Mag. Markus Traar
Studio Notarile Dr. Peter-Paul Wiegele
9620 Hermagor
APERTURA – ACCETTAZIONE – RIFIUTO
di successione nel diritto austriaco
Per il Diritto Austriaco l’acquisto per via ereditaria si suddivide e completa – in linea di massima – in tre fasi: apertura di successione – procedura ereditaria – immissione in possesso. Apertura di successione La prima fase è la cosiddetta
Apertura di Successione
(DT: Erbanfall), che si verifica e perfezione con il decesso del de cuius, ma che da sola non è sufficiente per l’acquisto ereditario. Per fare in modo che la massa ereditaria passi in proprietà del successore / erede, questi deve essere in vita al momento del decesso del de cuius ed essere in possesso di un titolo valido a renderlo erede (ad esempio per via legittima o testamentaria). Al decesso di una persona, l’ufficio anagrafico competente, in Austria Standesamt“ redige un certificato di morte, che il tribunale circondariale (Bezirksgericht) competente territorialmente (per residenza) farà poi pervenire ad un notaio facente funzione di Commissario Giudiziale e competente per il caso (esiste una lista) che provvederà all’esecuzione delle procedure necessarie. Il notaio/commissario giudiziale redigerà quindi insieme ad una persona di riferimento del deceduto il cosiddetto “Rilevazione di Decesso” (Todesfallaufnahme), che è così il primo passo compiuto nelle procedure notarili. Se nel corso della rilevazione si determina l’esistenza di un patrimonio superiore agli € 4.000,- (limite minimo di procedura), e non vengono registrati debiti o pendenze superiori al patrimonio constatato, si procede ad un Procedimento Ereditario/Successorio Ordinario (ordentliches Verlassenschaftsverfahren).
Questa operazione giudiziaria rappresenta seconda fase nel percorso verso l’acquisizione ereditaria. Prima che la massa ereditario passi in proprietà degli eredi, si parla della cosiddetta “eredità sospesa” (ruhenden Nachlass), fermo restando che con il termine “eredità” si intendono tutti i diritti e doveri a livello patrimoniale del de cuius. Tale massa patrimoniale non ha rappresentante. Grazie all’operazione dell’immissione in possesso (Einantwortung) ovvero la terza fase questi diritti vengono finalmente trasferiti all’erede. L’immissione in possesso è un atto giudiziario che si concretizza nel cosiddetto “delibera/decreto di immissione in possesso“ (Einantwortungsbeschluss), grazie alla cui forza legale gli eredi diventano a tutti gli effetti proprietari della massa ereditaria. Quale eccezione alla regola, attraverso questa procedura si ottiene anche la proprietà su immobili/terreni (proprietà extratavolare), per cui altrimente sarebbe necessaria una registrazione/trascrizione nei registri tavolari.
Accettazione ereditaria (Erbantritt)
Nel corso della procedura successoria si determina, sulla base della successione legittima o delle disposizioni testamentarie, chi sia chiamato alla successione. Per poter divenire erede“ a tutti gli effetti è necessaria una Dichiarazione di accettazione ereditaria (Erbantrittserklärung), che in relazione alla reponsabilità si suddivide in condizionata (bedingter) o incondizionata (unbedingter) e di cui in dettaglio diremo più tardi. Il presunto erede deve essere edotto, da parte del commissario giudiziario, sulle conseguenze di questa sua dichiarazione, per cui egli avrà 4 settimane di tempo entro cui potrà decidere in che senso muoversi, se accettare, e in quali termini, o meno. Tale termine potrà essere prorogato sino ad un anno in casi particolari. La dichiarazione di accettazione verrà messa a verbale dal commissario giudiziario, e a partire da questo momento sarà irrevocabile.
Con tale procedura l’erede che ha dichiarato la sua disponibilità potrà rappresentare la quota ereditaria nei confronti di terzi nell’ambito di una amministrazione ordinaria. Su sua richiesta il commissario giudiziario dovrà emettere una certificazione ufficiale di tale stato. Misure di rappresentanza in amministrazione straordinaria (ad esempio cessione e vendita di immobili e terreni) necessitano ulteriormente di una autorizzazione del tribunale competente. In precedenza la massa ereditaria era “sospesa” e quindi non rappresentata, ma da parte dei chiamati alla successione è possibile richiedere che il tribunale competente nomini un curatore ereditario a sua rappresentanza. Anche l’ambito delle sue competenze sarà stabilito dal tribunale su richiesta. Una concreta ed esplicita operazione di accoglimento“ di questa dichiarazione di accettazione da parte del tribunale o del commissario giudiziario non è prevista. Se nel corso delle procedure ereditarie vengono depositate dichiarazioni di accettazione contraddittorie, il commissario giudiziario è chiamato ad un colloquio chiarificatore con le parti, al fine di addivenire ad un accordo. Se ciò non fosse raggiungibile, allora la questione è da dirimere in via giudiziaria, ed il procedimento ereditario viene in questo modo interrotto e sospeso, sino ad una decisione in merito.
