Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Riva 2009/3) Notaio Andrea CIMINO

L’ACCETTAZIONE DI EREDITA’

Nel sistema giuridico italiano, a differenza di altri ordinamenti, l’acquisto della qualità di erede non è una conseguenza automatica dell’apertura della successione, ma necessita, di regola, di una manifestazione di volontà, espressa o tacita: l’art. 459 c.c., infatti, prevede che “l’eredità si acquista con l’accettazione”. La scelta del nostro legislatore di differenziarsi da altri ordinamenti nei quali l’acquisto dell’eredità è automatico (fatta salva la facoltà di rinunzia) trova la sua principale giustificazione nel fatto che la qualità di erede, a differenza di quella di legatario (che, non a caso, si acquista automaticamente, fatta salva la facoltà di rinuncia), comporta l’assunzione dell’obbligo di pagare i debiti del de cuius, con l’unica possibilità per l’erede di limitare tale responsabilità al valore dei beni relitti, sempre che l’accettazione sia avvenuta col beneficio d’inventario. Il nostro legislatore prevede, tuttavia, casi in cui l’acquisto dell’eredità prescinde dalla volontà del chiamato: ci si riferisce alla fattispecie regolata dai commi II e III dell’art. 485 c.c. (chiamato nel possesso dei beni ereditari che omette di redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione) e dall’art. 527 (chiamato che abbia sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa). In tali ipotesi l’acquisto della qualità di erede puro e semplice, con conseguente assunzione di responsabilità illimitata per debiti ereditari, senza possibilità di rinuncia o di avvalersi del beneficio d’inventario, si verifica automaticamente, al ricorrere dei presupposti sopra indicati, prescindendo, dunque, da qualsiasi manifestazione di volontà, espressa o tacita, da parte del chiamato.

Un’ulteriore modalità d’acquisto è quella contemplata dall’art. 586 c.c., secondo il quale, in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato, senza bisogno di accettazione e senza la possibilità di rinuncia, ma con assunzione di responsabilità limitata al valore dei beni acquistati per il pagamento dei debiti ereditari e per il soddisfacimento dei legati. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno dell’apertura della successione, tranne il caso in cui l’istituzione di erede sia stata sottoposta a condizione sospensiva, in quanto in tale ipotesi il termine decorre dal giorno in cui si è verificata la condizione. E’ data, inoltre, facoltà a chiunque vi abbia interesse di chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità (si pensi ad eventuali creditori ereditari o a chiamati ulteriori nei cui confronti il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell’apertura della successione, salvo il caso previsto dal terzo comma dell’art. 480 c.c.); trascorso il termine fissato dal giudice senza che il chiamato abbia accettato, questi perde il diritto di accettare l’eredità. Dopo aver accolto la regola che ricollega l’acquisto della eredità all’accettazione, il codice civile ha opportunamente introdotto istituti volti a garantire la conservazione del patrimonio relitto durante il periodo di vacanza della titolarità ereditaria. Al fine di evitare, pertanto, la dispersione del patrimonio l’art. 460 c.c. attribuisce il potere di gestire i beni ereditari al chiamato; potere questo, il cui corretto esercizio non compromette la facoltà di rinunziare, successivamente, all’eredità.

Tuttavia, quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del luogo di apertura della successione può nominare un curatore dell’eredità, con poteri di amministrazione e di liquidazione dei beni ereditari,. Quest’ultima ipotesi, detta di eredità giacente, presuppone dunque l’esistenza di uno o più chiamati che ancora non abbiano accettato (con l’accettazione cessano immediatamente i poteri del curatore giudiziale) e che non siano nel possesso di alcun bene ereditario. L’art. 642 c.c. prevede, infine, determinati soggetti a cui spetta l’amministrazione dei beni ereditari, in ipotesi affatto particolari (sostituzione, eredi sotto condizione, accrescimento). Tratto comune a tutti tali soggetti è rappresentato dal fatto che a questi spetta la gestione dei beni relitti in funzione conservativa degli stessi e che il compimento di atti di straordinaria amministrazione è possibile solo previa l’autorizzazione giudiziale. Passando a considerare gli effetti dell’accettazione dell’eredità, occorre anzitutto precisare che l’erede, a differenza del legatario – successore a titolo particolare – prosegue in tutti i rapporti suscettibili di trasmissione facenti capo al de cuius, in modo tale da poter affermare che, in termini giuridici, l’erede e il defunto siano la stessa persona. Il nostro legislatore ha voluto, infatti, garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, nei confronti dell’erede, per meglio tutelare i creditori ereditari; a ciò provvede l’art. 459 c.c. secondo il quale l’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. Ecco spiegato anche il motivo per cui l’istituzione di erede non può mai mancare e perché, in mancanza di testamento, vi provvede la legge, individuando nello Stato l’erede ultimo e necessario, qualora manchino parenti del defunto.

