XXXIII Incontro del Comitato
Italo-Austriaco del Notariato
17-18 Ottobre 2008, Lienz (Austria)
“Il diritto patrimoniale tra coniugi ed i suoi risvolti sugli acquisti immobiliari: la situazione in Austria”
Dr. Christian Steininger – Mag. Michael Zankl
1. Introduzione
Il diritto in materia di regime matrimoniale regola i rapporti patrimoniali dei coniugi. Originariamente in tale diritto era dominante l’idea della comunione universale dei coniugi, basata sull’approccio cattolico dell’unità di corpo, anima e spirito. In tal modo anche i patrimoni dei due coniugi andavano a fondersi in unico bene. Sotto l’influenza dell’illuminismo e dei principi di uguaglianza fra coniugi, sin dalla sua prima stesura del 1812 il codice civile austriaco – Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches ABGB – si distanzia da questi ideali cristiani, a cui seguì una trasformazione del matrimonio classico in direzione di una prospettiva individuale dei coniugi e in conseguenza di una loro individualità patrimoniale .
2. La situazione legislativa attuale del regime di separazione dei beni
Per legge il regime automaticamente adottato nei matrimoni in Austria – diversamente che ad esempio in Germania – è quello della separazione dei beni. A parte le eccezioni che andremo a illustrare, in caso non sussistano accordi particolari fra le parti (Patto Matrimoniale) ognuno dei coniugi è proprietario esclusivo sia dei suoi beni acquisiti prima del matrimonio, sia di quelli che egli acquisterà singolarmente e individualmente nel corso dello stesso, indipendentemente con quali mezzi venga finanziato tale acquisto o se ereditati. Solo tali beni compongono poi, al momento del suo decesso, la massa ereditaria. In caso di matrimonio ancora in vigore, ognuno dei coniugi risponde in prima persona e singolarmente ai suoi creditori ed è esclusivo creditore dei suoi debitori, amministrando la sua proprietà – eccetto che in presenza di accordi appositi – in prima persona . Questo principio della separazione dei beni vale praticamente in modo illimitato durante tutta la durata del rapporto matrimoniale.
Particolarità:
§ 1247 ABGB dispone che qualsiasi gioiello, pietra preziosa o altri beni pregiati dato da un marito alla moglie a suo ornamento” devono essere considerati – in caso di dubbio – comunque come regali e non come prestiti. Tale presunzione vale anche nei confronti di terzi e deve essere applicata anche a quei beni ed oggetti che sono stati dati dalla moglie al marito . § 96 ABGB regola il cosiddetto potere delle chiavi“ (Schlüsselgewalt) per quel coniuge che conduce l’esercizio della casa e della famiglia, senza disporre di redditi propri. Egli / Ella ha facoltà di rappresentanza in tutti i negozi giornalieri riguardanti l’esercizio familiare e che non eccedano oltre le possibilità economiche del coniuge, così che i coniugi rispondono congiuntamente per i negozi conclusi in tal modo . §§ 98 segg. ABGB concede a ciascun coniuge di rivendicare – su base del diritto di famiglia – una compensazione nel caso contribuisca con la sua opera al reddito dell’altro coniuge . La giurisprudenza presuppone il verificarsi di un accordo tacito di tipo societario fra i coniugi, nel caso si verifichi una comunità di vita“ qualsivoglia organizzata, che consenta ad ognuno dei partner determinati diritti di coazione e cooperatività . La separazione totale dei beni persiste naturalmente solo sino ad una dichiarazione di nullità, di divorzio o di annullamento del matrimonio, poiche in tal caso si addiviene ad una suddivisione degli effetti matrimoniale, dei risparmi realizzati durante il matrimonio, suddivisione per cui si applica il diritto matrimoniale (o divorziale) e in cui i rapporti proprietari non sono determinanti .
