerazione (conteggiati) al momento del calcolo della legittimaria. Nella pratica ciò avviene ad esempio nel caso di trasferimento (in vita) di aziende agricole o di imprese ad uno dei figli. In tal caso gli altri discendenti (eventualmente dietro pagamenti di conguaglio) dichiarano la loro rinuncia limitatamente a questo diritto legittimario, in modo che in caso di apertura ereditaria l’impresa o azienda non venga ad essere soggetta a rischio di “smembramento”.

1.Forma della rinuncia e altre condizioni preliminari
La rinuncia viene dichiarata a mezzo di contratto fra il rinunciatario ed il futuro de cuius e necessita di forma di atto notarile. Per il testatore/futuro de cuius è un negozio giuridico personalissimo e pertanto deve agire direttamente e non può farsi rappresentare da un procuratore. 1.Conseguenze dell’accettazione ereditaria (Erbantritt)

1.Conseguenze dell’accettazione ereditaria
Come già accennato, per il diritto tedesco non è necessaria una esplicita accettazione ereditaria, in quanto l’eredità questa spetta automaticamente ipso iure agli aventi diritto. Con l’accettazione – sia essa una dichiarazione (esplicita) o attraverso il decorso senza azione dei termini di ricorso – si risolve una situazione “pedente”, e l’eredità spetta definitivamente e non più provvisoriamente agli eredi, restando le eventuali possibilità di ricorso presentate.

1.Rispondere dei debiti/obbligazioni della massa ereditaria
(Principio della responsabilità ereditaria provvisoriamente illimitata, ma limitabile) Ai sensi del sistema di responsabilità del Codice Civile Tedesco (BGB) l’erede risponde in gererale con tutto il suo patrimonio, ovvero con il patrimonio personale e con quello ereditato. Con l’apertura ereditaria si uniscono il patrimonio già in possesso dell’erede e quello spettantegli per eredità in un’unica unità. Ed è con questa che l’erede va a rispondere sia per le obbligazioni sue personali che per quelle del de cuius. Il diritto tedesco quindi, in partenza, non conosce dissociazione delle due masse patrimoniali, e pertanto neppure una responsabilità dell’erede limitata alla quota ereditata (nessuna responsabilità ai sensi cum viribus hereditatis). Analogamente non sussiste neppure una limitazione dell’eredità al valore calcolato della quota assegnata. (nessuna responsabilità ai sensi pro viribus hereditatis) Esistono però delle particolarità. Sino al momento dell’accettazione l’erede non risponde, ovvero è soggetto a tutela processuale, e pertanto nel corso del “periodo tutelato” di tre mesi può avvalersi di opposizione/eccezione dilatoria (aufschiebende Einrede, vedi sotto
a). L’erede, dopo l’accettazione ereditaria, ha la possibilità di limitare la sua responsabilità alla quota assegnata
(b). Tale facoltà di limitazione può essere persa però se l’erede lascia decorrere i termini, o se viola un obbligo. In tal caso vale il principio della responsabilità ereditaria illimitata (e definitiva)
(c). 1.Tutela processuale dell’erede prima dell’accettazione ereditaria; il “periodo protetto” Prima dell’accettazione ereditaria, quindi durante il periodo di decorrenza previsto per presentare una dichiarazione di rifiuto, non è possibile far valere giudiziariamente diritti obbligatori contro l’erede. A partire dall’accettazione, l’erede dispone di un cosiddetto periodo “protetto” di tre mesi (Dreimonatseinrede), durante il quale egli può rifiutarsi di rispondere per una obbligazione ereditaria, e quindi ha tempo di procurarsi chiarezza sulla effettiva situazione della massa ereditaria, al fine di prendere decisione in merito ad una soddisfazione o ad una limitazione di responsabilità (Herbeiführung einer Haftungsbeschränkung)