La retroattività degli effetti dell’accettazione non ammette deroghe, né da parte dell’erede né dal testatore, in quanto conseguenza necessaria del concetto stesso di successione universale, come subentro nel complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al de cuius. L’accettazione è irrevocabile: chi ha assunto la qualità di erede non può perderla: semel heres semper heres, né può trasmetterla ad altri (è trasmissibile ai propri eredi il diritto di accettare l’eredità, se il delato muore prima di avere manifestato la sua volontà in ordine all’accettazione o alla rinunzia all’eredità, non certo la qualità di erede già acquisita). Manifestata l’accettazione, l’erede non può modificarla: non può, cioè, trasformare in accettazione beneficiata l’accettazione pura e semplice, con conseguente assunzione definitiva della responsabilità illimitata. L’accettazione è un negozio giuridico con i caratteri dell’unilateralità, della non recettizietà, in quanto produce i suoi effetti a prescindere della conoscenza che ne abbiano avuto i terzi, e della irrevocabilità di cui abbiamo già parlato. Inoltre è un negozio puro che, a tutela della certezza dei rapporti, non tollera l’apposizione di condizioni o termini (art. 475 c.c.). L’accettazione, infine, non può essere parziale, in quanto il delato non può dichiarare che intende acquistare solo una parte dell’eredità a lui devoluta (ad es. solo la parte immobiliare o limitare l’accettazione solo ad una quota più limitata di quella a lui spettante), né può, in caso di concorso di successione regolata da testamento e dalla legge, accettare solo l’una o l’altra parte di eredità. Pertanto, se dopo l’accettazione si scopre una delazione più ampia (ad es. per testamento) di questa si avvantaggerà l’accettante; se, invece, si vengono a scoprire nuovi pesi (si pensi al ritrovamento di un testamento che ponga determinati oneri o legati a carico dell’erede), questi non è tenuto a soddisfare tali pesi oltre il valore dell’eredità (cfr. art. 483 c.c.).

L’accettazione di eredità presuppone la capacità d’agire del delato: minori e interdetti possono accettare l’eredità solo tramite il loro legale rappresentante e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente; emancipati e inabilitati, oltre all’autorizzazione giudiziaria, necessitano dell’assistenza del curatore. Tutti questi soggetti debbono accettare l’eredità col beneficio d’inventario ed ad essi non sono applicabili le regole che prevedono, a titolo di sanzione di determinati comportamenti, la decadenza da detto beneficio, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare lo stato d’interdizione o di inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme che disciplinano l’accettazione beneficiata. Per quanto riguarda il soggetto al quale, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, sia stato nominato un amministratore di sostegno, si ritiene, nel silenzio del legislatore, che l’accettazione con beneficio d’inventario non costituisca necessariamente l’unica forma possibile di accettazione, potendo il giudice incaricato della procedura valutare se questi debba o meno essere autorizzato ad accettare eredità a lui devolute puramente o semplicemente, oppure con beneficio d’inventario. Devono accettare col beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 473 c.c., anche gli enti non lucrativi (fondazioni, associazioni, comitati), a prescindere dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica, sebbene, con la riforma dello stesso art. 473 c.c. operata nel 2000, non occorre più alcuna preventiva autorizzazione da parte dell’autorità governativa.