Rifiuto alla successione (Erbausschlagung)
Se uno dei chiamati alla successione decide di non voler accettare l’eredità, allora ciò segue una procedura simile all’accettazione, ovvero egli deve procedere ad una dichiarazione in merito di fronte al commissario giudiziario, che provvede alla verbalizzazione, avendo ciò per conseguenza la irrevocabilità della dichiarazione, e che la quota ereditaria di chi la rifiuta si considera come non suddivisa e quindi sussistente. Dal punto di vista temporale, una tale dichiarazione di rifiuto ha effetti retroattivi sino al giorno del decesso del de cuius. La rinuncia può essere dichiarata per una (intera) quota di più quote ereditarie, ma non solo parzialmente su parti di una quota o di una eredità totale (universale).In caso di dubbio, un rifiuto non avrà effetti per i figli (successori) di chi ha dichiarato questo rifiuto.
Rinuncia in vita (Erbverzicht)
Ciascuno degli eredi legittimi e legittimari ha la possibilità di dichiarare una rinuncia all’eredità e al suo titolo ereditario già in anticipo, ovvero con il de cuius ancora in vita; in dubbio, la rinuncia al titolo ereditario include anche la rinuncia alla eventuale legittima. La rinuncia deve essere fatta con atto notarile o verbale giudiziario, in forma di contratto fra il rinunciatario ed il de cuius. Rinunce espresse per contratto con terzi, diversi dal de cuius, non sono valide, esattamente come non sono valide quelle che non presentano la forma dell’atto notarile. Una tale dichiarazione ha come suo effetto, che il rinunciatario non risulta più in alcun modo fra i chiamati alla successione, e pertanto – nel caso ad esempio che egli fosse anche un legittimario – la sua quota andrà ad aumentare le quote degli altri eredi. Se non esplicitamente chiarito nel contratto di rinuncia, questa dichiarazione vale anche per i successori del rinunciatario, i quali altrimenti potrebbero subentrare al suo posto.
Conseguenze della accettazione
Come già detto, il chiamato all’eredità diviene erede a tutti gli effetti al momento del deposito della sua dichiarazione di accettazione, anche se differenziamo fra dichiarazione condizionata e incondizionata. Chi effettua una dichiarazione di accettazione, rileva tutti i diritti patrimoniali del defunto, ma anche tutte le passività, non importa se questi diritti o passività siano o possano essere a lui noti o meno. Pertanto l’erede risponde personalmente di tutte le passività ereditarie, anche se tale responsabilità è illimitata (e quindi potrà anche superare il valore ereditario), se la dichiarazione sarà stata fatta in modo incondizionato. Invece una dichiarazione condizionata limita la responsabilità al valore della quota ereditaria, cioè con il valore dei beni attivi a lui pervenuti. Abbiamo detto che una dichiarazione di accettazione non può essere più revocata, è possibile però trasformare successivamente una dichiarazione di accettazione condizionata in una incondizionata. La via inversa non è possibile. Se si effettua una dichiarazione di accettazione condizionata, è obbligatorio provvedere ad una convocazione dei creditori, da fare attraverso il cosiddetto Ediktsdatei (bollettino dei creditori) del Ministero di Giustizia Austriaco, una comunicazione ufficiale in cui tutti i creditori ereditari vengono invitati a rendere note le loro richieste entro termini definiti (di solito 2 – 3 mesi) presso il tribunale competente per la successione o il commissario giudiziario. Se un creditore ereditario non presenta le sue richieste entro i termini indicati non potrà più far valere i suoi diritti nei confronti degli eredi, quando questi avranno soddisfatto già tutti gli altri creditori che tempestivamente ovvero a tempo debito si erano fatti avanti. Un’altra conseguenza di una accettazione condizionata è l’obbligo di redigere inventario della massa ereditaria, che di solito va di pari passo con una sua valutazione. Un inventario sarà obbligatorio anche nel caso vi siano legittimari minorenni o se essi necessitino – per qualsiasi motivo – di una tutela, nel caso che sia stata autorizzata una separazione dell’eredità (ad esempio separazione della massa ereditaria dal patrimonio dell’erede a garanzia di diritti creditori o legatizi), nel caso sia necessaria una particolare attenzione e tutela per sostituzione ereditaria, o se sia stata istituita fondazione per via testamentaria, se la massa ereditaria in mancanza di eredi spettasse allo stato, ed infine se ciò sia richiesto da una persona aventene diritto o dal curatore testamentario/ereditario. In tutti questi casi sarà necessaria sempre una convocazione dei creditori ereditari.