1.Facoltà di limitazione della responsabilità
(1)
 Generalità L’erede può evitare una illimitata responsabilità per obbligazioni / passività della quota ereditaria procedendo con la “limitazione di responsabilità” (Haftungsbeschränkung); quale uno degli strumenti generali, quindi nei confronti di tutti i creditori, la legge prevede una amministrazione ereditaria (Nachlassverwaltung) e anche un fallimento ereditario (Nachlassinsolvenz). Queste istituzioni giuridiche producono una separazione del patrimonio ereditato da quello proprio dell’erede, e conseguentemente i creditori nei confronti della massa ereditaria possono avvalersi sono su questa, e non hanno accesso al patrimonio dell’erede, che viene quindi tutelato. In altre parole, per i creditori l’unico valore che risponde o che può soddisfare i creditori è la quota ereditata, e non il patrimonio personale dell’erede. Oltre a ciò si possono attivare limitazioni di responsabilità individuali, ovvero nei confronti di singoli creditori.
(2) Amministrazione controllata, fallimento ereditario (Nachlassverwaltung, Nachlassinsolvenzverfahren) Una amministrazione controllata ovvero le procedure per fallimento ereditario vengono decretate su richiesta dalla pretura (Amtsgericht) nella sua funzione di tribunale con competenze di successione o di procedura fallimentare. A presentare tale richiesta hanno diritto gli eredi ed in particolari situazioni anche i creditori della massa ereditaria. Sia l’amministrazione controllata che le procedure di insolvenza fanno sì che la massa (quota) ereditaria vengano disgiunte da altri effetti patrimoniali, con effetto retroattivo. Subentra una amministrazione esterna della massa e l’erede perde le sue facoltà dispositorie, che passano quindi all’amministratore o al curatore fallimentare. La responsabilità dell’erede viene limitata alla massa (quota) ereditaria. Le procedure di fallimento ereditario sono molto utili ad uno svolgimento guidato e ordinato delle pratiche per un’eredita in stato di eccedenza debitoria da parte di un terzo amministratore / curatore fallimentare. In caso di amministrazione controllata invece si tratta di una sorta di “curatela ereditaria“ (Nachlasspflegschaft) volta alla soddisfazione dei creditori ereditari. Per avviare questa procedura non sono richiesti criteri particolari. Anche nel caso dell’amministrazione controllata si attua una limitazione della responsabilità, ma non solo: infatti l’erede viene “liberato” dall’onere di effettuare da solo tutte le procedure per la soddisfazione dei creditori.
(3) Eccezione di mancata copertura (Dürftigkeitseinrede) Nel caso la massa ereditaria sia effettivamente estremamente limitata, e quindi non sia possibile avviare procedure di amministrazione controllata o fallimentare – ad esempio perché non ne sarebbero coperti neppure i costi procedurali – l’erede può avvalersi della cosiddetta “eccezione / opposizione di mancata copertura”, e quindi sarà solo la massa ereditaria a rispondere.
(4) Limitazione di responsabilità nei confronti di singoli creditori L’erede ha anche la possibilità di limitare la sua responsabilità nei confronti di singoli creditori se egli si avvale del cosiddetto “procedimento giudiziario di chiamata pubblica” (Aufgebotsverfahren) e il/i creditori non rendono note le loro richieste entro i termini indicati. In tal caso l’erede potrà opporre al creditore emanazione del decreto di esclusione, grazie al quale a rispondere al creditore sarà solo l’effettiva rimanenza ereditaria, e non il suo patrimonio privato. Un creditore escluso a mezzo di tale procedure viene trattato quindi esattamente come quei creditori che fanno valere le loro richieste oltre i 5 anni dall’apertura successoria, per cui egualmente l’erede risponde solo con la massa/quota ereditaria.
 

c. La responsabilità illimitata
Una operazione volta alla limitazione della responsabilità non sarà possibile e permessa se la responsabilità è già efffettivamente divenuta illimitata. Nei confronti dei creditori sarà questo il caso, se l’erede non avrà rispettato i termini indicati dal tribunale per la redazione dell’inventario, o se l’inventario presentato sia volutamente erroneo. Nei confronti di singoli creditori la responsabilità sarà illimitata, se l’erede si rifiuta di presentare un atto notorio di garanzia (eidesstattliche Versicherung) richiesto. Alcune particolarità si presentano inoltre per la responsabilità degli eredi nei confronti di obbligazioni d’impresa, per cui oltre alla responsabilità ereditaria vale anche una responsabilità commerciale, nel caso si verifichi continuità d’impresa. d. Particolarità in caso di comunione ereditaria (Erbengemeinschaft) Nel caso di comunione ereditaria sussistono alcune norme speciali, nel caso che la comunione ereditaria risponda come tale nei rapporti con terzi, o se uno dei singoli eredi in comunione risponda in solido (per la obbligazione totale) o solo parzialmente (cioè solo per una parte dell’obbligazione, in relazione alla sua quota ereditaria). Detto in altre parole, l’erede potrà evitare – prima della suddivisione dell’eredità – un procedimento esecutorio sul suo patrimonio privato presentando opposizione per coeredità indivisa (Einrede des ungeteilten Nachlasses), bloccando quindi una responsabilità che vada oltre la sua quota coereditaria. Pertanto il creditore, per essere soddisfatto, avrà a disposizione solo l’eredità indivisa. Dopo la divisione dell’eredità, il creditore potrà rivolgersi solo ad uno o all’altro dei coeredi, che risponderanno – a parte le eccezioni previste – con tutto il loro patrimonio. In questo caso al singolo erede resterà solo la possibilità di avvalersi della procedura di fallimento ereditario. L’amministrazione controllata non è consentita, una volta sia stata effettuata la divisione ereditaria.