In caso di scioglimento del matrimonio a causa di decesso di uno dei coniugi, il principio della separazione dei beni si mantiene, viene però praticamente subito sostituito dalle disposizioni relative alla successione matrimoniale, alla legittima matrimoniale o ai prelegati ai sensi della legislazione sulla proprietà abitativa e del ABGB, per cui fra gli altri si consente al coniuge sopravvissuto il mantenere il diritto di abitazione nella casa famigliare. A questo proposito intendiamo fare presente a casi che si verificano spesso nella pratica giornaliera, e che procurano difficoltà sia in caso di divorzio che in caso di decesso e conseguente successione: * la proprietà di un conto corrente comune (familiare) * i documenti probatori privati È facilmente comprensibile che nel caso di un conto corrente familiare, al momento di qualsiasi tipo di scioglimento del matrimonio, provoca enormi difficoltà di attribuzione (cosa che avviene anche in casi di esecuzione forzata contro uno solo dei coniugi).
Molto frequentemente ci vengano sottoposti o presentati documenti che spesso vengono redatti da uno solo dei coniugi, ad esempio nel caso uno abbia “dato” all’altro determinate somme di denaro, a “memoria di ricevuta”. Tali scritti o annotazioni private già di per se per i loro difetti formali non dispongono di efficacia probatoria, in quanto qualsiasi accordo fra coniugi richiede comunque la forma di atto notarile . Normalmente tali scritti non presentano neppure alcun titolo per un “trasferimento di proprietà” di denaro. Infatti non è determinabile con certezza, in questi casi, se ad esempio si tratti di donazione, di prestito o altro, oppure se attraverso tale azione si sia provveduto a compensare un preesistente debito. Tali documenti non possono essere presi in considerazione, ad esempio nel corso di procedure di successione, e creano spesso problemi di non facile soluzione all’attività notarile.
3. Patti matrimoniali
I patti matrimoniali sono contratti che regolano i rapporti patrimoniali fra coniugi. Le disposizioni creanti regole interpersonali subentrano al posto delle disposizioni di legge sulla separazione dei beni, o le modificano, fermo restando che ciò non sia inficiato da altre disposizioni di legge . Praticamente il principale tipo di patto coniugale è l’accordo sulla comunione dei beni. Ma anche, e sempre più frequentemente, si presenta la richiesta di poter regolare in modo preventivo e nelle misure consentite dalla legge, le conseguenze di un possibile divorzio, grazie appunto allo strumento del patto matrimoniale. In fondo anche le disposizioni di legge riguardanti la separazione ed il divorzio consensuale richiedono comunque che i coniugi in via di separazione provvedano a dirimere attraverso un accordo vuoi la situazione patrimoniale, alimenti o assegni di mantenimento e non da ultimo la situazione dei figli, tenendo presente sempre il loro bene. Le parti contrattuali sono i già coniugi o i promessi sposi. Patti matrimoniali sottoscritti prima del matrimonio ottengono efficacia e validità solo a condizione che avvenga la celebrazione dello stesso. Tutti i patti matrimoniali, per avere validità, richiedono la forma dell’atto notarile. Questa disposizione di forma vale inoltre anche per i contratti di compravendita, scambio, pensione, prestito e credito fra coniugi. In tal modo si cerca di evitare facile manipolazioni patrimoniali, altrimenti facili fra coniugi, che vadano a scapito dei creditori. Al coniuge deve essere reso difficoltoso poter sfuggire ai suoi creditori semplicemente facendo credere che il patrimonio non appartenga (totalmente) a lui ma all’altro coniuge a causa di un patto matrimoniale recentemente sottoscritto .
4. Regime di comunione dei beni
Le diverse tipologie di comunione dei beni rappresentano una eccezione alle disposizioni di regime es lege sopra descritte. Essa viene concordata in un atto notarile sottoscritto dai coniugi o dai promessi sposi, ove in questo caso una delle condizioni di validità è l’effettiva celebrazione del matrimonio. A seconda se al regime di comunione sia soggetto tutto il patrimonio o solo determinate quote o parti di esso, o se tale regime divenga efficace solo nel momento del decesso di uno dei coniugi, viene determinato dalla legge .
a.) Comunione di beni inter vivos – comunione di beni generica – comunione di beni limitata
b.) comunione di beni mortis causa Agli effetti del contratto sulla comunione dei beni sono soggetti praticamente in modo esclusivo i coniugi.