Il legislatore del 2000, tuttavia, ha continuato ad imporre l’accettazione beneficiata all’ente non lucrativo e ciò, si ritiene, allo scopo di tutelare l’integrità patrimoniale dell’ente – e dunque la realizzabilità dei suoi scopi – rispetto al rischio rappresentato dalla responsabilità che si accompagnerebbe all’acquisto non beneficiato dell’eredità. Attraverso tale imposizione, inoltre, si tutelano gli interessi di quanti, al fine di contribuire alla realizzazione dello scopo altruistico proprio di un determinato ente non lucrativo, hanno disposto apporti patrimoniali a suo favore, apporti che non corrono il rischio di dover essere utilizzati per pagare i debiti di colui che abbia disposto a titolo di eredità a favore dell’ente stesso. Ed è questo il motivo che consente di respingere la tesi secondo la quale l’imposizione dell’accettazione beneficia realizzerebbe una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle società, le quali, ai sensi dello stesso art. 473, non sono obbligate all’accettazione beneficiata; infatti, chi apporta risorse ad enti lucrativi lo fa in vista di un fine egoistico e dunque è ragionevole il comportamento del legislatore che scelga di tutelare maggiormente la volontà di contribuire al raggiungimento di uno scopo altruistico. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, l’accettazione di eredità operata in violazione dell’art. 473 c.c. sarebbe da considerare inesistente ed inefficace, così come la tardiva o addirittura l’omessa redazione dell’inventario comporterebbe non già l’applicazione della regola dell’acquisto della qualità di erede puro e semplice, stante l’assoluta incompatibilità di tale sanzione con quanto previsto dall’art. 473 c.c., ma l’assoluta inefficacia dell’accettazione intervenuta e la definitiva caducazione della chiamata a favore dell’ente morale.

E’ appena il caso di ricordare che tale rigoroso orientamento giurisprudenziale è stato, anche di recente, sottoposto a critica da parte di autorevole dottrina, secondo la quale l’accettazione beneficiata non seguita dalla redazione dell’inventario rimarrebbe inefficace, ma non comporterebbe l’applicazione di alcuna sanzione (stante, appunto, l’incompatibilità dell’acquisto della qualità di erede puro e semplice col disposto dell’art. 473), e consentirebbe all’ente, se ancora nei termini, di rinnovare l’accettazione. La dottrina prevalente ritiene che l’accettazione sia un atto suscettibile di azione revocatoria da parte dei creditori dell’accettante quando vi sia pregiudizio per le loro ragioni e la conoscenza di tale pregiudizio da parte dell’erede (in contrario si sostiene che l’accettazione non rientra negli atti dispositivi e che i creditori hanno altri rimedi per tutelare le loro ragioni). Non si dubita, invece, del fatto che i creditori non possano accettare l’eredità in via surrogatoria, avendo a disposizione il rimedio offerto dall’art. 524 c.c., che consente loro di farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Costituisce eccezione a tale principio l’art. 35 legge fallimentare che attribuisce al curatore la possibilità, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di accettare donazioni ed eredità offerte o devolute al fallito. Se l’eredità comprende beni immobili l’accettazione dev’essere trascritta nei pubblici registri; la trascrizione, che costituisce un onere per l’erede e un obbligo a carico del notaio che abbia ricevuto la dichiarazione di accettazione espressa o l’atto che costituisce espressione della volontà di accettare tacitamente l’eredità (si pensi all’atto con il quale il chiamato all’eredità alieni o costituisca un’ipoteca a carico di un bene ereditario), non vale ai fini di opponibilità ai sensi dell’art. 2644 c.c., ma dev’essere eseguita ai soli effetti della continuità delle trascrizioni, ex art. 2650 c.c., onde rendere efficaci le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’erede (o del legatario). Pertanto, la priorità della trascrizione non potrà mai costituire un criterio utile per risolvere conflitti tra l’erede (acquirente mortis causa) ed eventuali acquirenti inter vivos dal de cuius, dovendo tale conflitto essere risolto sempre a favore di questi ultimi, a prescindere dall’epoca in cui sia stata curata la trascrizione del loro acquisto, subentrando l’erede nella medesima posizione del defunto; analogamente tale criterio non potrà essere utilizzato per risolvere conflitti tra l’erede vero e quello apparente.

Piuttosto, curare tempestivamente tale trascrizione servirà a mettere al riparo l’erede vero dal rischio di soccombere nei confronti dell’avente causa a titolo oneroso, in buona fede, dall’erede apparente, posto che, a norma dell’art. 534 c.c. quest’ultimo prevale nei confronti dell’erede vero se abbia trascritto il suo acquisto anteriormente alla trascrizione dell’accettazione di eredità o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente. Solo in un caso viene in rilievo l’effetto tipico della trascrizione quale risultante dall’art. 2644 c.c. (tra più acquirenti da uno stesso autore prevale chi abbia trascritto per primo, quantunque l’altro acquisto risalga a data anteriore): conflitto tra avente causa inter vivos dal de cuius e avente causa inter vivos dall’erede. Che questo conflitto debba essere risolto in base al criterio della priorità della trascrizione deriva dal fatto che, in termini giuridici, l’erede e il de cuius sono considerati la stessa persona, cosicché appare applicabile la regola posta dall’art. 2644 che pone come requisito il fatto che ci sia un conflitto tra più acquirenti dal medesimo dante causa. La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, inoltre, consente all’avente causa dall’erede di prevalere nei confronti dell’avente causa dal de cuius solo se abbia trascritto il suo acquisto prima della trascrizione operata da quest’ultimo e sempre che sia stata curata la trascrizione dell’acquisto mortis causa dell’erede alienante, sebbene tale trascrizione non debba necessariamente precedere quella operata dall’acquirente inter vivos dal de cuius.