1.Elementi di prova dell’eredità 

1.Certificato ereditario (Erbschein)
Di regola la prova di stato e posizione ereditaria in Germania viene data dal cosiddetto certificato ereditario (Erbschein). Questo è una certificazione ufficiale del diritto ereditario del chiamato emessa dal tribunale competente per le procedure successorie, su richiesta dell’avente diritto (ovvero da chi ritiene di essere chiamato all’eredità). Con la sua richiesta l’erede presenta atto notorio garantendo per la correttezza delle informazioni sul suo stato, e ciò mettendo la sua dichiarazione a verbale presso il tribunale o a mezzo di dichiarazione per atto notarile. Nel certificato ereditario vengono indicati sia il de cuius che gli eredi, come pure anche la portata ed estensione dei diritti, in caso di più eredi anche le quote e percentuali assegnate. Inoltre vengono rese note eventuali limitazioni di disposizione per singoli eredi, fra cui appartengono una ordinanza di anticipo su futura eredità o di esecuzione testamentaria. Nel certificato non appaiono invece legati o condizioni esecutorie, e neppure indicazioni sulla valutazione dell’eredità o singoli beni che siano inclusi nella massa. Il tribunale chiamato alle procedure ha il compito d’ufficio di ricercare quali siano i chiamati all’eredità e potrà emettere il certificato solo se riterrà comprovato lo stato d’erede del richiedente. Nel caso in un momento successivo si venga a conoscenza di mancata correttezza nel certificato, allora il tribunale è tenuto a ritirare ovvero revocare il certificato (procedure d’ufficio). Il particolare significato del certificato nei negozi in genere e a livello legale si basa sul suo valore probatorio. Chi in buona fede intraprende negozi sulla base delle indicazioni date dal certificato, può confidare che il suo contenuto sia considerato vero e valido. Chi è indicato ad erede nel certificato può quindi entrare in possesso e divenire proprietario di beni ereditari, anche se in realtà un’altra persona sia divenuto erede.

1.Testamento notarile / Contratto ereditario con verbalizzazione di apertura
Oltre al certificato ereditario, l’erede può essere legittimato anche da un testamento notarile completo di verbalizzazione (da parte del tribunale) della sua apertura. In particolare le disposizioni del diritto tavolare prevedono che la presentazione di questo documento sia sufficiente a provare lo stato di successione. Solo nel caso l’amministrazione sollevi dubbi sulla correttezza o validità del documento stesso, può essere richiesta la presentazione di un apposito certificato ereditario. Inoltre recentemente il Tribunale Federale (Bundesgerichtshof) ha emesso una decisione riferendosi esplicitamente alle sopranominate norme, confermando che anche per altri negozi legali – quali ad esempio nel caso esplicito i rapporti con una banca – la prova di stato successorio può (anche) essere data dalla presentazione di un testamento notarile completo della verbalizzazione di apertura. Un testamento notarile rende quindi molto spesso il certificato obsoleto, consentendo altresì un risparmio di costi e incombenze.

1.Particolarità in caso di minorenni o soggetti a tutela /curatela

1.Apertura / Accettazione dell’eredità Visto che l’eredità va al chiamato senza notevoli formalità e in concreto non è indispensabile che l’erede agisca di persona, la mancanza della capacità negoziale (Geschäftsfähigkeit) non rappresenta ostacolo e non obbliga ad una azione da parte del rappresentante/tutore. L’accettazione può anche venir dichiarata dal rappresentante legale. Una autorizzazione del tribunale non è necessaria.