Prova di titolarità ereditaria
Una prova della titolarità ereditaria di solito si evince praticamente dalla correttezza degli atti e documentazione presentata, come anche dalle informazioni delle parti coinvolte. Una verifica speciale o specifica dei rapporti parentali (ad esempio nella successione legittima) non avviene. L’identità personale viene verificata sulla base dei documenti d’identità presentati nel corso delle procedure ereditarie. Nel caso siano presenti disposizioni testamentarie, spetta alle parti il riconoscere l’originalità e la validità di tali documenti, o a provvedere ad una impugnazione.
Minori ed altri soggetti a tutela/curatela
Nel caso nella successione siano coinvolte persone minori o soggette a tutela /curatela, essi dovranno essere rappresentati nelle procedure dal loro procuratore nominato, o da un curatore da nominare. Il titolare di tutela non potrà rappresentare, se egli stesso è parte della successione,ed in questo caso sarà da nominare un curatore particolare (da parte del tribunale). Il risultato finale delle procedure successorie ed ereditarie in cui siano coinvolti minori o persone soggette a tutela/curatela dovrà essere approvato dall tribunale competente per la tutela (tribunale competente per il territorio di residenza del sottoposto a tutela/curatela) prima di addivenire all’immissione in possesso. Come accennato in precedenza, tali persone avranno facoltà di esprimere solo una dichiarazione di accettazione condizionata, e sarà necessaria la valutazione della massa ereditaria da parte di un perito, se ciò si ritiene utile e necessario per la tutela dell’erede. Se alla persona soggetta a tutela/curatela spettano altri diritti, che non siano quelli di un erede, questi andranno garantiti e assicurati prima dell’immissione in possesso.
Legati
Il legatario è titolare di un diritto obligazionario nei confronti dell’erede, cioè che questi provveda alla consegna dei beni oggetto di legato, ovvero alla effettuazione di tutte quelle dichiarazioni che sono necessarie all’acquisizione di immobili oggetto di legato. Nell’ambito delle procedure ereditarie, a beneficio del legatario potrà – su sua richiesta – essere concessa una certificazione dell’autorità competente, cioè che egli è può venir registrato al Registro Tavolare quale proprietario del fondo legato. Perché una tale certificazione possa venire emessa è necessaria l’autorizzazione dell’erede. L’accettazione di un legato avviene, nelle procedure ereditarie, grazie a semplice dichiarazione dell’avente diritto, stessa procedura anche per la rinuncia. Conclusione delle procedure ereditarie – Immissione in possesso (Einantwortung) Le delibere relative alla definitiva conclusione delle procedure ereditarie vengono emesse dal tribunale competente e il trasferimento della proprietà all’erede avviene a forza della delibera di immissione in possesso, che consente sia le procedure di intavolazione, che quindi avranno mero valore dichiarativo, e rende attuabile lo sblocco di conti, che eventualmente erano stati congelati da parte degli istituti di credito al momento della dichiarazione di decesso del de cuius.
Problemi sul diritto applicabile, diritto estero
Ai sensi delle disposizioni del IPRG (diritto internazionale privato austriaco), le questioni del diritto ereditario materiale vengono risolte in riferimento alla legge applicabile al de cuius secondo il suo statuto personale; per quanto riguarda l’acquisizione di eredità invece si applica il diritto austriaco. Pertanto – ad esempio – in Austria l’erede di un de cuius cittadino italiano, anche se egli stesso fosse cittadino italiano, dovrà presentare una dichiarazione di accettazione ai sensi del diritto austriaco. I tribunali austriaci sono competenti per le procedure ordinarie di successione di un de cuius straniero solo se è presente patrimonio immobiliare, inerente alla massa ereditaria, in Austria. Nel caso in Austria sia presente solo Patrimonio mobile, vi è la possibilità di adire ad un procedimento semplificato di conferimento (Ausfolgungsverfahren)