In conclusione sul punto deve dirsi che la trascrizione degli acquisti mortis causa ha sempre efficacia ai fini della continuità delle trascrizioni; può avere efficacia costitutiva e sanante dell’acquisto degli aventi causa inter vivos dall’ erede apparente; ha efficacia dichiarativa in favore dell’avente causa dall’erede nei confronti dell’avente causa inter vivos dal de cuius. Nelle cd. nuove province, ossia nei territori italiani in cui è in vigore il regime tavolare (un sistema di pubblicità immobiliare su base reale e non personale), “chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al Giudice Tavolate del certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria” (art. 3 R.D. 499/29). E’ bene precisare che, nel sistema tavolare, l’emissione del certificato di eredità (e la sua successiva intavolazione) non hanno effetto costitutivo dell’acquisto dei diritti facenti capo al de cuius a favore dell’erede (a differenza di quanto accade per l’intavolazione dei diritti acquistati con atto tra vivi), ma, ai sensi dell’art. 21 del R.D. n. 499 del 1929, fa solo presumere la qualità di erede e non pregiudica gli aventi diritto alla successione che possono sempre agire in giudizio per far valere la loro qualità. In altre parole, l’acquisto mortis causa dei diritti reali si perfeziona anche senza l’adempimento della formalità della iscrizione e quindi seguendo le norme del codice civile rispetto alle quali la legge tavolare non apporta, sul punto, alcuna deroga.

La funzione, dunque, dell’emissione del certificato di eredità e della sua successiva intavolazione è quella di garantire il rispetto del principio della continuità delle iscrizioni e la sua mancanza pregiudica la possibilità degli aventi causa dall’erede (o legatario) di ottenere l’ intavolazione del proprio acquisto, in virtù del principio del cd. predecessore tavolare. Prevede, infatti, il primo comma dell’art. 21 del R.D. 499/29 che “nessun diritto può essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredità o di legato, la proprietà o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto, in conformità del comma precedente”, mentre ai sensi dell’art. 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al R.D. 499/1929 “le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si chiede l’iscrizione, oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale”. L’accettazione, come in realtà già anticipato, può essere pura e semplice o beneficiata: con la prima l’erede risponde illimitatamente e, dunque, anche con il proprio patrimonio dei debiti del de cuius; nella seconda ipotesi la sua responsabilità è limitata al valore dell’eredità. L’accettazione beneficiata, ovviamente, è una forma di accettazione sempre espressa che si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario; ma quando il chiamato ha reso la dichiarazione deve poi compiere l’inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione (salvo proroga di massimo altri tre mesi concessa dal tribunale); in mancanza è considerato erede puro e semplice, così come è considerato erede puro e semplice il chiamato nel possesso di beni ereditari che non abbia, sempre nel termine di tre mesi (salvo proroga come sopra), compiuto l’inventario.

L’accettazione beneficiata realizza una separazione imperfetta tra il patrimonio personale dell’erede e quello ereditario: imperfetta perché i creditori personali dell’erede non sono esclusi, ma solo posposti rispetti ai creditori ereditari, dalla possibilità di aggredire il patrimonio ereditario. I creditori dell’eredità, invece, non possono, se non in caso di decadenza dal beneficio, aggredire i beni personali dell’erede. L’art. 490 c.c., inoltre., enuncia le conseguenze di tale separazione: l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; e ciò al contrario di quanto accade nell’accettazione pura e semplice, ove si assiste all’estinzione per confusione dei rapporti credito-debito tra l’erede e il de cuius. Nel caso di accettazione con beneficio le esigenze di tutela dell’erede e dei creditori meritano di essere garantite e giustificano, quindi, il mantenimento dei rapporti giuridici. Ovviamente l’erede, per i debiti nei confronti del de cuius, rimane obbligato al pagamento con tutto il suo patrimonio personale, non valendo in tal caso alcuna limitazione di responsabilità. L’erede beneficiato succede nei rapporti giuridici, attivi e passivi, del defunto e dunque assume anche la qualifica di debitore, alla stregua dell’erede puro e semplice. Tuttavia, recita il secondo comma dell’art. 490 c.c. n. 2, l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

