Österreichisch – Italienisches Komitee des Notariats / Comitato Italo – Austriaco del Notariato

(Tarviso 2011/3) Dott. Salvatore Mendola

STATUTO DEL COMITATO ITALO-AUSTRIACO DEL NOTARIATO
(approvato all´unanimitá a Feltre il 24/09/2005)

Articolo I

Denominazione e sede II Comitato, costituito il 24 ottobre 1975 a Innsbruck, il cui Statuto è stato successivamente modificato dalle assemblee generali tenutesi a Bolzano l’11 novembre 1978, in Villach-Warmbad il 21 novembre 1981, in Zell am Ziller/Mayrhofen/Tirol il 12 ottobre 1996 ed a Feltre il 24 settembre 2005, porta la denominazione di: Comitato-italo austriaco del Notariato. Il Comitato ha sede in Bolzano con ufficio presso il Consiglio Notarile di Bolzano, Via Rosmini n. 4.

Articolo II

Scopo Scopo del Comitato è la collaborazione fra i Notariati dei due Paesi ed in particolare tra quelli delle Province italiane e dei Bundesländer austriaci confinanti. Tale collaborazione è auspicata non solo fra i rispettivi Collegi e Consigli Notarili, ma anche fra singoli Notai. Il modo e l’ambito di questa collaborazione sono regolati dagli Articoli VI e VII del presente Statuto. Il Comitato svolge la sua attività d’intesa con le organizzazioni notarili nazionali, regionali e locali dei due Paesi. Articolo III Membri Sono membri del Comitato:

a) la Österreichische Notariatskammer e il Consiglio Nazionale del Notariato Italiano
b) il “Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie”;
c) il Consiglio Notarile di Bolzano, il Consiglio Notarile di Trento e Rovereto, il Consiglio Notarile di Belluno, il Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo, il Consiglio Notarile di Gorizia, il Consiglio Notarile di Trieste, la Notariatskammer für Tirol e Vorarlberg e la Notariatskammer für Kärnten;
d) i notai iscritti nei Collegi Notarili indicati sotto la precedente lettera c) ed i candidati Notai dei Collegi Notarili Tirol/Vorarlberg e Kärnten;
e) i Notai in pensione, già iscritti nei Collegi Notarili e nelle Notariatskammern di cui qui sopra alla lettera c) o che abbiano collaborato con il Comitato quali delegati di organismi membri.

Articolo IV

Ufficio e Coordinatori
1) 
Per la concreta attuazione e per la gestione, sotto il profilo tecnico, della collaborazione è istituito un apposito Ufficio e sono nominati due coordinatori (un Capo-coordinatore e un Vice-coordinatore).
2) L’Ufficio, presso il quale si trova l’archivio del Comitato e sono conservati gli atti e documenti del Comitato, si trova presso la sede del Consiglio Notarile di Bolzano.
3) Il Capo-coordinatore ha la direzione dell’Ufficio del Comitato, cura le necessarie traduzioni e provvede al disbrigo della corrispondenza, seguendo le direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4)Il Vice-coordinatore assiste il Capo-coordinatore; egli coadiuva quest’ultimo in Austria e nella stessa misura svolge i medesimi compiti amministrativi del Capo-coordinatore, fin dove questi non siano di esclusiva competenza del Capo-coordinatore. Anch’egli regola la corrispondenza secondo i dettami dell’assemblea e del comitato. Egli sorveglia la pagina web del Comitato.
5) A entrambi i coordinatori è attribuito il rimborso delle spese sostenute.