Tale contratto stabilisce che fra il loro patrimonio, nella misura stabilita e descritta dall’accordo, divenga patrimonio comune fra di loro, anche in forma di quote. L’idea della comunione fa sì che i coniugi siano tenuti a disporre insieme (di comune accordo) non solo sul patrimonio totale, ma anche su parti di esso. L’amministrazione del patrimonio comune viene affidato altresì ad entrambi i coniugi .
Comunione dei beni generica
La cosiddetta comunione generica comprende tutto il patrimonio presente e futuro (per acquisto o eredità) dei coniugi, e pertanto si può considerare anche una comunione in caso di morte. Accanto al totale dei beni soggetti alla comunione può sussistere un patrimonio straordinario. In questo “patrimonio straordinario” dei singoli coniugi – che comunque non è liberamente cedibile, ma da ciascuno singolarmente godibile – si possono contare “disposizioni in vecchiaia” (Ausgedinge in A, Austrag in D, sono disposizioni legate ai tradizionali diritti contadini, con cui ad esempio chi rileva l’azienda agricola si impegna a provvedere al mantenimento del cedente) oppure alimenti, diritti pensionistici, titoli ereditari e diritti d’autore. Una comunione su beni immobili sussiste esclusivamente attraverso la intavolazione, ovvero una regolare trascrizione nei registri immobiliari (o catasto) . Comunione dei beni limitata A seconda dello scopo che ci si prefigge, una tale comunione limitata – quale comunione del patrimonio presente – può essere regolamentata come ??Comunione di tutto patrimonio futuro (anche Errungenschaftsgemeinschaft – regime convenzionale di comunione degli utili e degli acquisti, e quindi solo comproprietà di future acquisizioni) ?? comunione differita delle acquisizioni patrimoniali (Zugewinngemeinschaft, e cioè in generale sussiste una separazione dei beni, ma si concorda un risarcimento in caso di scioglimento del matrimonio oppure ??comunione ridotta di utile e beni (Fahrnisgemeinschaft, ovvero una combinazione fra il regime convenzionale di comunione di utili e beni mobili). In merito agli accordi riguardanti una comunione dei beni limitata, i coniugi possono concordare anche che cosiddetti beni parafernali non vengano soggetti alla comunione. Ciò richiede una relativa regolamentazione contrattuale, che disponga con precisione e in dettaglio, quali siano i beni da non far rientrare nel patrimonio comune .
Comunione dei beni in caso di morte
Durante la validità del matrimonio e la vita dei coniugi, un accordo di comunione dei beni mortis causa non sviluppa alcun effetto patrimonionale sui coniugi. Esiste solamente un vincolo contrattuale. I coniugi convivono in regime di separazione dei beni, cosicché ciascuno può disporre liberamente delle sue proprietà e del suo patrimonio . Solo in caso di • decesso o di • fallimento di uno dei coniugi, oppure di • divorzio l’accordo sviluppa i suoi effetti legali. A questo punto infatti ai beni, nella misura in cui essi “sono ancora esistenti”, che diventano patrimonio comune, vengono detratti i debiti e si calcola così il patrimonio attivo effettivo. Questo viene diviso in due parti uguali. Nel caso trattato più frequentemente a livello notarile, e cioè quello delle procedure successorie, una delle due parti viene assegnata al coniuge sopravvissuto, l’altra diventa la massa ereditaria del coniuge defunto .