Ultima conseguenza dell’accettazione beneficiata è quella secondo la quale i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede (separazione patrimoniale imperfetta).. L’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario può, al pari dell’erede puro e semplice, compiere qualunque atto di amministrazione sui beni ereditati; tuttavia, vista la particolare destinazione di quel patrimonio, deve rispettare i seguenti limiti: – ha l’obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari; se omette di rendere il conto nel termine assegnatogli decade dal beneficio; – se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari; – può alienare o sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari, o transigere relativamente a questi beni e più in generale può compiere atti di straordinaria amministrazione solo se sia stato preventivamente autorizzato dal giudice competente (per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario) e se l’atto da porre in essere sia necessario o utile per la conservazione o la liquidazione del patrimonio ereditario. L’erede che non osservi tali requisiti decade dal beneficio d’inventario e diviene erede puro e semplice. L’erede deve, infine, liquidare i diritti dei creditori ereditari e dei legatari: la liquidazione potrà avvenire in tre modi diversi:

1. liquidazione individuale:
trascorso un mese dalla accettazione e dalle relative formalità, senza che i creditori o legatari si siano opposti, l’erede paga i creditori e i legatari alla spicciolata, a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità. Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, nei limiti del valore del legato. 

2. liquidazione concorsuale: se non è ancora trascorso un mese dalla accettazione e dalle relative formalità, e i creditori o legatari non si siano opposti, l’erede può promuovere tale forma di liquidazione, i cui momenti essenziali sono:
a) formazione dello stato passivo, che si attua invitando i creditori a presentare le dichiarazioni di credito;
b) liquidazione dell’attivo, che si attua alienando i beni necessari a pagare i debiti, una volta formato lo stato passivo e cioè scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito.
c) formazione dello stato di graduazione. L’erede forma tale stato con l’assistenza del notaio. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
d) pagamento dei creditori e dei legatari. Avviene quando è divenuto definitivo lo stato di graduazione o è passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami. L’erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Lo stato definitivo di graduazione costituisce titolo esecutivo contro l’erede.

3. Rilascio dei beni .
Per liquidare i debiti ereditari e per adempiere ai legati, l’erede può rilasciare loro tutti i beni ereditari. Tale rilascio va fatto per atto notarile o per scrittura privata autenticata ovvero con verbale redatto dal cancelliere del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Il rilascio può avvenire sempre che non sia trascorso un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito e l’erede non abbia provveduto ad alcun atto di liquidazione.

LA RINUNZIA ALL’EREDITA’

Ai sensi dell’art. 519 c.c. la rinunzia all’eredità costituisce un atto formale che dev’essere ricevuto dal cancelliere del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio in forma pubblica; la dichiarazione dev’essere poi inserita nel registro delle successioni tenuto dal Tribunale del luogo di apertura della successione a fini di pubblicità-notizia. Il mancato rispetto dell’onere formale comporta la nullità della rinuncia, mentre si discute in ordine agli effetti del mancato adempimento pubblicitario: secondo alcuni la rinuncia sarebbe radicalmente nulla, secondo altri sarebbe inopponibile ai terzi (vale a dire rispetto ai soggetti diversi dai coeredi), secondo altri ancora la rinuncia sarebbe perfettamente valida ed efficace, anche nei confronti dei terzi, i quali potrebbero solo agire nei confronti del cancelliere o del notaio rogante per il risarcimento dei danni subiti. In dottrina, invece, non si discute sul fatto che la rinuncia all’eredità non dev’essere mai trascritta nei registri immobiliari; avendo, infatti, il nostro legislatore accolto il principio secondo il quale l’acquisto dell’eredità non avviene automaticamente, ma presuppone, di regola, una manifestazione di volontà da parte del chiamato, l’atto di rinuncia da parte di quest’ultimo ha ad oggetto solo il diritto di accettare l’eredità e non produce alcun effetto circolatorio relativamente ad eventuali diritti reali su beni immobili caduti in successione.