Articolo V

Organi
1) Sono organi del Comitato: l l’Assemblea generale, l il Consiglio Direttivo l il Capo-coordinatore e il Vice-coordinatore l il Vicepresidente l il Presidente
2) Partecipano all’Assemblea generale: – non più di tre delegati del Consiglio Nazionale del Notariato Italiano, non più di tre delegati della Österreichische Notariatskammer, non più di tre delegati del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, tra cui di regola, i rispettivi Presidenti; – un rappresentante, di norma il Presidente pro tempore, per ciascuno dei Consigli Notarili di Bolzano, di Trento e Rovereto, di Belluno, di Udine e Tolmezzo, di Gorizia e di Trieste, della Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg e della Notariatskammer für Kärnten; – i membri del Consiglio Direttivo in carica ed i due Coordinatori del Comitato; – i notai appartenenti ai collegi dei Consigli Notarili e delle Notariatskammern sopra elencati all´Articolo III lettera c) nonché i candidati notai appartenenti alla Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg ed alla Notariatskammer für Kärnten; – i notai a riposo, come all’Articolo III, lettera e).
3) II Consiglio Direttivo è composto: l dal Presidente, eletto dall’assemblea per la durata di un anno; l dal Vicepresidente, pure eletto dall’assemblea per la durata di un anno; l dai due colleghi che nel biennio precedente avevano ricoperto le cariche di presidente, e l dal Capo-coordinatore e dal Vice-coordinatore; Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando egli lo ritenga necessario e nel luogo da lui scelto.
4) I coordinatori: II Capo-coordinatore è un notaio in esercizio o a riposo nominato per la durata di quattro anni dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio Notarile di Bolzano. E´ suo compito far sì che tutti i contatti si svolgano sia in lingua italiana che in lingua tedesca e che anche gli scritti siano estesi nelle due lingue. Egli dirige l’Ufficio del Comitato, ne conserva la documentazione, ne sbriga la corrispondenza e svolge in genere la sua attività in accordo con il Consiglio Direttivo e secondo le sue direttive. Il Vice-coordinatore è un notaio attivo o un candidato notaio che appartiene ad uno dei Collegi della Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg o della Notariatskammer für Kärnten e che sarà nominato su proposta del Capo-coordinatore dall’assemblea per un periodo di quattro anni. Il Capo-coordinatore dovrà comunque tener conto come precedentemente accennato delle proposte sottopostegli da entrambi i Collegi sopra citati. Anch’egli dovrà essere possibilmente in grado di colloquiare sia in lingua tedesca sia in lingua italiana e di redigere scritti in entrambe le lingue. Egli svolge la propria attività in accordo con il Capo-coordinatore, per il restante con il Consiglio Direttivo secondo le sue direttive.
5) II Vicepresidente: Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nella direzione del Comitato in caso di suo impedimento e lo assiste nei rapporti con il Paese cui appartiene avvalendosi anche della collaborazione dei due ex-Presidenti, membri del Consiglio Direttivo.
6) II Presidente: II Presidente dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee generali e rappresenta il Comitato nei confronti dei terzi.
7) L’elezione del Presidente e del Vicepresidente è fatta dall’assemblea generale. Essi restano in carica per la durata di un anno e comunque fino alla nomina dei successori. II Presidente è eletto tra i notai in esercizio membri del Comitato o delegati delle organizzazioni partecipanti un anno fra i notai italiani e un anno fra i notai austriaci, su proposta del rispettivo gruppo nazionale. Il Vicepresidente è eletto con le medesime modalità fra i notai del gruppo nazionale a cui non appartiene il Presidente.

Articolo VI

L’Assemblea generale
1) I membri del Comitato vengono convocati per l’Assemblea generale una volta all’anno a cura del Presidente in carica. Spetta al Presidente stabilire, in accordo con il Consiglio Direttivo e sentiti gli organi nazionali, data e luogo dell’Assemblea generale. L’Assemblea generale, il cui svolgimento viene gestito dal Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, fissa le direttive dell’attività del Comitato, con speciale attenzione allo scambio di informazioni e di esperienze di interesse per la categoria e alla intensificazione e facilitazione dei contatti fra i due Notariati e fra i singoli notai. La riunione assembleare annuale, che si esaurisce di regola in una giornata, sarà dedicata a dibattiti e a scambi di informazioni ed esperienze, cui seguirà un programma conviviale. 2) Spettano in particolare all’Assemblea generale: – lo scambio di informazioni e di esperienze, con relative relazioni, discussioni e documentazioni, – l’elezione (nomina e conferma) dei membri del Consiglio Direttivo e revoca degli stessi; – deliberare su proposte del Consiglio Direttivo o di membri del Comitato tramite il Consiglio Direttivo.
3) Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono validamente prese con la maggioranza di tre quarti dei voti espressi. Se regolarmente convocata, essa è validamente costituita qualunque sia il numero di membri intervenuti. Sono invitati ad intervenire alle giornate di studio delle Assemblee generali, quali ospiti: – il Presidente o un suo delegato della Unione del Notariato Latino; – il consigliere della Cassa nazionale del notariato dei collegi membri; – un membro del Consiglio Direttivo o il procuratore della “Notartreuhandbank” austriaca – un rappresentante del Ministero Federale della Giustizia austriaco in Vienna, i Presidenti delle Corti d’Appello e dei Tribunali del Bundesland Tirol/Vorarlberg e del Bundesland Kärnten e un rappresentante della “Versicherungsanstalt” del Notariato austriaco; – un rappresentante del Ministero della Giustizia italiano in Roma, i Presidenti delle Corti d’Appello e dei Tribunali territorialmente competenti per i Collegio notarile ove si svolge il Convegno;
4) Sull’invito ad altri ospiti delibera il Consiglio Direttivo. Articolo VII Compiti degli organi elettivi
1) Al Presidente, con l’assistenza del Vicepresidente e dei Coordinatori, spetta – in aggiunta alle incombenze enunciate in altri articoli di questo Statuto – la cura stabile dei contatti con le singole rappresentanze statali e locali dei notai membri del Comitato.
2) Ciascun membro del Consiglio Direttivo collabora nella tenuta dei contatti con i Collegi e colleghi dai quali è stato delegato e ne rappresenta gli interessi. 3) Al Capo-coordinatore e al Vice-coordinatore spettano i compiti a loro attribuiti negli Articoli IV e V di questo Statuto. In particolare eseguonole direttive del Consiglio e dell’Assemblea generale.
4) II Consiglio Direttivo persegue e cura il raggiungimento degli scopi del Comitato e prende le sue deliberazioni con la maggioranza di tre quarti dei voti.