5. Responsabilità in caso di obbligazioni
La responsabilità in caso di obbligazioni o debiti si basa sul principio che – attraverso l’accordo di comunione dei beni – ciascuno dei coniugi risulta obbligato personalmente nei confronti dei creditori dell’altro coniuge, però solo nella misura limitata della sua quota di massa patrimoniale nel modello di comunione scelto. Nel caso della comunione dei beni generica ciascuno dei coniugi risponde per le sue obbligazioni con il suo patrimonio, anche con la sua quota di beni da massa comune, però anche senza obbligo personale per le obbligazioni prese dall’altra parte, persino se queste non abbiano alcuna relazione o influenza sulla massa patrimoniale comune o siano state prese prima della sottoscrizione dell’accordo sul regime di comunione dei beni, cioè in altre parole senza che ci sia una eventualità di rivendicazioni da danni dal rapporto contrattuale. Il coniuge co-responsabile potrà solo eccepire opponendo inganno o comportamento immorale. Tali conseguenze estreme di responsabilità, in un periodo in cui sono molto numerosi gli incidenti stradali, o fatti legati a responsabilità prodotto o altre fonti di responsabilità decisamente importanti, in cui anche il diritto societario prevede una corresponsabilità per amministratore delegato e direzione – fanno sì che la costituzione di una comunione di beni oggi stia praticamente scomparendo dalla pratica del diritto, diventando un’eccezione. Se la tipologia della comunione dei beni è quella limitata, anche le conseguenze della responsabilità non sono così pesanti. In questo caso infatti è la massa patrimoniale che risponde, sia per le obbligazioni comuni che per quelle che vengono prese a proprio utile, non però per obbligazioni straordinarie. Per obbligazioni a cui si risponde in modo solidale, anche senza collegamento alla comunione dei beni dei coniugi, risponde quindi la massa patrimoniale comune e il patrimonio singolo di ciascuno dei coniugi .
6. Conclusione della comunione dei beni
Una comunione dei beni si conclude o scioglie per: * accordo / contratto * premorienza di uno dei coniugi * scioglimento del matrimonio per divorzio, nullità o annullamento * fallimento di uno dei coniugi L’accordo per lo scioglimento della comunione dei beni, come il patto matrimoniale, necessità della forma di atto notarile . Lo scioglimento comporta e consegue la suddivisione della massa patrimoniale comune. Dapprima si provvede ad un calcolo del patrimonio effettivamente da ascrivere alla comunione, “per quanto esso ancora esista”. Da questa poi si detraggono, nel caso della comunione generica tutte le obbligazioni, nella comunione limitata solo quelle che effettivamente sono state fatte ad utilità della massa patrimoniale comune. Senza tener conto delle quote con cui i singoli coniugi hanno contribuito alla massa, si provvede alla suddivisione ai sensi delle quote stabilite in precedenza, o – in mancanza di un accordo di tal genere – in parti uguali. Se lo scioglimento della comunione avviene quando entrambi i coniugi sono ancora in vita non tenendo conto degli interessi dei creditori come sopra indicato, questi ultimi possono ancora adire al patrimonio comune dopo lo scioglimento, se questo sussiste presso uno dei coniugi.
7. Disposizioni in caso di cittadinanza diversa dei coniugi
Ai sensi del § 19 della legge austriaca sul Diritto Internazionale Privato (österreichischen internationalen Privatrechtsgesetzes Ö-IPRG) il diritto sul regime matrimoniale va regolato dal diritto che viene espressamente scelto dalle parti . Se una tale scelta non è stata effettuata allora si provvederà a valutare gli effetti del diritto sulla base del § 18 IPRG e cioè: • sulla base del diritto comune a cui sono attualmente soggetti i coniugi personale, o in attuale mancanza di ciò, l’ultimo diritto comune a cui sono stati soggetti, se almeno uno dei due vi è ancora soggetto; • oppure secondo il diritto dello Stato in cui i coniugi hanno il loro domicilio abituale, ovvero – in attuale mancanza di questo – di quello Stato in cui entrambi abbiano avuto il loro domicilio comune, se almeno uno di essi lo abbia conservato.