Discorso diverso merita la rinuncia al legato (reale e con oggetto immobiliare), in quanto in tal caso l’acquisto del relativo diritto avviene automaticamente al momento della morte del disponente, fatta salva la facoltà di rinuncia da parte del beneficiario, rinuncia, che, dunque, non ha ad oggetto il diritto di accettare, ma la dismissione di un diritto che è già entrato nel patrimonio del legatario. Pertanto, mentre nessuna trascrizione dovrà essere curata dal pubblico ufficiale che abbia ricevuto la dichiarazione di rinuncia all’eredità, quand’anche in essa siano ricompresi diritti reali su beni immobili, non altrettanto potrà dirsi, almeno secondo l’opinione preferibile, in caso di rinuncia al legato reale immobiliare, che, secondo alcuni autori, andrà trascritto ex art. 2643 n. 5 c.c. e secondo altri annotato ex art. 2655 ultimo comma. La rinuncia al legato si differenzia dalla rinuncia all’eredità anche sotto il profilo formale, non dovendo essa rivestire alcuna forma particolare, se non in caso di rinuncia al legato reale immobiliare, la quale dovrà essere fatta per iscritto, benché non necessariamente per atto pubblico (è appena il caso di rilevare che la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico renderà possibile, per tali legati, l’espletamento dell’onere pubblicitario in mancanza del quale la rinunzia non sarà opponibile ai terzi).

La rinunzia all’eredità dev’essere, inoltre, tenuta distinta dalla rinuncia all’azione di riduzione, con la quale il legittimario rinuncia a far valere il suo diritto alla quota di riserva; invero, il legittimario solo leso nei suoi diritti, in quanto, ad es. chiamato all’eredità in una quota minore rispetto a quella lui riservata dalla legge, potrebbe limitarsi a rinunciare ad agire in riduzione, trattenendo la quota di eredità devolutagli, ovvero rinunciare tout court all’eredità, implicitamente rinunziando anche alla legittima. Il legittimario pretermesso, invece, non potrebbe che rinunciare all’azione di riduzione, cosa che, se sotto il profilo pratico, comporta il mancato acquisto della qualità di erede, dal punto di vista giuridico dev’essere comunque tenuta distinta dalla rinuncia all’eredità, data la diversità di oggetto e di effetti tra le due fattispecie. Anche dal punto di vista formale le due rinunzie vanno tenute distinte, non richiedendo il nostro legislatore alcuna forma particolare per la rinuncia all’azione di riduzione, potendo la stessa perfezionarsi anche per fatti concludenti. Il codice civile, come per l’atto di accettazione, configura la rinuncia all’eredità come actus legitimus, prevedendo la sanzione della nullità assoluta in caso di rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (cfr. art. 520 c.c.). Nullità che, si badi, essendo legata ad esigenze di certezza e di celerità della vicenda successoria, non è limitata all’eventuale elemento accidentale, ma travolge la dichiarazione nella sua interezza e non implica accettazione dell’eredità, restando, così il chiamato libero di accettare o rinunciare validamente. Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altri chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità.

La ratio di questa facoltà accordata dall’art. 525 c.c. (cd. accettazione tardiva) è stata rinvenuta nella volontà del nostro legislatore di favorire l’acquisto dell’eredità da parte del chiamato, sia per rispetto alla memoria del defunto, sia per una maggiore dei creditori, sia per evitare l’acquisto di eredità passive da parte dello Stato. La norma ha carattere eccezione e dunque non si estende alla rinunzia al legato e non richiede alcuna particolare forma: deve comunque trattarsi di una vera e propria accettazione, che potrà, come in tutti i casi di accettazione, essere espressa, tacita e anche con beneficio di inventario. Non potrà, invece, trattarsi di uno dei casi di acquisto senza accettazione, in quanto la preventiva rinuncia impedisce definitivamente che possano verificarsi ipotesi di acquisto della eredità ope legis. L’accettazione tardiva ex art. 525 resterà preclusa in tutti i casi di concorso col rinunciante di soggetti che abbiano già accettato l’eredità e a cui favore operi l’accrescimento o l’automatico effetto espansivo previsto dall’art. 522 c.c. o in caso di acquisto automatico da parte dello Stato.