1.Rifiuto dell’eredità In caso di incapacità di agire o in presenza di curatela/tutela il rifiuto dell’eredità può essere dichiarato dal rappresentante legale (genitori, tutore, procuratore,…). Egli necessiterà però di una autorizzazione da parte del tribunale competente (per curatela o per tutela minorile). L’autorizzazione è in concreto una decisione a discrezione del tribunale, che dovrà verificare se un rifiuto risponde effettivamente in tutte le circostanze all’interesse del soggetto. Tale autorizzazione comunque non è obbligatoria, in pratica, in un caso molto importante: I genitori non sono obbligati a ottenere tale autorizzazione, se all’eredità viene chiamato il minore (figlio) solo perché il genitore ha già dichiarato rifiuto. La legge qui presuppone che in tal caso non sia necessaria una verifica giudiziaia, poiché i genitori hanno avuto già facoltà di decidere per sé, e pertanto possono essere esclusi motivi egoistici o di interesse privato.

1.Rinuncia ad eredità / legittima
Altresì per la rinuncia a eredità o legittima è necessaria una autorizzazione del tribunale, riguardo a cui si deciderà nell’interesse del chiamato.

1.Legati
1.Generalità

Uno degli strumenti di regolazione successoria del diritto tedesco è il legato, con cui si intende la concessione di un vantaggio patrimoniale, senza che il beneficiario sia un erede. Oggetto di legato possono essere beni, oggetti, crediti, somme in denaro e in generale diritto a fare o omissioni. Effetti di un legato Attraverso un legato il beneficiario non ottiene direttamente diritti sul valore patrimoniale concessogli, ma diventa titolare di un diritto obbligazionario in riferimento al trasferimento dell’oggetto di legato. A differenza di una chiamata ereditaria, il legato istituisce quindi solo il diritto di esigere da chi ne ha l’onere, la prestazione / consegna del legato. Il legato pertanto non assume diritto reale ma obbligazionario, per cui al fine di un trasferimento del diritto (concesso) è necessario anche un perfezionamento dell’adempimento negoziale. In altre parole il diritto tedesco non conosce legatum per vindicationem ma solo per damnationen. Il confine fra chiamata o istituzione ad erede e concessione di legato verrà determinato attraverso l’interpretazione delle disposizioni testamentarie. Qui sarà fondamentale determinare se il de cuius intendeva rendere il beneficiario erede e quindi farlo partecipare direttamente alla successione, oppure se voleva solo concedergli un beneficio obbligazionario rendendolo legatario.

La legge ha predisposto qui una norma a soluzione, secondo la quale si presuppone un legato ogni volta che vengono concessi singoli oggetti (beni mobili). Ma una interpretazione prevalentamente di indirizzo testamentario può condurre anche a diversa conclusione, se l’oggetto di legato rappresenti la parte maggioritaria del patrimonio, e se il de cuius non abbia nominato nessun altro ad erede, ma anche agli altri beneficiari abbia concesso singoli oggetti/beni.

1.Accettazione o rifiuto di legato Una accettazione formale del legato da parte del beneficiario non è indispensabile, per il diritto tedesco, in quanto essa segue per analogia le procedure e norme della successione (Vonselbsterwerb, ottenimento automatico): quindi, fermo restando il diritto di rifiutare il legato, il diritto di esigere l’adempimento del legato viene in essere con l’apertura di successione (chiamata a legato). Il beneficiario ha il diritto a rifiutare il legato. Ciò avviene – a differenza che per il rifiuto di eredità – a mezzo di dichiarazione informale di fronte a chi ha l’onere del legato, e non di fronte al tribunale successorio. Il rifiuto può essere dichiarato anche con azione concludente, ovvero ad esempio se il beneficiario rifiuta la prestazione/adempimento a lui offerto da parte da chi ne ha l’onere. Non sussistono termini o scadenze per tale rifiuto. Come anche per la costituzione ad erede, il legato non può essere più rifiutato (ricusato) una volta che sia stato accettato dal beneficiario. L’accettazione del legato avviene di solito in modo concludente, nel momento in cui il beneficiario fa richiesta di adempimento o se contribuisce all’adempimento stesso, quindi accetta la sua prestazione.