8. Disposizioni di forma e pubblicazione
a.) Disposizioni sulla forma § 1. (1) La validità dei contratti e negozi qui sotto elencati è data solo se essi vengono redatti in forma di atto notarile:
a) patti matrimoniali;
b) contratti di compravendita, scambio, pensioni, prestiti e crediti sottoscritti fra coniugi come pure dichiarazioni obbligazionarie che uno dei coniugi a favore dell’altro . Ai sensi di queste disposizioni del § 1 c.1 lit.a) del Codice sugli Atti Notarili (Notariatsaktsgesetz) sia i patti matrimoniali che i contratti di compravendita, scambio, pensioni, prestiti e crediti sottoscritti fra coniugi come pure dichiarazioni obbligazionarie che uno dei coniugi a favore dell’altro necessitano inevitabilmente la forma dell’atto notarile per ottenere validità.
b.) Sono richieste particolari formalità per la redazione di un atto relativo a compravendita o trasferimento di terreni? Per tali negozi immobiliari valgono in generale le stesse disposizioni e richieste formali che valgono per altri contratti sottoscritti fra coniugi. Pertanto anche un contratto per compravendita o trasferimento immobiliare fra coniugi richiede obbligatoriamente la forma dell’atto notarile .
c.) Disposizioni pubblicistiche Anche nel caso della pubblicazione di atti, il diritto austriaco non presenta diverse o speciali disposizioni in merito.
9. Conseguenze del regime matrimoniale scelto in caso di compravendita di immobili
Fondamentalmente sia l’acquisto che la vendita di beni immobili deve tener conto del regime matrimoniale delle parti, sia esso dovuto a scelta o ex lege. Pertanto in caso di redazione di un contratto bisognerà fare attenzione che l’intavolazione dei diritti proprietari o – in caso di vendita – la suddivisione del prezzo ottenuto corrisponda al regime matrimoniale dei coniugi. Nel caso si debba applicare un diritto straniero in materia di regime patrimoniale, si consiglia caldamente di rivolgersi ad un professionista esperto di tale diritto (straniero), se non altro almeno per motivi di responsabilità e garanzia.
10. Soluzione dei casi esemplari prodotti
a) Coniugi entrambi di uguale cittadinanza (nel nostro caso AUSTRIACA) intendono acquistare immobile – per espresso desiderio di entrambi, il bene acquistato deve essere in proprietà di uno solo di loro. Ex lege il regime standard in Austria è quello della separazione. A meno che non sussista una regolamentazione in deroga (su base di atto notarile, scelta di comunione dei beni) vale quindi il principio, che ciascuno dei coniugi può acquistare proprietà liberamente e autonomamente. Ciò vale quindi anche per proprietà immobiliari. Pertanto l’acquisto di un immobile da parte di uno solo dei coniugi a sua proprietà non pone problemi per il diritto austriaco. In ogni caso si dovrà però tener conto che, in caso di divorzio, il calcolo degli alimenti e mantenimento si basa su tutto il patrimonio acquisito nel corso della validità del matrimonio . Il diritto proprietario di uno solo dei coniugi su un immobile però non viene coinvolto o influenzato.
b) Due coniugi di cittadinanza differente (di cui uno austriaco) intendono acquistare un immobile, che deve diventare proprietà esclusiva di uno dei due. Ai sensi delle disposizioni dei §§ 18, 19 Ö-IPRG nel caso preso in esame – un cittadino austriaco e uno straniero, entrambi con domicilio abituale in Austria, che acquistano un immobile su territorio austriaco – verrà applicata il diritto austriaco . Vale pertanto il principio già dichiarato, che ciascun coniuge ha facoltà di acquistare proprietà autonomamente, anche se naturalmente essi possono fare altresì insieme. Nel caso sia stata sottoscritto un accordo riguardante il regime matrimoniale, allora esso dovrà chiaramente essere vagliato e tenuto in considerazione al momento della redazione del contratto di acquisto . Sollte eine individuelle Vereinbarung über den Ehegüterstand zwischen den Ehegatten getroffen worden sein, so ist bei der Vertragserrichtung darauf selbstverständlich Bedacht zu nehmen.25
c) Quali sono le conseguenze del fatto che nei registri immobiliari sia iscritto solo uno dei coniugi quale proprietario, ma – a causa del regime matrimoniale valido al momento dell’acquisto – in realtà anche l’altro coniuge sia proprietario?