La rinunzia, analogamente all’accettazione, retroagisce al momento dell’apertura della successione, di modo che il rinunziante sia considerato come se non fosse mai stato chiamato a quell’eredità; la retroattività della rinunzia, tuttavia, a differenza di quella propria dell’accettazione, può venire sostanzialmente meno per effetto dell’accettazione tardiva di cui abbiamo appena parlato. La rinunzia produce l’effetto di determinare la devoluzione dell’eredità (o della quota rinunziata) ai chiamati successivi, secondo i criteri dettati dagli artt. 522 e 523 c.c. Fra tali criteri esiste una precisa gerarchia: rappresentazione, devoluzione agli ascendenti ex art. 571 ultimo comma, accrescimento e devoluzione ai chiamati ulteriori, per le successioni legittime; sostituzione testamentaria ordinaria, rappresentazione, accrescimento e devoluzione agli eredi legittimi, per le successioni testamentarie.Comunemente si ritiene che la rinunzia all’eredità sia soggetta al termine di prescrizione decennale, con decorso dal giorno di apertura della successione, anche se non mancano casi in cui il dies a quo potrà essere differito (si pensi a delazioni non attuali in quanto sottoposte a condizione sospensiva o perché a favore di chiamati ulteriori). In tali ultimi casi si ritiene, tuttavia, valida ed efficace una rinuncia che preceda la delazione, mentre sicuramente invalide, per contrarietà al divieto di patti successori ex art. 458 c.c., sarebbero rinunzie effettuate prima dell’apertura della successione. 

CENNI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

La legge di riforma del diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995 n. 318), modificando il previgente sistema, ha accolto i principi dell’unità e dell’universalità delle successioni, prevedendo all’art. 46 l’applicazione di un’unica legge regolatrice della successione, senza operare più alcuna distinzione con riferimento alla natura dei beni (mobili o immobili) e individuandola nella “legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte”. E’ inoltre data facoltà al testatore di “sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, la intera successione alla legge dello Stato in cui si risiede. La scelta non ha effetto se, al momento della morte, il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che le legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della cui successione si tratta”. L’esigenza di garantire una regolamentazione unitaria della successione viene raggiunta dal nostro legislatore anche in quest’ultimo caso di scelta della legge applicabile da parte del testatore, prevedendo che possa essere richiamato un solo diritto.

Tale facoltà, che deve riguardare tutta la successione (non solo una parte di essa), costituisce una novità importante rispetto al sistema previgente e si fonda sulla considerazione che è giusto consentire al de cuius di optare per la legge del luogo in cui vive, magari da molti anni, e che, pertanto, meglio conosce. Unico limite è rappresentato dalle norme che in Italia regolano i diritti dei cd. legittimari, dei soggetti cioè (coniuge, figli e, solo in mancanza di questi ultimi, ascendenti) ai quali è riservata una quota di eredità, con la importante precisazione però che, non trattandosi di norme di ordine pubblico, il testamento che leda i diritti di tali soggetti, magari attraverso il richiamo ad una legislazione diversa dalla nostra che non conosce il sistema della legittima, è perfettamente valido ed efficace, sebbene sia impugnabile dai soli legittimari residenti in Italia al momento della morte del testatore. La norma mira anche ad evitare che il testatore, al solo fine di eludere le norme in materia di legittima, cambi residenza e si trasferisca all’estero adottando poi come legge regolatrice della propria successione quella dello Stato in cui si è trasferito e che non conosce l’istituto dei legittimari. Quanto alla capacità di succedere il legislatore della riforma, a conferma delle conclusioni alle quali era pervenuta la dottrina migliore in vigenza delle vecchie preleggi, individua nella legge regolatrice della successione del de cuius le regole da applicare e tanto si ricava dall’art. 20 che, dopo aver stabilito che la capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale, prevede che “le condizioni generali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplina dalla legge stessa”.

Sarà sempre alla lex successionis, inoltre, che occorrerà riferirsi per risolvere le questioni connesse al divieto di succedere (si pensi per il nostro ordinamento al divieto del notaio che abbia ricevuto il testamento pubblico) o quelle relative ai casi di indegnità. Per quanto, infine, attiene alla validità del testamento occorre distinguere tra gli istituti che ne formano il contenuto, i quali sono sottoposti alla legge dello Stato di cui il de cuius è cittadino al momento della morte (col rischio che un testamento, valido al momento della sua redazione, si trasformi in un testamento invalido), dai requisiti formali, in quanto l’art. 48 L. 218/95 stabilisce che “Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza”.

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