E’ validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo esegue e mette in pratica le deliberazioni prese dall’Assemblea generale. Il Consiglio Direttivo approva di anno in anno un programma di lavoro, predispone un piano di finanziamento e cura la raccolta dei fondi necessari. Per il raggiungimento degli scopi del Comitato il Consiglio Direttivo deve mirare principalmente ai seguenti obiettivi e perseguirli, dopo aver ottenuto l’approvazione dell’Assemblea generale: – scambio di esperienze professionali e di altre informazioni specifiche per la categoria, mediante la nomina di appositi relatori nelle assemblee generali, e la stampa di pubblicazioni; – facilitazioni per agevolare i contatti fra i membri del Comitato per lo svolgimento dell’attività professionale; – rendere possibile lo scambio di personale (candidati notai e dipendenti dello studio notarile), sempre che ciò sia compatibile con i rispettivi ordinamenti nazionali, ai fini di intensificare le esperienze; – tutelare gli interessi regionali della categoria nella Comunità Europea e nelle Associazioni Internazionali del notariato. – ideazione e gestione di una pagina web sulla quale vi saranno informazioni sul comitato stesso.

Per la cura e l’assistenza della pagina web il Comitato potrà scegliere un collega austriaco (notaio o candidato notarile) di uno dei collegi membri e un notaio italiano di uno dei consigli notarili membri; questi sono sottoposti alla supervisione e al controllo dei coordinatori e svolgono la loro funzione a titolo onorario. Vengono nominati e revocati con decisione unanime presa dal Vice-coordinatore e dal Capo-coordinatore; – la creazione di contatti e lo scambio di informazioni con le università e altri istituti di ricerca ricorrendo soprattutto alla costituenda pagina web come portale di comunicazione.

Articolo VIII

Gestione finanziaria
1
) Per quanto attiene ai mezzi necessari per il funzionamento dell’Ufficio ed il rimborso delle spese, il Consiglio Direttivo predispone ogni anno un piano di finanziamento e chiede ai Consigli Notarili risp. alle Notariatskammern la relativa copertura.
2) Gli oneri per lo svolgimento degli incontri annuali sono coperti da un contributo di iscrizione a carico dei partecipanti o da sponsor.
3) L’attività dei membri del Consiglio Direttivo compresa quella dei coordinatoriè onoraria; solo ai coordinatori spetta come già menzionato un rimborso spese. Articolo IX Riconoscimenti ad honorem Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea generale può, per meriti particolari, nominare notai fondatori o che abbiano già coperto la carica di Presidente del Comitato, a Presidenti onorari. Sempre su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea generale può nominare a Membri onorari del Comitato notai che abbiano bene meritato nei confronti del Comitato e in genere del Notariato. Essi hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato. Nessun altro diritto è congiunto al riconoscimento.

Articolo X

Disposizioni finali
1) 
II presente Statuto abroga le norme statutarie fino ad oggi in vigore.
2) Esso è redatto sia in lingua italiana che in lingua tedesca ed ambo le versioni valgono come testo originale.
3) II presente Statuto viene firmato dal Presidente, dal Vicepresidente e dai due Coordinatori del Comitato, a ciò autorizzati dall’Assemblea generale.
4) Lo Statuto così approvato (in lingua italiana e tedesca) verrà conservato nella sede del Comitato; a richiesta, ogni membro può ottenerne copia. Feltre, 24 settembre 2005

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