d) Su cosa si deve porre l’attenzione, nel caso di vendita di immobili, in connessione al regime matrimoniale del venditore? Per il redattore del contratto in Austria valgono fondamentalmente le disposizioni di diritto privato austriaco, e ciò vale anche per le procedure di perfezionamento del contratto attraverso intavolazione . Se sulla base del contratto dovessero presentarsi conseguenze per una comunione dei beni concordata ai sensi di un diritto straniero, allora consigliamo caldamente di rivorgersi ad un collega di quello Stato. Importantissimo è comunque sensibilizzare le parti contrattuali alla problematica, e nel caso è consigliabile integrare il contratto con un appunto al riguardo, che deve venir sottoscritto preferibilmente da entrambi i coniugi. In ogni caso deve essere tenuta in considerazione ed attualizzata la variazione dello stato patrimoniale comune nell’accordo o patto sul regime matrimoniale, provvedendo se necessario ad un suo aggiornamento. Il contratto verrà redatto e portato a termine sulla base delle informazioni e trascrizioni evincibili dai registri immobiliari, e conseguentemente verrà assegnato anche il prezzo d’acquisto. Solo nel rapporto interno fra coniugi dovrà avvenire un conguaglio o compensazione dei valori, ed eventualmente si provvederà ad un aggiornamento del patto sul regime matrimoniale.
e) Esistono disposizioni particolari riguardanti appartamenti in proprietà che vengano acquistati da coniugi o altri partner, e che entrino in vigore al momento del decesso di uno dei due coniugi?
f) Possono essere conclusi accordi in deroga alla legge, e nel caso, richiedono questi delle formalità particolari? Il destino legale del “50% della quota minima del deceduto” viene regolata dalle disposizioni in § 14 Legge austriaca sulla Proprietà di Unità Abitativa (Wohneigentumgesetzt – WEG 2002). Tali disposizioni sono state sottoposte ad una “fondamentale revisione” dall’emendamento WRN 2006, al fine di poter apportare modifiche e migliorie a quei punti deboli e poco chiari, già criticati dagli esperti. La legge così emendata (WRN 2006) è entrata in vigore il 1. Ottobre 2006. Ai sensi delle disposizioni transitorie, le nuove disposizioni vanno in generale applicate ai casi in cui il comproprietario sia deceduto dopo il 30 Settembre 2006.
Una panoramica sulla legislazione vigente:
27 Ai sensi del § 14 c. 1 cifra 1 WEG 2002 la metà della quota minima va ad accrescere direttamente la quota in proprietà del partner sopravvissuto (Crescita ovvero incremento). Quindi attraverso questo incremento si va ad escludere l’acquisizione sulla base del diritto ereditario generale. Il partner sopravvissuto però non è automaticamente obbligato a subire tale incremento ai sensi del § 14 c. 1 cifra 1 WEG 2002. Infatti, anche in presenza delle condizioni atte all’incremento, esso non avviene (§14 c. 1 cifra 1 WEG 2002) se il partner sopravvissuto – rinuncia ad esso di fronte al tribunale o alla corte incaricata delle procedure successorie – oppure – sottoscrive assieme agli altri eredi un accordo, in cui la metà della quota minima del deceduto vada assegnata ad un’altra persona fisica. In presenza di legittimari, essi dovranno dare il loro consenso a tale accordo. Sempre però ai sensi del 14 c. 1 cifra 1 WEG 2002, non si addiverrà comunque ad un accrescimento o incremento, se i comproprietari, in vita, abbiano sottoscritto un accordo ai sensi del § 14 c.5 cifra 1 WEG 2002, che stabilisca che tale metà della quota minima, in caso di decesso di uno di loro, vada attribuita ad una terza persona fisica, e che si giunga concretamente a tale acquisizione. In tal caso come detto l’incremento viene escluso a priori. In vita i comproprietari possono anche concludere un accordo scritto di fronte a notaio o ad un avvocato, in cui stabiliscano che nel caso di decesso di uno dei due, una terza persona fisica debba acquisire la metà della quota minima. Un accordo di tale tipo esclude l’applicazione dell’incremento ai sensi del § 14 c. 1 cifra 1 WEG 2002 .28