1.Diritto internazionale
1.
Diritto applicabile Il diritto successorio internazionale in Germania è regolato dal EGBGB – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt . Criterio di collegamento è la cittadinanza del de cuius al momento del suo decesso. Un testatore/futuro de cuius con doppia cittadinanza verrà considerato in relazione allo Stato a cui è maggiormente legato, in particolare ad esempio attraverso il suo domicilio o residenza abituale, o in cui ha trascorso la sua vita. A deroga di tali norme, un cittadino tedesco che presenti anche una seconda cittadinanza verrà sempre e comunque trattato come cittadino tedesco. Attraverso il collegamento del diritto tedesco alla cittadinanza del de cuius si garantisce in primis il principio della omogeneità successoria” (Nachlasseinheit), ovvero la successione in relazione a tutti i beni ereditari è da valutare omogeneamente, secondo un solo sistema di diritto. Il rinvio al diritto patrio del de cuius d’altronde è un cosiddetto rinvio generico, cioè si deve tenere conto anche di un eventuale rimando o nuovo rinvio del Diritto Internazionale dello stato straniero. Per questo si può addivenire ad una divisione delle procedure successorie, se ad esempio il diritto straniero assoggetta i beni mobili alla residenza abituale, ed invece i beni immobili ai principi della lex rei sitae.

Una suddivisione delle procedure può avvenire anche se il diritto straniero per norme cogenti assoggetta terreni e immobili alle giurisdizioni competenti per luogo, come ad esempio in alcuni Stati Americani o in Francia (precedenza per gli statuti singolari). Il diritto tedesco concede una scelta del diritto, anche se in modo limitato. Ad esempio il futuro de cuius può optare per il diritto tedesco per patrimonio immobile situato in Germania. Anche in questo caso, ovvero a causa della scelta effettuata, può spesso essere necessaria una procedura differenziata. Una volta stabilito il diritto applicabile, tutte le questioni legate alla successione verranno regolate di conseguenza, fra queste rientrano anche questioni legate all’acquisizione dell’eredità, come ad esempio necessità o meno di una accettazione (formale) e possibilità del rifiuto o della rinuncia. Una connessione particolare si ha per la forma delle disposizioni testamentarie. Qui, per dare validità al testamento possono valere numerose possibilità, ai sensi del principio del favor testamenti (ad esempio luogo scelto per la testazione, o domicilio o residenza del testatore).

1.Competenza internazionale dei tribunali tedeschi in caso di volontaria giurisdizione. Sino al momento dell’entrata in vigore della riforma in campo della volontaria giurisdizione, ovvero 1.9.2009, valeva per il diritto tedesco la regola non scritta della competenza internazionale dei tribunali in questioni successorie che affermava il cosiddetto Gleichlaufgrundsatz o principio di sincronia, secondo cui i tribunali tedesche erano competenti anche a livello internazionale solo se il diritto tedesco fosse determinante nella procedura successoria (quindi “sincronia” fra diritto materiale e procedurale). Una eccezione sinora era rappresentata solo per gli oggetti di successione che si trovavano in Germania (diritto interno) per cui poteva eventualmente essere emanato un cosidetto “certificato ereditario oggettivamente limitato su diritto estero” (Gegenständlich beschränkter Fremdrechtserbschein) Dopo la riforma, entrata in vigore il 1.9.2009 tale situazione riguardante la competenza internazionale è variata. In futuro per la competenza internazionale dei tribunali tedeschi non sarà determinante quale è il diritto successorio applicabile. I tribunali tedeschi sono competenti anche a livello internazionale, se è data la competenza per luogo.

Ciò significa che in futuro saranno chiamati a decidere i tribunali tedeschi se il de cuius aveva la sua ultima residenza (in vita) o domicilio usuale in Germania, se egli era tedesco o se oggetti appartenenti alla massa si trovino in Germania. In tali casi il tribunale emetterà un certificato ereditario senza limitazioni, anche nel caso si applichi diritto straniero. Nonostante le variazioni date dalla riforma, rimane la questione del riconoscimento del certificato tedesco all’estero. Ciò si rivela particolarmente problematico se per il diritto straniero applicabile la determinazione dello stato ereditario sia essenzialmente diversa. Quanto un possibile regolamento o normativa europea possa migliorare la situazione, per esempio introducendo un certificato di eredità europeo, è una questione completamente aperta. Nella pratica, nei rapporti con la Turchia e con gli Stati Successori dell’Unione Sovietica, rivestono significato anche norme basatu su trattati internazionale (GUS-Staaten). Qui i criteri di collegamento per i beni immobili si basano sui principi della lex rei sitae e pertanto possono condurre anche ad una suddivisione delle procedure successorie. Per la competenza dei tribunali in casi di litipendenze valgono le norme di procedura civile tedesca sulla competenza per luogo.

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