11. Bibliografia
Bartosch: Die Eigentümerpartnerschaft im Todesfall nach der Wohnrechtsnovelle – Comproprietà in caso di decesso, le disposizioni del diritto locatorio, 2006, NZ 2008/2. Deixler-Hübner: Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft – Divorzio, Matrimonio, Convivenza more uxorio, 7. Edizione, Vienna 2003. Ferrari / Likar-Peer, Erbrecht – Diritto Ereditario (1), Vienna 2007, Kodek, Grundbuchsrecht – Diritto catastale e fondiario, Vienna 2007. Koziol / Welser: Bürgerliches Recht – Diritto Privato, 1 parte, 13. Edizione, Vienna 2006. Rummel, ABGB – Codice Civile Austriaco, 3. Edizione, Wien 2000. Wagner / Knechtel, Notariatsordnung – Ordinamento Notarile (2006), 6. Edizione, Vienna 2006. Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, 1a parte, 13. Edizione, pag. 477 e segg. Bydlinski in Rummel3, § 1233 [Rz 1]. Bydlinski in Rummel3, § 1247 [Rz 1f. ]. Stabentheiner in Rummel3, § 96 Stabentheiner in Rummel3, § 98. Deixler-Hübner, Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft, 7. Auflage, pagg 125 e segg. Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, Band 1, pag. 484 e segg. Wagner/Knechtel, Notariatsordnung6 (2006) § 1 NotAktsG, RGBl 1871/76 nella versione vigente, §1. Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, Band 1, Seite 478ff.10 Bydlinski in Rummel3, § 1217, RZ 1-8. Bydlinski in Rummel3, § 1217, RZ 1-8. Wagner/Knechtel, Notariatsordnung6 (2006) § 1 NotAktsG, RGBl 1871/76 nella versione vigente, §1. Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, Band 1, pafg. 480 e segg. Deixler-Hübner, Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft, 7. Auflage, pag. 31 e seg.. Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, Band 1, pag. 480 e segg. Grillberger in Rummel3, § 1177, RZ 1-4. Vedi anche la decisione della corte suprema, OGH SZ 61/111 Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, Band 1, pag. 483 e segg. Koziol/Welser, Bürgerliches Recht, Band 1, pag. 505 e segg. Wagner/Knechtel,
Notariatsordnung6 (2006) § 1 NotAktsG, RGBl 1871/76 nella versione vigente, §1, RZ 10. Verschraegen in Rummel3, IPRG § 19, BGBl. Nr. 304/1978 nella versione vigente Wagner/Knechtel, Notariatsordnung6 (2006) § 1 NotAktsG, RGBl 1871/76 nella versione vigente, §1. Wagner/Knechtel, Notariatsordnung6 (2006) § 1 NotAktsG, RGBl 1871/76 nella versione vigente, §1. Accadrà così quindi che oltre al reddito netto annuo (EFSlg 53.437), rientrino nella calcolo altreì redditi da patrimonio (2 OB 295/00x), da locazione (EFSlg 80.401), redditi provenienti da contratti assicurativi (EFSlg 80.375), diverse entrate di carattere sociale, come ad esempio idennità di disoccupazione, sussidi di emergenza o pensioni (EFSlg 53.455), assegni di maternità (NZ 1994, 132) o sussidi di assistenza sociale (JBl 1995, 62). Al contrario non rientreranno nella massa calcolata: pure indennità o rimborsi professionali (EFSlg 88.857), risarcimenti danni (6 OB 615/94), assegni di assistenza disabili (EvBl 1994/90), assegni familiari (1 OB 223/97), quote di detrazione per figli a carico (ÖA 1999, 19, 249) o sussidi per figli a carico (RZ 2000/99). Verschraegen in Rummel3, IPRG § 19, BGBl. Nr. 304/1978 nella versione vigente. ibidem Höller in Kodek, Grundbuchsrecht 1.00 § 8 GBG, BGBl. Nr. 39/1955 nella versione vigente, §§ 8 ff. Ferrari/Likar-Peer, Erbrecht (1), 2007, 499ff. Bartosch, Die Eigentümerpartnerschaft im Todesfall nach der Wohnrechtsnovelle 2006, NZ 2008/2.